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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 4 febbraio 2015
Circolare n. 25/2015
Oggetto: Notizie in breve.
Sicurezza sul lavoro - Istanza di riduzione
del premio INAIL – Entro
il 28 febbraio p.v. i datori di
lavoro con almeno due anni di attività e che abbiano effettuato nel 2014
interventi migliorativi per la sicurezza sul lavoro possono richiedere la
riduzione del premio 2015 (art. 24 del DM 12.12.2000 come modificato dall’art.
1 del DM 3.12.2010). La richiesta deve essere presentata all’INAIL per via
telematica tramite il modello di domanda riportato sul sito www.inail.it.
Previdenza – Massimale dei trattamenti di
cassa integrazione, mobilità e ASPI – Come ogni anno sono
stati rivalutati gli importi massimi mensili dei trattamenti di cassa
integrazione, di mobilità e di indennità di disoccupazione ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) che
per il 2015 sono pertanto pari a euro 1.167,91 (in precedenza 1.165,58 euro). Mentre
per i primi due trattamenti il predetto importo è da considerarsi al lordo dei
contributi a carico del datore di lavoro, per l’ASPI invece si tratta di un
importo netto. E’ stata inoltre rivalutata per il 2015 la retribuzione di
riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione ASPI che diventa
pari a 1.195,37 euro (in precedenza 1.192,98 euro) – Circolare INPS n. 19
del 30.1.2015.
Prezzo gasolio auto al 2 febbraio 2015 (fonte Ministero
Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo
al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo
al consumo |
Variazione
da |
Variazione
da |
0,494 |
0,617 |
0,244 |
1,356 |
+
0,008 |
- 0,0070 |
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
n. 31/2014 e 27/2014
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Responsabile di Area |
Allegati due |
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Lc/lc |
© |
SCHEDA ILLUSTRATIVA INAIL
OSCILLAZIONE DEL TASSO
PER PREVENZIONE
Che cos'è lo sconto per prevenzione?
L'Inail premia con uno "sconto" denominato
"oscillazione per prevenzione" (OT/24), le
aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a
quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008
e successive modifiche e integrazioni).
A cosa serve.
L'"oscillazione per prevenzione"
riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio
sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto
ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del
decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta
in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come
segue:
lavoratori-anno |
riduzione |
fino a 10 |
30% |
da 11 a 50 |
23% |
da 51 a 100 |
18% |
da 101 a 200 |
15% |
da 201 a 500 |
12% |
oltre 500 |
7% |
Chi può beneficiarne?
Su domanda, tutte le aziende in possesso dei
requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in
regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e
di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia
effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione,
interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro.
Come ottenere la riduzione?
La domanda deve essere inoltrata
esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online
presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di
anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.
Il facsimile del modello di domanda, che deve
essere compilata solo online, è disponibile a fondo pagina e nella sezione
Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.
Valutazione e decisione. L'Inail, entro i 120 giorni
successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento
adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un elenco contenente la
documentazione che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli
interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro riportati nel modello OT24. Tale documentazione viene di norma
richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di
riduzione.
Applicazione della riduzione.
La riduzione riconosciuta dall'Inail
opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata
dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per
lo stesso anno.
Esempio.
La richiesta di riduzione per l'anno 2010 può
essere presentata da un'azienda che abbia iniziato la propria attività entro il
1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati
nell'anno 2009.
La riduzione riconosciuta opera sul tasso di
premio del 2010 ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio
2010 (autoliquidazione 2011).
Requisiti.
Per quanto riguarda la regolarità in materia
di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende
realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con
riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
quello cui si riferisce la domanda.
L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.),
inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti
dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione,
è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro
siano in possesso dei seguenti requisiti:
·
applicazione integrale della parte economica e normativa degli
accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
·
inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente
responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in
ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni
di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o
il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd.
"cause ostative")
·
il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
INPS
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 30.01.2015
Circolare n. 19
OGGETTO: Importi massimi
dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di
disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI
e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili
relativi all’anno 2015.
SOMMARIO: Si riporta la misura,
in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di
integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per
l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista
dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di
riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le
attività socialmente utili.
1. Premessa.
L’articolo 1, comma 27, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno,
gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge
13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d.
“tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di
disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei
trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del
massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento
dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Trattamenti di
integrazione salariale.
Si riportano gli importi massimi mensili dei
trattamenti di integrazione salariale di cui al combinato disposto della legge
13 agosto 1980, n. 427 (come modificata dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451) e dell’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile
attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente,
al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Trattamenti di integrazione salariale |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
Detti importi massimi devono essere incrementati,
in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di
integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e
lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile
(intemperie stagionali) |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
1.166,05 |
1.097,95 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.401,49 |
1.319,64 |
3. Indennità di
mobilità
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a),
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di
mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell’indennità di
che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al
precedente paragrafo 2, prima parte.
Ciò posto, si riportano gli importi massimi
mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante
per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi
al 31 dicembre 2014, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la
quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente,
al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità di mobilità |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
4. Trattamenti
speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11,
commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano
applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.
Per i lavoratori che hanno diritto al
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6
agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art.
2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2015,
in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari
ad euro 598,24.
5. Indennità di
disoccupazione ASpI e mini-ASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma
7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il
calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e
Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati
nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale,
ad euro 1.195,37 per il 2015.
L’importo massimo mensile delle suddette
indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge
n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91.
Lo stesso importo massimo previsto per
l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche
nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi
dell’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012.
6. Indennità di
disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di
disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno
2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014,
trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi
massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla
legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione
la disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo unico, secondo comma,
della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella
circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 con riferimento ai trattamenti di
integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.165,58 (per ciò che
riguarda il massimale più alto) e ad euro 969,77 (quanto al massimale
più basso).
7. Assegno per
attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai
lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2015,
ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di
cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Il
Direttore Generale
Nori