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Roma, 8 luglio 2015

 

Circolare n. 109/2015

 

Oggetto: Dogane – Chiarimenti in materia di accertamento doganale – Competenza dell’Agenzia sui rimborsi Iva riscossa ma non dovuta.

 

Con una serie di Note, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in materia di accertamento doganale favorevoli ai contribuenti e ha comunicato la sua nuova competenza in materia di rimborsi Iva indebitamente riscossa.

 

Avviso di accertamento – La data di emissione dell’avviso di accertamento è quella di sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario e non quella della notifica; l’avviso non può essere emesso prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di rilascio del processo verbale di constatazione. Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia alla luce di una sentenza della Corte di Cassazione che ha richiamato il termine di 30 giorni (60 giorni per i tributi diversi dai diritti doganali) previsto dallo Statuto del Contribuente (art.12 comma 7 L. n.212/2000) per consentire a chi è stato sottoposto a verifica di presentare osservazioni e richieste. Nella controversia all’esame della Corte di Cassazione, l’ufficio doganale aveva redatto l’avviso di accertamento prima dei 30 giorni e lo aveva notificato successivamente credendo così di aver rispettato il dettato normativo.

 

Termine per l’accertamento – In conformità alle Linee Guida dettate dalla Commissione Europea, l’Agenzia ha richiamato i propri uffici al rispetto del termine triennale per l’accertamento doganale previsto dall’articolo 221 paragrafi 3 e 4 del Codice Doganale Comunitario. Secondo la Commissione UE il decorso dei tre anni impedisce “incondizionatamente” agli Stati membri di iniziare l’accertamento. Viceversa finora l’Italia aveva interpretato il termine come prescrizionale: la dogana procedeva comunque all’azione accertativa e il contribuente doveva eccepire l’avvenuta prescrizione. La natura prescrizionale del termine resta confermata solo qualora l’insorgenza dell’obbligazione doganale dipenda da fatti aventi rilevanza penale.

 

Rimborsi Iva – I rimborsi dell’Iva all’importazione, riscossa ma non dovuta, vengono erogati dall’Agenzia delle Dogane e non più da quella delle Entrate. La nuova procedura è prevista nella Nota prot.65057 del 4 giugno 2015 (disponibile solo per gli uffici doganali).

 

Daniela Dringoli

Responsabile di Area

Allegati due :
- Nota Agenzia Dogane n.65329/RU dell'8.6.2015
- Comunicato Agenzia Dogane

 

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