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Roma, 8 luglio 2015
Circolare n. 109/2015
Oggetto: Dogane – Chiarimenti in
materia di accertamento doganale – Competenza dell’Agenzia sui rimborsi Iva
riscossa ma non dovuta.
Con una serie di
Note, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in materia di accertamento
doganale favorevoli ai contribuenti e ha comunicato la sua nuova competenza in
materia di rimborsi Iva indebitamente riscossa.
Avviso di
accertamento –
La data di emissione dell’avviso di accertamento è quella di sottoscrizione
dell’atto da parte del funzionario e non quella della notifica; l’avviso non
può essere emesso prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di rilascio del
processo verbale di constatazione. Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia
alla luce di una sentenza della Corte di Cassazione che ha richiamato il termine
di 30 giorni (60 giorni per i tributi diversi dai diritti doganali) previsto
dallo Statuto del Contribuente (art.12 comma 7 L. n.212/2000) per consentire a
chi è stato sottoposto a verifica di presentare osservazioni e richieste. Nella
controversia all’esame della Corte di Cassazione, l’ufficio doganale aveva
redatto l’avviso di accertamento prima dei 30 giorni e lo aveva notificato
successivamente credendo così di aver rispettato il dettato normativo.
Termine
per l’accertamento – In conformità alle Linee Guida dettate dalla
Commissione Europea, l’Agenzia ha richiamato i propri uffici al rispetto del
termine triennale per l’accertamento doganale previsto dall’articolo 221
paragrafi 3 e 4 del Codice Doganale Comunitario. Secondo la Commissione UE il decorso
dei tre anni impedisce “incondizionatamente” agli Stati membri di iniziare
l’accertamento. Viceversa finora l’Italia aveva interpretato il termine come prescrizionale:
la dogana procedeva comunque all’azione accertativa e il contribuente doveva
eccepire l’avvenuta prescrizione. La natura prescrizionale del termine resta
confermata solo qualora l’insorgenza dell’obbligazione doganale dipenda da
fatti aventi rilevanza penale.
Rimborsi
Iva
– I rimborsi dell’Iva all’importazione, riscossa ma non dovuta, vengono erogati
dall’Agenzia delle Dogane e non più da quella delle Entrate. La nuova procedura
è prevista nella Nota prot.65057 del 4 giugno 2015 (disponibile solo per gli
uffici doganali).
Daniela Dringoli |
Allegati due |
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D/d |
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