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Roma, 3 giugno 2015
Circolare n.
93/2015
Oggetto: Previdenza – Rilascio
del DURC in tempo reale – D.M. 30.1.2015, su G.U. n. 125
dell’1.6.2015.
Finalmente
dall’1 luglio p.v. le imprese
potranno ottenere il rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in
tempo reale, senza quindi dover più attendere fino ad un mese come previsto attualmente
(DM 24.10.2007).
In
attuazione del Jobs Act
(legge n. 78/2014) il Ministero del Lavoro ha infatti semplificato la disciplina
del DURC di cui rimane ferma la finalità di consentire
la verifica on-line della regolarità contributiva delle imprese sia ai fini
della partecipazione ad appalti pubblici che dell’erogazione di contributi
pubblici o finanziamenti comunitari.
Rispetto
al passato la richiesta di rilascio del DURC potrà
essere attivata non solo dalle imprese ma anche direttamente dalla Pubblica
Amministrazione interessata indicando esclusivamente il codice fiscale
dell’impresa sottoposta a verifica. Nulla cambia invece riguardo alla validità
del DURC che continuerà ad essere di 120 giorni
mentre, nel caso in cui fossero riscontrate irregolarità, le imprese avranno
sempre 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione.
Si fa
osservare che, in base al nuovo decreto, le attuali modalità di rilascio del DURC rimarranno in vigore in via transitoria e comunque non
oltre l’1 gennaio 2017 per alcuni casi espressamente indicati (tra cui crediti
vantati dalle imprese verso le Pubbliche Amministrazioni e regolarizzazione di
lavoratori stranieri in nero).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.89/2015
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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Confetra. |
G.U. n.125 del 1.6.2015
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 gennaio 2015
Semplificazione
in materia
di documento unico
di regolarita'
contributiva (DURC).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Decreta:
Art. 1
Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva
1. Sono abilitati ad
effettuare la verifica
di regolarita'
contributiva di cui
all'art. 2, in relazione alle finalita' per le
quali e' richiesto il possesso del Documento
Unico di Regolarita'
Contributiva (DURC) ai sensi della
vigente normativa:
a) i soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
b) gli Organismi di
attestazione SOA;
c) le amministrazioni pubbliche
concedenti, anche ai
sensi
dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
d) le amministrazioni
pubbliche procedenti, i concessionari ed i
gestori di pubblici
servizi che agiscono ai sensi del
decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) l'impresa o il
lavoratore autonomo in relazione alla
propria
posizione contributiva
o, previa delega dell'impresa o del lavoratore
autonomo medesimo,
chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari,
previa delega da
parte del soggetto
titolare del credito, in relazione
alle cessioni
dei crediti
certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge
29
novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28
gennaio 2009, n. 2 e
dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge
24
aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 23
giugno 2014, n. 89.
Art. 2
Verifica di regolarita'
contributiva
1. I soggetti di cui
all'art. 1 possono verificare in tempo reale,
con le modalita' di cui all'art. 6, la regolarita' contributiva
nei
confronti dell'INPS,
dell'INAIL e, per le
imprese classificate o
classificabili
ai fini
previdenziali nel settore
industria o
artigianato per le attivita' dell'edilizia,
delle Casse edili.
La
verifica e' effettuata nei confronti
dei datori di
lavoro e dei
lavoratori autonomi ai
quali e' richiesto il possesso del
Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) ai
sensi della vigente
normativa. Ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera
h) del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276, le Casse edili
competenti ad
attestare la regolarita' contributiva
sono esclusivamente quelle
costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro stipulanti il
contratto collettivo nazionale e che siano,
per
ciascuna
parte, comparativamente piu' rappresentative sul
piano
nazionale.
2. Il documento di cui
all'art. 7, generato dall'esito
positivo
della
verifica, fatte
salve le esclusioni
di cui all'art.
9,
sostituisce
ad ogni
effetto il Documento
Unico di Regolarita'
Contributiva (DURC) previsto:
a) per l'erogazione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili
finanziari e vantaggi
economici, di qualunque genere, compresi quelli
di cui all'art.
1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) nell'ambito delle
procedure di appalto
di opere, servizi
e
forniture pubblici e
nei lavori privati dell'edilizia;
c) per il rilascio
dell'attestazione SOA.
Art. 3
Requisiti di regolarita'
1. La verifica della regolarita' in tempo
reale riguarda i
pagamenti dovuti
dall'impresa in relazione ai lavoratori
subordinati
e a quelli
impiegati con contratto di collaborazione coordinata
e
continuativa, che operano
nell'impresa stessa nonche', i
pagamenti
dovuti dai
lavoratori autonomi, scaduti sino
all'ultimo giorno del
secondo mese
antecedente a quello in cui la verifica e'
effettuata, a
condizione che sia
scaduto anche il termine di presentazione
delle
relative denunce
retributive.
2. La regolarita' sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni
concesse dall'INPS, dall'INAIL o
dalle Casse
edili ovvero dagli Agenti
della riscossione sulla
base delle
disposizioni di legge e
dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei
pagamenti in forza
di disposizioni
legislative;
c) crediti in fase
amministrativa oggetto di compensazione per la
quale sia stato
verificato il credito, nelle forme
previste dalla
legge o dalle
disposizioni emanate dagli Enti preposti alla
verifica
e che sia stata
accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in
pendenza di contenzioso
amministrativo sino alla
decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in
pendenza di contenzioso
giudiziario sino al
passaggio in giudicato
della sentenza, salva
l'ipotesi cui
all'art. 24, comma
3, del decreto
legislativo 26
febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati
per il recupero agli Agenti della riscossione
per i quali sia
stata disposta la
sospensione della cartella
di
pagamento o dell'avviso
di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno
scostamento
non grave tra le
somme dovute e quelle versate, con
riferimento a
ciascun Istituto
previdenziale ed a ciascuna Cassa
edile. Non si
considera grave lo
scostamento tra le somme dovute e
quelle versate
con riferimento a
ciascuna Gestione nella quale l'omissione
si e'
determinata che risulti
pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi
di
eventuali accessori di
legge.
Art. 4
Assenza di regolarita'
1. Qualora non sia
possibile attestare la regolarita' contributiva
in tempo reale e
fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
9, l'INPS, l'INAIL e
le Casse edili
trasmettono tramite PEC,
all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art.
1
della legge 11
gennaio 1979, n. 12, l'invito a
regolarizzare con
indicazione
analitica delle
cause di irregolarita' rilevate
da
ciascuno degli Enti
tenuti al controllo.
2. L'interessato,
avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun
Ente, puo' regolarizzare la propria
posizione entro un termine
non
superiore a 15 giorni
dalla notifica dell'invito di cui al
comma 1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto
per tutte le
interrogazioni intervenute durante il
predetto termine
di 15 giorni e
comunque per un periodo non superiore
a 30 giorni
dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione
entro il termine di 15
giorni genera il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente
il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la
risultanza negativa
della verifica e' comunicata
ai soggetti che
hanno effettuato
l'interrogazione con indicazione degli
importi a
debito e delle cause
di irregolarita'.
Art. 5
Procedure concorsuali
1. In caso di concordato
con continuita' aziendale di cui all'art.
186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, l'impresa si
considera regolare nel
periodo intercorrente tra la pubblicazione del
ricorso nel registro
delle imprese e il decreto di omologazione,
a
condizione che nel piano
di cui
all'art. 161 del
medesimo regio
decreto sia prevista
l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di
legge.
2. In caso di fallimento
con esercizio provvisorio di cui all'art.
104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarita' sussiste
con riferimento
agli obblighi contributivi nei confronti
di INPS,
INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di
autorizzazione
all'esercizio provvisorio a
condizione che risultino
essere stati
insinuati.
3. In caso di amministrazione straordinaria
di cui al
decreto
legislativo 8 luglio
1999, n. 270, l'impresa si considera regolare
a
condizione che i debiti
contributivi nei confronti di INPS,
INAIL e
Casse edili scaduti anteriormente alla data della
dichiarazione di
apertura della
medesima procedura risultino essere stati insinuati.
4. Le imprese che
presentano una proposta di
accordo sui crediti
contributivi ai sensi
dell'art. 182-ter del regio decreto 16
marzo
1942, n. 267, nell'ambito del
concordato preventivo ovvero
nell'ambito delle
trattative per l'accordo di ristrutturazione dei
debiti disciplinati
rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis
del
medesimo regio decreto,
si considerano regolari
per il periodo
intercorrente tra la data
di pubblicazione dell'accordo nel
registro
delle imprese e il
decreto di omologazione
dell'accordo stesso, se
nel piano di
ristrutturazione e' previsto il
pagamento parziale o
anche dilazionato
dei debiti contributivi nei
confronti di INPS,
INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto
delle condizioni e
dei limiti previsti per i crediti di INPS e
INAIL
dagli articoli 1 e
3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.
5. Nelle ipotesi di
cui ai commi
precedenti, l'impresa deve
comunque essere
regolare con riferimento agli
obblighi contributivi
riferiti ai periodi decorrenti,
rispettivamente, dalla data
di
pubblicazione del ricorso
nel registro delle imprese, dalla
data di
autorizzazione all'esercizio
provvisorio, dalla data di
ammissione
all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della
proposta di accordo
sui crediti contributivi.
Art. 6
Modalita'
della verifica
1. La verifica di cui
all'art. 2 e' attivata dai soggetti di cui
all'art. 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite un'unica
interrogazione negli
archivi dell'INPS, dell'INAIL
e delle Casse
edili che, anche in
cooperazione applicativa, operano in integrazione
e
riconoscimento reciproco,
indicando esclusivamente il
codice
fiscale del soggetto
da verificare.
2. La verifica puo' essere effettuata, per conto dell'interessato,
da un consulente
del lavoro nonche' dai soggetti di cui
all'art. 1
della legge 11
gennaio 1979, n. 12, nonche' dagli
altri soggetti
abilitati da norme
speciali.
3. Qualora, in
riferimento al soggetto per il quale si
chiede la
verifica, sia gia' stato emesso il Documento di cui
all'art. 7 in
corso di validita', la procedura rinvia allo stesso Documento.
Art. 7
Contenuti
1. L'esito positivo della
verifica di regolarita' genera
un
Documento in formato «pdf»
non modificabile avente
i seguenti
contenuti minimi:
a) la denominazione o
ragione sociale, la sede legale e il codice
fiscale del soggetto
nei cui confronti e' effettuata la verifica;
b) l'iscrizione
all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle
Casse
edili;
c) la dichiarazione di
regolarita';
d) il numero identificativo, la
data di effettuazione
della
verifica e quella di
scadenza di validita' del Documento.
2. Il Documento di cui
al comma 1 ha validita' di 120 giorni dalla
data effettuazione
della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente
consultabile tramite
le applicazioni predisposte
dall'INPS,
dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica
per le Casse
Edili (CNCE) nei rispettivi siti
internet.
Art. 8
Cause ostative alla regolarita'
1. Ai fini del godimento
di benefici normativi e contributivi sono
ostative alla regolarita', ai sensi dell'art. 1, comma
1175, della
legge 27 dicembre
2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale
ed in
materia di tutela
delle condizioni di
lavoro individuate
nell'allegato
A, che
costituisce parte integrante
del presente
decreto, da parte del
datore di lavoro o del dirigente
responsabile,
accertate con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali
definitivi, inclusa la
sentenza di cui all'art. 444 del codice
di
procedura penale. Non rileva
l'eventuale successiva sostituzione
dell'autore
dell'illecito.
2. Il godimento dei
benefici normativi e
contributivi di cui
all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e'
definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A ed a
tal fine non
rileva la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice
penale.
3. Le cause ostative di
cui al comma 1 non
sussistono qualora il
procedimento
penale sia
estinto a seguito
di prescrizione
obbligatoria ai sensi degli
articoli 20 e
seguenti del decreto
legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, e dell'art.
15 del decreto
legislativo 23 aprile
2004, n. 124, ovvero di
oblazione ai sensi
degli articoli 162
e 162-bis del codice penale.
4. Ai fini della regolarita' contributiva l'interessato e' tenuto
ad
autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro,
che ne verifica a
campione la veridicita', l'inesistenza a suo carico
di
provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali definitivi in
ordine alla
commissione delle violazioni
di cui all'allegato
A,
ovvero il decorso
del periodo indicato dallo stesso allegato relativo
a ciascun
illecito.
5. Le cause ostative
alla regolarita' sono riferite esclusivamente
a fatti
commessi successivamente all'entrata in
vigore del decreto
ministeriale 24
ottobre 2007 pubblicato
nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica
italiana n. 279 del 30 novembre 2007.
Art. 9
Esclusioni
1. In via transitoria e
comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta
assoggettato alle
previgenti modalita' di rilascio il Documento Unico
di Regolarita' Contributiva (DURC)
richiesto in applicazione:
a) dell'art. 13-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
b) dell'art. 6, comma
11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
c) in applicazione
dell'art. 5, comma 2 lettera a), del
decreto
del Ministero
dell'Interno 29 agosto 2012;
d) in applicazione
dell'art. 10 del decreto
del Presidente del
Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.
2. Per il
medesimo periodo transitorio
restano altresi'
assoggettate alle
previgenti modalita' di
rilascio del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) le ipotesi per le quali
la
verifica di cui
all'art. 6 non e' possibile
per l'assenza delle
necessarie
informazioni negli
archivi informatizzati dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili.
Art. 10
Norme di coordinamento
1. Ai sensi dell'art. 4,
comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.
78, dalla data
di entrata in
vigore del presente
decreto sono
abrogate tutte le
disposizioni di legge incompatibili con i contenuti
del medesimo art.
4 fra cui, in particolare:
a) il decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica
italiana n. 279 del 30
novembre 2007;
b) i commi 2, 3 e 4
dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;
c) i commi 2, 3 e 4
dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967,
n.
800;
d) il comma 4,
dell'art. 10, del decreto legislativo
del Capo
provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708.
2. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto i soggetti
di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente
della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, utilizzano il
Documento di
cui all'art. 7 in
corso di validita' nelle ipotesi indicate dall'art.
31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
nell'ipotesi
di cui al
comma 5 del
medesimo articolo, senza necessita' di
acquisire un nuovo
Documento.
3. Il Documento di
cui all'art. 7 soddisfa il
possesso del
requisito indicato
dall'art. 38, comma 1, lettera i),
del decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonche' assolve all'obbligo della
presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui agli
articoli
44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.
4. Resta ferma in capo
ai soggetti di cui all'art.
3, comma 1,
lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre
2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4,
comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n.
207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98.
5. Le disposizioni di
cui al presente
decreto divengono efficaci
decorsi 30 giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della
Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2 e 3, e agli
articoli 5 e 8.
Roma, 30 gennaio 2015
Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia e delle
finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione
e la
pubblica amministrazione
Madia