Circolare n.25/2015

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 4 febbraio 2015

 

Circolare n. 25/2015

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Sicurezza sul lavoro - Istanza di riduzione del premio INAIL – Entro il 28 febbraio p.v. i datori di lavoro con almeno due anni di attività e che abbiano effettuato nel 2014 interventi migliorativi per la sicurezza sul lavoro possono richiedere la riduzione del premio 2015 (art. 24 del DM 12.12.2000 come modificato dall’art. 1 del DM 3.12.2010). La richiesta deve essere presentata all’INAIL per via telematica tramite il modello di domanda riportato sul sito www.inail.it.

 

Previdenza – Massimale dei trattamenti di cassa integrazione, mobilità e ASPI – Come ogni anno sono stati rivalutati gli importi massimi mensili dei trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di indennità di disoccupazione ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) che per il 2015 sono pertanto pari a euro 1.167,91 (in precedenza 1.165,58 euro). Mentre per i primi due trattamenti il predetto importo è da considerarsi al lordo dei contributi a carico del datore di lavoro, per l’ASPI invece si tratta di un importo netto. E’ stata inoltre rivalutata per il 2015 la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione ASPI che diventa pari a 1.195,37 euro (in precedenza 1.192,98 euro) – Circolare INPS n. 19 del 30.1.2015.

 

Prezzo gasolio auto al 2 febbraio 2015 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al

consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

0,494

0,617

0,244

1,356

+ 0,008

- 0,0070

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. 31/2014 e 27/2014

Responsabile di Area

Allegati due

 

Lc/lc

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SCHEDA ILLUSTRATIVA INAIL

 

 

OSCILLAZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE

 

Che cos'è lo sconto per prevenzione?

L'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

 

A cosa serve.

L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

 

lavoratori-anno

riduzione

fino a 10

30%

da 11 a 50

23%

da 51 a 100

18%

da 101 a 200

15%

da 201 a 500

12%

oltre 500

  7%

 

Chi può beneficiarne?

Su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

 

Come ottenere la riduzione?

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Il facsimile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile a fondo pagina e nella sezione Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.

Valutazione e decisione. L'Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un elenco contenente la documentazione che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24. Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di riduzione.

 

Applicazione della riduzione.

La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

 

Esempio.

La richiesta di riduzione per l'anno 2010 può essere presentata da un'azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell'anno 2009.

La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).

 

Requisiti.

Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

·         applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;

·         inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative")

·         il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

 

 

 

 

 

 

 

 

INPS

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

Roma, 30.01.2015

 

Circolare n. 19

 

 

OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2015.

 

SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

 

1. Premessa.

L’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

 

2. Trattamenti di integrazione salariale.

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al combinato disposto della legge 13 agosto 1980, n. 427 (come modificata dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451) e dell’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

 

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

1.167,91

1.099,70

 

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

 

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

1.166,05

1.097,95

Superiore a 2.102,24

Alto

1.401,49

1.319,64

 

3. Indennità di mobilità

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell’indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo 2, prima parte.

Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

 

Indennità di mobilità

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

1.167,91

1.099,70

 

4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2015, in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.

 

5. Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.195,37 per il 2015.

L’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91.

Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012.

 

 

6. Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 969,77 (quanto al massimale più basso).

 

7. Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2015, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.

 

Il Direttore Generale

Nori