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Roma,
12 gennaio 2015
Circolare n. 6/2015
Oggetto:
Previdenza – Le disposizioni previdenziali e di lavoro della Legge di Stabilità
2015 – Legge 23.12.2014, n.190, su S.O. alla G.U.
n.300 del 29.12.2014.
Si segnalano le disposizioni in materia previdenziale e di
lavoro di maggiore rilevanza per le imprese.
Sgravi contributivi per i
neoassunti (art. 1, commi da 118 a 124) – Allo scopo di
promuovere occupazione stabile è stato previsto, accanto agli interventi sul
mercato del lavoro del Jobs Act (legge n. 183/2014), lo sgravio triennale dei
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le nuove
assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dell’apprendistato) effettuate
nell’arco del 2015. La misura, che non inciderà in alcun modo sul calcolo delle
pensioni dei lavoratori interessati in quanto il periodo decontribuito
sarà interamente coperto dallo Stato tramite contributi figurativi, sarà
riconosciuta entro il limite annuo di 8.060 euro per ciascuna nuova assunzione.
La disciplina dello sgravio si completa dei seguenti aspetti alcuni dei quali
volti ad evitare l’utilizzo improprio dello stesso:
·
lo
sgravio si riferisce ai soli contributi a carico dei datori di lavoro e
pertanto i contributi a carico dei lavoratori saranno dovuti in misura piena;
·
lo
sgravio non si applicherà ai premi e contributi INAIL che pertanto saranno
dovuti nella misura ordinaria;
·
saranno
esclusi dallo sgravio le assunzioni di lavoratori che abbiano intrattenuto
rapporti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con qualsiasi datore di
lavoro;
·
saranno
altresì esclusi dallo sgravio le assunzioni di lavoratori già in forza a tempo
indeterminato presso la stessa azienda o società dello stesso gruppo nel
periodo ottobre-dicembre 2014;
·
lo
sgravio non potrà essere goduto dall’azienda per più di una volta per lo stesso
lavoratore;
·
lo
sgravio non sarà cumulabile con esoneri o riduzioni dei contributi previsti da
altre normative vigenti.
Si fa osservare che, a fronte dell’introduzione dello sgravio
in questione, sono state peraltro soppresse in via definitiva, con riferimento
a tutte le assunzioni effettuate a decorrere dall’1 gennaio 2015, le
agevolazioni contributive previste da oltre 20 anni per le assunzioni di
disoccupati e cassaintegrati da più di 24 mesi (legge n. 407/1990).
Regime contributivo della contrattazione
di secondo livello – (art.1, comma 313) – Sono state sensibilmente
ridotte (208 milioni di euro in meno per il 2015 e 200 milioni di euro in meno
per il 2016) le risorse destinate al finanziamento degli sgravi contributivi sui
premi (aziendali o territoriali) stabiliti dalla contrattazione di secondo
livello (legge n. 247/2007).
Fondi per la formazione
continua (art. 1, comma 722) – E’ stato reso strutturale
il prelievo a favore del bilancio dello Stato sulle risorse destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione
continua (tra cui Forte e Fondir concernenti
l’uno quadri, impiegati e operai e l’altro dirigenti del terziario). I prelievi
una tantum del 2013 (pari complessivamente a 236 milioni di euro) e del 2014
(pari complessivamente a 92,3 milioni di euro) saranno infatti sostituiti da
prelievi stabili pari a 20 milioni di euro per il 2015 e a 120 milioni di euro
a decorrere dal 2016. Si rammenta che i Fondi interprofessionali, disciplinati
dall’art. 118 della legge n. 388/2000, consentono alle aziende di ottenere a
costo zero il finanziamento della formazione professionale per la
riqualificazione del personale. L’iscrizione è infatti gratuita essendo i Fondi
in questione alimentati da una quota dei contributi (pari allo 0,30% del monte
salari) che le aziende sono tenute a versare all’INPS.
Lavoro portuale (art.1,
comma 111) – Con una norma di interpretazione autentica dell’art.1,
comma 108 della legge di stabilità dello scorso anno, è stata riconosciuta alle
Autorità portuali maggiore disponibilità finanziaria per interventi a favore
dell’occupazione, della formazione e dell’incentivazione al pensionamento dei
lavoratori portuali. E’ stato infatti precisato che per tali interventi potrà
essere destinata dalle Autorità portuali fino al 15% delle entrate derivanti
non solo dalle tasse ma anche dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate
e sbarcate.
Pensione anticipata (art. 1,
comma 113) – In deroga all’ultima riforma delle pensioni (legge n.
214/2011) sono state escluse le penalità sui pensionamenti anticipati maturati
entro il 31 dicembre 2017 da chi ha meno di 62 anni di età.
Mobilità (art. 1, comma 114) –
Sgombrando il campo da qualsiasi dubbio è stata confermata per tutta la
relativa durata (18 o 12 mesi rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a
tempo indeterminato o a termine) e nei limiti di stanziamento di 35,5 milioni
di euro, la concessione dello sgravio contributivo a favore dei datori di
lavoro che abbiano assunto nel 2012 lavoratori licenziati da aziende con meno
di 15 dipendenti e iscritti nelle liste di mobilità. Viene pertanto a cadere
l’interpretazione dell’INPS secondo cui, a seguito della soppressione del
beneficio in questione dall’1 gennaio 2013 da parte della legge n. 228/2012, lo
stesso non fosse più applicabile da tale data anche per le assunzioni
effettuate precedentemente.
Fabio Marrocco Responsabile
di Area |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 234/2014, 230/2014,
191/2014, 128/2014, 13/2014, 24/2013,
5/2012 |
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Allegato uno |
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M/lc |
© CONFETRA – La
riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla GU n.300 del
29.12.2014
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato
(legge di stabilita' 2015).
La
Camera dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*****OMISSIS*****
111. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108,
della legge 27 dicembre
2013, n.
147, si interpreta
nel senso che le entrate
proprie
derivanti da tasse
a carico delle
merci imbarcate e
sbarcate
comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse
a carico
delle
merci imbarcate e sbarcate.
*****OMISSIS*****
113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti
dal 1º
gennaio 2015, il secondo periodo del comma
2-quater dell'articolo 6
del
decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, e
successive
modificazioni, e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni di cui
all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
riduzione percentuale dei
trattamenti pensionistici, non trovano applicazione
limitatamente ai
soggetti che maturano
il previsto requisito
di anzianita'
contributiva entro il 31 dicembre 2017».
114. Ai
datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita'
ai sensi dell'articolo 1
del
decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 20 marzo
1998, n. 52, e
successive
modificazioni, si applicano
gli sgravi contributivi
di cui agli
articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n.
223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.
*****OMISSIS*****
118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori
di lavoro
privati, con esclusione
del settore agricolo,
e con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato
e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º
gennaio 2015 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31
dicembre 2015, e'
riconosciuto, per un
periodo massimo di
trentasei mesi, ferma
restando l'aliquota
di computo delle
prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali
a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi
dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di
esonero pari a
8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta
ai datori di lavoro in presenza delle nuove
assunzioni di cui al
primo periodo, con esclusione di quelle relative a
lavoratori che nei
sei mesi precedenti siano risultati occupati a
tempo indeterminato
presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta
con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma sia gia'
stato usufruito in relazione
a precedente assunzione
a tempo
indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile
con
altri esoneri
o riduzioni delle
aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma
non spetta ai datori di lavoro in presenza di
assunzioni relative a
lavoratori in riferimento
ai quali i
datori di lavoro,
ivi
considerando societa' controllate
o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona,
allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in essere
un contratto a
tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la
data di
entrata in
vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione
vigente, al
monitoraggio del numero
di contratti incentivati
ai sensi del
presente comma
e delle conseguenti
minori entrate contributive,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e
delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
119.
Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle
risorse indicate al
comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni
con contratto di
lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione
dei contratti di
apprendistato, decorrenti dal 1º
gennaio 2015 con
riferimento a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con
esclusione dei
lavoratori che
nell'anno 2014 siano
risultati occupati a
tempo
indeterminato e relativamente
ai lavoratori occupati
a tempo
determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi
per un
numero di giornate
di lavoro non
inferiore a 250
giornate con
riferimento all'anno solare 2014.
120.
L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto nel limite di
2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per
ciascuno
degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di
euro per l'anno
2018 e 2
milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al
comma 119 e'
riconosciuto
dall'INPS in base
all'ordine cronologico di
presentazione delle
domande e, nel
caso di insufficienza
delle
risorse indicate al primo periodo del presente comma,
valutata anche
su base
pluriennale con riferimento
alla durata dell'incentivo,
l'INPS non prende
in considerazione ulteriori
domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio
sito internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate
valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni
mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero
delle
politiche agricole
alimentari e forestali
ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
121. I
benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, e
successive modificazioni, sono
soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori
ivi indicati
decorrenti dal 1º gennaio 2015.
122. Al
finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si
provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno
degli anni 2015,
2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno
2018, a valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo
di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987,
n. 183, gia'
destinate agli interventi del Piano di
azione coesione, ai
sensi
dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, che,
dal
sistema di
monitoraggio del Dipartimento
della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze,
risultano non ancora impegnate alla data del 30
settembre 2014.
123.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui
al decreto del
Ministro per la
coesione territoriale 1º
agosto 2012, provvede
all'individuazione delle specifiche linee di intervento
oggetto di
riprogrammazione ai sensi del comma 122.
124. Le
risorse di cui al comma 122 sono versate all'entrata
del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
*****OMISSIS*****
313. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo
periodo, della legge
24 dicembre 2007,
n. 247, e
successive
modificazioni, e' ridotta di 208
milioni di euro per l'anno 2015 e di
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
*****OMISSIS*****
722. Con effetto dall'anno
2015 e' disposto il
versamento
all'entrata del bilancio dello Stato,
da parte dell'INPS,
di 20
milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni
di euro annui
a
decorrere dall'anno
2016 a valere
sulle risorse derivanti
dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della
legge 21
dicembre 1978, n. 845,
a decorrere dall'anno
2015; tali risorse
gravano sulle quote destinate ai
fondi interprofessionali per la
formazione continua.
*****OMISSIS*****
FINE
TESTO