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Roma, 23 dicembre 2014

 

Circolare n. 239/2014

 

Oggetto: Autotrasporto – Soppressi i costi minimi – Art.1 commi 247 - 251 Legge di Stabilità 2015 in corso di pubblicazione sulla G.U.

 

La Legge di Stabilità 2015, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene il nuovo assetto normativo dell’autotrasporto elaborato dal Governo alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre 2014.

 

Quelle disposizioni erano state anticipate ufficialmente dal Ministro Lupi a metà novembre. Sia Confetra che Confindustria hanno motivato il proprio dissenso, ma le norme sono rimaste sostanzialmente invariate e in Parlamento non ne è stata consentita alcuna modifica, nonostante alcuni parlamentari della maggioranza avessero presentato emendamenti migliorativi da noi ispirati.

 

Le nuove disposizioni mostrano luci e ombre.

 

Da una parte i costi minimi vengono abrogati e viene espressamente ribadita la libera contrattazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto. Inoltre la prescrizione viene ricondotta a 1 anno, rispetto ai precedenti 5, e viene soppressa la possibilità per gli autotrasportatori di effettuare le rivalse tariffarie tramite i decreti ingiuntivi.

 

Per contro viene introdotta a carico dei committenti la responsabilità solidale retributiva, contributiva, e nel caso di contratti verbali anche fiscale e per le violazioni al Codice della Strada, qualora si avvalgano di vettori e sub-vettori non in regola con i versamenti contributivi. Per essere esonerati dalla responsabilità solidale occorre verificare che il trasportatore abbia il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato non oltre tre mesi prima dell’effettuazione del trasporto. Nel futuro la verifica della regolarità dovrà essere svolta tramite una banca dati che verrà approntata dal Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori.

 

Altro aspetto negativo è la previsione della pubblicazione da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti di “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto”. La legittimità di tali valori, anche se di riferimento, è quanto meno dubbia, alla luce dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia; inoltre l’Autorità Antitrust consente l’indicazione di valori di riferimento solo nel caso di mercati ristretti (es. distribuzione dei carburanti).

 

Altri aspetti non secondari delle nuove norme riguardano:

 

·       la limitazione della sub-vezione: la sub-vezione dovrà essere concordata tra le parti pena la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento; inoltre dovrà essere limitata ad un solo passaggio, ossia un sub-vettore non potrà a sua volta affidare ad altro vettore il trasporto; nel caso di violazione del divieto di ulteriori sub-vezioni i relativi contratti saranno considerati nulli ex lege e in caso di giudizio il primo sub-vettore dovrà riconoscere al successivo sub-vettore il suo stesso compenso; i limiti alla sub-vezione non valgono per i trasporti a collettame mediante raggruppamento di partite non superiori a 50 quintali;

 

·       la previsione del “fuel surcharge” e “toll surcharge”: nel caso di contratti di trasporto di durata superiore a trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante e al costo dei pedaggi autostradali andrà adeguata qualora le variazioni dei relativi prezzi superino del 2 per cento i valori presi a riferimento al momento della stipula dei contratti;

 

·       la soppressione della Scheda di Trasporto, ferma restando peraltro la corresponsabilità dei committenti per alcune infrazioni stradali dei conducenti qualora nel contratto di trasporto siano presenti istruzioni incompatibili con il rispetto del Codice della Strada; a tal fine, come avviene oggi, a bordo del mezzo deve essere presente il contratto di trasporto, ovvero la dichiarazione attestante che è stato stipulato un contratto di trasporto scritto;

 

·       l’obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di negoziazione assistita (il nuovo istituto introdotto con la riforma del processo civile al fine di decongestionare i tribunali) per le controversie in materia di contratto di trasporto e di sub-trasporto.

 

Si fa riserva di tornare più approfonditamente sui vari aspetti delle nuove disposizioni.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.151/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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Legge di Stabilità 2015 approvata il 22 dicembre 2014 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

 

Art.1

*** omissis ***

 

      247. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1:

            1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;

            2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;

            3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

          «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;

          b) dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:

      «Art. 6-ter. – (Disciplina della sub-vettura). – 1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

      2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

      3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

      4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;

          c) l'articolo 7-bis è abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo.

 

      248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

          b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:

      «4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

      4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

      4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

      4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

      4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

      4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

      5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»;

          c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;

          d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

      «14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».

 

      249. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

 

      250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.

 

      251. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.

*** omissis ***

FINE TESTO