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Roma, 11 dicembre
2014
Circolare n. 223/2014
Oggetto: Tributi – Semplificati i rimborsi
tributari – Artt. 13 e 14 D.lgvo 21.11.2014, n. 175, su G.U. n. 277 del
28.11.2014.
Con il
decreto legislativo sulla semplificazione fiscale indicato in oggetto sono
state introdotte modifiche migliorative alla disciplina dei rimborsi IVA e dei
rimborsi dei crediti d’imposta.
Soppresso l’obbligo di cauzione per i
rimborsi IVA fino a 15 mila euro - E’ stato innalzato a 15 mila euro (in
precedenza 10 mila) il tetto dei rimborsi IVA che necessitano di fidejussione o
altra garanzia finanziaria. In base al rinnovato art. 38 bis del DPR 633/72,
per i rimborsi fino a 15 mila euro non occorrono più adempimenti; per i
rimborsi d’importo superiore, i contribuenti cosiddetti “non a rischio” (la cui patrimonializzazione non si sia ridotta sensibilmente
e che siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi) dovranno presentare la relativa istanza munita del visto di
conformità del professionista abilitato o del Centro Assistenza Fiscale; i
contribuenti “a rischio”, viceversa, dovranno continuare a
prestare cauzione.
Rimborso crediti d’imposta – E’ stato previsto che l’Agente della riscossione eroghi i
rimborsi unitamente agli interessi senza che il contribuente debba, come
avviene ora, richiedere gli interessi stessi. La norma si applicherà ai
rimborsi erogati a partire dal 2015.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
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D/t |
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G.U. n. 277 del 28.11.2014
DECRETO LEGISLATIVO 21
novembre 2014, n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Semplificazioni per le persone fisiche
*****OMISSIS*****
Capo II
Semplificazioni per i rimborsi
Art. 13
Esecuzione dei rimborsi IVA
1. L'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - 1. I rimborsi previsti
nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di
dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della
dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in
ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non
computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della
richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi
quindici giorni.
2. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi
inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del
secondo comma dell'articolo 30, nonche' nelle ipotesi di cui alla
lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due
terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni
di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma
del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti
passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo
superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni
effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di
intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di
beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di
servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare
superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della
relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a
rimborso recante il visto di conformita' o la sottoscrizione
alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione
o istanza e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle
seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del
contribuente:
a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze
contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la
consistenza degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle
risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40
per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione
dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si
e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende
compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata
da societa' di capitali non quotate nei mercati regolamentati,
nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa'
stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale
sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e
assicurativi.
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma
5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attivita' d'impresa da
meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la
richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o
di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli
importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito
dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano
150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano
150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000
euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3,
presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito
richiesto a rimborso priva del visto di conformita' o della
sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta';
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza
detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attivita'.
5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una durata pari a
tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al
periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto
forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al
valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da
una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione
finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di polizza
fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le
piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal
decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette
garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di
societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato
superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo' essere prestata
mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o
controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della
obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare,
comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria,
anche in caso di cessione della partecipazione nella societa'
controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o
controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione
finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa'
controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi
ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della
garanzia stessa.
6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito
richiesto a rimborso non e' obbligatoria l'apposizione del visto di
conformita' o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3
quando e' prestata la garanzia di cui al comma 5.
7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli
interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.
8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato
constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al
presente articolo e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare
dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del
relativo procedimento penale.
9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene
notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro
sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso
stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli
interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della
compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5
fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita'
esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie
di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo
sono eseguiti in via prioritaria.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le ulteriori modalita' e termini per l'esecuzione dei
rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta
dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro
esecuzione.».
Art. 14
Rimborso dei crediti d'imposta
e degli interessi in conto fiscale
1. All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
concernente l'esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della
riscossione, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'erogazione del rimborso e' effettuata entro sessanta giorni
sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed
attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla
ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e
contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati
gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in
materia;».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati
a partire dal 1° gennaio 2015.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO