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Roma, 3 febbraio 2015

 

Circolare n. 24/2015

 

Oggetto: Autotrasporto – Controlli sul cabotaggio – Nota Interministeriale Trasporti/Interno del 15.1.2015.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno hanno emanato una circolare congiunta sui controlli dei vettori comunitari impegnati in trasporti di cabotaggio, alla luce della recente modifica normativa che ha previsto l’obbligo di motivare eventuali incoerenze tra le risultanze del tachigrafo e le prove documentali dei trasporti di cabotaggio, pena l’applicazione di una sanzione da 5 a 15 mila euro e il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi (art. 46 bis L. 298/74, cosi come modificato dal D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014).

 

La Nota riepiloga gli aspetti essenziali delle operazioni di cabotaggio, ai sensi del Regolamento comunitario n.1072/2009:

 

·  i vettori comunitari devono avere a bordo del mezzo la copia conforme della licenza comunitaria e l’attestato del conducente nel caso il conducente sia cittadino di un Paese Terzo e non sia soggiornante di lungo periodo nell’UE (l’attestato del conducente non è peraltro richiesto a cittadini di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein);

 

·  i vettori comunitari devono essere entrati in Italia a seguito di un trasporto internazionale in provenienza da uno Stato dello Spazio Economico Europeo (Stati UE, più Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein); le operazioni di cabotaggio possono iniziare solo dopo lo scarico integrale delle merci provenienti col trasporto internazionale di entrata; il periodo temporale massimo di 7 giorni per effettuare cabotaggio – nel massimo di 3 operazioni – va dal momento dello scarico merci relativo al trasporto internazionale in entrata, al momento dello scarico merci dell’ultima operazione di cabotaggio;

 

·  nel caso di complessi veicolari, il controllo delle operazioni di cabotaggio è eseguito con riferimento al solo veicolo motore che ha eseguito il viaggio internazionale in entrata;

 

·  se il cabotaggio viene eseguito in Stati membri diversi da quello di destinazione del viaggio internazionale, è consentita una sola operazione di cabotaggio da svolgersi entro 3 giorni dall’entrata a vuoto nello Stato ospitante;

 

·  le prove documentali devono attestare sia il trasporto internazionale d’entrata, sia ogni operazione di cabotaggio consecutiva realizzata; in particolare per ogni operazione effettuata devono essere resi disponibili le generalità e la firma del mittente, del trasportatore, del destinatario, la data di consegna, il luogo e la data di passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto; la descrizione completa delle merci, la targa del veicolo motore e del rimorchio;

 

·  i vincoli sul cabotaggio valgono anche per i trasporti di merci effettuati con veicoli di peso fino a 3,5 tonnellate;

 

·  le tratte iniziali e finali di un trasporto combinato, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/106/CE, ossia di un trasporto in provenienza da altro Stato UE la cui parte rilevante è svolta per ferrovia o per mare, non rientrano nella definizione di cabotaggio e dunque non sono soggette ai relativi vincoli; al fine di dimostrare che trattasi di un trasporto combinato i documenti a bordo devono indicare i dati del vettore che esegue il trasporto stradale, la stazione o il porto di carico e di scarico; inoltre devono essere prodotte le prove dell’effettivo svolgimento della tratta marittima o ferroviaria.

 

Esecuzione dei controlli – La Nota rammenta come il nuovo articolo 46 bis della Legge 298/76 preveda l’applicazione della sanzione da 5 a 15 mila euro, sia in caso di incongruenza tra le prove delle operazioni di cabotaggio e le registrazioni del tachigrafo, sia in caso di mancata esibizione delle prove. I documenti probatori devono trovarsi a bordo del mezzo e non è consentita l’esibizione differita. Gli agenti accertatori devono valutare attentamente le eventuali incoerenze tra le registrazioni del tachigrafo e le prove documentali del cabotaggio e chiedere la motivazione al conducente. La sanzione si rende applicabile nel caso il conducente non sia in grado di fornire valide motivazioni.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

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