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Roma,
7 maggio 2015
Circolare n. 68/2015
Oggetto: Tributi – Dogane –
L’Agenzia delle Entrate illustra i Depositi IVA alla luce della sentenza Equoland – Circolare n.12/E del 24.3.2015.
Dopo l’Agenzia delle Dogane, anche quella delle Entrate si è
espressa sui depositi IVA alla luce della nota sentenza Equoland
della Corte di Giustizia Europea del 17 luglio 2014 (Causa C-272/13).
Con quella sentenza la Corte Europea ha giudicato illegittimo
che la dogana chieda il pagamento dell’Iva già assolta mediante il meccanismo
dell’autofatturazione (reverse charge).
Quella sentenza dunque ha delegittimato quanto finora sostenuto
dall’amministrazione doganale, col conforto anche della Corte di Cassazione,
ossia che l’Iva all’importazione fosse un diritto di confine e fosse diversa
dall’Iva all’interno.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, peraltro, come già
la circolare dell’Agenzia delle Dogane (circolare n.16/D/2014), tende a
ridimensionare la portata della sentenza. Da una parte infatti ne circoscrive
l’ambito alla sola fattispecie dei depositi Iva, mentre a parere della
scrivente il principio dell’unicità dell’Iva rileva anche per le altre
fattispecie legate all’importazione di beni (come ad es. nel caso delle
royalties per le quali l’Iva non è stata versata in dogana, ma all’interno). Dall’altra,
l’Agenzia sostiene che “non si debba
procedere alla richiesta dell’imposta già assolta mediante reverse charge a condizione, da accertare caso per caso, che non
sussista evasione o tentativo di evasione”. Questa previsione, così
generica, desta preoccupazione.
L’Agenzia delle Entrate insiste inoltre sulla fisicità dei
depositi Iva e sulla necessità che i beni siano introdotti fisicamente nei
depositi stessi, giacché la stessa Corte europea ha giudicato legittimo questo
vincolo della legislazione italiana.
Solo per i beni soggetti a lavorazione (manipolazioni usuali,
perfezionamento) è ammessa la mancata introduzione nel deposito e la sosta,
anche senza scarico dal mezzo di trasporto, nei locali limitrofi. Tale
possibilità, com’è noto, è stata espressamente prevista con l’articolo 34 comma
44 del D.L. n.179/2012. Sul punto l’Agenzia ribadisce come “non sia stato introdotto nell’ordinamento un principio generale
secondo cui i beni possono considerarsi in regime di deposito a prescindere
dalla loro materiale introduzione nei luoghi fisici a ciò appositamente
deputati” e che dunque “per i soli
beni che devono subire delle lavorazioni (ad esempio il perfezionamento e le
manipolazioni usuali) non sia necessaria l’introduzione fisica nel deposito
posto che tali lavorazioni possono essere svolte anche in locali ad esso
limitrofi e senza obbligo di scarico del mezzo di trasporto”.
Si rileva come, nonostante le circolari restrittive delle
Agenzie, il giudizio avanti alla Commissione Tributaria Regionale nell’ambito
del quale è stata sollevata la domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Europea si sia risolto a favore dell’impresa ricorrente.
L’orientamento delle due Agenzie sui depositi Iva continua ad
essere ingiustificatamente restrittivo, tenuto anche conto che l’Iva dei beni depositati
gode sempre di una garanzia in forma diretta, ovvero tramite l’affidabilità del
soggetto che introduce i beni in deposito (AEO o
operatore di notoria solvibilità).
Si rammenta che Confetra, in merito alla disciplina italiana dell’IVA
in dogana, in particolare la solidarietà di soggetti terzi che non possono
detrarre l’imposta (come i rappresentanti indiretti o i gestori dei depositi
IVA), ha chiesto alla Commissione Europea, nell’ambito delle procedure EU Pilot, di esaminarne la compatibilità col diritto
comunitario.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.192/14, 143/14 e 227/11
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