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Roma, 26 agosto 2015

 

Circolare n. 138/2015

 

Oggetto: Finanziamenti – Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo – D.M. 27.5.2015 su G.U. n.174 del 29.7.2015.

 

Diventa operativo il credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo previsto dal decreto Destinazione Italia (DL 145/2013 convertito in legge n.9/2014); le regole per la sua attuazione sono state fissate col provvedimento indicato in oggetto.

 

Le imprese di qualsiasi dimensione, settore e forma giuridica che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 possono ora beneficiare dell’agevolazione.

 

L’attività di Ricerca e Sviluppo è piuttosto ampia e, relativamente al settore servizi, vi rientra il lavoro di ricerca, indagine, acquisizione di conoscenza finalizzato alla messa a punto di nuovi servizi o a migliorare i servizi offerti.

 

Non rientrano nell’attività di Ricerca e Sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate ai servizi esistenti.

 

Le spese ammissibili possono riguardare i costi del personale (altamente qualificato) impiegato nell’attività di Ricerca e Sviluppo, le spese per contratti di ricerca, le spese per l’acquisto di strumenti e attrezzature di laboratorio.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva annua nell’attività di Ricerca e Sviluppo sia pari almeno a 30 mila euro ed ecceda la media della medesima spesa effettuata nei periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014. Il credito si calcola sulla “spesa incrementale”, ossia la spesa eccedente rispetto alla spesa media del suddetto triennio. I costi del personale e dei contratti di ricerca sono agevolati al 50 per cento; quelli per l’acquisto di attrezzature di laboratorio al 25 per cento.

 

Il credito è usufruibile solo in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi per l’attività di Ricerca e Sviluppo.

 

Le imprese che beneficiano del credito devono allegare al bilancio un’apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione contabile, dal collegio sindacale, ovvero da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 2/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/n

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G.U. n.174 del 29.7.2015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2015 

Attuazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo.

 

               IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

  1.  Il  presente  decreto  individua  le  disposizioni  applicative

necessarie  per  poter  dare  attuazione  al  credito  d'imposta  per

investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del

decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,  cosi'  come  sostituito

dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  nonche'

le modalita' di verifica e controllo  dell'effettivita'  delle  spese

sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in

corso al 31 dicembre 2014, le cause di  decadenza  e  di  revoca  del

beneficio,  le  modalita'  di  restituzione  del  credito   d'imposta

indebitamente fruito.

 

                               Art. 2

                        Attivita' ammissibili

  1. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di

ricerca e sviluppo:

    a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale

finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di

fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste

applicazioni o usi commerciali diretti;

    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire

nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,

processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,

processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di

sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad

esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle

conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e

commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per

prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'

trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione

concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti

nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono

comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra

documentazione, inclusi gli studi di fattibilita', purche' non  siano

destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi  utilizzabili

per scopi commerciali e di progetti pilota  destinati  a  esperimenti

tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente  il

prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo

elevato per poterlo usare soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di

convalida;

    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a

condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di

applicazioni industriali o per finalita' commerciali.

  2. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche

ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,

processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in

corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

 

                               Art. 3

                        Soggetti beneficiari

  1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto

tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica,  dal

settore  economico  in  cui  operano  nonche'  dal  regime  contabile

adottato, che effettuano  investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e

sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a  quello  in

corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

 

                               Art. 4

                Costi eleggibili al credito d'imposta

  1.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono

ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell'art. 109  del  testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917,  del  periodo  d'imposta  di  riferimento  direttamente

connessi allo svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo

ammissibili, quali:

    a)  i  costi  relativi  al  personale  altamente  qualificato  in

possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero  iscritto  ad  un

ciclo di dottorato presso una universita' italiana o  estera,  ovvero

in possesso di laurea magistrale in discipline di  ambito  tecnico  o

scientifico secondo la classificazione  UNESCO  Isced  (International

Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso

al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che sia:

      1)  dipendente  dell'impresa,  impiegato  nelle  attivita'   di

ricerca e sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, del presente  decreto,

con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e

commerciali, ovvero

      2) in rapporto di collaborazione con  l'impresa,  compresi  gli

esercenti arti e professioni, impiegato nelle attivita' di ricerca  e

sviluppo di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  presente  decreto,  a

condizione che svolga la propria attivita' presso le strutture  della

medesima impresa;

    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o

utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti

dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti

con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre  1988,  pubblicato

nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.  27  del  2

febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo  per

l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo  unitario

non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

    c)  spese  relative  a  contratti  di   ricerca   stipulati   con

universita', enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con  altre

imprese, comprese le start-up  innovative  di  cui  all'art.  25  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  diverse  da  quelle  che

direttamente  o  indirettamente  controllano   l'impresa,   ne   sono

controllate o sono controllate dalla stessa  societa'  che  controlla

l'impresa;

    d)  competenze  tecniche  e  privative  industriali  relative   a

un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di

prodotto a semiconduttori o a  una  nuova  varieta'  vegetale,  anche

acquisite da fonti esterne.

  2. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive

di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di

euro 5.000, le spese  sostenute  per  l'attivita'  di  certificazione

contabile.

  3. Con riferimento alle spese di cui alla lettera a) del  comma  1,

deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto

dall'impresa  per  i  lavoratori  dipendenti   o   in   rapporto   di

collaborazione in possesso dei titoli richiesti, intendendo come tale

l'importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle  imposte  e

dai  contributi  obbligatori,  quali  gli  oneri  previdenziali  e  i

contributi  assistenziali  obbligatori   per   legge,   in   rapporto

all'effettivo impiego dei  medesimi  lavoratori  nelle  attivita'  di

ricerca e sviluppo.

  4. Ai fini dell'ammissibilita' dei costi di cui alla lettera b) del

comma 1, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere

acquisiti dall'impresa, a titolo di proprieta'  o  di  utilizzo.  Nel

caso di acquisizione degli  stessi  mediante  locazione  finanziaria,

alla  determinazione  dei  costi  ammissibili  concorrono  le   quote

capitali  dei  canoni,  nella   misura   corrispondente   all'importo

deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7,  del  testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  in  rapporto  all'effettivo

impiego per le attivita' di ricerca e sviluppo. Per gli  strumenti  e

le attrezzature  di  laboratorio  acquisiti  mediante  locazione  non

finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti  di  cui  al

decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 e'  rappresentato

dal costo storico del  bene,  che,  ai  fini  dei  controlli  di  cui

all'art.  8  del  presente  decreto,  deve  risultare  dal   relativo

contratto di locazione, ovvero da  una  specifica  dichiarazione  del

locatore.

  5. Ai fini dell'ammissibilita' dei costi di cui alla lettera c) del

comma 1, i contratti di ricerca devono essere stipulati  con  imprese

residenti o localizzate in Stati membri dell'Ue,  in  Stati  aderenti

all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero  in  Paesi  e

territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

 

                               Art. 5

                      Agevolazione concedibile

  1. Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo  annuale

di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, nella misura indicata  al

comma 3 ed e' riconosciuto a condizione che la spesa complessiva  per

investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun

periodo  d'imposta  in  relazione  al   quale   si   intende   fruire

dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed  ecceda  la  media

dei  medesimi  investimenti  realizzati  nei  tre  periodi  d'imposta

precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015  ovvero  nel  minore

periodo di cui al comma 2.

  2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la

media degli investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  da

considerare per il calcolo della spesa  incrementale  complessiva  e'

calcolata sul minor  periodo  a  decorrere  dalla  costituzione.  Per

«spesa incrementale complessiva» si intende  la  differenza  positiva

tra l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in attivita'

di ricerca e sviluppo di cui al comma 1  dell'art.  4  sostenute  nel

periodo  d'imposta  in  relazione  al   quale   si   intende   fruire

dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese  realizzate

nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre

2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione.

  3. Ferme restando le condizioni di cui  al  comma  1  del  presente

articolo, il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  50

per cento della spesa incrementale relativa  ai  costi  di  cui  alle

lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 e  del  25  per  cento  della

spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d)  del

medesimo comma 1 dell'art. 4. Per «spesa incrementale» ai  sensi  del

precedente periodo si intende  l'ammontare  dei  costi  di  cui  alle

lettere a) e c) ovvero di cui alle  lettere  b)  e  d)  del  comma  1

dell'art. 4 sostenuti nel periodo d'imposta per il quale  si  intende

fruire dell'agevolazione in eccedenza  rispetto  alla  media  annuale

riferita ai rispettivi  medesimi  costi  sostenuti  nei  tre  periodi

d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel

minor periodo dalla data di costituzione. Il credito d'imposta e', in

ogni caso, calcolato sulla spesa incrementale riferita  ai  costi  di

cui alle lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del comma

1 dell'art. 4 nei limiti della spesa incrementale complessiva.

 

                               Art. 6

            Modalita' di fruizione del credito d'imposta

  1. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  deve  essere

indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo

d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti  i  costi  di  cui

all'art. 4.

  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito  e

della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  3.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in

compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio

1997, n. 241, e successive modificazioni,  a  decorrere  dal  periodo

d'imposta successivo a quello in cui i costi di cui all'art.  4  sono

stati sostenuti.

  4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano

i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,

n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e

successive modificazioni.

 

                               Art. 7

                           Documentazione

  1. I controlli sono svolti dall'Agenzia delle entrate sulla base di

apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato

della  revisione  legale  o  dal   collegio   sindacale   o   da   un

professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di  cui  al

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione  deve

essere allegata al bilancio.

  2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive  di

un collegio sindacale devono comunque avvalersi della  certificazione

di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale

dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui  all'art.  6  del

citato decreto legislativo n. 39 del 2010.  Il  revisore  legale  dei

conti o il professionista responsabile  della  revisione  legale  dei

conti,  nell'assunzione  dell'incarico,   osserva   i   principi   di

indipendenza elaborati ai  sensi  dell'art.  10  del  citato  decreto

legislativo n. 39 del 2010,  e,  in  attesa  della  loro  emanazione,

quelli previsti dal codice  etico  dell'International  Federation  of

Accountants (IFAC).

  3. Le imprese con bilancio certificato sono esenti  dagli  obblighi

previsti dai precedenti commi.

  4. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista

responsabile della revisione legale dei conti che  incorre  in  colpa

grave nell'esecuzione degli  atti  che  gli  sono  richiesti  per  il

rilascio della certificazione di cui all'art. 7 del presente  decreto

si applicano le disposizioni dell'art. 64  del  codice  di  procedura

civile.

  5. In ogni caso, le imprese beneficiarie sono tenute  a  conservare

con riferimento ai costi sulla base dei quali e' stato determinato il

credito d'imposta di cui al presente decreto, tutta la documentazione

utile a dimostrare l'ammissibilita' e l'effettivita' degli stessi  e,

in particolare:

    a) per quanto riguarda i costi del personale di cui  all'art.  4,

comma 1, lettera a), i fogli di presenza  nominativi  riportanti  per

ciascun giorno le ore impiegate nell'attivita' di ricerca e sviluppo,

firmati dal legale rappresentante dell'impresa  beneficiaria,  ovvero

dal responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo;

    b) per  quanto  riguarda  gli  strumenti  e  le  attrezzature  di

laboratorio di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), la  dichiarazione

del  legale  rappresentante  dell'impresa,  ovvero  del  responsabile

dell'attivita' di ricerca e  sviluppo,  relativa  alla  misura  e  al

periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati  per  l'attivita'  di

ricerca e sviluppo;

    c) per quanto concerne  i  contratti  di  ricerca  stipulati  con

universita', enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con  altre

imprese, comprese le start-up innovative, di cui all'art. 4, comma 1,

lettera c),  i  contratti  e  una  relazione  sottoscritta  da  detti

soggetti concernente le attivita' svolte nel periodo d'imposta cui il

costo sostenuto si riferisce.

 

                               Art. 8

                              Controlli

  1. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta

di  cui  al  presente  decreto,  l'Agenzia  delle  entrate   effettua

controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di

accesso al beneficio, la conformita' delle attivita' e dei  costi  di

ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto.

  2. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di  controllo

effettuate  dall'Agenzia  delle  entrate,   si   rendano   necessarie

valutazioni di carattere  tecnico  in  ordine  all'ammissibilita'  di

specifiche attivita' ovvero alla pertinenza e  congruita'  dei  costi

sostenuti, la predetta Agenzia puo'  richiedere  al  Ministero  dello

sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

  3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti  l'indebita

fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato

rispetto    delle    condizioni    richieste    ovvero    a     causa

dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato

determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al

recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni

secondo legge. Sono  fatte  salve  le  eventuali  responsabilita'  di

ordine civile, penale e amministrativo.

 

                               Art. 9

                               Cumulo

  1. Il credito d'imposta di cui al presente  decreto  e'  cumulabile

con l'agevolazione prevista dall'art. 24 del decreto-legge 22  giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 134.

 

                               Art. 10

                            Monitoraggio

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua, con cadenza

mensile, il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui

al presente decreto, ai fini di quanto previsto dall'art.  17,  comma

13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  per  la  verifica  che  le

stesse avvengano nei limiti dell'onere ascritto al credito  d'imposta

stesso, valutato in 255,5 milioni di euro per il 2015, 428,7  milioni

di euro per il 2016, 519,7 milioni di euro per il 2017,  547  milioni

di euro per gli anni 2018 e 2019 e 164 milioni  di  euro  per  l'anno

2020.

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

    Roma, 27 maggio 2015

 

                                            Il Ministro dell'economia

                                                 e delle finanze     

                                                      Padoan         

Il Ministro dello sviluppo economico

                Guidi               

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.

2158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Allegato