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Roma, 16 gennaio 2015

 

Circolare n. 11/2015

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Differimento del nuovo regime sanzionatorio – Art. 9 D.L. 31.12.2014, n.192, su G.U. n. 302 del 31.12.2014.

 

Il decreto Milleproroghe ha fissato all’1 gennaio 2016 (in precedenza 1 gennaio 2015) la data dalla quale si applicheranno le sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Fino a tale data infatti, continuando ad applicarsi il cosiddetto sistema del doppio binario basato sulla convivenza degli adempimenti telematici propri del SISTRI con quelli cartacei del vecchio regime (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD-Modello Unico Dichiarazione Ambientale), si applicheranno le sole sanzioni relative a questi ultimi adempimenti.

Per quanto riguarda invece le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI o al mancato versamento dei contributi relativi al 2014, il decreto ne ha fatto slittare l’applicazione di un solo mese fissandola all’1 febbraio p.v (anziché dall’1 gennaio scorso).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.91/2014 e 55/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n.302 del 31.12.2015

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                               Emana

                    il seguente decreto-legge:

                         *****OMISSIS******

 

                               Art. 9

              Proroga di termini in materia ambientale

  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del

decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive

modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo  10,  comma  1,

del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e'  prorogato  al

30 giugno 2015.

  2. All'articolo 1,  comma  111,  quarto  periodo,  della  legge  27

dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il 31  dicembre  2014"  sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015".

  3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,

n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle  seguenti:

«31 dicembre 2015 al  fine  di  consentire  la  tenuta  in  modalita'

elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di

accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle

altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;

    b) la parola: «260-bis» e' sostituita dalle  seguenti:  «260-bis,

commi da 3 a 9,»;

    c) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Le  sanzioni

relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».

  Dall'attuazione del presente comma  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

  4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.

164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:  «

28 febbraio 2015».

                        *****OMISSIS******

FINE TESTO