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Roma, 26 marzo 2015

 

Circolare n. 56/2015

 

Oggetto: Tributi – Tfr anticipato in busta paga - Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R) - DPCM 20.2.2015, n.29, su G.U. n.65 del 19.3.2015Accordo ABI-MEF-MLPS del 20.3.2015.

 

Diventa operativa l’anticipazione del trattamento di fine rapporto in busta paga, il nuovo istituto denominato Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.), introdotto con l’ultima legge di Stabilità in via sperimentale da marzo 2015 a giugno 2018 di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi (Legge n.190/2014 art.1 commi 26-34).

 

Com’è noto, per le imprese che occupavano oltre 50 dipendenti nel 2006, ovvero per quelle che hanno iniziato l’attività dopo l’1 gennaio 2007 con un numero di dipendenti superiore a 50, questo nuovo istituto non comporta particolari aggravi finanziari, giacché quelle imprese dovevano già destinare il Tfr ad un Fondo di previdenza complementare, ovvero al Fondo Tesoreria dell’Inps.

 

Viceversa, per le imprese con meno di 50 dipendenti l’aggravio finanziario può essere rilevante e per tale motivo è stata prevista la possibilità a loro favore di chiedere un finanziamento agevolato al tasso pari al massimo a quello previsto per la rivalutazione del Tfr. L’ABI, l’associazione bancaria italiana, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro hanno siglato un apposito accordo quadro. Tuttavia dal finanziamento agevolato restano escluse quelle imprese che oggi occupano oltre 50 dipendenti, ma non superavano quel limite nel 2006 e dunque non avevano l’obbligo di trasferire il Tfr fuori dall’azienda.

 

Il nuovo istituto non si applica alle imprese che si trovino in periodi anomali di attività (imprese in procedura concorsuale, in stato fallimentare), così come non si applica alle imprese autorizzate alla Cassa integrazione straordinaria e in deroga (relativamente ai lavoratori occupati nelle unità produttive interessate da quegli interventi).

 

Procedura di richiesta: I lavoratori interessati alla corresponsione del Tfr in busta paga devono consegnare al datore di lavoro il modello di richiesta allegato al provvedimento in esame sapendo che l’opzione è vincolante fino al giugno 2018. Per il momento le imprese devono limitarsi a raccogliere le richieste in quanto l’Inps non ha ancora fornito le istruzioni per la loro trasmissione all’Istituto stesso. Non possono esercitare l’opzione i dipendenti che hanno vincolato o ceduto il Tfr a garanzia di contratti di prestito. Il datore di lavoro non deve peraltro controllare alcunché, ma deve limitarsi ad accettare la richiesta rilasciandone ricevuta (tramite controfirma di una copia della richiesta, ovvero tramite l’attestazione di ricevimento in formato elettronico della richiesta stessa).

 

L’anticipazione in busta paga: L’anticipazione in busta paga decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta del lavoratore (ad es. un lavoratore che opti per la Quir nel mese di giugno 2015 riceverà il relativo ammontare a decorrere dalla busta paga di luglio). Nel caso di imprese che accedano al finanziamento agevolato la decorrenza della Quir per il lavoratore è sempre il terzo mese successivo a quello di presentazione della richiesta. La quota di Tfr va determinata mensilmente, al netto del contributo dovuto al fondo di garanzia costituito presso l’Inps pari allo 0,50 per cento. L’ammontare va escluso dalla base imponibile previdenziale e assoggettato a tassazione Irpef ordinaria. Esso non rileva ai fini della verifica dei limiti di reddito per la corresponsione del bonus fiscale di cui all’articolo 13 comma 1bis del TUIR (cd bonus 80 euro). Inoltre il Tfr anticipato in busta paga non rileva ai fini della determinazione dell’aliquota di imposta per la tassazione separata del restante Tfr. Da notare che, rispetto alla tassazione separata di cui gode il Tfr erogato a fine rapporto, la Quir subisce la tassazione ordinaria che è più sfavorevole per i lavoratori.

 

Il Tfr già destinato alla previdenza complementare: La Quir può essere richiesta anche qualora il Tfr stesso sia stato già destinato ad una forma di previdenza complementare. In tal caso per tutto il periodo di anticipazione del Tfr in busta paga, la forma pensionistica complementare non è incrementata con il Tfr ma permane sulla base della posizione già maturata dal lavoratore, nonché sulla base della eventuale contribuzione a suo carico o a carico del datore di lavoro. Ad esempio per i lavoratori iscritti al Previlog, il Fondo previdenziale pensionistico per i lavoratori della logistica (www.previlog.it), la richiesta della Quir non fa venir meno l’obbligo di versare al Fondo stesso la quota contributiva del lavoratore e quella dell’azienda (pari quest’ultima all’1 per cento della retribuzione mensile).

 

Finanziamento agevolato: Le imprese che occupino meno di 50 dipendenti e non siano obbligate a versare il Tfr al Fondo di Tesoreria dell’Inps possono accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla garanzia di un Fondo appositamente istituito presso l’Inps e della controgaranzia dello Stato stesso. L’elenco delle banche che offrono questo finanziamento sarà reso disponibile sul sito dell’Abi (www.abi.it); come già detto le imprese che decidono di accedere al finanziamento agevolato hanno più tempo per erogare la Quir ai lavoratori che la richiedono. In particolare nel caso l’impresa faccia subito la richiesta di finanziamento, la prima disponibilità finanziaria sarà a partire dall’1 giugno prossimo. L’impresa dovrà seguire le istruzioni della banca per accedere al finanziamento e dovrà seguire le istruzioni che fornirà l’Inps per assicurare il totale coordinamento e la piena trasparenza relativamente alle quote di Tfr che la banca anticiperà mese per mese all’azienda. L’azienda non può infatti in nessun caso utilizzare le somme anticipate dalla banca per scopi diversi dall’erogazione della Quir. Il tasso di interesse applicabile all’operazione di finanziamento non potrà superare il tasso di rivalutazione della Quir periodicamente comunicato dall’Inps. La banca non può applicare nessun onere accessorio (tranne eventuali recuperi di spesa relativi a oneri fiscali e notarili riferibili all’intero svolgimento del rapporto). Inoltre, ai fini dell’accoglimento della richiesta di finanziamento presentata dall’impresa, la banca non può effettuare alcuna valutazione di merito creditizio sul richiedente. Il finanziamento dovrà essere rimborsato dall’impresa in un’unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena saranno disponibili le istruzioni dell’Inps.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.2/2015

Responsabile di Area

Allegati tre:

 

- DPCM 20.2.2015, n.29
- Accordo ABI-MEF-MLPS del 20.3.2015
- Linee guida al finanziamento

 

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