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Roma, 3 marzo 2015
Circolare n. 42/2015
Oggetto: Dogane – Applicazione
sanzioni ex art.303 TULD in caso di
dichiarazioni con più singoli – Note Agenzia Dogane Monopoli prot.n.16407/RU
del 9.2.2014 e prot.23061/RU del 20.2.2015.
L’Agenzia delle
Dogane, in risposta ai quesiti di alcune Direzioni Interregionali, ha
interpretato restrittivamente l’articolo 303 del TULD
sulle sanzioni in dogana nel caso di dichiarazioni che contengano più singoli.
In particolare
l’Agenzia ha ritenuto che non sia possibile operare la compensazione tra minori
e maggiori diritti accertati, qualora gli errori siano sia a favore del
contribuente che a favore dell’Erario, e che la sanzione vada applicata singolo
per singolo.
Questa
interpretazione porta all’applicazione di sanzioni rilevanti anche nel caso di
accertamenti a favore del contribuente. Si tratta di un risultato perverso, aggravato
dalla sproporzione delle sanzioni previste dall’articolo 303 del TULD.
L’Agenzia motiva la
propria interpretazione alla luce dell’articolo 198 del Regolamento Cee 2454/93
(Regolamento di attuazione del Codice Doganale Comunitario) secondo cui “qualora una dichiarazione in dogana
comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono
considerate costituire una dichiarazione separata”; inoltre secondo
l’Agenzia la compensazione tra i singoli comporterebbe – a parità di operazione
economica - una indebita differenziazione tra gli operatori che preferiscono
presentare più dichiarazioni e quelli che optano per la presentazione di
un’unica dichiarazione con più singoli.
Circa l’indebita
differenziazione tra operatori, si rileva che generalmente quando una fattura
contiene più tipologie di merci viene presentata una sola dichiarazione con più
singoli, per efficienza economica e operativa.
La nota dell’Agenzia contraddice
inoltre quanto aveva affermato nel 1994 il Ministero delle Finanze secondo cui
più tipologie di merci comprese in un’unica dichiarazione costituiscono
“dichiarazioni separate solo ai fini dell’estensibilità a tutte le merci di una
stessa dichiarazione dei risultati di una visita doganale ovvero dello
svincolo” (Nota prot. n.58224/VII del 3.5.1994). Lo
stesso Ministero delle Finanze aveva inoltre chiarito in precedenza (circolare
n.308 del 18.12.1993) che ai fini sanzionatori si fa riferimento alle norme
nazionali e non a quelle comunitarie.
Le possibili azioni
da intraprendere in merito alla problematica del regime sanzionatorio doganale
saranno esaminate nella prossima Commissione Doganale Confetra.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 143/2012
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Responsabile di Area |
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D/d |
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