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Roma, 10 luglio 2015

 

Circolare n. 112/2015

 

Oggetto: Autotrasporto – Costi minimi – Sentenze che confermano la soppressione.

 

I tribunali di merito, recependo i principi della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre 2014, stanno giudicando i costi minimi dell’autotrasporto incompatibili col diritto comunitario e stanno disapplicando l’articolo 83 bis del D.L. 112/08.

 

In particolare, una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (20 maggio 2015) recita “non pare a questo Giudice revocabile in dubbio come l’articolo 83 bis comma 9 D.lgs n. 112/2008, norma indicante i minimi tariffari nel contratto di trasporto ed in base alla quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo qui apposto, debba ritenersi in contrasto con l’ordinamento comunitario” con la conseguenza che “in base ai principi generali in materia, questo Giudice deve disapplicare la norma nazionale per il periodo antecedente alla sua espressa abrogazione, in quanto contrastante con il diritto comunitario e non può applicare la norma introdotta successivamente, in quanto ratione temporis non vigente. Pertanto, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto ottenuto sulla base di una norma contraria all’ordinamento comunitario”.

 

Di seguito un elenco di Tribunali che hanno espresso lo stesso orientamento:

·       Tribunale di Cagliari in data 11 settembre 2014;

·       Tribunale di Mantova in data 2 ottobre 2014;

·       Tribunale di Salerno in data 12 novembre 2014;

·       Tribunale di Parma, rispettivamente in data 26 novembre 2014 ed in data 15 dicembre 2014;

·       Tribunale di Milano in data 2 febbraio 2015;

·       Tribunale di Sassari in data 18 febbraio 2015;

·       Tribunale di Brescia in data 13 marzo 2015;

·       Tribunale di Reggio Emilia in data 17 marzo 2015;

·       Tribunale di Ravenna in data 16 aprile 2015.

 

Daniela Dringoli

D/t

Responsabile di Area

 

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