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Roma, 24
giugno 2015
Circolare n. 102/2015
Oggetto: Finanziamenti – Contributi per
l’internazionalizzazione delle PMI – D.M. 15.5.2015,
su G.U. n. 140 del 19.6.2015.
Come è
noto, il decreto Sblocca Italia (art.
30 del decreto legge n. 133/2014 come convertito dalla legge n. 164/2014) ha previsto
il Piano di promozione straordinaria del
Made in Italy che consiste in una serie di azioni
volte a sostenere le PMI, anche tramite l’erogazione
di contributi a fondo perduto, nelle loro strategie di internazionalizzazione.
In attuazione di tale disposizione il Ministero dello Sviluppo Economico ha
stabilito i criteri e le modalità di concessione dei contributi in questione la
cui operatività è tuttavia subordinata all’emanazione di specifici bandi. 
Si
segnalano di seguito gli aspetti principali del decreto in esame.
Soggetti beneficiari – Potranno
beneficiare del contributo le PMI, ossia le imprese
con meno di 250 dipendenti, fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o
bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro (DM 18.4.2005), nonché le reti di
imprese costituite tra PMI. Le imprese beneficiarie dovranno
possedere una serie di requisiti tra cui fatturato minimo di 500 mila euro
(cumulativo in caso di reti di imprese) in almeno uno degli ultimi tre esercizi
approvati, conformità al regime de minimis (Reg. UE n. 1407/2013) e non essere in stato di
scioglimento, liquidazione o fallimento. 
Attività finanziata – Il contributo a
fondo perduto sarà concesso sotto forma di voucher
alle PMI che acquisiscano servizi per favorire l’internazionalizzazione
attraverso l’inserimento in azienda, per almeno 6 mesi, di un Temporary Export Manager, ossia un professionista
con il compito di garantire il supporto alle imprese nelle attività di ingresso
e crescita sui mercati internazionali. Tali servizi dovranno essere acquisiti
esclusivamente da società di capitali selezionate dal Ministero dello Sviluppo
Economico in base ad una serie di requisiti attestanti la loro affidabilità ed
esperienza nel campo dell’internazionalizzazione. L’elenco delle società sarà
pubblicato entro l’1 settembre prossimo sul sito dello stesso Ministero (www.mise.gov.it). 
Modalità di concessione del contributo - Le risorse messe a
bando ammontano complessivamente a 19 milioni di euro suddivisi in due tranches rispettivamente di 10 e 9 milioni a cui
corrispondono altrettanti bandi.
Con il
primo bando le imprese potranno beneficiare di un voucher del valore di 10 mila
euro purché contribuiscano con un cofinanziamento di 3 mila euro. Con il
secondo bando il valore del voucher e del cofinanziamento rimarrà invariato per
le imprese che concorrono per la prima volta al contributo; nel caso invece di
imprese già ammesse al primo bando e che concorrono anche per il secondo il
valore del voucher sarà di 8 mila euro a fronte di un cofinanziamento di 5 mila
euro.  
Spese ammissibili – Saranno ammesse al
contributo esclusivamente le spese relative al costo del Temporary
Export Manager sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi
stipulato tra l’impresa e la società specializzata.
Presentazione delle domande – Le richieste del
contributo dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica al
Ministero dello Sviluppo Economico a partire dalle date che saranno indicate da
ciascun bando. 
Erogazione del contributo – Il voucher sarà
assegnato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico
di ricezione delle domande e sarà erogato a saldo in un’unica soluzione.
| Fabio Marrocco | Allegato uno | 
| Responsabile di Area | Lc/lc | 
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G.U. n.140 del 19.6.2015
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 15 maggio 2015  
Criteri e modalita' per la concessione
dei contributi a fondo perduto
in forma di
voucher. 
                            
IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                             
Decreta: 
 
                               Art. 1 
                 Ambito e finalita'
di applicazione 
  1. L'intervento previsto
dal  presente  decreto 
e' 
finalizzato  a
sostenere, tramite
contributi a fondo perduto in  forma  di 
voucher,
l'acquisizione 
di  servizi 
che  devono   includere  
la   messa   a
disposizione di una figura
professionale specializzata  nei  processi
di
internazionalizzazione al fine di realizzare attivita'
di  studio,
progettazione e gestione di
processi e programmi su mercati esteri. 
                            
  Art. 2 
           Risorse finanziarie e agevolazione
concedibile 
 1. Le risorse finanziarie
per la concessione dei contributi di  cui
al presente
provvedimento sono pari a Euro 19 Milioni, al netto degli
oneri  di  gestione.  Il  meccanismo  di  
allocazione   prevede   la
distribuzione in tranche
successive, disciplinate  con  provvedimenti
del  Direttore  della  Direzione 
generale  per   le  
politiche   di
internazionalizzazione e  la  promozione 
degli  scambi  (di 
seguito
decreto
direttoriale): 
    a) prima tranche per
un importo complessivo di euro  10 
Milioni,
al netto degli
oneri di  gestione,  per 
la  concessione  di 
singoli
voucher del valore di
euro 10.000 per l'acquisto di 
servizi  di  cui
all'art. 1 per almeno 6 mesi con  una 
quota  di  cofinanziamento  da
parte dell'impresa
beneficiaria di almeno euro 3.000. 
    b) seconda tranche per
un importo complessivo di euro 9  Milioni,
oltre alle risorse
eventualmente non assegnate  nella  prima 
tranche
per  la  concessione  di 
voucher,  secondo  le  modalita'  operative
individuate con decreto
direttoriale, e comunque: 
      per
le imprese che presentano per la 
prima  volta  domanda 
di
partecipazione: voucher di
euro 10.000 per l'acquisto di 
servizi  di
cui all'art. 1
per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento  da
parte dell'impresa
beneficiaria di almeno euro 3.000; 
      per
le imprese ammesse alla prima Tranche 
che  intendono  fare
nuovamente 
ricorso  all'agevolazione:  voucher 
di  euro  8.000 
per
l'acquisto di servizi di
cui all'art. 1 per almeno  6  mesi 
con  una
quota di
cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno
euro 5.000; 
  2. Nel caso in cui siano
destinate  ulteriori  risorse 
finanziarie
alla concessione
dell'agevolazione di cui all'art. 1, si 
applica  la
disciplina di cui al
presente decreto. 
  3. Una quota, stabilita  con  decreto 
direttoriale  -  fino  a  un
massimo del 50% delle
risorse stanziate per ciascuna tranche 
di  cui
al comma 1 - e' destinata alla concessione dei  Voucher 
a  beneficio
dei soggetti di
cui al successivo art. 4, comma 3. 
  4.  Ai  sensi 
dell'art.  3,  comma 
3,  lettera  c), 
del  decreto
interministeriale n. 57/2014 citato nelle premesse, nell'ambito della
dotazione finanziaria
di cui al comma 1 e' istituita una riserva - in
misura pari al 3 per
cento delle  risorse  disponibili 
per  ciascuna
tranche e quota -
destinata alla concessione dei Voucher a 
beneficio
dei soggetti
che  hanno  i 
requisiti  di  cui 
all'art.  5  e 
hanno
conseguito  il  rating  di  legalita'  di  cui 
all'art.  5-ter   del
decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  marzo 
2012,  n.  27,  e 
che  pertanto   rientrano
nell'elenco di cui
all'art. 8 della delibera  dell'Autorita' 
garante
della concorrenza e
del mercato n. 24075 del  14  novembre 
2012.  Le
risorse assegnate
alla riserva ed eventualmente non 
utilizzate  alla
scadenza del termine
per la presentazione delle domande indicato 
nel
decreto direttoriale,
saranno riassegnate a ciascuna tranche e quota. 
                               Art. 3 
                        Gestione della misura 
  1.  Alla  gestione  dell'intervento  di 
cui  al  presente 
decreto
provvede   la  
Direzione    generale   
per    le    politiche   
di
internazionalizzazione e la promozione degli 
scambi  del  Ministero,
anche con il
supporto tecnico-operativo  di  societa'  in  house  del
Ministero, 
secondo  le  modalita'  e  con 
gli  oneri  definiti 
con
specifica convenzione
entro il limite del 6%  delle  risorse 
di  cui
all'art. 2, comma 1. 
                               Art. 4 
                        Soggetti beneficiari 
  1. Possono presentare
domanda per la concessione del voucher di cui
all'art. 2.: 
    a) le micro, piccole e
medie Imprese, anche in forma di  societa'
cooperativa,  
rispondenti   ai  
parametri   dimensionali   definiti
nell'Allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della  Commissione,
del 6 maggio
2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile  2005,
relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
costituite in forma di societa' di capitali o cooperative. 
    b) Reti di Imprese di
cui all'art. 3, comma 4-quater, del decreto
legge del 10 febbraio
2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n.
33 e ss.mm. 
  2. Ai fini della
concessione del contributo, i soggetti di cui alla
lettera a) e le
singole imprese delle reti d'impresa devono essere in
possesso dei seguenti
requisiti: 
    a) non avere
beneficiato di un importo complessivo di  aiuti 
«de
minimis»  che,  unitamente  alla 
misura  in  questione, 
superi   il
massimale di cui
all'art. 3,  paragrafo  2, 
del  Regolamento  UE  n.
1407/2013; 
    b) non rientrare  tra  le 
imprese  attive  nei 
settori  esclusi
dall'art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18  dicembre  2013  e
rispettare, 
in  generale, 
le  condizioni  previste  
dal   suddetto
Regolamento; 
    c) non aver ricevuto  altri  contributi 
pubblici  per  le 
spese
oggetto della
concessione del  voucher.  Tale  requisito  si 
applica
anche  in  relazione  alle 
reti  d'impresa.  In  caso 
di  richieste
provenienti da  tali 
soggetti,  e'  necessario 
che  non  sussistano
richieste 
plurime  di 
voucher,  in  assimilazione 
ai  divieti   di
partecipazione congiunta
previsti dall'art. 36, comma 5 e dall' 
art.
37, comma 7, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
    d) risultare iscritte  al  registro 
della  Camera  di 
commercio
territorialmente competente delle imprese in stato di attivita';
    e) non essere in stato
di scioglimento o liquidazione  volontaria
e non essere
sottoposte a procedure  concorsuali,  quali 
fallimento,
liquidazione   coatta   
amministrativa,    concordato    preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria; 
    f) avere realizzato un
fatturato non inferiore a euro 500.000  in
almeno uno degli
ultimi tre esercizi approvati. Nel caso di  Reti 
di
Imprese, avere - in via di cumulo tra gli operatori che
compongono la
Rete - un fatturato non inferiore a euro 500.000 in almeno uno  degli
ultimi tre esercizi
approvati. La soglia minima di fatturato  non 
si
applica alle start-up
cosi' come definite nell'art.  25  del 
decreto
legge 18 ottobre
2012, n. 179,  convertito  con 
modificazioni  dalla
legge 17 dicembre
2012 n.  221,  che 
siano  iscritte  nella 
sezione
speciale del Registro
delle imprese di cui al comma  8  del 
suddetto
art. 25; 
    g) non essere destinatarie  di  sanzioni 
interdittive 
ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231. 
  3. La  quota 
di  cui  all'art. 
2,  comma  3,  e'  destinata  alla
concessione 
dei  voucher 
a  beneficio  dei 
soggetti  che  hanno 
i
requisiti di cui al
precedente comma 2, e che: 
    a.  abbiano  iniziato  il 
percorso   di   internazionalizzazione
partecipando ai «Roadshow per 
l'internazionalizzazione» 
organizzati
dall'ICE-Agenzia. 
    b.  presentino  un 
profilo  aziendale  dal 
quale  risulti   una
sufficiente potenzialita' di internazionalizzazione attestata da  una
valutazione rilasciata da
ICE-Agenzia con data  non  anteriore 
ai  3
mesi precedenti il
termine per la presentazione della domanda. 
                              
Art. 5 
                    Elenco fornitori dei
servizi 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'impresa  richiedente  deve
avvalersi di  societa'  di 
capitali,  anche  in 
forma  di  societa'
cooperativa,
inserite  in  un 
apposito  elenco  all'uopo 
costituito
presso il Ministero.
  2. Possono presentare
domanda di iscrizione in elenco  le 
societa'
che: 
    a) risultino iscritte
al Registro delle imprese della  Camera 
di
commercio
territorialmente competente e in 
stato  di  attivita',  al
momento della presentazione
della domanda;  non  siano 
in  stato  di
scioglimento o
liquidazione  volontaria  e 
non  siano  sottoposte 
a
procedure 
concorsuali,   quali  
fallimento,   liquidazione   coatta
amministrativa, concordato
preventivo, amministrazione controllata 
o
straordinaria; 
    b) autocertifichino
l'esecuzione, con buon esito, 
di  almeno  10
progetti di  export 
management  della  durata 
minima  di  tre 
mesi
ciascuno, svolti  nell'ultimo 
triennio,  ovvero -  in 
alternativa -
dispongano in qualita' di soci, dipendenti o collaboratori,  ai 
fini
dell'esecuzione del servizio, di almeno 5 
figure  professionali  che
abbiano i seguenti
requisiti: comprovata esperienza di almeno 5 
anni
in materia di
servizi a  supporto  dell'approccio  commerciale 
verso
mercati esteri, anche
maturati in posizione  manageriale  all'interno
di un'azienda e
livello C1 (CEFR) di conoscenza della lingua inglese.
In tale ultimo caso i  curricula  dei 
professionisti  devono  essere
asseverati  da  un'associazione  di  rappresentanza   manageriale  
o
un'associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi  dell'art 
4
della Legge 11
novembre 2011 n. 180. 
  3. Ai fini
dell'iscrizione e della permanenza in elenco,  oltre 
ai
requisiti di cui al
comma 2, sara' considerata anche  l'insussistenza
delle clausole di
esclusione indicate  dall'art.  38,  comma, 
1  del
decreto legislativo
12 aprile 2006, n  163.  L'iscrizione  all'elenco
non determina
l'insorgere del  diritto  alla 
stipulazione  di  alcun
contratto,  il  quale  resta 
subordinato  alla   scelta  
da   parte
dell'impresa beneficiaria
del voucher. 
  4. Entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto
i soggetti di
cui al presente articolo possono presentare la 
domanda
di  iscrizione   in   elenco,  
firmata   digitalmente   dal  
legale
rappresentante, 
tramite   posta  
certificata   all'indirizzo   pec:
elencosocieta@pec.mise.gov.it  redatta  secondo 
lo  schema  di  
cui
all'Allegato 1 al presente decreto.  L'elenco  sara'  costituito  con
decreto direttoriale
e pubblicato sul sito  internet  www.mise.gov.it
entro il giorno 1
settembre 2015. 
  5. I termini di cui al
precedente comma possono essere  riaperti  e
conseguentemente 
ridefiniti  con  
il   decreto   direttoriale   che
disciplina la seconda
tranche di cui all'art. 2 lettera b). 
                               Art. 6 
                     Presentazione della
domanda 
  1. Le domande di accesso
al voucher, devono essere presentate,  nel
periodo 
fissato  con 
il  provvedimento   di  
cui   al   comma  
3,
esclusivamente per via
telematica,  attraverso  l'apposita 
procedura
informatica resa
disponibile. 
  2. Per presentare la
domanda l'impresa deve disporre: 
    a) di un indirizzo di
posta elettronica certificata valido; 
    b) della firma
digitale. 
  3. Per ciascuna tranche,
le modalita' e i termini di  presentazione
della domanda e le modalita' operative di 
concessione  del  voucher,
sono definiti con
decreto  direttoriale.  Il  medesimo  provvedimento
riporta altresi', in ottemperanza all'art. 7 della legge 11  novembre
2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013,  n.
33,  l'elenco  degli  oneri 
informativi  introdotti  ai 
fini  della
fruizione
dell'agevolazione prevista dal presente decreto. 
                               Art. 7 
                          Spese ammissibili 
  1.  Sono  considerate  ammissibili, 
le  spese  per  il  costo 
del
temporary export manager sostenute dalla data di  sottoscrizione  del
contratto di servizi,
nell'ambito del quale deve  essere  individuato
il soggetto
che  svolge  la 
prestazione.  Tra  il 
beneficiario  del
voucher  e  il   professionista   specializzato   nei  
processi   di
internazionalizzazione non deve sussistere 
conflitto  di  interesse,
secondo
autocertificazione resa  attraverso  il 
modello  disponibile
nell'ambito della  procedura 
di  presentazione  della 
richiesta  di
erogazione. 
                              
Art. 8 
                    Rendicontazione ed
erogazione 
  1. L'erogazione del
voucher avviene in un'unica soluzione.  Non  e'
prevista l'erogazione
di anticipazioni sul  contributo  concesso. 
Le
modalita' e i termini per la
presentazione della  rendicontazione  di
spesa sono definite
con decreto direttoriale. 
                               Art. 9 
                      Monitoraggio e controlli 
  1. In ogni fase  del  procedimento 
il  Ministero  puo'  effettuare
controlli al fine di
verificare la veridicita' delle dichiarazioni  e
informazioni   fornite  
dall'impresa   beneficiaria,   nonche'    la
sussistenza  e  la  regolarita'  della 
documentazione  dalla  stessa
prodotta. 
                               Art. 10 
                      Revoca delle agevolazioni
  1. Le agevolazioni di
cui al presente decreto sono revocate qualora
sia  accertato  il  mancato 
possesso  di  uno 
o  piu'  requisiti 
e
condizioni di cui agli
artt. 4, 7,  8  ovvero 
il  venir  meno 
degli
stessi. 
  Il  presente  decreto 
sara' 
trasmesso  ai  competenti 
organi  di
controllo e
pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 maggio 2015 
 
                                            Il
Vice Ministro: Calenda 
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF,
reg.ne prev. n. 2143 
ALLEGATO