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Roma, 10 marzo 2015

 

Circolare n. 47/2015

 

Oggetto: Autotrasporto – Crisi Ilva – Disposizioni a tutela delle imprese di autotrasporto – Legge 4.3.2015, n. 20, di conversione del D.L. n. 1/2015 su G.U. n. 53 del 5.3.2015.

 

La legge indicata in oggetto, di conversione del cosiddetto decreto legge Ilva, contiene disposizioni a tutela delle imprese di autotrasporto fornitrici del gruppo siderurgico.

 

·  Crediti maturati prima che l’Ilva fosse ammessa all’amministrazione straordinaria (art. 1 c. 2 bis) – E’ stato previsto che i crediti vantati dalle PMI, relativi a prestazioni necessarie alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali siano prededucibili, ossia, una volta accertato l’attivo fallimentare, avranno precedenza di pagamento. La relazione tecnica di accompagnamento all’atto parlamentare chiarisce che tra le imprese in questione sono comprese quelle di autotrasporto. Inoltre la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno (n.9/2894/4 del 26.2.2015) con cui impegna il Governo a rispettare quanto indicato nella relazione tecnica.

 

·  Sospensione termini di versamento dei tributi erariali (art. 2 c. 8 bis) Per le imprese di autotrasporto creditrici dell’Ilva per prestazioni effettuate antecedentemente all’accertamento dello stato di insolvenza, sono stati sospesi i termini dei versamenti dei tributi erariali che scadono nel periodo che va dal 6 marzo 2015 al 15 settembre 2015. Nel medesimo periodo restano sospese anche le procedure esecutive e cautelari relative a quei tributi, nonché i versamenti delle cartelle esattoriali. Le somme sospese andranno versate in un'unica soluzione entro il 21 dicembre 2015.

 

·  Moratoria mutui (art. 2 c. 8 ter) – I Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico metteranno a punto misure per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo relative agli anni 2015, 2016 e 2017 per le PMI creditrici Ilva.

 

·  Fondo di garanzia (art. 2 bis) – Le PMI creditrici Ilva sono state ammesse a usufruire delle risorse dal Fondo di Garanzia per l’accesso al credito, nel limite dei 35 milioni.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

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G.U. n. 53 del 5.3.2015

LEGGE 4 marzo 2015, n. 20

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5  gennaio
2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio  di  imprese
di interesse strategico nazionale in crisi e per  lo  sviluppo  della
citta' e dell'area di Taranto.

 

 

Testo del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 coordinato con la legge
di conversione 4 marzo 2015 , n. 20.

 

                               Art. 1 
Rafforzamento  della  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria
  delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi 

 

                         *****OMISSIS*****

 

   2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347,  dopo  il  comma
1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Per le  imprese  che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi  dell'articolo
1  del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,  n.  231,  e  che  sono
ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria  di  cui  al
presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla  procedura,
vantati da piccole e medie imprese individuate dalla  raccomandazione
2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003,  relativi   a
prestazioni necessarie al risanamento ambientale,  alla  sicurezza  e
alla continuita' dell'attivita' degli impianti produttivi  essenziali
nonche' i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale,  alla
sicurezza e all'attuazione degli  interventi  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell' 8 maggio 2014, sono prededucibili  ai
sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive modificazioni».   

 

                           *****OMISSIS*****

 

                                Art. 2 

                  Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.

 

                          *****OMISSIS*****

 

   8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese,
come  definite  ai  sensi  della  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti  di
ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della  medesima  societa'
prima del deposito della  domanda  di  accertamento  dello  stato  di
insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, sono  sospesi  i  termini  dei  versamenti  di  tributi
erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di  entrata  in
vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto  e  il  15
settembre 2015; per lo  stesso  periodo  sono  sospese  le  procedure
esecutive e cautelari relative ai predetti  tributi.  La  sospensione
non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualita'  di
sostituti d'imposta, devono continuare ad  operare  e  versare.  Sono
altresi' sospesi  i  termini  relativi  ai  versamenti  derivanti  da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,  nonche'
dagli atti previsti dall'articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ancorche' scaduti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate
per effetto della sospensione di cui al presente comma  sono  versate
in unica soluzione entro il 21 dicembre 2015. 
  8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano di ammortamento
dei mutui  e  dei  finanziamenti  per  le  piccole  e  medie  imprese
individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del
6 maggio 2003, che  vantano  crediti  verso  imprese  che  gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
e che  sono  ammesse  all'amministrazione  straordinaria  di  cui  al
decreto-legge n. 347, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero dello sviluppo economico, entro  il  termine  previsto  dal
comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  e
previo  accordo  con  l'Associazione  bancaria  italiana  e  con   le
associazioni dei rappresentanti  delle  imprese  e  dei  consumatori,
concordano, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
tutte le misure necessarie al fine di sospendere il  pagamento  della
quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.    

 

                         *****OMISSIS*****

 

                            Art. 2 bis 
Sostegno alle imprese fornitrici di societa'  che  gestiscono  almeno
  uno stabilimento industriale di interesse strategico  nazionale  ai
  sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,
  convertito, con modificazioni, dalla legge  24  dicembre  2012,  n.
  231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria 
  1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, fino a un importo di euro  35.000.000,  sono  destinate
per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese  che
siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale
o  funzionali  alla  continuazione  dell'attivita'  di  societa'  che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n.  231,  e  che  siano  soggette  ad  amministrazione
straordinaria,  ovvero  creditrici,  per  le  medesime  causali,  nei
confronti di societa' rispondenti ai suddetti requisiti. 
  2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del  Fondo  delle  operazioni
finanziarie di cui al comma 1, le relative  richieste  devono  essere
corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario
di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato,  dal  commissario
della procedura di amministrazione straordinaria di cui  all'articolo
2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza,  alla
data  della   richiesta   stessa,   della   condizione   dell'impresa
destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi
connessi al risanamento ambientale o  funzionali  alla  continuazione
dell'attivita' di societa' che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento
industriale di interesse strategico di cui al comma  1  e  che  siano
soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice  per  le
predette causali.    

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO