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Roma, 27 luglio 2015
Circolare n. 124/2015
Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Conciliazione tempi di vita e
di lavoro – D.LGVO 15.6.2015, n. 80, su S.O. alla G.U. n. 144 del 24.6.2015.
Il
Governo ha attuato la parte del Jobs Act
(legge n.183/2014) relativa alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
ampliando in particolare le tutele per la maternità sulla scorta degli
orientamenti più recenti della Corte Costituzionale. Le disposizioni del nuovo
decreto legislativo, salvo alcune eccezioni, si applicano in via sperimentale per
il solo 2015 causa la limitata copertura finanziaria; l’applicazione per gli
anni successivi sarà pertanto subordinata a futuri stanziamenti.
Di
seguito si segnalano le disposizioni di maggiore interesse per le imprese con
particolare riferimento a quelle che modificano il Testo Unico sulla maternità (D.lgvo n.151/2001).
Astensione obbligatoria (artt. 2 e 4) – Fermo restando il
divieto generale di adibire al lavoro le donne in maternità per un periodo di 5
mesi (di cui normalmente 2 prima della data presunta del parto e 3 dopo la
nascita), fino ad oggi in caso di parto prematuro la lavoratrice poteva
recuperare dopo il parto i giorni di astensione non goduti sempre nel rispetto
del limite complessivo di 5 mesi; le nuove disposizioni hanno ora riconosciuto
alla lavoratrice, in caso di parto fortemente
prematuro (cioè antecedente l’inizio dell’astensione obbligatoria), il diritto
di recuperare dopo la nascita il periodo di congedo obbligatorio non goduto
prima (ossia i giorni compresi tra la data effettiva del parto e quella
presunta) anche scavallando il predetto limite di 5 mesi.
Inoltre
in caso di ricovero del neonato è stata prevista la possibilità, per la lavoratrice
che certifichi di essere in buono stato di salute, di chiedere la sospensione del
congedo obbligatorio e di tornare pertanto al lavoro salvo poi fruire del
periodo di congedo non goduto una volta terminato il ricovero.
Astensione facoltativa (artt. 7 – 10) – Come è noto, il
Testo Unico sulla maternità riconosce alla lavoratrice la facoltà di assentarsi
dal lavoro dopo il congedo obbligatorio per un ulteriore periodo di 6 mesi (analogo
periodo è concesso al padre), fermo restando il limite complessivo di 10 mesi di
assenza per entrambi i genitori. La possibilità di ricorrere all’astensione
facoltativa sino ad oggi era riconosciuta nei primi 8 anni di vita del bambino
mentre con le nuove disposizioni tale facoltà può essere esercitata fino ai 12
anni di età. Inoltre il trattamento di maternità riconosciuto dall’INPS (pari al
30% della retribuzione) per i primi 6 mesi di astensione facoltativa potrà
essere usufruito dalla lavoratrice fino ai 6 anni di vita del bambino (in
precedenza fino ai 3 anni).
Si fa
osservare che è stato regolamentato per legge il congedo parentale a ore, cioè la possibilità per la lavoratrice di
fruire a sua scelta dell’astensione facoltativa su base oraria anziché
giornaliera; tale possibilità era stata introdotta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ma era rimasta per lo
più inattuata in quanto subordinata alla contrattazione collettiva (nazionale o
aziendale). Le nuove regole, che si applicano pertanto in tutti i settori in
cui i relativi CCNL nulla prevedono al riguardo (come il CCNL logistica,
trasporto e spedizione) e in assenza di specifici accordi aziendali, stabiliscono
che in caso di opzione per la fruizione oraria il congedo debba essere fruito in
misura pari alla metà dell’orario giornaliero svolto nel mese precedente. La
lavoratrice che intende fruire del congedo su base oraria deve preavvisare il
datore di lavoro almeno 2 giorni prima.
Lavoratrici autonome (art. 13) – Alle lavoratrici
iscritte esclusivamente alla gestione previdenziale separata dell’INPS
(collaboratrici, libere professioniste, ecc.) sarà riconosciuta l’indennità di
maternità anche nel caso in cui il committente abbia omesso i versamenti dei
contributi previdenziali, come già previsto per le lavoratrici dipendenti nei
confronti dei datori di lavoro.
Congedo per le vittime di violenza (art. 24) – E’ stato
riconosciuto alle lavoratrici (sia dipendenti che autonome) vittime di violenza
e inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati da
organismi abilitati (quali i servizi sociali del comune di residenza, i centri
antiviolenza o le case rifugio) il diritto ad un congedo della durata massima
di 3 mesi da fruire in un arco temporale di 3 anni, previo preavviso al datore
di lavoro di almeno 7 giorni. Durante il congedo (da computare ai fini
dell’anzianità di servizio, delle ferie, della tredicesima e del TFR) il datore
di lavoro è tenuto ad anticipare alla lavoratrice un’indennità pari all’ultima
retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative della stessa) che
sarà poi conguagliata con i contributi previdenziali da versare all’INPS. Come
nel caso dell’astensione facoltativa il congedo può essere usufruito su base
oraria o giornaliera secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva
nazionale.
Sgravi contributivi per la contrattazione di
secondo livello (art. 25) – In via sperimentale per il triennio 2016-2018 (anche se
le risorse stanziate coprono solo fino al 2017) sono stati previsti sgravi
contributivi per incentivare la stipula di contratti collettivi aziendali volti
a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Per l’operatività
di tale disposizione bisognerà attendere apposito decreto attuativo.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li nn. 230/2014, 9/2013 e 83/2000
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. n. 34 G.U. n. 144 del 24.6.2015
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80
Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita' delle misure
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione
dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
recano misure volte a tutelare la maternita' delle lavoratrici e a
favorire le opportunita' di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro per la generalita' dei lavoratori.
Art. 2
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si
aggiungono al periodo di congedo di maternita' dopo il parto, anche
qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il
limite complessivo di cinque mesi.»;
b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternita'). - 1.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata,
la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di
maternita' per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c)
e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di
dimissione del bambino.
2. Il diritto di cui al comma 1 puo' essere esercitato una sola
volta per ogni figlio ed e' subordinato alla produzione di
attestazione medica che dichiari la compatibilita' dello stato di
salute della donna con la ripresa dell'attivita' lavorativa.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione
del trattamento economico
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma
3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di
congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17».
Art. 4
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di congedo di maternita' nei casi di adozione e
affidamento
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La disposizione di cui all'articolo 16-bis trova
applicazione anche al congedo di maternita' disciplinato dal presente
articolo.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternita'
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche
qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto
all'indennita' di cui all'articolo 66».
1-ter. L'indennita' di cui all'articolo 66 spetta al padre
lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del
congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata
alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermita' della madre
ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai
commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre
lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari
all'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1-ter, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di congedo di paternita' nei casi di adozione e
affidamento
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia
lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare
la procedura di adozione certifica la durata del periodo di
permanenza all'estero del lavoratore.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di congedo parentale
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita» sono
sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della
contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle
modalita' di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun
genitore puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma e'
esclusa la cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale
del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e
soccorso pubblico.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a
preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri
definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di
preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine
del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni
nel caso di congedo parentale su base oraria.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di prolungamento del congedo parentale
1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, le parole: «entro il compimento dell'ottavo anno di vita del
bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il compimento del
dodicesimo anno di vita del bambino».
Art. 9
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di trattamento economico e normativo
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al terzo anno» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al sesto anno»;
b) al comma 3 dopo le parole: «e' dovuta» sono inserite le
seguenti: «, fino all'ottavo anno di vita del bambino,».
Art. 10
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di congedo parentale nei casi di adozione e
affidamento
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: «entro otto anni dall'ingresso del
minore in famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici
anni dall'ingresso del minore in famiglia;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e' dovuta, per il
periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni
dall'ingresso del minore in famiglia.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di lavoro notturno
1. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore,
nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque
non oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed alle stesse
condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con
la stessa.».
Art. 12
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di dimissioni
1. All'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La
lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non
sono tenuti al preavviso.»;
b) il comma 5 e' abrogato.
Art. 13
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
1. Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
«Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). - 1. In caso di adozione,
nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre
forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione,
un'indennita' per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del
minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai
sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
Art. 64-ter (Automaticita' delle prestazioni). - 1. I lavoratori e
le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre
forme obbligatorie, hanno diritto all'indennita' di maternita' anche
in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi
previdenziali da parte del committente.».
Art. 14
Modifica del capo XI del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151
1. La rubrica del capo XI e' sostituita dalla seguente: «Lavoratori
autonomi».
Art. 15
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di indennita' di maternita' per le lavoratrici
autonome e le imprenditrici agricole
1. All'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore
autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre
lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.».
Art. 16
Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di modalita' di erogazione dell'indennita' di
maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
1. All'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'indennita' di cui all'articolo 66, comma 1-bis, e'
erogata previa domanda all'INPS, corredata dalla certificazione
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre
lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di
maternita' di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea
documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo
26.».
Art. 17
Modifica del capo XII del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151
1. La rubrica del capo XII e' sostituita dalla seguente: «Liberi
professionisti».
Art. 18
Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di indennita' di maternita' per le libere
professioniste
1. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre libero
professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre
libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.».
Art. 19
Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di termini e modalita' della domanda per
l'indennita' di maternita' per le libere professioniste
1. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'indennita' di cui all'articolo 70, comma 3-ter e' erogata
previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla
certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di
abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.».
Art. 20
Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di indennita' di maternita' per le libere
professioniste nei casi di adozione e affidamento
1. All'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di
maternita' di cui all'articolo 70 spetta, sulla base di idonea
documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo
26.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente
ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei
liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta
giorni dall'ingresso del minore e deve essere corredata da idonee
dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a
indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di
effettivo ingresso del minore nella famiglia.».
Art. 21
Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, recante disposizioni in vigore
1. All'articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le lettere m) e z);
b) al comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) il decreto del Ministro della sanita' 10 settembre 1998;».
Art. 22
Modifiche agli articoli 11 e 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, in materia di lavoro notturno
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente:
«b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore,
nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque
non oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed alle stesse
condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con
la stessa;»;
b) all'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
«lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «b-bis) e».
Art. 23
Disposizioni in materia di telelavoro
1. I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del
telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Art. 24
Congedo per le donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con
esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle
case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.
119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al
suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del
Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di
cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,
hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi
connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo
corrispondente all'astensione, la cui durata non puo' essere
superiore a tre mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo,
la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a
preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di
preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio
e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di
cui ai commi 1 e 2.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a
percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa. L'indennita'
e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per
la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori
di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo e'
computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti,
nonche' ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima
mensilita' e del trattamento di fine rapporto.
5. Il congedo di cui al comma 1 puo' essere usufruito su base
oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto
previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della
contrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del congedo,
la dipendente puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quella
oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla
meta' dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha inizio il congedo.
6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale,
verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di
lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a
richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
7. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli previste
dalla contrattazione collettiva.
Art. 25
Destinazione di risorse alle misure di conciliazione
tra vita professionale e vita privata
1. In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una quota pari
al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di
sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo
livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' destinata
alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita
privata, secondo i criteri indicati al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti criteri e modalita' per l'utilizzo delle risorse di cui al
comma 1 sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma 3,
attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di
contratti collettivi aziendali. Il medesimo decreto definisce
ulteriori azioni e modalita' di intervento in materia di
conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso
l'adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula
di contratti collettivi aziendali.
3. All'elaborazione delle linee guida ed al coordinamento delle
connesse attivita' di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2
provvede una cabina di regia di cui fanno parte tre rappresentanti
designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o,
rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche
della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunita' e dal
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da un rappresentante designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, e da un rappresentante designato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai
componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 26
Disposizioni finanziare
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 2 a 24 valutati in 104
milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13,
14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale esclusivamente per
il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute
nell'anno 2015 medesimo.
3. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015
e' condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014,
n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria.
4. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al
comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle
giornate di astensione riconosciute a decorrere dall'anno 2016, le
disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 27
Clausola di salvaguardia
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni introdotte dal presente decreto. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni di spesa di cui all'articolo 26, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla
rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli, avuto
riguardo, in particolare, a quanto previsto dagli articoli da 7 a 10.
In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della citata legge di contabilita' e finanza pubblica.
Art. 28
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 giugno 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia
e delle finanze
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando