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Roma, 3 marzo 2015

 

Circolare n. 43/2015

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Previdenza - Contribuzione su collaborazioni e partite IVA – Da quest’anno la contribuzione INPS sui parasubordinati passa al 30,72% (in precedenza 28,72%) per i soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e al 23,50% (in precedenza 22%) per gli altri. Resta ferma la ripartizione dell’onere contributivo in capo all’azienda committente e al lavoratore rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3. Nulla cambia invece per quanto riguarda i titolari di partite IVA non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie in quanto il decreto Milleproroghe ha confermato anche per il 2015 l’aliquota contributiva al 27,72% che salirà al 28,72% nel 2016 e al 29,72% nel 2017 – Circolare INPS n. 27 del 5.2.2015 e art. 10 bis del D.L. 31.12.2014, n.192 come convertito dalla legge 27.2.2015, n. 11, su G.U. n. 49 del 28.2.2015.

 

Previdenza - Contratti di solidarietà - Anche quest’anno è stato confermato nella misura del 70% della mancata retribuzione il trattamento di integrazione salariale a carico dell’INPS per i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione della CIGS (legge n. 863/1984). Le risorse stanziate per il 2015 a copertura della suddetta misura sono pari a 50 milioni di euro e saranno destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nel 2015 sulla base di contratti di solidarietà stipulati nel 2014.

Non risulta invece prorogata la possibilità di stipulare contratti di solidarietà (art. 5 D.L. n. 148/93) per le aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS - Art. 2 bis del D.L. 31.12.2014, n.192 come convertito dalla legge 27.2.2015, n. 11, su G.U. n. 49 del 28.2.2015.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.13/2014

Responsabile di Area

Allegati due

 

Lc/lc

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INPS

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Pensioni

 

                                                                           Roma, 5.2.2015

Circolare n. 27

 

OGGETTO:

Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l’anno 2015; aliquote di computo.

 

SOMMARIO:

1.   Aliquote contributive e di computo

2.   Massimale annuo di reddito

3.   Minimale – Accredito contributivo

4.   Ripartizione dell’onere contributivo

5.   Compensi erogati entro il 12 gennaio 2015

 

1 Aliquote contributive e di computo

L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30 per cento. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 (nota 2) ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57

 

 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50 per cento.

 

E’ confermata l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:

 

Liberi professionisti e Collaboratori

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

30,72%

(30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

23,50%

 

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.

 

2 Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, per l’anno 2015, è di € 100.324,00.

 

3 Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2015 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 23,50 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72 per cento avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).

Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

 

4 Ripartizione dell’onere contributivo

Aziende Committenti

Resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

 

Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

Liberi professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

 

5 Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2015

L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2014 (22 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 28,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

                                                                                  Il Direttore Generale

                                                                                              Nori

 

Note

1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012

“All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»”

2) Art. 1, comma 491, legge 147/2013

“All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015»”


 

G.U. n. 49 del 28.2.2015

LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014,

n.192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

Testo del decreto-legge 31 dicembre  2014, n. 192 Coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015.

 

                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                           *****OMISSIS*****

 

                              Art. 2-bis

                  Proroga di interventi in materia

                    di contratti di solidarieta'

  1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge

1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3

agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel  limite  di  50

milioni  di  euro.  A  tal  fine,  l'ammontare  del  trattamento   di

integrazione salariale relativo ai contratti di solidarieta'  di  cui

all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive

modificazioni, e' aumentato nella  misura  del  10  per  cento  della

retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di

cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti

dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarieta' stipulati

nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a  50  milioni  di  euro  per

l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera

a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.    

                            *****OMISSIS*****

 

                               Art. 10-bis

             Proroga di termini in materia previdenziale

  1. Il primo periodo dell'articolo 1,  comma  744,  della  legge  27

dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: «Per i  lavoratori

autonomi, titolari di posizione  fiscale  ai  fini  dell'imposta  sul

valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui  all'articolo

2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  che  non  risultino

iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,

l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge

24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del  27  per

cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per  l'anno  2016  e

del 29 per cento per l'anno 2017».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,  si  provvede,  quanto  a  60

milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni  di  euro  per  l'anno

2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante  corrispondente

riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al   Fondo   per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a  60

milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni  di  euro  per  l'anno

2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo

Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                           *****OMISSIS*****

FINE TESTO