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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 28
gennaio 2015
Circolare n. 20/2015
2) fascia di retribuzione esente dal contributo
aggiuntivo dell'1%;
3) massimale contributivo e pensionabile per i
lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
1) Minimali contributivi. I nuovi minimali
contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi
previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
euro 47,68 e 1.239,68 rispettivamente
minimale giornaliero e mensile per quadri, impiegati e operai;
euro 131,89 e 3.429,14
rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 7,33.
Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli
stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di
retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge
n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 46.123,00
annue, corrispondenti a euro mensili 3.844,00 (in precedenza 3.836,00); il
contributo dell'1% dovrà essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente
questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a
euro 100.324,00 annui (in precedenza 100.123,00) il massimale contributivo e
pensionabile introdotto dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’
4) Regolarizzazioni.
La regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei
precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 30/2014
|
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
INPS - Direzione
Centrale Entrate
CIRCOLARE N. 11
Destinatari omessi
Roma, 23/01/2015
OGGETTO: |
Determinazione per l'anno 2015 del
limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori
per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed
assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti. |
SOMMARIO: |
1. Minimali di
retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti 2. Minimale di
retribuzione per il personale iscritto Fondo volo 3. Minimale
contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere 4. Minimale di
retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a
tempo parziale 5. Quota di retribuzione
soggetta nell'anno 2015 all'aliquota aggiuntiva dell’1% 6. Massimale annuo
della base contributiva e pensionabile 7. Limite per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi 8. Importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 9. Rivalutazione
dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
obbligatoria *****OMISSIS***** 13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2015 |
Minimali
di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Come
noto, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e
assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a
quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai
fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di
minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con
riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, si ricorda che, secondo quanto
disposto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n.
389/1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero
da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
In
forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di
fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni
sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni
previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi
stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si
devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti
sulla misura della retribuzione.
Inoltre,
si ribadisce che con norma di interpretazione autentica il legislatore ha
precisato che “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la
medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei
contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" (art. 2,
co. 25, L. n. 549/1995).
Come
premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi
si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti
dalla legge”.
Infatti,
il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale
contrattuale di cui al citato art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere
adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai
sensi di quanto disposto dall’art. 7, co 1, secondo periodo, del D.L. n.
463/1983, conv. in L. n.
638/1983 (come modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989) non può
essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1°
gennaio di ciascun anno.
In
applicazione delle previsioni di cui al predetto art. 7, D.L. n. 463/1983,
anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore
per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento
dell'indice medio del costo della vita (cfr. D.L. n. 402/1981, convertito in L.
n. 537/1981), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto art.
7, co. 1, del D.L. n. 463/1983 se inferiori al medesimo.
Considerato
che, nell'anno 2014, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat è stata pari allo 0,20%,(1) si riportano nelle
tabelle A e B (cfr. allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera
rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2015. Tali limiti,
secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati, a € 47,68 (9,5%
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2015, pari a € 501,89 mensili)
se di importo inferiore.
anno 2015 |
Euro |
Trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fpld |
501,89 |
Minimale di
retribuzione giornaliera (9,5%) |
47,68 |
Si
rammenta, da ultimo, che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di
retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di
lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo
inferiore al predetto limite minimo(2)
1.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi
di cui al D.P.R. n. 602/1970.
Come è
noto, la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto, già a decorrere
dal 1° gennaio 2007,(3) deve essere determinata
secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997) e nel rispetto del minimale di
retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione
previdenziale IVS e assistenziale di cui all’art. 1,
co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in
L. n. 389/1989.
1.2. Cooperative sociali.
Si
rammenta che anche per i lavoratori soci delle cooperative sociali (ex art. 1, co. 1, lett.
a), della L. n. 381/1991)e di altre cooperative per le quali sono stati adottati
i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli
assegni familiari), già a partire dall’1.1.2010, trovano applicazione, per la
determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme
previste per la generalità dei lavoratori, ivi comprese quelle relative al
minimale di retribuzione giornaliera dicui all’art.
1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.(4)
Per
tali lavoratori, si è, infatti, concluso al 31.12.2009 il percorso triennale
(2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai
fini contributivi (ex art. 1,
co. 787, della L. n. 296/2006) ed, è, quindi, da intendersi superato il
precedente sistema di calcolo convenzionale.
Ne
consegue che la retribuzione imponibile ai fini contributivi va determinata considerando
(oltre a paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della
retribuzione) tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva e individuale, rapportandola al numero di giornate di effettiva
occupazione.
2.
Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo.
In
virtù di quanto disposto dall’art. 1, commi 1 e 10, D.Lgs.
n. 164/1997 e s.m.i. per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la retribuzione
imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’art. 12
della L. n. 153/1969 e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo
contrattuale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989.
Il
predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti
collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai
quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria
professionale interessata con decreto del Ministro del lavoro e che a tali
limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che
risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria
professionale del personale iscritto al Fondo, sono stati stabiliti con D.M.
21/07/2000.(5)
In ogni
caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al
Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al
limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2015, è pari a € 47,68.
Si fa
presente che l’art. 28, co. 1, del D.L. n. 133/2014, conv.
in L. n. 164/2014, ha confermato, per il triennio
2015-2017, l’esclusione - già introdotta, limitatamente all’anno 2014 dal D.L.
n. 145/2013 conv. in L. n.
9/2014(6) delle indennità
di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi. E’ fatta salva,
comunque, dal legislatore la concorrenza di dette indennità di volo alla
determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro
ammontare.
3.
Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini
dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le
retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’art.
1, co. 3 del D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato
per i salari medi convenzionali, la misura di detta retribuzione minima, da
rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, co. 1, della L. n.
160/1975 in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita
calcolato dall’Istat. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le
retribuzioni convenzionali in genere(7)
è pari, per l’anno 2015, a € 26,49.
anno 2015: retribuzioni
convenzionali in genere |
Euro |
Retribuzione
giornaliera minima |
26,49 |
3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi
delle navi da pesca (L. n. 413/1984).
Per
quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n.
413/1984, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi
garantiti, determinati ai sensi dell’art. 13, co. 2, il limite minimo di
retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello
di cui all’art. 1, co. 3, del citato D.L. n. 402/1981, conv.
in L. n. 537/1981, pari per l’anno 2015 a € 26,49,
alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per
le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L’operatività
di detto minimale non esclude, comunque, l’applicazione dei minimali di
retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981,
qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le
retribuzioni convenzionali (cfr. circolari nn.
66/2007 e 179/2013, par. 5.1, lett. a)).
3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa
(L. n. 250/1958).
Per i
soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250/1958, il cui
imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base
di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell’art. 22, co.
1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2015, detta
retribuzione convenzionale, è fissata in € 662,00 mensili (26,49 x 25 gg.).
anno 2015: soci delle
cooperative della piccola pesca |
Euro |
Retribuzione
convenzionale mensile |
662,00 |
3.3. Lavoratori a domicilio.
Anche
per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160
del 1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione
all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat.
Pertanto, considerato che il predetto indice è pari, per l’anno 2014, allo
0,20%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto
è pari, per il 2015, a € 26,49.(8) Detto limite deve essere,
comunque, ragguagliato a € 47,68(9)
Si
rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto
previsto in materia di minimo contrattuale.
4.
Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo
parziale.
Come è
noto, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6
del D.Lgs. n. 314/1997, anche per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, trova applicazione, in materia di minimale ai fini
contributivi, l'art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, conv.
in L. n. 389/1989. La retribuzione così determinata
deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata
dall’art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, che, come noto,
riproponendo le previsioni già contenute nell’art. 1, co. 4 del medesimo D.L.
n. 338/1989, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di
retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a
tempo parziale.(10)
In
linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che
ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il
procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il
seguente:
€ 47,68
x 6 /40 = € 7,15
Qualora,
invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di
norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche), articolate su cinque
giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 47,68
x 5 /36 = € 6,62
5.
Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2015 all'aliquota aggiuntiva dell’1%.
Come
noto, l’art. 3-ter del D.L. n.
384/1992, conv. in L. n. 438/1992, ha introdotto,
(già a decorrere dall’1.1.1993) a favore dei regimi pensionistici ai quali sono
iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a
carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.(11) Detto
contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di
iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al
10%.
Posto
che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno
2015 in € 46.123,00, a decorrere dall’1.1.2015 l'aliquota aggiuntiva dell’1%
deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto
retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.843,58, da arrotondare
a € 3.844,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo
aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.(12)
anno 2015 |
Euro |
Prima fascia di
retribuzione pensionabile annua |
46.123,00 |
Importo mensilizzato |
3.844,00 |
Si
ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa
contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che
utilizzano la sezione PosContributiva
del flusso Uniemens, a livello individuale,
nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>,
<ContribAggCorrente>. L’imponibile della
contribuzione aggiuntiva è un di cui dell?elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi>.
6. Massimale annuo della base contributiva e
pensionabile.
Il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2,
co. 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti
successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro
che optano per la pensione con il sistema contributivo,(13) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat nella misura dello
0,20%, è pari, per l'anno 2015,
a € 100.323,52, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 100.324,00.
anno 2015 |
Euro |
Massimale annuo
della base contributiva |
100.324,00 |
La
quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative
contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che
utilizzano la sezione PosContributiva
del flusso Uniemens, a livello individuale,
nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>,
<ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>
(cfr. par. 10.3 e par. 11.3 per le modalità di esposizione degli elementi
retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi
professionisti).
L‘imponibile
eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di
<Dati Retributivi>.
7.
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Come
noto, il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e
figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in
vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. art. 7, co. 1, primo
periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L.
n. 338/1989, conv. in L. n.
389/1989).
Detto
parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 501,89 per l'anno
2015, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 200,76.
anno 2015 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
501,89 |
Limite settimanale
per l’accredito dei contributi (40%) |
200,76 |
Limite annuale per
l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*) |
10.440,00 |
(*) Il
limite annuo è pari a 200,76 x 52
Si
rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 69, co. 7, della L. n.
388/2000 e dell’art. 43, co. 3, della L. n. 448/2001, le disposizioni di cui
all’art. 7, del D.L. n. 463/1983, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n.
338/1989, conv. in L. n.
389/1989) non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della
piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958.(14)
8.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si
riportano, di seguito, per l’anno 2015, gli importi degli elementi retributivi
che, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, non concorrono a
alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, con la
precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs.
n. 314/1997.(15)
anno 2015 |
Euro |
Valore delle
prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
5,29 |
Fringe benefit
(tetto) |
258,23 |
Indennità di
trasferta intera Italia |
46,48 |
Indennità di
trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
Indennità di
trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
Indennità di
trasferta intera estero |
77,47 |
Indennità di trasferta
2/3 estero |
51,65 |
Indennità di
trasferta 1/3 estero |
25,82 |
Indennità di
trasferimento Italia (tetto) |
1.549,37 |
Indennità di
trasferimento estero (tetto) |
4.648,11 |
Azioni offerte ai
dipendenti (tetto) |
2.065,83 |
Per la
disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile,
si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare con riferimento al
valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alle
circolari nn. 104/1998 e 1/2007, nonché, per il
regime dell’azionariato dei dipendenti, alle circolari nn.
11/2001 e 123/2009.
9.
Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di
maternità obbligatoria.
L’importo
dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di
cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr.
circolare n. 181/2002), rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat
nella misura dello 0,20% è pari, per l’anno 2015, a € 2.086,24.
L’importo
dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve
essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva
del flusso Uniemens, a livello individuale,
nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<Maternità>, <MatACredito>,
<IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento
<IndMat2Fascia>.
anno 2015 |
Euro |
Importo a carico del
bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria |
€ 2.086,24 |
*****OMISSIS*****
13.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2015.
I
datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di
gennaio 2015 non abbiano potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai
precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della
deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
approvata con D.M.7 ottobre 1993.(21)
Detta
regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare.
Ai fini
della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva
del flusso Uniemens, calcoleranno le differenze tra
le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2015 e quelle assoggettate a
contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni
imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione
(nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia
Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L'importo
della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento
dell’aliquota aggiuntiva 1% (cfr. par. 5), da restituire al lavoratore, sarà
riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>,
<Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
Il Direttore Generale
Nori
Riferimenti normativi:
(1) Gli
aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati
applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la
percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio
dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo
valore medio relativo all’anno precedente (art. 11, D.Lgs.
n. 503/1992). L’indice dello 0,20% viene utilizzato ai fini contributivi per la
determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli
adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai
fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione
(novembre 2015) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che fissa
l’aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per
l’anno 2015. Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione
della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
(2)Cfr. circolari nn. 9674/1978, 806/1986, 205/1995, e n. 33/2002, par. 1.1.
(3) Cfr. quanto già
precisato dall’Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione
del disposto di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 423/2001.
(4)Cfr. circolare n. 56/2007.
(5) Cfr. circolaren. 156/2000.
(6) Cfr. circolare n. 48/2014.
(7) Cfr. circolare n.
100/2000.
(8) Cfr. art. 1 del D.L.
n. 402/1981 conv. in L. n.
537/1981 e circolare n. 100/2000, par. 5.
(9) Cfr. art. 7, co. 1,
secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1 del D.L. n.
338/1989, conv. in L. n.
389/1989).
(10) Art. 9, co.1, D.Lgs. n. 61/2000 “La retribuzione minima oraria, da
assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i
lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del
decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il
numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto
collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”. Per
l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989.
(11) Il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, è quelladeterminata ai fini dell’applicazione dell’art. 21,
co. 6, della L. n. 67/1988. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la
circolare 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993.
Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi
o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto
si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione
pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti
i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche
differenti.
(12) Cfr., da
ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.
(13) Circolari nn. 177/1996, 42/2009 e n. 7/2010 par. 2.
(14) Cfr.
circolare n. 41/2002.
(15) L’art. 51, co. 9, del
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del
valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2%
rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno 1998.
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(21) Cfr.
circolare n. 292/1993, par. 1).
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