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Roma, 12 gennaio 2015
Circolare n. 8/2015
Oggetto: Autotrasporto – I
controlli su strada dopo l’abolizione della Scheda di Trasporto – Nota Ministero
dell’Interno prot.300/A/9221/14/108/44 del 31.12.2014.
La Direzione della
Polizia Stradale ha fornito ai propri uffici le istruzioni per i controlli su strada
alla luce della soppressione della Scheda di Trasporto avvenuta, com’è noto,
dall’inizio di quest’anno (art.1 comma 247 lettera c Legge 23.12.2014, n.190).
La Nota conferma che
non può più essere chiesta l’esibizione della Scheda di trasporto e dei
documenti equipollenti ai fini del controllo della corresponsabilità
committente-vettore sulle violazioni al Codice della Strada (eccesso di
velocità, mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, sovraccarico,
irregolare sistemazione del carico).
Quel controllo
avverrà ora solo sulla base del contratto scritto con data certa che non deve
contenere istruzioni incompatibili col rispetto delle norme del CdS. Come già nel passato, il contratto deve trovarsi a
bordo del mezzo, ovvero deve essere esibita una dichiarazione sottoscritta dal
committente o dal vettore che attesti l’esistenza di un contratto scritto con
data certa.
Resta fermo che, qualora
il trasporto avvenga sulla base di un contratto verbale, per non incorrere
nella corresponsabilità il committente deve redigere per iscritto istruzioni sull’esecuzione
di ogni singolo trasporto che siano compatibili col rispetto del CdS. Tali istruzioni devono trovarsi a bordo del mezzo.
Resta
inoltre fermo l’obbligo di avere a bordo i documenti vigenti in base alle altre
normative (es. DDT in base alla normativa fiscale
della fatturazione differita; documenti doganali; documenti per trasporto
rifiuti; ecc.).
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.239/2014
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D/d |
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