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Roma, 3 marzo 2015

 

Circolare n. 42/2015

 

Oggetto: Dogane – Applicazione sanzioni ex art.303 TULD in caso di dichiarazioni con più singoli – Note Agenzia Dogane Monopoli prot.n.16407/RU del 9.2.2014 e prot.23061/RU del 20.2.2015.

 

L’Agenzia delle Dogane, in risposta ai quesiti di alcune Direzioni Interregionali, ha interpretato restrittivamente l’articolo 303 del TULD sulle sanzioni in dogana nel caso di dichiarazioni che contengano più singoli.

 

In particolare l’Agenzia ha ritenuto che non sia possibile operare la compensazione tra minori e maggiori diritti accertati, qualora gli errori siano sia a favore del contribuente che a favore dell’Erario, e che la sanzione vada applicata singolo per singolo.

 

Questa interpretazione porta all’applicazione di sanzioni rilevanti anche nel caso di accertamenti a favore del contribuente. Si tratta di un risultato perverso, aggravato dalla sproporzione delle sanzioni previste dall’articolo 303 del TULD.

 

L’Agenzia motiva la propria interpretazione alla luce dell’articolo 198 del Regolamento Cee 2454/93 (Regolamento di attuazione del Codice Doganale Comunitario) secondo cui “qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata”; inoltre secondo l’Agenzia la compensazione tra i singoli comporterebbe – a parità di operazione economica - una indebita differenziazione tra gli operatori che preferiscono presentare più dichiarazioni e quelli che optano per la presentazione di un’unica dichiarazione con più singoli.

 

Circa l’indebita differenziazione tra operatori, si rileva che generalmente quando una fattura contiene più tipologie di merci viene presentata una sola dichiarazione con più singoli, per efficienza economica e operativa.

 

La nota dell’Agenzia contraddice inoltre quanto aveva affermato nel 1994 il Ministero delle Finanze secondo cui più tipologie di merci comprese in un’unica dichiarazione costituiscono “dichiarazioni separate solo ai fini dell’estensibilità a tutte le merci di una stessa dichiarazione dei risultati di una visita doganale ovvero dello svincolo” (Nota prot. n.58224/VII del 3.5.1994). Lo stesso Ministero delle Finanze aveva inoltre chiarito in precedenza (circolare n.308 del 18.12.1993) che ai fini sanzionatori si fa riferimento alle norme nazionali e non a quelle comunitarie.

 

Le possibili azioni da intraprendere in merito alla problematica del regime sanzionatorio doganale saranno esaminate nella prossima Commissione Doganale Confetra.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 143/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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