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Roma, 7 maggio 2015

 

Circolare n. 68/2015

 

Oggetto: Tributi – Dogane – L’Agenzia delle Entrate illustra i Depositi IVA alla luce della sentenza EquolandCircolare n.12/E del 24.3.2015.

 

Dopo l’Agenzia delle Dogane, anche quella delle Entrate si è espressa sui depositi IVA alla luce della nota sentenza Equoland della Corte di Giustizia Europea del 17 luglio 2014 (Causa C-272/13).

 

Con quella sentenza la Corte Europea ha giudicato illegittimo che la dogana chieda il pagamento dell’Iva già assolta mediante il meccanismo dell’autofatturazione (reverse charge).

 

Quella sentenza dunque ha delegittimato quanto finora sostenuto dall’amministrazione doganale, col conforto anche della Corte di Cassazione, ossia che l’Iva all’importazione fosse un diritto di confine e fosse diversa dall’Iva all’interno.

 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, peraltro, come già la circolare dell’Agenzia delle Dogane (circolare n.16/D/2014), tende a ridimensionare la portata della sentenza. Da una parte infatti ne circoscrive l’ambito alla sola fattispecie dei depositi Iva, mentre a parere della scrivente il principio dell’unicità dell’Iva rileva anche per le altre fattispecie legate all’importazione di beni (come ad es. nel caso delle royalties per le quali l’Iva non è stata versata in dogana, ma all’interno). Dall’altra, l’Agenzia sostiene che “non si debba procedere alla richiesta dell’imposta già assolta mediante reverse charge a condizione, da accertare caso per caso, che non sussista evasione o tentativo di evasione”. Questa previsione, così generica, desta preoccupazione.

 

L’Agenzia delle Entrate insiste inoltre sulla fisicità dei depositi Iva e sulla necessità che i beni siano introdotti fisicamente nei depositi stessi, giacché la stessa Corte europea ha giudicato legittimo questo vincolo della legislazione italiana.

 

Solo per i beni soggetti a lavorazione (manipolazioni usuali, perfezionamento) è ammessa la mancata introduzione nel deposito e la sosta, anche senza scarico dal mezzo di trasporto, nei locali limitrofi. Tale possibilità, com’è noto, è stata espressamente prevista con l’articolo 34 comma 44 del D.L. n.179/2012. Sul punto l’Agenzia ribadisce come “non sia stato introdotto nell’ordinamento un principio generale secondo cui i beni possono considerarsi in regime di deposito a prescindere dalla loro materiale introduzione nei luoghi fisici a ciò appositamente deputati” e che dunque “per i soli beni che devono subire delle lavorazioni (ad esempio il perfezionamento e le manipolazioni usuali) non sia necessaria l’introduzione fisica nel deposito posto che tali lavorazioni possono essere svolte anche in locali ad esso limitrofi e senza obbligo di scarico del mezzo di trasporto”.

 

Si rileva come, nonostante le circolari restrittive delle Agenzie, il giudizio avanti alla Commissione Tributaria Regionale nell’ambito del quale è stata sollevata la domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea si sia risolto a favore dell’impresa ricorrente.

 

L’orientamento delle due Agenzie sui depositi Iva continua ad essere ingiustificatamente restrittivo, tenuto anche conto che l’Iva dei beni depositati gode sempre di una garanzia in forma diretta, ovvero tramite l’affidabilità del soggetto che introduce i beni in deposito (AEO o operatore di notoria solvibilità).

 

Si rammenta che Confetra, in merito alla disciplina italiana dell’IVA in dogana, in particolare la solidarietà di soggetti terzi che non possono detrarre l’imposta (come i rappresentanti indiretti o i gestori dei depositi IVA), ha chiesto alla Commissione Europea, nell’ambito delle procedure EU Pilot, di esaminarne la compatibilità col diritto comunitario.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.192/14, 143/14 e 227/11

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/cp

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