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Roma, 28 luglio 2015
Circolare n. 126/2015
Oggetto: Tributi - Contributo all'Antitrust -
Base imponibile - Nota Agcm del 24.7.2015.
Le
imprese di spedizione sono autorizzate a calcolare il contributo da versare
all'Antitrust prendendo come base un fatturato ridotto.
Lo ha
chiarito la stessa Autorità Antitrust, rispondendo a un quesito della
Fedespedi, con la nota indicata in oggetto.
In
particolare, dal fatturato (voce A1 del conto economico) vanno sottratte le
somme relative ai costi diretti sostenuti per l'acquisizione dei servizi di
trasporto per conto di soggetti terzi (noli), nonché ai diritti doganali e all'Iva
anticipati per conto degli importatori. L'Autorità ha preso atto che quelle
voci non rappresentano ricavi.
A fine
di controllo, l'Autorità chiede che le imprese dichiarino l'ammontare delle
voci sottratte dalla base di calcolo del contributo.
Si
rammenta che sono soggette al contributo le imprese con fatturati pari e
superiori a 50 milioni di euro annui; la misura del tributo è dello 0,06 per
mille; il termine del pagamento è il 31 luglio. A questo riguardo deve
ritenersi che anche ai fini della determinazione della soglia di 50 milioni di
euro valga il criterio di riduzione del fatturato sopra esposto.
Confetra
ha denunciato questa nuova forma di tassa occulta rappresentata dai contributi
che le imprese di maggiore dimensione sono chiamate a versare alle Autorità
indipendenti proliferate in questi anni ed ha
chiesto al premier Renzi un forte segnale di
attenzione sulla materia.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 110/2015 |
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Allegati tre |
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