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Roma, 13 marzo 2015

 

Circolare n. 52/2015

 

Oggetto: Poste – Ricorso avverso contributo AGCOM - Scadenza del 30 marzo – Istruzioni per le imprese.

 

 

Il sistema confederale ha deciso di impugnare avanti al Tar i provvedimenti che disciplinano un nuovo contributo a favore dell’Agcom a carico delle imprese titolari di autorizzazione postale generale (decreto interministeriale 26.1.2015 e delibera Agcom 88/15/Cons).

 

L’obbligo di versamento - introdotto col decreto legislativo n.261/1999, così come modificato dal d.lgvo n.58/11, sulla disciplina dei servizi postali - finora non era operativo.

 

I provvedimenti oggetto di ricorso prevedono in particolare che:

 

·         le imprese debbano entro il termine del 30 marzo inviare all’Agcom una dichiarazione dei dati anagrafici ed economici riferita ai bilanci d’esercizio 2010, 2011 e 2012 al fine del calcolo del contributo dovuto rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 2014;

 

·         sempre entro il 30 marzo le imprese debbano versare il contributo relativo all’anno 2012 (pari allo 0,55 per mille dei “ricavi conseguiti nel settore postale”), nonché il contributo relativo all’anno 2013 (pari allo 0,56 per mille dei “ricavi conseguiti nel settore postale”);

 

·         entro il termine del 30 giugno le imprese debbano versare il contributo relativo all’anno 2014 (pari allo 0,68 per mille dei “ricavi conseguiti nel settore postale”);

 

·         siano esentate dal versamento le imprese i cui ricavi nel settore postale siano inferiori a 100.000 euro;

 

·         la mancata, tardiva o inesatta presentazione della dichiarazione, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21 del d.lgvo n.261/1999 (sanzioni fino a 150 mila euro) e può configurare l’ipotesi di dichiarazione mendace ai sensi del codice penale;

 

·         il mancato, tardivo o incompleto versamento dei contributi, oltre all’applicazione delle sanzioni, comporta il pagamento degli interessi di mora.

 

Fermo restando che il Tar potrebbe concedere una sospensiva dei provvedimenti impugnati, onde ridurre ragionevolmente l’eventualità che il mancato rispetto del termine del 30 marzo renda le imprese passibili delle pesanti sanzioni previste, si consiglia alle imprese stesse di rispettare formalmente l’obbligo di dichiarare la propria posizione, secondo i seguenti criteri (la dichiarazione è reperibile sul sito dell’Agcom all’indirizzo http://www.agcom.it/contributo-settore-servizi-postali).

 

Imprese di spedizione internazionale e imprese di autotrasporto merci.

Nella dichiarazione richiesta dall’Agcom va indicato il valore dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, scomposto tra “ricavi conseguiti nel settore postale” e “ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale”. Com’è noto, le imprese di questi settori hanno richiesto l’autorizzazione generale a suo tempo a puro titolo precauzionale, non svolgendo normalmente le stesse alcuna attività rientrante nei servizi postali. Coerentemente con questa impostazione, sostenuta nel ricorso avanti al Tar avverso i provvedimenti in esame, le imprese possono dichiarare che i “ricavi conseguiti nel settore postale” siano stati pari a zero e che tutti i ricavi conseguiti si riferiscano ai “ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale”. L’Agcom chiede inoltre che i ricavi delle attività diverse da quelle postali siano debitamente giustificati con documentazione contabile. A tal fine si suggerisce di allegare alla dichiarazione il piano dei ricavi da cui sia possibile verificare che non sussistano ricavi per servizi postali. A corredo di questa documentazione giustificativa si consiglia di riportare anche una nota del seguente tenore:

 

“La scrivente Società opera nel settore delle spedizioni internazionali (codice attività Ateco 52.29)

ovvero

La scrivente Società opera nel settore del trasporto di merci su strada (codice attività Ateco 49.41)

ed è titolare di autorizzazione postale generale n………………… in quanto, nell’incertezza interpretativa esistente, la normativa potrebbe essere letta nel senso che debba essere autorizzata la gestione, anche eventuale e sporadica, di c.d. pacchi postali.

Per questo motivo la scrivente, nell’eventualità di gestire talvolta materiale che possa essere considerato “pacco postale”, ha richiesto cautelativamente l’autorizzazione postale generale.

Ciò chiarito, i ricavi delle vendite e delle prestazioni della Scrivente sono tutti derivati dall’attività di ………………………………….., come riscontrabile dal Piano dei ricavi che qui si trasmette. Nessun ricavo è da attribuire all’attività postale in quanto la scrivente non ha esercitato tale servizio e pertanto lo stesso non è stato rilevato, né sarebbe stato rilevabile.

In ogni caso, premesso che proprio per le caratteristiche dell’attività svolta è molto difficile, se non impossibile, individuare analiticamente quei i ricavi che potrebbero ipoteticamente rientrare nella  non chiara definizione di servizi postali in quanto i documenti in possesso della Società, per quanto disaggregati, non consentono di pervenire ad una suddivisione che consenta di evidenziare quanto indicato da codesta AGCom, la Scrivente può obiettivamente dichiarare che comunque tali eventuali ricavi consisterebbero certamente in un ammontare marginale, inferiore a 100.000 euro e, quindi, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 26.1.2015, largamente rientrante nella esenzione dal versamento del contributo.”

 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che ogni impresa dovrà attentamente valutare la propria dichiarazione, l’effettivo non svolgimento di attività rientranti nel settore dei servizi postali e l’effettiva assenza di documenti, anche interni e non solo ufficiali, idonei a documentare quanto richiesto dall’Agcom la quale potrebbe anche disporre ispezioni presso le sedi delle imprese.

 

Imprese operanti nel settore corrieristico

Per queste imprese la situazione è più complessa in quanto obiettivamente svolgono attività in parte rientrante nei confini del servizio postale, in particolare per quanto concerne i pacchi fino a 30 chilogrammi gestiti per conto di privati. Peraltro tale attività è a valore aggiunto ed è assolutamente estranea al Servizio Universale, al pari di un servizio taxi che non può essere confuso col servizio degli autobus. La normativa comunitaria sui servizi postali prevede che gli Stati membri possano assoggettare i servizi postali diversi da quello universale ad autorizzazione generale a condizione che ciò sia “giustificato, necessario ed opportuno”. Nel caso in esame, essendo il mercato corrieristico aperto e concorrenziale, è irragionevole l’assoggettamento a un regime autorizzatorio in assenza evidente di giustificazioni, necessità ed opportunità, così come richiesto dalla normativa europea. Queste riflessioni, già formalizzate dalla Confetra all’Agcom, saranno ampiamente svolte all’interno del ricorso al Tar avverso i provvedimenti di cui trattasi.

Ciò stante, spetta alle imprese corrieristiche valutare se e in che misura svolgere le suddette argomentazioni nell’ambito della dichiarazione da presentare entro il prossimo 30 marzo. Per il settore corrieristico è verosimile che solo la conclusione della intera controversia giudiziaria porterà ad una definitiva certezza sull’applicazione di tutta la materia postale.

 

Per quanto concerne le autorizzazioni per le quali è imminente la scadenza sessennale, in considerazione della degenerazione che ha avuto in questo lasso di tempo tutta la materia e del contenzioso in atto, si suggerisce alle imprese di valutare attentamente l’opportunità del rinnovo, tenuto anche conto che il Ministero dello Sviluppo Economico chiede per il rinnovo stesso il rispetto di condizioni incompatibili con l’attività dei settori rappresentati, quali l’acquisizione del codice Ateco dei servizi postali.

 

Con l’occasione si fa presente che il contributo all’Agcom è stato previsto in aggiunta ai contributi già versati annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico, la cui misura è stata confermata per l’anno 2014 in 299 euro per la sede principale e 119 euro per le sedi secondarie.

 

Si fa riserva di informare tempestivamente sugli sviluppi della materia.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.84/2011

Responsabile di Area

Allegati:

- Delibera Agcom 88/15/Cons

- D.M. 26.1.2015

 

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