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Roma, 15 maggio 2015

 

Circolare n. 78/2015

 

Oggetto: Ambiente – Scadenza del 5 dicembre 2015 per l’effettuazione dell’audit energetico – Art. 8 del D.lgvo 4.7.2014, n. 102, su G.U. n.165 del 18.7.2014.

 In attuazione della direttiva comunitaria 2012/27 finalizzata a ridurre del 20% i consumi di energia entro il 2020, sono state introdotte una serie di misure per il miglioramento dell’efficienza energetica tra cui l’obbligo della diagnosi energetica (o audit energetico) entro il 5 dicembre 2015 per le grandi imprese (ossia quelle con più di 250 dipendenti, fatturato superiore a 50 milioni di euro o bilancio superiore a 43 milioni di euro) e per le imprese di qualsiasi dimensione a forte consumo di energia di cui al DM 5.4.2013 (cosiddette energivore).

 

Si segnalano di seguito gli aspetti principali del nuovo adempimento con riserva di tornare sull’argomento non appena saranno forniti chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico:

 

·       la diagnosi energetica consiste nella valutazione del profilo di consumo energetico dell’impresa e nell’individuazione di interventi di risparmio; la diagnosi, da ripetersi ogni 4 anni, dovrà essere effettuata da società di servizi specializzate, da auditor energetici o da esperti in gestione dell’energia (anche interni all’impre­sa);

 

·       non sono tenute ad effettuare la diagnosi le grandi imprese che abbiano adottato sistemi di gestione dell’energia conformi al Regolamento comunitario EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 purché il sistema includa un audit energetico; sono altresì escluse dall’obbligo di diagnosi le imprese energivore che abbiano adottato sistemi di gestione conformi alle richiamate norme ISO 50001;

 

·       le imprese tenute all’audit energetico saranno inserite in una banca dati istituita dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico e sostenibile) nella quale saranno riportati, oltre all’anagrafica dell’impresa stessa e dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi ed il relativo rapporto; l’ENEA vigilerà sulla regolarità dell’audit effettuando controlli a campione sulle diagnosi svolte da soggetti esterni e sul 100% delle diagnosi svolte da esperti interni;

 

·       in caso di mancata effettuazione della diagnosi si applicherà una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 4 mila ed un massimo di 40 mila euro.

 

Fabio Marrocco

Allegato uno

Responsabile di Area

Lc/lc

 

 

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G.U. n.165 del 18.7.2015

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive

2004/8/CE e 2006/32/CE.  (Testo vigente al 15.5.2015)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

 

                             Titolo I
                       FINALITA' E OBIETTIVI

 

                               Art. 1

                              Finalita'

  1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE  e

nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto  2013,  n.  96,

stabilisce un quadro di misure per la promozione e  il  miglioramento

dell'efficienza   energetica   che   concorrono   al    conseguimento

dell'obiettivo   nazionale   di   risparmio    energetico    indicato

all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate

a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia  e  a  superare  le

carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e  negli

usi finali dell'energia.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai  fini  del  presente  decreto,  fatte  salve  le  abrogazioni

previste all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  si  applicano  le

definizioni di cui:

    a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115

e successive modificazioni;

    b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.  20

e successive modificazioni;

    c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192 e successive modificazioni;

    d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    a) Accredia:  organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento,

designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo  economico

22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  20  del  26

gennaio 2010;

    b) ammodernamento sostanziale di un impianto:  un  ammodernamento

il cui costo di  investimento  e'  superiore  al  50%  dei  costi  di

investimento di una nuova analoga unita';

    c) auditor energetico: persona  fisica  o  giuridica  che  esegue

diagnosi energetiche;

    d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;

    e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda

coperta degli immobili e la superficie del terreno di un  determinato

territorio;

    f) condominio: edificio con almeno  due  unita'  immobiliari,  di

proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari

delle parti comuni;

    g)  consumo  di  energia  finale:  tutta  l'energia  fornita  per

l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con

esclusione  delle   forniture   al   settore   della   trasformazione

dell'energia e alle industrie energetiche stesse;

    h) consumo di energia  primaria:  il  consumo  interno  lordo  di

energia, ad esclusione degli usi non energetici;

    i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia

consegnata dal fornitore del servizio;

    l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura

del consumo di energia del singolo cliente finale;

    m) conto termico: sistema di incentivazione della  produzione  di

energia termica da fonti  rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza

energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 28 dicembre 2012,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro

delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  pubblicato  nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio

2013;

    n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica

(EPC): accordo contrattuale  tra  il  beneficiario  o  chi  per  esso

esercita il  potere  negoziale  e  il  fornitore  di  una  misura  di

miglioramento dell'efficienza  energetica,  verificata  e  monitorata

durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori,

forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione  del  livello

di     miglioramento     dell'efficienza     energetica     stabilito

contrattualmente  o  di  altri  criteri  di  prestazione   energetica

concordati, quali i risparmi finanziari;

    o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per

categorie  di   prodotto,   adottati   con   decreto   del   Ministro

dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;

    p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi  e

occupato da almeno due soggetti che  devono  ripartire  tra  loro  la

fattura dell'energia acquistata;

    q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia  e

lo sviluppo economico sostenibile;

    r) energia termica: calore per riscaldamento e/o  raffreddamento,

sia per uso industriale che civile;

    s) energia: tutte le forme di prodotti energetici,  combustibili,

energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica  o  qualsiasi

altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del

regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio  del  22

ottobre 2008;

    t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale: soggetto che

eroga l'attivita' di misura di  cui  all'articolo  4,  comma17  della

deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  n.  11

del 2007, e successive modificazioni;

    u)  esercente  l'attivita'  di  misura  dell'energia   elettrica:

soggetto che eroga l'attivita'  di  misura  di  cui  all'articolo  4,

comma6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e

il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni;

    v) grande impresa: impresa che occupa piu' di 250 persone, il cui

fatturato annuo supera i 50 milioni  di  euro  o  il  cui  totale  di

bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;

    z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

    aa) immobili della pubblica amministrazione centrale:  edifici  o

parti  di  edifici  di  proprieta'  della  pubblica   amministrazione

centrale, e da essa occupati;

    bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico  o  virtuale

che permette la comunicazione fra due o piu' entita' di tipo diverso;

    cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI:  impresa

che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non  supera  i

50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i  43

milioni di euro. Per le imprese per le quali non e'  stato  approvato

il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla  tenuta

della contabilita' ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le

quali non e' stata presentata la  prima  dichiarazione  dei  redditi,

sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale

dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;

    dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica  (PAEE):

documento  redatto  ai  sensi  dell'articolo  17  che  individua  gli

orientamenti nazionali  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di

miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;

    ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi

nel  settore  della  pubblica  amministrazione   (PAN   GPP):   Piano

predisposto ai sensi dell'articolo 1,  comma  1126,  della  legge  27

dicembre  2006  n.  296,  e  approvato  con  decreto   del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello  sviluppo

economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107

dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  10  aprile

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013;

    ff)  pubblica  amministrazione  centrale:  autorita'  governative

centrali di cui all'allegato IV del  decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163;

    gg) rete di teleriscaldamento e  teleraffreddamento:  sistema  di

trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente  su  suolo

pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti

consentiti dall'estensione della rete, di  collegarsi  alla  medesima

per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il

raffreddamento di  spazi,  per  processi  di  lavorazione  e  per  la

copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

    hh) ripartizione regionale  della  quota  minima  di  energia  da

produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing):  suddivisione

tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia

rinnovabile di cui al  decreto  15  marzo  2012  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza

Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78  del  2  aprile

2012;

    ii) riscaldamento  e  raffreddamento  efficienti:  un'opzione  di

riscaldamento e  raffreddamento  che,  rispetto  a  uno  scenario  di

riferimento che rispecchia le condizioni  abituali,  riduce  in  modo

misurabile l'apporto di energia  primaria  necessaria  per  rifornire

un'unita'  di  energia  erogata   nell'ambito   di   una   pertinente

delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come

valutato nell'analisi costi-benefici  di  cui  al  presente  decreto,

tenendo   conto   dell'energia   richiesta   per   l'estrazione,   la

conversione, il trasporto e la distribuzione;

    ll)  riscaldamento  e  raffreddamento   individuali   efficienti:

un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento

che, rispetto al teleriscaldamento e  teleraffreddamento  efficienti,

riduce  in  modo  misurabile  l'apporto  di  energia   primaria   non

rinnovabile necessaria per rifornire  un'unita'  di  energia  erogata

nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede  lo

stesso apporto  di  energia  primaria  non  rinnovabile  ma  a  costo

inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione,  la

conversione, il trasporto e la distribuzione;

    mm) servizio energetico: la prestazione materiale,  l'utilita'  o

il vantaggio derivante dalla combinazione di energia  con  tecnologie

ovvero con operazioni che  utilizzano  efficacemente  l'energia,  che

possono includere le attivita' di  gestione,  di  manutenzione  e  di

controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui  fornitura

e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali

ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e

a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

    nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la

misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita  alle  singole

unita'  immobiliari  (utenze)  servite   da   un   impianto   termico

centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento,  ai  fini

della proporzionale suddivisione delle relative spese;

    oo) sistema di gestione dell'energia:  insieme  di  elementi  che

interagiscono o sono  intercorrelati  all'interno  di  un  piano  che

stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta

a conseguirlo;

    pp) sistema di misurazione intelligente: un  sistema  elettronico

in  grado  di  misurare  il  consumo  di  energia  fornendo  maggiori

informazioni  rispetto  ad  un  dispositivo   convenzionale,   e   di

trasmettere e ricevere dati utilizzando una  forma  di  comunicazione

elettronica;

    qq) sistema di termoregolazione:  sistema  tecnico  che  consente

all'utente di regolare la  temperatura  desiderata,  entro  i  limiti

previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o

ambiente;

    rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi  e

strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del  Ministro

dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73

del 27 marzo 2013;

    ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di  un

immobile o di parte di un immobile in cui l'energia e' utilizzata per

il condizionamento del clima degli ambienti interni;

      tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti:  sistema

di teleriscaldamento o teleraffreddamento che  usa,  in  alternativa,

almeno:

    a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;

    b) il 50 per cento di calore di scarto;

    c) il 75 per cento di calore cogenerato;

    d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti  ;

    uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep):  unita'  di  misura

dell'energia pari all'energia rilasciata  dalla  combustione  di  una

tonnellata  di  petrolio   grezzo,   il   cui   valore   e'   fissato

convenzionalmente pari a 41,86 GJ;

    vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.

 

                               Art. 3

             Obiettivo nazionale di risparmio energetico

  1. L'obiettivo nazionale indicativo  di  risparmio  energetico  cui

concorrono le misure del presente decreto, consiste nella  riduzione,

entro l'anno  2020,  di  20  milioni  di  tonnellate  equivalenti  di

petrolio dei consumi di energia primaria,  pari  a  15,5  milioni  di

tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale,  conteggiati  a

partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.

  2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione

energetica possono  concorrere,  con  il  coinvolgimento  degli  Enti

Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.

 

                            Titolo II
                    EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

 

                               Art. 4

         Promozione dell'efficienza energetica negli edifici

  1. L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza

energetica (PAEE) di  cui  all'articolo  17,  comma  1  del  presente

decreto, elabora una proposta di interventi  di  medio-lungo  termine

per il miglioramento della prestazione energetica  degli  immobili  e

sottopone il documento all'approvazione del Ministro  dello  sviluppo

economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,

d'intesa con la conferenza unificata.

  2. La proposta di  interventi  di  cui  al  comma  1  riguarda  gli

edifici, sia pubblici che privati, e comprende almeno:

    a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata,  se  del

caso, su campionamenti statistici;

    b)  l'individuazione,  sulla  base  della  metodologia   di   cui

all'articolo 5 della  direttiva  2010/31/UE,  degli  interventi  piu'

efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di

edificio e la zona climatica;

    c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti  e  proposte,  di

incentivazione, di accompagnamento e di sostegno finanziario messe  a

disposizione da soggetti pubblici e privati per  le  riqualificazioni

energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate

da esempi applicativi e dai risultati conseguiti;

    d) un'analisi delle barriere tecniche, economiche  e  finanziarie

che ostacolano la  realizzazione  di  interventi  di  efficientamento

energetico  negli  immobili  e  le  misure   di   semplificazione   e

armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi  e

attrarre nuovi investimenti;

    e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori  benefici

conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento  dell'efficienza

energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici  e

su previsioni del tasso di riqualificazione annuo;

  3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del  Piano  d'azione

destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi  zero  di

cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  articolo  4-bis,

comma 2, e del programma di miglioramento dell'efficienza  energetica

degli  edifici  della  Pubblica  Amministrazione  centrale   di   cui

all'articolo 5 del presente decreto.

  4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle

misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica

amministrazione  e'  istituita,  avvalendosi  delle  risorse   umane,

strumentali e finanziarie gia'  esistenti,  senza  nuovi  o  maggiori

oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta  dal

Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La cabina  di

regia assicura in particolare  il  coordinamento  delle  politiche  e

degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo  15

e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della  legge

27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare e' stabilito  il  funzionamento  della  cabina  di  regia,

tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2. Ai  componenti  della

cabina non spetta alcun compenso  comunque  denominato  ne'  rimborso

spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

                               Art. 5

             Miglioramento della prestazione energetica

            degli immobili della Pubblica Amministrazione

  1. A partire dall'anno 2014 e fino al  2020,  e  nell'ambito  della

cabina di regia di cui all'articolo 4-bis non appena istituita,  sono

realizzati attraverso le  misure  del  presente  articolo  interventi

sugli immobili della pubblica amministrazione centrale,  inclusi  gli

immobili periferici,  in  grado  di  conseguire  la  riqualificazione

energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie  coperta

utile climatizzata o che, in  alternativa,  comportino  un  risparmio

energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

  2. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

sentito il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  in

collaborazione con l'Agenzia del  demanio,  predispone  entro  il  30

novembre di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2014,  un  programma  di

interventi per il miglioramento della  prestazione  energetica  degli

immobili della pubblica  amministrazione  centrale  coerente  con  la

percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresi', le attivita'

di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle

pubbliche amministrazioni interessate  dal  comma  1,  anche  tramite

propri enti e societa' collegate. Le stesse Amministrazioni,  con  il

supporto  dell'ENEA  e  del  GSE  nel   rispetto   delle   rispettive

competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei  dati  e  il

monitoraggio necessario per verificare lo stato  di  avanzamento  del

programma,    promuovendo    la    massima    partecipazione    delle

Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui  risultati

raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione  del  programma,

si  tiene,  altresi',   conto   delle   risultanze   dell'inventario,

predisposto  in  attuazione  dell'articolo  5,  paragrafo  5,   della

direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici  e  sui

consumi energetici  degli  immobili  della  pubblica  amministrazione

centrale, dei dati sui consumi energetici  rilevati  nell'applicativo

informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio,  delle  risultanze

delle diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma 10.

  3. Al fine di  elaborare  il  programma  di  cui  al  comma  2,  le

Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per  l'anno

2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo,  predispongono,

anche  in  forma   congiunta,   proposte   di   intervento   per   la

riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche

avvalendosi dei Provveditorati  interregionali  opere  pubbliche  del

Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i

quindici giorni successivi, al Ministero  dello  sviluppo  economico.

Tali proposte devono  essere  formulate  sulla  base  di  appropriate

diagnosi  energetiche  o  fare   riferimento   agli   interventi   di

miglioramento  energetico  previsti  dall'Attestato  di   prestazione

energetica di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  19  agosto

2005, n. 192.

  4.  Per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma   3,   le   Pubbliche

Amministrazioni  centrali  individuano,  al   proprio   interno,   il

responsabile del  procedimento  e  ne  comunicano  il  nominativo  ai

soggetti di cui al comma 2.

  5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui  al  comma  2

sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti  e  il

Ministro dell'Economia e  delle  Finanze,  da  emanare  entro  trenta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

  6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:

    a) gli immobili con superficie coperta utile totale  inferiore  a

500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 e' rimodulata  a  250

m²;

    b) gli immobili vincolati ai sensi  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto  di  determinati

requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in  maniera

inaccettabile il loro carattere o aspetto;

    c) gli  immobili  destinati  a  scopi  di  difesa  nazionale,  ad

eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a  uffici

per le forze armate e  altro  personale  dipendente  dalle  autorita'

preposte alla difesa nazionale;

    d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo  svolgimento  di

attivita' religiose.

  7. Per la definizione  del  programma  di  cui  al  comma  2,  sono

applicati criteri di individuazione tra piu' interventi,  basati  su:

ottimizzazione dei tempi di  recupero  dell'investimento,  anche  con

riferimento  agli  edifici  con  peggiore   indice   di   prestazione

energetica; minori tempi previsti  per  l'avvio  e  il  completamento

dell'intervento; entita' di eventuali forme di cofinanziamento  anche

mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.

  8.  La  realizzazione  degli  interventi  compresi  nei   programmi

definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza  nuovi  o  maggiori

oneri  per  la  finanza  pubblica,  dalle  strutture  operative   dei

Provveditorati interregionali opere  pubbliche  del  Ministero  delle

infrastrutture e trasporti, ove  occorra  in  avvalimento  e  con  il

supporto delle Amministrazioni  interessate.  L'Agenzia  del  Demanio

promuove forme  di  razionalizzazione  e  di  coordinamento  tra  gli

interventi, anche tra  piu'  Amministrazioni,  al  fine  di  favorire

economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.

  9. Concorrono altresi' al raggiungimento  dell'obiettivo  annuo  di

cui al comma 1,  le  misure  organizzative  e  comportamentali  degli

occupanti volte a ridurre il consumo  energetico,  che  le  pubbliche

amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare  con

le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio  2012,

n. 52.

  10. Le pubbliche  amministrazioni  centrali,  comprese  quelle  che

hanno nella propria disponibilita' gli immobili di cui  al  comma  6,

che  procedono  alla  realizzazione  di  interventi   di   efficienza

energetica  sul  loro  patrimonio  edilizio  o  di   sostituzione   e

razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma  di  cui  al

presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma

2. Le  stesse  pubbliche  amministrazioni  comunicano,  altresi',  le

misure in corso o programmate per il recupero e la valorizzazione del

patrimonio immobiliare pubblico.

  11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel  programma

di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali  di  cui  al

comma 3 favoriscono  il  ricorso  allo  strumento  del  finanziamento

tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire

tramite l'intervento di una o piu' ESCO.

  12. Le risorse del fondo di  cui  all'articolo  22,  comma  4,  del

decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   28,   come   modificato

dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto  2005,

n. 192, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per

l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro

nell'anno 2015, per essere riassegnate  ad  apposito  capitolo  dello

stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei

medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui

al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore  elettrico

provvede al versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  degli

importi indicati al primo  periodo,  a  valere  sulle  disponibilita'

giacenti sul conto corrente bancario  intestato  al  predetto  Fondo,

entro 30 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per

l'importo relativo al 2014 ed entro il  31  marzo  per  il  2015.  Lo

stesso stanziamento puo' essere integrato:

    a) fino a 25 milioni di euro annui per il  periodo  2015-2020,  a

valere  sulle  risorse  annualmente  confluite  nel  fondo   di   cui

all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.

28,  secondo  le  modalita'  di  cui  al   presente   comma,   previa

determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello

sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze;

    b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30  milioni

di euro annui per il periodo  2015-2020  a  valere  sulla  quota  dei

proventi annui delle aste delle quote di  emissione  di  CO2  di  cui

all'articolo 19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,

destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalita'  e  nei

limiti di cui ai commi  3  e  6  dello  stesso  articolo  19,  previa

verifica dell'entita' dei proventi disponibili  annualmente  e  nella

misura del 50  per  cento  a  carico  del  Ministero  dello  sviluppo

economico e  del  restante  50  per  cento  a  carico  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

  13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate  con  le

risorse gia' derivanti dagli strumenti di incentivazione  comunitari,

nazionali e locali dedicati all'efficienza  energetica  nell'edilizia

pubblica e con risorse dei  Ministeri  interessati,  sono  utilizzate

anche per la copertura delle spese derivanti dalla  realizzazione  di

diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli  interventi  di

miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente articolo,

eventualmente  non  eseguite  dall'ENEA   e   dal   GSE   nell'ambito

dell'attivita' d'istituto.

  14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3,  anche

avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno

a  decorrere  dal  2015,  predispongono  e  comunicano  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al  Ministero

delle infrastrutture  e  trasporti,  all'Agenzia  del  demanio  e  al

Ministero  dello  sviluppo  economico  un  rapporto  sullo  stato  di

conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

  15. Le imprese che effettuano la fornitura di  energia  per  utenze

intestate  a  una  pubblica   amministrazione   centrale   comunicano

all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31

gennaio di ciascun anno, i consumi  annuali,  suddivisi  per  vettore

energetico, di ognuna  delle  suddette  utenze  e  relativi  all'anno

precedente. L'ENEA, entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del

presente decreto,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica, rende disponibile un portale informatico per  l'inserimento

delle informazioni di  cui  al  presente  comma  e  ne  da  opportuna

informazione sul suo sito istituzionale.

  16. Le  Regioni  e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei  rispettivi

strumenti  di  programmazione  energetica,  in  maniera   coordinata,

concorrono  al  raggiungimento  dell'obiettivo   nazionale   di   cui

all'articolo 3, comma 1, attraverso l'approvazione:

    a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico  e  di

efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare

degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo;

    b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema

di  gestione  dell'energia,  comprese  le  diagnosi  energetiche,  il

ricorso alle  ESCO  e  ai  contratti  di  rendimento  energetico  per

finanziare  le  riqualificazioni  energetiche   degli   immobili   di

proprieta' pubblica e  migliorare  l'efficienza  energetica  a  lungo

termine.

  17. Le imprese che effettuano la fornitura di  energia  per  utenze

intestate  a  una  pubblica  amministrazione  locale,  su   specifica

richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata,  comunicano

alla stessa, i consumi annuali,  suddivisi  per  vettore  energetico,

delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta  contiene

i riferimenti delle utenze e  i  relativi  codici  di  fornitura.  Le

Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili  le  informazioni

di cui al presente comma sui propri siti istituzionali.

 

                               Art. 6

          Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali

  1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono  al  rispetto

dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato  1,

in occasione delle procedure per la stipula di contratti di  acquisto

o di nuova locazione di immobili ovvero di  acquisto  di  prodotti  e

servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data  di

entrata in vigore del presente decreto. I medesimi  requisiti  devono

essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di

locazione finanziaria. I requisiti minimi  di  efficienza  energetica

sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando  di

gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti  ad  utilizzare

prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalita' con le

quali gli offerenti  dimostrano  di  avere  soddisfatto  i  requisiti

stessi.

  2. L'obbligo di  cui  al  comma  1  si  considera  assolto  qualora

l'acquisto di  prodotti,  servizi  ed  immobili  rispetti  almeno  le

«specifiche tecniche»  e  le  «clausole  contrattuali»  indicate  nei

«Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie  di  prodotti

indicate al punto 3.6  del  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'

ambientale dei consumi nel  settore  della  Pubblica  Amministrazione

(PAN GPP)».

  3. L'obbligo di cui al comma 1 si  applica  agli  appalti  per  gli

acquisti di prodotti e servizi  di  importo  pari  o  superiore  alle

soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163. In relazione agli  acquisti  ovvero  ai  nuovi  contratti  di

locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti

i contratti, indipendentemente dal relativo importo.

  4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui  al  comma  1

qualora tale previsione  non  sia  coerente  con  le  valutazioni  di

costo-efficacia, fattibilita' economica e idoneita'  tecnica,  ovvero

nel caso in cui comporti una severa  restrizione  della  concorrenza.

Gli elementi tecnici  ed  economici  a  sostegno  della  deroga  sono

precisati e motivati nei documenti di gara. In materia  di  immobili,

e'  ammessa  deroga  al  rispetto  dei  requisiti   minimi,   qualora

l'acquisto sia finalizzato a:

    a)  intraprendere   una   ristrutturazione   importante   o   una

demolizione;

    b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente  protetto  in

virtu'  dell'appartenenza  a  determinate   aree   ovvero   del   suo

particolare valore architettonico o storico.

  5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle  forze

armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura

e l'obiettivo primario delle attivita' delle forze  armate.  In  ogni

caso, l'obbligo non si applica  agli  appalti  per  la  fornitura  di

materiale militare, ai sensi  del  decreto  legislativo  15  novembre

2011, n. 208.

  6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto  contestuale  di

un insieme di prodotti,  la  valutazione  dell'efficienza  energetica

globale di tale insieme costituisce  criterio  di  scelta  prevalente

rispetto alla  valutazione  dell'efficienza  energetica  dei  singoli

prodotti che costituiscono l'intera fornitura.

  7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi  di

cui al  comma  1  del  presente  articolo,  individuano,  al  proprio

interno, uno  o  piu'  soggetti  responsabili  dell'attuazione  degli

obblighi suddetti.

  8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto  di

beni e servizi alle disposizioni  contenute  nel  presente  articolo.

Tutte le stazioni  appaltanti  dovranno  applicare  il  criterio  del

presente articolo.

  9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese

le Regioni, le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  gli  Enti

Locali, ciascuno nell'ambito delle  proprie  competenze,  adeguano  i

propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.

 

                               Art. 7

            Regime obbligatorio di efficienza energetica

  1. L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da

conseguire nel periodo compreso tra  il    gennaio  2014  e  il  31

dicembre 2020, e' determinato secondo la metodologia di attuazione ai

sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.

  2.  Il  regime  obbligatorio  di  efficienza  energetica   di   cui

all'articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE  e'  costituito  dal

meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti  legislativi  16

marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti  di

attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo.

  3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma  2  dovra'

garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31  dicembre

2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di  risparmio

energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il  restante  volume

di  risparmi  di  energia  e'  ottenuto  attraverso  le   misure   di

incentivazione  degli  interventi   di   incremento   dell'efficienza

energetica vigenti.

  4. I provvedimenti concernenti la  determinazione  degli  obiettivi

quantitativi  nazionali  di  risparmio  energetico   per   gli   anni

successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012,  definiscono  una

traiettoria coerente con l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e

la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere

un'estensione  dell'ambito  dei  soggetti   obbligati   e   modalita'

alternative o aggiuntive di assolvimento dell'obbligo,  qualora  cio'

fosse necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al  comma

1.

  5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre

2018,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  il   supporto

dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di  conseguimento

dell'obbligo di cui al comma 1.  Qualora  da  tali  rapporti  dovesse

risultare un  volume  di  risparmi  ottenuti  insufficiente  rispetto

all'obbligo previsto,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, introduce, anche su proposta dell'Autorita' per l'energia

elettrica il gas ed il sistema idrico, misure  di  potenziamento  del

sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure  in

grado  di  dare  maggiore  efficacia  alle  politiche  di  promozione

dell'efficienza energetica, nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio

pubblico. In ogni caso,  gli  stessi  Ministeri  provvedono,  sentita

l'Autorita' per l'energia elettrica il  gas  ed  il  sistema  idrico,

entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto  ad  aggiornare

le linee guida di cui  all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  del

Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre  2012  concernente

la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio

energetico  che   devono   essere   perseguiti   dalle   imprese   di

distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni  dal  2013

al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15  del

presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene  disposizioni  per

migliorare l'efficacia del meccanismo, anche con eventuali  modifiche

della soglia  dimensionale  richiesta,  per  valorizzare  i  risparmi

energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale

e per prevenire comportamenti speculativi.

  6.  Ai  fini  dell'accesso  al  Conto  termico,  i  contratti   che

rispettano gli elementi minimi di cui all'allegato  8,  del  presente

decreto sono  considerati  contratti  di  rendimento  energetico.  In

deroga all'articolo 6, comma 1, del Conto termico, il GSE  predispone

specifiche modalita' che consentano, alle Pubbliche  Amministrazioni,

di optare per l'erogazione dell'incentivo  attraverso  un  acconto  e

successivi pagamenti per stato di  avanzamento  lavori.  Al  suddetto

Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le  parole  da:  «intesi»

ad: «agrario,» sono soppresse;

    b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

      «1-bis. L'incentivo erogato   ai sensi del presente decreto non

puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute,

come dichiarate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d).»;

      c) all'articolo 7, comma 3  , dopo le  parole:  «immediatamente

esecutivo» sono inserite le seguenti: «dal momento del riconoscimento

della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE».

  7. Le Regioni pubblicano in modalita' open data entro il 1°  giugno

di ogni anno a partire dal 2015  i  risparmi  di  energia  conseguiti

nell'anno  precedente  derivanti  dalle  misure   di   incentivazione

promosse in ambito locale.

  8. I risparmi di energia per i quali non siano  stati  riconosciuti

titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno  precedente  e  in

condizioni  normalizzate,  riscontrabili   dai   bilanci   energetici

predisposti  da  imprese  che  attuano   un   sistema   di   gestione

dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e  dagli  audit  previsti

dal  presente  decreto  sono  comunicati  dalle  imprese  all'ENEA  e

concorrono al raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al  presente

articolo.

 

                               Art. 8

       Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

  1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta  da

societa' di servizi energetici, esperti in  gestione  dell'energia  o

auditor energetici e da ISPRA relativamente  allo  schema  volontario

EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale  entro

il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in  conformita'  ai

dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale  obbligo  non

si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione

conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che

il sistema di gestione  in  questione  includa  un  audit  energetico

realizzato in  conformita'  ai  dettati  di  cui  all'allegato  2  al

presente decreto.  I  risultati  di  tali  diagnosi  sono  comunicati

all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.

  2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, le diagnosi di cui al comma  1  sono  eseguite  da  soggetti

certificati  da  organismi  accreditati  ai  sensi  del   regolamento

comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi  internazionali

di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI  11352,  UNI  CEI

11339 o alle  ulteriori  norme  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,

relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori

di elementi  edilizi  connessi  al  miglioramento  delle  prestazioni

energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS  l'organismo

preposto e' ISPRA.

  3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo  di

applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3,  del  decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7

agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di  cui  al

comma 1, con  le  medesime  scadenze,  indipendentemente  dalla  loro

dimensione e a dare progressiva  attuazione,  in  tempi  ragionevoli,

agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o  in

alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle  norme  ISO

50001.

  4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimita'

di  reti  di  teleriscaldamento  o   in   prossimita'   di   impianti

cogenerativi ad alto  rendimento,  la  diagnosi  contiene  anche  una

valutazione della fattibilita' tecnica, della convenienza economica e

del  beneficio  ambientale,  derivante   dall'utilizzo   del   calore

cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

  5. L'ENEA istituisce  e  gestisce  una  banca  dati  delle  imprese

soggette a  diagnosi  energetica  nel  quale  sono  riportate  almeno

l'anagrafica del  soggetto  obbligato  e  dell'auditor,  la  data  di

esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

  6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la  conformita'

delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo,  tramite  una

selezione annuale di una  percentuale  statisticamente  significativa

della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai  commi

1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per  cento

delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attivita'  di

controllo potra' prevedere anche verifiche in situ.

  7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti

obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui  al  comma  1

dell'articolo 16.

  8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno  2016,

comunica  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,  lo  stato  di

attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un  rapporto

di sintesi sulle attivita' diagnostiche complessivamente svolte e sui

risultati raggiunti.

  9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico,

di  concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela   del

territorio e del mare, pubblica un bando per  il  cofinanziamento  di

programmi  presentati  dalle  Regioni  finalizzati  a  sostenere   la

realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI  o  l'adozione  nelle

PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi

di sostegno presentati dalle  Regioni  prevedono  che  gli  incentivi

siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa

sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione  delle

misure di  efficientamento  energetico  identificate  dalla  diagnosi

energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001.

  10. All'attuazione delle attivita' previste al comma 9 si provvede,

nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal

2014 al 2020, a valere  sulla  quota  spettante  al  Ministero  dello

sviluppo economico dei proventi  annui  delle  aste  delle  quote  di

emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13

marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico  ambientali,  con

le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo

19,   previa   verifica   dell'entita'   dei   proventi   disponibili

annualmente.

  11. All'attuazione delle attivita' previste ai  commi  5  e  6  del

presente articolo si provvede nel limite massimo di  0,3  milioni  di

euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere  sulla  quota

spettante al Ministero dello sviluppo economico  dei  proventi  annui

delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,  destinati  ai  progetti

energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai  commi

3 e 6 dello stesso articolo  19,  previa  verifica  dell'entita'  dei

proventi disponibili annualmente.

 

                               Art. 9

          Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater  dell'articolo  1

del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  e  da  altri

provvedimenti normativi e di regolazione gia'  adottati  in  materia,

l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  ed  il  sistema  idrico,

previa definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica  ed

economica, anche in  relazione  ai  risparmi  energetici  potenziali,

individua le modalita' con cui gli esercenti l'attivita' di misura:

    a) forniscono ai  clienti  finali  di  energia  elettrica  e  gas

naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed  acqua  calda  per

uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione  il

consumo effettivo e forniscono informazioni sul  tempo  effettivo  di

utilizzo dell'energia;

    b) forniscono ai  clienti  finali  di  energia  elettrica  e  gas

naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed  acqua  calda  per

uso domestico contatori  individuali  di  cui  alla  lettera  a),  in

sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi  allacci

in nuovi edifici o a seguito  di  importanti  ristrutturazioni,  come

previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive

modificazioni.

  2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto  per

quanto riguarda il settore elettrico  e  del  gas  naturale  e  entro

ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il  settore

del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua  calda

per uso domestico.

  3. Fatto salvo quanto gia'  previsto  dal  decreto  legislativo 

giugno  2011,  n.  93  e  nella   prospettiva   di   un   progressivo

miglioramento  delle   prestazioni   dei   sistemi   di   misurazione

intelligenti e dei contatori intelligenti,  introdotti  conformemente

alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine  di  renderli  sempre

piu' aderenti alle  esigenze  del  cliente  finale,  l'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas ed il sistema  idrico,  con  uno  o  piu'

provvedimenti da adottare  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto  dello  standard

internazionale IEC 62056 e della  raccomandazione  della  Commissione

europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei  sistemi

di misurazione  intelligenti,  a  cui  le  imprese  distributrici  in

qualita'  di  esercenti  l'attivita'  di  misura   sono   tenuti   ad

uniformarsi, affinche':

    a) i sistemi di misurazione intelligenti  forniscano  ai  clienti

finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e  gli  obiettivi

di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali  siano

pienamente considerati nella definizione delle  funzionalita'  minime

dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;

    b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la  sicurezza  nella

comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento

della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione,  in

conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Ferme restando le responsabilita' degli esercenti  dell'attivita'  di

misura previste dalla normativa vigente,  l'Autorita'  per  l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico  assicura  il  trattamento  dei

dati storici di proprieta' del  cliente  finale  attraverso  apposite

strutture  indipendenti  rispetto  agli  operatori  di  mercato,   ai

distributori e ad ogni altro  soggetto,  anche  cliente  finale,  con

interessi specifici nel settore energetico o in potenziale  conflitto

di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di

efficienza e semplificazione;

    c) nel caso dell'energia elettrica e  su  richiesta  del  cliente

finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia

elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;

    d) nel caso in cui il cliente finale  lo  richieda,  i  dati  del

contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia  elettrica

siano messi a  sua  disposizione  o,  su  sua  richiesta  formale,  a

disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a

suo nome, in un formato facilmente  comprensibile  che  possa  essere

utilizzato per confrontare offerte comparabili;

    e) siano adeguatamente considerate le funzionalita' necessarie ai

fini di quanto previsto all'articolo 11.

  4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

provvede affinche' gli esercenti l'attivita' di  misura  dell'energia

elettrica  e  del  gas  naturale  assicurino  che,  sin  dal  momento

dell'installazione  dei  contatori,  i   clienti   finali   ottengano

informazioni adeguate con riferimento alla lettura  dei  dati  ed  al

monitoraggio del consumo energetico.

  5. Per favorire il contenimento dei consumi  energetici  attraverso

la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione  delle

spese in base ai consumi  effettivi  di  ciascun  centro  di  consumo

individuale:

    a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura  di

acqua  calda  per  un  edificio  siano  effettuati  da  una  rete  di

teleriscaldamento o da un  sistema  di  fornitura  centralizzato  che

alimenta una pluralita' di  edifici,  e'  obbligatoria  entro  il  31

dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del

servizio di un contatore di fornitura  di  calore  in  corrispondenza

dello scambiatore di calore  collegato  alla  rete  o  del  punto  di

fornitura;

    b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da  una

fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da  una  rete

di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura  centralizzato  che

alimenta una pluralita' di edifici, e'  obbligatoria  l'installazione

entro il 31 dicembre 2016 da parte delle  imprese  di  fornitura  del

servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di

calore o di raffreddamento o  di  acqua  calda  per  ciascuna  unita'

immobiliare,  nella  misura  in  cui  sia   tecnicamente   possibile,

efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto  ai  risparmi

energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi  puo'  essere

valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN

15459. Eventuali casi di impossibilita'  tecnica  alla  installazione

dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati  in

apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

    c) nei casi  in  cui  l'uso  di  contatori  individuali  non  sia

tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi,  per

la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione  di  sistemi

di termoregolazione e contabilizzazione del  calore  individuali  per

misurare il consumo di calore in corrispondenza a  ciascun  radiatore

posto all'interno delle unita'  immobiliari  dei  condomini  o  degli

edifici  polifunzionali,    secondo  quanto  previsto   dalle   norme

tecniche vigenti  , con esclusione  di  quelli  situati  negli  spazi

comuni degli edifici,  salvo  che  l'installazione  di  tali  sistemi

risulti essere non efficiente in termini  di  costi  con  riferimento

alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono

presi in considerazione metodi alternativi efficienti in  termini  di

costi per la misurazione del consumo di  calore.  Il  cliente  finale

puo'  affidare  la  gestione  del  servizio  di  termoregolazione   e

contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso  dall'impresa

di  fornitura,  secondo  modalita'   stabilite   dall'Autorita'   per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  ferma  restando  la

necessita' di garantire la continuita' nella misurazione del dato;

    d) quando i condomini sono  alimentati  dal  teleriscaldamento  o

teleraffreddamento  o  da   sistemi   comuni   di   riscaldamento   o

raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse  al

consumo di calore per il riscaldamento  degli  appartamenti  e  delle

aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori,

e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  in

modo centralizzato, l'importo complessivo deve  essere  suddiviso  in

relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica  utile

e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto

previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E'

fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva

all'installazione dei dispositivi di cui al presente  comma,  che  la

suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'.

  6. Fatti salvi i provvedimenti  normativi  e  di  regolazione  gia'

adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed

il sistema idrico, con uno o piu'  provvedimenti  da  adottare  entro

dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,

individua  le  modalita'  con  cui,  se  tecnicamente  possibile   ed

economicamente giustificato:

    a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di  vendita  di

energia  elettrica  e  di  gas  naturale  al  dettaglio   provvedono,

affinche', entro il 31 dicembre 2014, le informazioni  sulle  fatture

emesse siano precise e fondate  sul  consumo  effettivo  di  energia,

secondo le seguenti modalita':

      1) per consentire al cliente  finale  di  regolare  il  proprio

consumo di energia, la fatturazione  deve  avvenire  sulla  base  del

consumo effettivo almeno con cadenza annuale;

      2)  le  informazioni  sulla  fatturazione  devono  essere  rese

disponibili almeno ogni bimestre;

      3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere soddisfatto  anche

con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti  finali,

in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei  propri  consumi

direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in  cui

siano installati contatori non abilitati alla trasmissione  dei  dati

per via telematica;

      4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione

si basa sul consumo  stimato  o  un  importo  forfettario  unicamente

qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio

contatore per un determinato periodo di fatturazione;

      5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  ed  il  sistema

idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e  2)  il  gas

utilizzato solo ai fini di cottura.

    b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di  vendita  di

energia elettrica e di gas naturale al dettaglio,  nel  caso  in  cui

siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e

2009/73/CE,  provvedono  affinche'  i  clienti  finali   abbiano   la

possibilita' di accedere agevolmente a informazioni complementari sui

consumi storici che consentano loro di effettuare controlli  autonomi

dettagliati.  Le  informazioni  complementari  sui  consumi   storici

comprendono almeno:

      1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni  precedenti  o

al periodo trascorso  dall'inizio  del  contratto  di  fornitura,  se

inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli  per  i  quali

sono state fornite informazioni sulla fatturazione;

      2) dati dettagliati corrispondenti al  tempo  di  utilizzazione

per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi  disponibili  al

cliente finale via internet o mediante  l'interfaccia  del  contatore

per un periodo che include almeno i  24  mesi  precedenti  o  per  il

periodo  trascorso  dall'inizio  del  contratto  di   fornitura,   se

inferiore.

  7. Fatti salvi i provvedimenti  normativi  e  di  regolazione  gia'

adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed

il sistema idrico, con uno o piu'  provvedimenti  da  adottare  entro

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,

individua le modalita' con cui le societa' di vendita di  energia  al

dettaglio, indipendentemente dal fatto che i  contatori  intelligenti

di cui alle direttive 2009/72/CE  e  2009/73/CE  siano  installati  o

meno, provvedono affinche':

    a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative

alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti  finali

siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un

fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;

    b)  ai  clienti  finali  sia  offerta   l'opzione   di   ricevere

informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica  e  sia

fornita, su richiesta, una spiegazione  chiara  e  comprensibile  sul

modo in cui la loro fattura e' stata compilata,  soprattutto  qualora

le fatture non siano basate sul consumo effettivo;

    c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti  finali

le seguenti informazioni minime per presentare un  resoconto  globale

dei costi energetici attuali:

      1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

      2) confronti tra il consumo  attuale  di  energia  del  cliente

finale e  il  consumo  nello  stesso  periodo  dell'anno  precedente,

preferibilmente sotto forma di grafico;

      3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei

consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi,  compresi

i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle  misure

di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  disponibili,  profili

comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per

le apparecchiature che utilizzano energia;

    d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture,

informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di  pagamento,  per

consentire la valutazione globale dei consumi  energetici  e  vengano

offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

    e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano  fornite

ai  consumatori,  su  richiesta,  tempestivamente  e  in  un  formato

facilmente comprensibile che consenta ai consumatori  di  confrontare

offerte comparabili. L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed

il sistema idrico valuta le modalita' piu'  opportune  per  garantire

che i clienti finali accedano a confronti  tra  i  propri  consumi  e

quelli di un cliente finale  medio  o  di  riferimento  della  stessa

categoria d'utenza.

  8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

assicura che non siano applicati specifici corrispettivi  ai  clienti

finali per la  ricezione  delle  fatture,  delle  informazioni  sulla

fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.  Nello

svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente  articolo,  al

fine di evitare duplicazioni di  attivita'  e  di  costi,  la  stessa

Autorita' si avvale ove necessario del Sistema Informativo  Integrato

(SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio  2010,  n.

105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n.  129,

e della banca dati degli incentivi di  cui  all'articolo  15-bis  del

decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3

agosto 2013, n. 90.

 

                            Titolo III
              EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

 

                               Art. 10

           Promozione dell'efficienza per il riscaldamento

                         e il raffreddamento

  1. Entro il 30 ottobre  2015  il  GSE  predispone  e  trasmette  al

Ministero dello sviluppo economico,  alle  Regioni  e  alle  Province

Autonome  un  rapporto  contenente  una  valutazione  del  potenziale

nazionale di applicazione  della  cogenerazione  ad  alto  rendimento

nonche' del teleriscaldamento  e  teleraffreddamento  efficienti  che

comprenda le informazioni di cui all'Allegato  3.  Tale  rapporto  e'

articolato territorialmente per  Regioni  e  Province  Autonome.  Nel

predisporre il rapporto, il GSE  tiene  conto  dei  piani  energetico

ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in

attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali

di cogenerazione ad alto  rendimento  a  norma  dell'articolo  5  del

decreto  legislativo  20  febbraio  2007,  n.  20.  L'anno  base   di

riferimento ai fini della valutazione e' l'anno 2013.

  2. Ai fini della valutazione di cui al comma  1,  il  GSE  effettua

un'analisi costi-benefici relativa  al  territorio  nazionale  basata

sulle condizioni climatiche, la fattibilita' economica e  l'idoneita'

tecnica   conformemente   all'allegato   4,   parte   1.    L'analisi

costi-benefici e' finalizzata all'individuazione delle soluzioni piu'

efficienti in termini di uso delle risorse e di  costi,  in  modo  da

soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento.

  3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico,

sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica

alla Commissione europea. Su richiesta della stessa  Commissione,  la

valutazione e' aggiornata e notificata ogni 5 anni.

  4. Ai fini della valutazione di  cui  al  comma  1  e  dell'analisi

costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce  una  banca  dati

sulla cogenerazione e sulle  infrastrutture  di  teleriscaldamento  e

teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione,  anche  avvalendosi

dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della

legge 23 agosto 2004, n. 239.  Il  GSE  assicura  che  i  dati  e  le

informazioni raccolti siano  condivisibili  dalle  Regioni.  Ai  fini

della costruzione e dell'aggiornamento della suddetta banca dati:

    a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del

GSE, con  cadenza  almeno  annuale,  le  informazioni  relative  agli

impianti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati Anagrafica

Accise;

    b)  i  titolari  di   infrastrutture   di   teleriscaldamento   e

teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati  relativi  alla  propria

infrastruttura, ove non gia' trasmessi, e i relativi aggiornamenti in

caso di variazioni;

    c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano  autorizzazioni  o

concedono agevolazioni a  sostegno  della  cogenerazione  trasmettono

annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti autorizzati

o agevolati e alle modalita' di sostegno adottate;

    d) i titolari o i responsabili degli impianti  di  cogenerazione,

fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile,  dotano

gli impianti stessi di apparecchi di misurazione  del  calore  utile.

Sono esentate le unita' di cogenerazione con capacita' di generazione

inferiore  a  50  kWe,  i  cui  soggetti  titolari   o   responsabili

dell'impianto, autocertificano il calore utile, ai  sensi  del  testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

    e) TERNA S.p.A. trasmette  annualmente  al  GSE  le  informazioni

disponibili relative agli impianti di cogenerazione.

  Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati,  le  modalita'

tecniche delle comunicazioni di cui alle precedenti lettere,  secondo

criteri di semplificazione ed efficienza.  Con  apposita  convenzione

tra il GSE e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite  le

modalita' tecniche per la fornitura delle informazioni  di  cui  alla

lettera a) e le  procedure  operative  per  assicurare  il  reciproco

allineamento delle  informazioni  presenti  nella  banca  dati  sulla

cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati  dell'Anagrafica

Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  5. In base ai risultati della valutazione effettuata  a  norma  del

comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, con decreto

del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentito   il   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con

la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro

il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi  dei  costi  e

criteri di efficienza, il potenziale di aumento  della  cogenerazione

ad alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento

efficienti, nonche' sono definite  soglie,  espresse  in  termini  di

calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti

industriali e le  reti  di  teleriscaldamento,  per  l'esenzione  dei

singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere

c) e d). Le esenzioni  sono  aggiornate  con  cadenza  triennale  dal

Ministero dello sviluppo economico che notifica alla  Commissione  le

modifiche adottate. Qualora la valutazione di  cui  al  comma  1  non

individui un potenziale economicamente sfruttabile,  i  cui  vantaggi

superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico,

sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o

le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6.

  6. Il decreto di cui al comma 5 individua le  modalita'  attraverso

cui le Regioni e le Province  autonome  concorrono  alla  definizione

delle misure ivi  previste  ed  alla  individuazione  delle  relative

priorita' di intervento, in considerazione  del  conseguente  impatto

sugli obiettivi dei piani energetico  ambientali  da  esse  adottati.

Nella predisposizione degli  strumenti  di  pianificazione  urbana  e

territoriale di propria competenza, i comuni tengono  conto  di  tali

misure, e dispongono in merito valutando altresi' gli  effetti  sulla

qualita' dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano  di  cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

  7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8, a decorrere

dal 5 giugno 2014 e' fatto  obbligo  agli  operatori  proponenti  dei

seguenti   progetti   di   effettuare   un'analisi    costi-benefici,

conformemente all'allegato 4, parte 2, per le  finalita'  di  seguito

indicate:

    a) nuovi impianti di generazione elettrica  con  potenza  termica

totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale

predisposizione del  funzionamento  dell'impianto  come  impianto  di

cogenerazione ad alto rendimento;

    b)  ammodernamento  sostanziale  di   impianti   di   generazione

elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a  20  MW,

al fine di  valutare  l'eventuale  conversione  della  produzione  in

cogenerazione ad alto rendimento;

    c) nuovi impianti industriali  o  ammodernamento  sostanziale  di

impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso  superiore

a 20 MW, che generano calore di scarto a un  livello  di  temperatura

utile, al fine di valutare le  possibilita'  di  uso  del  calore  di

scarto per  soddisfare  una  domanda  economicamente  giustificabile,

anche attraverso  la  cogenerazione,  e  della  connessione  di  tale

impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

    d) nuove reti di  teleriscaldamento  e  di  teleraffreddamento  o

ammodernamento sostanziale di reti esistenti;

    e) installazione di un nuovo impianto di  produzione  di  energia

termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al

fine di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti

industriali situati nelle vicinanze.

  L'installazione di attrezzature  per  la  cattura  di  biossido  di

carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio

geologico non e' considerata un ammodernamento ai fini delle  lettere

b),  c)  e  d)   del   presente   comma.   Nell'ambito   dell'analisi

costi-benefici di cui alle  lettere  c)  e  d)  del  presente  comma,

l'operatore si avvale del supporto delle societa' responsabili per il

funzionamento delle reti di teleriscaldamento  e  teleraffreddamento,

ove esistenti.

  8. Sono esentate  dall'analisi  di  cui  al  comma  7  le  seguenti

tipologie di impianto:

    a) gli  impianti  di  produzione  dell'energia  elettrica  per  i

carichi di punta e l'energia elettrica  di  riserva,  progettati  per

essere in funzione per meno di 1500  ore  operative  annue  calcolate

come media mobile per un periodo di cinque anni;

    b) gli impianti che devono essere ubicati in  prossimita'  di  un

sito di stoccaggio  geologico  approvato  ai  sensi  della  direttiva

2009/31/CE.

  9. Ai fini del rilascio dei  provvedimenti  autorizzativi  per  gli

interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla e),  fatte  salve

le esenzioni apportate con il decreto di cui al  comma  5,  lo  Stato

ovvero le Regioni e gli Enti Locali, secondo  la  ripartizione  delle

attribuzioni risultante dalle norme vigenti, tengono conto:

    a) per le domande presentate dal 5  giugno  2014,  dei  risultati

dell'analisi di cui al comma 7 garantendo  che  siano  soddisfatti  i

requisiti di cui al medesimo comma;

    b) per le domande presentate  decorrere  dal  31  dicembre  2015,

anche dei risultati della valutazione di cui al comma 1.

  10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprieta' o bilancio, le

autorita' di  cui  al  comma  9  possono  esentare  singoli  impianti

dall'obbligo di applicare le  opzioni  considerate,  anche  quando  i

benefici siano  superiori  ai  costi.  Il  Ministero  dello  sviluppo

economico, sulla base  delle  indicazioni  delle  medesime  autorita'

competenti richiamate al comma  9,  trasmette  alla  Commissione  una

notifica motivata di tale decisione entro  tre  mesi  dalla  data  di

adozione.

  11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo  si  applicano  agli

impianti contemplati dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 fatte

salve le eventuali esenzioni di detto decreto.

  12. L'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, determinata

conformemente alle disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  8

febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al  rilascio,  su  richiesta

dell'operatore,  della  garanzia  di  origine  di   elettricita'   da

cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata  garanzia  di

origine, contenente le informazioni di cui all'allegato 5.

  13. La garanzia di origine e' rilasciata dal  GSE  secondo  criteri

oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia di origine:

    a) corrisponde a una quantita' standard di 1 MWh ed  e'  relativa

alla  produzione  netta   di   energia   misurata   alle   estremita'

dell'impianto e trasferita alla rete e puo'  essere  rilasciata  solo

qualora l'elettricita' annua da cogenerazione ad alto rendimento  sia

non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale;

    b)  e'  utilizzabile  dai  produttori  ai  quali  e'   rilasciata

affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da essi  venduta

e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;

    c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica di attendibilita'

dei dati forniti  dal  richiedente  e  della  loro  conformita'  alle

disposizioni del presente decreto.  A  tale  scopo,  fatte  salve  le

competenze dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il

sistema idrico, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio,

sulla base di un programma annuo;

    d) se rilasciata in altri Stati  membri  dell'Unione  europea  e'

riconosciuta anche in Italia, purche' la medesima garanzia di origine

includa tutti  gli  elementi  di  cui  all'allegato  5  e  sempreche'

provenga  da  Paesi  che  adottino   strumenti   di   promozione   ed

incentivazione della cogenerazione  ad  alto  rendimento  analoghi  a

quelli vigenti in Italia e  riconoscano  la  stessa  possibilita'  ad

impianti ubicati sul  territorio  italiano,  sulla  base  di  accordi

stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico  e  il  Ministero

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  le

competenti autorita'  del  Paese  estero  da  cui  l'elettricita'  da

cogenerazione ad alto rendimento viene importata.

  14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la  garanzia  di  origine,  in

particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve

essere   fondato   su   criteri   oggettivi,   trasparenti   e    non

discriminatori. Il GSE comunica tale rifiuto e la sua motivazione  al

Ministero dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione.

  15.  Qualunque  forma  di  sostegno   pubblico   a   favore   della

cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia  elettrica

prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore

di scarto sia effettivamente utilizzato per  soddisfare  una  domanda

economicamente  giustificabile,  ferme   restando   le   disposizioni

transitorie previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n. 20 e

dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

  16. Ai fini della individuazione delle tecnologie di cogenerazione,

del calcolo  della  produzione  da  cogenerazione  e  del  metodo  di

determinazione  del  rendimento  del  processo  di  cogenerazione  si

applicano gli allegati al decreto legislativo 20  febbraio  2007,  n.

20, come integrato  e  modificato  dal  decreto  4  agosto  2011  del

Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  17. L'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il  sistema

idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare  entro  ventiquattro

mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  sulla

base di indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico, al

fine   di   promuovere   lo   sviluppo   del   teleriscaldamento    e

teleraffrescamento e della concorrenza:

    a) definisce gli standard di continuita',  qualita'  e  sicurezza

del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento,  ivi  inclusi

gli impianti per la fornitura del calore  e  i  relativi  sistemi  di

contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 3;

    b) stabilisce i criteri per la determinazione  delle  tariffe  di

allacciamento delle utenze  alla  rete  del  teleriscaldamento  e  le

modalita' per l'esercizio del diritto di scollegamento;

    c)  fatto  salvo  quanto  previsto  alla  lettera  e),  individua

modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle  reti

i  prezzi  per  la  fornitura  del  calore,  l'allacciamento   e   la

disconnessione, le attrezzature accessorie,  ai  fini  delle  analisi

costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento  effettuate  ai

sensi del presente articolo;

    d) individua condizioni di riferimento per  la  connessione  alle

reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine  di  favorire

l'integrazione di  nuove  unita'  di  generazione  del  calore  e  il

recupero  del  calore  utile  disponibile  in   ambito   locale,   in

coordinamento alle misure definite in attuazione del comma 5  per  lo

sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;

    e) stabilisce le tariffe di cessione del  calore,  esclusivamente

nei  casi  di  nuove  reti  di  teleriscaldamento  qualora   sussista

l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da

Comuni o Regioni.

  18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo criteri

di gradualita' anche alle reti in esercizio alla data di  entrata  in

vigore del presente provvedimento,  ferma  restando  la  salvaguardia

degli  investimenti  effettuati  e  della  concorrenza  nel  settore.

L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed  il  sistema  idrico

esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione  previsti  dalla

legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

                               Art. 11

      Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

  1. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico,

nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con

gli obiettivi nazionali e comunitari, di  medio  e  lungo  termine  e

relative traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando  i

costi e i benefici  connessi  e  su  indirizzo  del  Ministero  dello

sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c), d), e)  ed  f),

provvede:

    a) previa valutazione dei potenziali di  aumento  dell'efficienza

energetica delle infrastrutture per il gas e  l'energia  elettrica  e

comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto  di  quanto  previsto

alla lettera c), ad introdurre nelle regolazione della  remunerazione

delle attivita' di sviluppo e gestione delle  reti  di  trasmissione,

trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare  eventuali

componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere  la

responsabilizzazione degli operatori di rete  verso  lo  sfruttamento

del potenziale di efficienza esistente,  di  cui  tener  conto  nella

programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo  delle

infrastrutture;

    b) ove necessario, ad aggiornare entro il  termine  di  cui  alla

lettera a) la disciplina di accesso e uso della  rete  elettrica,  al

fine di garantire la conformita' agli allegato 6  e  7  del  presente

decreto;

    c)  a  verificare  ed  eventualmente  aggiornare  le  misure   di

attuazione  di  quanto  disposto  dall'articolo  17,   comma   4,   e

dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo  2011,

n. 28, al fine di sostenere  la  diffusione  efficiente  delle  fonti

rinnovabili e della generazione distribuita;

    d) in coerenza con le disposizioni di  cui  all'articolo  11  del

decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio  2012  e

all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  6

luglio  2012,  a  consentire  la  partecipazione  della   generazione

distribuita, delle fonti rinnovabili,  della  cogenerazione  ad  alto

rendimento e della domanda al mercato  dell'energia  e  dei  servizi,

stabilendo i requisiti e le modalita' di partecipazione delle singole

unita' di consumo e di produzione;

    e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico  insite  nella

gestione delle reti, a regolare l'accesso e la  partecipazione  della

domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di

sistema, definendo le  modalita'  tecniche  con  cui  i  gestori  dei

sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione

dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi  gli  aggregatori

di unita' di consumo ovvero di unita'  di  consumo  e  di  unita'  di

produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle

capacita' di gestione della domanda e degli aggregati;

    f) ad adottare  disposizioni  affinche',  nei  vincoli  derivanti

dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica

sia effettuato  con  precedenza,  a  parita'  di  offerta  economica,

nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da

fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

  2. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  ed  i  servizi

idrici, entro il 31 dicembre di ogni  anno,  a  decorrere  dal  2015,

redige una relazione sulle modalita' di attuazione di cui al comma  1

e  la  sottopone  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   alle

competenti Commissioni parlamentari.

  3. Con uno o  piu'  provvedimenti  e  con  riferimento  ai  clienti

domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i  servizi

idrici adegua le componenti della tariffa elettrica  da  essa  stessa

definite,  con  l'obiettivo  di  superare  la  struttura  progressiva

rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti  ai  costi  del

relativo servizio,  secondo  criteri  di  gradualita'.  L'adeguamento

della  struttura   tariffaria   deve   essere   tale   da   stimolare

comportamenti  virtuosi  da  parte   dei   cittadini,   favorire   il

conseguimento  degli  obiettivi  di  efficienza  energetica   e   non

determina impatti sulle categorie di utenti con struttura  tariffaria

non progressiva. Su proposta  della  stessa  Autorita',  il  Ministro

dello sviluppo  economico,  in  relazione  alla  valutazione  ex-ante

dell'impatto conseguente all'adeguamento e  al  fine  di  tutelare  i

clienti appartenenti a fasce economicamente  svantaggiate,  definisce

eventuali nuovi criteri per  la  determinazione  delle  compensazioni

della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica,  di  cui

al decreto del Ministro dello sviluppo economico  28  dicembre  2007,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  41  del  18  febbraio  2008,

recante  determinazione  dei  criteri  per   la   definizione   delle

compensazioni della spesa  sostenuta  per  la  fornitura  di  energia

elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per  i  clienti

in gravi condizione di salute.

 

                              Titolo IV
                      DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

 

                               Art. 12

             Disponibilita' di regimi di qualificazione,

                   accreditamento e certificazione

   1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento  con  la

normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al

Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli  schemi

di certificazione e accreditamento  per  la  conformita'  alle  norme

tecniche in  materia  di  ESCO,  esperti  in  gestione  dell'energia,

sistemi  di  gestione  dell'energia,  diagnosi  energetiche  e   alle

disposizioni del presente decreto.

  2. Al fine di favorire  la  diffusione  dell'utilizzo  di  diagnosi

energetiche  fruibili  da  tutti  i  clienti  finali,   UNI-CEI,   in

collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla  pubblicazione

del presente decreto, elabora norme tecniche in materia  di  diagnosi

energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e

trasporti, in  conformita'  ai  dettati  di  cui  all'allegato  2  al

presente decreto.

  3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed  ENEA,  entro  180  giorni

dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche  per

la certificazione volontaria degli  auditor  energetici  nei  settori

dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di

elementi  edilizi  connessi  al   miglioramento   della   prestazione

energetica degli edifici.

  4. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, la

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione

con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali  e  sentito

il  CTI,  definisce  e  rende  disponibili  programmi  di  formazione

finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei  settori

residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori

di elementi  edilizi  connessi  al  miglioramento  della  prestazione

energetica degli edifici.

  5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed  e)

del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro  mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto, possono  partecipare  al

meccanismo  dei  certificati  bianchi  solo   se   in   possesso   di

certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI

CEI 11339.

  6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e  il  CTI,

entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo  per  l'iscrizione

agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono  pubblicati  sul

sito web istituzionale dell'ENEA.

    a) ESCO certificate UNI CEI 11352;

    b) esperti in Gestione dell'Energia certificati  secondo  la  UNI

CEI 11339;

    c) organizzazioni certificate ISO 50001;

    d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui  al

comma 3 del presente articolo.

 

                               Art. 13

                      Informazione e formazione

  1. Entro il 31  dicembre  2014,  ENEA,  in  collaborazione  con  le

associazioni di categoria, in particolare delle ESCO  e  dei  Servizi

energetici, con le associazione dei consumatori  e  con  le  Regioni,

predispone  un  programma  triennale  di  informazione  e  formazione

finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente  dell'energia.

Il programma e' definito  tenendo  conto  delle  caratteristiche  dei

soggetti a cui e' rivolto ed include azioni volte a:

    a) sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le  PMI

nell'esecuzione di diagnosi  energetiche  con  successivi  interventi

nell'utilizzo    degli     strumenti     incentivanti     finalizzati

all'installazione di tecnologie efficienti;

    b) stimolare comportamenti dei dipendenti  che  contribuiscano  a

ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;

    c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un

uso consapevole dell'energia;

    d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle  che  vivono

in condomini, rispetto  ai  benefici  delle  diagnosi  energetiche  e

rispetto ad un uso consapevole dell'energia;

    e) favorire la  partecipazione  delle  Banche  e  degli  Istituti

finanziari  al   finanziamento   di   interventi   di   miglioramento

dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a  disposizione

di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;

    f) sensibilizzare le  imprese  e  i  clienti  domestici  sull'uso

efficiente   dell'energia   anche   attraverso   la   diffusione   di

informazioni  sui  meccanismi  di  incentivazione  e  le   rispettive

modalita' di accesso;

    g) promuovere programmi di formazione per la  qualificazione  dei

soggetti  che  operano  nell'ambito  dei  servizi   energetici,   con

particolare riferimento agli auditor energetici e  agli  installatori

di elementi edilizi connessi all'energia.

  2. Il programma, di cui al comma  1,  e'  sottoposto  al  Ministero

dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli  oneri

per  i  servizi  forniti  in  attuazione  delle  attivita'  previste.

All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel limite

massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  2015,  2016  e

2017, a valere sulla quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo

economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione  di

CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.

30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le  modalita'  e

nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello  stesso  articolo  19,  previa

verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.

 

                               Art. 14

                 Servizi energetici ed altre misure

               per promuovere l'efficienza energetica

  1. I contratti di prestazione energetica stipulati  dalla  pubblica

amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all'allegato  8

al presente decreto.

  2. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 2 del decreto  legislativo

30 maggio 2008, n 115, dopo la lettera a) e'  aggiunta  la  seguente:

«aa)  per  la  prima  stipula  contrattuale,  la  riduzione   stimata

dell'indice di energia primaria per la climatizzazione  invernale  di

almeno il 5 per cento rispetto  al  corrispondente  indice  riportato

sull'attestato di prestazione energetica, nei tempi concordati tra le

parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;».

  3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono assistenza  tecnica

alle  pubbliche  amministrazioni  nella  stesura  dei  contratti   di

rendimento energetico e rendono disponibili al pubblico  informazioni

sulle migliori  pratiche  disponibili  nell'attuazione  dei  suddetti

contratti anche con il supporto di ENEA.

  4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

presente disposizione, in collaborazione con le Regioni,  integra  il

contratto-tipo  per  il  miglioramento  del   rendimento   energetico

dell'edificio  di  cui  all'articolo  4-ter,  comma  3,  del  decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive  modificazioni,  con

gli elementi minimi di cui all'allegato 8.

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare e con il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del

turismo, il Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti  e  con  il

Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,

d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per

semplificare  ed   armonizzare   le   procedure   autorizzative   per

l'installazione in ambito residenziale  e  terziario  di  impianti  o

dispositivi  tecnologici  per  l'efficienza  energetica  e   per   lo

sfruttamento delle  fonti  rinnovabili  nonche'  per  armonizzare  le

regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici,

i requisiti dei certificatori e il  sistema  dei  controlli  e  delle

sanzioni. Tali  linee  guida  sono  finalizzate,  in  particolare,  a

favorire:

    a) la gestione delle procedure autorizzative  attraverso  portali

on-line accessibili da cittadini ed  imprese  e  contenenti  altresi'

informazioni su vincoli emergenti  dalla  pianificazione  urbanistica

territoriale;

    b) uniformita' e  snellimento  della  documentazione  a  supporto

delle richieste autorizzative;

    c) applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria  massimi,

tali da non scoraggiare l'installazione di tecnologie efficienti.

  6. Nel caso di edifici di  nuova  costruzione,  con  una  riduzione

minima  del  20  per  cento  dell'indice  di  prestazione  energetica

previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive

modificazioni, certificata  con  le  modalita'  di  cui  al  medesimo

decreto  legislativo,  lo  spessore  delle  murature  esterne,  delle

tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi  e  di  chiusura

superiori ed inferiori,  eccedente  ai  30  centimetri,  fino  ad  un

massimo di  ulteriori  30  centimetri  per  tutte  le  strutture  che

racchiudono il  volume  riscaldato,  e  fino  ad  un  massimo  di  15

centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei

computi per  la  determinazione  dei  volumi,  delle  altezze,  delle

superfici e nei rapporti di  copertura.  Nel  rispetto  dei  predetti

limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle  pertinenti  procedure

di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto  del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto  previsto

dalle  normative  nazionali,  regionali  o  dai  regolamenti  edilizi

comunali, in merito alle distanze minime tra edifici,  alle  distanze

minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di  protezione

del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli

edifici. Le deroghe vanno  esercitate  nel  rispetto  delle  distanze

minime riportate nel codice civile.

  7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici

esistenti che comportino maggiori spessori delle murature  esterne  e

degli elementi  di  chiusura  superiori  ed  inferiori  necessari  ad

ottenere una  riduzione  minima  del  10  per  cento  dei  limiti  di

trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

e successive modificazioni, certificata con le modalita'  di  cui  al

medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle

pertinenti procedure di rilascio  dei  titoli  abitativi  di  cui  al

titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,

n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o  dai

regolamenti edilizi comunali, in  merito  alle  distanze  minime  tra

edifici, alle distanze  minime  dai  confini  di  proprieta'  e  alle

distanze minime di  protezione  del  nastro  stradale,  nella  misura

massima di 25  centimetri  per  il  maggiore  spessore  delle  pareti

verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici,  nella

misura massima di  30  centimetri,  per  il  maggior  spessore  degli

elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella  misura

massima  da  entrambi  gli  edifici  confinanti.  Le  deroghe   vanno

esercitate nel rispetto delle distanze minime  riportate  nel  codice

civile.

  8. Al comma 9-bis, dell'articolo  5,  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive  modificazioni,

dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

    «d)  si  procede  alle  ristrutturazioni  di   impianti   termici

individuali gia' esistenti, siti in stabili  plurifamiliari,  qualora

nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne  fumarie

o sistemi di evacuazione dei prodotti della  combustione  con  sbocco

sopra  il  tetto  dell'edificio,  funzionali  e  idonei  o   comunque

adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

    e) vengono installati uno  o  piu'  generatori  ibridi  compatti,

composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da  una  pompa

di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.»

  9. II comma 9-ter, dell'articolo  5,  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive  modificazioni,

e' sostituito da seguente:

    «9-ter. Per accedere alle deroghe previste  al  comma  9-bis,  e'

obbligatorio:

      i. nei casi di cui alla lettera a),  installare  generatori  di

calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello

previsto all'articolo  4,  comma  6,  lettera  a),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;

      ii. nei casi di cui alle  lettere  b),  c),  e  d),  installare

generatori di calore a gas  a  condensazione  i  cui  prodotti  della

combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto  non

superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

      iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori  di

calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano

emissioni medie ponderate di ossidi  di  azoto  non  superiori  a  70

mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto  vigenti,  e  pompe  di

calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo

4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica,

del 2 aprile 2009, n. 59;

      iv. in tutti i casi, posizionare  i  terminali  di  scarico  in

conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche

e integrazioni.».

  10. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1  e  all'articolo

6, comma 12 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  192  sono

adottati entro 120  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto,  favorendo  l'applicazione  omogenea  su  tutto  il

territorio nazionale di regole  semplici  per  la  valutazione  della

prestazione energetica e l'attestazione della prestazione  energetica

degli edifici.

  11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni,  non

inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui  periodo  di  riconoscimento  dei

certificati bianchi termini entro il 2014,  e'  prorogata  la  durata

degli incentivi per i soli anni 2015 e 2016,  a  fronte  di  progetti

definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in

maniera stringente le reali peculiarita' dei  progetti  e  purche'  i

progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di  energia

in misura  complessivamente  equivalente  alla  soglia  minima  annua

indicata, siano concretamente avviati entro il  31  dicembre  2015  e

rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti

in impianti energeticamente efficienti installati nel  medesimo  sito

industriale; efficientamento energetico di  impianti  collegati  alla

medesima filiera produttiva, anche in  siti  diversi,  avviati  nella

medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale

di cui all'articolo 252 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152; salvaguardia dell'occupazione.

  12. E' fatto divieto ai distributori di  energia,  ai  gestori  dei

sistemi di distribuzione e alle societa' di  vendita  di  energia  al

dettaglio, di tenere comportamenti volti ad  ostacolare  lo  sviluppo

del mercato dei servizi energetici e ad impedire la  richiesta  e  la

prestazione di servizi energetici o  altre  misure  di  miglioramento

dell'efficienza energetica, compresa la preclusione  dell'accesso  al

mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.

 

                               Art. 15

             Fondo nazionale per l'efficienza energetica

  1. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo  economico  il

«Fondo nazionale per l'efficienza energetica»,  di  seguito  «Fondo»,

che opera secondo le modalita' di cui al comma 2 e per  le  finalita'

di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma

4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  come  modificato

dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto  2005,

n. 192, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per

l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro

nell'anno 2015, per  essere  riassegnate  nei  medesimi  esercizi  al

Fondo. A tal fine, la  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico

provvede al versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  degli

importi indicati al primo  periodo,  a  valere  sulle  disponibilita'

giacenti sul conto corrente bancario  intestato  al  predetto  Fondo,

entro 30 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per

l'importo relativo al 2014 ed entro il  31  marzo  per  il  2015.  La

dotazione del Fondo puo' essere integrata:

    a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle  risorse  annualmente

confluite nel fondo di cui all'articolo  22,  comma  4,  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter,

comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  secondo  le

modalita'  di  cui   al   presente   comma,   previa   determinazione

dell'importo da versare con il medesimo decreto di  cui  all'articolo

5, comma 12, lettera a);

    b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico

del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35  milioni  di  euro

annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, a valere sui  proventi  annui

delle aste delle quote di emissione  di  CO2  destinati  ai  progetti

energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13

marzo  2013,  n.  30,  previa  verifica  dell'entita'  dei   proventi

disponibili annualmente, con le modalita' e  nei  limiti  di  cui  ai

commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.

  2. Il Fondo ha natura rotativa  ed  e'  destinato  a  sostenere  il

finanziamento di  interventi  di  efficienza  energetica,  realizzati

anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico

- privato, societa' di progetto o di scopo appositamente  costituite,

mediante due sezioni destinate rispettivamente a:

    a) la  concessione  di  garanzie,  su  singole  operazioni  o  su

portafogli di operazioni finanziarie;

    b)  l'erogazione  di  finanziamenti,  direttamente  o  attraverso

banche e intermediari finanziari,  inclusa  la  Banca  Europea  degli

Investimenti, anche mediante la  sottoscrizione  di  quote  di  fondi

comuni di investimento di tipo chiuso che  abbiano  come  oggetto  di

investimento  la  sottoscrizione  di  titoli  di  credito  di   nuova

emissione o l'erogazione, nelle  forme  consentite  dalla  legge,  di

nuovi finanziamenti, nonche' mediante  la  sottoscrizione  di  titoli

emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.  130,  nell'ambito  di

operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di  privati

verso  piccole  e  medie  imprese  e  ESCO   per   investimenti   per

l'efficienza energetica.

  3. Il Fondo e' destinato a favorire,  sulla  base  di  obiettivi  e

priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli

previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di  aiuti  di

stato, il finanziamento di interventi coerenti con il  raggiungimento

degli obiettivi nazionali di efficienza  energetica,  promuovendo  il

coinvolgimento di istituti  finanziari,  nazionali  e  comunitari,  e

investitori  privati  sulla  base  di  un'adeguata  condivisione  dei

rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalita':

    a) interventi di miglioramento dell'efficienza  energetica  degli

edifici di proprieta' della Pubblica Amministrazione;

    b) realizzazione di  reti  per  il  teleriscaldamento  e  per  il

teleraffrescamento;

    c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture  pubbliche,

compresa l'illuminazione pubblica;

    d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad  uso

residenziale, compresa l'edilizia popolare;

    e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di  energia  nei

settori dell'industria e dei servizi.

  4. Gli  interventi  di  realizzazione  e  ampliamento  di  reti  di

teleriscaldamento  e  teleraffrescamento,  avviati  tra  la  data  di

entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e  la

data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  possono

avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo, secondo  le  modalita'

definite con i provvedimenti di cui al comma 5  e  fermi  restando  i

vincoli richiamati al comma 3.

  5. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  3,  nel

rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o piu'  decreti

di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni  dall'entrata

in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo  economico

e dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del

mare, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e

acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono  individuate  le

priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di  funzionamento,

di gestione e di  intervento  del  Fondo,  nonche'  le  modalita'  di

articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo  specifico  al

sostegno del teleriscaldamento, e le relative  prime  dotazioni.  Nel

quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo,

tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio  energetico,

sono  individuati  termini  e  condizioni  di  maggior   favore   per

interventi che presentino specifica valenza prestazionale volti a:

    a) creare nuova occupazione;

    b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio;

    c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;

    d) introdurre misure di protezione antisismica in  aggiunta  alla

riqualificazione energetica;

    e)  realizzare  reti  per   il   teleriscaldamento   e   per   il

teleraffrescamento  in  ambito  agricolo  o  comunque  connesse  alla

generazione distribuita a biomassa;

  6.  La  dotazione  del  Fondo  puo'  essere  incrementata  mediante

versamento volontario  di  contributi  da  parte  di  Amministrazioni

centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi  incluse  le

risorse derivanti dalla programmazione dei  fondi  strutturali  e  di

investimento  europei  secondo  criteri,   condizioni   e   modalita'

stabilite con i provvedimenti di cui al comma  5.  La  dotazione  del

Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle sanzioni di  cui

all'articolo 16, comma 23.

  7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2,  lettera

a) sono assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di

ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da  stabilire

con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e

delle finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata  in  vigore  del

presente decreto. La garanzia dello  Stato  e'  inserita  nell'elenco

allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31  dicembre  2009,  n.

196. La sezione destinata alla concessione di  garanzie,  di  cui  al

comma 2, e' ricompresa nel  Sistema  nazionale  di  garanzia  di  cui

all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  8. Le garanzie concesse dal Fondo possono  essere  assistite  dalla

garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o  di  altri  fondi  di

garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati.

  9. La gestione del Fondo e  dei  relativi  interventi  puo'  essere

attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a  societa'

in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti

tecnici, organizzativi e di  terzieta'  nel  rispetto  della  vigente

normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici.  Agli

oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede

a valere sulle medesime risorse.

  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 16

                              Sanzioni

  1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo  di  energia  che

non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e  3,  sono

soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a  40.000

euro. Quando la  diagnosi  non  e'  effettuata  in  conformita'  alle

prescrizioni  di  cui  all'articolo  8  si   applica   una   sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

  2.  L'esercente  l'attivita'  di  misura  che,  nei  casi  previsti

dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalita'

individuate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il

sistema  idrico,  non  fornisce  ai  clienti   finali   i   contatori

individuali aventi le caratteristiche di  cui  alla  lettera  a)  del

predetto comma e' soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria

da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.

  3. L'esercente  l'attivita'  di  misura  che  fornisce  sistemi  di

misurazione  intelligenti  non  conformi  alle   specifiche   fissate

dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  a

norma dell'articolo 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), e'  soggetto

ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500  a  2.500  euro.  Le

sanzioni di cui al presente comma sono  irrogate  dall'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  4.   L'esercente   l'attivita'   di   misura   che    al    momento

dell'installazione dei  contatori  non  fornisce  ai  clienti  finali

consulenza  ed  informazioni  adeguate   secondo   quanto   stabilito

dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,

in particolare sul loro effettivo  potenziale  con  riferimento  alla

lettura dei dati  ed  al  monitoraggio  del  consumo  energetico,  e'

soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  250  a  1500

euro.

  5. L'impresa di fornitura del servizio di energia  termica  tramite

teleriscaldamento  o  teleraffrescamento  o  tramite  un  sistema  di

fornitura centralizzato che alimenta una pluralita'  di  edifici  che

non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali

di cui all'articolo 9, comma 5, lettera  a),  entro  il  termine  ivi

previsto, e' soggetta ad una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

500 a 2500 euro.

  6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore  individuale

che,  richiesta  dal  cliente  finale  che   ha   la   disponibilita'

dell'unita' immobiliare, nei casi di cui  all'articolo  9,  comma  5,

lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore

individuale di cui alla predetta  lettera  b),  e'  soggetta  ad  una

sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500   a   2500   euro.   La

disposizione di cui al presente comma non si applica  quando  da  una

relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta

che l'installazione del contatore  individuale  non  e'  tecnicamente

possibile  o  non  e'  efficiente  in  termini  di  costi  o  non  e'

proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.

  7. Nei  casi  di  cui  all'articolo  9,  comma  5,  lettera  c)  il

condominio e i clienti finali che acquistano energia per un  edificio

polifunzionale  che  non  provvedono   ad   installare   sistemi   di

termoregolazione  e  contabilizzazione  del  calore  individuali  per

misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun  radiatore

posto all'interno dell'unita' immobiliare  sono  soggetti,  ciascuno,

alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  500  a  2500  euro.  La

disposizione di cui al primo periodo non si  applica  quando  da  una

relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta

che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in termini

di costi.

  8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il

condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal  teleraffreddamento

o da  sistemi  comuni  di  riscaldamento  o  raffreddamento  che  non

ripartisce  le  spese  in  conformita'  alle  disposizioni   di   cui

all'articolo 9 comma 5 lettera d).

  9. L'impresa di distribuzione o le societa' di vendita  di  energia

elettrica e di gas naturale al dettaglio  che  non  forniscono  nelle

fatture emesse nei confronti di clienti finali  presso  i  quali  non

sono  installati  contatori  intelligenti  le  informazioni  previste

dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a

norma dell'articolo 9, comma 6, lettera  a),  sono  soggette  ad  una

sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500  euro  per  ciascuna

omissione

  10. L'impresa di distribuzione o la societa' di vendita di  energia

elettrica e di gas  naturale  al  dettaglio  che  non  consentono  ai

clienti  finali  di  accedere  alle  informazioni  complementari  sui

consumi storici in conformita' a quanto previsto  dall'Autorita'  per

l'energia  elettrica,  il  gas  e  il   sistema   idrico,   a   norma

dell'articolo 9, comma 6, lettera b), e'  soggetta  ad  una  sanzione

amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.

  11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a  2500  euro

per  ciascuna  violazione,  l'impresa  di  vendita  di   energia   al

dettaglio:

    a) che  non  rende  disponibili,  con  le  modalita'  individuate

dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico su

richiesta  formale  del  cliente  finale,  le  informazioni  di   cui

all'articolo 9, comma 7, lettera a);

    b)  che  non  offre  al  cliente  finale  l'opzione  di  ricevere

informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica  e  non

fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate  secondo

le prescrizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il

sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 7, lettera b);

    c) che non fornisce  al  cliente  finale,  secondo  le  modalita'

individuate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il

sistema idrico,  unitamente  alla  fattura  le  informazioni  di  cui

all'articolo 9, comma 7, lettera c);

    d) che non fornisce  al  cliente  finale,  secondo  le  modalita'

individuate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il

sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali da

consentire a quest'ultimo di confrontare offerte comparabili.

  12. L'impresa di  vendita  di  energia  al  dettaglio  che  applica

specifici corrispettivi al cliente  finale  per  la  ricezione  delle

fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per  l'accesso

ai  dati  relativi  ai  consumi   e'   soggetta   ad   una   sanzione

amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.

  13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello

sviluppo economico.

  14. Le sanzioni di cui ai commi  6,  7  e  8  sono  irrogate  dalle

Regioni e dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano  competenti

per territorio o Enti da esse delegate.

  15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10,  11  e  12  sono

irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema

idrico.

  16.   Per   l'accertamento   e   l'irrogazione    delle    sanzioni

amministrative pecuniarie da  parte  delle  autorita'  amministrative

competenti si osservano, in quanto compatibili  con  quanto  previsto

dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I,  sezioni

I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Entro  novanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico  disciplina,  con

proprio regolamento,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente  in

materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in  modo  da

assicurare  agli  interessati  la   piena   conoscenza   degli   atti

istruttori,  il  contraddittorio  in  forma  scritta  e   orale,   la

verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e  funzioni

decisorie. Il regolamento disciplina i casi  in  cui,  con  l'accordo

dell'impresa  destinataria  dell'atto  di  avvio   del   procedimento

sanzionatorio,  possono   essere   adottate   modalita'   procedurali

semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

  17. L'autorita' amministrativa competente,  valutati  gli  elementi

comunque in suo  possesso  e  quelli  portati  a  sua  conoscenza  da

chiunque vi abbia interesse da' avvio al  procedimento  sanzionatorio

mediante contestazione immediata o  la  notificazione  degli  estremi

della violazione.

  18. In caso di accertata violazione delle disposizioni  di  cui  ai

commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8  e  10  il  trasgressore  e  gli  eventuali

obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione

entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni   dalla   data   della

contestazione immediata o dalla data di  notificazione  dell'atto  di

cui al comma 17.

  19. All'ammissione alla procedura di  regolarizzazione  di  cui  al

comma 18 e alla contestazione immediata o  alla  notificazione  degli

estremi della violazione  amministrativa  a  norma  dell'articolo  14

della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la  notifica  di

un unico atto che deve contenere:

    a)  l'indicazione  dell'autorita'  competente;  l'oggetto   della

contestazione; l'analitica esposizione dei  fatti  e  degli  elementi

essenziali della violazione contestata;

    b) l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento

e, ove diverso, dell'ufficio dove e'  possibile  presentare  memorie,

perizie e altri scritti difensivi, essere  sentiti  dal  responsabile

del procedimento sui fatti oggetto di  contestazione,  nonche'  avere

accesso agli atti;

    c)  l'indicazione  del  termine  entro  cui  l'interessato   puo'

esercitare le facolta' di cui alla lettera b), comunque non inferiore

a trenta giorni;

    d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi  di  cui  al

comma 18;

    e) la possibilita' di estinguere gli illeciti  ottemperando  alla

diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;

    f) la menzione della possibilita', nei casi  degli  illeciti  non

diffidabili o per i quali non si  e'  ottemperato  alla  diffida,  di

effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi  dell'articolo  16

della legge 24 novembre 1981, n. 689;

    g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.

  20. In  caso  di  ottemperanza  alla  diffida,  il  trasgressore  o

l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una  somma

pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7,  8

e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine  di

cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma  estingue

il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e  a

condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

  21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 e'

effettuato con le modalita' di versamento previste  dall'articolo  19

decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa  la  compensazione

ivi  prevista.  Del  pagamento  e'  data  mensilmente   comunicazione

all'autorita' amministrativa competente, con modalita' telematiche, a

cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del  predetto

decreto legislativo.

  22. Le regioni e le provincie autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

nell'ambito delle attivita' di ispezione degli  impianti  termici  di

cui all'articolo 9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16

aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e  le  ispezioni

sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

  23.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni

amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni del

presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata  del

bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  al  fondo  di   cui

all'articolo  15.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi  6,

7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di

Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono  utilizzarli  per  la

gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

  24. In ogni caso sono fatte salve le  competenze  delle  Regioni  a

statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

                              Titolo V
                         DISPOSIZIONI FINALI

 

                               Art. 17

                    Monitoraggio dell'attuazione

  1. A partire dal 2014 e successivamente ogni 3  anni,  il  Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, il Ministro  dell'economia  e

delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  e  su  proposta  dell'ENEA,

approva e  trasmette  alla  Commissione  europea  il  Piano  d'azione

nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende:

    a) misure  significative  per  il  miglioramento  dell'efficienza

energetica;

    b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli  nella

fornitura, trasmissione e distribuzione  dell'energia  nonche'  negli

usi finali della stessa, in vista del conseguimento  degli  obiettivi

nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3;

    c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria  previsto  al

2020.

  2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere  dall'entrata  in

vigore del presente decreto, il Ministero dello  sviluppo  economico,

su proposta di ENEA, approva e trasmette  alla  Commissione  europea,

una relazione annuale  sui  progressi  realizzati  nel  conseguimento

degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3.

  3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere  dall'entrata  in

vigore del presente decreto, il Ministero dello  sviluppo  economico,

su proposta del GSE, approva e trasmette  alla  Commissione  europea,

una relazione annuale sulla cogenerazione contenente:

    a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica  e

di calore da cogenerazione ad alto e basso  rendimento  in  relazione

alla produzione totale di calore e di energia elettrica;

    b) statistiche relative alla capacita' di cogenerazione di calore

e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione;

    c) statistiche relative  alla  produzione  e  alle  capacita'  di

teleriscaldamento  e  di  tele  raffreddamento  in   relazione   alla

produzione e alle capacita' totali di calore e di energia elettrica;

    d)  statistiche  sui  risparmi  di  energia  primaria  realizzati

applicando la cogenerazione.

  4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono  redatte

sulla  base  dell'allegato  XIV  della  direttiva  2012/27/UE  e  dei

documenti  operativi  predisposti  dalla  Commissione   europea.   La

relazione di cui al comma 3 e' redatta conformemente alla metodologia

di  cui  agli  allegati  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare del 4 agosto 2011.

 

                               Art. 18

                             Abrogazioni

  1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto

legislativo, sono abrogati:

    a) gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere a), e), l),  n),

v); 11, commi dall'1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17;  18,  comma  3  del

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

    b) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 28  dicembre  2012,  concernente  la  determinazione  degli

obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico  che  devono

essere  perseguiti  dalle  imprese  di   distribuzione   dell'energia

elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016.

 

                               Art. 19

      Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

  1. Gli allegati che costituiscono  parte  integrante  del  presente

decreto, sono aggiornati con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare.

  2. Le pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le  Province

Autonome, nonche' le Autorita' e  Agenzie  coinvolte  nell'attuazione

del  presente  decreto,   collaborano   per   favorire   la   massima

condivisione dei dati e  delle  informazioni  raccolti  in  modalita'

interoperabile, anche al fine di creare basi informative comuni,  nei

limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le

amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori  oneri

a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali  e

finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,   fatte   salve

specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15.

  4.  Ai  sensi  dell'articolo  28,  paragrafo  2,  della   direttiva

2012/27/UE, il Ministero  dello  sviluppo  economico  trasmette  alla

Commissione europea il presente decreto  e  le  eventuali  successive

modificazioni.

 

                               Art. 20

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 4 luglio 2014

 

                             NAPOLITANO

 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo

                                economico

 

                                Galletti,  Ministro  dell'ambiente  e

                                della tutela del territorio e del mare

 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e

                                delle finanze

 

                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e

                                dei trasporti

 

                                Orlando, Ministro della giustizia

 

                                Mogherini,  Ministro   degli   affari

                                esteri

 

                                Lanzetta,  Ministro  per  gli  affari

                                regionali e le autonomie

 

                                Madia,      Ministro      per      la

                                semplificazione   e    la    pubblica

                                amministrazione

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando


 

 

 

                                                          ALLEGATO 1

 

 

  

Prodotti, servizi ed edifici disciplinati da legislazione comunitaria

 

 

+-----------------------+------------------+------------------------+

|                       |                  |Requisiti minimi di     |

|Ambito                 |Norma nazionale   |efficienza energetica   |

+-----------------------+------------------+------------------------+

|                       |                  |Classe di efficienza    |

|                       |                  |energetica piu' elevata |

|                       |                  |possibile in            |

|Apparecchiature        |                  |considerazione          |

|disciplinate dalla Dir.|                  |dell'esigenza di        |

|2010/30/UE             |decreto           |garantire un livello    |

|(etichettatura         |legislativo       |sufficiente di          |

|energetica comunitaria)|104/2012          |concorrenza;            |

+-----------------------+------------------+------------------------+

|                       |                  |Se non contemplate da un|

|                       |                  |atto delegato adottato  |

|                       |                  |ai sensi della direttiva|

|                       |                  |2010/30/UE, il requisiti|

|                       |                  |minimo per l'efficienza |

|                       |                  |energetica definito nel |

|Apparecchiature        |Decreto           |Regolamento di          |

|disciplinate dalla Dir.|legislativo       |attuazione della Dir.   |

|2009/125/CE (Ecodesign)|15/2011           |2009/125/CE             |

+-----------------------+------------------+------------------------+

|                       |                  |Conformi a requisiti di |

|                       |                  |efficienza energetica   |

|                       |                  |altrettanto rigorosi di |

|                       |                  |quelli elencati         |

|                       |                  |all'allegato C          |

|                       |                  |dell'accordo allegato   |

|Apparecchiature per    |decisione         |alla decisione          |

|ufficio disciplinate   |2006/1005/CE del  |2006/1005/CE del        |

|dal Regolamento        |Consiglio, del 18 |Consiglio, del 18       |

|106/2008 (Energy Star) |dicembre 2006,    |dicembre 2006           |

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|                       |                  |Requisiti minimi di     |

|                       |                  |prestazione energetica  |

|                       |                  |di cui ai decreti       |

|                       |                  |attuativi dell'art 4    |

|                       |                  |comma 1 del dlgs        |

|                       |                  |192/2005 e ss.mm.ii.,   |

|                       |                  |validi per gli edifici  |

|                       |Decreto           |nuovi o sottoposti a    |

|                       |legislativo       |ristrutturazioni        |

|Edifici                |192/2005          |importanti              |

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|Pneumatici -           |                  |                        |

|regolamento 1222/2009  |                  |                        |

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                                                          ALLEGATO 2

 

 

 

Criteri minimi per gli audit energetici, compresi  quelli  realizzati

           nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

 

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualita'  sono  di

seguito riportati:

a) sono basati su dati  operativi  relativi  al  consumo  di  energia

aggiornati, misurati e tracciabili e (per  l'energia  elettrica)  sui

profili di carico;

b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico

di  edifici  o  di  gruppi  di  edifici,  di  attivita'  o   impianti

industriali, ivi compreso il trasporto;

c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita,

invece che su semplici periodi di  ammortamento,  in  modo  da  tener

conto dei risparmi  a  lungo  termine,  dei  valori  residuali  degli

investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

d)  sono  proporzionati  e   sufficientemente   rappresentativi   per

consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica

globale e di  individuare  in  modo  affidabile  le  opportunita'  di

miglioramento piu' significative;

 

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per

le misure  proposte  in  modo  da  fornire  informazioni  chiare  sui

potenziali risparmi. I  dati  utilizzati  per  gli  audit  energetici

possono  essere  conservati  per  le  analisi  storiche  e   per   il

monitoraggio della prestazione.   

 

Allegati da 3 a 8 omessi