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Roma, 2 marzo 2015

 

Circolare n. 41/2015

 

Oggetto: Autotrasporto – Il Tar del Lazio accoglie il ricorso Confetra – L’articolo 83 bis è inapplicabile.

 

Quella sul ricorso Confetra è l’ultima delle sentenze depositate dal Tar del Lazio in materia di costi minimi dell’autotrasporto, ma ricalca quanto già espresso nelle sentenze degli altri ricorsi della scorsa settimana: accoglimento delle tesi dei ricorrenti e dichiarata inapplicabilità dell’articolo 83 bis d.l. 112/2008, in ottemperanza di quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea il 4 settembre 2014.

 

L’inapplicabilità è un istituto nato col diritto comunitario che interviene quando una norma nazionale contrasta con i principi comunitari, come nel caso dell’articolo 83 bis che viola il principio della libera concorrenza. In sostanza, finché la norma non viene formalmente abrogata la stessa non deve comunque essere applicata perché il diritto europeo prevale su quello nazionale. Dall’inizio di quest’anno, come rammenta il Tar nella Sentenza, la norma non esiste più avendo il Governo provveduto a sopprimere i costi minimi con la legge di Stabilità 2015 (art.1 commi 247-251 L.190/2014).

 

La Sentenza del Tar annulla tutti i provvedimenti impugnati, ossia le determinazioni dell’Osservatorio. Le determinazioni successive, elaborate dal Ministero dei Trasporti dopo la soppressione dell’Osservatorio, sono state impugnate con successivi ricorsi e l’annullamento sarà oggetto di ulteriore sentenza.

 

Riguardo a giudizi in corso relativi alle tabelle di costo ministeriali stabilite antecedentemente al 2011, si fa presente che sono i singoli Tribunali a recepire la Sentenza della Corte di Giustizia Europea dichiarando, come ha fatto il Tar del Lazio, inapplicabile l’articolo 83 bis.

 

Infine, anche se con effetti oramai limitati, pure la Corte Costituzionale si pronuncerà il 14 e 15 aprile sull’incompatibilità dell’articolo 83 bis col dettato costituzionale.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.39/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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