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Roma, 11 marzo 2015
Circolare n. 50/2015
Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Riordino degli
ammortizzatori sociali – DLGVO 4.3.2015, n.22, su G.U. n.54 del 6.3.2015.
Prosegue
l’attuazione del Jobs Act (legge n.183/2014). Contestualmente al decreto
legislativo che ha riformato la disciplina dei licenziamenti è stato infatti
emanato un ulteriore decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali per i
lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione a seguito
di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale
intervenuta nell’ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione a seguito di
licenziamento.
Affinché
la riforma degli ammortizzatori sociali sia completa al presente provvedimento
ne dovrà far seguito un altro che dovrà disciplinare le tutele dei lavoratori nei
periodi di cassa integrazione, cioè in costanza ancora di rapporto di lavoro.
Il
nuovo decreto, fermi restando gli oneri contributivi attualmente a carico delle
aziende, corregge in alcune parti il quadro delle tutele pubbliche previste
dalla legge Fornero (legge n.92/2012)
e prevede per la prima volta un sussidio di disoccupazione mensile non solo per
i lavoratori subordinati ma anche per i collaboratori coordinati e
continuativi. Nel dettaglio vengono introdotti 3 nuovi istituti contraddistinti
da acronimi di non facile memorizzazione:
·
NASPI
(Nuova prestazione di assicurazione
sociale per l’impiego)
·
DIS-COLL
(Indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
·
ASDI
(Assegno di disoccupazione).
NASPI (artt. da 1 a 14) – La NASPI a partire dall’1
maggio prossimo sarà il nuovo strumento di sostegno al reddito per i lavoratori
dipendenti (compresi gli apprendisti ed i lavoratori soci di cooperativa) che
abbiano perso involontariamente la propria occupazione; a partire dalla stessa
data cesseranno le attuali indennità previste dalla riforma Fornero (ASPI e
Mini ASPI). Queste le caratteristiche principali della NASPI:
·
destinatari – disoccupati con
almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo quadriennio e almeno 30
giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi;
·
importo – è commisurato alla retribuzione percepita dal lavoratore
negli ultimi quattro anni e non può eccedere per l’anno in corso il tetto di
1.300 euro mensili da rivalutarsi annualmente; a partire dal quarto mese di
erogazione detto importo si ridurrà del 3% ogni mese; durante tutto il periodo
di fruizione dell’indennità è riconosciuta al lavoratore la contribuzione
figurativa INPS;
·
durata – è rapportata alla
storia contributiva del lavoratore negli ultimi 4 anni con un tetto massimo di 2
anni che scenderanno a 18 mesi per i disoccupati dall’1 gennaio 2017;
·
condizioni – l’erogazione della
NASPI è condizionata alla regolare partecipazione del beneficiario alle iniziative di attivazione lavorativa (consistenti generalmente nella
partecipazione a colloqui, nella ricerca attiva di un’occupazione o nella
accettazione di una congrua offerta di lavoro) nonché a percorsi di
riqualificazione professionale proposti dai Servizi
per l’impiego; le modalità di attuazione delle disposizioni in esame
dovranno essere stabilite con decreto del Ministro del Lavoro;
·
procedure – per fruire della
NASPI i lavoratori interessati dovranno presentare in via telematica apposita
domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
DIS-COLL (art.15) – E’ stata introdotta in via
sperimentale per il 2015 una speciale indennità di disoccupazione mensile a
favore dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (purché non
pensionati o titolari di partita IVA), in attesa del superamento di tale
tipologia contrattuale come previsto dal Jobs Act. La disciplina della DIS-COLL
ricalca quella della NASPI per quanto concerne l’importo massimo (pari anche in
questo caso a 1.300 euro nel 2015 con riduzione mensile del 3% a partire dal quarto
mese di fruizione), la condizione della partecipazione dei beneficiari a
iniziative di riqualificazione professionale e di ricerca di nuova occupazione
nonché le procedure per la presentazione della domanda di accesso. La durata
della DIS-COLL, come nel caso della NASPI, sarà commisurata alla storia
contributiva più recente del lavoratore e non potrà in ogni caso superare i 6
mesi; a differenza della NASPI non sarà riconosciuta la contribuzione
figurativa INPS.
ASDI (art.16) – L’ASDI è un nuovo sussidio
destinato ai lavoratori beneficiari della NASPI che al termine del periodo di
relativa copertura siano ancora disoccupati e si trovino in una condizione
economica di bisogno. L’ASDI decorrerà in via sperimentale dall’1 maggio
prossimo, previa emanazione di un apposito decreto di attuazione del Ministro
del Lavoro, e rimarrà in vigore per tutto il 2015. L’assegno di disoccupazione
sarà corrisposto per una durata massima di 6 mesi e avrà un importo pari al 75%
dell’ultima indennità NASPI percepita dal lavoratore con un tetto massimo
mensile di 448,52 euro.
Contratto di ricollocazione (art.17) – Sempre
nell’ottica di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori
disoccupati è stato previsto il cosiddetto contratto
di ricollocazione la cui operatività è subordinata all’emanazione di un
ulteriore decreto legislativo di attuazione del Jobs Act. Attraverso il
contratto di ricollocazione, da stipularsi con un Centro pubblico per l’impiego
o con un soggetto privato accreditato, il lavoratore avrà diritto di ricevere
un’assistenza a tutto campo nella ricerca di nuova occupazione dietro pagamento
di una somma (cosiddetta dote individuale
di ricollocazione) a carico dello Stato il cui importo sarà inversamente
proporzionale alle probabilità del lavoratore di ricollocarsi.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li nn.230/2014 e 15/2013
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/n |
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o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n. 54 del 6.3.2015
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo
2015, n. 22
Disposizioni per
il riordino della
normativa in materia
di
ammortizzatori sociali in
caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76,
87, quinto comma, e 117, terzo comma,
della
Costituzione;
Visto l'articolo 1,
comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n.
183,
il quale, allo scopo
di assicurare, in
caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva
dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di
integrazione
salariale e di favorire il
coinvolgimento attivo di
quanti siano
espulsi dal mercato
del lavoro ovvero
siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il
Governo ad
adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della
normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto
conto delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1,
comma 2, lettera b), della citata legge n.
183
del 2014, recante i criteri di
delega relativi al
riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento
agli
strumenti di sostegno in
caso di disoccupazione involontaria, in
particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione sociale
per
l'impiego (ASpI);
Visto l'articolo 1,
comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale,
allo scopo di
garantire la fruizione
dei servizi essenziali
in
materia di politica
attiva del lavoro
su tutto il
territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare
uno o piu'
decreti legislativi finalizzati
al riordino della
normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto l'articolo 1,
comma 4, lettera p), della legge n.
183 del
2014, recante il criterio
di delega relativo
all'introduzione di
principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione
di
un collegamento tra misure
di sostegno al
reddito della persona
inoccupata o disoccupata
e misure volte
al suo inserimento
nel
tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi
per la
ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o
altri
operatori
accreditati, con obbligo
di presa in
carico, e la
previsione di adeguati
strumenti e forme
di remunerazione,
proporzionate alla difficolta'
di collocamento, a
fronte
dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a
carico di
fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi
o maggiori oneri
a
carico della finanza pubblica statale o regionale;
Vista la
preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Vista l'intesa sancita
in sede
di Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e
di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni della Camera
dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 20 febbraio 2015;
Sulla proposta del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i
Ministri
dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)
Art. 1
Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI
1. A decorrere dal 1°
maggio 2015 e' istituita presso la Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2
della legge 28
giugno 2012, n.
92, una indennita'
mensile di disoccupazione,
denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela
di sostegno al
reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
che abbiano
perduto
involontariamente la propria
occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni
di ASpI e
mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del
2012, con riferimento
agli
eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Art. 2
Destinatari
1. Sono
destinatari della NASpI
i lavoratori dipendenti
con
esclusione dei
dipendenti a tempo
indeterminato delle pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma
2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e
successive modificazioni,
nonche' degli operai agricoli a tempo determinato
o indeterminato,
per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
all'articolo 25
della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo
7 della legge
16
febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007,
n. 247.
Art. 3
Requisiti
1. La NASpI e' riconosciuta
ai lavoratori che
abbiano perduto
involontariamente
la propria occupazione
e che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di
disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e
successive modificazioni;
b) possano far valere,
nei quattro anni precedenti
l'inizio del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di
contribuzione;
c) possano far valere
trenta giornate di
lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La
NASpI e' riconosciuta
anche ai lavoratori
che hanno
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di
risoluzione
consensuale del rapporto
di lavoro intervenuta
nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604,
come modificato dall'articolo 1, comma 40, della
legge n. 92 del
2012.
Art. 4
Calcolo e misura
1. La NASpI e'
rapportata alla retribuzione
imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi quattro anni
divisa per il
numero di
settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la
retribuzione mensile sia pari o inferiore nel
2015 all'importo di 1.195 euro,
rivalutato annualmente sulla
base
della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo
per le
famiglie degli operai
e degli impiegati
intercorsa nell'anno
precedente, la NASpI e' pari
al 75 per
cento della retribuzione
mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile
sia superiore al
predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento
del predetto
importo incrementato
di una somma
pari al 25
per cento della
differenza tra la retribuzione mensile e
il predetto importo.
La
NASpI non puo' in ogni
caso superare nel
2015 l'importo mensile
massimo di 1.300 euro,
rivalutato annualmente sulla
base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce
del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal
primo giorno del quarto mese di fruizione.
4. Alla NASpI non si
applica il prelievo
contributivo di cui
all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 5
Durata
1. La NASpI e'
corrisposta mensilmente, per un numero di
settimane
pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi
quattro
anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i
periodi
contributivi che hanno
gia' dato luogo
ad erogazione delle
prestazioni di
disoccupazione. Per gli
eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2017
la NASpI e' corrisposta per un
massimo di 78 settimane.
Art. 6
Domanda e decorrenza della
prestazione
1. La domanda di NASpI
e' presentata all'INPS in via
telematica,
entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione
del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a
decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla
cessazione del rapporto
di lavoro o,
qualora la domanda
sia
presentata successivamente a tale data, dal primo giorno
successivo
alla data di presentazione della domanda.
Art. 7
Condizionalita'
1. L'erogazione
della NASpI e'
condizionata alla regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche'
ai
percorsi di riqualificazione professionale
proposti dai Servizi
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del
decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
2. Con il decreto
legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n.
183, sono introdotte
ulteriori misure
volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca
attiva di
un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
3. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
da adottare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,
sono determinate le condizioni e le modalita' per
l'attuazione della
presente
disposizione nonche' le
misure conseguenti
all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle
azioni di
politica attiva di cui al comma 1.
Art. 8
Incentivo
all'autoimprenditorialita'
1. Il lavoratore avente
diritto alla corresponsione della NASpI
puo' richiedere la liquidazione
anticipata, in unica
soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che
non gli
e' stato ancora
erogato, a titolo
di incentivo all'avvio
di
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o
per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di
una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la
prestazione di
attivita' lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione
anticipata in un'unica soluzione
della NASpI non
da' diritto alla contribuzione figurativa, ne'
all'Assegno per il
nucleo familiare.
3. Il lavoratore
che intende avvalersi
della liquidazione in
un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a
pena di
decadenza, domanda di anticipazione in via telematica
entro trenta
giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa
autonoma o di
impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una
quota di
capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che
instaura un rapporto di
lavoro subordinato
prima della scadenza
del periodo per
cui e' riconosciuta
la
liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per
intero
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto
di lavoro
subordinato sia instaurato
con la cooperativa
della quale il
lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Art. 9
Compatibilita' con il
rapporto di lavoro subordinato
1. Il lavoratore che
durante il periodo in cui percepisce la
NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito
annuale sia
superiore al reddito minimo escluso da
imposizione fiscale decade
dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del
rapporto di
lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione
e'
sospesa d'ufficio per
la durata del
rapporto di lavoro.
La
contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile
ai
fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che
durante il periodo in cui percepisce la
NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito
annuale sia
inferiore al reddito minimo
escluso da imposizione
conserva il
diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui
all'articolo 10,
a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni
dall'inizio
dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di
lavoro o,
qualora il lavoratore
sia impiegato con
contratto di
somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore
di lavoro
o dall'utilizzatore
per i quali
il lavoratore prestava
la sua
attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato
il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti
di
collegamento o di
controllo ovvero assetti
proprietari
sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata
e' utile ai
fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore
titolare di due
o piu' rapporti
di lavoro
subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti
rapporti a
seguito di licenziamento, dimissioni
per giusta causa,
o di
risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della
procedura di
cui all'articolo 7 della legge
15 luglio 1966,
n. 604, come
modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012,
e
il cui reddito
sia inferiore al
limite utile ai
fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto,
ricorrendo
tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei
termini
di cui all'articolo 10, a condizione che
comunichi all'INPS entro
trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo
previsto.
4. La
contribuzione relativa all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
versata
in relazione all'attivita' di lavoro subordinato non
da' luogo ad
accrediti contributivi ed e' riversata integralmente
alla Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo
24 della legge n. 88 del 1989.
Art. 10
Compatibilita' con lo
svolgimento di attivita' lavorativa in
forma autonoma o di impresa individuale
1. Il lavoratore che
durante il periodo in cui percepisce la
NASpI
intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma
o di impresa
individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al
limite utile
ai fini della
conservazione dello stato
di disoccupazione, deve
informare l'INPS entro
un mese dall'inizio
dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che
prevede di trarne.
La NASpI e'
ridotta di un importo pari all'80 per cento
del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data
di inizio
dell'attivita' e la data in
cui termina il
periodo di godimento
dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La
riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento
della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore
esentato
dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione dei
redditi e'
tenuto a presentare
all'INPS un'apposita autodichiarazione
concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa
autonoma o
di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno
successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il
lavoratore e'
tenuto a restituire
la NASpI percepita
dalla data di
inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.
2. La
contribuzione relativa all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
versata
in relazione all'attivita'
lavorativa autonoma o
di impresa
individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e'
riversata
integralmente alla
Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Art. 11
Decadenza
1. Ferme restando
le misure conseguenti
all'inottemperanza agli
obblighi di partecipazione alle azioni di politica
attiva previste
dal decreto di cui all'articolo 7, comma
3, il lavoratore
decade
dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato
di disoccupazione;
b) inizio di
un'attivita' lavorativa subordinata
senza provvedere
alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di
un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale senza provvedere alla comunicazione di cui
all'articolo
10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei
requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato;
e) acquisizione del
diritto all'assegno ordinario di invalidita',
salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Art. 12
Contribuzione figurativa
1. La contribuzione
figurativa e' rapportata alla
retribuzione di
cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di
retribuzione pari a
1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in
corso.
2. Le retribuzioni
computate nei limiti
di cui al
comma 1,
rivalutate fino alla data di
decorrenza della pensione,
non sono
prese in considerazione
per la determinazione della
retribuzione
pensionabile qualora siano di
importo inferiore alla
retribuzione
media pensionabile ottenuta
non considerando tali
retribuzioni.
Rimane salvo il
computo dell'anzianita' contributiva
relativa ai
periodi eventualmente
non considerati nella
determinazione della
retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione
dell'articolo 24,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13
Misura dell'indennita' per i
soci lavoratori ed il personale artistico
1. Per i soci lavoratori delle cooperative di
cui al
decreto del
Presidente della
Repubblica 30 aprile
1970, n. 602,
e per il
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a
decorrere
dal 1° maggio 2015 la
NASpI e' corrisposta
nella misura di cui
all'articolo 4.
Art. 14
Rinvio
1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in
materia di ASpI
in
quanto compatibili.
Titolo II
Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL)
Art. 15
Indennita' di
disoccupazione per i
lavoratori con rapporto
di
collaborazione coordinata e
continuativa - DIS-COLL
1. In attesa
degli interventi di
semplificazione, modifica o
superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1,
comma
7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale
per
il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a
decorrere dal 1°
gennaio 2015 e
sino al 31
dicembre 2015, e'
riconosciuta ai collaboratori
coordinati e continuativi,
anche a
progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci,
iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e
privi di
partita IVA, che
abbiano perduto involontariamente la
propria
occupazione, una
indennita' di disoccupazione mensile
denominata
DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e'
riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento
della domanda di prestazione,
in stato di
disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del
decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel
periodo
che va dal primo gennaio
dell'anno solare precedente
l'evento di
cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere,
nell'anno solare in cui si verifica l'evento
di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un
rapporto
di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad
un mese
e che abbia
dato luogo a
un reddito almeno
pari alla meta'
dell'importo che da'
diritto all'accredito di
un mese di
contribuzione.
3. La
DIS-COLL e' rapportata
al reddito imponibile
ai fini
previdenziali
risultante dai versamenti
contributivi effettuati,
derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1,
relativo
all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal
lavoro e
all'anno solare precedente,
diviso per il
numero di mesi
di
contribuzione, o frazione di essi.
4. La
DIS-COLL, rapportata al
reddito medio mensile
come
determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel
2015
all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla
base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Nel
caso in cui il
reddito medio mensile
sia superiore al
predetto
importo la DIS-COLL e' pari al 75 per
cento del predetto
importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza
tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL
non puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile di
1.300 euro nel
2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente.
5. La DIS-COLL si riduce
del 3 per cento ogni mese a decorrere
dal
primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e'
corrisposta mensilmente per un numero
di mesi
pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel
periodo che
va dal primo
gennaio dell'anno solare
precedente l'evento di
cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della
durata non
sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato
luogo ad
erogazione della prestazione. La
DIS-COLL non puo'
in ogni caso
superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di
fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti
i contributi figurativi.
8. La
domanda di DIS-COLL
e' presentata all'INPS,
in via
telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni
dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta
a decorrere dall'ottavo
giorno successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda
sia
presentata successivamente a tale data, dal primo giorno
successivo
alla data di presentazione della domanda.
10. L'erogazione della
DIS-COLL e' condizionata
alla permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera
c), del decreto
legislativo n. 181
del 2000, e
successive
modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione alle
iniziative
di attivazione lavorativa
e ai percorsi
di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo
1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del
2000, e
successive
modificazioni. Con il
decreto legislativo previsto
all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono
introdotte
ulteriori misure volte a condizionare la
fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto
produttivo.
11. In
caso di nuova
occupazione con contratto
di lavoro
subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade
dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con
contratto
di lavoro subordinato di durata non superiore
a cinque giorni
la
DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base
delle comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al
termine di un
periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere
dal momento
in cui era rimasta sospesa.
12. Il
beneficiario di DIS-COLL
che intraprenda un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi
un
reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione
dello
stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta
giorni
dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede
di trarne.
Nel caso di mancata comunicazione del
reddito previsto il
beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere
dalla data
di inizio dell'attivita' lavorativa
autonoma o di
impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo
pari all'80 per
cento del reddito
previsto, rapportato al
periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la
data in
cui
termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se
antecedente, la
fine dell'anno. La
riduzione di cui
al periodo precedente
e'
ricalcolata
d'ufficio al momento
della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il
lavoratore esentato dall'obbligo
di
presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare
all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente
il reddito
ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31
marzo dell'anno successivo.
Nel caso di
mancata
presentazione
dell'autodichiarazione il lavoratore
e' tenuto a
restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale.
13. I soggetti di cui
all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge
n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente
delle prestazioni di
cui al presente
articolo. Restano salvi
i
diritti maturati in
relazione agli eventi
di disoccupazione
verificatisi nell'anno 2013.
14. Le risorse
finanziarie gia' previste per il finanziamento della
tutela del sostegno
al reddito dei
collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28
gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge
n. 92
del 2012, concorrono
al finanziamento degli
oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto
in relazione allo
stesso anno 2015
non trovano applicazione
le
disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51
a 56, della
legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale
riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di
cui
al presente articolo
anche per gli
anni successivi al
2015 si
provvede con le
risorse previste da
successivi provvedimenti
legislativi che stanzino
le occorrenti risorse
finanziarie e in
particolare con le
risorse derivanti dai
decreti legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del
2014.
Titolo III
Assegno di disoccupazione
Art. 16
Assegno di disoccupazione -
ASDI
1. A decorrere dal 1°
maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale
per l'anno 2015, l'Assegno
di disoccupazione (ASDI),
avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori
beneficiari della Nuova
prestazione di Assicurazione
Sociale per
l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito
di questa
per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015,
siano privi di
occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
2. Nel
primo anno di
applicazione gli interventi
sono
prioritariamente
riservati ai lavoratori
appartenenti a nuclei
familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta'
prossima al
pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non
potra' essere
erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.
3. L'ASDI e' erogato
mensilmente per una durata massima di sei mesi
ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI
percepita, e,
comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno
sociale,
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
L'ammontare di cui al periodo
precedente e' incrementato
per gli
eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e
secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
4. Al fine di
incentivare la ricerca attiva del
lavoro i redditi
derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente
cumulati
con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il
decreto di
cui al comma 6.
5. La corresponsione
dell'ASDI e' condizionata all'adesione
ad un
progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per
l'impiego,
contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva
di lavoro,
disponibilita' a partecipare
ad iniziative di
orientamento e
formazione,
accettazione di adeguate
proposte di lavoro.
La
partecipazione alle iniziative
di attivazione proposte
e'
obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:
a) la situazione
economica di bisogno del nucleo familiare
di cui
al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non
computando
l'ammontare dei trattamenti
NASpI percepiti dal
richiedente l'ASDI;
b) l'individuazione di
criteri di priorita' nell'accesso in caso di
risorse insufficienti ad erogare il beneficio
ai lavoratori nelle
condizioni di cui al comma 2;
c) gli incrementi
dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di
cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;
d) i limiti ed i criteri
di cumulabilita' dei redditi
da lavoro
conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4;
e) le caratteristiche
del progetto personalizzato e il sistema
degli obblighi e delle
misure conseguenti all'inottemperanza agli
impegni in esso previsti;
f) i flussi informativi
tra i servizi per l'impiego e l'INPS
volti
ad alimentare il sistema informativo dei
servizi sociali, di cui
all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il
tramite
del Casellario dell'assistenza, di
cui all'articolo 13
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per
evitare la fruizione indebita della prestazione;
h) le modalita' di
erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo
di
uno strumento di pagamento elettronico.
7. Al finanziamento
dell'ASDI si provvede mediante le risorse
di
uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo
e' pari
ad euro 200 milioni nel 2015 e
200 milioni nel
2016. Nel limite
dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo,
possono essere
finanziate attivita'
di assistenza tecnica
per il supporto
dei
servizi per l'impiego, per il monitoraggio e
la valutazione degli
interventi, nonche' iniziative di comunicazione
per la diffusione
della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e
alla gestione
dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali
e
finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce
il
beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione
delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata
anche su
base pluriennale con riferimento
alla durata della
prestazione,
l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande,
fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito
internet.
8. All'eventuale
riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi
al
2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti
legislativi che stanzino
le occorrenti risorse
finanziarie e in
particolare con le
risorse derivanti dai decreti
legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del
2014.
Titolo IV
Contratto di ricollocazione
Art. 17
Contratto di ricollocazione
1. Il
Fondo per le politiche attive
del lavoro, istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e'
incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro
provenienti dal
gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31,
della
legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del
presente
decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle
politiche
attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma
4, lettera u),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e
finanziare il
contratto di ricollocazione.
2. Il soggetto in stato
di disoccupazione, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n.
181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici
o dai
soggetti privati accreditati
un servizio di
assistenza intensiva
nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del
contratto di
ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione
che il
soggetto effettui la procedura di definizione del profilo
personale
di occupabilita', ai
sensi del decreto
legislativo di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre
2014 n. 183,
in
materia di politiche attive per l'impiego.
3. A
seguito della definizione
del profilo personale
di
occupabilita', al soggetto e' riconosciuta una somma denominata
«dote
individuale di ricollocazione» spendibile
presso i soggetti
accreditati.
4. Il contratto di
ricollocazione prevede:
a) il diritto del soggetto
a una assistenza
appropriata nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e
gestita
secondo le migliori tecniche
del settore, da
parte del soggetto
accreditato;
b) il dovere del
soggetto di rendersi parte attiva rispetto
alle
iniziative proposte dal soggetto accreditato;
c) il diritto-dovere del
soggetto a partecipare alle iniziative
di
ricerca, addestramento
e riqualificazione professionale
mirate a
sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal
mercato
del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
5. L'ammontare della
dote individuale e' proporzionato in relazione
al profilo personale di occupabilita' e il soggetto
accreditato ha
diritto a incassarlo soltanto
a risultato occupazionale
ottenuto,
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma
2.
6. Il soggetto decade
dalla dote individuale nel caso di
mancata
partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b)
e c) del
comma 4 o nel caso
di rifiuto senza
giustificato motivo di una
congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera
c), del decreto legislativo 21
aprile 2000, n.
181 pervenuta in
seguito
all'attivita' di accompagnamento attivo
al lavoro. Il
soggetto decade altresi'
in caso di
perdita dello stato
di
disoccupazione.
7. All'eventuale
rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1
negli
anni successivi al 2015 si provvede con quota
parte delle risorse
derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di
delega di
cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.
Titolo V
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 18
Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri
derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati
in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574 milioni
di euro per
l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794
milioni di
euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno
2019, 1.706
milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di
euro per l'anno
2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni
di euro
per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno
2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro
per l'anno
2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, quanto
a
114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse
di cui
all'articolo 15, comma
14 e, per
la restante parte,
mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze provvede
al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dalle disposizioni
introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si
verifichino, o
siano in procinto
di verificarsi, scostamenti
rispetto alle
previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel
rispetto
dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative
volte alla correzione dei predetti effetti, ai
sensi dell'articolo
17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero,
ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge
medesima, qualora
tali scostamenti siano
in procinto di
verificarsi al termine
dell'esercizio finanziario.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4
marzo 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del
Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali
Padoan, Ministro
dell'economia e delle
finanze
Madia, Ministro per la semplificazione
e
la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli:
Orlando