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Roma, 21 luglio 2015

 

Circolare n. 119/2015

 

Oggetto: Lavoro – Disciplina dello sciopero nel cargo ferroviario – Delibera della Commissione Garanzia Scioperi n. 15/219 del 13.7.2015, su G.U. n. 165 del 18.7.2015.

 

La Commissione di Garanzia sugli Scioperi ha regolamentato ai sensi della legge 146/90 l’esercizio del diritto di sciopero nel settore del trasporto merci su rotaia. La delibera della Commissione, che più volte aveva sollecitato una disciplina collettiva della materia, muove dal presupposto che il cargo ferroviario, qualora diretto all’approvvigionamento di merci sensibili (quali in particolare prodotti energetici e beni di prima necessità), costituisce un servizio pubblico essenziale da tutelare in caso di sciopero in conformità alla citata legge 146.

 

Le nuove regole, che cercano di mediare tra le diverse posizioni espresse dal sindacato e dalle organizzazioni imprenditoriali (tra cui la Confetra) nel corso di più audizioni svoltesi nei mesi scorsi, dovranno essere osservate fino a quando non interverrà un accordo specifico per il settore.

 

Di seguito si evidenziano gli aspetti principali della disciplina dello sciopero nel cargo ferroviario.

 

Durata – La prima azione di sciopero non può avere una durata superiore a 8 ore consecutive che salgono a 24 in caso di nuove agitazioni relative alla stessa vertenza.

 

Preavviso e procedura di raffreddamento – Lo sciopero deve essere proclamato con un preavviso minimo di 10 giorni. In ogni caso la proclamazione dello sciopero deve essere preceduta da una procedura di raffreddamento che dovrà esaurirsi al massimo entro 15 giorni con un verbale (di accordo o di mancato accordo) da inviare alla Commissione di Garanzia.

 

Prestazioni indispensabili – Durante lo sciopero deve essere garantito il trasporto esclusivo dei seguenti beni:

 

·  carburante e combustibile da riscaldamento destinati alla rete di pubblico approvvigionamento;

 

·  animali vivi;

 

·  latte fresco e altri prodotti alimentari di prima necessità deperibili;

 

·  farmaci aventi rilevanza curativa;

 

·  merci pericolose.

 

La quota di personale utilizzato per l’esecuzione delle suddette prestazioni non può essere mediamente superiore ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio. In ogni caso devono essere garantiti tutti i treni (indipendentemente dalla merce trasportata) che, con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destinazione entro 1 ora dall’inizio dell’astensione.

 

Franchigie – E’ esclusa l’effettuazione di scioperi nei seguenti periodi:

 

·  dal 21 dicembre al 7 gennaio;

 

·  dal 10 al 20 agosto;

 

·  nella settimana che precede e in quella che segue la Pasqua.

 

Lavoro straordinario – Lo sciopero dal lavoro straordinario non può eccedere i 10 giorni consecutivi.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 115/2000

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 165 del 18.7.2015

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 13 luglio 2015

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili,  delle

procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle  altre  misure

di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990,  n.  146,

come modificata dalla legge  11  aprile  2000,  n.  83,  relativa  al

settore del trasporto merci su rotaia (pos.  1901/14).  (Delibera  n.

15/219).

 

                           LA COMMISSIONE

 

  Premesso

  che il trasporto merci su rotaia,  nel  caso  in  cui  sia  diretto

all'approvvigionamento  di  energie,  prodotti  energetici,   risorse

naturali, beni di prima necessita' costituisce un  servizio  pubblico

essenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n.

146 del 1990, e successive modificazioni, essendo volto a garantire e

soddisfare i diritti  della  persona,  costituzionalmente  rilevanti,

alla vita e alla salute;

  che il servizio rientra nell'ambito  di  applicazione  della  legge

anche nel  caso  in  cui  abbia  ad  oggetto  merci  definibili  come

pericolose, atteso che, in tale evenienza,  un'astensione  collettiva

e'  suscettibile  di  interferire  con  la   tutela   dell'interesse,

parimenti costituzionale, alla sicurezza della collettivita';

  che, per  lungo  tempo,  l'organizzazione  del  servizio  e'  stata

caratterizzata da un regime monopolistico e,  in  particolare,  dalla

presenza  di  un  solo  operatore  economico  (il  Gruppo  Societario

Ferrovie  dello  Stato  Italiane),  che  effettuava   (ed   effettua)

attivita' di trasporto ferroviario  sia  passeggeri,  che  merci.  In

costanza di tale assetto,  l'attuazione  delle  finalita'  perseguite

dalla legge 146  del  1990,  e  successive  modificazioni,  e'  stata

realizzata attraverso  un  Accordo  Collettivo,  risalente  al  1999,

applicabile anche alle astensioni collettive riguardanti il personale

della Divisione Cargo delle Ferrovie dello Stato Italiane;

  che l'assetto organizzativo del  settore  ha  subito  una  profonda

evoluzione  e  trasformazione  a  seguito   dell'implementazione   di

rilevanti misure di liberalizzazione del mercato che hanno consentito

l'accesso all'attivita' da parte di nuovi soggetti;

  che,  nel  2010,  le  Segreterie  nazionali  delle   Organizzazioni

sindacali Filt  Cgil,  Fit  Cisl,  Uiltrasporti,  Ugl,  Orsa  e  Fast

Ferrovie    trasmettevano    alla    Commissione    un'ipotesi     di

regolamentazione dell'esercizio del diritto di  sciopero  nell'ambito

del settore del trasporto merci su rotaia,  impegnandosi  ad  avviare

contatti con le parti datoriali per il raggiungimento di  un  accordo

sul testo;

  che la Commissione non  procedeva  alla  valutazione  di  idoneita'

della citata proposta, trattandosi, all'evidenza, di  una  iniziativa

unilaterale, e restava, pertanto, in attesa della trasmissione di  un

testo sul quale si fosse formato, medio tempore, un  accordo  tra  le

parti sociali;

  che, nel frattempo, l'Autorita' constatava un significativo aumento

della conflittualita', soprattutto nel corso dell'anno 2013,  e  cio'

rendeva indispensabile l'adozione della delibera di  orientamento  n.

13/253  del  9  settembre  2013,  con  la  quale,  innanzitutto,   si

sollecitavano  nuovamente  le  Associazioni   rappresentative   delle

imprese a concordare con le Organizzazioni sindacali  una  disciplina

dell'esercizio del diritto di  sciopero  e,  dall'altro,  nelle  more

dell'auspicato esercizio  dell'autonomia  collettiva,  si  indicavano

alle parti sociali le prestazioni indispensabili da garantire in caso

di  proclamazione  di  una  astensione  collettiva,   ovvero   quelle

contemplate  dal  Capitolo  I  -  Relazioni  industriali,   capoverso

rubricato "servizi essenziali da garantire", del Contratto Collettivo

Nazionale  del  Lavoro  del    marzo  1991,  relativo  al   settore

dell'autotrasporto di merce su strada per conto  di  terzi,  valutato

idoneo sul punto dalla Commissione, nella seduta del 9  giugno  1994,

con delibera 10.6) CONFETRA;

  che l'invito di cui alla delibera 13/253 veniva disatteso;

  9. che la Commissione, quindi, a  decorrere  dal  mese  di  ottobre

2014, avviava un'intensa indagine conoscitiva, al fine  di  acquisire

dettagliate   informazioni   relative    alle    caratteristiche    e

all'andamento del conflitto collettivo nell'ambito  del  settore  del

trasporto  ferroviario  delle  merci.  A  tal  scopo,  convocava,  in

audizione, sia le Organizzazioni sindacali, che, nel corso  dell'anno

2010,  avevano  elaborato  una  proposta  di  disciplina,  quanto  le

Associazioni nazionali delle parti  datoriali.  A  tutti  i  soggetti

collettivi il Commissario delegato comunicava, innanzitutto, che  una

regolamentazione  del  settore  costituiva,  oramai,   una   esigenza

improcrastinabile;

  che, in particolare,  in  data  21  ottobre  2014,  il  Commissario

delegato ascoltava i rappresentanti delle Segreterie nazionali  delle

Organizzazioni sindacali Filt Cgil,  Fit  Cisl,  Uiltrasporti  e  Ugl

Ferrovie, i quali esprimevano, prima di tutto, l'avviso per  cui  una

eventuale regolamentazione dovesse avere un  ambito  di  applicazione

circoscritto alle sole categorie merceologiche, il cui venir meno  e'

suscettibile di incidere sui diritti  costituzionali  della  persona.

Sotto  altro  profilo,  poi,  gli  stessi   delegati   sottolineavano

l'esigenza di prevenire l'assunzione di condotte strumentali da parte

dei datori di  lavoro,  i  quali,  a  ridosso  dell'attuazione  dello

sciopero, tenderebbero a variare la composizione dei vagoni dei treni

(introducendo, pretestuosamente, beni oggetto di garanzia),  al  solo

fine di pretendere l'effettuazione dei servizi di trasporto;

  che, sempre in data 21 ottobre 2014, il Commissario delegato audiva

i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Fast Ferrovie e  Orsa

Ferrovie, i quali manifestavano,  in  primo  luogo,  perplessita'  in

ordine alla natura di servizio pubblico essenziale dell'attivita'  di

trasporto merci su rotaia. In merito alle prestazioni indispensabili,

gli  esponenti  dell'Organizzazione  sindacale   Orsa   dichiaravano,

inoltre, che, nel settore  in  questione,  non  sussisterebbe  alcuna

esigenza di garanzia  di  servizi  minimi  (in  quanto  la  legge  si

preoccuperebbe di tutelare solo la  liberta'  di  circolazione  delle

persone) e che, comunque, con riferimento al  trasporto  delle  merci

pericolose, la prevenzione dei rischi a carico della sicurezza  della

collettivita' potrebbe essere  soddisfatta  dalla  previsione  di  un

obbligo di custodia delle merci stesse presso  i  siti  di  deposito,

anziche' attraverso la configurazione di un obbligo di  effettuazione

dei relativi trasporti;

  che l'Associazione Asstra, audita il giorno 21 ottobre  2014,  dopo

una breve premessa relativa ai diversi contratti collettivi applicati

dalle imprese operanti nel  settore  (ed,  in  particolare,  il  CCNL

attivita' ferroviarie, il CCNL autoferrotranvieri, il  CCNL  merci  e

logistica), riferiva che le Aziende ad essa associate, nel  corso  di

alcuni  incontri,  avevano  manifestato  una  larga  preferenza   per

autonome regolamentazioni aziendali  dell'esercizio  del  diritto  di

sciopero rispetto ad una regolamentazione comune, in  modo  tale  che

fosse possibile  tenere  in  debita  considerazione  le  specificita'

organizzative delle singole imprese;

  che l'Associazione Fercargo, ascoltata in  data  27  ottobre  2014,

preso atto dell'invito formulato dalla Commissione ad  attivarsi  per

la conclusione di un accordo collettivo, rilevava che alcune  imprese

ad essa  associate  effettuano  anche  trasporti  internazionali.  In

relazione a tale aspetto, il Commissario delegato evidenziava che gli

accordi  collettivi  in  materia  hanno  una  efficacia  limitata  al

territorio dello Stato italiano e che, negli altri Paesi europei, non

e' riscontrabile una normativa analoga alla legge  146  del  1990,  e

successive modificazioni;

  che,  in  data  3  novembre  2014,  veniva  audita   l'Associazione

Confetra, la quale condivideva  l'idea  per  cui  una  disciplina  di

settore fosse oramai necessaria,  ma  auspicava  che,  nella  stessa,

fossero disciplinate tutte le misure previste  dalla  legge  146  del

1990, e successive modificazioni, e non solo  alcune  di  esse,  come

viceversa proposto dalle Organizzazioni sindacali;

  che,  in  data  14  novembre  2014,  si  svolgeva  l'audizione  dei

rappresentanti di RFI, nel corso della quale venivano assunte precise

informazioni in merito alle regole di accesso alla rete  ferroviaria.

I rappresentanti della Societa' riferivano, in  particolare,  che  il

rilascio  delle  tracce  avviene,  sostanzialmente,  attraverso   due

distinte modalita', ovvero  mediante  una  programmazione  annuale  e

attraverso una  gestione  operativa,  quasi  in  tempo  reale,  delle

richieste.  Ai  fini  della  pianificazione   annuale,   le   imprese

manifestano, durante il mese di aprile,  interesse  all'utilizzazione

di alcune tracce orarie nel corso dell'anno successivo. Sulla  scorta

di tali richieste, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria elabora

un progetto di assegnazione delle tracce stesse che, a seguito di  un

contraddittorio con  le  aziende,  diventa  definitivo  nel  mese  di

dicembre dell'anno precedente a  quello  di  effettiva  utilizzazione

della  rete.  Nell'ambito  della  gestione  operativa,  invece,   RFI

rilascia  le  tracce  orarie  rimaste  disponibili  e  non  assegnate

nell'ambito  della  programmazione  annuale  e  riceve  richieste  di

variazioni (relative all'orario, alla merce  da  trasportare,  ovvero

all'itinerario) delle tracce  assegnate  in  sede  di  pianificazione

annuale;

  che, in data  16  dicembre  2014,  venivano  riconvocate  tutte  le

Organizzazioni sindacali  precedentemente  audite.  Nel  corso  della

riunione, i delegati evidenziavano che, nonostante la  sollecitazione

della Commissione, le  parti  datoriali  avevano  manifestato  scarso

interesse per la risoluzione della problematica e, per tale  ragione,

non era  stato  possibile  raggiungere  un  accordo.  Nel  merito,  i

soggetti  intervenuti  insistevano  sulla  necessita'  di   concepire

meccanismi procedurali diretti a prevenire condotte  strumentali  dei

datori  di  lavoro  (problematica  dei  c.d  "servizi  di   trasporto

promiscuo")  e  sulla  opportunita'  di  configurare  fattispecie  di

responsabilita' a carico delle Societa' che si  rendono  responsabili

delle condotte citate;

  che, in data 16 dicembre 2014, venivano ascoltati nuovamente  anche

i rappresentanti delle Associazioni Asstra, Confetra  e  Fercargo,  i

quali esponevano che erano  in  corso  contatti  tra  le  stesse  per

definire una  posizione  comune  da  presentare  alle  Organizzazioni

sindacali;

  che,  in  data  27   febbraio   2015,   la   Segreteria   nazionale

dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl trasmetteva  alla  Commissione

un'ipotesi di disciplina che si caratterizzava per la  previsione  di

una durata delle azioni fino ad un massimo di  120  ore  consecutive,

per l'assenza di periodi di franchigia,  per  la  garanzia  di  tutti

treni che arrivano a  destinazione  entro  1  ora  dall'inizio  dello

sciopero  e  per  la  configurazione  di  prestazioni  indispensabili

consistenti nella sola custodia e controllo delle merci pericolose  e

nell'obbligo di effettuazione di tutti i  servizi  di  trasporto  che

abbiano ad oggetto risorse energetiche, beni di  prima  necessita'  e

animali vivi;

  che,   in   data   26   marzo   2015,   la   Segreteria    generale

dell'Organizzazione sindacale Orsa Ferrovie trasmetteva una bozza  di

regolamentazione che prevedeva la garanzia di servizi minimi solo  in

caso  di  astensione  collettiva  di  carattere   nazionale,   ovvero

riguardante tutte le imprese del settore, la fissazione di una durata

massima di 120 ore consecutive, l'assenza di periodi  di  franchigia,

la garanzia di tutti i treni che  arrivano  a  destino  entro  1  ora

dall'inizio dello sciopero e la fissazione ad un giorno  del  termine

di preavviso minimo per la revoca delle proclamazioni;

  che, in data 27 marzo 2015, perveniva alla  Commissione  anche  una

proposta di disciplina elaborata unitariamente da Asstra, Confetra  e

Fercargo, gli aspetti fondamentali della quale erano la fissazione di

un preavviso  minimo  di  20  giorni  per  la  proclamazione  di  uno

sciopero, una durata delle astensioni collettive non  superiore  a  4

ore, in caso di prima azione, a 8 ore per la seconda (in  entrambi  i

casi collocate nella fascia mattutina) e a 24 ore per  le  successive

azioni riguardanti la medesima vertenza, la garanzia di tutti i treni

i cui orari di percorrenza ricadono prevalentemente al di fuori della

fascia oraria  dello  sciopero,  la  rarefazione  di  15  giorni  tra

l'effettuazione di uno sciopero ed  il  successivo  e  l'obbligo  dei

servizi minimi di cui alla delibera 13/253  della  Commissione  e  di

quelli previsti dall'art. 16  della  Regolamentazione  del  Trasporto

pubblico locale;

  che  i  testi  sottoposti  alla   valutazione   della   Commissione

costituivano "atti  unilaterali"  delle  Organizzazioni  sindacali  e

delle Associazioni delle parti datoriali e, pertanto, in relazione ad

essi, la Commissione non esprimeva alcuna valutazione  di  idoneita',

atteso che il giudizio ad essa  demandato  dalla  legge  puo'  essere

formulato, esclusivamente, in relazione a proposte sulle quali si sia

formato l'accordo delle parti sociali (ex multis, delibere 23  aprile

1998, n. 98/225 e n. 98/226);

  che, preso atto dell'irriducibile distanza delle singole  posizioni

manifestata dalle parti in ordine alla disciplina dell'esercizio  del

diritto di sciopero nel settore,  la  Commissione,  con  delibera  n.

15/123, adottata nella seduta del  27  aprile  2015,  formulava  alle

stesse una  proposta  sull'insieme  delle  prestazioni,  procedure  e

misure da considerare indispensabili, ai sensi dell'art. 13, comma 1,

lett. a), primo inciso, della legge n. 146  del  1990,  e  successive

modificazioni;

  Considerato

  che, in relazione alla delibera  15/123,  pervenivano  proposte  di

modifica  formulate,  separatamente,  dalle  singole   Organizzazioni

sindacali (a differenza di quanto accaduto nell'anno 2010, nel  corso

del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria

in materia);

  che, in particolare, con nota del 12  maggio  2015,  la  Filt  Cgil

presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l'avviso

per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese  del

settore. Sotto  altro  profilo,  l'Organizzazione  sosteneva  che  la

proposta di disciplina sarebbe stata elaborata  attingendo  da  altre

regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione  le

specificita'  del  settore  e,  sulla  scorta  di  tale  presupposto,

effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle

franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di  servizi  minimi,

alle misure  dirette  a  consentire  l'erogazione  delle  prestazioni

indispensabili e alla conoscibilita' delle tracce orarie  programmate

e pianificate annualmente dall'Azienda;

  che  il   Sindacato   contestava,   inoltre,   il   meccanismo   di

individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende

avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso

dell'effettuazione dell'azione  di  sciopero,  il  piano  di  carico,

l'orario e il tragitto dei servizi di  trasporto,  in  considerazione

del  fatto  che  non  e'   noto   all'organizzazione   sindacale   la

programmazione  annuale  e  la  pianificazione  delle  tracce  orarie

aziendali. Infine, proponeva di  precisare  che  la  consistenza  dei

contingenti minimi non avrebbe dovuto essere  superiore,  mediamente,

ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l'erogazione del

servizio;

  che, con nota del 13 maggio 2015,  l'Organizzazione  Fast  Ferrovie

insisteva nel ritenere che l'attivita' di trasporto merci  su  rotaia

non costituisce un  servizio  pubblico  essenziale  ed  esponeva  che

concetti quali quello della rarefazione e della franchigia  sarebbero

propri della disciplina del trasporto viaggiatori;

  che, con nota del 14 maggio 2015, l'Organizzazione Orsa  presentava

osservazioni   alla   proposta   di   regolamentazione,    adducendo,

innanzitutto, che  la  stessa  avrebbe  dovuto  riguardare  anche  la

divisione cargo Trenitalia. L'Organizzazione sosteneva, poi,  che  il

servizio  non  meriterebbe  di  essere  regolato  da   una   apposita

disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto

al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi,  data

l'esistenza di  servizi  alternativi.  Con  la  stessa  nota,  l'Orsa

proponeva, inoltre, la configurazione di  prestazioni  indispensabili

solo in caso di scioperi di carattere nazionale  del  settore  e  una

durata massima delle azioni pari a 5 giorni;

  che,  con  nota  del  18  maggio  2015,  la  Segreteria   Nazionale

Uiltrasporti proponeva una serie di  modifiche  alla  delibera  della

Commissione ed, in  particolare,  la  previsione  di  un  termine  di

preavviso di 48 ore per la  revoca  delle  azioni  di  sciopero,  una

riforma totale delle  franchigie,  nonche'  la  previsione  a  carico

dell'Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza

mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e  distinte  per

categorie merceologiche. Infine, l'Organizzazione  proponeva  di  far

decorrere dal momento  dell'attivazione  dello  stato  di  agitazione

(anziche'  dalla  ricezione   della   proclamazione   di   sciopero),

l'insorgenza del  divieto,  configurato  a  carico  dell'Azienda,  di

richiedere all'ente gestore della rete la variazione (quanto al piano

di carico, all'orario e all'itinerario)  delle  tracce  assegnate  in

sede di pianificazione annuale;

  che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit

Cisl  chiedeva  la  modifica  della  disciplina   delle   prestazioni

indispensabili  relative  alle  merci  pericolose,   nel   senso   di

prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di  esse  presso  i

depositi,  l'introduzione  di  un  obbligo,  a  carico  di  RFI,   di

trasmissione alle  OOSS  ed  alla  Commissione  della  pianificazione

annuale  delle  tracce  ed  una  riforma  totale  delle   franchigie.

L'Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si

sarebbe prestata ad essere vanificata  dall'eventuale  ricorso  delle

imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di  sostituire  la

locuzione "farmaci aventi rilevanza  curativa",  contenuta  nell'art.

10, comma 2, della proposta, con le  parole  "farmaci  salva  vita  o

meglio in  classe  A".  e  proponeva  di  aggiungere  all'espressione

"combustibile da riscaldamento",  contenuta  nell'art.  10,  comma  1

della  proposta,  le  parole  "destinati  alla   rete   di   pubblico

approvvigionamento";

  Considerato, altresi',

  che, con nota del 14 maggio 2015, le  Associazioni  rappresentative

delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di  modifica  alla

delibera   15/123   e   che,   in   particolare,   richiedevano:   a)

l'allungamento da 5 a 7 giorni  dei  termini  indicati  nell'art.  2,

lettera b), commi 2, 3 e 4,  che  disciplinano  l'espletamento  delle

procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella  fascia  oraria

21:00 - 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;  c)  la

previsione di un intervallo minimo di 10 giorni  tra  l'effettuazione

di uno sciopero e la proclamazione  del  successivo,  tanto  ai  fini

della  rarefazione  soggettiva  quanto  ai  fini  della   rarefazione

oggettiva;  d)  una  riforma  delle  franchigie  con   l'inserimento,

peraltro, del divieto di effettuazione degli scioperi in  coincidenza

dei due principali cambi orario  internazionali;  e)  l'eliminazione,

nell'ambito  del  comma  2  dell'art.  10,   del   riferimento   alla

possibilita'  di  effettuare  trasporti  che  abbiano   ad   oggetto,

esclusivamente, le categorie merceologiche  annoverate  al  comma  1,

ritenendo che, per effetto dell'applicazione di tale  regola,  alcuni

servizi di trasporto possono risultare antieconomici e, che,  quindi,

le aziende possano rinunciarvi.

  che nessun parere in ordine alla proposta di  regolamentazione  del

settore veniva espresso dalle Associazioni dei  consumatori  e  degli

utenti riconosciute;

  Rilevato

  che, al fine di accertare l'eventuale disponibilita' delle parti  a

raggiungere un accordo, ai sensi dell'art. 13, comma 1,  lettera  a),

della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, la  Commissione

fissava audizioni delle parti sociali;

  che, in particolare, in data 9 giugno 2015, la  Commissione  audiva

tutte  le  Organizzazioni  sindacali  che  avevano   partecipato   al

procedimento ed accertava l'indisponibilita' di esse a  pervenire  ad

un accordo con le Associazioni datoriali  nella  materia  di  cui  si

tratta. Nel corso della  stessa  riunione,  il  Commissario  prendeva

posizione  in  merito  alle  osservazioni  presentate  dai   soggetti

collettivi relativamente alla delibera 15/123;

  che, in particolare, in relazione alle note  trasmesse  dalla  Filt

Cgil, in data 12  maggio  2015,  il  Commissario  precisava:  a)  che

l'ambito di applicazione della proposta non puo' essere  esteso  alla

Divisione Cargo Trenitalia, in quanto, per tale Societa',  esiste  un

accordo  collettivo,  siglato  nel  1999,   valutato   idoneo   dalla

Commissione e tuttora vigente, in relazione al quale l'Autorita'  non

dispone di nessun potere di intervento unilaterale; b)  che  ai  fini

dell'elaborazione della proposta, la Commissione si e' attenuta  alle

regole dettate dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 146 del

1990, e successive modificazioni, ai sensi  del  quale,  in  sede  di

predisposizione  della   regolamentazione,   l'Autorita'   non   puo'

prescindere  dalla  considerazione   delle   regole   dettate   dalle

discipline vigenti con riferimento a  servizi  analoghi;  c)  che  il

rischio prospettato dall'Organizzazione  sindacale  di  un  eventuale

elusione delle regole dettate dall'art. 10 della proposta,  e'  stato

adeguatamente prevenuto, prevedendo che, dopo la proclamazione  dello

sciopero, le aziende non possono richiedere, in  gestione  operativa,

la variazione delle tracce assegnate con  la  programmazione  annuale

(cfr. art. 10, del comma 3, della proposta);

  che, in relazione alle note trasmesse dalla Fast Ferrovie, in  data

13 maggio 2015, il Commissario dichiarava, innanzitutto, di  ritenere

superata la questione  relativa  alla  riconducibilita'  del  settore

nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e precisava che

le franchigie e la regola dell'intervallo  tra  azioni  di  sciopero,

diversamente da quanto ex  adverso  esposto,  costituiscono,  in  via

generale, misure dirette  a  realizzare  l'equo  contemperamento  tra

l'esercizio del diritto di sciopero e  i  diritti  costituzionalmente

tutelati dei cittadini;

  che, in merito alle considerazioni formulate  dal  Sindacato  Orsa,

con nota  del  14  maggio  2015,  il  Commissario  esponeva:  a)  che

l'esistenza  di  servizi  alternativi  non  vale  ad   escludere   la

qualificazione dell'attivita' di trasporto merci su rotaia in termini

di servizio pubblico essenziale. Ed  infatti,  l'art.  13,  comma  1,

lettera a), della legge 146 del  1990,  e  successive  modificazioni,

impone all'interprete di  tenere  in  considerazione  l'esistenza  di

servizi alternativi,  ai  soli  effetti  della  determinazione  della

"quantita'" di prestazioni  indispensabili  da  garantire,  con  cio'

implicitamente ammettendo che  possano  coesistere  servizi  pubblici

essenziali, gli uni  alternativi  agli  altri;  b)  che  la  proposta

sindacale di prevedere prestazioni indispensabili  esclusivamente  in

caso di  scioperi  nazionali  di  settore  non  ha  alcun  fondamento

giustificativo sul piano logico-giuridico;

  che, in merito alle note del 18 maggio 2015 della Uiltrasporti,  il

Commissario delegato rappresentava: a) che il  termine  di  preavviso

delle azioni di sciopero non puo' essere inferiore a dieci giorni, in

coerenza con quanto disposto in materia dall'art. 2, comma  6,  della

legge 146 del 1990, e successive modificazioni; b) che la proposta di

configurazione di un obbligo aziendale di comunicazione al Sindacato,

con cadenza mensile, di tutte le tracce  programmate,  pianificate  e

distinte per categorie merceologiche, non puo' essere accolta, atteso

che  un   siffatto   meccanismo,   essendo   del   tutto   svincolato

dall'evenienza della proclamazione di uno sciopero, finirebbe con  il

comprimere oltre misura e senza giustificato motivo  la  liberta'  di

iniziativa economica  privata  costituzionalmente  tutelata;  c)  con

riferimento alla  disciplina  delle  franchigie,  il  Commissario  si

riservava, invece, di effettuare ulteriori approfondimenti,  al  fine

di accertare l'eventuale sussistenza  di  margini  per  una  maggiore

personalizzazione della relativa normativa;

  che, in relazione alle note trasmesse dalla Fit Cisl,  in  data  21

maggio 2015, il  Commissario  delegato  esprimeva  parere  favorevole

all'accoglimento della proposta sindacale di precisare  che,  oggetto

di  prestazioni  indispensabili,  e'  il  trasporto   di   carburante

"destinato alla  rete  di  pubblico  approvvigionamento",  mentre  si

dichiarava contraria all'introduzione di un obbligo, a carico di RFI,

di trasmissione  della  programmazione  annuale  alle  Organizzazioni

sindacali, data la  posizione  di  terzieta'  rispetto  al  conflitto

collettivo rivestita dal soggetto gestore della rete  e  per  ragioni

connesse  al  rispetto  delle  esigenze  di  riservatezza  dei   dati

commerciali delle imprese;

  che, in data 9  giugno  2015,  il  Commissario  delegato  audiva  i

rappresentanti delle Associazioni  datoriali  ed  accertava  la  loro

indisponibilita' a pervenire ad  un  accordo  con  le  Organizzazioni

sindacali;

  che, nel corso  dell'audizione  delle  Associazioni  datoriali,  il

Commissario delegato  prendeva  posizione  in  ordine  alle  proposte

modificative   della   delibera   15/123   dalle   stesse   formulate

unitariamente con nota del 14 maggio 2015,  dichiarando  che:  a)  la

previsione di franchigie e' volta a soddisfare  particolari  esigenze

di tutela degli utenti e non gli interessi commerciali delle  imprese

(ancorche' legittimi); b) la regola di  cui  all'art.  10,  comma  2,

della proposta di disciplina, ha  lo  scopo  di  prevenire  eventuali

condotte strumentali dei datori di lavoro e, nell'assetto complessivo

della regolamentazione, e' stata  ritenuta  necessaria  ai  fini  del

perseguimento di un  effettivo  contemperamento  tra  il  diritto  di

sciopero e i diritti costituzionali degli utenti.

  Rilevato, inoltre,

  che, nel corso delle audizioni del 9 giugno  2015,  il  Commissario

delegato rappresentava tanto alle  Organizzazioni  sindacali,  quanto

alle Associazioni datoriali,  che  azioni  di  protesta  recentemente

proclamate  nel  settore  del  trasporto  merci  su  rotaia   avevano

evidenziato la  necessita'  di  assumere  ulteriori  informazioni  in

ordine alle astensioni collettive dal lavoro straordinario,  al  fine

di valutare l'effettiva incidenza di tali azioni  di  sciopero  sulla

regolarita' del servizio, nonche' i pregiudizi che esse sono in grado

di arrecare ai  diritti  costituzionalmente  tutelati  degli  utenti.

Cio', in quanto, dalle risultanze istruttorie acquisite in  occasione

delle circostanze richiamate, era emerso che  le  perturbazioni  alla

circolazione ferroviaria (alla  ricorrenza  delle  quali  le  imprese

richiedono  prestazioni  eccedenti  il  normale  orario  di   lavoro)

rappresentano quasi una costante,  con  l'ovvia  conseguenza  che  il

completamento  dei  servizi  di   trasporto   dipende,   spesso,   da

prestazioni  di  lavoro  straordinario.  Tali  sopravvenute  evidenze

determinavano,  quindi,  l'esigenza  di  prevenire  il  rischio   che

attraverso tali forme di astensioni (che,  in  difetto  di  specifica

previsione, sono ammesse per la durata massima di 30 giorni, in  base

alla delibera di carattere generale  della  Commissione  n.  03/130),

possano  determinarsi  effetti   "abnormi"   sugli   utenti,   ovvero

conseguenze   sproporzionate   rispetto   a   quelle   che   derivano

dall'attuazione di uno sciopero dal lavoro  ordinario,  peraltro  con

l'assunzione del minimo sacrificio economico da parte dei  lavoratori

che vi aderiscono;

  che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio sul  punto,  nel

corso dell'audizione del 9 giugno 2015, il Commissario assegnava alle

parti termine fino al 19 giugno 2015 per la trasmissione di ulteriori

memorie scritte;

  che, con  nota  del  18  giugno  2015,  le  Associazioni  datoriali

trasmettevano una proposta unitaria di disciplina dell'astensione dal

lavoro straordinario che prevedeva una durata massima di 3 giorni;

  che, con  nota  del  19  giugno  2015,  le  Associazioni  sindacali

dichiaravano che il ricorso massiccio  al  lavoro  straordinario  nel

settore e' dovuto ad una scarsa capacita' organizzativa o  meglio  ad

un uso strategico di tale istituto  per  sopperire  alla  carenza  di

organico, nonostante le contrattazioni  collettive  configurino  tali

prestazioni come eccezionali, ed  invitavano  la  Commissione  a  non

assimilare  l'istituto  al  lavoro  ordinario,  agli  effetti   della

disciplina  sullo   sciopero   nei   servizi   pubblici   essenziali,

auspicando,  pertanto,  che  la  durata  massima  di  tali  forme  di

astensioni fosse stabilita in 30 giorni, in coerenza con la  delibera

di carattere generale 03/130;

  Ravvisato

  che, dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso procedimento,

al quale hanno partecipato attivamente le parti sociali, sono  emerse

indicazioni utili ai fini di una parziale  revisione  della  proposta

approvata dalla Commissione nella seduta del 27 aprile 2015;

  che, in particolare,  dalla  disciplina  delle  franchigie  risulta

opportuno eliminare il divieto di  proclamazione  degli  scioperi  in

concomitanza  con  l'espletamento  delle  consultazioni   elettorali,

atteso che il servizio non risulta utilizzato per il trasporto  delle

schede elettorali e/o di altro materiale elettorale;

  che, nell'ambito della disciplina delle prestazioni indispensabili,

risulta opportuno precisare, coerentemente con le finalita' di tutela

dell'utenza  perseguite  dalla  legge  146  del  1990,  e  successive

modificazioni,  che  debbono  essere  garanti  solo  i  trasporti  di

carburante e combustibile da riscaldamento  destinati  alla  rete  di

pubblico approvvigionamento;

  che, con  riferimento  alla  disciplina  della  determinazione  dei

contingenti di personale, al fine di prevenire eventuali dispute  tra

le  parti,  risulta  necessario  precisare  che,  in  ogni  caso,  il

personale comandato non puo' eccedere quote superiori  mediamente  ad

un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione

del servizio;

  che,  infine,  per  i  motivi  ampiamente  esposti  nella  presente

delibera, risulta necessario  disciplinare  espressamente  la  durata

massima   dell'astensione   dal   lavoro   straordinario,   ritenendo

ragionevole un'azione continuativa che non superi 10 giorni,  con  la

precisazione, peraltro,  che  la  proclamazione  con  unico  atto  di

un'astensione dal lavoro straordinario e dal  lavoro  ordinario  puo'

avvenire  soltanto  se  quest'ultima   e'   contenuta   nel   periodo

interessato dall'astensione dal lavoro  straordinario,  coerentemente

con l'indirizzo generale impartito in materia dalla  Commissione  con

la delibera 03/130;

 

                               Formula

 

    in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett.  a),  primo  inciso,

della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la  seguente

Regolamentazione provvisoria:

 

                               Art. 1

                       Campo di applicazione.

  1.  La  presente  Regolamentazione  si  applica   alle   astensioni

collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di  rivendicazioni

di categoria, del personale dipendente  dalle  imprese  di  trasporto

merci su rotaia, estranee  all'ambito  di  applicazione  dell'Accordo

collettivo relativo al Gruppo Ferrovie dello Stato  del  23  novembre

1999, che effettuano servizi di trasporto aventi ad oggetto  energie,

prodotti energetici, risorse naturali, beni  di  prima  necessita'  e

merci pericolose.

  2.  La  disciplina  recata  dalla  presente   Regolamentazione   si

riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio,  per  cui

eventuali sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno richiedere e

giustificare una sua revisione.

 

                               Art. 2

           Procedure di raffreddamento e di conciliazione

  A) Regole generali.

  1. Il soggetto collettivo che intenda proclamare uno sciopero  deve

esperire,  preventivamente,  delle  procedure  di  raffreddamento   e

conciliazione, articolate  diversamente  a  seconda  della  rilevanza

aziendale o locale ovvero nazionale della vertenza.

  2. In ogni caso, durante le procedure di cui al presente  articolo,

le parti si asterranno dal porre in essere azioni  unilaterali  e  le

aziende sospenderanno, per la medesima durata,  l'applicazione  degli

eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di  intenti

che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi

derivanti dalla regolarita' e dalla sicurezza dell'esercizio.

  3. L'attivazione delle procedure di cui al  presente  articolo,  la

partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei  relativi  verbali

non producono alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale delle

Organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime.

  4. E' fatto obbligo alle parti di collaborare, in  buona  fede,  ai

fini dell'espletamento  delle  procedure.  L'omessa  convocazione  da

parte dell'Azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte

del  soggetto  sindacale  che  lo   abbia   richiesto,   nonche'   il

comportamento  assunto  dalle  parti  durante   l'esperimento   delle

procedure, potranno essere oggetto di valutazione della  Commissione,

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m), della legge

n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

  5. Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia  nazionale  che

aziendale/locale,  ai  fini  della  proclamazione  di  un'azione   di

sciopero, le procedure di raffreddamento e  di  conciliazione  devono

essere ripetute nel solo caso in  cui  siano  trascorsi  piu'  di  90

giorni, decorrenti dall'avvenuto svolgimento delle procedure,  ovvero

dal momento in cui le stesse avrebbero dovuto  concludersi.  Ai  fini

del computo del termine di cui al capoverso precedente sono esclusi i

periodi di franchigia previsti dall'art. 8.

  6. E' fatta salva  la  possibilita'  delle  parti  di  esperire  le

procedure di raffreddamento in sede amministrativa con  le  modalita'

disciplinate dall'art. 2, comma  2,  della  legge  146  del  1990,  e

successive modificazioni.

  B) Regole procedurali.

  1. Il soggetto collettivo che promuove  uno  stato  di  agitazione,

prima  della  proclamazione  di  sciopero,  deve  avanzare  richiesta

scritta di incontro all'Azienda, specificando  le  motivazioni  della

vertenza. In caso di controversia nazionale o relativa al rinnovo del

CCNL,  la  comunicazione  dello  stato  di  agitazione  deve   essere

indirizzata alle Aziende e alle Associazioni  nazionali  delle  parti

datoriali.

  2.  Entro  5  giorni   dalla   richiesta,   l'Azienda   ovvero   le

Associazioni, a seconda dell'ambito di rilevanza della  controversia,

procedono alla formale convocazione di un incontro che deve  avvenire

entro e non oltre i successivi 5 giorni.

  3. In caso di mancata  convocazione  del  soggetto  collettivo  nel

termine di 5  giorni  dalla  richiesta,  le  procedure  si  intendono

comunque esperite.

  4. La procedure si intendono invece esaurite nel  caso  in  cui  le

parti non abbiano raggiunto un accordo nel termine di  5  giorni  dal

primo incontro di cui al comma 2.

  5. Del  tentativo  di  conciliazione  viene  redatto  verbale  che,

sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di garanzia.

  6. In caso di esito  positivo  della  procedura,  il  verbale  deve

contenere  l'espressa  dichiarazione  di  revoca   dello   stato   di

agitazione. In caso di  esito  negativo,  nel  verbale  devono  esser

indicate le ragioni del mancato accordo.

 

                               Art. 3

                              Preavviso

  1. Ai fini della comunicazione all'utenza e  della  predisposizione

delle   misure   necessarie    all'erogazione    delle    prestazioni

indispensabili, la proclamazione di sciopero deve  essere  comunicata

per iscritto, se l'astensione ha rilievo  locale  o  aziendale,  alle

Aziende interessate, al Prefetto, alla  Commissione  di  garanzia  ed

all'Osservatorio  sui  conflitti  sindacali,  costituito  presso   il

Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti,  con  un  preavviso

minimo di 10 giorni.

  2. Se lo sciopero ha rilievo nazionale, la  relativa  comunicazione

deve essere data, nei termini e secondo le modalita' sopra  indicate,

alle Aziende, alle Associazioni nazionali datoriali del settore, alla

Commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui  conflitti  sindacali

costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

  3. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge

n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi  di  astensioni

dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o  di  protesta  per

gravi  eventi  lesivi  dell'incolumita'   e   della   sicurezza   dei

lavoratori.

 

                               Art. 4

   Requisiti dell'atto di proclamazione e comunicazioni all'utenza

  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 13, ogni  atto

di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero

e deve recare l'indicazione della data di esperimento delle procedure

di raffreddamento, dell'ora di inizio e termine, della durata,  delle

modalita'  di  attuazione   e   delle   motivazioni   dell'astensione

collettiva  dal  lavoro  e  deve   essere   sottoscritto   in   forma

intellegibile.

  2.  Le  aziende   provvedono   a   dare   informazione   all'utenza

dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero, nei modi e con le  forme

previste dall'art. 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e successive

modificazioni, nel termine  di  almeno  5  giorni  prima  dell'inizio

dell'astensione.

 

                               Art. 5

                               Durata

  1. La prima azione di sciopero non puo' avere una durata  superiore

a 8 ore.

  2. Le astensioni successive alla prima azione di sciopero, relative

alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 ore.

  3. In ogni caso le azioni di sciopero devono svolgersi in un  unico

periodo di durata continuativa.

 

                               Art. 6

                  Intervallo tra azioni di sciopero

  1. Indipendentemente dalla materia oggetto della controversia,  tra

l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, da

parte  dello  stesso  soggetto  sindacale,   deve   intercorrere   un

intervallo di almeno 1 giorno.

  2. Tra due azioni di  sciopero  proclamate  da  soggetti  sindacali

diversi, che incidono sullo stesso servizio  finale  e  sullo  stesso

bacino di utenza,  deve  intercorrere  un  intervallo  di  almeno  10

giorni.

 

                               Art. 7

                        Revoca e sospensione

  1.  Salvo  il  caso  di  accordo,  di  intervento  da  parte  della

Commissione  di  garanzia  o  dell'Autorita'  competente  ad  emanare

l'ordinanza di cui  all'art.  8  della  legge  n.  146  del  1990,  e

successive modificazioni, la revoca  spontanea  dello  sciopero  deve

essere comunicata  agli  stessi  soggetti  destinatari  dell'atto  di

proclamazione, almeno  cinque  giorni  prima  della  data  di  inizio

dell'astensione dal lavoro.

  2. Agli effetti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge  n.  146

del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero potra'

intendersi  effettuata  in  conseguenza  dell'ordine   dell'Autorita'

precettante e/o della Commissione di garanzia, solo nel caso  in  cui

venga comunicata entro 5 giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento

dell'Autorita' medesima.

 

                               Art. 8

                      Franchigie ed esclusioni.

  1. E' esclusa l'effettuazione di scioperi nei seguenti periodi:

  dal 21 dicembre al 7 gennaio;

  dal 10 agosto al 20 agosto;

  nella settimana che precede e in quella che segue la Pasqua;

 

                               Art. 9

                       Avvenimenti eccezionali

  In caso di avvenimenti eccezionali di  particolare  gravita'  o  di

calamita' naturali, gli scioperi di qualsiasi genere,  dichiarati  od

in corso di effettuazione,  sono  immediatamente  sospesi,  anche  in

deroga al termine di cui all'art. 7, comma 1.

 

                               Art. 10

          Individuazione delle prestazioni indispensabili.

  1.   Durante   l'attuazione   dello   sciopero   verra'   garantita

l'effettuazione dei servizi che l'Azienda, prima della  proclamazione

dello sciopero, ha  pianificato  per  il  trasporto  delle  categorie

merceologiche di seguito indicate:

  carburante e combustibile da riscaldamento destinati alla  rete  di

pubblico approvvigionamento;

  animali vivi;

  latte fresco ed  altri  prodotti  alimentari  di  prima  necessita'

deperibili;

  farmaci aventi rilevanza curativa;

  merci pericolose.

  2. Ai fini dell'individuazione dei servizi minimi di cui  al  comma

precedente, l'Azienda, ricevuta la comunicazione di sciopero, convoca

i  soggetti  proclamanti  per  una  riunione,  da  tenersi  entro   i

successivi 5 giorni. Nel corso di tale incontro, la  parte  datoriale

comunica e fornisce prova alle Organizzazioni  sindacali  proclamanti

delle tracce orarie ad essa assegnate dall'Ente gestore della rete in

sede di pianificazione annuale. Di tali tracce deve esserne garantita

l'utilizzazione  della  meta'   per   l'effettuazione   di   servizi,

preventivamente  pianificati  dall'Azienda,  destinati  al  trasporto

esclusivo delle  categorie  merceologiche  annoverate  nel  comma  1.

L'individuazione delle tracce  orarie  da  utilizzare  deve  avvenire

d'intesa tra le parti. In difetto di accordo, la  scelta  e'  rimessa

alla decisione della parte datoriale.

  3. Allo scopo di non alterare  il  delicato  contemperamento  degli

interessi realizzato con le regole di  cui  al  comma  2,  l'Azienda,

ricevuta la proclamazione di sciopero, non potra' richiedere all'ente

gestore della rete la variazione (quanto all'orario,  alla  merce  da

trasportare, ovvero all'itinerario) delle tracce  ad  essa  assegnate

per il giorno dello sciopero in base alla programmazione annuale.

 

                               Art. 11

Contingenti  di  personale   per   l'esecuzione   delle   prestazioni

                           indispensabili.

  1.  I  contingenti  nominativi  di  personale  da  impiegare  nelle

prestazioni indispensabili vengono determinati dalle singole imprese,

tenuto conto delle proprie peculiarita' e sentite  le  Organizzazioni

sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.

  2. La consistenza dei contingenti di cui al comma  precedente  deve

essere quella strettamente necessaria all'effettuazione  dei  servizi

minimi di cui all'art. 10, nel pieno  rispetto  delle  condizioni  di

sicurezza della circolazione previste dalla normativa vigente.

  3. In ogni caso, i contingenti di personale non possono  riguardare

quote di personale superiori mediamente ad  un  terzo  del  personale

normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio.

 

 

                               Art. 12

                           Ora cuscinetto

  Sono garantiti tutti i treni merci  che,  con  orario  di  partenza

anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano  arrivo  a  destinazione

entro un'ora dall'inizio dell'astensione.

 

                               Art. 13

           Astensioni collettive dal lavoro straordinario

  1. Le astensioni collettive dal lavoro straordinario e da qualsiasi

altra prestazione supplementare  sono  vincolate  al  rispetto  delle

regole dettate dalla presente regolamentazione.

  2. La durata di tali azioni di sciopero non potra'  eccedere  i  10

giorni consecutivi.

  3 La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e

di astensione dall'ordinaria  prestazione  di  lavoro  puo'  avvenire

soltanto  se  quest'ultima  e'  contenuta  nel  periodo   interessato

dall'astensione dal lavoro straordinario.

 

  Dispone

la notifica della presente delibera alle Segreterie  nazionali  delle

Organizzazioni sindacali  Filt  Cgil,  Fit  Cisl,  Uiltrasporti,  Ugl

Attivita' Ferroviarie, Orsa, Fast Ferrovie, nonche' alle Associazioni

datoriali Asstra, Confetra, Fercargo;

 

  Dispone, altresi',

la notifica della presente delibera al Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti,  la  Navigazione,  gli

Affari Generali e il Personale  e  alla  Direzione  Generale  per  il

Trasporto e  le  Infrastrutture  Ferroviarie,  la  trasmissione  alle

Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di  cui  all'art.  137

del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  e  successive

modificazioni, nonche', per conoscenza, ai Presidenti delle Camere  e

al Presidente del Consiglio dei  ministri,  ai  sensi  dell'art.  13,

comma 1, lett.  n),  della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive

modificazioni, la pubblicazione  della  Regolamentazione  provvisoria

del trasporto  merci  su  rotaia  e  della  presente  delibera  sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  l'inserimento

dei predetti atti sul sito Internet della Commissione di garanzia.

    Roma, 13 luglio 2015

 

                                                Il Presidente: Alesse