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Roma, 27 luglio 2015

 

Circolare n. 124/2015

 

Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Conciliazione tempi di vita e di lavoro – D.LGVO 15.6.2015, n. 80, su S.O. alla G.U. n. 144 del 24.6.2015.

 

Il Governo ha attuato la parte del Jobs Act (legge n.183/2014) relativa alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ampliando in particolare le tutele per la maternità sulla scorta degli orientamenti più recenti della Corte Costituzionale. Le disposizioni del nuovo decreto legislativo, salvo alcune eccezioni, si applicano in via sperimentale per il solo 2015 causa la limitata copertura finanziaria; l’applicazione per gli anni successivi sarà pertanto subordinata a futuri stanziamenti.

 

Di seguito si segnalano le disposizioni di maggiore interesse per le imprese con particolare riferimento a quelle che modificano il Testo Unico sulla maternità (D.lgvo n.151/2001).

 

Astensione obbligatoria (artt. 2 e 4) – Fermo restando il divieto generale di adibire al lavoro le donne in maternità per un periodo di 5 mesi (di cui normalmente 2 prima della data presunta del parto e 3 dopo la nascita), fino ad oggi in caso di parto prematuro la lavoratrice poteva recuperare dopo il parto i giorni di astensione non goduti sempre nel rispetto del limite complessivo di 5 mesi; le nuove disposizioni hanno ora riconosciuto alla lavoratrice, in caso di parto fortemente prematuro (cioè antecedente l’inizio dell’astensione obbligatoria), il diritto di recuperare dopo la nascita il periodo di congedo obbligatorio non goduto prima (ossia i giorni compresi tra la data effettiva del parto e quella presunta) anche scavallando il predetto limite di 5 mesi.

Inoltre in caso di ricovero del neonato è stata prevista la possibilità, per la lavoratrice che certifichi di essere in buono stato di salute, di chiedere la sospensione del congedo obbligatorio e di tornare pertanto al lavoro salvo poi fruire del periodo di congedo non goduto una volta terminato il ricovero.

 

Astensione facoltativa (artt. 7 – 10) – Come è noto, il Testo Unico sulla maternità riconosce alla lavoratrice la facoltà di assentarsi dal lavoro dopo il congedo obbligatorio per un ulteriore periodo di 6 mesi (analogo periodo è concesso al padre), fermo restando il limite complessivo di 10 mesi di assenza per entrambi i genitori. La possibilità di ricorrere all’astensione facoltativa sino ad oggi era riconosciuta nei primi 8 anni di vita del bambino mentre con le nuove disposizioni tale facoltà può essere esercitata fino ai 12 anni di età. Inoltre il trattamento di maternità riconosciuto dall’INPS (pari al 30% della retribuzione) per i primi 6 mesi di astensione facoltativa potrà essere usufruito dalla lavoratrice fino ai 6 anni di vita del bambino (in precedenza fino ai 3 anni).

Si fa osservare che è stato regolamentato per legge il congedo parentale a ore, cioè la possibilità per la lavoratrice di fruire a sua scelta dell’astensione facoltativa su base oraria anziché giornaliera; tale possibilità era stata introdotta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ma era rimasta per lo più inattuata in quanto subordinata alla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale). Le nuove regole, che si applicano pertanto in tutti i settori in cui i relativi CCNL nulla prevedono al riguardo (come il CCNL logistica, trasporto e spedizione) e in assenza di specifici accordi aziendali, stabiliscono che in caso di opzione per la fruizione oraria il congedo debba essere fruito in misura pari alla metà dell’orario giornaliero svolto nel mese precedente. La lavoratrice che intende fruire del congedo su base oraria deve preavvisare il datore di lavoro almeno 2 giorni prima.

 

Lavoratrici autonome (art. 13) – Alle lavoratrici iscritte esclusivamente alla gestione previdenziale separata dell’INPS (collaboratrici, libere professioniste, ecc.) sarà riconosciuta l’indennità di maternità anche nel caso in cui il committente abbia omesso i versamenti dei contributi previdenziali, come già previsto per le lavoratrici dipendenti nei confronti dei datori di lavoro.

Congedo per le vittime di violenza (art. 24) – E’ stato riconosciuto alle lavoratrici (sia dipendenti che autonome) vittime di violenza e inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati da organismi abilitati (quali i servizi sociali del comune di residenza, i centri antiviolenza o le case rifugio) il diritto ad un congedo della durata massima di 3 mesi da fruire in un arco temporale di 3 anni, previo preavviso al datore di lavoro di almeno 7 giorni. Durante il congedo (da computare ai fini dell’anzianità di servizio, delle ferie, della tredicesima e del TFR) il datore di lavoro è tenuto ad anticipare alla lavoratrice un’indennità pari all’ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative della stessa) che sarà poi conguagliata con i contributi previdenziali da versare all’INPS. Come nel caso dell’astensione facoltativa il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

 

Sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello (art. 25) – In via sperimentale per il triennio 2016-2018 (anche se le risorse stanziate coprono solo fino al 2017) sono stati previsti sgravi contributivi per incentivare la stipula di contratti collettivi aziendali volti a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Per l’operatività di tale disposizione bisognerà attendere apposito decreto attuativo.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 230/2014, 9/2013 e 83/2000

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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S.O. n. 34 G.U. n. 144 del 24.6.2015

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80

Misure per la conciliazione delle esigenze di  cura,  di  vita  e  di
lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9,  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              emana
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                  Oggetto e finalita' delle misure 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in  attuazione
dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014,  n.  183,
recano misure volte a tutelare la maternita' delle  lavoratrici  e  a
favorire le opportunita' di conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di
lavoro per la generalita' dei lavoratori. 
 
                               Art. 2 
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne 
  1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora  il  parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si
aggiungono al periodo di congedo di maternita' dopo il  parto,  anche
qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e  c)  superi  il
limite complessivo di cinque mesi.»; 
    b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternita'). - 1.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o  privata,
la madre ha  diritto  di  chiedere  la  sospensione  del  congedo  di
maternita' per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c)
e d), e di godere del congedo, in tutto o in  parte,  dalla  data  di
dimissione del bambino. 
  2. Il diritto di cui al comma 1 puo'  essere  esercitato  una  sola
volta  per  ogni  figlio  ed  e'  subordinato  alla   produzione   di
attestazione medica che dichiari la  compatibilita'  dello  stato  di
salute della donna con la ripresa dell'attivita' lavorativa.». 
 
                               Art. 3 
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia di prolungamento del  diritto  alla  corresponsione
  del trattamento economico 
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta  anche  nei  casi  di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo  54,  comma
3, lettere a), b) e c), che  si  verifichino  durante  i  periodi  di
congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17». 
 
                               Art. 4 
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia di congedo di maternita' nei  casi  di  adozione  e
  affidamento 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis.  La  disposizione  di   cui   all'articolo   16-bis   trova
applicazione anche al congedo di maternita' disciplinato dal presente
articolo.». 
 
                               Art. 5 
          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 
     26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternita' 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  si  applicano  anche
qualora  la   madre   sia   lavoratrice   autonoma   avente   diritto
all'indennita' di cui all'articolo 66». 
  1-ter.  L'indennita'  di  cui  all'articolo  66  spetta  al   padre
lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del
congedo di maternita' o per la parte  residua  che  sarebbe  spettata
alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermita'  della  madre
ovvero di abbandono, nonche' in caso  di  affidamento  esclusivo  del
bambino al padre»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai
commi 1 e 1-bis  presenta  al  datore  di  lavoro  la  certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre
lavoratore ne rende  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.
L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi  necessari
all'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1-ter, con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.». 
 
                               Art. 6 
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia di congedo di paternita' nei  casi  di  adozione  e
  affidamento 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il congedo di  cui  all'articolo  26,  comma  4,  spetta,  alle
medesime condizioni, al lavoratore anche qualora  la  madre  non  sia
lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di  curare
la  procedura  di  adozione  certifica  la  durata  del  periodo   di
permanenza all'estero del lavoratore.». 
 
                               Art. 7 
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
                151, in materia di congedo parentale 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»; 
    b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter.  In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte  della
contrattazione  collettiva,  anche  di   livello   aziendale,   delle
modalita' di fruizione del congedo parentale su base oraria,  ciascun
genitore puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari  alla  meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile immediatamente precedente a quello nel  corso  del  quale  ha
inizio il congedo parentale. Nei casi di cui  al  presente  comma  e'
esclusa la cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui  al  presente  decreto  legislativo.  Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano  al  personale
del comparto sicurezza e difesa e a quello dei  vigili  del  fuoco  e
soccorso pubblico.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ai fini dell'esercizio del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il
genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare il datore di lavoro secondo  le  modalita'  e  i  criteri
definiti dai contratti collettivi e,  comunque,  con  un  termine  di
preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la  fine
del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni
nel caso di congedo parentale su base oraria.». 
 
                               Art. 8 
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia di prolungamento del congedo parentale 
  1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, le parole: «entro il compimento dell'ottavo anno di vita  del
bambino» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  compimento  del
dodicesimo anno di vita del bambino». 
 
                               Art. 9 
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia di trattamento economico e normativo 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «fino al terzo  anno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al sesto anno»; 
    b) al comma 3 dopo  le  parole:  «e'  dovuta»  sono  inserite  le
seguenti: «, fino all'ottavo anno di vita del bambino,». 
 
                               Art. 10 
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia  di  congedo  parentale  nei  casi  di  adozione  e
  affidamento 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le  parole:  «entro  otto  anni  dall'ingresso  del
minore in famiglia» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  dodici
anni dall'ingresso del minore in famiglia; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e' dovuta, per il
periodo  massimo  complessivo  ivi  previsto,  entro   i   sei   anni
dall'ingresso del minore in famiglia.». 
 
                               Art. 11 
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
                 151, in materia di lavoro notturno 
  1. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di  un  minore,
nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia,  e  comunque
non oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed alle stesse
condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con
la stessa.». 
 
                               Art. 12 
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
                    151, in materia di dimissioni 
  1. All'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il  periodo
per cui  e'  previsto,  a  norma  dell'articolo  54,  il  divieto  di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste  da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La
lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non
sono tenuti al preavviso.»; 
    b) il comma 5 e' abrogato. 
 
                               Art. 13 
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia di lavoratrici iscritte alla gestione  separata  di
  cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 
  1. Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). - 1. In  caso  di  adozione,
nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non  iscritte  ad  altre
forme obbligatorie, spetta,  sulla  base  di  idonea  documentazione,
un'indennita' per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del
minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalita' di cui  al
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  adottato  ai
sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449. 
  Art. 64-ter (Automaticita' delle prestazioni). - 1. I lavoratori  e
le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non  iscritti  ad  altre
forme obbligatorie, hanno diritto all'indennita' di maternita'  anche
in caso di mancato versamento alla gestione dei  relativi  contributi
previdenziali da parte del committente.». 
 
                               Art. 14 
            Modifica del capo XI del decreto legislativo 
                        26 marzo 2001, n. 151 
  1. La rubrica del capo XI e' sostituita dalla seguente: «Lavoratori
autonomi».
                               Art. 15 
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia di indennita'  di  maternita'  per  le  lavoratrici
  autonome e le imprenditrici agricole 
  1. All'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al  padre  lavoratore
autonomo,  per  il  periodo  in  cui  sarebbe  spettata  alla   madre
lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di  morte  o  di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso  di
affidamento esclusivo del bambino al padre.». 
 
                               Art. 16 
Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia  di  modalita'  di  erogazione  dell'indennita'  di
  maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole 
  1. All'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'indennita'  di  cui  all'articolo  66,  comma  1-bis,  e'
erogata  previa  domanda  all'INPS,  corredata  dalla  certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il  padre
lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo  47
del decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.
445.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  In  caso  di  adozione  o  di  affidamento,  l'indennita'   di
maternita' di cui  all'articolo  66  spetta,  sulla  base  di  idonea
documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto  all'articolo
26.». 
                               Art. 17 
            Modifica del capo XII del decreto legislativo 
                        26 marzo 2001, n. 151 
  1. La rubrica del capo XII e' sostituita  dalla  seguente:  «Liberi
professionisti». 
 
                               Art. 18 
Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151,  in  materia  di  indennita'  di  maternita'  per  le   libere
  professioniste 
  1. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. L'indennita' di cui al  comma  1  spetta  al  padre  libero
professionista per il periodo in  cui  sarebbe  spettata  alla  madre
libera professionista o per la parte residua, in caso di morte  o  di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso  di
affidamento esclusivo del bambino al padre.». 
 
                               Art. 19 
Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151,  in  materia  di  termini  e  modalita'  della   domanda   per
  l'indennita' di maternita' per le libere professioniste 
  1. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. L'indennita' di cui all'articolo 70, comma 3-ter e' erogata
previa domanda al  competente  ente  previdenziale,  corredata  dalla
certificazione relativa alle condizioni  ivi  previste.  In  caso  di
abbandono il padre libero professionista ne  rende  dichiarazione  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.». 
 
                               Art. 20 
Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151,  in  materia  di  indennita'  di  maternita'  per  le   libere
  professioniste nei casi di adozione e affidamento 
  1. All'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  In  caso  di  adozione  o  di  affidamento,  l'indennita'   di
maternita' di cui  all'articolo  70  spetta,  sulla  base  di  idonea
documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto  all'articolo
26.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La domanda deve essere presentata  dalla  madre  al  competente
ente che gestisce forme obbligatorie  di  previdenza  in  favore  dei
liberi professionisti entro  il  termine  perentorio  di  centottanta
giorni dall'ingresso del minore e deve  essere  corredata  da  idonee
dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,  attestanti  l'inesistenza  del  diritto  a
indennita' di maternita' per qualsiasi altro  titolo  e  la  data  di
effettivo ingresso del minore nella famiglia.». 
 
                               Art. 21 
Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
                 151, recante disposizioni in vigore 
  1. All'articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono soppresse le lettere m) e z); 
    b) al comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
  «h) il decreto del Ministro della sanita' 10 settembre 1998;». 
 
                               Art. 22 
Modifiche agli articoli 11 e 18-bis del decreto legislativo 8  aprile
             2003, n. 66, in materia di lavoro notturno 
  1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), e'  inserita  la
seguente: 
  «b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di  un  minore,
nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia,  e  comunque
non oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed alle stesse
condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con
la stessa;»; 
    b) all'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «b-bis) e». 
 
                               Art. 23 
                Disposizioni in materia di telelavoro 
  1. I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del
telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione  dei  tempi
di vita e di lavoro in  forza  di  accordi  collettivi  stipulati  da
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro
dal computo  dei  limiti  numerici  previsti  da  leggi  e  contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 
 
                               Art. 24 
         Congedo per le donne vittime di violenza di genere 
  1. La dipendente di  datore  di  lavoro  pubblico  o  privato,  con
esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di  protezione
relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai  centri  antiviolenza  o  dalle
case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto  2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119, ha il diritto di astenersi dal lavoro  per  motivi  connessi  al
suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. 
  2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa inserite nei  percorsi  di  protezione  relativi  alla
violenza di genere, debitamente certificati dai servizi  sociali  del
Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di
cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale  per  motivi
connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il  periodo
corrispondente  all'astensione,  la  cui  durata  non   puo'   essere
superiore a tre mesi. 
  3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente  articolo,
la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilita', e'  tenuta  a
preavvisare il datore di lavoro o il committente con  un  termine  di
preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio
e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di
cui ai commi 1 e 2. 
  4. Durante il periodo di  congedo,  la  lavoratrice  ha  diritto  a
percepire un'indennita' corrispondente all'ultima  retribuzione,  con
riferimento alle voci fisse e  continuative  del  trattamento,  e  il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa. L'indennita'
e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per
la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'.  I  datori
di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono  l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti
all'ente previdenziale competente.  Per  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale  periodo  e'
computato ai fini dell'anzianita' di servizio a  tutti  gli  effetti,
nonche' ai fini della  maturazione  delle  ferie,  della  tredicesima
mensilita' e del trattamento di fine rapporto. 
  5. Il congedo di cui al comma  1  puo'  essere  usufruito  su  base
oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni  secondo  quanto
previsto da successivi  accordi  collettivi  nazionali  stipulati  da
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte  della
contrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del  congedo,
la dipendente puo' scegliere tra la fruizione  giornaliera  e  quella
oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla
meta'   dell'orario   medio   giornaliero   del   periodo   di   paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente  a  quello  nel
corso del quale ha inizio il congedo. 
  6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla  trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale,
verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di
lavoro  a  tempo  parziale  deve  essere  nuovamente  trasformato,  a
richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 
  7. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli previste
dalla contrattazione collettiva. 
 
                               Art. 25 
        Destinazione di risorse alle misure di conciliazione 
                tra vita professionale e vita privata 
  1. In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una  quota  pari
al 10 per cento delle risorse  del  Fondo  per  il  finanziamento  di
sgravi contributivi per  incentivare  la  contrattazione  di  secondo
livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, e successive  modificazioni,  e'  destinata
alla promozione della conciliazione tra  vita  professionale  e  vita
privata, secondo i criteri indicati al comma 2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti criteri e modalita' per l'utilizzo delle risorse di  cui  al
comma 1 sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma  3,
attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di
contratti  collettivi  aziendali.  Il  medesimo   decreto   definisce
ulteriori  azioni  e  modalita'   di   intervento   in   materia   di
conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso
l'adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula
di contratti collettivi aziendali. 
  3. All'elaborazione delle linee guida  ed  al  coordinamento  delle
connesse attivita' di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2
provvede una cabina di regia di cui fanno  parte  tre  rappresentanti
designati   dal   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri    o,
rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche
della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunita' e  dal
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione,  da  un  rappresentante   designato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, e da un rappresentante  designato  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali  che  la  presiede.  Ai
componenti  della  cabina  di  regia  non  spetta   alcun   compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente  comma  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
 
                               Art. 26 
                       Disposizioni finanziare 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 2 a 24  valutati  in  104
milioni di euro per l'anno 2015 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9,  10,  13,
14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale  esclusivamente  per
il solo anno 2015 e per le sole giornate di  astensione  riconosciute
nell'anno 2015 medesimo. 
  3. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi  al  2015
e'  condizionato  alla  entrata  in  vigore  di  decreti  legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10  dicembre  2014,
n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria. 
  4. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui  al
comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio  2016  e  con  riferimento  alle
giornate di astensione riconosciute a decorrere  dall'anno  2016,  le
disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13,  14,
15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata  in  vigore
del presente decreto. 
 
                               Art. 27 
                      Clausola di salvaguardia 
  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle
disposizioni introdotte dal presente decreto.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle  previsioni  di  spesa  di  cui  all'articolo  26,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  provvede,  sentito  il  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con   proprio   decreto   alla
rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli, avuto
riguardo, in particolare, a quanto previsto dagli articoli da 7 a 10.
In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo  17,  comma  12,
della citata legge di contabilita' e finanza pubblica. 
 
                               Art. 28 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 giugno 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                                      Renzi, Presidente del Consiglio 
                                        dei ministri                  
 
                                       Poletti, Ministro del lavoro   
                                         e delle politiche sociali    
 
                                       Padoan, Ministro dell'economia 
                                         e delle finanze              
 
                                       Madia, Ministro per la         
                                        semplificazione e la pubblica 
                                        amministrazione               
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando