Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 11 dicembre 2014

 

Circolare n. 224/2014

 

Oggetto: Tributi – Conguagli 730 a credito: il sostituto recupera l’importo con l’F24 – Art. 15 D.lgvo 21.11.2014, n. 175, su G.U. n. 277 del 28.11.2014.

 

Dal 2015 cambiano le regole per i sostituti d’imposta sui conguagli delle dichiarazioni 730 presentate dai dipendenti.

 

Le somme rimborsate ai dipendenti non dovranno più essere scomputate dalle ritenute Irpef operate sulle busta paga, bensì dovranno essere compensate col modello di versamento F24.

 

Si tratta, com’è evidente, di una modifica formale consistente solo in una diversa esposizione delle somme nel modello.

 

Parimenti, anche eventuali eccedenze di versamento di ritenute Irpef non potranno più essere semplicemente scomputate dai successivi versamenti, ma dovranno essere portate in compensazione nel modello F24.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

 

 

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G.U. n. 277 del 28.11.2014

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e  dichiarazione  dei  redditi  precompilata.
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 

 

                              Capo I

              Semplificazioni per le persone fisiche

 

                         *****OMISSIS*****

 

                              Capo II

                  Semplificazioni per i rimborsi

 

                         *****OMISSIS*****

 

                              Art. 15 
              Compensazione dei rimborsi da assistenza 
  1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le  operazioni
poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal    gennaio
2015: 
    a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di
liquidazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e   dei   risultati
contabili trasmessi dai  CAF  e  dai  professionisti  abilitati  sono
compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalita' di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,
nel mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il  rimborso,
nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello  stesso  decreto
legislativo  n.  241  del  1997.  Dette  somme  non  concorrono  alla
determinazione del limite di cui  all'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    b) in deroga a quanto previsto dall'articolo  17,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 241 del 1997 le  eccedenze  di  versamento  di
ritenute e di imposte  sostitutive  sono  scomputate  dai  successivi
versamenti esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 17 del
citato  decreto  legislativo  n.  241  del  1997.  Dette  somme   non
concorrono alla determinazione del limite  di  cui  all'articolo  34,
comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; 
    c) nell'articolo 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) nel comma 4,  le  parole:  «che  non  trova  capienza  nelle
ritenute  da  versare  nel  periodo  d'imposta  successivo  o»,  sono
soppresse. 

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO