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Roma, 15 giugno 2015

 

Circolare n. 97/2015

 

Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise – Compensazione col modello F24 – Nota Agenzia Dogane Monopoli RU 57015 del 14.5.2015.

 

 

Con la Nota indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha illustrato le modalità per compensare col modello F24 il credito d’imposta relativo al rimborso accise spettante alle imprese di autotrasporto sui consumi di gasolio relativi ai veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate.

 

L’Agenzia ricorda che per la compensazione va utilizzato il codice tributo 6740. Tenuto conto che il modello F24 è oramai completamente telematizzato, il suddetto codice è ora in grado di evidenziare errori nella compensazione, in particolare riguardo all’anno di presentazione della richiesta di rimborso e al trimestre di riferimento. Com’è noto, infatti, la richiesta di rimborso va presentata trimestralmente entro il mese successivo al termine del trimestre stesso e la compensazione è consentita solo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito.

 

Le regole per l’indicazione completa del codice 6740 nel modello F24 sono le seguenti:

 

CAMPO

INDICAZIONE

Codice tributo

6740

Rateazione/Regione/Prov./Mes.rif

Indicare trimestre e anno di dichiarazione dei consumi

Anno

Indicare l’anno di presentazione dell’istanza

Importi a credito compensati

Indicare l’importo che si utilizza in compensazione

 

Quando si compensano crediti riferiti ai trimestri degli anni passati, i trimestri stessi possono essere indicati sempre col valore 04, fermo restando l’esatta indicazione dell’anno.

 

Si rammenta che il programma per la redazione e l’invio delle richieste di rimborso trimestrali è disponibile sul sito www.agenziadogane.it alla voce “Accise”, “Benefici gasolio autotrazione”.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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