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Roma, 13 marzo 2015
Circolare n. 52/2015
Oggetto: Poste – Ricorso avverso
contributo AGCOM - Scadenza del 30 marzo – Istruzioni per le imprese.
Il sistema
confederale ha deciso di impugnare avanti al Tar i provvedimenti che disciplinano
un nuovo contributo a favore dell’Agcom a carico delle imprese titolari di
autorizzazione postale generale (decreto interministeriale 26.1.2015 e delibera
Agcom 88/15/Cons).
L’obbligo di
versamento - introdotto col decreto legislativo n.261/1999, così come
modificato dal d.lgvo n.58/11, sulla disciplina dei
servizi postali - finora non era operativo.
I provvedimenti
oggetto di ricorso prevedono in particolare che:
·
le imprese debbano
entro il termine del 30 marzo inviare all’Agcom una dichiarazione dei dati
anagrafici ed economici riferita ai bilanci d’esercizio 2010, 2011 e 2012 al
fine del calcolo del contributo dovuto rispettivamente per gli anni 2012, 2013
e 2014;
·
sempre entro il 30 marzo le
imprese debbano versare il contributo relativo all’anno 2012 (pari allo 0,55
per mille dei “ricavi conseguiti nel settore postale”), nonché il contributo
relativo all’anno 2013 (pari allo 0,56 per mille dei “ricavi conseguiti nel
settore postale”);
·
entro
il termine del 30 giugno le imprese debbano versare il contributo relativo
all’anno 2014 (pari allo 0,68 per mille dei “ricavi conseguiti nel settore
postale”);
·
siano esentate dal
versamento le imprese i cui ricavi nel settore postale siano inferiori a
100.000 euro;
·
la mancata, tardiva o
inesatta presentazione della dichiarazione, comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 21 del d.lgvo
n.261/1999 (sanzioni fino a 150 mila euro) e può configurare l’ipotesi di
dichiarazione mendace ai sensi del codice penale;
·
il mancato, tardivo o
incompleto versamento dei contributi, oltre all’applicazione delle sanzioni,
comporta il pagamento degli interessi di mora.
Fermo
restando che il Tar potrebbe concedere una sospensiva dei provvedimenti
impugnati, onde ridurre ragionevolmente l’eventualità che il mancato rispetto
del termine del 30 marzo renda le imprese passibili delle pesanti sanzioni
previste, si consiglia alle imprese stesse di rispettare formalmente l’obbligo
di dichiarare la propria posizione, secondo i seguenti criteri (la
dichiarazione è reperibile sul sito dell’Agcom all’indirizzo http://www.agcom.it/contributo-settore-servizi-postali).
Imprese
di spedizione internazionale e imprese di autotrasporto merci.
Nella
dichiarazione richiesta dall’Agcom va indicato il valore dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni”,
scomposto tra “ricavi conseguiti nel
settore postale” e “ricavi derivanti
da attività che non rientrano nel settore postale”. Com’è noto, le imprese
di questi settori hanno richiesto l’autorizzazione generale a suo tempo a puro
titolo precauzionale, non svolgendo normalmente le stesse alcuna attività
rientrante nei servizi postali. Coerentemente con questa impostazione,
sostenuta nel ricorso avanti al Tar avverso i provvedimenti in esame, le
imprese possono dichiarare che i “ricavi
conseguiti nel settore postale” siano stati pari a zero e che tutti i
ricavi conseguiti si riferiscano ai “ricavi
derivanti da attività che non rientrano nel settore postale”. L’Agcom
chiede inoltre che i ricavi delle attività diverse da quelle postali siano
debitamente giustificati con documentazione contabile. A tal fine si suggerisce
di allegare alla dichiarazione il “piano
dei ricavi” da cui sia possibile
verificare che non sussistano ricavi per servizi postali. A corredo di questa
documentazione giustificativa si consiglia di riportare anche una nota del
seguente tenore:
“La scrivente Società opera nel settore delle spedizioni
internazionali (codice attività Ateco 52.29)
ovvero
La scrivente Società opera nel settore del trasporto
di merci su strada (codice attività Ateco 49.41)
ed è titolare di autorizzazione postale generale n…………………
in quanto, nell’incertezza interpretativa esistente, la normativa potrebbe
essere letta nel senso che debba essere autorizzata la gestione, anche
eventuale e sporadica, di c.d. pacchi postali.
Per questo motivo la scrivente,
nell’eventualità di gestire talvolta materiale che possa essere considerato
“pacco postale”, ha richiesto cautelativamente l’autorizzazione postale
generale.
Ciò chiarito, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni della Scrivente sono tutti derivati dall’attività di ………………………………….., come riscontrabile dal Piano dei ricavi che qui si
trasmette. Nessun ricavo è da attribuire all’attività postale in quanto la scrivente
non ha esercitato tale servizio e pertanto lo stesso non è stato rilevato, né
sarebbe stato rilevabile.
In ogni caso, premesso che proprio per le
caratteristiche dell’attività svolta è molto difficile, se non impossibile,
individuare analiticamente quei i ricavi che potrebbero ipoteticamente
rientrare nella non chiara definizione
di servizi postali in quanto i documenti in possesso della Società, per quanto
disaggregati, non consentono di pervenire ad una suddivisione che consenta di
evidenziare quanto indicato da codesta AGCom, la
Scrivente può obiettivamente dichiarare che comunque tali eventuali ricavi
consisterebbero certamente in un ammontare marginale, inferiore a 100.000 euro
e, quindi, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 26.1.2015, largamente rientrante
nella esenzione dal versamento del contributo.”
Si
richiama l’attenzione sulla circostanza che ogni impresa dovrà attentamente
valutare la propria dichiarazione, l’effettivo non svolgimento di attività
rientranti nel settore dei servizi postali e l’effettiva assenza di documenti,
anche interni e non solo ufficiali, idonei a documentare quanto richiesto
dall’Agcom la quale potrebbe anche disporre ispezioni presso le sedi delle
imprese.
Imprese
operanti nel settore corrieristico
Per
queste imprese la situazione è più complessa in quanto obiettivamente svolgono
attività in parte rientrante nei confini del servizio postale, in particolare
per quanto concerne i pacchi fino a 30 chilogrammi gestiti per conto di
privati. Peraltro tale attività è a valore aggiunto ed è assolutamente estranea
al Servizio Universale, al pari di un servizio taxi che non può essere confuso
col servizio degli autobus. La normativa comunitaria sui servizi postali
prevede che gli Stati membri possano assoggettare i servizi postali diversi da
quello universale ad autorizzazione generale a condizione che ciò sia
“giustificato, necessario ed opportuno”. Nel caso in esame, essendo il mercato corrieristico aperto e concorrenziale, è irragionevole
l’assoggettamento a un regime autorizzatorio in
assenza evidente di giustificazioni, necessità ed opportunità, così come
richiesto dalla normativa europea. Queste riflessioni, già formalizzate dalla
Confetra all’Agcom, saranno ampiamente svolte all’interno del ricorso al Tar
avverso i provvedimenti di cui trattasi.
Ciò stante,
spetta alle imprese corrieristiche valutare se e in
che misura svolgere le suddette argomentazioni nell’ambito della dichiarazione
da presentare entro il prossimo 30 marzo. Per il settore corrieristico
è verosimile che solo la conclusione della intera controversia giudiziaria
porterà ad una definitiva certezza sull’applicazione di tutta la materia
postale.
Per quanto concerne le autorizzazioni per le quali è
imminente la scadenza sessennale, in considerazione della degenerazione che ha
avuto in questo lasso di tempo tutta la materia e del contenzioso in atto, si
suggerisce alle imprese di valutare attentamente l’opportunità del rinnovo,
tenuto anche conto che il Ministero dello Sviluppo Economico chiede per il
rinnovo stesso il rispetto di condizioni incompatibili con l’attività dei
settori rappresentati, quali l’acquisizione del codice Ateco
dei servizi postali.
Con
l’occasione si fa presente che il contributo all’Agcom è stato previsto in
aggiunta ai contributi già versati annualmente al Ministero dello Sviluppo
Economico, la cui misura è stata confermata per l’anno 2014 in 299 euro per la
sede principale e 119 euro per le sedi secondarie.
Si fa
riserva di informare tempestivamente sugli sviluppi della materia.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.84/2011
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Responsabile di Area |
Allegati: |
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D/d |
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