Circolare n.20/2015

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 28 gennaio 2015

 

Circolare n. 20/2015

Oggetto: Previdenza – Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n. 11 del 23.1.2015.

L’INPS ha comunicato i nuovi valori in vigore dall’1 gennaio 2015 relativi a:

1)  minimali contributivi;

2)  fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;

3)  massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

 

1)  Minimali contributivi. I nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:

 

euro 47,68 e 1.239,68 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per quadri, impiegati e operai;

 

euro 131,89 e 3.429,14 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.

 

Applicando le retribuzioni minime previste dai contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al minimale mensile per i contributi dovuti per i lavoratori classificati al livello 6°J del CCNL logistica, trasporto e spedizioni nonché per i lavoratori classificati al livello 1° del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.

Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 7,33. Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.

 

2)  Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 46.123,00 annue, corrispondenti a euro mensili 3.844,00 (in precedenza 3.836,00); il contributo dell'1% dovrà essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.

 

3)  Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a euro 100.324,00 annui (in precedenza 100.123,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’1 gennaio 1996.

 

4)  Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 30/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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INPS - Direzione Centrale Entrate

CIRCOLARE N. 11

 

Destinatari omessi

 

Roma, 23/01/2015

 

OGGETTO:

Determinazione per l'anno 2015 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

 

SOMMARIO:

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto Fondo volo

3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

5. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2015 all'aliquota aggiuntiva dell’1%

6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

*****OMISSIS*****

13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2015

 

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Come noto, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

 

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

 

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

 

Inoltre, si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" (art. 2, co. 25, L. n. 549/1995).

 

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”.

 

Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

 

In applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.

 

Considerato che, nell'anno 2014, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat è stata pari allo 0,20%,(1) si riportano nelle tabelle A e B (cfr. allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2015. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, a € 47,68 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2015, pari a € 501,89 mensili) se di importo inferiore.

 

anno 2015

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

501,89

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

47,68

 

Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo(2)

1.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970.

 

Come è noto, la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto, già a decorrere dal 1° gennaio 2007,(3) deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997) e nel rispetto del minimale di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.

1.2. Cooperative sociali.

 

Si rammenta che anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali (ex art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 381/1991)e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari), già a partire dall’1.1.2010, trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori, ivi comprese quelle relative al minimale di retribuzione giornaliera dicui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.(4)

 

Per tali lavoratori, si è, infatti, concluso al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi (ex art. 1, co. 787, della L. n. 296/2006) ed, è, quindi, da intendersi superato il precedente sistema di calcolo convenzionale.

 

Ne consegue che la retribuzione imponibile ai fini contributivi va determinata considerando (oltre a paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione) tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di effettiva occupazione.

 

2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo.

In virtù di quanto disposto dall’art. 1, commi 1 e 10, D.Lgs. n. 164/1997 e s.m.i. per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.

Il predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del lavoro e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con D.M. 21/07/2000.(5)

 

In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2015, è pari a € 47,68.

 

Si fa presente che l’art. 28, co. 1, del D.L. n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014, ha confermato, per il triennio 2015-2017, l’esclusione - già introdotta, limitatamente all’anno 2014 dal D.L. n. 145/2013 conv. in L. n. 9/2014(6) delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi. E’ fatta salva, comunque, dal legislatore la concorrenza di dette indennità di volo alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare.

 

3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere.

Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, co. 3 del D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali, la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975 in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere(7) è pari, per l’anno 2015, a € 26,49.

 

anno 2015: retribuzioni convenzionali in genere

Euro

Retribuzione giornaliera minima

26,49

 

3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984).

Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell’art. 13, co. 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all’art. 1, co. 3, del citato D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, pari per l’anno 2015 a € 26,49, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

 

L’operatività di detto minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. circolari nn. 66/2007 e 179/2013, par. 5.1, lett. a)).

 

3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958).

 

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’art. 22, co. 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2015, detta retribuzione convenzionale, è fissata in € 662,00 mensili (26,49 x 25 gg.).

 

anno 2015: soci delle cooperative della piccola pesca

Euro

Retribuzione convenzionale mensile

662,00

 

3.3. Lavoratori a domicilio.

Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari, per l’anno 2014, allo 0,20%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il 2015, a € 26,49.(8) Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € 47,68(9)

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

 

4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

Come è noto, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, che, come noto, riproponendo le previsioni già contenute nell’art. 1, co. 4 del medesimo D.L. n. 338/1989, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.(10)

 

In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

€ 47,68 x 6 /40 = € 7,15

 

Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

€ 47,68 x 5 /36 = € 6,62

 

5. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2015 all'aliquota aggiuntiva dell’1%.

Come noto, l’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, ha introdotto, (già a decorrere dall’1.1.1993) a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.(11) Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

 

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2015 in € 46.123,00, a decorrere dall’1.1.2015 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.843,58, da arrotondare a € 3.844,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.(12)

 

anno 2015

Euro

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

46.123,00

Importo mensilizzato

3.844,00

 

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell?elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

 

6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo,(13) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat nella misura dello 0,20%, è pari, per l'anno 2015, a € 100.323,52, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 100.324,00.

 

anno 2015

Euro

Massimale annuo della base contributiva

100.324,00

 

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. par. 10.3 e par. 11.3 per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti).

L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

 

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Come noto, il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989).

 

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 501,89 per l'anno 2015, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 200,76.

 

anno 2015

Euro

trattamento minimo di pensione

501,89

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

200,76

Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)

10.440,00

(*) Il limite annuo è pari a 200,76 x 52

 

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 69, co. 7, della L. n. 388/2000 e dell’art. 43, co. 3, della L. n. 448/2001, le disposizioni di cui all’art. 7, del D.L. n. 463/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958.(14)

 

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano, di seguito, per l’anno 2015, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, non concorrono a alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997.(15)

 

anno 2015

Euro

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa

5,29

Fringe benefit (tetto)

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

15,49

Indennità di trasferta intera estero

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

1.549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto)

2.065,83

 

Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare con riferimento al valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alle circolari nn. 104/1998 e 1/2007, nonché, per il regime dell’azionariato dei dipendenti, alle circolari nn. 11/2001 e 123/2009.

 

9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. circolare n. 181/2002), rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat nella misura dello 0,20% è pari, per l’anno 2015, a € 2.086,24.

 

L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.

 

anno 2015

Euro

Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

€ 2.086,24

 

*****OMISSIS*****

 

13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2015.

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2015 non abbiano potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto approvata con D.M.7 ottobre 1993.(21)

 

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

 

Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2015 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

 

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva 1% (cfr. par. 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

 

Il Direttore Generale

Nori

 

Riferimenti normativi:

 

(1) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11, D.Lgs. n. 503/1992). L’indice dello 0,20% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione (novembre 2015) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l’anno 2015. Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.

(2)Cfr. circolari nn. 9674/1978, 806/1986, 205/1995, e n. 33/2002, par. 1.1.

(3) Cfr. quanto già precisato dall’Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 423/2001.

(4)Cfr. circolare n. 56/2007.

(5) Cfr. circolaren. 156/2000.

(6) Cfr. circolare n. 48/2014.

(7) Cfr. circolare n. 100/2000.

(8) Cfr. art. 1 del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981 e circolare n. 100/2000, par. 5.

(9) Cfr. art. 7, co. 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989).

(10) Art. 9, co.1, D.Lgs. n. 61/2000 “La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989.

(11) Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, è quelladeterminata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, co. 6, della L. n. 67/1988. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.

(12) Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.

(13) Circolari nn. 177/1996, 42/2009 e n. 7/2010 par. 2.

(14) Cfr. circolare n. 41/2002.

(15) L’art. 51, co. 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

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(21) Cfr. circolare n. 292/1993, par. 1).

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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