Circolare n.1/2015

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

Circolare n. 1/2015

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Lavoro – Lavoratori extracomunitari - Quota di ingresso 2014 – Il Governo ha fissato in 17.850 unità la quota di ingresso di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Le aziende interessate all’assunzione dei suddetti lavoratori nel nuovo anno dovranno presentare in via telematica entro il 30 agosto p.v. apposita domanda al Ministero dell’Interno tramite il sito www.interno.gov.it; le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione - D.P.C.M. 11.12.2014, su G.U. n. 300 del 29.12.2014 - Circ. Min. Interno e Min. Lavoro del 22.12.2014.

 

Sicurezza sul lavoro - Istanza di riduzione del premio INAIL – Anche quest’anno entro il 28 febbraio p.v. i datori di lavoro con almeno due anni di attività e che abbiano effettuato nel 2014 interventi migliorativi per la sicurezza sul lavoro potranno richiedere la riduzione del premio 2015 (art. 24 del DM 12.12.2000 come modificato dall’art. 1 del DM 3.12.2010). La richiesta dovrà essere presentata all’INAIL per via telematica tramite il modello di domanda riportato sul sito www.inail.it. Si fa notare che, rispetto agli anni passati, il modello è stato modificato e che la documentazione probante richiesta a supporto della domanda è stata incrementata - Scheda illustrativa INAIL: oscillazione del tasso per prevenzione (art.24 M.A.T.).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 31/2014 e 287/2013

Responsabile di Area

Allegati tre

 

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

 

G. U. n. 300 del 29.12.2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2014

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello  Stato  per
l'anno 2014. 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  1. Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso  dei  lavoratori  non  comunitari  per  lavoro  non
stagionale nell'anno 2014, i cittadini stranieri non comunitari entro
una  quota  complessiva  di  17.850  unita',  per  motivi  di  lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di
2.000 unita' gia' prevista, a titolo di anticipazione, per l'ingresso
di cittadini dei Paesi non  comunitari  partecipanti  all'Esposizione
Universale di Milano 2015, dall'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014,  citato  in  premessa,  che  si
conferma con il presente decreto. 
 
                               Art. 2 
  1. Nell'ambito della quota di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  in
Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
 
                              Art. 3 
  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso
in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.400 cittadini  stranieri
non  comunitari  residenti  all'estero  appartenenti  alle   seguenti
categorie:  imprenditori  di  societa'  che  svolgono  attivita'   di
interesse per l'economia  italiana  che  effettuano  un  investimento
significativo in  Italia,  che  sostiene  o  accresce  i  livelli  di
reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure
non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale  e  comprese
negli elenchi curati  dalla  Pubblica  amministrazione;  titolari  di
cariche di amministrazione o di controllo di  societa',  di  societa'
non cooperative, espressamente previste dalla  normativa  vigente  in
materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o
di alta qualificazione professionale,  ingaggiati  da  enti  pubblici
oppure da enti privati; cittadini stranieri per  la  costituzione  di
imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17  dicembre  2012
n. 221, in presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. 
 
                               Art. 4 
  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,
entro una quota di 100 unita', lavoratori  di  origine  italiana  per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. 
 
                               Art. 5 
  1. Nell'ambito della quota di cui all'art.  1,  e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
    a) 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
    b)  6.000  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio   e/o
formazione professionale; 
    c) 1.000 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro
dell'Unione europea. 
  2.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art.  1,   e'   inoltre
autorizzata la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
autonomo di: 
    a)  1.050  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio   e/o
formazione professionale; 
    b) 250  permessi  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea. 
 
                               Art. 6 
  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente
decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Le domande possono  essere  presentate  fino  al
termine di otto mesi dall'anzidetta data di pubblicazione. 
 
                               Art. 7 
  1. Le quote per lavoro subordinato previste dal  presente  decreto,
saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle  Province
autonome. 
  2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
qualora vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra
quelle indicate nel presente decreto, tali quote, ferma  restando  la
quota massima  prevista  dall'art.  1,  possono  essere  diversamente
ripartite dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  sulla
base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro. 
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con
riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non
comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2. 
    Roma, 11 dicembre 2014 
 
                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                  Il Sottosegretario di Stato         
                          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
                                              Delrio                  
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri

Reg.ne - Prev. n. 3257