Circolare n.7/2015

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Roma, 12 gennaio 2015

 

Circolare n. 7/2015

 

Oggetto:Notizie in breve.

 

Codice della Strada – Divieti di circolazione - Il calendario 2015 dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti fuori dai centri abitati č pubblicato sulla G.U. n.298 del 24.12.2014.

 

Dogane - Differito doganale - Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei diritti doganali oltre il trentesimo giorno per il II semestre 2014 (dal 13 luglio 2014 al 12 gennaio 2015) č stato fissato allo 0,213%; la misura č invariata rispetto a quella del I semestre 2014 - D.M. 24.10.2014 su G.U. n. 301 del 31.12.2014.

 

Prezzo gasolio auto al 5 gennaio 2015 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al

consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

0,551

0,617

0,257

1,426

- 0,047

--

 

 

Daniela Dringoli

D/n

Responsabile di Area

 

 

 

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G.U. N. 298 del 24.12.2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2014

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione  stradale

fuori dai centri abitati per l'anno 2015.

 

                             IL MINISTRO

                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,

ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di  cose,  di

massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t,  nei  giorni

festivi e negli altri particolari giorni dell'anno  2015  di  seguito

elencati:

    a) tutte le domeniche  dei  mesi  di  gennaio,  febbraio,  marzo,

aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore

22,00;

    b) tutte le domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto  e

settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;

    c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

    d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

    e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 aprile;

    f) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 4 aprile;

    g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;

    h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

    i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

    j) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;

    k) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 4 luglio;

    l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dell'11 luglio;

    m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 18 luglio;

    n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 25 luglio;

    o) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 luglio;

    p) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° agosto;

    q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 7 agosto;

    r) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 agosto;

    s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;

    t) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 22 agosto;

    u) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 29 agosto;

    v) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;

    w) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

    x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

  2. Per i complessi di veicoli  costituiti  da  un  trattore  ed  un

semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il

limite di massa di cui  al  comma  precedente  deve  essere  riferito

unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel  caso  in

cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara  dello

stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione

non  si  applica  se  il  trattore  circola  isolato  e   sia   stato

precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per

la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il  sistema

intermodale,  purche'  munito  di  idonea  documentazione  attestante

l'avvenuta riconsegna.

 

                               Art. 2

  1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla  Sardegna,  muniti

di idonea  documentazione  attestante  l'origine  del  viaggio  e  di

destinazione  del  carico,  l'orario  di  inizio   del   divieto   e'

posticipato di ore  quattro.  Limitatamente  ai  veicoli  provenienti

dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il  periodo

di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento  CE

n.  561/2006  e  successive  modifiche  -  cada  in  coincidenza  del

posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal

termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

  2.  Per  i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea

documentazione attestante la destinazione  del  carico,  l'orario  di

termine del divieto e' anticipato di ore due; per i  veicoli  diretti

in  Sardegna  muniti   di   idonea   documentazione   attestante   la

destinazione  del  viaggio,  l'orario  di  termine  del  divieto   e'

anticipato di ore quattro.

  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per  i  veicoli

diretti agli interporti di rilevanza nazionale o  comunque  collocati

in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi

alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,  Rivalta

Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals

intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e  Milano  smistamento,

agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo  aereo,

e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione

si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico

vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite  gli

stessi interporti, terminals intermodali ed  aereoporti,  all'estero,

nonche' ai complessi  veicolari  scarichi,  che  siano  diretti  agli

interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul  treno.

Detti veicoli devono essere muniti di idonea  documentazione  (ordine

di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

  4. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  provenienti  dalla

rimanente parte del territorio nazionale, purche'  muniti  di  idonea

documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio

del divieto e' posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli

costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga  applicabile

al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche  quando

quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio

nazionale. Al fine di favorire  l'intermodalita'  del  trasporto,  la

stessa deroga e' accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli  che

circolano  in  Sicilia,  provenienti  dalla   rimanente   parte   del

territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione

di quello proveniente dalla Calabria attraverso  i  porti  di  Reggio

Calabria  e  Villa   San   Giovanni,   purche'   muniti   di   idonea

documentazione attestante l'origine del viaggio.

  5. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti  ai  porti

dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti  verso  la  rimanente

parte del territorio  nazionale,  per  i  veicoli  che  circolano  in

Sicilia, diretti verso la rimanente parte  del  territorio  nazionale

che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione  di  quelli  diretti

alla Calabria attraverso i porti  di  Reggio  Calabria  e  Villa  San

Giovanni,  e  per  i  veicoli  impiegati   in   trasporti   combinati

strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte  marittime  di

cui all'art. 1 del decreto del  Ministro  dei  trasporti  31  gennaio

2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo

di applicazione del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della

navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purche' muniti di

idonea documentazione attestante la destinazione  del  viaggio  e  di

lettera  di  prenotazione  (prenotazione)   o   titolo   di   viaggio

(biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui  all'art.  1  non  trova

applicazione.

  6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per  tenere  conto  delle

difficolta'  di   circolazione   in   presenza   dei   cantieri   per

l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche'  di

quelle connesse con le operazioni di  traghettamento,  da  e  per  la

Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,

per i veicoli provenienti o diretti in  Sicilia,  purche'  muniti  di

idonea documentazione attestante  l'origine  e  la  destinazione  del

viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato  di  ore  2  e

l'orario di termine del divieto e' anticipato di 2 ore.

  7. Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i  veicoli

provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del

Vaticano,  o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai   veicoli

provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

  8. Le disposizioni riportate  nei  precedenti  commi  si  applicano

anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti  in  condizione  di

eccezionalita',  salvo  diverse  prescrizioni  eventualmente  imposte

nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma  6,  del

decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive

modificazioni.

 

                               Art. 3

  1. Il divieto di cui  all'art.  1  non  trova  applicazione  per  i

veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati,  anche  se

circolano scarichi:

    a) adibiti a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di

emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine

occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

    b)  militari  o  con  targa  CRI  (Croce  rossa  italiana),   per

comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;

    c) utilizzati dagli enti proprietari o  concessionari  di  strade

per motivi urgenti di servizio;

    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura

«Servizio nettezza  urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto  delle

amministrazioni  comunali,  effettuano   il   servizio   «smaltimento

rifiuti»,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata

dall'amministrazione comunale;

    e)  appartenenti  al  Dipartimento  per  le   comunicazioni   del

Ministero dello sviluppo economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,

purche' contrassegnati con l'emblema  «PT»  o  con  l'emblema  «Poste

Italiane», nonche' quelli di supporto,  purche'  muniti  di  apposita

documentazione  rilasciata   dall'amministrazione   delle   poste   e

telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in possesso, ai sensi

del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  di  licenze  e

autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,

durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai

servizi postali;

    f) del servizio radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e

comprovate ragioni di servizio;

    g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili,  liquidi  o

gassosi, destinati alla distribuzione  e  consumo  sia  pubblico  che

privato;

    h) adibiti al trasporto esclusivamente  di  animali  destinati  a

gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da  effettuarsi

od effettuate nelle quarantotto ore;

    i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro  a  bordo  degli

aeromobili  o  che  trasportano  motori  e  parti  di   ricambio   di

aeromobili;

    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi

indispensabili destinati alla marina mercantile,  purche'  muniti  di

idonea documentazione;

    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

      m 1) giornali, quotidiani e periodici;

      m 2) prodotti per uso medico;

      m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di  liquidi

alimentari, purche', in quest'ultimo  caso,  gli  stessi  trasportino

latte o siano diretti al  caricamento  dello  stesso.  Detti  veicoli

devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle

dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in

nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20  m,  fissati  in

modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

    n) classificati macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57  del

decreto  legislativo  30   aprile   1992,   n.   285   e   successive

modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su  strade

non comprese nella rete stradale di interesse  nazionale  di  cui  al

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

    o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di  acqua  per

uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di  alimenti  per

animali da allevamento;

    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

    q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in

regime ATP;

    r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari  deperibili,

quali frutta e ortaggi freschi,  carni  e  pesci  freschi,  latticini

freschi, derivati del latte freschi, e  per  il  trasporto  di  fiori

recisi,  semi  vitali  non  ancora  germogliati,  pulcini   destinati

all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione  all'interno

della scheda di trasporto o del documento equipollente, animali  vivi

destinati alla macellazione  o  provenienti  dall'estero,  nonche'  i

sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti  veicoli

devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle

dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in  nero

la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben

visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':

    a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di

revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il  veicolo

sia munito del foglio di prenotazione e solo  per  il  percorso  piu'

breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di

svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso

tratti autostradali;

    b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro  alle  sedi

dell'impresa intestataria degli stessi, principale o  secondarie,  da

documentare  con  l'esibizione  di  un  aggiornato   certificato   di

iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato,

purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km

dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del  divieto  e

non percorrano tratti autostradali;

    c) per i trattori isolati per il solo  percorso  per  il  rientro

presso la sede dell'impresa intestataria del  veicolo,  limitatamente

ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui  all'art.  2,

comma 3, ultimo periodo.

  3 . A titolo sperimentale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2,

comma 3, per l'anno 2015, il divieto di  cui  all'art.  1  non  trova

applicazione per  i  veicoli  ed  i  complessi  dei  veicoli  carichi

impiegati   in   trasporti   combinati    strada-rotaia    (combinato

ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino  nella

definizione e nell'ambito applicativo dell'art.  1  del  decreto  del

Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001,  purche'

muniti di idonea documentazione  CMR  o  equipollente  attestante  la

destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione  o  titolo

di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto  iniziale

o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi  del  presente

comma non puo' in nessun caso superare i 150 km in linea  d'aria  dal

porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

 

                               Art. 4

  1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi,  purche'  muniti  di

autorizzazione prefettizia:

    a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi  da  quelli

di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca  natura  o

per fattori climatici  e  stagionali,  sono  soggetti  ad  un  rapido

deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento

dai luoghi di produzione a quelli di deposito o  vendita,  nonche'  i

veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al  trasporto  di  prodotti

destinati all'alimentazione degli animali;

    b) i veicoli ed i complessi  di  veicoli,  classificati  macchine

agricole, destinati al trasporto di cose,  che  circolano  su  strade

comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

    c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e

comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli  impiegati  per

esigenze  legate  a  cicli  continui  di  produzione  industriale,  a

condizione  che  tali  esigenze   siano   riferibili   a   situazioni

eccezionali  debitamente  documentate,   temporalmente   limitate   e

quantitativamente definite.

  2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1  autorizzati  alla

circolazione in deroga, devono altresi'  essere  muniti  di  cartelli

indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40

m di altezza, con impressa  in  nero  la  lettera  «a»  minuscola  di

altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle

fiancate e sul retro.

 

                               Art. 5

  1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art.  4,  le

richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere

inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si  chiede  di

poter circolare, di norma alla  prefettura-ufficio  territoriale  del

Governo  della  provincia  di  partenza,  che,  accertata  la   reale

rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a),  del

comma 1, dell'art.  4,  ove  non  sussistano  motivazioni  contrarie,

rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:

    a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;

    b) la targa del veicolo autorizzato  alla  circolazione;  possono

essere indicate le targhe di piu' veicoli  se  connessi  alla  stessa

necessita';

    c) le localita' di partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi

consentiti in base alle situazioni di traffico.  Se  l'autorizzazione

investe solo l'ambito di una provincia puo'  essere  indicata  l'area

territoriale ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando  le

eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

    d) il prodotto o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei  quali  e'

consentita la circolazione;

    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo

per il trasporto dei prodotti indicati  nella  richiesta  e  che  sul

veicolo  devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con   le

caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.

  2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui  al  punto  b),  del

comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a  circolare  in

deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della  data

in  cui  si  chiede  di  poter  circolare,  alla   prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia  il

provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:

    a) l'arco temporale  di  validita',  corrispondente  alla  durata

della campagna di produzione agricola che in  casi  particolari  puo'

essere esteso all'intero anno solare;

    b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di

veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di

tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

    c)  l'area  territoriale  ove  e'  consentita   la   circolazione

specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

  3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art.

4, nel caso in cui sia comprovata  la  continuita'  dell'esigenza  di

effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di

deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati,  e'

ammessa la facolta', da parte della  prefettura-ufficio  territoriale

del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed  in  ogni  caso

non oltre il termine  dell'anno  solare,  l'autorizzazione  concessa,

mediante l'apposizione  di  un  visto  di  convalida,  a  seguito  di

richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

 

                               Art. 6

  1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art.  4,  le

richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere

inoltrate,  in  tempo  utile,  di   norma   alla   prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia di partenza,  che,  valutate

le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle  condizioni

locali  e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare   il

provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:

    a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e'  ammessa

solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

    b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a  piu'  targhe

e' ammessa solo  in  relazione  alla  necessita'  di  suddividere  il

trasporto in piu' parti;

    c) le localita' di partenza e  di  arrivo,  nonche'  il  percorso

consentito in base alle situazioni di traffico;

    d) il prodotto oggetto del trasporto;

    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo

per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono  essere

fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche  e  le  modalita'

gia' specificate all'art. 4, comma 2.

  2. Per le autorizzazioni di cui all'art.  4,  comma  1,  punto  c),

relative ai  veicoli  da  impiegarsi  per  esigenze  legate  a  cicli

continui  di  produzione,  la  prefettura-ufficio  territoriale   del

Governo competente, dovra' esaminare e  valutare  l'indispensabilita'

della richiesta, sulla base di specifica documentazione che  comprovi

la necessita',  da  parte  dell'azienda  di  produzione,  per  motivi

contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche  nei

giorni festivi. Per  le  medesime  autorizzazioni,  limitatamente  ai

veicoli utilizzati per lo  svolgimento  di  fiere  e  mercati  ed  ai

veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso

in cui sussista,  da  parte  dello  stesso  soggetto,  l'esigenza  di

effettuare piu' viaggi in regime di deroga per  la  stessa  tipologia

dei  prodotti  trasportati,  le  prefetture-uffici  territoriali  del

Governo,  ove  non  sussistono  motivazioni   contrarie,   rilasciano

un'unica  autorizzazione  di  validita'  temporale  non  superiore  a

quattro mesi, sulla quale  possono  essere  diversificate,  per  ogni

giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga,  la  targa  dei

veicoli   autorizzati,   il   percorso   consentito,   le   eventuali

prescrizioni.  Nel  caso  di  veicoli   adibiti   al   trasporto   di

attrezzature per spettacoli dal  vivo  l'autorizzazione  puo'  essere

rilasciata anche dalla prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo

nel cui territorio di competenza  si  svolge  lo  spettacolo,  previo

benestare della prefettura-ufficio territoriale del Governo  nel  cui

territorio di competenza ha inizio il viaggio.

 

                               Art. 7

  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,

puo' essere rilasciata anche  dalla  prefettura-ufficio  territoriale

del Governo nel cui territorio di competenza ha  sede  l'impresa  che

esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione  del

trasporto. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del Governo

nel cui territorio di competenza  ha  inizio  il  viaggio  che  viene

effettuato in regime di deroga deve  fornire  il  proprio  preventivo

benestare.

  2.  Per  i  veicoli  provenienti   dall'estero,   la   domanda   di

autorizzazione  alla  circolazione  puo'   essere   presentata   alla

prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia   di

confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche  dal

committente o dal destinatario  delle  merci  o  da  una  agenzia  di

servizi a cio' delegata dagli  interessati.  In  tali  casi,  per  la

concessione delle autorizzazioni i signori prefetti  dovranno  tenere

conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di  urgenza  e

indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della  localita'

di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso

le localita' di confine.

  3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia,  i

signori  prefetti  dovranno   tener   conto,   nel   rilascio   delle

autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere  a)  e  c),  anche

delle difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione  geografica

della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le  operazioni

di traghettamento.

  4. Durante i periodi di  divieto  i  prefetti  nel  cui  territorio

ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente,  i

veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per  la

sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.

 

                               Art. 8

  1. Il calendario di cui all'art. 1 non si  applica  per  i  veicoli

eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

    a) adibiti a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di

emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine

occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze

di polizia;

    c) utilizzati dagli enti proprietari o  concessionari  di  strade

per motivi urgenti di servizio;

    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura

«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che  per  conto  delle

amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»

purche'    muniti    di    apposita     documentazione     rilasciata

dall'amministrazione comunale;

    e)  appartenenti  al  Dipartimento  per  le   comunicazioni   del

Ministero dello sviluppo economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,

purche' contrassegnati con l'emblema  «PT»  o  con  l'emblema  «Poste

Italiane», nonche' quelli di supporto,  purche'  muniti  di  apposita

documentazione  rilasciata   dall'amministrazione   delle   poste   e

telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli in possesso, ai sensi

del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  di  licenze  e

autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,

durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai

servizi postali;

    f) del servizio radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e

comprovate ragioni di servizio;

    g) adibiti al trasporto di carburanti o  combustibili  liquidi  o

gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

    h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art.  104,  comma

8, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive

modificazioni, che  circolano  su  strade  non  comprese  nella  rete

stradale di interesse nazionale di  cui  al  decreto  legislativo  29

ottobre 1999, n. 461.

 

                               Art. 9

  1. Il trasporto delle merci  pericolose  comprese  nella  classe  1

della  classifica  di  cui  all'art.  168,  comma  1,   del   decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  e'

vietato comunque, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima

del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art.  1,

dal 30 maggio al 13 settembre compresi, dalle ore 8,00 di ogni sabato

alle ore 24,00 della domenica successiva.

  2. Per tali trasporti non sono ammesse  autorizzazioni  prefettizie

alla circolazione ad eccezione del trasporto  di  fuochi  artificiali

rientranti nella IV e V  categoria,  previste  nell'allegato  «A»  al

regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773,

delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6

maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto

di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi

temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le

esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

  3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono  altresi'  essere

rilasciate autorizzazioni prefettizie per  motivi  di  necessita'  ed

urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per  le

quali siano previsti tempi di esecuzione  estremamente  contenuti  in

modo  tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di   specifica

documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la  lavorazione  a

ciclo  continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette   autorizzazioni

potranno  essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti   stradali

interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai

comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni

che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della

circolazione  dei  veicoli.  Nelle  stesse   autorizzazioni   saranno

indicati gli itinerari, gli orari  e  le  modalita'  che  gli  stessi

prefetti  riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto   delle

esigenze di massima sicurezza  del  trasporto  e  della  circolazione

stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali  si

ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare

turistico nella zona interessata dalla deroga.

 

                               Art. 10

  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono

estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente  nel  caso

in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo

lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che  deve  ripetersi

nel corso della stessa giornata lavorativa.

 

                               Art. 11

  1. Le prefetture-uffici territoriali  del  Governo  attueranno,  ai

sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada,  approvato

con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive

modificazioni,  le  direttive  contenute  nel  presente   decreto   e

provvederanno a  darne  conoscenza  alle  amministrazioni  regionali,

provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro  ente  od  associazione

interessati.

  2.  Ai  fini  statistici  e  per  lo  studio   del   fenomeno,   le

prefetture-uffici territoriali del Governo  comunicano,  con  cadenza

semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente

decreto.

  3. In conformita'  a  quanto  concordato  nel  protocollo  d'intesa

siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data  28  novembre

2013,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   delle

disposizioni del presente decreto, sara' verificata, la  possibilita'

di apportare modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i

livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un

incremento di competitivita' dell'autotrasporto.

 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 4 dicembre 2014

 

                                                    Il Ministro: Lupi

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del

mare, registro n. 1, foglio n. 4716