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Roma, 10 marzo 2015
Circolare n. 47/2015
Oggetto: Autotrasporto – Crisi Ilva –
Disposizioni a tutela delle imprese di autotrasporto – Legge 4.3.2015, n. 20,
di conversione del D.L. n. 1/2015 su G.U. n. 53 del 5.3.2015.
La
legge indicata in oggetto, di conversione del cosiddetto decreto legge Ilva, contiene
disposizioni a tutela delle imprese di autotrasporto fornitrici del gruppo
siderurgico.
·
Crediti maturati
prima che l’Ilva fosse ammessa all’amministrazione straordinaria (art. 1 c. 2
bis) – E’
stato previsto che i crediti vantati dalle PMI, relativi
a prestazioni necessarie alla continuità dell’attività degli impianti
produttivi essenziali siano prededucibili, ossia, una volta accertato l’attivo
fallimentare, avranno precedenza di pagamento. La relazione tecnica di
accompagnamento all’atto parlamentare chiarisce che tra le imprese in questione
sono comprese quelle di autotrasporto. Inoltre la Camera dei Deputati ha
approvato un ordine del giorno (n.9/2894/4 del 26.2.2015) con cui impegna il
Governo a rispettare quanto indicato nella relazione tecnica.
·
Sospensione termini
di versamento dei tributi erariali (art. 2 c. 8 bis) – Per le imprese di autotrasporto creditrici dell’Ilva per
prestazioni effettuate antecedentemente all’accertamento dello stato di
insolvenza, sono stati sospesi i termini dei versamenti dei tributi erariali
che scadono nel periodo che va dal 6 marzo 2015 al 15 settembre 2015. Nel
medesimo periodo restano sospese anche le procedure esecutive e cautelari
relative a quei tributi, nonché i versamenti delle cartelle esattoriali. Le somme
sospese andranno versate in un'unica soluzione entro il 21 dicembre 2015.
·
Moratoria mutui (art.
2 c. 8 ter) –
I Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico metteranno a punto misure
per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo relative
agli anni 2015, 2016 e 2017 per le PMI creditrici
Ilva.
·
Fondo di garanzia
(art. 2 bis) –
Le PMI creditrici Ilva sono state ammesse a usufruire
delle risorse dal Fondo di Garanzia per l’accesso al credito, nel limite dei 35
milioni.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n. 53 del 5.3.2015
LEGGE 4 marzo 2015, n. 20
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese
di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della
citta' e dell'area di Taranto.
Testo del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 coordinato con la legge
di conversione 4 marzo 2015 , n. 20.
Art. 1
Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi
*****OMISSIS*****
2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347, dopo il comma
1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo
1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al
presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura,
vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a
prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e
alla continuita' dell'attivita' degli impianti produttivi essenziali
nonche' i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla
sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela
dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell' 8 maggio 2014, sono prededucibili ai
sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni».
*****OMISSIS*****
Art. 2
Disciplina applicabile ad
ILVA S.p.A.
*****OMISSIS*****
8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese,
come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di
ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima societa'
prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di
insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi
erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15
settembre 2015; per lo stesso periodo sono sospese le procedure
esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione
non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualita' di
sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono
altresi' sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, ancorche' scaduti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate
per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate
in unica soluzione entro il 21 dicembre 2015.
8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano di ammortamento
dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie imprese
individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, che vantano crediti verso imprese che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,
e che sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero dello sviluppo economico, entro il termine previsto dal
comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le
associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori,
concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della
quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
*****OMISSIS*****
Art. 2 bis
Sostegno alle imprese fornitrici di societa' che gestiscono almeno
uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.
231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria
1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, fino a un importo di euro 35.000.000, sono destinate
per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che
siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale
o funzionali alla continuazione dell'attivita' di societa' che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione
straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei
confronti di societa' rispondenti ai suddetti requisiti.
2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni
finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere
corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario
di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato, dal commissario
della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo
2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza, alla
data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa
destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi
connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione
dell'attivita' di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano
soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice per le
predette causali.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO