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Roma, 3 giugno 2015
Circolare n. 92/2015
Il
Ministero del Lavoro ha sbloccato l’operatività per il 2014 della decontribuzione
sui premi di risultato corrisposti in virtù di contratti di secondo livello aziendali
o territoriali (legge n. 247/2007).
Rispetto
agli anni passati è stata ridotta all’1,60% della retribuzione annua del lavoratore
(in precedenza 2,25%) la quota di premio di risultato su cui applicare lo
sgravio che continua ad essere pari, per l’azienda, a 25 punti percentuali
dell’aliquota INPS a proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore.
Deve trattarsi in ogni caso di premi dalla erogazione incerta nella
corresponsione o nell’ammontare, in quanto legati ad incrementi di
produttività, di qualità e di competitività dell’azienda.
Per
poter beneficiare della decontribuzione le imprese interessate dovranno, qualora
non lo avessero già fatto, depositare i contratti di secondo livello presso
Si
rammenta che l’accesso allo sgravio è subordinato al rispetto delle condizioni
previste dalla legge n. 296/2006 (tra cui regolarità contributiva e
applicazione dei contratti collettivi).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 129/2014 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 123 del 29.5.2015
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 aprile 2015
Determinazione per l'anno 2015, della
misura massima percentuale
della retribuzione di
secondo livello oggetto
dello sgravio
contributivo previsto dall'art. 1, commi
67 e
68, della legge
n.
247/2007.
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Ripartizione del finanziamento degli
sgravi contributivi
1. Le risorse per l'anno
2015 stanziate ai fini
del finanziamento
degli sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di
secondo livello, di
cui all'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, come rideterminate dall'art. 1, comma 249, della legge
24 dicembre 2012, n.228, e dall'art. 1, comma 313,
della legge 23
dicembre 2014, n. 190,
sono ripartite nella misura del 62,5 per cento
per la contrattazione aziendale
e del 37,5
per cento per la
contrattazione territoriale. Fermo restando il
limite complessivo
annuo di 391 milioni
di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera
percentuale
attribuita a
ciascuna delle predette
tipologie di
contrattazione
la percentuale
residua e' attribuita
all'altra
tipologia.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Con riferimento alle somme corrisposte nell'anno
2014, sulla
retribuzione imponibile di
cui all'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni,
e' concesso, con effetto dal 1°
gennaio 2015, ai datori di
lavoro,
nel rispetto dei
limiti finanziari annui previsti a carico del
Fondo
di cui all'art. 1
e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e
4,
uno sgravio
contributivo sulla quota
costituita dalle erogazioni
previste dai contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello, nella
misura del 1,60 per cento della retribuzione
contrattuale
percepita e
conformemente a quanto
previsto dalla
ripartizione di cui
all'art. 1, comma 67, lettere b)
e c), della
legge 24 dicembre
2007, n. 247.
2. Entro il
28 febbraio 2016,
sulla base dei
risultati del
monitoraggio
effettuato dall'INPS,
con apposita conferenza
dei
servizi tra le amministrazioni interessate,
indetta ai sensi
dell'art. 14
della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed
integrazioni, puo' essere
rideterminata, per l'anno
2015, la misura del limite massimo della
retribuzione contrattuale
percepita di cui al
comma 1, fermo
restando quanto stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fini della
fruizione dello sgravio
contributivo di cui al
comma 1, i contratti
collettivi aziendali o territoriali,
ovvero di
secondo livello,
devono:
a) essere sottoscritti
dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non
sia gia' avvenuto, a
cura dei medesimi
datori di
lavoro o dalle
associazioni a cui aderiscono, presso
la Direzione
provinciale del lavoro
entro trenta giorni dalla data di
entrata in
vigore del presente
decreto;
b) prevedere
erogazioni correlate ad incrementi di produttivita',
qualita', redditivita', innovazione
ed efficienza organizzativa,
oltre che collegate
ai risultati riferiti all'andamento
economico o
agli utili della
impresa o a ogni altro elemento
rilevante ai fini
del miglioramento
della competitivita' aziendale.
4. Nel caso
di contratti territoriali,
qualora non risulti
possibile la rilevazione
di indicatori a
livello aziendale, sono
ammessi i criteri di
erogazione legati agli andamenti
delle imprese
del settore sul
territorio.
5. Lo sgravio
contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai
dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di
riferimento, trattamenti
economici e normativi non conformi a
quanto
previsto dall'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.
6. La concessione dello
sgravio contributivo di cui al comma 1
e'
subordinata al rispetto
delle condizioni di cui all'art.
1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente
beneficiato dello
sgravio contributivo
di cui al comma 1 sono tenuti al versamento
dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Resta salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse
dall'applicazione dello sgravio di cui al comma
1
le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo
30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate
negozialmente
dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti
del pubblico
impiego.
9. Per le imprese di
somministrazione di lavoro di cui al
decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa riferimento,
ai fini del beneficio dello sgravio di cui
al comma
1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa
utilizzatrice o dalle
organizzazioni cui essa aderisce.
Art. 3
Procedure
1. Ai fini
dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i datori di
lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.
1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, inoltrano, a
decorrere
dalla data
di pubblicazione del
presente decreto ed
esclusivamente in via
telematica, apposita domanda all'INPS,
anche
con riferimento ai
lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali,
secondo le indicazioni
fornite dall'Istituto medesimo.
2. La domanda di cui al
comma 1 deve contenere:
a) i dati
identificativi dell'azienda;
b) la data
di sottoscrizione del
contratto aziendale,
territoriale, ovvero di
secondo livello;
c) la data di avvenuto
deposito del contratto di cui alla lettera
b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
d) l'indicazione
dell'Ente previdenziale al quale sono versati i
contributi pensionistici;
e) ogni altra
indicazione che potra' essere
richiesta
dall'Istituto di Previdenza.
3. Ai fini della
determinazione del limite massimo di cui all'art.
2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a
riferimento e'
quella disciplinata
dall'art. 1, comma 1, della legge
n. 389 del
1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto, con
riferimento alle componenti imponibili
di cui
all'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni.
Art. 4
Modalita'
di ammissione
1. L'ammissione allo
sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene a
decorrere dal sessantesimo giorno
successivo a quello
fissato
dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.
2. A tal fine,
l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero
di protocollo
informatico.
3. Ai fini del rispetto
del limite di spesa di
cui all'art. 1,
l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le
domande trasmesse,
provvede all'eventuale
riduzione delle somme richieste da
ciascuna
azienda e lavoratore,
in misura percentuale pari al rapporto
tra la
quota complessiva
eccedente il predetto limite di spesa e
il limite
di spesa
medesimo, dandone tempestiva comunicazione
ai richiedenti.
L'INPS provvede altresi' a comunicare
le risultanze della procedura
di cui al
presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5
Norme finali
1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente decreto si
provvede a valere sul
capitolo 4330 dello stato di
previsione del
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
- Centro di
responsabilita' 08 «Politiche Previdenziali»
per un ammontare pari a
391 milioni di euro.
Il presente decreto e' inviato
alla Corte dei
conti per la
registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 8 aprile 2015
Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR,
MIBAC, Min. salute e
Min.
lavoro, foglio n.
1830