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Roma, 3 febbraio 2015
Circolare n. 24/2015
Oggetto: Autotrasporto – Controlli sul
cabotaggio – Nota Interministeriale Trasporti/Interno del 15.1.2015.
Il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno
hanno emanato una circolare congiunta sui controlli dei vettori comunitari impegnati
in trasporti di cabotaggio, alla luce della recente modifica normativa che ha
previsto l’obbligo di motivare eventuali incoerenze tra le risultanze del
tachigrafo e le prove documentali dei trasporti di cabotaggio, pena
l’applicazione di una sanzione da 5 a 15 mila euro e il fermo amministrativo
del mezzo per tre mesi (art. 46 bis L. 298/74, cosi come modificato dal D.L.
133/2014 convertito dalla L. 164/2014).
La
Nota riepiloga gli aspetti essenziali delle operazioni di cabotaggio, ai sensi
del Regolamento comunitario n.1072/2009:
· i vettori comunitari
devono avere a bordo del mezzo la copia conforme della licenza comunitaria e
l’attestato del conducente nel caso il conducente sia cittadino di un Paese
Terzo e non sia soggiornante di lungo periodo nell’UE (l’attestato del
conducente non è peraltro richiesto a cittadini di Islanda, Norvegia, Svizzera
e Liechtenstein);
·
i
vettori comunitari devono essere entrati in Italia a seguito di un trasporto
internazionale in provenienza da uno Stato dello Spazio Economico Europeo
(Stati UE, più Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein); le operazioni di
cabotaggio possono iniziare solo dopo lo scarico integrale delle merci
provenienti col trasporto internazionale di entrata; il periodo temporale
massimo di 7 giorni per effettuare cabotaggio – nel massimo di 3 operazioni –
va dal momento dello scarico merci relativo al trasporto internazionale in
entrata, al momento dello scarico merci dell’ultima operazione di cabotaggio;
·
nel caso di complessi veicolari, il controllo
delle operazioni di cabotaggio è eseguito con riferimento al solo veicolo
motore che ha eseguito il viaggio internazionale in entrata;
·
se il cabotaggio viene eseguito in Stati membri
diversi da quello di destinazione del viaggio internazionale, è consentita una
sola operazione di cabotaggio da svolgersi entro 3 giorni dall’entrata a vuoto
nello Stato ospitante;
·
le prove documentali devono attestare sia il
trasporto internazionale d’entrata, sia ogni operazione di cabotaggio consecutiva
realizzata; in particolare per ogni operazione effettuata devono essere resi
disponibili le generalità e la firma del mittente, del trasportatore, del
destinatario, la data di consegna, il luogo e la data di passaggio di consegna
delle merci e il luogo di consegna previsto; la descrizione completa delle
merci, la targa del veicolo motore e del rimorchio;
·
i vincoli sul cabotaggio valgono anche per i
trasporti di merci effettuati con veicoli di peso fino a 3,5 tonnellate;
·
le
tratte iniziali e finali di un trasporto combinato, ai sensi della Direttiva
comunitaria 92/106/CE, ossia di un trasporto in provenienza da altro Stato UE
la cui parte rilevante è svolta per ferrovia o per mare, non rientrano nella
definizione di cabotaggio e dunque non sono soggette ai relativi vincoli; al
fine di dimostrare che trattasi di un trasporto combinato i documenti a bordo
devono indicare i dati del vettore che esegue il trasporto stradale, la
stazione o il porto di carico e di scarico; inoltre devono essere prodotte le
prove dell’effettivo svolgimento della tratta marittima o ferroviaria.
Esecuzione dei controlli – La Nota rammenta come
il nuovo articolo 46 bis della Legge 298/76 preveda l’applicazione della
sanzione da 5 a 15 mila euro, sia in caso di incongruenza tra le prove delle
operazioni di cabotaggio e le registrazioni del tachigrafo, sia in caso di
mancata esibizione delle prove. I documenti probatori devono trovarsi a bordo
del mezzo e non è consentita l’esibizione differita. Gli agenti accertatori devono
valutare attentamente le eventuali incoerenze tra le registrazioni del
tachigrafo e le prove documentali del cabotaggio e chiedere la motivazione al
conducente. La sanzione si rende applicabile nel caso il conducente non sia in
grado di fornire valide motivazioni.
Daniela Dringoli |
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Responsabile di Area |
D/t |
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