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Roma, 11 marzo 2015

 

Circolare n. 50/2015

 

Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Riordino degli ammortizzatori sociali – DLGVO 4.3.2015, n.22, su G.U. n.54 del 6.3.2015.

 

Prosegue l’attuazione del Jobs Act (legge n.183/2014). Contestualmente al decreto legislativo che ha riformato la disciplina dei licenziamenti è stato infatti emanato un ulteriore decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali per i lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione a seguito di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione a seguito di licenziamento.

 

Affinché la riforma degli ammortizzatori sociali sia completa al presente provvedimento ne dovrà far seguito un altro che dovrà disciplinare le tutele dei lavoratori nei periodi di cassa integrazione, cioè in costanza ancora di rapporto di lavoro.

 

Il nuovo decreto, fermi restando gli oneri contributivi attualmente a carico delle aziende, corregge in alcune parti il quadro delle tutele pubbliche previste dalla legge Fornero (legge n.92/2012) e prevede per la prima volta un sussidio di disoccupazione mensile non solo per i lavoratori subordinati ma anche per i collaboratori coordinati e continuativi. Nel dettaglio vengono introdotti 3 nuovi istituti contraddistinti da acronimi di non facile memorizzazione:

 

·       NASPI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego)

 

·       DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

 

·       ASDI (Assegno di disoccupazione).

 

NASPI (artt. da 1 a 14) – La NASPI a partire dall’1 maggio prossimo sarà il nuovo strumento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti ed i lavoratori soci di cooperativa) che abbiano perso involontariamente la propria occupazione; a partire dalla stessa data cesseranno le attuali indennità previste dalla riforma Fornero (ASPI e Mini ASPI). Queste le caratteristiche principali della NASPI:

 

·       destinatari – disoccupati con almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo quadriennio e almeno 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi;

 

·       importo – è commisurato alla retribuzione percepita dal lavoratore negli ultimi quattro anni e non può eccedere per l’anno in corso il tetto di 1.300 euro mensili da rivalutarsi annualmente; a partire dal quarto mese di erogazione detto importo si ridurrà del 3% ogni mese; durante tutto il periodo di fruizione dell’indennità è riconosciuta al lavoratore la contribuzione figurativa INPS;

 

·       durata – è rapportata alla storia contributiva del lavoratore negli ultimi 4 anni con un tetto massimo di 2 anni che scenderanno a 18 mesi per i disoccupati dall’1 gennaio 2017;

 

·       condizioni – l’erogazione della NASPI è condizionata alla regolare partecipazione del beneficiario alle iniziative di attivazione lavorativa (consistenti generalmente nella partecipazione a colloqui, nella ricerca attiva di un’occupazione o nella accettazione di una congrua offerta di lavoro) nonché a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi per l’impiego; le modalità di attuazione delle disposizioni in esame dovranno essere stabilite con decreto del Ministro del Lavoro;

 

·       procedure – per fruire della NASPI i lavoratori interessati dovranno presentare in via telematica apposita domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

DIS-COLL (art.15) – E’ stata introdotta in via sperimentale per il 2015 una speciale indennità di disoccupazione mensile a favore dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (purché non pensionati o titolari di partita IVA), in attesa del superamento di tale tipologia contrattuale come previsto dal Jobs Act. La disciplina della DIS-COLL ricalca quella della NASPI per quanto concerne l’importo massimo (pari anche in questo caso a 1.300 euro nel 2015 con riduzione mensile del 3% a partire dal quarto mese di fruizione), la condizione della partecipazione dei beneficiari a iniziative di riqualificazione professionale e di ricerca di nuova occupazione nonché le procedure per la presentazione della domanda di accesso. La durata della DIS-COLL, come nel caso della NASPI, sarà commisurata alla storia contributiva più recente del lavoratore e non potrà in ogni caso superare i 6 mesi; a differenza della NASPI non sarà riconosciuta la contribuzione figurativa INPS.

 

ASDI (art.16) – L’ASDI è un nuovo sussidio destinato ai lavoratori beneficiari della NASPI che al termine del periodo di relativa copertura siano ancora disoccupati e si trovino in una condizione economica di bisogno. L’ASDI decorrerà in via sperimentale dall’1 maggio prossimo, previa emanazione di un apposito decreto di attuazione del Ministro del Lavoro, e rimarrà in vigore per tutto il 2015. L’assegno di disoccupazione sarà corrisposto per una durata massima di 6 mesi e avrà un importo pari al 75% dell’ultima indennità NASPI percepita dal lavoratore con un tetto massimo mensile di 448,52 euro.

 

Contratto di ricollocazione (art.17) – Sempre nell’ottica di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori disoccupati è stato previsto il cosiddetto contratto di ricollocazione la cui operatività è subordinata all’emanazione di un ulteriore decreto legislativo di attuazione del Jobs Act. Attraverso il contratto di ricollocazione, da stipularsi con un Centro pubblico per l’impiego o con un soggetto privato accreditato, il lavoratore avrà diritto di ricevere un’assistenza a tutto campo nella ricerca di nuova occupazione dietro pagamento di una somma (cosiddetta dote individuale di ricollocazione) a carico dello Stato il cui importo sarà inversamente proporzionale alle probabilità del lavoratore di ricollocarsi.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.230/2014 e 15/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n. 54 del 6.3.2015

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa   in   materia   di

ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di

ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge

10 dicembre 2014, n. 183.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della

Costituzione;

  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,

il quale,  allo  scopo  di  assicurare,  in  caso  di  disoccupazione

involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei

lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione

salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano

espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di

ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e

riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad

adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della

normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle

peculiarita' dei diversi settori produttivi;

  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n.  183

del 2014, recante i criteri di  delega  relativi  al  riordino  della

normativa in materia di ammortizzatori sociali con  riferimento  agli

strumenti di sostegno in  caso  di  disoccupazione  involontaria,  in

particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione  sociale  per

l'impiego (ASpI);

  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale,

allo scopo di  garantire  la  fruizione  dei  servizi  essenziali  in

materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio

nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative

funzioni amministrative, delega il Governo ad  adottare  uno  o  piu'

decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  in

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della  legge  n.  183  del

2014, recante il criterio  di  delega  relativo  all'introduzione  di

principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di

un collegamento tra misure  di  sostegno  al  reddito  della  persona

inoccupata o disoccupata  e  misure  volte  al  suo  inserimento  nel

tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la

ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri

operatori  accreditati,  con  obbligo  di  presa  in  carico,  e   la

previsione  di  adeguati  strumenti   e   forme   di   remunerazione,

proporzionate   alla   difficolta'   di   collocamento,   a    fronte

dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di

fondi regionali a cio' destinati, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica statale o regionale;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28

agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015;

  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 20 febbraio 2015;

  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con  i  Ministri

dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la  pubblica

amministrazione;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)

Art. 1

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

  1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso  la  Gestione

prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo

24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito  dell'Assicurazione

sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo  2  della  legge  28

giugno  2012,  n.  92,  una  indennita'  mensile  di  disoccupazione,

denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego

(NASpI)», avente la funzione di fornire una  tutela  di  sostegno  al

reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che  abbiano

perduto  involontariamente   la   propria   occupazione.   La   NASpI

sostituisce  le  prestazioni   di   ASpI   e   mini-ASpI   introdotte

dall'articolo 2 della legge n. 92  del  2012,  con  riferimento  agli

eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

 

Art. 2

Destinatari

   1.  Sono  destinatari  della  NASpI  i  lavoratori  dipendenti  con

esclusione dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle  pubbliche

amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,

nonche' degli operai agricoli a tempo  determinato  o  indeterminato,

per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui  all'articolo

7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.  160,  all'articolo  25

della legge 8 agosto 1972, n. 457,  all'articolo  7  della  legge  16

febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,

n. 247.

 

Art. 3

Requisiti

   1. La NASpI e'  riconosciuta  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto

involontariamente   la   propria   occupazione   e   che   presentino

congiuntamente i seguenti requisiti:

  a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma

2, lettera c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  e

successive modificazioni;

  b) possano far valere, nei quattro  anni  precedenti  l'inizio  del

periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

  c) possano far  valere  trenta  giornate  di  lavoro  effettivo,  a

prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che  precedono

l'inizio del periodo di disoccupazione.

  2.  La  NASpI  e'  riconosciuta  anche  ai  lavoratori  che   hanno

rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi  di  risoluzione

consensuale del rapporto  di  lavoro  intervenuta  nell'ambito  della

procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,

come modificato dall'articolo 1, comma 40,  della  legge  n.  92  del

2012.

 

Art. 4

Calcolo e misura

   1. La NASpI e' rapportata  alla  retribuzione  imponibile  ai  fini

previdenziali degli ultimi quattro  anni  divisa  per  il  numero  di

settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

  2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel

2015 all'importo di 1.195 euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base

della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le

famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno

precedente, la NASpI e' pari  al  75  per  cento  della  retribuzione

mensile. Nei casi in cui la retribuzione  mensile  sia  superiore  al

predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per  cento  del  predetto

importo incrementato  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  della

differenza tra la retribuzione mensile  e  il  predetto  importo.  La

NASpI non puo' in ogni  caso  superare  nel  2015  l'importo  mensile

massimo di  1.300  euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base  della

variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie

degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

  3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni  mese  a  decorrere  dal

primo giorno del quarto mese di fruizione.

  4. Alla NASpI non  si  applica  il  prelievo  contributivo  di  cui

all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

Art. 5

Durata

  1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di  settimane

pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro

anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi

contributivi  che  hanno  gia'  dato  luogo   ad   erogazione   delle

prestazioni di  disoccupazione.  Per  gli  eventi  di  disoccupazione

verificatisi dal 1° gennaio 2017  la  NASpI  e'  corrisposta  per  un

massimo di 78 settimane.

 

Art. 6

Domanda e decorrenza della prestazione

  1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS  in  via  telematica,

entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla  cessazione

del rapporto di lavoro.

  2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno  successivo  alla

cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,  qualora  la  domanda   sia

presentata successivamente a tale data, dal primo  giorno  successivo

alla data di presentazione della domanda.

 

Art. 7

Condizionalita'

  1.  L'erogazione  della  NASpI  e'   condizionata   alla   regolare

partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa  nonche'  ai

percorsi  di  riqualificazione  professionale  proposti  dai  Servizi

competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

  2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della

legge 10 dicembre 2014, n.  183,  sono  introdotte  ulteriori  misure

volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva  di

un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

da adottare entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,

sono determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione  della

presente    disposizione    nonche'     le     misure     conseguenti

all'inottemperanza agli obblighi di  partecipazione  alle  azioni  di

politica attiva di cui al comma 1.

 

Art. 8

Incentivo all'autoimprenditorialita'

  1. Il lavoratore avente diritto  alla  corresponsione  della  NASpI

puo' richiedere  la  liquidazione  anticipata,  in  unica  soluzione,

dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli

e'  stato  ancora  erogato,  a  titolo  di  incentivo  all'avvio   di

un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale  o  per  la

sottoscrizione di una quota di capitale sociale  di  una  cooperativa

nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione  di

attivita' lavorative da parte del socio.

  2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione  della  NASpI  non

da' diritto alla contribuzione figurativa,  ne'  all'Assegno  per  il

nucleo familiare.

  3. Il  lavoratore  che  intende  avvalersi  della  liquidazione  in

un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS,  a  pena  di

decadenza, domanda di anticipazione in via  telematica  entro  trenta

giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma  o  di

impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di  una  quota  di

capitale sociale della cooperativa.

  4. Il lavoratore che instaura un  rapporto  di  lavoro  subordinato

prima  della  scadenza  del  periodo  per  cui  e'  riconosciuta   la

liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero

l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di  lavoro

subordinato  sia  instaurato  con  la  cooperativa  della  quale   il

lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

 

Art. 9

Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato

  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI

instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia

superiore al reddito minimo escluso  da  imposizione  fiscale  decade

dalla prestazione, salvo il caso in cui la  durata  del  rapporto  di

lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la  prestazione  e'

sospesa  d'ufficio  per  la  durata  del  rapporto  di   lavoro.   La

contribuzione versata durante il periodo di sospensione e'  utile  ai

fini di cui agli articoli 3 e 5.

  2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI

instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia

inferiore al  reddito  minimo  escluso  da  imposizione  conserva  il

diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10,

a condizione che comunichi all'INPS entro trenta  giorni  dall'inizio

dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o,

qualora   il   lavoratore   sia   impiegato    con    contratto    di

somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di  lavoro

o dall'utilizzatore  per  i  quali  il  lavoratore  prestava  la  sua

attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha  determinato

il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi  rapporti  di

collegamento   o   di   controllo    ovvero    assetti    proprietari

sostanzialmente coincidenti. La contribuzione  versata  e'  utile  ai

fini di cui agli articoli 3 e 5.

  3. Il  lavoratore  titolare  di  due  o  piu'  rapporti  di  lavoro

subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei  detti  rapporti  a

seguito  di  licenziamento,  dimissioni  per  giusta  causa,   o   di

risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito  della  procedura  di

cui  all'articolo  7  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  come

modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del  2012,  e

il  cui  reddito  sia  inferiore  al  limite  utile  ai  fini   della

conservazione dello stato di disoccupazione, ha  diritto,  ricorrendo

tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini

di cui all'articolo 10, a condizione  che  comunichi  all'INPS  entro

trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

  4.   La   contribuzione   relativa    all'assicurazione    generale

obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  versata

in relazione all'attivita' di lavoro subordinato  non  da'  luogo  ad

accrediti contributivi ed e' riversata  integralmente  alla  Gestione

prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo

24 della legge n. 88 del 1989.

 

Art. 10

Compatibilita' con lo svolgimento di attivita'  lavorativa  in  forma autonoma o di impresa individuale

  1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI

intraprenda   un'attivita'   lavorativa   autonoma   o   di   impresa

individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite  utile

ai fini della  conservazione  dello  stato  di  disoccupazione,  deve

informare  l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio   dell'attivita',

dichiarando il reddito annuo che  prevede  di  trarne.  La  NASpI  e'

ridotta di un importo pari all'80 per  cento  del  reddito  previsto,

rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la  data  di  inizio

dell'attivita' e la data in  cui  termina  il  periodo  di  godimento

dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di

cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al  momento  della

presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato

dall'obbligo di presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e'

tenuto   a   presentare   all'INPS   un'apposita    autodichiarazione

concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma  o

di impresa individuale entro il 31 marzo  dell'anno  successivo.  Nel

caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'

tenuto  a  restituire  la  NASpI  percepita  dalla  data  di   inizio

dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.

  2.   La   contribuzione   relativa    all'assicurazione    generale

obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  versata

in  relazione  all'attivita'  lavorativa  autonoma   o   di   impresa

individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed  e'  riversata

integralmente alla  Gestione  prestazioni  temporanee  ai  lavoratori

dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

 

 

 

Art. 11

Decadenza

  1. Ferme restando le  misure  conseguenti  all'inottemperanza  agli

obblighi di partecipazione alle azioni di  politica  attiva  previste

dal decreto di cui all'articolo 7,  comma  3,  il  lavoratore  decade

dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

  a) perdita dello stato di disoccupazione;

  b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata  senza  provvedere

alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

  c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa

individuale senza provvedere alla comunicazione di  cui  all'articolo

10, comma 1, primo periodo;

  d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o

anticipato;

  e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario  di  invalidita',

salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

 

Art. 12

Contribuzione figurativa

  1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla  retribuzione  di

cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione  pari  a

1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

  2. Le  retribuzioni  computate  nei  limiti  di  cui  al  comma  1,

rivalutate fino alla data di  decorrenza  della  pensione,  non  sono

prese in considerazione  per  la  determinazione  della  retribuzione

pensionabile qualora siano di  importo  inferiore  alla  retribuzione

media  pensionabile  ottenuta  non  considerando  tali  retribuzioni.

Rimane salvo il  computo  dell'anzianita'  contributiva  relativa  ai

periodi eventualmente  non  considerati  nella  determinazione  della

retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24,

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Art. 13

Misura dell'indennita' per i soci lavoratori ed il personale artistico

  1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui  al  decreto  del

Presidente della  Repubblica  30  aprile  1970,  n.  602,  e  per  il

personale artistico con rapporto di lavoro subordinato,  a  decorrere

dal 1° maggio 2015 la  NASpI  e'  corrisposta  nella  misura  di  cui

all'articolo 4.

 

Art. 14

Rinvio

  1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia  di  ASpI  in

quanto compatibili.

Titolo II
Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL)

Art. 15

Indennita'  di  disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di

collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL

  1. In  attesa  degli  interventi  di  semplificazione,  modifica  o

superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo  1,  comma

7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via  sperimentale  per

il 2015, in relazione agli eventi di  disoccupazione  verificatisi  a

decorrere dal 1°  gennaio  2015  e  sino  al  31  dicembre  2015,  e'

riconosciuta ai collaboratori  coordinati  e  continuativi,  anche  a

progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti

in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati  e  privi  di

partita  IVA,  che  abbiano  perduto  involontariamente  la   propria

occupazione, una  indennita'  di  disoccupazione  mensile  denominata

DIS-COLL.

  2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al  comma  1  che

presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  a) siano, al momento della domanda  di  prestazione,  in  stato  di

disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  lettera  c),  del

decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;

  b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel  periodo

che va dal primo gennaio  dell'anno  solare  precedente  l'evento  di

cessazione dal lavoro al predetto evento;

  c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento

di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto

di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un  mese

e  che  abbia  dato  luogo  a  un  reddito  almeno  pari  alla  meta'

dell'importo  che  da'  diritto   all'accredito   di   un   mese   di

contribuzione.

  3.  La  DIS-COLL  e'  rapportata  al  reddito  imponibile  ai  fini

previdenziali  risultante  dai  versamenti  contributivi  effettuati,

derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma  1,  relativo

all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro  e

all'anno  solare  precedente,  diviso  per  il  numero  di  mesi   di

contribuzione, o frazione di essi.

  4.  La  DIS-COLL,  rapportata  al  reddito   medio   mensile   come

determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso  reddito

nel caso in cui il reddito mensile sia  pari  o  inferiore  nel  2015

all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato  sulla  base  della

variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie

degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno  precedente.  Nel

caso in cui il  reddito  medio  mensile  sia  superiore  al  predetto

importo la DIS-COLL e' pari al 75  per  cento  del  predetto  importo

incrementata di una somma pari al 25 per cento della  differenza  tra

il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non  puo'

in ogni caso superare l'importo massimo mensile  di  1.300  euro  nel

2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione  dell'indice

ISTAT dei prezzi al consumo per le  famiglie  degli  operai  e  degli

impiegati intercorsa nell'anno precedente.

  5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere  dal

primo giorno del quarto mese di fruizione.

  6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per  un  numero  di  mesi

pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che

va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare  precedente  l'evento   di

cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini  della  durata  non

sono computati i periodi contributivi che hanno gia'  dato  luogo  ad

erogazione della prestazione. La  DIS-COLL  non  puo'  in  ogni  caso

superare la durata massima di sei mesi.

  7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono  riconosciuti

i contributi figurativi.

  8.  La  domanda  di  DIS-COLL  e'  presentata  all'INPS,   in   via

telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla

cessazione del rapporto di lavoro.

  9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  dall'ottavo  giorno  successivo

alla cessazione del rapporto di lavoro  o,  qualora  la  domanda  sia

presentata successivamente a tale data, dal primo  giorno  successivo

alla data di presentazione della domanda.

  10. L'erogazione della DIS-COLL  e'  condizionata  alla  permanenza

dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

c),  del  decreto  legislativo  n.  181  del   2000,   e   successive

modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione  alle  iniziative

di  attivazione  lavorativa  e  ai   percorsi   di   riqualificazione

professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi  dell'articolo

1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181  del  2000,  e

successive  modificazioni.  Con  il  decreto   legislativo   previsto

all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte

ulteriori misure volte a condizionare  la  fruizione  della  DIS-COLL

alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel  tessuto

produttivo.

  11.  In  caso  di  nuova  occupazione  con  contratto   di   lavoro

subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore  decade

dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto

di lavoro subordinato di durata non  superiore  a  cinque  giorni  la

DIS-COLL  e'  sospesa  d'ufficio,  sulla  base  delle   comunicazioni

obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°

ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28

novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine  di  un

periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal  momento

in cui era rimasta sospesa.

  12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL  che  intraprenda  un'attivita'

lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale  derivi  un

reddito inferiore al limite utile ai fini della  conservazione  dello

stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni

dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che  prevede  di  trarne.

Nel  caso  di  mancata  comunicazione   del   reddito   previsto   il

beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla  data

di  inizio  dell'attivita'   lavorativa   autonoma   o   di   impresa

individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un  importo  pari  all'80  per

cento  del  reddito  previsto,  rapportato  al   periodo   di   tempo

intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data  in  cui

termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la

fine  dell'anno.  La  riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'

ricalcolata  d'ufficio   al   momento   della   presentazione   della

dichiarazione dei redditi. Il  lavoratore  esentato  dall'obbligo  di

presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a  presentare

all'INPS  un'apposita  autodichiarazione   concernente   il   reddito

ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa  individuale

entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo.  Nel  caso  di   mancata

presentazione  dell'autodichiarazione  il  lavoratore  e'  tenuto   a

restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio  dell'attivita'

lavorativa autonoma o di impresa individuale.

  13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge

n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015  esclusivamente

delle prestazioni di  cui  al  presente  articolo.  Restano  salvi  i

diritti  maturati  in  relazione  agli   eventi   di   disoccupazione

verificatisi nell'anno 2013.

  14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della

tutela  del  sostegno  al  reddito  dei  collaboratori  coordinati  e

continuativi di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92

del 2012, concorrono  al  finanziamento  degli  oneri  relativi  alle

disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e  pertanto

in relazione allo  stesso  anno  2015  non  trovano  applicazione  le

disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da  51  a  56,  della

legge n. 92 del 2012.

  15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di  cui

al presente articolo  anche  per  gli  anni  successivi  al  2015  si

provvede  con  le  risorse  previste  da   successivi   provvedimenti

legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in

particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   decreti   legislativi

attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Titolo III
Assegno di disoccupazione

Art. 16

Assegno di disoccupazione - ASDI

  1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale

per l'anno  2015,  l'Assegno  di  disoccupazione  (ASDI),  avente  la

funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito  ai  lavoratori

beneficiari della Nuova  prestazione  di  Assicurazione  Sociale  per

l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di  questa

per l'intera sua durata entro il 31 dicembre  2015,  siano  privi  di

occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

  2.  Nel  primo   anno   di   applicazione   gli   interventi   sono

prioritariamente  riservati  ai  lavoratori  appartenenti  a   nuclei

familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima  al

pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra'  essere

erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.

  3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi

ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e,

comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale,

di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto  1995,  n.  335.

L'ammontare di cui al periodo  precedente  e'  incrementato  per  gli

eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo  le

modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.

  4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro  i  redditi

derivanti da nuova occupazione possono essere  parzialmente  cumulati

con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di

cui al comma 6.

  5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata all'adesione  ad  un

progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego,

contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di  lavoro,

disponibilita'  a  partecipare  ad  iniziative  di   orientamento   e

formazione,  accettazione  di  adeguate  proposte   di   lavoro.   La

partecipazione   alle   iniziative   di   attivazione   proposte   e'

obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90  giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

  a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare  di  cui

al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  non

computando  l'ammontare   dei   trattamenti   NASpI   percepiti   dal

richiedente l'ASDI;

  b) l'individuazione di criteri di priorita' nell'accesso in caso di

risorse insufficienti ad erogare il  beneficio  ai  lavoratori  nelle

condizioni di cui al comma 2;

  c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di

cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;

  d) i limiti ed i criteri di cumulabilita'  dei  redditi  da  lavoro

conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4;

  e) le caratteristiche del  progetto  personalizzato  e  il  sistema

degli obblighi e delle  misure  conseguenti  all'inottemperanza  agli

impegni in esso previsti;

  f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS  volti

ad alimentare il sistema informativo  dei  servizi  sociali,  di  cui

all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per  il  tramite

del  Casellario  dell'assistenza,  di   cui   all'articolo   13   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

  g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;

  h) le modalita' di erogazione dell'ASDI  attraverso  l'utilizzo  di

uno strumento di pagamento elettronico.

  7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante  le  risorse  di

uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo e'  pari

ad euro 200 milioni nel 2015 e  200  milioni  nel  2016.  Nel  limite

dell'1 per cento delle risorse attribuite al  Fondo,  possono  essere

finanziate attivita'  di  assistenza  tecnica  per  il  supporto  dei

servizi per l'impiego, per il monitoraggio  e  la  valutazione  degli

interventi, nonche' iniziative di  comunicazione  per  la  diffusione

della conoscenza sugli interventi.  All'attuazione  e  alla  gestione

dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS  riconosce  il

beneficio in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle

domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su

base pluriennale  con  riferimento  alla  durata  della  prestazione,

l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo

immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

  8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi  al

2015 si provvede con le risorse previste da successivi  provvedimenti

legislativi che stanzino  le  occorrenti  risorse  finanziarie  e  in

particolare  con  le  risorse  derivanti  dai   decreti   legislativi

attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

Titolo IV
Contratto di ricollocazione

Art. 17

Contratto di ricollocazione

  1.  Il  Fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro,   istituito

dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e'

incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti  dal

gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della

legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi  del  presente

decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche

attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,  lettera  u),

della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il

contratto di ricollocazione.

  2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai  sensi  dell'articolo

1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.

181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o  dai

soggetti privati accreditati  un  servizio  di  assistenza  intensiva

nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto  di

ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che  il

soggetto effettui la procedura di definizione del  profilo  personale

di  occupabilita',  ai  sensi  del   decreto   legislativo   di   cui

all'articolo 1, comma 4, della legge 10  dicembre  2014  n.  183,  in

materia di politiche attive per l'impiego.

  3.  A  seguito  della  definizione   del   profilo   personale   di

occupabilita', al soggetto e' riconosciuta una somma denominata «dote

individuale  di  ricollocazione»   spendibile   presso   i   soggetti

accreditati.

  4. Il contratto di ricollocazione prevede:

  a) il diritto del  soggetto  a  una  assistenza  appropriata  nella

ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata  e  gestita

secondo le migliori tecniche  del  settore,  da  parte  del  soggetto

accreditato;

  b) il dovere del soggetto di rendersi parte  attiva  rispetto  alle

iniziative proposte dal soggetto accreditato;

  c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative  di

ricerca, addestramento  e  riqualificazione  professionale  mirate  a

sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato

del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

  5. L'ammontare della dote individuale e' proporzionato in relazione

al profilo personale di occupabilita' e il  soggetto  accreditato  ha

diritto a incassarlo soltanto  a  risultato  occupazionale  ottenuto,

secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.

  6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel  caso  di  mancata

partecipazione alle iniziative previste dalle lettere  b)  e  c)  del

comma 4 o nel caso  di  rifiuto  senza  giustificato  motivo  di  una

congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  lettera

c), del decreto legislativo 21  aprile  2000,  n.  181  pervenuta  in

seguito  all'attivita'  di  accompagnamento  attivo  al  lavoro.   Il

soggetto  decade  altresi'  in  caso  di  perdita  dello   stato   di

disoccupazione.

  7. All'eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1  negli

anni successivi al 2015 si provvede con  quota  parte  delle  risorse

derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega  di

cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.

Titolo V
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 18

Copertura finanziaria

  1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a  15,  valutati

in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574  milioni  di  euro  per

l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni  di

euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per  l'anno  2019,  1.706

milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni  di  euro  per  l'anno

2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715  milioni  di  euro

per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno

2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per  l'anno

2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede,  quanto  a

114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle  risorse  di  cui

all'articolo  15,  comma  14  e,  per  la  restante  parte,  mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al

monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni

introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino,  o

siano  in  procinto  di  verificarsi,   scostamenti   rispetto   alle

previsioni di cui al comma 1, adotta  tempestivamente,  nel  rispetto

dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative  legislative

volte alla correzione dei predetti effetti,  ai  sensi  dell'articolo

17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai  sensi

dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima,  qualora

tali  scostamenti  siano  in  procinto  di  verificarsi  al   termine

dell'esercizio finanziario.

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 19

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015

 

                            MATTARELLA

                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei

                            ministri

                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle

                            politiche sociali

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle

                            finanze

                            Madia, Ministro per la semplificazione  e

                            la pubblica amministrazione

 Visto, il Guardasigilli: Orlando