|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 21 luglio 2015
Circolare n. 119/2015
Oggetto: Lavoro – Disciplina dello sciopero
nel cargo ferroviario – Delibera della Commissione Garanzia Scioperi n. 15/219 del
13.7.2015, su G.U. n. 165 del 18.7.2015.
La
Commissione di Garanzia sugli Scioperi ha regolamentato ai sensi della legge
146/90 l’esercizio del diritto di sciopero nel settore del trasporto merci su
rotaia. La delibera della Commissione, che più volte aveva sollecitato una
disciplina collettiva della materia, muove dal presupposto che il cargo
ferroviario, qualora diretto all’approvvigionamento di merci sensibili (quali
in particolare prodotti energetici e beni di prima necessità), costituisce un
servizio pubblico essenziale da tutelare in caso di sciopero in conformità alla
citata legge 146.
Le
nuove regole, che cercano di mediare tra le diverse posizioni espresse dal
sindacato e dalle organizzazioni imprenditoriali (tra cui la Confetra) nel
corso di più audizioni svoltesi nei mesi scorsi, dovranno essere osservate fino
a quando non interverrà un accordo specifico per il settore.
Di
seguito si evidenziano gli aspetti principali della disciplina dello sciopero
nel cargo ferroviario.
Durata – La prima azione di sciopero non può
avere una durata superiore a 8 ore consecutive che salgono a 24 in caso di
nuove agitazioni relative alla stessa vertenza.
Preavviso e procedura di raffreddamento – Lo sciopero deve
essere proclamato con un preavviso minimo di 10 giorni. In ogni caso la
proclamazione dello sciopero deve essere preceduta da una procedura di
raffreddamento che dovrà esaurirsi al massimo entro 15 giorni con un verbale
(di accordo o di mancato accordo) da inviare alla Commissione di Garanzia.
Prestazioni indispensabili – Durante lo sciopero
deve essere garantito il trasporto esclusivo dei seguenti beni:
·
carburante
e combustibile da riscaldamento destinati alla rete di pubblico
approvvigionamento;
·
animali
vivi;
·
latte
fresco e altri prodotti alimentari di prima necessità deperibili;
·
farmaci
aventi rilevanza curativa;
·
merci
pericolose.
La quota di personale
utilizzato per l’esecuzione delle suddette prestazioni non può essere
mediamente superiore ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la
piena erogazione del servizio. In ogni caso devono essere garantiti tutti i
treni (indipendentemente dalla merce trasportata) che, con orario di partenza
anteriore all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destinazione entro 1 ora
dall’inizio dell’astensione.
Franchigie – E’ esclusa
l’effettuazione di scioperi nei seguenti periodi:
·
dal
21 dicembre al 7 gennaio;
·
dal
10 al 20 agosto;
·
nella
settimana che precede e in quella che segue la Pasqua.
Lavoro straordinario – Lo sciopero dal
lavoro straordinario non può eccedere i 10 giorni consecutivi.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 115/2000
|
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n. 165 del 18.7.2015
COMMISSIONE
DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
DELIBERA 13 luglio 2015
Regolamentazione provvisoria
delle prestazioni indispensabili, delle
procedure di raffreddamento e
di conciliazione e delle altre misure
di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
come modificata dalla
legge 11
aprile 2000, n. 83, relativa
al
settore del trasporto merci
su rotaia (pos. 1901/14). (Delibera
n.
15/219).
LA COMMISSIONE
Premesso
che il trasporto merci
su rotaia, nel caso
in cui sia
diretto
all'approvvigionamento
di energie, prodotti
energetici, risorse
naturali, beni di prima necessita' costituisce un servizio
pubblico
essenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della
legge n.
146 del 1990, e successive modificazioni, essendo volto a
garantire e
soddisfare i diritti
della persona, costituzionalmente rilevanti,
alla vita e alla salute;
che il servizio rientra
nell'ambito di applicazione
della legge
anche nel caso in
cui abbia ad
oggetto merci definibili
come
pericolose, atteso che, in tale evenienza, un'astensione
collettiva
e' suscettibile di
interferire con la
tutela dell'interesse,
parimenti costituzionale, alla sicurezza della collettivita';
che, per lungo
tempo, l'organizzazione del
servizio e' stata
caratterizzata da un regime monopolistico e, in
particolare, dalla
presenza di un
solo operatore economico
(il Gruppo Societario
Ferrovie dello Stato
Italiane), che effettuava
(ed effettua)
attivita' di trasporto ferroviario sia
passeggeri, che merci.
In
costanza di tale assetto,
l'attuazione delle finalita'
perseguite
dalla legge 146 del 1990,
e successive modificazioni, e'
stata
realizzata attraverso
un Accordo Collettivo,
risalente al 1999,
applicabile anche alle astensioni collettive riguardanti il
personale
della Divisione Cargo delle Ferrovie dello Stato Italiane;
che l'assetto organizzativo
del settore ha
subito una profonda
evoluzione e trasformazione a
seguito dell'implementazione di
rilevanti misure di liberalizzazione del mercato che hanno
consentito
l'accesso all'attivita' da parte di nuovi soggetti;
che, nel
2010, le Segreterie
nazionali delle Organizzazioni
sindacali Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Ugl,
Orsa e Fast
Ferrovie
trasmettevano alla Commissione un'ipotesi di
regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
nell'ambito
del settore del trasporto merci su rotaia, impegnandosi
ad avviare
contatti con le parti datoriali per il raggiungimento di un
accordo
sul testo;
che la Commissione
non procedeva alla
valutazione di idoneita'
della citata proposta, trattandosi, all'evidenza, di una
iniziativa
unilaterale, e restava, pertanto, in attesa della trasmissione
di un
testo sul quale si fosse formato, medio tempore, un accordo
tra le
parti sociali;
che, nel frattempo,
l'Autorita' constatava un significativo aumento
della conflittualita', soprattutto nel corso dell'anno
2013, e
cio'
rendeva indispensabile l'adozione della delibera di orientamento
n.
13/253 del 9
settembre 2013, con
la quale, innanzitutto, si
sollecitavano
nuovamente le Associazioni
rappresentative delle
imprese a concordare con le Organizzazioni sindacali una
disciplina
dell'esercizio del diritto di
sciopero e, dall'altro,
nelle more
dell'auspicato esercizio
dell'autonomia collettiva, si
indicavano
alle parti sociali le prestazioni indispensabili da garantire in
caso
di proclamazione di
una astensione collettiva,
ovvero quelle
contemplate dal Capitolo
I - Relazioni
industriali, capoverso
rubricato "servizi essenziali da garantire", del
Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro
del 1° marzo
1991, relativo al
settore
dell'autotrasporto di merce su strada per conto di
terzi, valutato
idoneo sul punto dalla Commissione, nella seduta del 9 giugno
1994,
con delibera 10.6) CONFETRA;
che l'invito di cui alla
delibera 13/253 veniva disatteso;
9. che la Commissione,
quindi, a decorrere dal
mese di ottobre
2014, avviava un'intensa indagine conoscitiva, al fine di acquisire
dettagliate
informazioni relative alle
caratteristiche e
all'andamento del conflitto collettivo nell'ambito del
settore del
trasporto
ferroviario delle merci.
A tal scopo,
convocava, in
audizione, sia le Organizzazioni sindacali, che, nel corso dell'anno
2010, avevano elaborato
una proposta di
disciplina, quanto le
Associazioni nazionali delle parti datoriali.
A tutti i soggetti
collettivi il Commissario delegato comunicava, innanzitutto,
che una
regolamentazione del settore
costituiva, oramai, una
esigenza
improcrastinabile;
che, in
particolare, in data
21 ottobre 2014,
il Commissario
delegato ascoltava i rappresentanti delle Segreterie
nazionali delle
Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti e Ugl
Ferrovie, i quali esprimevano, prima di tutto, l'avviso per cui
una
eventuale regolamentazione dovesse avere un ambito
di applicazione
circoscritto alle sole categorie merceologiche, il cui venir
meno e'
suscettibile di incidere sui diritti costituzionali della
persona.
Sotto altro profilo,
poi, gli stessi
delegati sottolineavano
l'esigenza di prevenire l'assunzione di condotte strumentali da
parte
dei datori di
lavoro, i quali,
a ridosso dell'attuazione dello
sciopero, tenderebbero a variare la composizione dei vagoni dei
treni
(introducendo, pretestuosamente, beni oggetto di garanzia), al
solo
fine di pretendere l'effettuazione dei servizi di trasporto;
che, sempre in data 21
ottobre 2014, il Commissario delegato audiva
i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Fast Ferrovie
e Orsa
Ferrovie, i quali manifestavano,
in primo luogo,
perplessita' in
ordine alla natura di servizio pubblico essenziale
dell'attivita' di
trasporto merci su rotaia. In merito alle prestazioni
indispensabili,
gli esponenti dell'Organizzazione sindacale
Orsa dichiaravano,
inoltre, che, nel settore
in questione, non
sussisterebbe alcuna
esigenza di garanzia
di servizi minimi
(in quanto la
legge si
preoccuperebbe di tutelare solo la liberta'
di circolazione delle
persone) e che, comunque, con riferimento al trasporto
delle merci
pericolose, la prevenzione dei rischi a carico della sicurezza della
collettivita' potrebbe essere
soddisfatta dalla previsione
di un
obbligo di custodia delle merci stesse presso i
siti di deposito,
anziche' attraverso la configurazione di un obbligo di effettuazione
dei relativi trasporti;
che l'Associazione
Asstra, audita il giorno 21 ottobre
2014, dopo
una breve premessa relativa ai diversi contratti collettivi
applicati
dalle imprese operanti nel
settore (ed, in
particolare, il CCNL
attivita' ferroviarie, il CCNL autoferrotranvieri, il CCNL
merci e
logistica), riferiva che le Aziende ad essa associate, nel corso
di
alcuni incontri, avevano
manifestato una larga
preferenza per
autonome regolamentazioni aziendali dell'esercizio del
diritto di
sciopero rispetto ad una regolamentazione comune, in modo
tale che
fosse possibile
tenere in debita
considerazione le specificita'
organizzative delle singole imprese;
che l'Associazione
Fercargo, ascoltata in data 27
ottobre 2014,
preso atto dell'invito formulato dalla Commissione ad attivarsi
per
la conclusione di un accordo collettivo, rilevava che
alcune imprese
ad essa associate effettuano
anche trasporti internazionali. In
relazione a tale aspetto, il Commissario delegato evidenziava
che gli
accordi collettivi in
materia hanno una
efficacia limitata al
territorio dello Stato italiano e che, negli altri Paesi
europei, non
e' riscontrabile una normativa analoga alla legge 146
del 1990, e
successive modificazioni;
che, in
data 3 novembre
2014, veniva audita
l'Associazione
Confetra, la quale condivideva
l'idea per cui
una disciplina di
settore fosse oramai necessaria,
ma auspicava che,
nella stessa,
fossero disciplinate tutte le misure previste dalla
legge 146 del
1990, e successive modificazioni, e non solo alcune
di esse, come
viceversa proposto dalle Organizzazioni sindacali;
che, in
data 14 novembre
2014, si svolgeva
l'audizione dei
rappresentanti di RFI, nel corso della quale venivano assunte
precise
informazioni in merito alle regole di accesso alla rete ferroviaria.
I rappresentanti della Societa' riferivano, in particolare,
che il
rilascio delle tracce
avviene, sostanzialmente, attraverso
due
distinte modalita', ovvero
mediante una programmazione annuale
e
attraverso una
gestione operativa, quasi
in tempo reale,
delle
richieste. Ai fini
della pianificazione annuale,
le imprese
manifestano, durante il mese di aprile, interesse
all'utilizzazione
di alcune tracce orarie nel corso dell'anno successivo.
Sulla scorta
di tali richieste, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria
elabora
un progetto di assegnazione delle tracce stesse che, a seguito
di un
contraddittorio con
le aziende, diventa
definitivo nel mese
di
dicembre dell'anno precedente a
quello di effettiva
utilizzazione
della rete. Nell'ambito
della gestione operativa,
invece, RFI
rilascia le tracce
orarie rimaste disponibili
e non assegnate
nell'ambito della programmazione annuale
e riceve richieste
di
variazioni (relative all'orario, alla merce da
trasportare, ovvero
all'itinerario) delle tracce
assegnate in sede
di pianificazione
annuale;
che, in data 16 dicembre 2014,
venivano riconvocate tutte
le
Organizzazioni sindacali
precedentemente audite. Nel
corso della
riunione, i delegati evidenziavano che, nonostante la sollecitazione
della Commissione, le
parti datoriali avevano
manifestato scarso
interesse per la risoluzione della problematica e, per tale ragione,
non era stato possibile
raggiungere un accordo.
Nel merito, i
soggetti intervenuti insistevano
sulla necessita' di
concepire
meccanismi procedurali diretti a prevenire condotte strumentali
dei
datori di lavoro
(problematica dei c.d
"servizi di trasporto
promiscuo") e sulla
opportunita' di configurare
fattispecie di
responsabilita' a carico delle Societa' che si rendono
responsabili
delle condotte citate;
che, in data 16 dicembre
2014, venivano ascoltati nuovamente
anche
i rappresentanti delle Associazioni Asstra, Confetra e
Fercargo, i
quali esponevano che erano
in corso contatti
tra le stesse
per
definire una
posizione comune da presentare alle
Organizzazioni
sindacali;
che, in
data 27 febbraio
2015, la Segreteria
nazionale
dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl trasmetteva alla
Commissione
un'ipotesi di disciplina che si caratterizzava per la previsione
di
una durata delle azioni fino ad un massimo di 120
ore consecutive,
per l'assenza di periodi di franchigia, per
la garanzia di tutti
treni che arrivano a
destinazione entro 1
ora dall'inizio dello
sciopero e per
la configurazione di
prestazioni indispensabili
consistenti nella sola custodia e controllo delle merci
pericolose e
nell'obbligo di effettuazione di tutti i servizi
di trasporto che
abbiano ad oggetto risorse energetiche, beni di prima
necessita' e
animali vivi;
che, in
data 26 marzo
2015, la Segreteria
generale
dell'Organizzazione sindacale Orsa Ferrovie trasmetteva una
bozza di
regolamentazione che prevedeva la garanzia di servizi minimi
solo in
caso di astensione
collettiva di carattere
nazionale, ovvero
riguardante tutte le imprese del settore, la fissazione di una
durata
massima di 120 ore consecutive, l'assenza di periodi di
franchigia,
la garanzia di tutti i treni che
arrivano a destino
entro 1 ora
dall'inizio dello sciopero e la fissazione ad un giorno del
termine
di preavviso minimo per la revoca delle proclamazioni;
che, in data 27 marzo
2015, perveniva alla Commissione anche
una
proposta di disciplina elaborata unitariamente da Asstra,
Confetra e
Fercargo, gli aspetti fondamentali della quale erano la
fissazione di
un preavviso minimo di
20 giorni per
la proclamazione di uno
sciopero, una durata delle astensioni collettive non superiore
a 4
ore, in caso di prima azione, a 8 ore per la seconda (in entrambi
i
casi collocate nella fascia mattutina) e a 24 ore per le
successive
azioni riguardanti la medesima vertenza, la garanzia di tutti i
treni
i cui orari di percorrenza ricadono prevalentemente al di fuori
della
fascia oraria dello sciopero,
la rarefazione di
15 giorni tra
l'effettuazione di uno sciopero ed il
successivo e l'obbligo
dei
servizi minimi di cui alla delibera 13/253 della
Commissione e di
quelli previsti dall'art. 16
della Regolamentazione del
Trasporto
pubblico locale;
che i
testi sottoposti alla
valutazione della Commissione
costituivano "atti
unilaterali" delle Organizzazioni sindacali
e
delle Associazioni delle parti datoriali e, pertanto, in
relazione ad
essi, la Commissione non esprimeva alcuna valutazione di
idoneita',
atteso che il giudizio ad essa
demandato dalla legge
puo' essere
formulato, esclusivamente, in relazione a proposte sulle quali
si sia
formato l'accordo delle parti sociali (ex multis, delibere
23 aprile
1998, n. 98/225 e n. 98/226);
che, preso atto
dell'irriducibile distanza delle singole
posizioni
manifestata dalle parti in ordine alla disciplina
dell'esercizio del
diritto di sciopero nel settore,
la Commissione, con
delibera n.
15/123, adottata nella seduta del 27
aprile 2015, formulava
alle
stesse una proposta sull'insieme
delle prestazioni, procedure
e
misure da considerare indispensabili, ai sensi dell'art. 13,
comma 1,
lett. a), primo inciso, della legge n. 146 del
1990, e successive
modificazioni;
Considerato
che, in relazione alla
delibera 15/123, pervenivano
proposte di
modifica formulate, separatamente, dalle
singole Organizzazioni
sindacali (a differenza di quanto accaduto nell'anno 2010,
nel corso
del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione
unitaria
in materia);
che, in particolare, con
nota del 12 maggio 2015,
la Filt Cgil
presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto,
l'avviso
per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le
imprese del
settore. Sotto altro profilo,
l'Organizzazione sosteneva che la
proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo
da altre
regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna
considerazione le
specificita' del settore
e, sulla scorta
di tale presupposto,
effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata,
alle
franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi
minimi,
alle misure dirette a
consentire l'erogazione delle
prestazioni
indispensabili e alla conoscibilita' delle tracce orarie programmate
e pianificate annualmente dall'Azienda;
che il
Sindacato contestava, inoltre,
il meccanismo di
individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le
aziende
avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a
ridosso
dell'effettuazione dell'azione
di sciopero, il
piano di carico,
l'orario e il tragitto dei servizi di trasporto,
in considerazione
del fatto che
non e' noto
all'organizzazione
sindacale la
programmazione annuale e
la pianificazione delle
tracce orarie
aziendali. Infine, proponeva di
precisare che la
consistenza dei
contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore,
mediamente,
ad un terzo del personale normalmente utilizzato per
l'erogazione del
servizio;
che, con nota del 13
maggio 2015, l'Organizzazione Fast
Ferrovie
insisteva nel ritenere che l'attivita' di trasporto merci su
rotaia
non costituisce un
servizio pubblico essenziale
ed esponeva che
concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero
propri della disciplina del trasporto viaggiatori;
che, con nota del 14
maggio 2015, l'Organizzazione Orsa
presentava
osservazioni alla proposta
di regolamentazione, adducendo,
innanzitutto, che la stessa
avrebbe dovuto riguardare
anche la
divisione cargo Trenitalia. L'Organizzazione sosteneva,
poi, che
il
servizio non meriterebbe
di essere regolato
da una apposita
disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata
rispetto
al volume complessivo dei beni trasportati via terra e,
quindi, data
l'esistenza di
servizi alternativi. Con
la stessa nota,
l'Orsa
proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni
indispensabili
solo in caso di scioperi di carattere nazionale del
settore e una
durata massima delle azioni pari a 5 giorni;
che, con
nota del 18
maggio 2015, la
Segreteria Nazionale
Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche
alla delibera della
Commissione ed, in particolare, la
previsione di un
termine di
preavviso di 48 ore per la
revoca delle azioni
di sciopero, una
riforma totale delle
franchigie, nonche' la
previsione a carico
dell'Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con
cadenza
mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte
per
categorie merceologiche. Infine, l'Organizzazione proponeva
di far
decorrere dal momento
dell'attivazione dello stato
di agitazione
(anziche' dalla ricezione
della proclamazione di
sciopero),
l'insorgenza del
divieto, configurato a
carico dell'Azienda, di
richiedere all'ente gestore della rete la variazione (quanto al
piano
di carico, all'orario e all'itinerario) delle
tracce assegnate in
sede di pianificazione annuale;
che, con nota del 21
maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit
Cisl chiedeva la
modifica della disciplina
delle prestazioni
indispensabili
relative alle merci
pericolose, nel senso
di
prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse
presso i
depositi,
l'introduzione di un
obbligo, a carico
di RFI, di
trasmissione alle
OOSS ed alla
Commissione della pianificazione
annuale delle tracce
ed una riforma
totale delle franchigie.
L'Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle
azioni si
sarebbe prestata ad essere vanificata dall'eventuale ricorso
delle
imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire
la
locuzione "farmaci aventi rilevanza curativa", contenuta
nell'art.
10, comma 2, della proposta, con le parole
"farmaci salva vita o
meglio in classe A".
e proponeva di
aggiungere all'espressione
"combustibile da riscaldamento", contenuta
nell'art. 10, comma
1
della proposta, le
parole "destinati alla
rete di pubblico
approvvigionamento";
Considerato, altresi',
che, con nota del 14
maggio 2015, le Associazioni rappresentative
delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica
alla
delibera 15/123 e
che, in particolare, richiedevano: a)
l'allungamento da 5 a 7 giorni
dei termini indicati
nell'art. 2,
lettera b), commi 2, 3 e 4,
che disciplinano l'espletamento delle
procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia
oraria
21:00 - 21:00 delle azioni di sciopero successive alla
prima; c) la
previsione di un intervallo minimo di 10 giorni tra
l'effettuazione
di uno sciopero e la proclamazione del
successivo, tanto ai
fini
della rarefazione soggettiva
quanto ai fini
della rarefazione
oggettiva; d) una
riforma delle franchigie
con l'inserimento,
peraltro, del divieto di effettuazione degli scioperi in coincidenza
dei due principali cambi orario
internazionali; e) l'eliminazione,
nell'ambito del comma
2 dell'art. 10,
del riferimento alla
possibilita' di effettuare
trasporti che abbiano
ad oggetto,
esclusivamente, le categorie merceologiche annoverate
al comma 1,
ritenendo che, per effetto dell'applicazione di tale regola,
alcuni
servizi di trasporto possono risultare antieconomici e,
che, quindi,
le aziende possano rinunciarvi.
che nessun parere in
ordine alla proposta di
regolamentazione del
settore veniva espresso dalle Associazioni dei consumatori
e degli
utenti riconosciute;
Rilevato
che, al fine di
accertare l'eventuale disponibilita' delle parti a
raggiungere un accordo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera
a),
della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, la Commissione
fissava audizioni delle parti sociali;
che, in particolare, in
data 9 giugno 2015, la Commissione audiva
tutte le Organizzazioni sindacali
che avevano partecipato
al
procedimento ed accertava l'indisponibilita' di esse a pervenire
ad
un accordo con le Associazioni datoriali nella
materia di cui si
tratta. Nel corso della
stessa riunione, il
Commissario prendeva
posizione in merito
alle osservazioni presentate
dai soggetti
collettivi relativamente alla delibera 15/123;
che, in particolare, in
relazione alle note trasmesse dalla
Filt
Cgil, in data 12
maggio 2015, il
Commissario precisava: a) che
l'ambito di applicazione della proposta non puo' essere esteso
alla
Divisione Cargo Trenitalia, in quanto, per tale Societa', esiste
un
accordo collettivo, siglato
nel 1999, valutato
idoneo dalla
Commissione e tuttora vigente, in relazione al quale
l'Autorita' non
dispone di nessun potere di intervento unilaterale; b) che
ai fini
dell'elaborazione della proposta, la Commissione si e'
attenuta alle
regole dettate dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge
146 del
1990, e successive modificazioni, ai sensi del
quale, in sede
di
predisposizione
della regolamentazione, l'Autorita'
non puo'
prescindere dalla considerazione delle
regole dettate dalle
discipline vigenti con riferimento a servizi
analoghi; c) che il
rischio prospettato dall'Organizzazione sindacale
di un eventuale
elusione delle regole dettate dall'art. 10 della proposta, e'
stato
adeguatamente prevenuto, prevedendo che, dopo la
proclamazione dello
sciopero, le aziende non possono richiedere, in gestione
operativa,
la variazione delle tracce assegnate con la
programmazione annuale
(cfr. art. 10, del comma 3, della proposta);
che, in relazione alle
note trasmesse dalla Fast Ferrovie, in
data
13 maggio 2015, il Commissario dichiarava, innanzitutto, di ritenere
superata la questione
relativa alla riconducibilita' del
settore
nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e
precisava che
le franchigie e la regola dell'intervallo tra
azioni di sciopero,
diversamente da quanto ex
adverso esposto, costituiscono, in via
generale, misure dirette
a realizzare l'equo
contemperamento tra
l'esercizio del diritto di sciopero e i
diritti costituzionalmente
tutelati dei cittadini;
che, in merito alle
considerazioni formulate dal Sindacato
Orsa,
con nota del 14
maggio 2015, il
Commissario esponeva: a) che
l'esistenza di servizi
alternativi non vale
ad escludere la
qualificazione dell'attivita' di trasporto merci su rotaia in
termini
di servizio pubblico essenziale. Ed infatti,
l'art. 13, comma
1,
lettera a), della legge 146 del
1990, e successive
modificazioni,
impone all'interprete di
tenere in considerazione l'esistenza
di
servizi alternativi,
ai soli effetti
della determinazione della
"quantita'" di prestazioni indispensabili da
garantire, con cio'
implicitamente ammettendo che
possano coesistere servizi
pubblici
essenziali, gli uni
alternativi agli altri;
b) che la
proposta
sindacale di prevedere prestazioni indispensabili esclusivamente in
caso di scioperi nazionali
di settore non
ha alcun fondamento
giustificativo sul piano logico-giuridico;
che, in merito alle note
del 18 maggio 2015 della Uiltrasporti,
il
Commissario delegato rappresentava: a) che il termine
di preavviso
delle azioni di sciopero non puo' essere inferiore a dieci
giorni, in
coerenza con quanto disposto in materia dall'art. 2, comma 6,
della
legge 146 del 1990, e successive modificazioni; b) che la
proposta di
configurazione di un obbligo aziendale di comunicazione al
Sindacato,
con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate,
pianificate e
distinte per categorie merceologiche, non puo' essere accolta,
atteso
che un siffatto
meccanismo, essendo del
tutto svincolato
dall'evenienza della proclamazione di uno sciopero, finirebbe
con il
comprimere oltre misura e senza giustificato motivo la
liberta' di
iniziativa economica
privata costituzionalmente tutelata;
c) con
riferimento alla
disciplina delle franchigie,
il Commissario si
riservava, invece, di effettuare ulteriori approfondimenti, al
fine
di accertare l'eventuale sussistenza di
margini per una
maggiore
personalizzazione della relativa normativa;
che, in relazione alle
note trasmesse dalla Fit Cisl, in data
21
maggio 2015, il
Commissario delegato esprimeva
parere favorevole
all'accoglimento della proposta sindacale di precisare che,
oggetto
di prestazioni indispensabili, e'
il trasporto di
carburante
"destinato alla
rete di pubblico
approvvigionamento", mentre si
dichiarava contraria all'introduzione di un obbligo, a carico di
RFI,
di trasmissione
della programmazione annuale
alle Organizzazioni
sindacali, data la
posizione di terzieta'
rispetto al conflitto
collettivo rivestita dal soggetto gestore della rete e
per ragioni
connesse al rispetto
delle esigenze di
riservatezza dei dati
commerciali delle imprese;
che, in data 9 giugno
2015, il Commissario
delegato audiva i
rappresentanti delle Associazioni datoriali
ed accertava la
loro
indisponibilita' a pervenire ad
un accordo con
le Organizzazioni
sindacali;
che, nel corso dell'audizione delle
Associazioni datoriali, il
Commissario delegato
prendeva posizione in
ordine alle proposte
modificative della delibera
15/123 dalle stesse
formulate
unitariamente con nota del 14 maggio 2015, dichiarando
che: a) la
previsione di franchigie e' volta a soddisfare particolari
esigenze
di tutela degli utenti e non gli interessi commerciali
delle imprese
(ancorche' legittimi); b) la regola di cui
all'art. 10, comma
2,
della proposta di disciplina, ha
lo scopo di
prevenire eventuali
condotte strumentali dei datori di lavoro e, nell'assetto
complessivo
della regolamentazione, e' stata
ritenuta necessaria ai
fini del
perseguimento di un
effettivo contemperamento tra
il diritto di
sciopero e i diritti costituzionali degli utenti.
Rilevato, inoltre,
che, nel corso delle audizioni
del 9 giugno 2015, il
Commissario
delegato rappresentava tanto alle Organizzazioni sindacali,
quanto
alle Associazioni datoriali,
che azioni di
protesta recentemente
proclamate nel settore
del trasporto merci
su rotaia avevano
evidenziato la
necessita' di assumere
ulteriori informazioni in
ordine alle astensioni collettive dal lavoro straordinario, al
fine
di valutare l'effettiva incidenza di tali azioni di
sciopero sulla
regolarita' del servizio, nonche' i pregiudizi che esse sono in
grado
di arrecare ai
diritti costituzionalmente tutelati
degli utenti.
Cio', in quanto, dalle risultanze istruttorie acquisite in occasione
delle circostanze richiamate, era emerso che le
perturbazioni alla
circolazione ferroviaria (alla
ricorrenza delle quali
le imprese
richiedono
prestazioni eccedenti il
normale orario di
lavoro)
rappresentano quasi una costante, con
l'ovvia conseguenza che il
completamento dei servizi
di trasporto dipende,
spesso, da
prestazioni di lavoro
straordinario. Tali sopravvenute
evidenze
determinavano,
quindi, l'esigenza di
prevenire il rischio
che
attraverso tali forme di astensioni (che, in
difetto di specifica
previsione, sono ammesse per la durata massima di 30 giorni,
in base
alla delibera di carattere generale della
Commissione n. 03/130),
possano determinarsi effetti
"abnormi" sugli utenti,
ovvero
conseguenze
sproporzionate rispetto a
quelle che derivano
dall'attuazione di uno sciopero dal lavoro ordinario,
peraltro con
l'assunzione del minimo sacrificio economico da parte dei lavoratori
che vi aderiscono;
che, ai fini
dell'integrazione del contraddittorio sul
punto, nel
corso dell'audizione del 9 giugno 2015, il Commissario assegnava
alle
parti termine fino al 19 giugno 2015 per la trasmissione di
ulteriori
memorie scritte;
che, con nota
del 18 giugno
2015, le Associazioni
datoriali
trasmettevano una proposta unitaria di disciplina
dell'astensione dal
lavoro straordinario che prevedeva una durata massima di 3
giorni;
che, con nota
del 19 giugno
2015, le Associazioni
sindacali
dichiaravano che il ricorso massiccio al
lavoro straordinario nel
settore e' dovuto ad una scarsa capacita' organizzativa o meglio
ad
un uso strategico di tale istituto per
sopperire alla carenza
di
organico, nonostante le contrattazioni collettive
configurino tali
prestazioni come eccezionali, ed
invitavano la Commissione
a non
assimilare
l'istituto al lavoro
ordinario, agli effetti
della
disciplina sullo sciopero
nei servizi pubblici
essenziali,
auspicando,
pertanto, che la
durata massima di tali forme
di
astensioni fosse stabilita in 30 giorni, in coerenza con la delibera
di carattere generale 03/130;
Ravvisato
che, dalle risultanze
istruttorie acquisite nel corso procedimento,
al quale hanno partecipato attivamente le parti sociali, sono emerse
indicazioni utili ai fini di una parziale revisione
della proposta
approvata dalla Commissione nella seduta del 27 aprile 2015;
che, in
particolare, dalla disciplina
delle franchigie risulta
opportuno eliminare il divieto di proclamazione
degli scioperi in
concomitanza con l'espletamento delle
consultazioni elettorali,
atteso che il servizio non risulta utilizzato per il
trasporto delle
schede elettorali e/o di altro materiale elettorale;
che, nell'ambito della
disciplina delle prestazioni indispensabili,
risulta opportuno precisare, coerentemente con le finalita' di
tutela
dell'utenza
perseguite dalla legge
146 del 1990,
e successive
modificazioni, che debbono
essere garanti solo
i trasporti di
carburante e combustibile da riscaldamento destinati
alla rete di
pubblico approvvigionamento;
che, con riferimento
alla disciplina della
determinazione dei
contingenti di personale, al fine di prevenire eventuali
dispute tra
le parti, risulta
necessario precisare che,
in ogni caso,
il
personale comandato non puo' eccedere quote superiori mediamente
ad
un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena
erogazione
del servizio;
che, infine,
per i motivi
ampiamente esposti nella
presente
delibera, risulta necessario
disciplinare espressamente la
durata
massima
dell'astensione dal lavoro
straordinario, ritenendo
ragionevole un'azione continuativa che non superi 10
giorni, con la
precisazione, peraltro,
che la proclamazione
con unico atto
di
un'astensione dal lavoro straordinario e dal lavoro
ordinario puo'
avvenire soltanto se
quest'ultima e' contenuta
nel periodo
interessato dall'astensione dal lavoro straordinario, coerentemente
con l'indirizzo generale impartito in materia dalla Commissione
con
la delibera 03/130;
Formula
in applicazione
dell'art. 13, comma 1, lett. a), primo
inciso,
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la seguente
Regolamentazione provvisoria:
Art. 1
Campo di applicazione.
1. La
presente Regolamentazione si
applica alle astensioni
collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni
di categoria, del personale dipendente dalle
imprese di trasporto
merci su rotaia, estranee
all'ambito di applicazione
dell'Accordo
collettivo relativo al Gruppo Ferrovie dello Stato del 23
novembre
1999, che effettuano servizi di trasporto aventi ad oggetto energie,
prodotti energetici, risorse naturali, beni di
prima necessita' e
merci pericolose.
2. La
disciplina recata dalla
presente Regolamentazione si
riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio, per
cui
eventuali sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno
richiedere e
giustificare una sua revisione.
Art. 2
Procedure di raffreddamento e di
conciliazione
A) Regole generali.
1. Il soggetto
collettivo che intenda proclamare uno sciopero
deve
esperire,
preventivamente, delle procedure
di raffreddamento e
conciliazione, articolate
diversamente a seconda
della rilevanza
aziendale o locale ovvero nazionale della vertenza.
2. In ogni caso, durante
le procedure di cui al presente
articolo,
le parti si asterranno dal porre in essere azioni unilaterali
e le
aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli
eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni
di intenti
che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli
obblighi
derivanti dalla regolarita' e dalla sicurezza dell'esercizio.
3. L'attivazione delle
procedure di cui al presente articolo,
la
partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi
verbali
non producono alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale
delle
Organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime.
4. E' fatto obbligo alle
parti di collaborare, in buona fede,
ai
fini dell'espletamento
delle procedure. L'omessa
convocazione da
parte dell'Azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro, da
parte
del soggetto sindacale
che lo abbia
richiesto, nonche' il
comportamento
assunto dalle parti
durante l'esperimento delle
procedure, potranno essere oggetto di valutazione della Commissione,
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m), della
legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
5. Nell'ambito della
stessa vertenza sindacale, sia
nazionale che
aziendale/locale, ai fini
della proclamazione di
un'azione di
sciopero, le procedure di raffreddamento e di
conciliazione devono
essere ripetute nel solo caso in
cui siano trascorsi
piu' di 90
giorni, decorrenti dall'avvenuto svolgimento delle
procedure, ovvero
dal momento in cui le stesse avrebbero dovuto concludersi.
Ai fini
del computo del termine di cui al capoverso precedente sono
esclusi i
periodi di franchigia previsti dall'art. 8.
6. E' fatta salva la
possibilita' delle parti
di esperire le
procedure di raffreddamento in sede amministrativa con le
modalita'
disciplinate dall'art. 2, comma
2, della legge
146 del 1990,
e
successive modificazioni.
B) Regole procedurali.
1. Il soggetto
collettivo che promuove uno stato
di agitazione,
prima della proclamazione
di sciopero, deve
avanzare richiesta
scritta di incontro all'Azienda, specificando le
motivazioni della
vertenza. In caso di controversia nazionale o relativa al
rinnovo del
CCNL, la comunicazione
dello stato di
agitazione deve essere
indirizzata alle Aziende e alle Associazioni nazionali
delle parti
datoriali.
2. Entro
5 giorni dalla
richiesta, l'Azienda ovvero
le
Associazioni, a seconda dell'ambito di rilevanza della controversia,
procedono alla formale convocazione di un incontro che deve avvenire
entro e non oltre i successivi 5 giorni.
3. In caso di
mancata convocazione del
soggetto collettivo nel
termine di 5 giorni dalla
richiesta, le procedure
si intendono
comunque esperite.
4. La procedure si
intendono invece esaurite nel caso in
cui le
parti non abbiano raggiunto un accordo nel termine di 5
giorni dal
primo incontro di cui al comma 2.
5. Del tentativo
di conciliazione viene
redatto verbale che,
sottoscritto dalle parti, e' inviato alla Commissione di
garanzia.
6. In caso di esito positivo
della procedura, il
verbale deve
contenere l'espressa dichiarazione
di revoca dello
stato di
agitazione. In caso di
esito negativo, nel
verbale devono esser
indicate le ragioni del mancato accordo.
Art. 3
Preavviso
1. Ai fini della
comunicazione all'utenza e della predisposizione
delle misure necessarie
all'erogazione delle prestazioni
indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere
comunicata
per iscritto, se l'astensione ha rilievo locale
o aziendale, alle
Aziende interessate, al Prefetto, alla Commissione
di garanzia ed
all'Osservatorio sui conflitti
sindacali, costituito presso
il
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con
un preavviso
minimo di 10 giorni.
2. Se lo sciopero ha
rilievo nazionale, la relativa comunicazione
deve essere data, nei termini e secondo le modalita' sopra indicate,
alle Aziende, alle Associazioni nazionali datoriali del settore,
alla
Commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti
sindacali
costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
3. E' fatto salvo quanto
disposto dall'art. 2, comma 7, della legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi di
astensioni
dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di
protesta per
gravi eventi lesivi
dell'incolumita' e della
sicurezza dei
lavoratori.
Art. 4
Requisiti dell'atto di proclamazione e
comunicazioni all'utenza
1. Fatto salvo quanto
previsto al comma 3, dell'art. 13, ogni
atto
di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di
sciopero
e deve recare l'indicazione della data di esperimento delle
procedure
di raffreddamento, dell'ora di inizio e termine, della
durata, delle
modalita' di attuazione
e delle motivazioni
dell'astensione
collettiva dal lavoro
e deve essere
sottoscritto in forma
intellegibile.
2. Le
aziende provvedono a dare
informazione all'utenza
dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero, nei modi e con
le forme
previste dall'art. 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e
successive
modificazioni, nel termine
di almeno 5
giorni prima dell'inizio
dell'astensione.
Art. 5
Durata
1. La prima azione di
sciopero non puo' avere una durata
superiore
a 8 ore.
2. Le astensioni
successive alla prima azione di sciopero, relative
alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 ore.
3. In ogni caso le
azioni di sciopero devono svolgersi in un
unico
periodo di durata continuativa.
Art. 6
Intervallo tra azioni di
sciopero
1. Indipendentemente
dalla materia oggetto della controversia,
tra
l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo, da
parte dello stesso
soggetto sindacale, deve
intercorrere un
intervallo di almeno 1 giorno.
2. Tra due azioni
di sciopero proclamate
da soggetti sindacali
diversi, che incidono sullo stesso servizio finale
e sullo stesso
bacino di utenza,
deve intercorrere un
intervallo di almeno
10
giorni.
Art. 7
Revoca e sospensione
1. Salvo
il caso di
accordo, di intervento
da parte della
Commissione di garanzia
o dell'Autorita' competente
ad emanare
l'ordinanza di cui
all'art. 8 della
legge n. 146
del 1990, e
successive modificazioni, la revoca spontanea
dello sciopero deve
essere comunicata
agli stessi soggetti
destinatari dell'atto di
proclamazione, almeno
cinque giorni prima
della data di
inizio
dell'astensione dal lavoro.
2. Agli effetti previsti
dall'art. 2, comma 6, della legge
n. 146
del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero
potra'
intendersi
effettuata in conseguenza
dell'ordine dell'Autorita'
precettante e/o della Commissione di garanzia, solo nel
caso in
cui
venga comunicata entro 5 giorni
dalla ricezione del
provvedimento
dell'Autorita' medesima.
Art. 8
Franchigie ed esclusioni.
1. E' esclusa
l'effettuazione di scioperi nei seguenti periodi:
dal 21 dicembre al 7
gennaio;
dal 10 agosto al 20
agosto;
nella settimana che
precede e in quella che segue la Pasqua;
Art. 9
Avvenimenti eccezionali
In caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravita'
o di
calamita' naturali, gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati
od
in corso di effettuazione,
sono immediatamente sospesi,
anche in
deroga al termine di cui all'art. 7, comma 1.
Art. 10
Individuazione delle prestazioni
indispensabili.
1. Durante
l'attuazione dello sciopero
verra' garantita
l'effettuazione dei servizi che l'Azienda, prima della proclamazione
dello sciopero, ha
pianificato per il
trasporto delle categorie
merceologiche di seguito indicate:
carburante e
combustibile da riscaldamento destinati alla
rete di
pubblico approvvigionamento;
animali vivi;
latte fresco ed altri
prodotti alimentari di
prima necessita'
deperibili;
farmaci aventi rilevanza
curativa;
merci pericolose.
2. Ai fini
dell'individuazione dei servizi minimi di cui
al comma
precedente, l'Azienda, ricevuta la comunicazione di sciopero,
convoca
i soggetti proclamanti
per una riunione,
da tenersi entro
i
successivi 5 giorni. Nel corso di tale incontro, la parte
datoriale
comunica e fornisce prova alle Organizzazioni sindacali
proclamanti
delle tracce orarie ad essa assegnate dall'Ente gestore della
rete in
sede di pianificazione annuale. Di tali tracce deve esserne
garantita
l'utilizzazione
della meta' per
l'effettuazione di servizi,
preventivamente
pianificati dall'Azienda, destinati
al trasporto
esclusivo delle
categorie merceologiche annoverate
nel comma 1.
L'individuazione delle tracce
orarie da utilizzare
deve avvenire
d'intesa tra le parti. In difetto di accordo, la scelta
e' rimessa
alla decisione della parte datoriale.
3. Allo scopo di non
alterare il delicato
contemperamento degli
interessi realizzato con le regole di cui
al comma 2,
l'Azienda,
ricevuta la proclamazione di sciopero, non potra' richiedere
all'ente
gestore della rete la variazione (quanto all'orario, alla
merce da
trasportare, ovvero all'itinerario) delle tracce ad
essa assegnate
per il giorno dello sciopero in base alla programmazione
annuale.
Art. 11
Contingenti di
personale per l'esecuzione delle
prestazioni
indispensabili.
1. I
contingenti nominativi di
personale da impiegare
nelle
prestazioni indispensabili vengono determinati dalle singole
imprese,
tenuto conto delle proprie peculiarita' e sentite le
Organizzazioni
sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.
2. La consistenza dei
contingenti di cui al comma
precedente deve
essere quella strettamente necessaria all'effettuazione dei
servizi
minimi di cui all'art. 10, nel pieno rispetto
delle condizioni di
sicurezza della circolazione previste dalla normativa vigente.
3. In ogni caso, i
contingenti di personale non possono
riguardare
quote di personale superiori mediamente ad un
terzo del personale
normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio.
Art. 12
Ora cuscinetto
Sono garantiti tutti i
treni merci che, con
orario di partenza
anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo
a destinazione
entro un'ora dall'inizio dell'astensione.
Art. 13
Astensioni collettive dal lavoro
straordinario
1. Le astensioni
collettive dal lavoro straordinario e da qualsiasi
altra prestazione supplementare
sono vincolate al
rispetto delle
regole dettate dalla presente regolamentazione.
2. La durata di tali
azioni di sciopero non potra'
eccedere i 10
giorni consecutivi.
3 La proclamazione con
unico atto di sciopero dello straordinario e
di astensione dall'ordinaria
prestazione di lavoro
puo' avvenire
soltanto se quest'ultima
e' contenuta nel
periodo interessato
dall'astensione dal lavoro straordinario.
Dispone
la notifica della presente delibera alle Segreterie nazionali
delle
Organizzazioni sindacali
Filt Cgil, Fit
Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Attivita' Ferroviarie, Orsa, Fast Ferrovie, nonche' alle
Associazioni
datoriali Asstra, Confetra, Fercargo;
Dispone, altresi',
la notifica della presente delibera al Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione, gli
Affari Generali e il Personale
e alla Direzione
Generale per il
Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie,
la trasmissione alle
Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui
all'art. 137
del decreto legislativo
6 settembre 2005,
n. 206, e
successive
modificazioni, nonche', per conoscenza, ai Presidenti delle
Camere e
al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi
dell'art. 13,
comma 1, lett. n), della
legge n. 146
del 1990, e
successive
modificazioni, la pubblicazione
della Regolamentazione provvisoria
del trasporto merci su
rotaia e della
presente delibera sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche'
l'inserimento
dei predetti atti sul sito Internet della Commissione di
garanzia.
Roma, 13 luglio 2015
Il Presidente: Alesse