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Roma, 18 maggio 2015

 

Circolare n. 79/2015

 

Oggetto: Dogane – Corridoi doganali – Note Agenzia Dogane prot. n.44053/RU del 13.4.2015 e prot. n.53313/RU del 5.5.2015.

 

Com’è ormai noto, l’Agenzia delle Dogane con le due note indicate in oggetto ha istituito i corridoi doganali stradali e ferroviari. La concreta operatività degli stessi avviene in base ad un Disciplinare di servizio redatto dalle Direzioni doganali territoriali interessate. Allo stato attuale risultano operativi i corridoi stradali Ikea La Spezia-Piacenza e Genova-Piacenza.

 

I corridoi sono finalizzati ad effettuare lo sdoganamento di merce containerizzata arrivata via mare, anziché presso l’ufficio doganale portuale, presso quello interno di destinazione finale della merce stessa.

 

Lo sdoganamento presso una dogana diversa da quella del punto di arrivo è sempre stato consentito attraverso la procedura prevista dal Codice Doganale Comunitario del transito comunitario esterno che prevede l’emissione di una dichiarazione doganale (T1) presso l’ufficio doganale del porto di sbarco, con la prestazione di una garanzia sui diritti doganali della merce che viaggia “allo stato estero”, cioè senza essere sdoganata.

 

Con i corridoi non è richiesta la presentazione di una dichiarazione doganale presso l’ufficio del porto di sbarco, in quanto la merce sbarcata si considera essere virtualmente immessa nel magazzino di temporanea custodia del destinatario: durante il viaggio nel corridoio i relativi diritti doganali sono quindi garantiti dal titolare della temporanea custodia. I controlli di safety e di security, nonché i controlli che devono obbligatoriamente svolgersi in ambito portuale (es. controlli radiometrici), continuano a svolgersi presso il porto di sbarco prima che la merce possa essere avviata nel corridoio.

 

Senza entrare nel merito dei corridoi – sui quali è aperto un ampio dibattito pro e contro – Confetra ha posto una questione pregiudiziale riguardante Uirnet, la società che è stata nominata per legge soggetto attuatore della Piattaforma Logistica Nazionale e che l’Agenzia delle Dogane ha individuato come unico soggetto per il tracciamento dei veicoli cui devono rivolgersi gli operatori che intendono avvalersi dei corridoi doganali.

 

Secondo Confetra il servizio di tracciamento, così come gli altri servizi che potrà offrire la Piattaforma Logistica Nazionale, se adempie ad una funzione pubblica deve essere esplicato da un organismo pubblico (es. la stessa Dogana), altrimenti deve essere offerto in regime di libero mercato. La creazione per legge di un monopolista, Uirnet, che potrebbe esigere dagli operatori oneri finanziari imprevedibili, non è accettato dal mondo imprenditoriale confederale, viepiù considerando che l’attuazione e la gestione della Piattaforma verrebbero affidate in concessione a soggetti privati non neutrali.

 

Dubbi sulla legittimità delle scelte operate dal Governo in merito a Uirnet sono stati sollevati anche a livello parlamentare, con due interrogazioni presentate al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (on.De Lorenzis, M5S; on.Catalano ScpI).

 

Si fa riserva di aggiornamenti sull’evolversi della situazione.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.47/2014 e 38/2014

Responsabile di Area

Allegati tre:
- Note Agenzia Dogane prot. n.44053/RU del 13.4.2015
- Nota Agenzia Dogane prot. n.53313/RU del 5.5.2015
- Interrogazioni parlamentari

 

D/d

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