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Roma, 11 dicembre
2014
Circolare n. 224/2014
Oggetto: Tributi – Conguagli 730 a credito:
il sostituto recupera l’importo con l’F24 – Art. 15 D.lgvo
21.11.2014, n. 175, su G.U. n. 277 del 28.11.2014.
Dal
2015 cambiano le regole per i sostituti d’imposta sui conguagli delle
dichiarazioni 730 presentate dai dipendenti.
Le
somme rimborsate ai dipendenti non dovranno più essere scomputate dalle
ritenute Irpef operate sulle busta paga, bensì dovranno essere compensate col
modello di versamento F24.
Si
tratta, com’è evidente, di una modifica formale consistente solo in una diversa
esposizione delle somme nel modello.
Parimenti,
anche eventuali eccedenze di versamento di ritenute Irpef non potranno più
essere semplicemente scomputate dai successivi versamenti, ma dovranno essere
portate in compensazione nel modello F24.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Responsabile di Area |
D/t |
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G.U. n. 277 del 28.11.2014
DECRETO LEGISLATIVO 21
novembre 2014, n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Semplificazioni per le persone fisiche
*****OMISSIS*****
Capo II
Semplificazioni per i rimborsi
*****OMISSIS*****
Art. 15
Compensazione dei rimborsi da assistenza
1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni
poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio
2015:
a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati
contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono
compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalita' di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nel mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il rimborso,
nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla
determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di
ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi
versamenti esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 17 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non
concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34,
comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 445;
c) nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) nel comma 4, le parole: «che non trova capienza nelle
ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo o», sono
soppresse.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO