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Roma, 18 maggio 2015
Circolare n. 79/2015
Oggetto: Dogane – Corridoi
doganali – Note Agenzia Dogane prot.
n.44053/RU del 13.4.2015 e prot. n.53313/RU del
5.5.2015.
Com’è ormai noto,
l’Agenzia delle Dogane con le due note indicate in oggetto ha istituito i
corridoi doganali stradali e ferroviari. La concreta operatività degli stessi
avviene in base ad un Disciplinare di
servizio redatto dalle Direzioni doganali territoriali interessate. Allo
stato attuale risultano operativi i corridoi stradali Ikea La Spezia-Piacenza e
Genova-Piacenza.
I corridoi sono
finalizzati ad effettuare lo sdoganamento di merce containerizzata arrivata via
mare, anziché presso l’ufficio doganale portuale, presso quello interno di
destinazione finale della merce stessa.
Lo sdoganamento
presso una dogana diversa da quella del punto di arrivo è sempre stato
consentito attraverso la procedura prevista dal Codice Doganale Comunitario del
transito comunitario esterno che prevede l’emissione di una dichiarazione
doganale (T1) presso l’ufficio doganale del porto di sbarco, con la prestazione
di una garanzia sui diritti doganali della merce che viaggia “allo stato estero”,
cioè senza essere sdoganata.
Con i corridoi non è
richiesta la presentazione di una dichiarazione doganale presso l’ufficio del
porto di sbarco, in quanto la merce sbarcata si considera essere virtualmente immessa
nel magazzino di temporanea custodia del destinatario: durante il viaggio nel
corridoio i relativi diritti doganali sono quindi garantiti dal titolare della
temporanea custodia. I controlli di safety e di
security, nonché i controlli che devono obbligatoriamente svolgersi in ambito
portuale (es. controlli radiometrici), continuano a svolgersi presso il porto
di sbarco prima che la merce possa essere avviata nel corridoio.
Senza entrare nel
merito dei corridoi – sui quali è aperto un ampio dibattito pro e contro –
Confetra ha posto una questione pregiudiziale riguardante Uirnet,
la società che è stata nominata per legge soggetto attuatore della Piattaforma
Logistica Nazionale e che l’Agenzia delle Dogane ha individuato come unico
soggetto per il tracciamento dei veicoli cui devono rivolgersi gli operatori
che intendono avvalersi dei corridoi doganali.
Secondo Confetra il servizio
di tracciamento, così come gli altri servizi che potrà offrire la Piattaforma
Logistica Nazionale, se adempie ad una funzione pubblica deve essere esplicato
da un organismo pubblico (es. la stessa Dogana), altrimenti deve essere offerto
in regime di libero mercato. La creazione per legge di un monopolista, Uirnet, che potrebbe esigere dagli operatori oneri
finanziari imprevedibili, non è accettato dal mondo imprenditoriale
confederale, viepiù considerando che l’attuazione e la gestione della
Piattaforma verrebbero affidate in concessione a soggetti privati non neutrali.
Dubbi sulla
legittimità delle scelte operate dal Governo in merito a Uirnet
sono stati sollevati anche a livello parlamentare, con due interrogazioni
presentate al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (on.De Lorenzis, M5S; on.Catalano ScpI).
Si fa riserva di
aggiornamenti sull’evolversi della situazione.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li n.47/2014 e
38/2014
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Responsabile di Area |
Allegati
tre: |
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D/d |
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