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Roma, 23 dicembre
2014
Circolare n. 239/2014
Oggetto: Autotrasporto – Soppressi
i costi minimi – Art.1 commi 247 - 251 Legge di Stabilità 2015 in corso di
pubblicazione sulla G.U.
La Legge di Stabilità
2015, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene il nuovo
assetto normativo dell’autotrasporto elaborato dal Governo alla luce della
Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre 2014.
Quelle
disposizioni erano state anticipate ufficialmente dal Ministro Lupi a metà
novembre. Sia Confetra che Confindustria hanno motivato il proprio dissenso, ma
le norme sono rimaste sostanzialmente invariate e in Parlamento non ne è stata
consentita alcuna modifica, nonostante alcuni parlamentari della maggioranza
avessero presentato emendamenti migliorativi da noi ispirati.
Le
nuove disposizioni mostrano luci e ombre.
Da una
parte i costi minimi vengono abrogati e viene espressamente ribadita la libera
contrattazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto. Inoltre la
prescrizione viene ricondotta a 1 anno, rispetto ai precedenti 5, e viene
soppressa la possibilità per gli autotrasportatori di effettuare le rivalse
tariffarie tramite i decreti ingiuntivi.
Per
contro viene introdotta a carico dei committenti la responsabilità solidale
retributiva, contributiva, e nel caso di contratti verbali anche fiscale e per
le violazioni al Codice della Strada, qualora si avvalgano di vettori e
sub-vettori non in regola con i versamenti contributivi. Per essere esonerati
dalla responsabilità solidale occorre verificare che il trasportatore abbia il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
rilasciato non oltre tre mesi prima dell’effettuazione del trasporto. Nel
futuro la verifica della regolarità dovrà essere svolta tramite una banca dati
che verrà approntata dal Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori.
Altro
aspetto negativo è la previsione della pubblicazione da parte del Ministero Infrastrutture
e Trasporti di “valori indicativi di
riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto”. La
legittimità di tali valori, anche se di riferimento, è quanto meno dubbia, alla
luce dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia; inoltre l’Autorità
Antitrust consente l’indicazione di valori di riferimento solo nel caso di
mercati ristretti (es. distribuzione dei carburanti).
Altri
aspetti non secondari delle nuove norme riguardano:
·
la
limitazione della sub-vezione: la sub-vezione dovrà essere concordata tra le parti pena la
possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento; inoltre dovrà
essere limitata ad un solo passaggio, ossia un sub-vettore non potrà a sua
volta affidare ad altro vettore il trasporto; nel caso di violazione del
divieto di ulteriori sub-vezioni i relativi contratti
saranno considerati nulli ex lege e in caso di
giudizio il primo sub-vettore dovrà riconoscere al successivo sub-vettore il
suo stesso compenso; i limiti alla sub-vezione non
valgono per i trasporti a collettame mediante raggruppamento di partite non
superiori a 50 quintali;
·
la previsione del “fuel
surcharge” e “toll surcharge”: nel caso di contratti di trasporto di durata
superiore a trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo
del carburante e al costo dei pedaggi autostradali andrà adeguata qualora le
variazioni dei relativi prezzi superino del 2 per cento i valori presi a
riferimento al momento della stipula dei contratti;
·
la soppressione della Scheda di Trasporto,
ferma restando peraltro la corresponsabilità dei committenti per alcune
infrazioni stradali dei conducenti qualora nel contratto di trasporto siano
presenti istruzioni incompatibili con il rispetto del Codice della Strada; a
tal fine, come avviene oggi, a bordo del mezzo deve essere presente il
contratto di trasporto, ovvero la dichiarazione attestante che è stato
stipulato un contratto di trasporto scritto;
·
l’obbligo di esperire preliminarmente
il procedimento di negoziazione assistita (il nuovo istituto introdotto con la
riforma del processo civile al fine di decongestionare i tribunali) per le
controversie in materia di contratto di trasporto e di sub-trasporto.
Si fa
riserva di tornare più approfonditamente sui vari aspetti delle nuove disposizioni.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.151/2014
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Allegato
uno |
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D/d |
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Legge di Stabilità 2015 approvata il 22 dicembre 2014 in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Art.1
*** omissis ***
247. Al decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1)
alla lettera b) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore anche l'impresa iscritta
all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente
a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua
prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
2)
alla lettera c) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. Si considera committente anche l'impresa
iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e
svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi
o preliminari all'affidamento del trasporto»;
3)
dopo la lettera e) è aggiunta
la seguente:
«e-bis) sub-vettore, l'impresa di
autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di
altro vettore»;
b) dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:
«Art.
6-ter. – (Disciplina della
sub-vettura). – 1. Il vettore incaricato della prestazione di un
servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti
concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello
stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le
responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità
del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del
comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
2. In mancanza dell'accordo di cui al
comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura
il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del
compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
3. Il sub-vettore non può a sua volta
affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In
caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo
il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso
il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già
previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a
esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di
inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi,
il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume
gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità,
rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
4. All'impresa di trasporto che
effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e
spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che
implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo
per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la
facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni
di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;
c) l'articolo 7-bis è abrogato e sono,
conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto
contenuti nel medesimo decreto legislativo.
248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater,
4-quinquies e 5 sono sostituiti
dai seguenti:
«4. Nel contratto di trasporto, anche
stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni
sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di
adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
4-bis. Al fine di garantire
l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli
obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a
verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità
mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui
ai commi 4-ter e 4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue
la verifica di cui al comma 4-bis
ovvero di cui al comma 4-quater
è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali
sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di
trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i
contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti
limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di
trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di
cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha
eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del
coobbligato secondo le regole generali.
4-quater. La verifica sulla
regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del
comma 4-bis, fino alla data di
adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di
cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal
committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato
centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di
regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di
autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna
intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e
dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la
regolarità dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di
trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la
verifica di cui al comma 4-bis
ovvero di cui al comma 4-quater,
oltre agli oneri di cui al comma 4-ter,
si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e
alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per
suo conto eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione
del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione
rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla
quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi
assicurativi e previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia
ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo
del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con
riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza
dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il
valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso
o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche
in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»;
c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16
sono abrogati;
d) il comma 14 è sostituito dal
seguente:
«14. Alla violazione delle norme di
cui ai commi 13 e 13-bis
consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».
249. Costituisce condizione
dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia
di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento
stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione
presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la
negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta
di cui all'articolo 7-ter del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
250.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
da ultimo sostituito dal comma 248
del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello
sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e
aggiorna nel proprio sito internet
valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di
autotrasporto per conto di terzi.
251. Le nuove imprese che, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di
autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno
facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma
di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due
anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione
di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio
della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è
ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1,
lettera a), del decreto del
Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione
rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le
polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle
competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di
autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della professione di
trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria,
sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito
o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime
imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le
modalità di cui al secondo periodo.
*** omissis
***
FINE TESTO