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Roma, 3 marzo 2015
Circolare n. 43/2015
Oggetto: Notizie in breve.
Previdenza - Contribuzione su collaborazioni
e partite IVA – Da
quest’anno la contribuzione INPS sui parasubordinati passa al 30,72% (in precedenza
28,72%) per i soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e
al 23,50% (in precedenza 22%) per gli altri. Resta ferma la ripartizione
dell’onere contributivo in capo all’azienda committente e al lavoratore
rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3. Nulla cambia invece per quanto
riguarda i titolari di partite IVA non iscritti ad altre forme pensionistiche
obbligatorie in quanto il decreto Milleproroghe ha confermato anche per il 2015 l’aliquota
contributiva al 27,72% che salirà al 28,72% nel 2016 e al 29,72% nel 2017 –
Circolare INPS n. 27 del 5.2.2015 e art. 10 bis del D.L. 31.12.2014, n.192 come
convertito dalla legge 27.2.2015, n. 11, su G.U. n. 49 del 28.2.2015.
Previdenza - Contratti di solidarietà - Anche quest’anno è
stato confermato nella misura del 70% della mancata retribuzione il trattamento
di integrazione salariale a carico dell’INPS per i contratti di solidarietà
stipulati dalle imprese con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di
applicazione della CIGS (legge n. 863/1984). Le
risorse stanziate per il 2015 a copertura della suddetta misura sono pari a 50
milioni di euro e saranno destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti
nel 2015 sulla base di contratti di solidarietà stipulati nel 2014.
Non
risulta invece prorogata la possibilità di stipulare contratti di solidarietà (art. 5 D.L. n. 148/93) per le aziende con
oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS - Art.
2 bis del D.L. 31.12.2014, n.192 come convertito dalla legge 27.2.2015, n. 11,
su G.U. n. 49 del 28.2.2015.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.13/2014
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Responsabile di Area |
Allegati due |
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Lc/lc |
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o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma,
5.2.2015
Circolare n. 27
OGGETTO: |
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l’anno 2015; aliquote di computo. |
SOMMARIO: |
1.
Aliquote contributive e di computo 2.
Massimale annuo di reddito 3.
Minimale – Accredito contributivo 4. Ripartizione
dell’onere contributivo Compensi erogati entro il 12 gennaio 2015 |
1 Aliquote contributive e di computo
L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno
2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva
alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95,
l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30 per cento.
Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di
posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per i soggetti già pensionati o assicurati
presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 (nota 2) ha modificato
quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57
della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma
1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente,
per le citate categorie, l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50 per
cento.
E’ confermata l’ulteriore aliquota
contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il
finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non
risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati,
della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare,
alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva
aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).
Pertanto, le aliquote dovute per la
contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente
fissate come segue:
Liberi
professionisti e Collaboratori |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie |
30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o
assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie |
23,50% |
In merito alle aliquote di computo che si
sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n.
7/2007.
2 Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per
cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai
redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento
del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95,
che, per l’anno 2015, è di € 100.324,00.
3 Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2015 il minimale di reddito
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è
applicata l’aliquota del 23,50 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno
con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il
calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72 per cento
avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui €
4.664,40 ai fini pensionistici).
Come è noto, nel caso in cui il predetto
minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi
corrispondenti al contributo versato (v. art. 2, comma 29, legge n. 335/95).
4 Ripartizione dell’onere contributivo
Aziende Committenti
Resta confermata la ripartizione dell’onere
contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura
rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei
contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento
entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del
compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni
pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che
continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto
illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.
Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti
alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli
stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico,
alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi
(saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).
5 Compensi corrisposti ai collaboratori entro
il 12 gennaio 2015
L’art. 51 del TUIR
dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano
percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa
allargato). Consegue che il versamento dei contributi in favore dei
collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett.
c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n.
342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- è riferito a prestazioni
effettuate entro il 31 dicembre 2014 e pertanto devono essere applicate le
aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2014 (22 per cento per i
titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza
obbligatoria e 28,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza
obbligatoria).
Il Direttore Generale
Nori
Note
1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012
“All'articolo 1, comma 79, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per
cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura
pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento
per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per
cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per
l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»”
2) Art. 1,
comma 491, legge 147/2013
“All'articolo 1, comma 79, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole:
«al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per
cento per l'anno 2015»”
G.U. n. 49 del 28.2.2015
LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n.192, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative.
Testo del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192
Coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio
dei ministri, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente
decreto-legge:
*****OMISSIS*****
Art. 2-bis
Proroga di interventi in
materia
di
contratti di solidarieta'
1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3
agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel limite
di 50
milioni di euro. A tal fine,
l'ammontare del trattamento
di
integrazione
salariale relativo ai contratti di solidarieta' di cui
all'articolo 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni, e' aumentato nella
misura del 10 per
cento della
retribuzione
persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di
cui al primo periodo sono
destinate in via prioritaria ai trattamenti
dovuti nell'anno 2015 in
forza di contratti di solidarieta' stipulati
nell'anno
2014. Al relativo onere, pari a 50
milioni di euro
per
l'anno 2015, si provvede
a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera
a), del decreto-legge
29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*****OMISSIS*****
Art. 10-bis
Proroga di termini in materia
previdenziale
1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744,
della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: «Per i lavoratori
autonomi, titolari di
posizione fiscale ai
fini dell'imposta sul
valore aggiunto, iscritti
alla Gestione separata di cui
all'articolo
2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino
iscritti ad altre gestioni
di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota
contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge
24
dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e'
del 27 per
cento per gli anni 2014
e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e
del 29 per cento per l'anno
2017».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a
120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015,
2016 e 2017, si
provvede, quanto a 60
milioni di euro per l'anno
2015, a 120 milioni di euro
per l'anno
2016
e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di
spesa relativa al
Fondo per
interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto
a 60
milioni di euro per l'anno
2015 e a 35 milioni di euro
per l'anno
2017,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali»
della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di
previsione del
Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo
scopo
parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo
Ministero.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO