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Circolare n. 1/2015
Oggetto: Notizie in breve.
Lavoro – Lavoratori
extracomunitari - Quota di ingresso 2014 – Il Governo ha fissato in 17.850 unità la quota di
ingresso di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo. Le aziende interessate all’assunzione dei
suddetti lavoratori nel nuovo anno dovranno presentare in via telematica entro
il 30 agosto p.v. apposita domanda
al Ministero dell’Interno tramite il sito www.interno.gov.it;
le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione - D.P.C.M.
11.12.2014, su G.U. n. 300 del 29.12.2014 - Circ. Min. Interno e Min. Lavoro del
22.12.2014.
Sicurezza sul lavoro - Istanza di riduzione
del premio INAIL – Anche
quest’anno entro il 28 febbraio p.v. i
datori di lavoro con almeno due anni di attività e che abbiano effettuato nel
2014 interventi migliorativi per la sicurezza sul lavoro potranno richiedere la
riduzione del premio 2015 (art. 24 del DM 12.12.2000 come modificato dall’art.
1 del DM 3.12.2010). La richiesta dovrà essere presentata all’INAIL per via
telematica tramite il modello di domanda riportato sul sito www.inail.it. Si fa notare che, rispetto agli
anni passati, il modello è stato modificato e che la documentazione probante
richiesta a supporto della domanda è stata incrementata - Scheda illustrativa INAIL: oscillazione del tasso per prevenzione (art.24 M.A.T.).
Fabio |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 31/2014 e 287/2013
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Responsabile di Area |
Allegati tre |
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Lc/lc |
© |
G. U. n. 300 del 29.12.2014
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre
2014
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per
l'anno 2014.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1
1. Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non
stagionale nell'anno 2014, i cittadini stranieri non comunitari entro
una quota complessiva di 17.850 unita', per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di
2.000 unita' gia' prevista, a titolo di anticipazione, per l'ingresso
di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione
Universale di Milano 2015, dall'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014, citato in premessa, che si
conferma con il presente decreto.
Art. 2
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in
Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
Art. 3
Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso
in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.400 cittadini stranieri
non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti
categorie: imprenditori di societa' che svolgono attivita' di
interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento
significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di
reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure
non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese
negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di
cariche di amministrazione o di controllo di societa', di societa'
non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in
materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o
di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici
oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di
imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012
n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Art. 4
Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia,
per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,
entro una quota di 100 unita', lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Art. 5
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' inoltre
autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo di:
a) 1.050 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 6
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente
decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le domande possono essere presentate fino al
termine di otto mesi dall'anzidetta data di pubblicazione.
Art. 7
1. Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto,
saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province
autonome.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra
quelle indicate nel presente decreto, tali quote, ferma restando la
quota massima prevista dall'art. 1, possono essere diversamente
ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con
riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non
comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2.
Roma, 11 dicembre 2014
p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
Reg.ne - Prev. n. 3257