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Roma, 25 agosto 2015

 

Circolare n. 136/2015

 

Oggetto: Tributi – Accise – Registri telematici dei prodotti vitivinicoli – Esenzione per imprese di spedizione e trasportatori – Nota Mipaaf del 12.8.2015.

 

In risposta ad un quesito della Confetra, il Ministero delle Politiche Agricole ha chiarito la portata della disposizione relativa all’esonero dalla tenuta del Registro telematico per i prodotti vitivinicoli detenuti dalle imprese di spedizione e dai trasportatori nei propri locali (articolo 2 comma 4 lettera d DM 20 marzo 2015 n.293).

 

In particolare il Ministero ha confermato che l’esonero sussiste quando il deposito è funzionale all’attività di trasporto o spedizione; esso può anche essere protratto nel tempo, ad esempio quando è necessario per raggruppare partite di prodotti provenienti da produttori diversi. La norma è operativa solo per i prodotti vitivinicoli confezionati, cioè contenuti in recipienti inferiori a 60 litri.

 

Il Ministero ha precisato che, ai fini della garanzia della tracciabilità dei prodotti, le imprese esonerate dall’obbligo di registrazione sono comunque tenute a produrre all’Organismo competente, ove richiesto, la documentazione commerciale relativa alla movimentazione dei prodotti stessi.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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