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Roma, 24
giugno 2015
Circolare n. 102/2015
Oggetto: Finanziamenti – Contributi per
l’internazionalizzazione delle PMI – D.M. 15.5.2015,
su G.U. n. 140 del 19.6.2015.
Come è
noto, il decreto Sblocca Italia (art.
30 del decreto legge n. 133/2014 come convertito dalla legge n. 164/2014) ha previsto
il Piano di promozione straordinaria del
Made in Italy che consiste in una serie di azioni
volte a sostenere le PMI, anche tramite l’erogazione
di contributi a fondo perduto, nelle loro strategie di internazionalizzazione.
In attuazione di tale disposizione il Ministero dello Sviluppo Economico ha
stabilito i criteri e le modalità di concessione dei contributi in questione la
cui operatività è tuttavia subordinata all’emanazione di specifici bandi.
Si
segnalano di seguito gli aspetti principali del decreto in esame.
Soggetti beneficiari – Potranno
beneficiare del contributo le PMI, ossia le imprese
con meno di 250 dipendenti, fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o
bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro (DM 18.4.2005), nonché le reti di
imprese costituite tra PMI. Le imprese beneficiarie dovranno
possedere una serie di requisiti tra cui fatturato minimo di 500 mila euro
(cumulativo in caso di reti di imprese) in almeno uno degli ultimi tre esercizi
approvati, conformità al regime de minimis (Reg. UE n. 1407/2013) e non essere in stato di
scioglimento, liquidazione o fallimento.
Attività finanziata – Il contributo a
fondo perduto sarà concesso sotto forma di voucher
alle PMI che acquisiscano servizi per favorire l’internazionalizzazione
attraverso l’inserimento in azienda, per almeno 6 mesi, di un Temporary Export Manager, ossia un professionista
con il compito di garantire il supporto alle imprese nelle attività di ingresso
e crescita sui mercati internazionali. Tali servizi dovranno essere acquisiti
esclusivamente da società di capitali selezionate dal Ministero dello Sviluppo
Economico in base ad una serie di requisiti attestanti la loro affidabilità ed
esperienza nel campo dell’internazionalizzazione. L’elenco delle società sarà
pubblicato entro l’1 settembre prossimo sul sito dello stesso Ministero (www.mise.gov.it).
Modalità di concessione del contributo - Le risorse messe a
bando ammontano complessivamente a 19 milioni di euro suddivisi in due tranches rispettivamente di 10 e 9 milioni a cui
corrispondono altrettanti bandi.
Con il
primo bando le imprese potranno beneficiare di un voucher del valore di 10 mila
euro purché contribuiscano con un cofinanziamento di 3 mila euro. Con il
secondo bando il valore del voucher e del cofinanziamento rimarrà invariato per
le imprese che concorrono per la prima volta al contributo; nel caso invece di
imprese già ammesse al primo bando e che concorrono anche per il secondo il
valore del voucher sarà di 8 mila euro a fronte di un cofinanziamento di 5 mila
euro.
Spese ammissibili – Saranno ammesse al
contributo esclusivamente le spese relative al costo del Temporary
Export Manager sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi
stipulato tra l’impresa e la società specializzata.
Presentazione delle domande – Le richieste del
contributo dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica al
Ministero dello Sviluppo Economico a partire dalle date che saranno indicate da
ciascun bando.
Erogazione del contributo – Il voucher sarà
assegnato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico
di ricezione delle domande e sarà erogato a saldo in un’unica soluzione.
Fabio Marrocco |
Allegato uno |
Responsabile di Area |
Lc/lc |
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G.U. n.140 del 19.6.2015
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 maggio 2015
Criteri e modalita' per la concessione
dei contributi a fondo perduto
in forma di
voucher.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreta:
Art. 1
Ambito e finalita'
di applicazione
1. L'intervento previsto
dal presente decreto
e'
finalizzato a
sostenere, tramite
contributi a fondo perduto in forma di
voucher,
l'acquisizione
di servizi
che devono includere
la messa a
disposizione di una figura
professionale specializzata nei processi
di
internazionalizzazione al fine di realizzare attivita'
di studio,
progettazione e gestione di
processi e programmi su mercati esteri.
Art. 2
Risorse finanziarie e agevolazione
concedibile
1. Le risorse finanziarie
per la concessione dei contributi di cui
al presente
provvedimento sono pari a Euro 19 Milioni, al netto degli
oneri di gestione. Il meccanismo di
allocazione prevede la
distribuzione in tranche
successive, disciplinate con provvedimenti
del Direttore della Direzione
generale per le
politiche di
internazionalizzazione e la promozione
degli scambi (di
seguito
decreto
direttoriale):
a) prima tranche per
un importo complessivo di euro 10
Milioni,
al netto degli
oneri di gestione, per
la concessione di
singoli
voucher del valore di
euro 10.000 per l'acquisto di
servizi di cui
all'art. 1 per almeno 6 mesi con una
quota di cofinanziamento da
parte dell'impresa
beneficiaria di almeno euro 3.000.
b) seconda tranche per
un importo complessivo di euro 9 Milioni,
oltre alle risorse
eventualmente non assegnate nella prima
tranche
per la concessione di
voucher, secondo le modalita' operative
individuate con decreto
direttoriale, e comunque:
per
le imprese che presentano per la
prima volta domanda
di
partecipazione: voucher di
euro 10.000 per l'acquisto di
servizi di
cui all'art. 1
per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento da
parte dell'impresa
beneficiaria di almeno euro 3.000;
per
le imprese ammesse alla prima Tranche
che intendono fare
nuovamente
ricorso all'agevolazione: voucher
di euro 8.000
per
l'acquisto di servizi di
cui all'art. 1 per almeno 6 mesi
con una
quota di
cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno
euro 5.000;
2. Nel caso in cui siano
destinate ulteriori risorse
finanziarie
alla concessione
dell'agevolazione di cui all'art. 1, si
applica la
disciplina di cui al
presente decreto.
3. Una quota, stabilita con decreto
direttoriale - fino a un
massimo del 50% delle
risorse stanziate per ciascuna tranche
di cui
al comma 1 - e' destinata alla concessione dei Voucher
a beneficio
dei soggetti di
cui al successivo art. 4, comma 3.
4. Ai sensi
dell'art. 3, comma
3, lettera c),
del decreto
interministeriale n. 57/2014 citato nelle premesse, nell'ambito della
dotazione finanziaria
di cui al comma 1 e' istituita una riserva - in
misura pari al 3 per
cento delle risorse disponibili
per ciascuna
tranche e quota -
destinata alla concessione dei Voucher a
beneficio
dei soggetti
che hanno i
requisiti di cui
all'art. 5 e
hanno
conseguito il rating di legalita' di cui
all'art. 5-ter del
decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, e
che pertanto rientrano
nell'elenco di cui
all'art. 8 della delibera dell'Autorita'
garante
della concorrenza e
del mercato n. 24075 del 14 novembre
2012. Le
risorse assegnate
alla riserva ed eventualmente non
utilizzate alla
scadenza del termine
per la presentazione delle domande indicato
nel
decreto direttoriale,
saranno riassegnate a ciascuna tranche e quota.
Art. 3
Gestione della misura
1. Alla gestione dell'intervento di
cui al presente
decreto
provvede la
Direzione generale
per le politiche
di
internazionalizzazione e la promozione degli
scambi del Ministero,
anche con il
supporto tecnico-operativo di societa' in house del
Ministero,
secondo le modalita' e con
gli oneri definiti
con
specifica convenzione
entro il limite del 6% delle risorse
di cui
all'art. 2, comma 1.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare
domanda per la concessione del voucher di cui
all'art. 2.:
a) le micro, piccole e
medie Imprese, anche in forma di societa'
cooperativa,
rispondenti ai
parametri dimensionali definiti
nell'Allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio
2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005,
relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
costituite in forma di societa' di capitali o cooperative.
b) Reti di Imprese di
cui all'art. 3, comma 4-quater, del decreto
legge del 10 febbraio
2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n.
33 e ss.mm.
2. Ai fini della
concessione del contributo, i soggetti di cui alla
lettera a) e le
singole imprese delle reti d'impresa devono essere in
possesso dei seguenti
requisiti:
a) non avere
beneficiato di un importo complessivo di aiuti
«de
minimis» che, unitamente alla
misura in questione,
superi il
massimale di cui
all'art. 3, paragrafo 2,
del Regolamento UE n.
1407/2013;
b) non rientrare tra le
imprese attive nei
settori esclusi
dall'art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e
rispettare,
in generale,
le condizioni previste
dal suddetto
Regolamento;
c) non aver ricevuto altri contributi
pubblici per le
spese
oggetto della
concessione del voucher. Tale requisito si
applica
anche in relazione alle
reti d'impresa. In caso
di richieste
provenienti da tali
soggetti, e' necessario
che non sussistano
richieste
plurime di
voucher, in assimilazione
ai divieti di
partecipazione congiunta
previsti dall'art. 36, comma 5 e dall'
art.
37, comma 7, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
d) risultare iscritte al registro
della Camera di
commercio
territorialmente competente delle imprese in stato di attivita';
e) non essere in stato
di scioglimento o liquidazione volontaria
e non essere
sottoposte a procedure concorsuali, quali
fallimento,
liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria;
f) avere realizzato un
fatturato non inferiore a euro 500.000 in
almeno uno degli
ultimi tre esercizi approvati. Nel caso di Reti
di
Imprese, avere - in via di cumulo tra gli operatori che
compongono la
Rete - un fatturato non inferiore a euro 500.000 in almeno uno degli
ultimi tre esercizi
approvati. La soglia minima di fatturato non
si
applica alle start-up
cosi' come definite nell'art. 25 del
decreto
legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla
legge 17 dicembre
2012 n. 221, che
siano iscritte nella
sezione
speciale del Registro
delle imprese di cui al comma 8 del
suddetto
art. 25;
g) non essere destinatarie di sanzioni
interdittive
ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
3. La quota
di cui all'art.
2, comma 3, e' destinata alla
concessione
dei voucher
a beneficio dei
soggetti che hanno
i
requisiti di cui al
precedente comma 2, e che:
a. abbiano iniziato il
percorso di internazionalizzazione
partecipando ai «Roadshow per
l'internazionalizzazione»
organizzati
dall'ICE-Agenzia.
b. presentino un
profilo aziendale dal
quale risulti una
sufficiente potenzialita' di internazionalizzazione attestata da una
valutazione rilasciata da
ICE-Agenzia con data non anteriore
ai 3
mesi precedenti il
termine per la presentazione della domanda.
Art. 5
Elenco fornitori dei
servizi
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'impresa richiedente deve
avvalersi di societa' di
capitali, anche in
forma di societa'
cooperativa,
inserite in un
apposito elenco all'uopo
costituito
presso il Ministero.
2. Possono presentare
domanda di iscrizione in elenco le
societa'
che:
a) risultino iscritte
al Registro delle imprese della Camera
di
commercio
territorialmente competente e in
stato di attivita', al
momento della presentazione
della domanda; non siano
in stato di
scioglimento o
liquidazione volontaria e
non siano sottoposte
a
procedure
concorsuali, quali
fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato
preventivo, amministrazione controllata
o
straordinaria;
b) autocertifichino
l'esecuzione, con buon esito,
di almeno 10
progetti di export
management della durata
minima di tre
mesi
ciascuno, svolti nell'ultimo
triennio, ovvero - in
alternativa -
dispongano in qualita' di soci, dipendenti o collaboratori, ai
fini
dell'esecuzione del servizio, di almeno 5
figure professionali che
abbiano i seguenti
requisiti: comprovata esperienza di almeno 5
anni
in materia di
servizi a supporto dell'approccio commerciale
verso
mercati esteri, anche
maturati in posizione manageriale all'interno
di un'azienda e
livello C1 (CEFR) di conoscenza della lingua inglese.
In tale ultimo caso i curricula dei
professionisti devono essere
asseverati da un'associazione di rappresentanza manageriale
o
un'associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell'art
4
della Legge 11
novembre 2011 n. 180.
3. Ai fini
dell'iscrizione e della permanenza in elenco, oltre
ai
requisiti di cui al
comma 2, sara' considerata anche l'insussistenza
delle clausole di
esclusione indicate dall'art. 38, comma,
1 del
decreto legislativo
12 aprile 2006, n 163. L'iscrizione all'elenco
non determina
l'insorgere del diritto alla
stipulazione di alcun
contratto, il quale resta
subordinato alla scelta
da parte
dell'impresa beneficiaria
del voucher.
4. Entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto
i soggetti di
cui al presente articolo possono presentare la
domanda
di iscrizione in elenco,
firmata digitalmente dal
legale
rappresentante,
tramite posta
certificata all'indirizzo pec:
elencosocieta@pec.mise.gov.it redatta secondo
lo schema di
cui
all'Allegato 1 al presente decreto. L'elenco sara' costituito con
decreto direttoriale
e pubblicato sul sito internet www.mise.gov.it
entro il giorno 1
settembre 2015.
5. I termini di cui al
precedente comma possono essere riaperti e
conseguentemente
ridefiniti con
il decreto direttoriale che
disciplina la seconda
tranche di cui all'art. 2 lettera b).
Art. 6
Presentazione della
domanda
1. Le domande di accesso
al voucher, devono essere presentate, nel
periodo
fissato con
il provvedimento di
cui al comma
3,
esclusivamente per via
telematica, attraverso l'apposita
procedura
informatica resa
disponibile.
2. Per presentare la
domanda l'impresa deve disporre:
a) di un indirizzo di
posta elettronica certificata valido;
b) della firma
digitale.
3. Per ciascuna tranche,
le modalita' e i termini di presentazione
della domanda e le modalita' operative di
concessione del voucher,
sono definiti con
decreto direttoriale. Il medesimo provvedimento
riporta altresi', in ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre
2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n.
33, l'elenco degli oneri
informativi introdotti ai
fini della
fruizione
dell'agevolazione prevista dal presente decreto.
Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono considerate ammissibili,
le spese per il costo
del
temporary export manager sostenute dalla data di sottoscrizione del
contratto di servizi,
nell'ambito del quale deve essere individuato
il soggetto
che svolge la
prestazione. Tra il
beneficiario del
voucher e il professionista specializzato nei
processi di
internazionalizzazione non deve sussistere
conflitto di interesse,
secondo
autocertificazione resa attraverso il
modello disponibile
nell'ambito della procedura
di presentazione della
richiesta di
erogazione.
Art. 8
Rendicontazione ed
erogazione
1. L'erogazione del
voucher avviene in un'unica soluzione. Non e'
prevista l'erogazione
di anticipazioni sul contributo concesso.
Le
modalita' e i termini per la
presentazione della rendicontazione di
spesa sono definite
con decreto direttoriale.
Art. 9
Monitoraggio e controlli
1. In ogni fase del procedimento
il Ministero puo' effettuare
controlli al fine di
verificare la veridicita' delle dichiarazioni e
informazioni fornite
dall'impresa beneficiaria, nonche' la
sussistenza e la regolarita' della
documentazione dalla stessa
prodotta.
Art. 10
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di
cui al presente decreto sono revocate qualora
sia accertato il mancato
possesso di uno
o piu' requisiti
e
condizioni di cui agli
artt. 4, 7, 8 ovvero
il venir meno
degli
stessi.
Il presente decreto
sara'
trasmesso ai competenti
organi di
controllo e
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 maggio 2015
Il
Vice Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF,
reg.ne prev. n. 2143
ALLEGATO