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Roma, 25 agosto 2015
Circolare n. 136/2015
Oggetto: Tributi – Accise – Registri
telematici dei prodotti vitivinicoli – Esenzione per imprese di spedizione e
trasportatori – Nota Mipaaf del 12.8.2015.
In
risposta ad un quesito della Confetra, il Ministero delle Politiche Agricole ha
chiarito la portata della disposizione relativa all’esonero dalla tenuta del
Registro telematico per i prodotti vitivinicoli detenuti dalle imprese di
spedizione e dai trasportatori nei propri locali (articolo 2 comma 4 lettera d
DM 20 marzo 2015 n.293).
In
particolare il Ministero ha confermato che l’esonero sussiste quando il
deposito è funzionale all’attività di trasporto o spedizione; esso può anche
essere protratto nel tempo, ad esempio quando è necessario per raggruppare
partite di prodotti provenienti da produttori diversi. La norma è operativa
solo per i prodotti vitivinicoli confezionati, cioè contenuti in recipienti
inferiori a 60 litri.
Il
Ministero ha precisato che, ai fini della garanzia della tracciabilità dei
prodotti, le imprese esonerate dall’obbligo di registrazione sono comunque
tenute a produrre all’Organismo competente, ove richiesto, la documentazione
commerciale relativa alla movimentazione dei prodotti stessi.
Daniela Dringoli |
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Responsabile di Area |
D/d |
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