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Roma, 24 giugno 2015

 

Circolare n. 102/2015

 

Oggetto: Finanziamenti – Contributi per l’internazionalizzazione delle PMI – D.M. 15.5.2015, su G.U. n. 140 del 19.6.2015.

 

Come è noto, il decreto Sblocca Italia (art. 30 del decreto legge n. 133/2014 come convertito dalla legge n. 164/2014) ha previsto il Piano di promozione straordinaria del Made in Italy che consiste in una serie di azioni volte a sostenere le PMI, anche tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, nelle loro strategie di internazionalizzazione. In attuazione di tale disposizione il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito i criteri e le modalità di concessione dei contributi in questione la cui operatività è tuttavia subordinata all’emanazione di specifici bandi.

 

Si segnalano di seguito gli aspetti principali del decreto in esame.

 

Soggetti beneficiari – Potranno beneficiare del contributo le PMI, ossia le imprese con meno di 250 dipendenti, fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro (DM 18.4.2005), nonché le reti di imprese costituite tra PMI. Le imprese beneficiarie dovranno possedere una serie di requisiti tra cui fatturato minimo di 500 mila euro (cumulativo in caso di reti di imprese) in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati, conformità al regime de minimis (Reg. UE n. 1407/2013) e non essere in stato di scioglimento, liquidazione o fallimento.

 

Attività finanziata – Il contributo a fondo perduto sarà concesso sotto forma di voucher alle PMI che acquisiscano servizi per favorire l’internazionalizzazione attraverso l’inserimento in azienda, per almeno 6 mesi, di un Temporary Export Manager, ossia un professionista con il compito di garantire il supporto alle imprese nelle attività di ingresso e crescita sui mercati internazionali. Tali servizi dovranno essere acquisiti esclusivamente da società di capitali selezionate dal Ministero dello Sviluppo Economico in base ad una serie di requisiti attestanti la loro affidabilità ed esperienza nel campo dell’internazionalizzazione. L’elenco delle società sarà pubblicato entro l’1 settembre prossimo sul sito dello stesso Ministero (www.mise.gov.it).

 

Modalità di concessione del contributo - Le risorse messe a bando ammontano complessivamente a 19 milioni di euro suddivisi in due tranches rispettivamente di 10 e 9 milioni a cui corrispondono altrettanti bandi.

Con il primo bando le imprese potranno beneficiare di un voucher del valore di 10 mila euro purché contribuiscano con un cofinanziamento di 3 mila euro. Con il secondo bando il valore del voucher e del cofinanziamento rimarrà invariato per le imprese che concorrono per la prima volta al contributo; nel caso invece di imprese già ammesse al primo bando e che concorrono anche per il secondo il valore del voucher sarà di 8 mila euro a fronte di un cofinanziamento di 5 mila euro.  

 

Spese ammissibili – Saranno ammesse al contributo esclusivamente le spese relative al costo del Temporary Export Manager sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi stipulato tra l’impresa e la società specializzata.

 

Presentazione delle domande – Le richieste del contributo dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica al Ministero dello Sviluppo Economico a partire dalle date che saranno indicate da ciascun bando.

 

Erogazione del contributo – Il voucher sarà assegnato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e sarà erogato a saldo in un’unica soluzione.

 

Fabio Marrocco

Allegato uno

Responsabile di Area

Lc/lc

 

 

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G.U. n.140 del 19.6.2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 maggio 2015 

Criteri e modalita' per la concessione dei contributi a fondo perduto

in forma di voucher.

 

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                 Ambito e finalita' di applicazione

  1. L'intervento previsto dal  presente  decreto  e'  finalizzato  a

sostenere, tramite contributi a fondo perduto in  forma  di  voucher,

l'acquisizione  di  servizi  che  devono   includere   la   messa   a

disposizione di una figura professionale specializzata  nei  processi

di internazionalizzazione al fine di realizzare attivita' di  studio,

progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri.

 

                               Art. 2

           Risorse finanziarie e agevolazione concedibile

 1. Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi di  cui

al presente provvedimento sono pari a Euro 19 Milioni, al netto degli

oneri  di  gestione.  Il  meccanismo  di   allocazione   prevede   la

distribuzione in tranche successive, disciplinate  con  provvedimenti

del  Direttore  della  Direzione  generale  per   le   politiche   di

internazionalizzazione e  la  promozione  degli  scambi  (di  seguito

decreto direttoriale):

    a) prima tranche per un importo complessivo di euro  10  Milioni,

al netto degli oneri di  gestione,  per  la  concessione  di  singoli

voucher del valore di euro 10.000 per l'acquisto di  servizi  di  cui

all'art. 1 per almeno 6 mesi con  una  quota  di  cofinanziamento  da

parte dell'impresa beneficiaria di almeno euro 3.000.

    b) seconda tranche per un importo complessivo di euro 9  Milioni,

oltre alle risorse eventualmente non assegnate  nella  prima  tranche

per  la  concessione  di  voucher,  secondo  le  modalita'  operative

individuate con decreto direttoriale, e comunque:

      per le imprese che presentano per la  prima  volta  domanda  di

partecipazione: voucher di euro 10.000 per l'acquisto di  servizi  di

cui all'art. 1 per almeno 6 mesi con una quota di cofinanziamento  da

parte dell'impresa beneficiaria di almeno euro 3.000;

      per le imprese ammesse alla prima Tranche  che  intendono  fare

nuovamente  ricorso  all'agevolazione:  voucher  di  euro  8.000  per

l'acquisto di servizi di cui all'art. 1 per almeno  6  mesi  con  una

quota di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno

euro 5.000;

  2. Nel caso in cui siano destinate  ulteriori  risorse  finanziarie

alla concessione dell'agevolazione di cui all'art. 1, si  applica  la

disciplina di cui al presente decreto.

  3. Una quota, stabilita  con  decreto  direttoriale  -  fino  a  un

massimo del 50% delle risorse stanziate per ciascuna tranche  di  cui

al comma 1 - e' destinata alla concessione dei  Voucher  a  beneficio

dei soggetti di cui al successivo art. 4, comma 3.

  4.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  lettera  c),  del  decreto

interministeriale n. 57/2014 citato nelle premesse, nell'ambito della

dotazione finanziaria di cui al comma 1 e' istituita una riserva - in

misura pari al 3 per cento delle  risorse  disponibili  per  ciascuna

tranche e quota - destinata alla concessione dei Voucher a  beneficio

dei soggetti che  hanno  i  requisiti  di  cui  all'art.  5  e  hanno

conseguito  il  rating  di  legalita'  di  cui  all'art.  5-ter   del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  che  pertanto   rientrano

nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera  dell'Autorita'  garante

della concorrenza e del mercato n. 24075 del  14  novembre  2012.  Le

risorse assegnate alla riserva ed eventualmente non  utilizzate  alla

scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel

decreto direttoriale, saranno riassegnate a ciascuna tranche e quota.

 

                               Art. 3

                        Gestione della misura

  1.  Alla  gestione  dell'intervento  di  cui  al  presente  decreto

provvede   la   Direzione    generale    per    le    politiche    di

internazionalizzazione e la promozione degli  scambi  del  Ministero,

anche con il supporto tecnico-operativo  di  societa'  in  house  del

Ministero,  secondo  le  modalita'  e  con  gli  oneri  definiti  con

specifica convenzione entro il limite del 6%  delle  risorse  di  cui

all'art. 2, comma 1.

 

                               Art. 4

                        Soggetti beneficiari

  1. Possono presentare domanda per la concessione del voucher di cui

all'art. 2.:

    a) le micro, piccole e medie Imprese, anche in forma di  societa'

cooperativa,   rispondenti   ai   parametri   dimensionali   definiti

nell'Allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della  Commissione,

del 6 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile  2005,

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

costituite in forma di societa' di capitali o cooperative.

    b) Reti di Imprese di cui all'art. 3, comma 4-quater, del decreto

legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n.

33 e ss.mm.

  2. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti di cui alla

lettera a) e le singole imprese delle reti d'impresa devono essere in

possesso dei seguenti requisiti:

    a) non avere beneficiato di un importo complessivo di  aiuti  «de

minimis»  che,  unitamente  alla  misura  in  questione,  superi   il

massimale di cui all'art. 3,  paragrafo  2,  del  Regolamento  UE  n.

1407/2013;

    b) non rientrare  tra  le  imprese  attive  nei  settori  esclusi

dall'art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18  dicembre  2013  e

rispettare,  in  generale,  le  condizioni  previste   dal   suddetto

Regolamento;

    c) non aver ricevuto  altri  contributi  pubblici  per  le  spese

oggetto della concessione del  voucher.  Tale  requisito  si  applica

anche  in  relazione  alle  reti  d'impresa.  In  caso  di  richieste

provenienti da  tali  soggetti,  e'  necessario  che  non  sussistano

richieste  plurime  di  voucher,  in  assimilazione  ai  divieti   di

partecipazione congiunta previsti dall'art. 36, comma 5 e dall'  art.

37, comma 7, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

    d) risultare iscritte  al  registro  della  Camera  di  commercio

territorialmente competente delle imprese in stato di attivita';

    e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione  volontaria

e non essere sottoposte a procedure  concorsuali,  quali  fallimento,

liquidazione   coatta    amministrativa,    concordato    preventivo,

amministrazione controllata o straordinaria;

    f) avere realizzato un fatturato non inferiore a euro 500.000  in

almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati. Nel caso di  Reti  di

Imprese, avere - in via di cumulo tra gli operatori che compongono la

Rete - un fatturato non inferiore a euro 500.000 in almeno uno  degli

ultimi tre esercizi approvati. La soglia minima di fatturato  non  si

applica alle start-up cosi' come definite nell'art.  25  del  decreto

legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito  con  modificazioni  dalla

legge 17 dicembre 2012 n.  221,  che  siano  iscritte  nella  sezione

speciale del Registro delle imprese di cui al comma  8  del  suddetto

art. 25;

    g) non essere destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi

dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

  3. La  quota  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  e'  destinata  alla

concessione  dei  voucher  a  beneficio  dei  soggetti  che  hanno  i

requisiti di cui al precedente comma 2, e che:

    a.  abbiano  iniziato  il  percorso   di   internazionalizzazione

partecipando ai «Roadshow per  l'internazionalizzazione»  organizzati

dall'ICE-Agenzia.

    b.  presentino  un  profilo  aziendale  dal  quale  risulti   una

sufficiente potenzialita' di internazionalizzazione attestata da  una

valutazione rilasciata da ICE-Agenzia con data  non  anteriore  ai  3

mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.

 

                               Art. 5

                    Elenco fornitori dei servizi

  1. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'impresa  richiedente  deve

avvalersi di  societa'  di  capitali,  anche  in  forma  di  societa'

cooperativa, inserite  in  un  apposito  elenco  all'uopo  costituito

presso il Ministero.

  2. Possono presentare domanda di iscrizione in elenco  le  societa'

che:

    a) risultino iscritte al Registro delle imprese della  Camera  di

commercio territorialmente competente e in  stato  di  attivita',  al

momento della presentazione della domanda;  non  siano  in  stato  di

scioglimento o liquidazione  volontaria  e  non  siano  sottoposte  a

procedure  concorsuali,   quali   fallimento,   liquidazione   coatta

amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata  o

straordinaria;

    b) autocertifichino l'esecuzione, con buon esito,  di  almeno  10

progetti di  export  management  della  durata  minima  di  tre  mesi

ciascuno, svolti  nell'ultimo  triennio,  ovvero -  in  alternativa -

dispongano in qualita' di soci, dipendenti o collaboratori,  ai  fini

dell'esecuzione del servizio, di almeno 5  figure  professionali  che

abbiano i seguenti requisiti: comprovata esperienza di almeno 5  anni

in materia di servizi a  supporto  dell'approccio  commerciale  verso

mercati esteri, anche maturati in posizione  manageriale  all'interno

di un'azienda e livello C1 (CEFR) di conoscenza della lingua inglese.

In tale ultimo caso i  curricula  dei  professionisti  devono  essere

asseverati  da  un'associazione  di  rappresentanza   manageriale   o

un'associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi  dell'art  4

della Legge 11 novembre 2011 n. 180.

  3. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco,  oltre  ai

requisiti di cui al comma 2, sara' considerata anche  l'insussistenza

delle clausole di esclusione indicate  dall'art.  38,  comma,  1  del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n  163.  L'iscrizione  all'elenco

non determina l'insorgere del  diritto  alla  stipulazione  di  alcun

contratto,  il  quale  resta  subordinato  alla   scelta   da   parte

dell'impresa beneficiaria del voucher.

  4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto

i soggetti di cui al presente articolo possono presentare la  domanda

di  iscrizione   in   elenco,   firmata   digitalmente   dal   legale

rappresentante,  tramite   posta   certificata   all'indirizzo   pec:

elencosocieta@pec.mise.gov.it  redatta  secondo  lo  schema  di   cui

all'Allegato 1 al presente decreto.  L'elenco  sara'  costituito  con

decreto direttoriale e pubblicato sul sito  internet  www.mise.gov.it

entro il giorno 1 settembre 2015.

  5. I termini di cui al precedente comma possono essere  riaperti  e

conseguentemente  ridefiniti  con   il   decreto   direttoriale   che

disciplina la seconda tranche di cui all'art. 2 lettera b).

 

                               Art. 6

                     Presentazione della domanda

  1. Le domande di accesso al voucher, devono essere presentate,  nel

periodo  fissato  con  il  provvedimento   di   cui   al   comma   3,

esclusivamente per via telematica,  attraverso  l'apposita  procedura

informatica resa disponibile.

  2. Per presentare la domanda l'impresa deve disporre:

    a) di un indirizzo di posta elettronica certificata valido;

    b) della firma digitale.

  3. Per ciascuna tranche, le modalita' e i termini di  presentazione

della domanda e le modalita' operative di  concessione  del  voucher,

sono definiti con decreto  direttoriale.  Il  medesimo  provvedimento

riporta altresi', in ottemperanza all'art. 7 della legge 11  novembre

2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013,  n.

33,  l'elenco  degli  oneri  informativi  introdotti  ai  fini  della

fruizione dell'agevolazione prevista dal presente decreto.

 

                               Art. 7

                          Spese ammissibili

  1.  Sono  considerate  ammissibili,  le  spese  per  il  costo  del

temporary export manager sostenute dalla data di  sottoscrizione  del

contratto di servizi, nell'ambito del quale deve  essere  individuato

il soggetto che  svolge  la  prestazione.  Tra  il  beneficiario  del

voucher  e  il   professionista   specializzato   nei   processi   di

internazionalizzazione non deve sussistere  conflitto  di  interesse,

secondo autocertificazione resa  attraverso  il  modello  disponibile

nell'ambito della  procedura  di  presentazione  della  richiesta  di

erogazione.

 

                               Art. 8

                    Rendicontazione ed erogazione

  1. L'erogazione del voucher avviene in un'unica soluzione.  Non  e'

prevista l'erogazione di anticipazioni sul  contributo  concesso.  Le

modalita' e i termini per la presentazione della  rendicontazione  di

spesa sono definite con decreto direttoriale.

 

                               Art. 9

                      Monitoraggio e controlli

  1. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare

controlli al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni  e

informazioni   fornite   dall'impresa   beneficiaria,   nonche'    la

sussistenza  e  la  regolarita'  della  documentazione  dalla  stessa

prodotta.

                               Art. 10

                      Revoca delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate qualora

sia  accertato  il  mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  e

condizioni di cui agli artt. 4, 7,  8  ovvero  il  venir  meno  degli

stessi.

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

    Roma, 15 maggio 2015

 

                                            Il Vice Ministro: Calenda

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2143

 

 

ALLEGATO

 

Parte di provvedimento in formato grafico