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Roma, 16 gennaio 2015
Circolare n. 11/2015
Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Differimento del nuovo regime sanzionatorio – Art.
9 D.L. 31.12.2014, n.192, su G.U. n. 302 del 31.12.2014.
Il
decreto Milleproroghe ha fissato all’1 gennaio 2016 (in precedenza 1 gennaio 2015) la data dalla quale
si applicheranno le sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti). Fino a tale data infatti, continuando ad applicarsi il cosiddetto
sistema del doppio binario basato
sulla convivenza degli adempimenti telematici propri del SISTRI con quelli
cartacei del vecchio regime (registri di carico e scarico, formulari di
trasporto e MUD-Modello
Unico Dichiarazione Ambientale), si applicheranno le sole sanzioni relative
a questi ultimi adempimenti.
Per
quanto riguarda invece le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI o
al mancato versamento dei contributi relativi al 2014, il decreto ne ha fatto
slittare l’applicazione di un solo mese fissandola all’1 febbraio p.v (anziché dall’1 gennaio
scorso).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li nn.91/2014 e 55/2014
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Allegato uno |
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G.U. n.302 del 31.12.2015
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
*****OMISSIS******
Art. 9
Proroga di termini in materia
ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma
1, lettera p),
del
decreto
legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, come da
ultimo prorogato dall'articolo 10, comma
1,
del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2014, n. 15, e' prorogato
al
30 giugno 2015.
2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo,
della legge 27
dicembre 2013, n. 147,
le parole: "entro il 31
dicembre 2014" sono
sostituite dalle
seguenti: "entro il 28 febbraio 2015".
3. All'articolo 11,
comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31
dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2015 al fine
di consentire la
tenuta in modalita'
elettronica dei registri
di carico e scarico
e dei formulari
di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche'
l'applicazione delle
altre
semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola:
«260-bis» e' sostituita dalle seguenti: «260-bis,
commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo
periodo e' aggiunto il seguente: «Le sanzioni
relative al SISTRI di
cui all'articolo 260-bis, commi 1
e 2, del
decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si applicano
a decorrere dal 1° febbraio 2015».
Dall'attuazione del
presente comma non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. All'articolo 7, comma
7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «
28 febbraio 2015».
*****OMISSIS******
FINE TESTO