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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
15 maggio 2015
Circolare n. 78/2015
Oggetto:
Ambiente – Scadenza del 5 dicembre 2015 per l’effettuazione dell’audit energetico – Art. 8 del D.lgvo 4.7.2014, n. 102, su G.U. n.165 del 18.7.2014.
Si segnalano di seguito gli aspetti principali del nuovo
adempimento con riserva di tornare sull’argomento non appena saranno forniti
chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico:
· la diagnosi
energetica consiste nella valutazione del profilo di consumo energetico
dell’impresa e nell’individuazione di interventi di risparmio; la diagnosi, da
ripetersi ogni 4 anni, dovrà essere effettuata da società di servizi specializzate,
da auditor energetici o da esperti in gestione dell’energia (anche interni
all’impresa);
· non
sono tenute ad effettuare la diagnosi le grandi imprese che abbiano adottato sistemi di gestione dell’energia
conformi al Regolamento comunitario EMAS e alle norme
ISO 50001 o EN ISO 14001 purché il sistema includa un audit energetico;
sono altresì escluse dall’obbligo di diagnosi le imprese energivore che abbiano
adottato sistemi di gestione conformi alle richiamate norme ISO 50001;
· le
imprese tenute all’audit energetico saranno inserite in una banca dati
istituita dall’ENEA (Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico e sostenibile) nella
quale saranno riportati, oltre all’anagrafica dell’impresa stessa e
dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi ed il relativo rapporto; l’ENEA
vigilerà sulla regolarità dell’audit effettuando controlli a campione sulle
diagnosi svolte da soggetti esterni e sul 100% delle diagnosi svolte da esperti
interni;
· in
caso di mancata effettuazione della diagnosi si applicherà una sanzione
amministrativa compresa tra un minimo di 4 mila ed un massimo di 40 mila euro.
Fabio Marrocco |
Allegato
uno |
Responsabile
di Area |
Lc/lc |
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© CONFETRA – La
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organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.165 del 18.7.2015
DECRETO
LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive
2004/8/CE e
2006/32/CE. (Testo vigente al 15.5.2015)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Titolo I
FINALITA' E OBIETTIVI
Art. 1
Finalita'
1. Il
presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e
nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6
agosto 2013, n. 96,
stabilisce un quadro di misure per la
promozione e il miglioramento
dell'efficienza energetica
che concorrono al
conseguimento
dell'obiettivo
nazionale di risparmio
energetico indicato
all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre,
detta norme finalizzate
a rimuovere gli ostacoli sul mercato
dell'energia e a
superare le
carenze del mercato che frenano l'efficienza
nella fornitura e negli
usi finali dell'energia.
Art. 2
Definizioni
1.
Ai fini
del presente decreto,
fatte salve le abrogazioni
previste all'articolo 18, comma
1, lettera a), si applicano
le
definizioni di cui:
a)
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
e successive modificazioni;
b)
all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20
e successive modificazioni;
c)
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modificazioni;
d) al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Si
applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Accredia:
organismo nazionale italiano
di accreditamento,
designato ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 26
gennaio 2010;
b)
ammodernamento sostanziale di un impianto:
un ammodernamento
il cui costo di
investimento e' superiore
al 50% dei
costi di
investimento di una nuova analoga unita';
c)
auditor energetico: persona fisica o
giuridica che esegue
diagnosi energetiche;
d)
CEI: comitato elettrotecnico italiano;
e)
coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda
coperta degli immobili e la superficie del
terreno di un determinato
territorio;
f)
condominio: edificio con almeno due unita' immobiliari,
di
proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche
comproprietari
delle parti comuni;
g) consumo di
energia finale: tutta
l'energia fornita per
l'industria, i trasporti, le famiglie, i
servizi e l'agricoltura, con
esclusione
delle forniture al
settore della trasformazione
dell'energia e alle industrie energetiche
stesse;
h)
consumo di energia primaria: il
consumo interno lordo
di
energia, ad esclusione degli usi non
energetici;
i)
contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia
consegnata dal fornitore del servizio;
l)
contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura
del consumo di energia del singolo cliente
finale;
m)
conto termico: sistema di incentivazione della
produzione di
energia termica da fonti rinnovabili
ed interventi di
efficienza
energetica di piccole dimensioni di cui al
decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2012, di
concerto con il
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro
delle politiche
agricole alimentari e
forestali, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 1
del 2 gennaio
2013;
n)
contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica
(EPC): accordo
contrattuale tra il
beneficiario o chi
per esso
esercita il
potere negoziale e
il fornitore di
una misura di
miglioramento dell'efficienza energetica,
verificata e monitorata
durante l'intera durata del contratto, dove gli
investimenti (lavori,
forniture o servizi) realizzati sono pagati in
funzione del livello
di
miglioramento
dell'efficienza
energetica stabilito
contrattualmente o
di altri criteri
di prestazione energetica
concordati, quali i risparmi finanziari;
o)
criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per
categorie
di prodotto, adottati
con decreto del
Ministro
dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;
p)
edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e
occupato da almeno due soggetti che devono
ripartire tra loro
la
fattura dell'energia acquistata;
q)
ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e
lo sviluppo economico sostenibile;
r)
energia termica: calore per riscaldamento e/o
raffreddamento,
sia per uso industriale che civile;
s)
energia: tutte le forme di prodotti energetici,
combustibili,
energia termica, energia rinnovabile, energia
elettrica o qualsiasi
altra forma di energia, come definiti
all'articolo 2, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e
del Consiglio del 22
ottobre 2008;
t)
esercente l'attivita' di misura del gas naturale:
soggetto che
eroga l'attivita' di
misura di cui all'articolo
4, comma17 della
deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas n. 11
del 2007, e successive modificazioni;
u) esercente l'attivita' di
misura dell'energia elettrica:
soggetto che eroga l'attivita' di
misura di cui
all'articolo 4,
comma6 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e
il gas n. 11 del 2007, e successive
modificazioni;
v)
grande impresa: impresa che occupa piu' di 250
persone, il cui
fatturato annuo supera i 50 milioni di
euro o il cui totale
di
bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
aa)
immobili della pubblica amministrazione centrale: edifici
o
parti
di edifici di proprieta'
della pubblica amministrazione
centrale, e da essa occupati;
bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o
virtuale
che permette la comunicazione fra due o piu' entita' di tipo diverso;
cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa
che occupa meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43
milioni di euro. Per le imprese per le quali
non e'
stato approvato
il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta
della contabilita'
ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le
quali non e' stata presentata
la prima
dichiarazione dei redditi,
sono considerati esclusivamente il numero degli
occupati ed il totale
dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa
data;
dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica (PAEE):
documento
redatto ai sensi
dell'articolo 17 che
individua gli
orientamenti nazionali per
il raggiungimento degli
obiettivi di
miglioramento dell'efficienza energetica e dei
servizi energetici;
ee) Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi
nel
settore della pubblica
amministrazione (PAN GPP): Piano
predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma
1126, della legge
27
dicembre
2006 n. 296,
e approvato con
decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto
con i
Ministri dell'economia e
delle finanze e
dello sviluppo
economico 11 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107
dell'8 maggio 2008, cosi'
come modificato dal decreto del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del
mare, 10 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
102 del 3 maggio 2013;
ff) pubblica amministrazione centrale:
autorita'
governative
centrali di cui all'allegato IV del decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
gg)
rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento:
sistema di
trasporto dell'energia termica, realizzato
prevalentemente su suolo
pubblico, finalizzato a consentire a chiunque
interessato, nei limiti
consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi
alla medesima
per l'approvvigionamento di energia termica per
il riscaldamento o il
raffreddamento di spazi,
per processi di
lavorazione e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda
sanitaria;
hh) ripartizione regionale
della quota minima
di energia da
produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione
tra Regioni degli impegni per raggiungere una
quota minima di energia
rinnovabile di cui al decreto
15 marzo 2012
del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della
tutela
del territorio e
del mare, d'intesa
con la Conferenza
Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
n. 78 del 2
aprile
2012;
ii)
riscaldamento e raffreddamento efficienti:
un'opzione di
riscaldamento e
raffreddamento che, rispetto
a uno scenario
di
riferimento che rispecchia le condizioni abituali,
riduce in modo
misurabile l'apporto di energia primaria
necessaria per rifornire
un'unita' di energia
erogata nell'ambito di
una pertinente
delimitazione di sistema in modo efficiente in
termini di costi, come
valutato nell'analisi costi-benefici di
cui al presente
decreto,
tenendo
conto dell'energia richiesta
per l'estrazione, la
conversione, il trasporto e la distribuzione;
ll)
riscaldamento e raffreddamento individuali
efficienti:
un'opzione di fornitura individuale di
riscaldamento e raffreddamento
che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti,
riduce
in modo misurabile
l'apporto di energia
primaria non
rinnovabile necessaria per rifornire un'unita' di
energia erogata
nell'ambito di una pertinente delimitazione di
sistema o richiede lo
stesso apporto
di energia primaria
non rinnovabile ma
a costo
inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta
per l'estrazione, la
conversione, il trasporto e la distribuzione;
mm)
servizio energetico: la prestazione materiale,
l'utilita'
o
il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie
ovvero con operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che
possono includere le attivita'
di gestione, di
manutenzione e di
controllo necessarie alla prestazione del
servizio, la cui fornitura
e' effettuata sulla base di un contratto e che in
circostanze normali
ha dimostrato di portare a miglioramenti
dell'efficienza energetica e
a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che
consente la
misurazione dell'energia termica o frigorifera
fornita alle singole
unita'
immobiliari (utenze) servite
da un impianto
termico
centralizzato o da teleriscaldamento o tele
raffreddamento, ai fini
della proporzionale suddivisione delle relative
spese;
oo) sistema di gestione dell'energia: insieme
di elementi che
interagiscono o sono intercorrelati all'interno
di un piano
che
stabilisce un obiettivo di efficienza energetica
e una strategia atta
a conseguirlo;
pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema
elettronico
in
grado di misurare
il consumo di
energia fornendo maggiori
informazioni
rispetto ad un
dispositivo convenzionale, e di
trasmettere e ricevere dati utilizzando
una forma di
comunicazione
elettronica;
qq) sistema di termoregolazione: sistema
tecnico che consente
all'utente di regolare la temperatura
desiderata, entro i limiti
previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o
ambiente;
rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di
analisi e
strategia energetica approvato con decreto 8
marzo 2013 del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, n. 73
del 27 marzo 2013;
ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta
di un
immobile o di parte di un immobile in cui
l'energia e' utilizzata per
il condizionamento del clima degli ambienti
interni;
tt)
teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficienti: sistema
di teleriscaldamento o teleraffreddamento
che usa,
in alternativa,
almeno:
a) il 50 per cento di energia
derivante da fonti rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di
scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una
combinazione delle precedenti ;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di
misura
dell'energia pari all'energia rilasciata dalla
combustione di una
tonnellata
di petrolio grezzo,
il cui valore
e'
fissato
convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.
Art. 3
Obiettivo nazionale di risparmio
energetico
1.
L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio
energetico cui
concorrono le misure del presente decreto,
consiste nella riduzione,
entro l'anno
2020, di 20
milioni di tonnellate
equivalenti di
petrolio dei consumi di energia primaria, pari
a 15,5 milioni
di
tonnellate equivalenti di petrolio di energia
finale, conteggiati a
partire dal 2010, in coerenza con la Strategia
energetica nazionale.
2. Le
Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione
energetica possono concorrere,
con il coinvolgimento degli
Enti
Locali, al raggiungimento dell'obiettivo
nazionale di cui al comma 1.
Titolo II
EFFICIENZA NELL'USO
DELL'ENERGIA
Art. 4
Promozione dell'efficienza energetica
negli edifici
1.
L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza
energetica (PAEE)
di cui
all'articolo 17, comma
1 del presente
decreto, elabora una proposta di
interventi di medio-lungo
termine
per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili
e
sottopone il documento all'approvazione del
Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare, sentiti il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca,
d'intesa con la conferenza unificata.
2. La
proposta di interventi di
cui al comma
1 riguarda gli
edifici, sia pubblici che privati, e comprende
almeno:
a)
una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del
caso, su campionamenti statistici;
b) l'individuazione, sulla
base della metodologia
di cui
all'articolo 5 della direttiva
2010/31/UE, degli interventi
piu'
efficaci in termini di costi, differenziati in
base alla tipologia di
edificio e la zona climatica;
c) un
elenco aggiornato delle misure, esistenti
e proposte, di
incentivazione, di accompagnamento e di
sostegno finanziario messe a
disposizione da soggetti pubblici e privati
per le
riqualificazioni
energetiche e le ristrutturazioni importanti degli
edifici, corredate
da esempi applicativi e dai risultati
conseguiti;
d)
un'analisi delle barriere tecniche, economiche
e finanziarie
che ostacolano la realizzazione
di interventi di efficientamento
energetico
negli immobili e
le misure di
semplificazione e
armonizzazione necessarie a ridurre costi e
tempi degli interventi e
attrarre nuovi investimenti;
e)
una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici
conseguibili annualmente per mezzo del
miglioramento dell'efficienza
energetica del parco immobiliare nazionale
basata sui dati storici e
su previsioni del tasso di riqualificazione
annuo;
3. Le
proposte di cui al comma 1 tengono conto del
Piano d'azione
destinato ad aumentare il numero di edifici a
energia quasi zero di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192,
articolo 4-bis,
comma 2, e del programma di miglioramento
dell'efficienza energetica
degli
edifici della Pubblica
Amministrazione centrale di
cui
all'articolo 5 del presente decreto.
4. Per
garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle
misure per l'efficienza energetica anche degli
edifici della pubblica
amministrazione
e'
istituita, avvalendosi delle
risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' esistenti,
senza nuovi o
maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, una cabina
di regia, composta dal
Ministero dello sviluppo economico, che la
presiede, e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. La cabina di
regia assicura in particolare il
coordinamento delle politiche
e
degli interventi attivati attraverso il Fondo
di cui all'articolo 15
e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1110, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del
Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare e'
stabilito il funzionamento
della cabina di
regia,
tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2.
Ai componenti della
cabina non spetta alcun compenso comunque
denominato ne' rimborso
spese, e all'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 5
Miglioramento della prestazione
energetica
degli immobili della Pubblica
Amministrazione
1. A
partire dall'anno 2014 e fino al
2020, e nell'ambito
della
cabina di regia di cui all'articolo 4-bis non
appena istituita, sono
realizzati attraverso le misure
del presente articolo
interventi
sugli immobili della pubblica amministrazione
centrale, inclusi gli
immobili periferici, in
grado di conseguire
la riqualificazione
energetica almeno pari al 3 per cento annuo
della superficie coperta
utile climatizzata o che, in alternativa,
comportino un risparmio
energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di
almeno 0,04 Mtep.
2.
Il Ministero dello
sviluppo economico di
concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare,
sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e in
collaborazione con l'Agenzia del demanio,
predispone entro il 30
novembre di
ogni anno, a
decorrere dal 2014,
un programma di
interventi per il miglioramento della prestazione
energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale
coerente con la
percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresi', le attivita'
di informazione e di assistenza tecnica
eventualmente necessarie alle
pubbliche amministrazioni interessate dal
comma 1, anche
tramite
propri enti e societa'
collegate. Le stesse Amministrazioni,
con il
supporto
dell'ENEA e del GSE nel rispetto
delle rispettive
competenze, assicurano il coordinamento, la
raccolta dei dati e il
monitoraggio necessario per verificare lo
stato di
avanzamento del
programma,
promuovendo la massima
partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati
raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma,
si
tiene, altresi', conto
delle risultanze dell'inventario,
predisposto
in attuazione dell'articolo
5, paragrafo 5,
della
direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni
sulle superfici e sui
consumi energetici degli
immobili della pubblica
amministrazione
centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati
nell'applicativo
informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio,
delle risultanze
delle diagnosi energetiche nonche'
delle misure di cui al comma 10.
3. Al
fine di elaborare il
programma di cui
al comma 2, le
Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno
2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno
successivo, predispongono,
anche
in forma congiunta,
proposte di intervento
per la
riqualificazione energetica dei immobili dalle
stesse occupati, anche
avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere
pubbliche del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, e
le trasmettono, entro i
quindici giorni successivi, al Ministero dello
sviluppo economico.
Tali proposte devono essere
formulate sulla base
di appropriate
diagnosi
energetiche o fare
riferimento agli interventi
di
miglioramento
energetico previsti dall'Attestato di
prestazione
energetica di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19
agosto
2005, n. 192.
4. Per
gli adempimenti di
cui al comma
3, le Pubbliche
Amministrazioni
centrali individuano, al
proprio interno, il
responsabile del procedimento
e ne comunicano
il nominativo ai
soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui al comma 2
sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di
concerto con il
Ministro delle infrastrutture e
trasporti e il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, da
emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
6. Sono
esclusi dal programma di cui al comma 2:
a)
gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore
a
500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata
a 250
m²;
b)
gli immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il
rispetto di determinati
requisiti minimi di prestazione energetica
modificherebbe in maniera
inaccettabile il loro carattere o aspetto;
c)
gli immobili destinati
a scopi di
difesa nazionale, ad
eccezione degli alloggi individuali o degli
edifici adibiti a uffici
per le forze armate e altro
personale dipendente dalle autorita'
preposte alla difesa nazionale;
d)
gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di
attivita' religiose.
7. Per
la definizione del programma
di cui al
comma 2, sono
applicati criteri di individuazione tra piu' interventi,
basati su:
ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con
riferimento
agli edifici con
peggiore indice di
prestazione
energetica; minori tempi previsti per
l'avvio e il
completamento
dell'intervento; entita'
di eventuali forme di cofinanziamento
anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La
realizzazione degli interventi
compresi nei programmi
definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori
oneri per la
finanza pubblica, dalle
strutture operative dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche
del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, ove occorra
in avvalimento e con il
supporto delle Amministrazioni interessate.
L'Agenzia del Demanio
promuove forme
di razionalizzazione e
di coordinamento tra
gli
interventi, anche tra piu' Amministrazioni, al
fine di favorire
economie di scala e di contribuire al
contenimento dei costi.
9.
Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo annuo
di
cui al comma 1,
le misure organizzative
e comportamentali degli
occupanti volte a ridurre il consumo energetico,
che le pubbliche
amministrazioni centrali sono chiamate a
promuovere ed applicare con
le modalita' di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio
2012,
n. 52.
10. Le
pubbliche amministrazioni centrali,
comprese quelle che
hanno nella propria disponibilita'
gli immobili di cui al comma
6,
che
procedono alla realizzazione
di interventi di
efficienza
energetica
sul loro patrimonio
edilizio o di
sostituzione e
razionalizzazione degli spazi, al di fuori del
programma di cui al
presente articolo, ne danno comunicazione ai
soggetti di cui al comma
2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano,
altresi',
le
misure in corso o programmate per il recupero e
la valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per
la realizzazione degli interventi rientranti nel programma
di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni
centrali di cui al
comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento
del finanziamento
tramite terzi e ai contratti di rendimento
energetico e possono agire
tramite l'intervento di una o piu' ESCO.
12. Le
risorse del fondo di cui all'articolo
22, comma 4, del
decreto
legislativo 3 marzo
2011, n. 28,
come modificato
dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sono
versate all'entrata del
bilancio dello Stato,
per
l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e
di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad
apposito capitolo dello
stato di
previsione del Ministero
dello sviluppo economico
nei
medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui
al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per
il settore elettrico
provvede al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato degli
importi indicati al primo periodo,
a valere sulle disponibilita'
giacenti sul conto corrente bancario intestato
al predetto Fondo,
entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente
decreto per
l'importo relativo al 2014 ed entro il 31
marzo per il
2015. Lo
stesso stanziamento puo'
essere integrato:
a)
fino a 25 milioni di euro annui per il
periodo 2015-2020, a
valere
sulle risorse annualmente
confluite nel fondo
di cui
all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011,
n.
28,
secondo le modalita' di
cui al presente
comma, previa
determinazione dell'importo da versare con
decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente
e della
tutela del
territorio e del mare di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze;
b)
fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni
di euro annui per il periodo 2015-2020
a valere sulla
quota dei
proventi annui delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui
all'articolo 19
del decreto legislativo
13 marzo 2013,
n. 30,
destinata ai progetti energetico ambientali,
con le modalita'
e nei
limiti di cui ai commi 3
e 6 dello
stesso articolo 19,
previa
verifica dell'entita'
dei proventi disponibili
annualmente e nella
misura del 50
per cento a
carico del Ministero
dello sviluppo
economico e
del restante 50
per cento a
carico del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le
risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le
risorse gia'
derivanti dagli strumenti di incentivazione
comunitari,
nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica
nell'edilizia
pubblica e con risorse dei Ministeri
interessati, sono utilizzate
anche per la copertura delle spese derivanti
dalla realizzazione di
diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione
degli interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica di cui
al presente articolo,
eventualmente
non eseguite dall'ENEA
e dal GSE nell'ambito
dell'attivita' d'istituto.
14. Le
pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche
avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31
dicembre di ogni anno
a
decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano
al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al Ministero
delle infrastrutture e
trasporti, all'Agenzia del
demanio e al
Ministero
dello sviluppo economico
un rapporto sullo
stato di
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. Le
imprese che effettuano la fornitura di
energia per utenze
intestate
a una pubblica
amministrazione centrale comunicano
all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e
successivamente entro il 31
gennaio di ciascun anno, i consumi annuali,
suddivisi per vettore
energetico, di ognuna delle
suddette utenze e
relativi all'anno
precedente. L'ENEA, entro novanta
giorni dalla pubblicazione
del
presente decreto, senza
nuovi o maggiori
oneri per la
finanza
pubblica, rende disponibile un portale
informatico per l'inserimento
delle informazioni di cui
al presente comma
e ne da opportuna
informazione sul suo sito istituzionale.
16.
Le Regioni e
gli enti locali
nell'ambito dei rispettivi
strumenti
di programmazione energetica,
in maniera coordinata,
concorrono
al raggiungimento dell'obiettivo nazionale
di cui
all'articolo 3, comma 1, attraverso
l'approvazione:
a) di
obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di
efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare
degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di
provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema
di
gestione dell'energia, comprese
le diagnosi energetiche,
il
ricorso alle
ESCO e ai
contratti di rendimento
energetico per
finanziare
le riqualificazioni energetiche degli
immobili di
proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica
a lungo
termine.
17. Le
imprese che effettuano la fornitura di
energia per utenze
intestate
a una pubblica
amministrazione locale, su
specifica
richiesta della Regione o Provincia autonoma
interessata, comunicano
alla stessa, i consumi annuali, suddivisi
per vettore energetico,
delle utenze oggetto della richiesta. La
suddetta richiesta contiene
i riferimenti delle utenze e i
relativi codici di fornitura. Le
Regioni e le Province Autonome, rendono
disponibili le informazioni
di cui al presente comma sui propri siti
istituzionali.
Art. 6
Acquisti delle Pubbliche
amministrazioni centrali
1. Le
pubbliche amministrazioni centrali si attengono
al rispetto
dei requisiti minimi di efficienza energetica
di cui all'allegato 1,
in occasione delle procedure per la stipula di
contratti di acquisto
o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto
di prodotti e
servizi, come indicato al comma 3, avviate a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. I
medesimi requisiti devono
essere rispettati nell'ambito degli appalti di
fornitura in regime di
locazione finanziaria. I requisiti minimi di
efficienza energetica
sono inclusi tra i criteri di valutazione delle
offerte; il bando di
gara precisa che i fornitori del servizio sono
tenuti ad utilizzare
prodotti conformi ai requisiti minimi e
individua le modalita' con le
quali gli offerenti dimostrano
di avere soddisfatto
i requisiti
stessi.
2.
L'obbligo di cui al
comma 1 si
considera assolto qualora
l'acquisto di
prodotti, servizi ed
immobili rispetti almeno
le
«specifiche tecniche» e
le «clausole contrattuali»
indicate nei
«Criteri ambientali minimi» per le pertinenti
categorie di prodotti
indicate al punto 3.6 del
«Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore
della Pubblica Amministrazione
(PAN GPP)».
3.
L'obbligo di cui al comma 1 si
applica agli appalti
per gli
acquisti di prodotti e servizi di
importo pari o
superiore alle
soglie di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. In relazione agli acquisti
ovvero ai nuovi
contratti di
locazione di immobili, l'obbligo di cui al
comma 1 si applica a tutti
i contratti, indipendentemente dal relativo
importo.
4. E'
ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui
al comma 1
qualora tale previsione non
sia coerente con
le valutazioni di
costo-efficacia, fattibilita'
economica e idoneita'
tecnica, ovvero
nel caso in cui comporti una severa restrizione
della concorrenza.
Gli elementi tecnici ed
economici a sostegno
della deroga sono
precisati e motivati nei documenti di gara. In
materia di immobili,
e'
ammessa deroga al
rispetto dei requisiti
minimi, qualora
l'acquisto sia finalizzato a:
a) intraprendere una
ristrutturazione importante o
una
demolizione;
b)
salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto
in
virtu'
dell'appartenenza a determinate
aree ovvero del
suo
particolare valore architettonico o storico.
5.
L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze
armate solo se la sua applicazione non sia in
contrasto con la natura
e l'obiettivo primario delle attivita' delle forze
armate. In ogni
caso, l'obbligo non si applica agli
appalti per la
fornitura di
materiale militare, ai sensi del
decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208.
6. Nel
caso in cui la fornitura preveda l'acquisto
contestuale di
un insieme di prodotti, la
valutazione dell'efficienza energetica
globale di tale insieme costituisce criterio
di scelta prevalente
rispetto alla
valutazione dell'efficienza energetica
dei singoli
prodotti che costituiscono l'intera fornitura.
7. Le
amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di
cui al
comma 1 del
presente articolo, individuano,
al proprio
interno, uno o piu' soggetti responsabili
dell'attuazione degli
obblighi suddetti.
8. La Consip SpA adegua i criteri e le
procedure per l'acquisto di
beni e servizi alle disposizioni contenute
nel presente articolo.
Tutte le stazioni appaltanti
dovranno applicare il
criterio del
presente articolo.
9. Le
amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese
le Regioni, le Province Autonome
di Trento e
Bolzano, gli Enti
Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, adeguano i
propri ordinamenti ai principi contenuti nel
presente articolo.
Art. 7
Regime obbligatorio di efficienza
energetica
1.
L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da
conseguire nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2020, e'
determinato secondo la metodologia di attuazione ai
sensi dell'articolo 7 della direttiva
2012/27/UE.
2. Il
regime obbligatorio di
efficienza energetica di
cui
all'articolo 7 della citata direttiva
2012/27/UE e' costituito
dal
meccanismo dei certificati bianchi di cui ai
decreti legislativi 16
marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e
relativi provvedimenti di
attuazione, secondo le condizioni di cui al
presente articolo.
3. Il
meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma 2 dovra'
garantire il conseguimento di un risparmio
energetico al 31 dicembre
2020 non inferiore al sessanta per cento
dell'obiettivo di risparmio
energetico nazionale cumulato di cui al comma
1. Il restante volume
di
risparmi di energia
e'
ottenuto attraverso le
misure di
incentivazione
degli interventi di
incremento dell'efficienza
energetica vigenti.
4. I
provvedimenti concernenti la
determinazione degli obiettivi
quantitativi
nazionali di risparmio
energetico per gli
anni
successivi al 2016, di cui all'articolo 4,
comma 5, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2012, definiscono una
traiettoria coerente con l'obiettivo di
risparmio di cui al comma 1 e
la previsione del comma 3. Gli stessi
provvedimenti possono prevedere
un'estensione
dell'ambito dei soggetti
obbligati e modalita'
alternative o aggiuntive di assolvimento
dell'obbligo, qualora cio'
fosse necessario per il conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma
1.
5.
Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre
2018,
il Ministero dello
sviluppo economico, con
il supporto
dell'ENEA e del GSE,
redige un rapporto sullo stato di
conseguimento
dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora
da tali rapporti
dovesse
risultare un
volume di risparmi
ottenuti insufficiente rispetto
all'obbligo previsto, il
Ministero dello sviluppo
economico, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare, introduce, anche su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica il gas ed il sistema idrico,
misure di potenziamento
del
sistema di sostegno basato sui certificati
bianchi e nuove misure in
grado
di dare maggiore
efficacia alle politiche
di promozione
dell'efficienza energetica, nel rispetto
dei vincoli di bilancio
pubblico. In ogni caso, gli
stessi Ministeri provvedono,
sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il
sistema idrico,
entro 120 giorni dall'emanazione del presente
decreto ad aggiornare
le linee guida di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto
del
Ministero dello sviluppo economico del 28
dicembre 2012 concernente
la determinazione degli obiettivi quantitativi
nazionali di risparmio
energetico
che devono essere
perseguiti dalle imprese
di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas
per gli anni dal 2013
al 2016, per tener conto di quanto previsto
agli articoli 5 e 15 del
presente decreto. Lo stesso provvedimento
contiene disposizioni per
migliorare l'efficacia del meccanismo, anche
con eventuali modifiche
della soglia
dimensionale richiesta, per
valorizzare i risparmi
energetici derivanti da misure volte al miglioramento
comportamentale
e per prevenire comportamenti speculativi.
6. Ai
fini dell'accesso al
Conto termico, i
contratti che
rispettano gli elementi minimi di cui
all'allegato 8, del
presente
decreto sono
considerati contratti di rendimento energetico.
In
deroga all'articolo 6, comma 1, del Conto
termico, il GSE
predispone
specifiche modalita'
che consentano, alle Pubbliche
Amministrazioni,
di optare per l'erogazione dell'incentivo attraverso
un acconto e
successivi pagamenti per stato di avanzamento
lavori. Al suddetto
Conto termico, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 3, comma 1, lettera b), le
parole da: «intesi»
ad: «agrario,» sono soppresse;
b)
all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente decreto non
puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per cento
delle spese sostenute,
come dichiarate ai sensi dell'articolo 7, comma
6, lettera d).»;
c) all'articolo 7, comma 3 , dopo le parole:
«immediatamente
esecutivo» sono inserite le seguenti: «dal
momento del riconoscimento
della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE».
7. Le
Regioni pubblicano in modalita' open data entro il
1° giugno
di ogni anno a partire dal 2015 i
risparmi di energia
conseguiti
nell'anno
precedente derivanti dalle
misure di incentivazione
promosse in ambito locale.
8. I
risparmi di energia per i quali non siano
stati riconosciuti
titoli di efficienza energetica, rispetto
all'anno precedente e in
condizioni
normalizzate, riscontrabili dai
bilanci energetici
predisposti
da imprese che
attuano un sistema
di gestione
dell'energia conforme alla norma ISO 50001,
e dagli
audit previsti
dal
presente decreto sono
comunicati dalle imprese
all'ENEA e
concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di cui al presente
articolo.
Art. 8
Diagnosi energetiche e sistemi di
gestione dell'energia
1. Le
grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da
societa' di servizi energetici, esperti in gestione
dell'energia o
auditor energetici e da ISPRA
relativamente allo schema
volontario
EMAS, nei siti produttivi localizzati sul
territorio nazionale entro
il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4
anni, in conformita' ai
dettati di cui all'allegato 2 al presente
decreto. Tale obbligo non
si applica alle grandi imprese che hanno
adottato sistemi di gestione
conformi EMAS e alle
norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che
il sistema di gestione in
questione includa un
audit energetico
realizzato in
conformita'
ai dettati di
cui all'allegato 2 al
presente decreto. I
risultati di tali
diagnosi sono comunicati
all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la
conservazione.
2.
Decorsi 24 mesi dalla data di entrata
in vigore del
presente
decreto, le diagnosi di cui al comma 1
sono eseguite da soggetti
certificati
da organismi accreditati
ai sensi del
regolamento
comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli
accordi internazionali
di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI
CEI 11352, UNI
CEI
11339 o alle
ulteriori norme di
cui all'articolo 12,
comma 3,
relative agli auditor energetici, con l'esclusione
degli installatori
di elementi
edilizi connessi al
miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici. Per lo schema
volontario EMAS
l'organismo
preposto e' ISPRA.
3. Le
imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di
applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma
3, del
decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire
le diagnosi di cui al
comma 1, con
le medesime scadenze,
indipendentemente dalla loro
dimensione e a dare progressiva attuazione,
in tempi ragionevoli,
agli interventi di efficienza individuati dalle
diagnosi stesse o in
alternativa ad adottare sistemi di gestione
conformi alle norme ISO
50001.
4. Laddove
l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimita'
di
reti di teleriscaldamento o in prossimita' di
impianti
cogenerativi ad alto rendimento,
la diagnosi contiene
anche una
valutazione della fattibilita'
tecnica, della convenienza economica e
del
beneficio ambientale, derivante
dall'utilizzo del calore
cogenerato o dal collegamento alla rete locale di
teleriscaldamento.
5.
L'ENEA istituisce e gestisce
una banca dati
delle imprese
soggette a
diagnosi energetica nel
quale sono riportate
almeno
l'anagrafica del soggetto
obbligato e dell'auditor,
la data di
esecuzione della diagnosi e il rapporto di
diagnosi.
6.
L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformita'
delle diagnosi alle prescrizioni del presente
articolo, tramite una
selezione annuale di una percentuale
statisticamente significativa
della popolazione delle imprese soggetta
all'obbligo di cui ai commi
1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il
controllo sul 100 per cento
delle diagnosi svolte da auditor interni
all'impresa. L'attivita' di
controllo potra'
prevedere anche verifiche in situ.
7. In
caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti
obbligati, si applica la sanzione
amministrativa di cui al comma
1
dell'articolo 16.
8.
Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016,
comunica
al Ministero dello
sviluppo economico e
al Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare, lo stato
di
attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e
pubblica un rapporto
di sintesi sulle attivita'
diagnostiche complessivamente svolte e sui
risultati raggiunti.
9.
Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico,
di
concerto con il
Ministero dell'ambiente, della
tutela del
territorio e del mare, pubblica un bando
per il
cofinanziamento di
programmi
presentati dalle Regioni
finalizzati a sostenere
la
realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione
nelle
PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO
50001. I programmi
di sostegno presentati dalle Regioni
prevedono che gli
incentivi
siano concessi alle imprese beneficiarie nel
rispetto della normativa
sugli aiuti di Stato e a seguito della
effettiva realizzazione delle
misure di
efficientamento energetico
identificate dalla diagnosi
energetica o dell'ottenimento della
certificazione ISO 50001.
10.
All'attuazione delle attivita' previste al comma 9 si
provvede,
nel limite massimo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal
2014 al 2020, a valere sulla
quota spettante al
Ministero dello
sviluppo economico dei proventi annui
delle aste delle
quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19
del decreto legislativo
13
marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti
energetico ambientali, con
le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo
19,
previa verifica dell'entita' dei
proventi disponibili
annualmente.
11.
All'attuazione delle attivita' previste ai commi
5 e 6 del
presente articolo si provvede nel limite
massimo di 0,3 milioni
di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020,
a valere sulla quota
spettante al Ministero dello sviluppo
economico dei proventi
annui
delle aste delle quote di emissione di CO2 di
cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, destinati
ai progetti
energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi
3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei
proventi disponibili annualmente.
Art. 9
Misurazione e fatturazione dei
consumi energetici
1.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater
dell'articolo 1
del
decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, e
da altri
provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in
materia,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico,
previa definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica
ed
economica, anche in relazione
ai risparmi energetici
potenziali,
individua le modalita'
con cui gli esercenti l'attivita' di misura:
a)
forniscono ai clienti finali
di energia elettrica
e gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per
uso domestico contatori individuali che
riflettono con precisione il
consumo effettivo e forniscono informazioni
sul tempo effettivo
di
utilizzo dell'energia;
b)
forniscono ai clienti finali
di energia elettrica
e gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per
uso domestico contatori individuali
di cui alla
lettera a), in
sostituzione di quelli esistenti anche in occasione
di nuovi allacci
in nuovi edifici o a seguito di
importanti ristrutturazioni, come
previsto dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive
modificazioni.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico
adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per
quanto riguarda il settore elettrico e
del gas naturale
e entro
ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto
riguarda il settore
del teleriscaldamento, teleraffrescamento
e i consumi di acqua calda
per uso domestico.
3.
Fatto salvo quanto gia' previsto
dal decreto legislativo
1°
giugno
2011, n. 93
e nella prospettiva
di un progressivo
miglioramento
delle prestazioni dei
sistemi di misurazione
intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti
conformemente
alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al
fine di
renderli sempre
piu' aderenti alle
esigenze del cliente
finale, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,
con uno o piu'
provvedimenti da adottare entro
ventiquattro mesi dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto dello standard
internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della
Commissione
europea 2012/148/UE, predispone le specifiche
abilitanti dei sistemi
di misurazione
intelligenti, a cui
le imprese distributrici
in
qualita' di esercenti
l'attivita'
di misura sono
tenuti ad
uniformarsi, affinche':
a) i
sistemi di misurazione intelligenti
forniscano ai clienti
finali informazioni sul tempo effettivo di
utilizzo e gli obiettivi
di efficienza energetica e i benefici per i
consumatori finali siano
pienamente considerati nella definizione
delle funzionalita' minime
dei contatori e degli obblighi imposti agli
operatori di mercato;
b)
sia garantita la sicurezza dei contatori, la
sicurezza nella
comunicazione dei dati e la riservatezza dei
dati misurati al momento
della loro raccolta, conservazione,
elaborazione e comunicazione, in
conformita' alla normativa vigente in materia di
protezione dei dati.
Ferme restando le responsabilita'
degli esercenti dell'attivita' di
misura previste dalla normativa vigente, l'Autorita' per
l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico assicura
il trattamento dei
dati storici di proprieta'
del cliente finale
attraverso apposite
strutture
indipendenti rispetto agli
operatori di mercato,
ai
distributori e ad ogni altro soggetto,
anche cliente finale,
con
interessi specifici nel settore energetico o in
potenziale conflitto
di interessi, anche attraverso i propri
azionisti, secondo criteri di
efficienza e semplificazione;
c)
nel caso dell'energia elettrica e
su richiesta del
cliente
finale, i contatori siano in grado di tenere
conto anche dell'energia
elettrica immessa nella rete direttamente dal
cliente finale;
d)
nel caso in cui il cliente finale
lo richieda, i dati del
contatore relativi all'immissione e al prelievo
di energia elettrica
siano messi a
sua disposizione o,
su sua richiesta
formale, a
disposizione di un soggetto terzo univocamente
designato che agisce a
suo nome, in un formato facilmente comprensibile
che possa essere
utilizzato per confrontare offerte comparabili;
e)
siano adeguatamente considerate le funzionalita'
necessarie ai
fini di quanto previsto all'articolo 11.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico
provvede affinche'
gli esercenti l'attivita' di misura
dell'energia
elettrica
e del gas
naturale assicurino che,
sin dal momento
dell'installazione dei
contatori, i clienti
finali ottengano
informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei
dati ed al
monitoraggio del consumo energetico.
5. Per
favorire il contenimento dei consumi
energetici attraverso
la contabilizzazione dei consumi individuali e
la suddivisione delle
spese in base ai consumi effettivi
di ciascun centro
di consumo
individuale:
a)
qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di
acqua
calda per un
edificio siano effettuati
da una rete
di
teleriscaldamento o da un sistema
di fornitura centralizzato
che
alimenta una pluralita'
di edifici, e' obbligatoria
entro il 31
dicembre 2016 l'installazione da parte delle
imprese di fornitura del
servizio di un contatore di fornitura di
calore in corrispondenza
dello scambiatore di calore collegato
alla rete o del punto
di
fornitura;
b)
nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una
fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete
di teleriscaldamento o da un sistema di
fornitura centralizzato che
alimenta una pluralita'
di edifici, e'
obbligatoria l'installazione
entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese
di fornitura del
servizio di contatori individuali per misurare
l'effettivo consumo di
calore o di raffreddamento o di
acqua calda per
ciascuna unita'
immobiliare,
nella misura in
cui sia tecnicamente possibile,
efficiente in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi
energetici potenziali. L'efficienza in termini
di costi puo' essere
valutata con riferimento alla metodologia
indicata nella norma UNI EN
15459. Eventuali casi di impossibilita' tecnica
alla installazione
dei suddetti sistemi di contabilizzazione
devono essere riportati in
apposita relazione tecnica del progettista o
del tecnico abilitato;
c)
nei casi in cui
l'uso di contatori
individuali non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in
termini di costi, per
la misura del riscaldamento si ricorre
all'installazione di sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione
del calore individuali
per
misurare il consumo di calore in corrispondenza
a ciascun radiatore
posto all'interno delle unita' immobiliari
dei condomini o
degli
edifici
polifunzionali, secondo
quanto previsto dalle
norme
tecniche vigenti , con esclusione di
quelli situati negli
spazi
comuni degli edifici, salvo
che l'installazione di
tali sistemi
risulti essere non efficiente in termini di
costi con riferimento
alla metodologia indicata nella norma UNI EN
15459. In tali casi sono
presi in considerazione metodi alternativi
efficienti in termini di
costi per la misurazione del consumo di calore.
Il cliente finale
puo'
affidare la gestione
del servizio di
termoregolazione e
contabilizzazione del calore ad altro operatore
diverso dall'impresa
di
fornitura, secondo modalita' stabilite
dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ferma restando
la
necessita' di garantire la continuita'
nella misurazione del dato;
d)
quando i condomini sono alimentati dal
teleriscaldamento o
teleraffreddamento o da
sistemi comuni di
riscaldamento o
raffreddamento, per la corretta suddivisione
delle spese connesse al
consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti
e delle
aree comuni, qualora le scale e i corridoi
siano dotati di radiatori,
e all'uso di acqua calda per il fabbisogno
domestico, se prodotta in
modo centralizzato, l'importo complessivo
deve essere suddiviso
in
relazione agli effettivi prelievi volontari di
energia termica utile
e ai costi generali per la manutenzione
dell'impianto, secondo quanto
previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e
successivi aggiornamenti. E'
fatta salva la possibilita',
per la prima stagione termica successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al
presente comma, che la
suddivisione si determini in base ai soli
millesimi di proprieta'.
6.
Fatti salvi i provvedimenti
normativi e di
regolazione gia'
adottati in materia, l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico, con uno o piu'
provvedimenti da adottare
entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto,
individua
le modalita' con
cui, se tecnicamente
possibile ed
economicamente giustificato:
a) le
imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita
di
energia
elettrica e di
gas naturale al
dettaglio provvedono,
affinche', entro il 31 dicembre 2014, le
informazioni sulle fatture
emesse siano precise e fondate sul
consumo effettivo di
energia,
secondo le seguenti modalita':
1)
per consentire al cliente finale di
regolare il proprio
consumo di energia, la fatturazione deve
avvenire sulla base
del
consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
2) le informazioni
sulla fatturazione devono
essere rese
disponibili almeno ogni bimestre;
3)
l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere
soddisfatto anche
con un sistema di autolettura periodica da
parte dei clienti finali,
in base al quale questi ultimi comunicano i
dati dei propri consumi
direttamente al fornitore di energia,
esclusivamente nei casi in cui
siano installati contatori non abilitati alla
trasmissione dei dati
per via telematica;
4)
fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione
si basa sul consumo stimato
o un importo
forfettario unicamente
qualora il cliente finale non abbia comunicato
la lettura del proprio
contatore per un determinato periodo di
fatturazione;
5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema
idrico puo' esentare
dai requisiti di cui ai numeri 1) e
2) il gas
utilizzato solo ai fini di cottura.
b) le
imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita
di
energia elettrica e di gas naturale al
dettaglio, nel caso
in cui
siano installati contatori, conformemente alle
direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE,
provvedono affinche' i
clienti finali abbiano
la
possibilita' di accedere agevolmente a informazioni
complementari sui
consumi storici che consentano loro di
effettuare controlli autonomi
dettagliati.
Le informazioni complementari
sui consumi storici
comprendono almeno:
1)
dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni
precedenti o
al periodo trascorso dall'inizio
del contratto di
fornitura, se
inferiore. I dati devono corrispondere agli
intervalli per i
quali
sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
2)
dati dettagliati corrispondenti al
tempo di utilizzazione
per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono
resi disponibili al
cliente finale via internet o mediante l'interfaccia
del contatore
per un periodo che include almeno i 24
mesi precedenti o
per il
periodo
trascorso dall'inizio del
contratto di fornitura,
se
inferiore.
7.
Fatti salvi i provvedimenti
normativi e di
regolazione gia'
adottati in materia, l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico, con uno o piu'
provvedimenti da adottare
entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto,
individua le modalita'
con cui le societa' di vendita di energia
al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che
i contatori intelligenti
di cui alle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE siano installati
o
meno, provvedono affinche':
a)
nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative
alla fatturazione energetica e ai consumi
storici dei clienti finali
siano rese disponibili, su richiesta formale
del cliente finale, a un
fornitore di servizi energetici designato dal
cliente finale stesso;
b) ai clienti
finali sia offerta
l'opzione di ricevere
informazioni sulla fatturazione e bollette in
via elettronica e sia
fornita, su richiesta, una spiegazione chiara
e comprensibile sul
modo in cui la loro fattura e'
stata compilata, soprattutto qualora
le fatture non siano basate sul consumo
effettivo;
c)
insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali
le seguenti informazioni minime per presentare
un resoconto globale
dei costi energetici attuali:
1)
prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2)
confronti tra il consumo attuale di
energia del cliente
finale e
il consumo nello
stesso periodo dell'anno
precedente,
preferibilmente sotto forma di grafico;
3)
informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei
consumatori, le agenzie per l'energia o
organismi analoghi, compresi
i siti internet da cui si possono ottenere
informazioni sulle misure
di
miglioramento
dell'efficienza energetica disponibili,
profili
comparativi di utenza finale ovvero specifiche
tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia;
d) su
richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture,
informazioni aggiuntive, distinte dalla
richieste di pagamento, per
consentire la valutazione globale dei
consumi energetici e
vengano
offerte soluzioni flessibili per i pagamenti
effettivi;
e) le
informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite
ai
consumatori, su richiesta,
tempestivamente e in
un formato
facilmente comprensibile che consenta ai
consumatori di confrontare
offerte comparabili. L'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico valuta le modalita'
piu'
opportune per garantire
che i clienti finali accedano a confronti tra
i propri consumi
e
quelli di un cliente finale medio o
di riferimento della
stessa
categoria d'utenza.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico
assicura che non siano applicati specifici
corrispettivi ai clienti
finali per la
ricezione delle fatture,
delle informazioni sulla
fatturazione e per l'accesso ai dati relativi
ai loro consumi. Nello
svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal
presente articolo, al
fine di evitare duplicazioni di attivita' e
di costi, la
stessa
Autorita' si avvale ove necessario del Sistema
Informativo Integrato
(SII) di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n.
105, convertito, con modificazioni, in legge 13
agosto 2010, n. 129,
e della banca dati degli incentivi di cui
all'articolo 15-bis del
decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con
modificazioni in legge 3
agosto 2013, n. 90.
Titolo III
EFFICIENZA NELLA FORNITURA
DELL'ENERGIA
Art. 10
Promozione dell'efficienza per il
riscaldamento
e il raffreddamento
1.
Entro il 30 ottobre 2015 il GSE predispone e
trasmette al
Ministero dello sviluppo economico, alle
Regioni e alle
Province
Autonome
un rapporto contenente
una valutazione del
potenziale
nazionale di applicazione della
cogenerazione ad alto
rendimento
nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficienti che
comprenda le informazioni di cui
all'Allegato 3. Tale rapporto
e'
articolato territorialmente per Regioni
e Province Autonome.
Nel
predisporre il rapporto, il GSE tiene
conto dei piani
energetico
ambientali adottati dalle Regioni e dalle
Province autonome, anche in
attuazione del burden
sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali
di cogenerazione ad alto rendimento
a norma dell'articolo
5 del
decreto
legislativo 20 febbraio
2007, n. 20.
L'anno base di
riferimento ai fini della valutazione e' l'anno 2013.
2. Ai
fini della valutazione di cui al comma
1, il GSE effettua
un'analisi costi-benefici relativa al
territorio nazionale basata
sulle condizioni climatiche, la fattibilita' economica e
l'idoneita'
tecnica
conformemente all'allegato 4,
parte 1. L'analisi
costi-benefici e'
finalizzata all'individuazione delle soluzioni piu'
efficienti in termini di uso delle risorse e
di costi, in
modo da
soddisfare le esigenze in materia di
riscaldamento e raffreddamento.
3.
Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
e
del mare e la Conferenza unificata, approva il
rapporto e lo notifica
alla Commissione europea. Su richiesta della stessa Commissione,
la
valutazione e'
aggiornata e notificata ogni 5 anni.
4. Ai
fini della valutazione di cui al
comma 1 e
dell'analisi
costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce
una banca dati
sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di
teleriscaldamento e
teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione, anche
avvalendosi
dei risultati del monitoraggio di cui
all'articolo 1, comma 89, della
legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura che
i dati e le
informazioni raccolti siano condivisibili
dalle Regioni. Ai
fini
della costruzione e dell'aggiornamento della
suddetta banca dati:
a)
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del
GSE, con
cadenza almeno annuale,
le informazioni relative
agli
impianti di cogenerazione desunte dalla propria
banca dati Anagrafica
Accise;
b) i titolari
di infrastrutture di
teleriscaldamento e
teleraffreddamento trasmettono al GSE i
dati relativi alla
propria
infrastruttura, ove non gia'
trasmessi, e i relativi aggiornamenti in
caso di variazioni;
c) le
amministrazioni pubbliche che rilasciano
autorizzazioni o
concedono agevolazioni a sostegno
della cogenerazione trasmettono
annualmente al GSE le
informazioni relative agli impianti autorizzati
o agevolati e alle modalita'
di sostegno adottate;
d) i
titolari o i responsabili degli impianti
di cogenerazione,
fatti salvi i casi in cui non sia
economicamente sostenibile, dotano
gli impianti stessi di apparecchi di misurazione del
calore utile.
Sono esentate le unita'
di cogenerazione con capacita' di generazione
inferiore
a 50 kWe, i
cui soggetti titolari
o responsabili
dell'impianto, autocertificano il calore utile,
ai sensi
del testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia
di
documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e)
TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le informazioni
disponibili relative agli impianti di
cogenerazione.
Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati, le modalita'
tecniche delle comunicazioni di cui alle
precedenti lettere, secondo
criteri di semplificazione ed efficienza. Con
apposita convenzione
tra il GSE e
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le
modalita' tecniche per la fornitura delle
informazioni di cui
alla
lettera a) e le
procedure operative per
assicurare il reciproco
allineamento delle informazioni
presenti nella banca dati sulla
cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati
dell'Anagrafica
Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.
5. In
base ai risultati della valutazione effettuata
a norma del
comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui
al comma 2, con decreto
del
Ministero dello sviluppo
economico, sentito il
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e d'intesa con
la Conferenza unificata, sono individuate le
misure da adottare entro
il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo
analisi dei costi
e
criteri di efficienza, il potenziale di
aumento della cogenerazione
ad alto rendimento nonche'
del teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficienti, nonche'
sono definite soglie, espresse
in termini di
calore di scarto utile, domanda di calore o
distanze tra gli impianti
industriali e le reti
di teleriscaldamento, per
l'esenzione dei
singoli impianti o reti dalle disposizioni di
cui al comma 7, lettere
c) e d). Le esenzioni sono
aggiornate con cadenza
triennale dal
Ministero dello sviluppo economico che notifica
alla Commissione le
modifiche adottate. Qualora la valutazione
di cui
al comma 1 non
individui un potenziale economicamente
sfruttabile, i cui
vantaggi
superino i costi, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
e
del mare e la Conferenza unificata, sono
individuati gli interventi o
le aree territoriali esentati dagli obblighi di
cui al comma 6.
6. Il
decreto di cui al comma 5 individua le modalita' attraverso
cui le Regioni e le Province autonome
concorrono alla definizione
delle misure ivi previste
ed alla individuazione delle
relative
priorita' di intervento, in considerazione del
conseguente impatto
sugli obiettivi dei piani energetico ambientali
da esse adottati.
Nella predisposizione degli strumenti
di pianificazione urbana
e
territoriale di propria competenza, i comuni
tengono conto di
tali
misure, e dispongono in merito valutando altresi' gli
effetti sulla
qualita' dell'aria sulla base di quanto prescritto nel
piano di
cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155.
7.
Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8, a decorrere
dal 5 giugno 2014 e'
fatto obbligo agli
operatori proponenti dei
seguenti
progetti di effettuare
un'analisi costi-benefici,
conformemente all'allegato 4, parte 2, per
le finalita' di
seguito
indicate:
a)
nuovi impianti di generazione elettrica
con potenza termica
totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine
di valutare l'eventuale
predisposizione del funzionamento
dell'impianto come impianto
di
cogenerazione ad alto rendimento;
b) ammodernamento sostanziale
di impianti di
generazione
elettrica con potenza termica totale in
ingresso superiore a 20 MW,
al fine di
valutare l'eventuale conversione
della produzione in
cogenerazione ad alto rendimento;
c)
nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale
di
impianti esistenti, con potenza termica totale
in ingresso superiore
a 20 MW, che generano calore di scarto a
un livello di
temperatura
utile, al fine di valutare le possibilita' di
uso del calore
di
scarto per
soddisfare una domanda
economicamente giustificabile,
anche attraverso la
cogenerazione, e della
connessione di tale
impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
d)
nuove reti di teleriscaldamento e
di teleraffreddamento o
ammodernamento sostanziale di reti esistenti;
e)
installazione di un nuovo impianto di
produzione di energia
termica, con potenza termica totale in ingresso
superiore a 20 MW, al
fine di valutare il possibile uso del calore di
scarto degli impianti
industriali situati nelle vicinanze.
L'installazione di attrezzature
per la cattura
di biossido di
carbonio prodotto da un impianto di combustione
a scopo di stoccaggio
geologico non e'
considerata un ammodernamento ai fini delle
lettere
b),
c) e d)
del presente comma.
Nell'ambito dell'analisi
costi-benefici di cui alle lettere
c) e d) del presente
comma,
l'operatore si avvale del supporto delle societa' responsabili per il
funzionamento delle reti di
teleriscaldamento e teleraffreddamento,
ove esistenti.
8. Sono
esentate dall'analisi di
cui al comma
7 le seguenti
tipologie di impianto:
a)
gli impianti di
produzione dell'energia elettrica
per i
carichi di punta e l'energia elettrica di
riserva, progettati per
essere in funzione per meno di 1500 ore
operative annue calcolate
come media mobile per un periodo di cinque
anni;
b)
gli impianti che devono essere ubicati in
prossimita'
di un
sito di stoccaggio geologico
approvato ai sensi
della direttiva
2009/31/CE.
9. Ai
fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi
per gli
interventi di cui al comma 7, lettere dalla a)
alla e), fatte salve
le esenzioni apportate con il decreto di cui
al comma
5, lo Stato
ovvero le Regioni e gli Enti Locali,
secondo la ripartizione
delle
attribuzioni risultante dalle norme vigenti,
tengono conto:
a)
per le domande presentate dal 5
giugno 2014, dei
risultati
dell'analisi di cui al comma 7 garantendo che
siano soddisfatti i
requisiti di cui al medesimo comma;
b)
per le domande presentate decorrere dal
31 dicembre 2015,
anche dei risultati della valutazione di cui al
comma 1.
10.
Qualora sussistano motivi di diritto, proprieta' o
bilancio, le
autorita' di
cui al comma
9 possono esentare
singoli impianti
dall'obbligo di applicare le opzioni
considerate, anche quando
i
benefici siano
superiori ai costi.
Il Ministero dello
sviluppo
economico, sulla base delle
indicazioni delle medesime
autorita'
competenti richiamate al comma 9,
trasmette alla Commissione
una
notifica motivata di tale decisione entro tre
mesi dalla data
di
adozione.
11. I
commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo
si applicano agli
impianti contemplati dal decreto legislativo 4
marzo 2014 n. 46 fatte
salve le eventuali esenzioni di detto decreto.
12. L'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento,
determinata
conformemente alle disposizioni di
cui al decreto
legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto
2011 del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto
al rilascio, su
richiesta
dell'operatore,
della garanzia di
origine di elettricita' da
cogenerazione ad alto rendimento, in seguito
denominata garanzia di
origine, contenente le informazioni di cui
all'allegato 5.
13. La
garanzia di origine e' rilasciata dal GSE secondo
criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La
garanzia di origine:
a)
corrisponde a una quantita' standard di 1 MWh ed e' relativa
alla
produzione netta di
energia misurata alle
estremita'
dell'impianto e trasferita alla rete e puo' essere rilasciata
solo
qualora l'elettricita'
annua da cogenerazione ad alto rendimento
sia
non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio
commerciale;
b) e' utilizzabile
dai produttori ai
quali e' rilasciata
affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da essi
venduta
e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;
c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica di attendibilita'
dei dati forniti dal
richiedente e della
loro conformita' alle
disposizioni del presente decreto. A
tale scopo, fatte
salve le
competenze dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, il GSE
dispone controlli sugli impianti in esercizio,
sulla base di un programma annuo;
d) se
rilasciata in altri Stati membri dell'Unione
europea e'
riconosciuta anche in Italia, purche' la medesima garanzia di origine
includa tutti
gli elementi di cui all'allegato
5 e sempreche'
provenga
da Paesi che
adottino strumenti di
promozione ed
incentivazione della cogenerazione ad
alto rendimento analoghi
a
quelli vigenti in Italia e riconoscano
la stessa possibilita' ad
impianti ubicati sul territorio
italiano, sulla base
di accordi
stipulati tra il Ministero dello sviluppo
economico e il
Ministero
dell'ambiente
e della tutela
del territorio e
del mare e le
competenti autorita' del
Paese estero da
cui l'elettricita' da
cogenerazione ad alto rendimento viene
importata.
14.
Qualsiasi rifiuto di riconoscere la
garanzia di origine,
in
particolare per ragioni connesse con la
prevenzione delle frodi, deve
essere
fondato su criteri
oggettivi, trasparenti e
non
discriminatori. Il GSE
comunica tale rifiuto e la sua motivazione
al
Ministero dello sviluppo economico che lo
notifica alla Commissione.
15. Qualunque forma
di sostegno pubblico
a favore della
cogenerazione e'
subordinata alla condizione che l'energia
elettrica
prodotta provenga da cogenerazione ad alto
rendimento e che il calore
di scarto sia effettivamente utilizzato
per soddisfare una
domanda
economicamente
giustificabile, ferme restando
le disposizioni
transitorie previste dal decreto legislativo 20
febbraio 2007 n. 20 e
dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
16. Ai
fini della individuazione delle tecnologie di cogenerazione,
del calcolo
della produzione da
cogenerazione e del
metodo di
determinazione
del rendimento del
processo di cogenerazione
si
applicano gli allegati al decreto legislativo
20 febbraio 2007,
n.
20, come integrato e
modificato dal decreto
4 agosto 2011
del
Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con
il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
17. L'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas
ed il sistema
idrico, con uno o piu'
provvedimenti da adottare entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sulla
base di indirizzi formulati dal Ministro dello
sviluppo economico, al
fine
di promuovere lo
sviluppo del teleriscaldamento e
teleraffrescamento e della concorrenza:
a)
definisce gli standard di continuita', qualita' e
sicurezza
del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento,
ivi inclusi
gli impianti per la fornitura del calore e
i relativi sistemi
di
contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma
3;
b)
stabilisce i criteri per la determinazione
delle tariffe di
allacciamento delle utenze alla
rete del teleriscaldamento e le
modalita' per l'esercizio del diritto di scollegamento;
c) fatto salvo
quanto previsto alla
lettera e), individua
modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei
gestori delle reti
i
prezzi per la
fornitura del calore,
l'allacciamento e la
disconnessione, le attrezzature
accessorie, ai fini
delle analisi
costi-benefici sulla diffusione del
teleriscaldamento effettuate ai
sensi del presente articolo;
d)
individua condizioni di riferimento per
la connessione alle
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento,
al fine di favorire
l'integrazione di nuove unita' di generazione
del calore e il
recupero
del calore utile
disponibile in ambito
locale, in
coordinamento alle misure definite in
attuazione del comma 5 per lo
sfruttamento del potenziale economicamente
sfruttabile;
e)
stabilisce le tariffe di cessione del
calore, esclusivamente
nei
casi di nuove
reti di teleriscaldamento qualora
sussista
l'obbligo di allacciamento alla rete di
teleriscaldamento, imposto da
Comuni o Regioni.
18. Le
disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo criteri
di gradualita' anche
alle reti in esercizio alla data di
entrata in
vigore del presente provvedimento, ferma
restando la salvaguardia
degli
investimenti effettuati e
della concorrenza nel
settore.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema
idrico
esercita i poteri di controllo, ispezione e
sanzione previsti dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481.
Art. 11
Trasformazione, trasmissione e
distribuzione dell'energia
1. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema
idrico,
nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei
sistemi, in coerenza con
gli obiettivi nazionali e comunitari, di medio
e lungo termine
e
relative traiettorie, in materia di energia e
clima, contemperando i
costi e i benefici connessi
e su indirizzo
del Ministero dello
sviluppo economico per quanto riguarda le
lettere c), d), e) ed f),
provvede:
a)
previa valutazione dei potenziali di
aumento dell'efficienza
energetica delle infrastrutture per il gas
e l'energia elettrica
e
comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto
conto di
quanto previsto
alla lettera c), ad introdurre nelle
regolazione della remunerazione
delle attivita' di
sviluppo e gestione delle reti di
trasmissione,
trasporto e distribuzione, specifiche misure
per eliminare eventuali
componenti che possono pregiudicare
l'efficienza e per promuovere la
responsabilizzazione degli operatori di
rete verso lo
sfruttamento
del potenziale di efficienza esistente, di
cui tener conto nella
programmazione degli interventi previsti nei
piani di sviluppo delle
infrastrutture;
b)
ove necessario, ad aggiornare entro il
termine di cui
alla
lettera a) la disciplina di accesso e uso
della rete elettrica,
al
fine di garantire la conformita'
agli allegato 6 e 7
del presente
decreto;
c) a verificare
ed eventualmente aggiornare
le misure di
attuazione
di quanto disposto
dall'articolo 17, comma
4, e
dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, al fine di sostenere la
diffusione efficiente delle fonti
rinnovabili e della generazione distribuita;
d) in
coerenza con le disposizioni di cui all'articolo
11 del
decreto del
Ministro dello sviluppo
economico 5 luglio
2012 e
all'articolo 25 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6
luglio
2012, a consentire
la partecipazione della
generazione
distribuita, delle fonti rinnovabili, della
cogenerazione ad alto
rendimento e della domanda al mercato dell'energia
e dei servizi,
stabilendo i requisiti e le modalita'
di partecipazione delle singole
unita' di consumo e di produzione;
e)
fatte salve le restrizioni di carattere tecnico
insite nella
gestione delle reti, a regolare l'accesso e
la partecipazione della
domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva
e di altri servizi di
sistema, definendo le modalita' tecniche
con cui i
gestori dei
sistemi di trasmissione e distribuzione
organizzano la partecipazione
dei fornitori di servizi e dei consumatori,
inclusi gli aggregatori
di unita' di consumo
ovvero di unita'
di consumo e
di unita' di
produzione, sulla base dei requisiti tecnici di
detti mercati e delle
capacita' di gestione della domanda e degli aggregati;
f) ad
adottare disposizioni affinche', nei
vincoli derivanti
dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento
dell'energia elettrica
sia effettuato
con precedenza, a parita' di offerta
economica,
nell'ordine, a fonti rinnovabili non
programmabili, altri impianti da
fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione
ad alto rendimento.
2. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il
gas ed i
servizi
idrici, entro il 31 dicembre di ogni anno,
a decorrere dal 2015,
redige una relazione sulle modalita'
di attuazione di cui al comma 1
e
la sottopone al
Ministero dello sviluppo
economico e alle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Con
uno o piu' provvedimenti
e con riferimento
ai clienti
domestici, l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ed i
servizi
idrici adegua le componenti della tariffa
elettrica da essa
stessa
definite,
con l'obiettivo di
superare la struttura
progressiva
rispetto ai consumi e adeguare le predette
componenti ai costi
del
relativo servizio, secondo
criteri di gradualita'. L'adeguamento
della
struttura tariffaria deve
essere tale da
stimolare
comportamenti
virtuosi da parte
dei cittadini, favorire
il
conseguimento
degli obiettivi di
efficienza energetica e
non
determina impatti sulle categorie di utenti con
struttura tariffaria
non progressiva. Su proposta della
stessa Autorita', il
Ministro
dello sviluppo
economico, in relazione
alla valutazione ex-ante
dell'impatto conseguente all'adeguamento e al
fine di tutelare
i
clienti appartenenti a fasce
economicamente svantaggiate, definisce
eventuali nuovi criteri per la
determinazione delle compensazioni
della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica, di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre
2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
41 del 18
febbraio 2008,
recante
determinazione dei criteri
per la definizione
delle
compensazioni della spesa sostenuta
per la fornitura
di energia
elettrica per i clienti economicamente
svantaggiati e per i clienti
in gravi condizione di salute.
Titolo IV
DISPOSIZIONI
ORIZZONTALI
Art. 12
Disponibilita'
di regimi di qualificazione,
accreditamento e
certificazione
1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario
collegamento con la
normativa tecnica di settore, entro il 31
dicembre 2014, sottopone al
Ministero dello sviluppo economico e al
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per
l'approvazione gli schemi
di certificazione e accreditamento per
la conformita' alle
norme
tecniche in
materia di ESCO,
esperti in gestione
dell'energia,
sistemi
di gestione dell'energia,
diagnosi energetiche e
alle
disposizioni del presente decreto.
2. Al
fine di favorire la diffusione
dell'utilizzo di diagnosi
energetiche
fruibili da tutti
i clienti finali,
UNI-CEI, in
collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180
giorni dalla pubblicazione
del presente decreto, elabora norme tecniche in
materia di diagnosi
energetiche rivolte ai settori residenziale,
industriale, terziario e
trasporti, in
conformita'
ai dettati di
cui all'allegato 2 al
presente decreto.
3.
UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed
ENEA, entro 180 giorni
dalla pubblicazione del presente decreto,
elabora norme tecniche per
la certificazione volontaria degli auditor
energetici nei settori
dell'industria, del terziario e dei trasporti e
degli installatori di
elementi
edilizi connessi al
miglioramento della prestazione
energetica degli edifici.
4.
Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, la
Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, in collaborazione
con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e
professionali e sentito
il
CTI, definisce e
rende disponibili programmi
di formazione
finalizzati alla qualificazione degli auditor
energetici nei settori
residenziale, industriale, terziario e
trasporti e degli installatori
di elementi
edilizi connessi al
miglioramento della prestazione
energetica degli edifici.
5. I
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e)
del decreto ministeriale 28 dicembre 2012,
decorsi ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto,
possono partecipare al
meccanismo
dei certificati bianchi
solo se in
possesso di
certificazione, rispettivamente, secondo le
norma UNI CEI 11352 e UNI
CEI 11339.
6. ENEA
in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e
il CTI,
entro il 31 dicembre 2014 definisce uno
protocollo per l'iscrizione
agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi
sono pubblicati sul
sito web istituzionale dell'ENEA.
a)
ESCO certificate UNI CEI 11352;
b)
esperti in Gestione dell'Energia certificati
secondo la UNI
CEI 11339;
c)
organizzazioni certificate ISO 50001;
d)
auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al
comma 3 del presente articolo.
Art. 13
Informazione e formazione
1.
Entro il 31 dicembre 2014,
ENEA, in collaborazione con le
associazioni di categoria, in particolare delle
ESCO e
dei Servizi
energetici, con le associazione dei
consumatori e con
le Regioni,
predispone
un programma triennale
di informazione e
formazione
finalizzato a promuovere e facilitare l'uso
efficiente dell'energia.
Il programma e'
definito tenendo conto
delle caratteristiche dei
soggetti a cui e'
rivolto ed include azioni volte a:
a)
sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI
nell'esecuzione di diagnosi energetiche
con successivi interventi
nell'utilizzo
degli strumenti incentivanti finalizzati
all'installazione di tecnologie efficienti;
b)
stimolare comportamenti dei dipendenti
che contribuiscano a
ridurre i consumi energetici della pubblica
amministrazione;
c)
educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un
uso consapevole dell'energia;
d)
sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che
vivono
in condomini, rispetto ai
benefici delle diagnosi
energetiche e
rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
e)
favorire la partecipazione delle
Banche e degli
Istituti
finanziari
al finanziamento di
interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica, anche attraverso la
messa a disposizione
di dati ed esperienze di partenariato
pubblico-privato;
f)
sensibilizzare le imprese e
i clienti domestici
sull'uso
efficiente
dell'energia anche attraverso
la diffusione di
informazioni
sui meccanismi di
incentivazione e le
rispettive
modalita' di accesso;
g)
promuovere programmi di formazione per la
qualificazione dei
soggetti
che operano nell'ambito
dei servizi energetici,
con
particolare riferimento agli auditor energetici
e agli
installatori
di elementi edilizi connessi all'energia.
2. Il
programma, di cui al comma 1, e' sottoposto
al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che provvedono alla
copertura degli oneri
per
i servizi forniti
in attuazione delle attivita' previste.
All'attuazione del programma di cui al comma 1
si provvede nel limite
massimo di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2015,
2016 e
2017, a valere sulla quota spettante
al Ministero dello
sviluppo
economico, dei proventi annui delle aste delle
quote di emissione di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n.
30, destinati ai progetti energetico
ambientali, con le modalita' e
nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19, previa
verifica dell'entita'
dei proventi disponibili annualmente.
Art. 14
Servizi energetici ed altre
misure
per promuovere l'efficienza
energetica
1. I
contratti di prestazione energetica stipulati
dalla pubblica
amministrazione contengono gli elementi minimi
di cui all'allegato 8
al presente decreto.
2.
All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 2 del decreto legislativo
30 maggio 2008, n 115, dopo la lettera a) e' aggiunta la
seguente:
«aa)
per la prima
stipula contrattuale, la
riduzione stimata
dell'indice di energia primaria per la
climatizzazione invernale di
almeno il 5 per cento rispetto al
corrispondente indice riportato
sull'attestato di prestazione energetica, nei
tempi concordati tra le
parti e, comunque, non oltre il primo anno di
vigenza contrattuale;».
3. Le
Regioni e le Province Autonome forniscono assistenza tecnica
alle
pubbliche amministrazioni nella
stesura dei contratti
di
rendimento energetico e rendono disponibili al
pubblico informazioni
sulle migliori
pratiche disponibili nell'attuazione dei
suddetti
contratti anche con il supporto di ENEA.
4.
L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della
presente disposizione, in collaborazione con le
Regioni, integra il
contratto-tipo
per il miglioramento
del rendimento energetico
dell'edificio
di cui all'articolo
4-ter, comma 3,
del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, con
gli elementi minimi di cui all'allegato 8.
5. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del
mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del
turismo, il Ministro delle
infrastrutture e trasporti
e con il
Ministro
per la semplificazione e la pubblica
amministrazione,
d'intesa con la Conferenza unificata, sono
approvate entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, linee guida per
semplificare
ed armonizzare le
procedure autorizzative per
l'installazione in ambito residenziale e
terziario di impianti
o
dispositivi
tecnologici per l'efficienza
energetica e per
lo
sfruttamento delle fonti
rinnovabili nonche' per
armonizzare le
regole sulla attestazione della prestazione
energetica degli edifici,
i requisiti dei certificatori e il sistema
dei controlli e delle
sanzioni. Tali
linee guida sono
finalizzate, in particolare,
a
favorire:
a) la
gestione delle procedure autorizzative
attraverso portali
on-line accessibili da cittadini ed imprese
e contenenti altresi'
informazioni su vincoli emergenti dalla
pianificazione urbanistica
territoriale;
b) uniformita' e
snellimento della documentazione a
supporto
delle richieste autorizzative;
c)
applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria massimi,
tali da non scoraggiare l'installazione di
tecnologie efficienti.
6. Nel
caso di edifici di nuova costruzione,
con una riduzione
minima
del 20 per
cento dell'indice di
prestazione energetica
previsto dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con
le modalita' di
cui al medesimo
decreto
legislativo, lo spessore
delle murature esterne,
delle
tamponature o dei muri portanti, dei solai
intermedi e di
chiusura
superiori ed inferiori, eccedente
ai 30 centimetri,
fino ad un
massimo di
ulteriori 30 centimetri
per tutte le
strutture che
racchiudono il
volume riscaldato, e
fino ad un
massimo di 15
centimetri per quelli orizzontali intermedi,
non sono considerati nei
computi per
la determinazione dei
volumi, delle altezze,
delle
superfici e nei rapporti di copertura.
Nel rispetto dei
predetti
limiti e' permesso
derogare, nell'ambito delle
pertinenti procedure
di rilascio dei titoli abitativi di cui al
titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, a quanto previsto
dalle
normative nazionali, regionali
o dai regolamenti
edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici, alle distanze
minime dai confini di proprieta',
alle distanze minime di protezione
del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli
edifici. Le deroghe vanno esercitate
nel rispetto delle
distanze
minime riportate nel codice civile.
7. Nel
caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti che comportino maggiori spessori
delle murature esterne e
degli elementi
di chiusura superiori
ed inferiori necessari
ad
ottenere una
riduzione minima del
10 per cento
dei limiti di
trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192,
e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al
medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle
pertinenti procedure di rilascio dei
titoli abitativi di cui al
titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, a quanto previsto dalle normative
nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito
alle distanze minime
tra
edifici, alle distanze minime
dai confini di proprieta' e alle
distanze minime di protezione
del nastro stradale,
nella misura
massima di 25
centimetri per il
maggiore spessore delle
pareti
verticali esterne, nonche'
alle altezze massime degli edifici,
nella
misura massima di 30
centimetri, per il
maggior spessore degli
elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura
massima
da entrambi gli
edifici confinanti. Le
deroghe vanno
esercitate nel rispetto delle distanze
minime riportate nel
codice
civile.
8. Al
comma 9-bis, dell'articolo 5, del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni,
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«d) si procede
alle ristrutturazioni di
impianti termici
individuali gia'
esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora
nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne
fumarie
o sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione con
sbocco
sopra
il tetto dell'edificio, funzionali
e idonei o
comunque
adeguabili alla applicazione
di apparecchi a condensazione;
e)
vengono installati uno o piu' generatori
ibridi compatti,
composti almeno da una caldaia a condensazione
a gas e da una pompa
di calore e dotati di specifica certificazione
di prodotto.»
9. II
comma 9-ter, dell'articolo 5, del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni,
e' sostituito da seguente:
«9-ter. Per accedere alle deroghe previste al
comma 9-bis, e'
obbligatorio:
i.
nei casi di cui alla lettera a),
installare generatori di
calore a gas a camera stagna il cui rendimento
sia superiore a quello
previsto all'articolo 4,
comma 6, lettera
a), del decreto
del
Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009,
n. 59;
ii.
nei casi di cui alle lettere b),
c), e d),
installare
generatori di calore a gas a
condensazione i cui
prodotti della
combustione abbiano emissioni medie ponderate
di ossidi di azoto non
superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme
di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di
calore a gas a condensazione i cui prodotti
della combustione abbiano
emissioni medie ponderate di ossidi di
azoto non superiori
a 70
mg/kWh, misurate secondo le norme di
prodotto vigenti, e
pompe di
calore il cui rendimento sia superiore a quello
previsto all'articolo
4, comma 6, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica,
del 2 aprile 2009, n. 59;
iv.
in tutti i casi, posizionare i terminali
di scarico in
conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e
successive modifiche
e integrazioni.».
10. I
provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1
e all'articolo
6, comma 12 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 sono
adottati entro 120 giorni
dalla data di
entrata in vigore
del
presente decreto, favorendo
l'applicazione omogenea su
tutto il
territorio nazionale di regole semplici
per la valutazione
della
prestazione energetica e l'attestazione della
prestazione energetica
degli edifici.
11. Ai
progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non
inferiori a 35.000 TEP/anno,
il cui periodo di
riconoscimento dei
certificati bianchi termini entro il 2014, e' prorogata
la durata
degli incentivi per i soli anni 2015 e
2016, a
fronte di progetti
definiti dallo stesso proponente e previa
verifica tesa a valutare in
maniera stringente le reali peculiarita'
dei progetti e purche' i
progetti stessi siano in grado di produrre nuovi
risparmi di energia
in misura
complessivamente equivalente alla
soglia minima annua
indicata, siano concretamente avviati entro
il 31
dicembre 2015 e
rispondano a criteri di: collegamento
funzionale a nuovi investimenti
in impianti energeticamente efficienti
installati nel medesimo sito
industriale; efficientamento
energetico di impianti collegati
alla
medesima filiera produttiva, anche in siti
diversi, avviati nella
medesima data; risanamento ambientale nei siti
di interesse nazionale
di cui all'articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile
2006, n.
152; salvaguardia dell'occupazione.
12. E'
fatto divieto ai distributori di
energia, ai gestori
dei
sistemi di distribuzione e alle societa' di
vendita di energia
al
dettaglio, di tenere comportamenti volti
ad ostacolare lo
sviluppo
del mercato dei servizi energetici e ad
impedire la richiesta e la
prestazione di servizi energetici o altre
misure di miglioramento
dell'efficienza energetica, compresa la
preclusione dell'accesso al
mercato per i concorrenti o l'abuso di
posizione dominante.
Art. 15
Fondo nazionale per l'efficienza
energetica
1. E'
istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il
«Fondo nazionale per l'efficienza
energetica», di seguito
«Fondo»,
che opera secondo le modalita'
di cui al comma 2 e per le finalita'
di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui
all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, come
modificato
dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sono
versate all'entrata del
bilancio dello Stato,
per
l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e
di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate
nei medesimi esercizi
al
Fondo. A tal fine, la Cassa
conguaglio per il
settore elettrico
provvede al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato degli
importi indicati al primo periodo,
a valere sulle disponibilita'
giacenti sul conto corrente bancario intestato
al predetto Fondo,
entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente
decreto per
l'importo relativo al 2014 ed entro il 31
marzo per il
2015. La
dotazione del Fondo puo'
essere integrata:
a) per il periodo 2015-2020, a valere
sulle risorse annualmente
confluite nel fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter,
comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192,
secondo le
modalita' di cui
al presente comma,
previa determinazione
dell'importo da versare con il medesimo decreto
di cui
all'articolo
5, comma 12, lettera a);
b)
fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a
35 milioni di
euro
annui per il periodo 2014-2020 a carico del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, a
valere sui proventi annui
delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati
ai progetti
energetico ambientali cui all'articolo 19, del
decreto legislativo 13
marzo
2013, n. 30,
previa verifica dell'entita' dei
proventi
disponibili annualmente, con le modalita' e nei limiti
di cui ai
commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.
2. Il
Fondo ha natura rotativa ed e' destinato
a sostenere il
finanziamento di interventi
di efficienza energetica,
realizzati
anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di
partenariato pubblico
- privato, societa'
di progetto o di scopo appositamente
costituite,
mediante due sezioni destinate rispettivamente
a:
a)
la concessione di
garanzie, su singole
operazioni o su
portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione di
finanziamenti, direttamente o
attraverso
banche e intermediari finanziari, inclusa
la Banca Europea
degli
Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di
quote di fondi
comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano
come oggetto di
investimento
la sottoscrizione di
titoli di credito
di nuova
emissione o l'erogazione, nelle forme
consentite dalla legge,
di
nuovi finanziamenti, nonche'
mediante la sottoscrizione di
titoli
emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130,
nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti di privati
verso
piccole e medie
imprese e ESCO
per investimenti per
l'efficienza energetica.
3. Il
Fondo e' destinato a favorire, sulla
base di obiettivi
e
priorita'
periodicamente stabiliti e
nel rispetto dei
vincoli
previsti dalla vigente normativa comunitaria in
materia di aiuti di
stato, il finanziamento di interventi coerenti
con il raggiungimento
degli obiettivi nazionali di efficienza energetica,
promuovendo il
coinvolgimento di istituti finanziari,
nazionali e comunitari,
e
investitori
privati sulla base
di un'adeguata condivisione
dei
rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a)
interventi di miglioramento dell'efficienza
energetica degli
edifici di proprieta'
della Pubblica Amministrazione;
b)
realizzazione di reti per
il teleriscaldamento e
per il
teleraffrescamento;
c)
efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche,
compresa l'illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici destinati
ad uso
residenziale, compresa l'edilizia popolare;
e)
efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia
nei
settori dell'industria e dei servizi.
4. Gli interventi
di realizzazione e
ampliamento di reti
di
teleriscaldamento e teleraffrescamento,
avviati tra la
data di
entrata in vigore del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e la
data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, possono
avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo,
secondo le modalita'
definite con i provvedimenti di cui al comma
5 e
fermi restando i
vincoli richiamati al comma 3.
5. Per
il perseguimento delle finalita' di cui
al comma 3, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
con uno o piu'
decreti
di natura non regolamentare da adottare entro
90 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto dal Ministro
dello sviluppo economico
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze e
acquisito il parere della Conferenza Unificata,
sono individuate le
priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di
funzionamento,
di gestione e di intervento
del Fondo, nonche' le modalita' di
articolazione per sezioni, di cui una dedicata
in modo specifico al
sostegno del teleriscaldamento, e le
relative prime dotazioni.
Nel
quadro dei progetti e programmi ammissibili
all'intervento del Fondo,
tenendo conto del miglior rapporto tra costo e
risparmio energetico,
sono
individuati termini e
condizioni di maggior
favore per
interventi che presentino specifica valenza
prestazionale volti a:
a)
creare nuova occupazione;
b)
migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio;
c)
promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
d)
introdurre misure di protezione antisismica in
aggiunta alla
riqualificazione energetica;
e) realizzare reti
per il teleriscaldamento e
per il
teleraffrescamento in ambito
agricolo o comunque
connesse alla
generazione distribuita a biomassa;
6. La
dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante
versamento volontario di
contributi da parte
di Amministrazioni
centrali, Regioni e altri enti e organismi
pubblici, ivi incluse le
risorse derivanti dalla programmazione dei fondi
strutturali e di
investimento
europei secondo criteri,
condizioni e modalita'
stabilite con i provvedimenti di cui al
comma 5.
La dotazione del
Fondo e', inoltre,
incrementata con i proventi delle sanzioni di
cui
all'articolo 16, comma 23.
7. Gli
interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera
a) sono assistiti dalla garanzia
dello Stato, quale
garanzia di
ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire
con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato entro 90 giorni
dall'entrata in vigore
del
presente decreto. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge
31 dicembre 2009,
n.
196. La sezione destinata alla concessione
di garanzie, di
cui al
comma 2, e'
ricompresa nel Sistema nazionale
di garanzia di cui
all'articolo 1, comma 48 della Legge 27
dicembre 2013, n. 147.
8. Le
garanzie concesse dal Fondo possono
essere assistite dalla
garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti
o di
altri fondi di
garanzia istituiti dall'Unione Europea o da
essa cofinanziati.
9. La
gestione del Fondo e dei relativi
interventi puo' essere
attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a societa'
in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' nel
rispetto della vigente
normativa europea e nazionale in materia di
contratti pubblici. Agli
oneri connessi alla gestione e al funzionamento
del Fondo si provvede
a valere sulle medesime risorse.
10. Il
Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato
ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 16
Sanzioni
1. Le
grandi imprese e le imprese a forte consumo
di energia che
non effettuano la diagnosi di cui all'articolo
8, commi 1 e 3, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 40.000
euro. Quando la
diagnosi non e' effettuata
in conformita' alle
prescrizioni
di cui all'articolo
8 si applica
una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro
20.000.
2. L'esercente
l'attivita'
di misura che,
nei casi previsti
dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in
violazione delle modalita'
individuate dall'Autorita'
per l'energia elettrica,
il gas e il
sistema
idrico, non fornisce
ai clienti finali
i contatori
individuali aventi le caratteristiche di cui alla
lettera a) del
predetto comma e'
soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria
da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.
3.
L'esercente l'attivita' di
misura che fornisce
sistemi di
misurazione
intelligenti non conformi
alle specifiche fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico a
norma dell'articolo 9, comma 3, lettere a), b)
c) ed e), e'
soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a
2.500 euro. Le
sanzioni di cui al presente comma sono irrogate
dall'Autorita'
per
l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico.
4. L'esercente
l'attivita'
di misura che
al momento
dell'installazione dei contatori
non fornisce ai
clienti finali
consulenza
ed informazioni adeguate
secondo quanto stabilito
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico,
in particolare sul loro effettivo potenziale
con riferimento alla
lettura dei dati ed
al monitoraggio del
consumo energetico, e'
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da 250 a 1500
euro.
5.
L'impresa di fornitura del servizio di energia
termica tramite
teleriscaldamento o teleraffrescamento
o tramite un
sistema di
fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici
che
non ottempera agli obblighi di installazione di
contatori individuali
di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a),
entro il termine
ivi
previsto, e' soggetta
ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da
500 a 2500 euro.
6.
L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale
che,
richiesta dal cliente
finale che ha
la disponibilita'
dell'unita' immobiliare, nei casi di cui all'articolo
9, comma 5,
lettera b), non installa, entro il termine ivi
previsto, un contatore
individuale di cui alla predetta lettera
b), e' soggetta
ad una
sanzione
amministrativa pecuniaria da
500 a 2500
euro. La
disposizione di cui al presente comma non si
applica quando da una
relazione tecnica di un progettista o di un
tecnico abilitato risulta
che l'installazione del contatore individuale
non e' tecnicamente
possibile
o non e' efficiente
in termini di
costi o non e'
proporzionata rispetto ai risparmi energetici
potenziali.
7.
Nei casi
di cui all'articolo
9, comma 5,
lettera c) il
condominio e i clienti finali che acquistano
energia per un edificio
polifunzionale
che non provvedono
ad installare sistemi
di
termoregolazione e
contabilizzazione del calore
individuali per
misurare il consumo di calore in corrispondenza
di ciascun radiatore
posto all'interno dell'unita'
immobiliare sono soggetti,
ciascuno,
alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 2500 euro.
La
disposizione di cui al primo periodo non
si applica quando
da una
relazione tecnica di un progettista o di un
tecnico abilitato risulta
che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in termini
di costi.
8. E'
soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il
condominio alimentato dal teleriscaldamento o
dal teleraffreddamento
o da
sistemi comuni di
riscaldamento o raffreddamento che
non
ripartisce
le spese in conformita'
alle disposizioni di
cui
all'articolo 9 comma 5 lettera d).
9.
L'impresa di distribuzione o le societa' di
vendita di energia
elettrica e di gas naturale al dettaglio che
non forniscono nelle
fatture emesse nei confronti di clienti
finali presso i
quali non
sono
installati contatori intelligenti
le informazioni previste
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, a
norma dell'articolo 9, comma 6, lettera a),
sono soggette ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a
2500 euro per
ciascuna
omissione
10.
L'impresa di distribuzione o la societa' di vendita
di energia
elettrica e di gas naturale
al dettaglio che
non consentono ai
clienti
finali di accedere
alle informazioni complementari
sui
consumi storici in conformita'
a quanto previsto dall'Autorita' per
l'energia
elettrica, il gas
e il sistema
idrico, a norma
dell'articolo 9, comma 6, lettera b), e' soggetta ad
una sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro
per ciascun cliente.
11. E'
soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2500
euro
per
ciascuna violazione, l'impresa
di vendita di
energia al
dettaglio:
a)
che non
rende disponibili, con
le modalita' individuate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico su
richiesta
formale del cliente
finale, le informazioni
di cui
all'articolo 9, comma 7, lettera a);
b) che non
offre al cliente
finale l'opzione di
ricevere
informazioni sulla fatturazione e bollette in
via elettronica e non
fornisce, su richiesta di quest'ultimo,
spiegazioni adeguate secondo
le prescrizioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma
7, lettera b);
c)
che non fornisce al cliente
finale, secondo le modalita'
individuate dall'Autorita'
per l'energia elettrica,
il gas e il
sistema idrico,
unitamente alla fattura
le informazioni di cui
all'articolo 9, comma 7, lettera c);
d) che
non fornisce al cliente
finale, secondo le modalita'
individuate dall'Autorita'
per l'energia elettrica,
il gas e il
sistema idrico, le informazioni le stime dei
costi energetici tali da
consentire a quest'ultimo di confrontare
offerte comparabili.
12.
L'impresa di vendita di
energia al dettaglio
che applica
specifici corrispettivi al cliente finale
per la ricezione
delle
fatture o delle informazioni sulla fatturazione
ovvero per l'accesso
ai
dati relativi ai
consumi e' soggetta
ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro
per ciascuna violazione.
13. Le
sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello
sviluppo economico.
14. Le
sanzioni di cui ai commi 6, 7
e 8 sono
irrogate dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e
di Bolzano competenti
per territorio o Enti da esse delegate.
15. Le
sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10,
11 e 12
sono
irrogate dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico.
16. Per l'accertamento e
l'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie da parte
delle autorita' amministrative
competenti si osservano, in quanto
compatibili con quanto
previsto
dal presente articolo, le disposizioni
contenute nel capo I, sezioni
I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Entro novanta
giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'Autorita'
per
l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico
disciplina, con
proprio regolamento, nel
rispetto della legislazione
vigente in
materia, i procedimenti sanzionatori di sua
competenza, in modo
da
assicurare
agli interessati la
piena conoscenza degli
atti
istruttori,
il contraddittorio in
forma scritta e
orale, la
verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni
decisorie. Il regolamento disciplina i
casi in
cui, con l'accordo
dell'impresa
destinataria dell'atto di
avvio del procedimento
sanzionatorio,
possono essere adottate
modalita'
procedurali
semplificate di irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
17. L'autorita' amministrativa competente, valutati
gli elementi
comunque in suo
possesso e quelli
portati a sua
conoscenza da
chiunque vi abbia interesse da'
avvio al procedimento sanzionatorio
mediante contestazione immediata o la
notificazione degli estremi
della violazione.
18. In
caso di accertata violazione delle disposizioni
di cui ai
commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e
10 il trasgressore
e gli eventuali
obbligati in solido sono diffidati a provvedere
alla regolarizzazione
entro
il termine di
quarantacinque giorni dalla
data della
contestazione immediata o dalla data di notificazione
dell'atto di
cui al comma 17.
19.
All'ammissione alla procedura di
regolarizzazione di cui al
comma 18 e alla contestazione immediata o alla
notificazione degli
estremi della violazione amministrativa a
norma dell'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689 si
provvede con la notifica di
un unico atto che deve contenere:
a) l'indicazione dell'autorita' competente;
l'oggetto della
contestazione; l'analitica esposizione dei fatti
e degli elementi
essenziali della violazione contestata;
b)
l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento
e, ove diverso, dell'ufficio dove e' possibile presentare
memorie,
perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti
dal responsabile
del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonche' avere
accesso agli atti;
c) l'indicazione del
termine entro cui
l'interessato puo'
esercitare le facolta'
di cui alla lettera b), comunque non inferiore
a trenta giorni;
d) la
diffida a regolarizzare le violazioni nei casi
di cui al
comma 18;
e) la
possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando
alla
diffida e provvedendo al pagamento della somma
di cui al comma 7;
f) la
menzione della possibilita', nei casi degli
illeciti non
diffidabili o per i quali non si e' ottemperato
alla diffida, di
effettuare il pagamento in misura ridotta ai
sensi dell'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g)
l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.
20.
In caso
di ottemperanza alla
diffida, il trasgressore
o
l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma
pari al minimo della sanzione prevista dai
commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza
del termine di
cui al comma 18. Il regolare pagamento della
predetta somma estingue
il procedimento limitatamente alle violazioni
oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla
diffida stessa.
21. Il
pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 e'
effettuato con le modalita'
di versamento previste
dall'articolo 19
decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241,
esclusa la compensazione
ivi
prevista. Del pagamento
e'
data mensilmente comunicazione
all'autorita' amministrativa competente, con modalita' telematiche, a
cura della struttura di gestione di cui
all'articolo 22 del predetto
decreto legislativo.
22. Le
regioni e le provincie autonome di Trento
e di Bolzano,
nell'ambito delle attivita'
di ispezione degli impianti termici
di
cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 16
aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli
accertamenti e le ispezioni
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai
commi 6, 7 e 8.
23. I proventi
derivanti dall'applicazione delle
sanzioni
amministrative pecuniarie di spettanza statale,
per le violazioni del
presente decreto, sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del
bilancio
dello Stato per
essere riassegnati al fondo di
cui
all'articolo
15. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze e'
autorizzato
ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti
variazioni di bilancio. I proventi delle
sanzioni di cui ai commi 6,
7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province
Autonome di Trento e di
Bolzano, o a Enti da esse delegati, che
possono utilizzarli per la
gestione degli accertamenti e delle ispezioni
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74.
24. In
ogni caso sono fatte salve le
competenze delle Regioni
a
statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Titolo V
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 17
Monitoraggio
dell'attuazione
1. A
partire dal 2014 e successivamente ogni 3
anni, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il
Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con
la Conferenza unificata,
e su proposta
dell'ENEA,
approva e
trasmette alla Commissione
europea il Piano
d'azione
nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende:
a)
misure significative per
il miglioramento dell'efficienza
energetica;
b)
risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella
fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia
nonche'
negli
usi finali della stessa, in vista del
conseguimento degli obiettivi
nazionali di efficienza energetica di cui
all'articolo 3;
c)
stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto
al
2020.
2.
Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere
dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Ministero
dello sviluppo economico,
su proposta di ENEA, approva e trasmette alla
Commissione europea,
una relazione annuale sui
progressi realizzati nel
conseguimento
degli obiettivi di efficienza energetica di cui
all'articolo 3.
3.
Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere
dall'entrata in
vigore del presente decreto, il Ministero
dello sviluppo economico,
su proposta del GSE,
approva e trasmette alla Commissione
europea,
una relazione annuale sulla cogenerazione
contenente:
a)
statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e
di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento
in relazione
alla produzione totale di calore e di energia
elettrica;
b) statistiche relative alla capacita' di cogenerazione di calore
e di energia elettrica e ai combustibili usati
per la cogenerazione;
c)
statistiche relative alla produzione
e alle capacita' di
teleriscaldamento e
di tele raffreddamento in
relazione alla
produzione e alle capacita'
totali di calore e di energia elettrica;
d) statistiche sui
risparmi di energia
primaria realizzati
applicando la cogenerazione.
4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono redatte
sulla
base dell'allegato XIV
della direttiva 2012/27/UE
e dei
documenti
operativi predisposti dalla
Commissione europea. La
relazione di cui al comma 3 e'
redatta conformemente alla metodologia
di
cui agli allegati
del decreto del
Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 4 agosto 2011.
Art. 18
Abrogazioni
1. A
decorrere dall'entrata in
vigore del presente
decreto
legislativo, sono abrogati:
a)
gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere a), e), l), n),
v); 11, commi dall'1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3;
17; 18,
comma 3 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
b)
l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28
dicembre 2012, concernente
la determinazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico che devono
essere
perseguiti dalle imprese
di distribuzione dell'energia
elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al
2016.
Art. 19
Disposizioni finali e clausola di
invarianza finanziaria
1. Gli
allegati che costituiscono parte integrante
del presente
decreto, sono aggiornati con decreto
del Ministro dello
sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare.
2. Le
pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province
Autonome, nonche' le Autorita' e
Agenzie coinvolte nell'attuazione
del
presente decreto, collaborano
per favorire la
massima
condivisione dei dati e delle
informazioni raccolti in modalita'
interoperabile, anche al fine di creare basi
informative comuni, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3.
All'attuazione delle disposizioni
del presente decreto,
le
amministrazioni interessate provvedono, senza
nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, con le risorse
umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente,
fatte salve
specifiche disposizioni di cui agli articoli 5,
8, 13 e 15.
4. Ai
sensi dell'articolo 28,
paragrafo 2, della
direttiva
2012/27/UE, il Ministero dello
sviluppo economico trasmette
alla
Commissione europea il presente decreto e
le eventuali successive
modificazioni.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore
il giorno successivo
a
quello
della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addi' 4 luglio 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del
Consiglio dei
ministri
Guidi, Ministro
dello sviluppo
economico
Galletti, Ministro
dell'ambiente e
della tutela
del territorio e del mare
Padoan,
Ministro dell'economia e
delle finanze
Lupi, Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti
Orlando,
Ministro della giustizia
Mogherini,
Ministro degli affari
esteri
Lanzetta, Ministro
per gli affari
regionali e le
autonomie
Madia, Ministro per
la
semplificazione e la
pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
ALLEGATO
1
Prodotti, servizi ed edifici disciplinati da legislazione comunitaria
+-----------------------+------------------+------------------------+
| | |Requisiti minimi di |
|Ambito |Norma
nazionale |efficienza energetica |
+-----------------------+------------------+------------------------+
| | |Classe di efficienza |
| | |energetica piu' elevata |
| | |possibile in |
|Apparecchiature | |considerazione |
|disciplinate dalla Dir.|
|dell'esigenza di |
|2010/30/UE
|decreto |garantire un
livello |
|(etichettatura
|legislativo |sufficiente
di |
|energetica comunitaria)|104/2012
|concorrenza; |
+-----------------------+------------------+------------------------+
| | |Se non contemplate da un|
| | |atto delegato adottato |
| | |ai sensi della direttiva|
| | |2010/30/UE, il requisiti|
| | |minimo per l'efficienza |
| | |energetica definito nel |
|Apparecchiature
|Decreto |Regolamento
di |
|disciplinate dalla Dir.|legislativo |attuazione della Dir. |
|2009/125/CE (Ecodesign)|15/2011 |2009/125/CE |
+-----------------------+------------------+------------------------+
| | |Conformi a requisiti di |
| | |efficienza energetica |
| | |altrettanto rigorosi di |
| | |quelli elencati |
| | |all'allegato C |
| | |dell'accordo allegato |
|Apparecchiature per
|decisione |alla
decisione |
|ufficio disciplinate
|2006/1005/CE del |2006/1005/CE
del |
|dal Regolamento |Consiglio,
del 18 |Consiglio, del 18 |
|106/2008 (Energy Star) |dicembre 2006,
|dicembre 2006 |
+-----------------------+------------------+------------------------+
| | |Requisiti minimi di |
| | |prestazione energetica |
| | |di cui ai decreti |
| | |attuativi dell'art 4 |
| | |comma 1 del dlgs |
| | |192/2005 e ss.mm.ii., |
| | |validi per gli edifici |
|
|Decreto |nuovi o sottoposti a |
|
|legislativo
|ristrutturazioni |
|Edifici
|192/2005
|importanti |
+-----------------------+------------------+------------------------+
|Pneumatici - | | |
|regolamento 1222/2009 | | |
+-----------------------+------------------+------------------------+
ALLEGATO
2
Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli
realizzati
nel quadro dei sistemi
di gestione dell'energia
I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualita' sono
di
seguito riportati:
a) sono basati su dati
operativi relativi al
consumo di energia
aggiornati, misurati e tracciabili e (per
l'energia elettrica) sui
profili di carico;
b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico
di edifici o
di gruppi di
edifici, di attivita' o
impianti
industriali, ivi compreso il trasporto;
c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita,
invece che su semplici periodi di
ammortamento, in modo
da tener
conto dei risparmi a lungo
termine, dei valori
residuali degli
investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
d) sono proporzionati
e sufficientemente rappresentativi per
consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica
globale e di individuare in
modo affidabile le opportunita' di
miglioramento piu' significative;
Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per
le misure proposte in
modo da fornire
informazioni chiare sui
potenziali risparmi. I dati utilizzati
per gli audit
energetici
possono essere conservati
per le analisi
storiche e per
il
monitoraggio della prestazione.
Allegati da 3 a 8 omessi