Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 12 giugno 2015

 

Circolare n. 96/2015

 

Oggetto: Autotrasporto – Iscrizione all’Albo presso gli uffici delle Motorizzazioni – DPCM 8.1.2015 su G.U. n.101 del 4.5.2015 Circolare MIT n.2/2015 del 13.5.2015.

 

Per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori le imprese devono rivolgersi agli uffici della Motorizzazione Civile e non più alle province.

 

In attuazione della Legge di Stabilità 2014 (art.1 c.94 L. n.147/13), il DPCM indicato in oggetto ha trasferito agli uffici territoriali della Motorizzazione Civile la tenuta degli Albi provinciali, in precedenza affidata alle province.

 

Il Ministero dei Trasporti con la circolare indicata in oggetto ha riepilogato la procedura che le imprese di nuova costituzione devono seguire per intraprendere l’attività.

 

Il primo passo è appunto l’iscrizione all’Albo che va richiesta agli Uffici della Motorizzazione, utilizzando la nuova modulistica - redatta dallo stesso Ministero e allegata alla circolare in oggetto - tramite cui si dichiara il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e capacità professionale. L’Ufficio della Motorizzazione effettua l’istruttoria e iscrive l’impresa all’Albo (ovvero, qualora l’esito dell’istruttoria sia negativo emette un provvedimento motivato di diniego). Ottenuta l’iscrizione all’Albo, l’impresa deve fare domanda di iscrizione al REN (il Registro Elettronico Nazionale) allo stesso ufficio della Motorizzazione, dimostrando il requisito dello stabilimento. L’impresa viene così iscritta nel REN in via “preliminare” e può immatricolare i veicoli. Una volta immatricolati i veicoli, l’istruttoria è completata e l’impresa viene iscritta come “attiva” nel REN. Nel caso l’istruttoria non vada a buon fine l’impresa risulta nel REN come “cancellata”.

 

Si rammenta che l’iscrizione al REN non è richiesta alle imprese che esercitano l’attività con veicoli fino a 1,5 tonnellate le quali devono solo essere iscritte all’Albo col solo requisito dell’onorabilità.

 

Per il completamento della procedura di iscrizione all’Albo la tempistica massima è di 4 mesi (in precedenza 3 mesi, ma il Ministero con la circolare in oggetto ha ritenuto che il trasferimento delle funzioni, giustifichi una proroga del termine di un mese).

 

Si nota, da ultimo, che con il DPCM in oggetto sono stati reintrodotti i Comitati Provinciali dell’Albo.

 

 

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

Allegati due:
- DPCM 8.1.2015 su G.U. n.101 del 4.5.2015
- Circolare MIT n.2/2015 del 13.5.2015

 

D/d

 

 

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G.U. n. 101 del 4.5.2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2015

Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali
degli autotrasportatori dalle province  agli  uffici  periferici  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo  1,  comma  94,  della  legge  n.  147/2013  (legge  di
stabilita' 2014). 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
                         Funzioni trasferite 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  sono  attribuite  agli  uffici
periferici della Motorizzazione  civile,  nell'ambito  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i  trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale, le funzioni gia'
trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi  dell'art.  105,
comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,
in materia di tenuta  degli  Albi  provinciali,  quali  articolazioni
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, ivi compresa la verifica
della sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione  di
autotrasportatore   relativi   all'onorabilita',    alla    capacita'
professionale, alla capacita' finanziaria e allo  stabilimento,  come
definiti dal Regolamento CE 1071/2009. 
 
                               Art. 2 
                      Attribuzioni degli uffici 
                     della Motorizzazione civile 
  1. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1  compete  agli  uffici  della
Motorizzazione civile, oltre alle  attribuzioni  gia'  esercitate  in
base alla legislazione vigente: 
    a) ricevere e istruire le domande delle imprese per  l'iscrizione
nell'Albo e decidere sul loro accoglimento; 
    b) redigere  l'elenco  di  tutti  gli  iscritti  della  provincia
nell'Albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione; 
    c)  accertare  se  permangono  i   requisiti   per   l'iscrizione
nell'Albo; 
    d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i  provvedimenti
disciplinari previsti dalla normativa; 
    e) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme
in materia di autotrasporto di cose  per  conto  di  terzi,  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge; 
    f)  promuovere,  nell'ambito  locale,  anche  d'intesa   con   le
associazioni della categoria, lo  sviluppo  e  il  miglioramento  del
settore dell'autotrasporto di cose; 
    g) esercitare ogni altro ufficio ad essi  delegato  dal  Comitato
centrale; 
    h) curare la tenuta e l'aggiornamento  del  registro  elettronico
nazionale, sulla base delle disposizioni dettate dal Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2.  La  Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale   e   per
l'intermodalita' del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
provvede con propri  decreti  a  dettare  le  opportune  disposizioni
attuative. 
 
                               Art. 3 
                      Comitati interprovinciali 
  1. In seno ad ogni Direzione generale territoriale del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il  personale
del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  opera,  senza
ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  un   Comitato
interprovinciale per l'Albo  degli  autotrasportatori,  con  funzioni
consultive, che esprime pareri, non obbligatori  ne'  vincolanti,  in
ordine  alle  materie  relative   all'esercizio   dell'attivita'   di
trasporto su strada. 
  2. Ogni Comitato e' composto: 
    a)  dal  Direttore  generale   dell'ufficio,   in   qualita'   di
presidente; 
    b) da quattro funzionari preposti alle  funzioni  in  materia  di
autotrasporto e in servizio presso gli  uffici  della  Motorizzazione
civile ricompresi nella circoscrizione territoriale cui si  riferisce
la Direzione territoriale, di cui uno in funzione di vice presidente; 
    c) da cinque rappresentanti delle  associazioni  locali  aderenti
alle  associazioni  nazionali  di  categoria  accreditate  presso  il
Comitato centrale per l'Albo  degli  autotrasportatori  di  cose  per
conto di terzi. 
  3. I componenti di ciascun Comitato interprovinciale sono  nominati
con decreto  del  Direttore  della  Direzione  generale  territoriale
interessata, durano in carica cinque anni e possono essere confermati
per una sola volta. 
  4. Ai Comitati interprovinciali per l'Albo sono attribuite funzioni
consultive e di studio nelle materie di cui al presente  decreto,  ed
in particolare: 
    a) istruttoria  delle  domande  delle  imprese  per  l'iscrizione
nell'Albo e determinazione sul loro accoglimento; 
    b) redazione dell'elenco di tutti gli  iscritti  della  provincia
nell'Albo, esecuzione delle variazioni e cura della pubblicazione; 
    c)  accertamento  circa   la   permanenza   dei   requisiti   per
l'iscrizione nell'Albo; 
    d) deliberazione di sospensioni,  cancellazioni  e  provvedimenti
disciplinari; 
    e) cura dell'osservanza delle norme in materia  di  autotrasporto
di cose per conto di terzi; 
    f)  promozione,  nell'ambito  locale,  dello   sviluppo   e   del
miglioramento dell'autotrasporto di cose. 
  5. La partecipazione ai Comitati  interprovinciali  non  puo'  dare
luogo all'erogazione di compensi, indennita' o gettoni di presenza. 
 
                                Art. 4 
                     Risorse umane e finanziarie 
  1. Fatte salve eventuali procedure di mobilita'  attivate  su  base
volontaria dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale, gli  uffici  della  Motorizzazione  civile  esercitano  le
funzioni trasferite utilizzando  il  contingente  di  personale  gia'
assegnato ai rispettivi uffici. 
  2. Le funzioni amministrative di cui agli articoli precedenti  sono
trasferite senza oneri a carico della  finanza  pubblica  e  pertanto
sono esercitate con le risorse finanziarie  previste  a  legislazione
vigente,  costituite  dalle  risorse  a  suo  tempo  assegnate   alle
Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 105, comma 3,  lettera
h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  da  iscrivere,  a
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, nello stato di  previsione
della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le
spese di funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile. 
  Il presente decreto e' inviato agli organi  di  controllo  per  gli
adempimenti di competenza. 
    Roma, 8 gennaio 2015 
 
                                                p. Il Presidente      
                                          del Consiglio dei ministri, 
                                          il Sottosegretario di Stato 
                                                     Delrio           
 
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,

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