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Roma, 26 agosto 2015
Circolare n. 138/2015
Oggetto: Finanziamenti –
Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo – D.M. 27.5.2015 su G.U.
n.174 del 29.7.2015.
Diventa
operativo il credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo previsto
dal decreto Destinazione Italia (DL 145/2013 convertito in legge n.9/2014); le
regole per la sua attuazione sono state fissate col provvedimento indicato in
oggetto.
Le
imprese di qualsiasi dimensione, settore e forma giuridica che effettuano
investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo nei periodi d’imposta dal 2015
al 2019 possono ora beneficiare dell’agevolazione.
L’attività
di Ricerca e Sviluppo è piuttosto ampia e, relativamente al settore servizi, vi
rientra il lavoro di ricerca, indagine, acquisizione di conoscenza finalizzato
alla messa a punto di nuovi servizi o a migliorare i servizi offerti.
Non
rientrano nell’attività di Ricerca e Sviluppo le modifiche ordinarie o
periodiche apportate ai servizi esistenti.
Le spese
ammissibili possono riguardare i costi del personale (altamente qualificato)
impiegato nell’attività di Ricerca e Sviluppo, le spese per contratti di
ricerca, le spese per l’acquisto di strumenti e attrezzature di laboratorio.
Il
credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva annua
nell’attività di Ricerca e Sviluppo sia pari almeno a 30 mila euro ed ecceda la
media della medesima spesa effettuata nei periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014.
Il credito si calcola sulla “spesa
incrementale”, ossia la spesa eccedente rispetto alla spesa media del
suddetto triennio. I costi del personale e dei contratti di ricerca sono
agevolati al 50 per cento; quelli per l’acquisto di attrezzature di laboratorio
al 25 per cento.
Il
credito è usufruibile solo in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in cui sono sostenuti i costi per l’attività di Ricerca e
Sviluppo.
Le imprese che beneficiano del credito devono allegare al
bilancio un’apposita documentazione contabile certificata dal soggetto
incaricato della revisione contabile, dal collegio sindacale, ovvero da un
professionista iscritto al Registro dei revisori legali.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 2/2015
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/n |
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o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.174 del 29.7.2015
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 maggio 2015
Attuazione del credito d'imposta per attivita'
di ricerca e sviluppo.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto
individua le disposizioni
applicative
necessarie
per poter
dare attuazione al
credito d'imposta per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del
decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, cosi' come sostituito
dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche'
le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle
spese
sostenute a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello
in
corso al 31 dicembre
2014, le cause di decadenza e
di revoca del
beneficio, le modalita' di
restituzione del credito
d'imposta
indebitamente fruito.
Art. 2
Attivita'
ammissibili
1. Sono ammissibili al
credito d'imposta le seguenti
attivita' di
ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali
o teorici svolti, aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di
nuove conoscenze sui
fondamenti di
fenomeni e di fatti
osservabili, senza che
siano previste
applicazioni o usi
commerciali diretti;
b) ricerca pianificata
o indagini critiche miranti
ad acquisire
nuove conoscenze, da
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi
o permettere un
miglioramento dei prodotti,
processi o servizi
esistenti ovvero la creazione di
componenti di
sistemi
complessi, necessaria
per la ricerca
industriale, ad
esclusione dei prototipi
di cui alla lettera c);
c) acquisizione,
combinazione, strutturazione
e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di
produrre piani, progetti
o disegni per
prodotti, processi o servizi
nuovi, modificati o
migliorati; puo'
trattarsi
anche di
altre attivita' destinate
alla definizione
concettuale, alla
pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi
prodotti, processi
e servizi; tali
attivita'
possono
comprendere
l'elaborazione di
progetti, disegni, piani
e altra
documentazione, inclusi gli
studi di fattibilita', purche'
non siano
destinati a uso
commerciale; realizzazione di prototipi
utilizzabili
per scopi
commerciali e di progetti pilota destinati
a esperimenti
tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il
prodotto commerciale
finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo
elevato per poterlo
usare soltanto a fini
di dimostrazione e di
convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti,
processi e servizi,
a
condizione
che non
siano impiegati o
trasformati in vista
di
applicazioni industriali o
per finalita' commerciali.
2. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche
ordinarie o periodiche
apportate a prodotti, linee
di produzione,
processi di
fabbricazione, servizi esistenti e
altre operazioni in
corso, anche quando
tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare
dell'agevolazione di cui al presente decreto
tutte le imprese, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal
settore economico in cui
operano nonche' dal
regime contabile
adottato, che
effettuano investimenti in attivita' di ricerca
e
sviluppo a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a
quello in
corso al 31 dicembre
2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Art. 4
Costi eleggibili al credito
d'imposta
1. Ai fini
della determinazione del
credito d'imposta sono
ammissibili i costi di
competenza, ai sensi dell'art. 109
del testo
unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre
1986, n. 917,
del periodo d'imposta
di riferimento direttamente
connessi allo
svolgimento delle attivita' di
ricerca e sviluppo
ammissibili, quali:
a) i costi
relativi al personale
altamente qualificato in
possesso di un titolo
di dottore di ricerca, ovvero
iscritto ad un
ciclo di dottorato
presso una universita' italiana o estera,
ovvero
in possesso di
laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o
scientifico secondo la
classificazione UNESCO Isced (International
Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso
al decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, che sia:
1) dipendente dell'impresa, impiegato
nelle attivita' di
ricerca e sviluppo di
cui all'art. 2, comma 1, del presente
decreto,
con esclusione del
personale con mansioni amministrative, contabili e
commerciali, ovvero
2) in rapporto di
collaborazione con
l'impresa, compresi gli
esercenti arti e
professioni, impiegato nelle attivita' di
ricerca e
sviluppo di cui
all'art. 2, comma
1, del presente
decreto, a
condizione che svolga la
propria attivita' presso le strutture della
medesima impresa;
b) quote di
ammortamento delle spese
di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e
attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante
dall'applicazione dei coefficienti
stabiliti
con decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato
nel supplemento
ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.
27 del 2
febbraio 1989, in
relazione alla misura e al periodo di utilizzo
per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e
comunque con un costo
unitario
non inferiore a
2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a
contratti di ricerca
stipulati con
universita', enti di ricerca e organismi
equiparati, e con
altre
imprese, comprese le
start-up innovative di
cui all'art. 25 del
decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, diverse da
quelle che
direttamente
o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono
controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla
l'impresa;
d) competenze tecniche e
privative industriali relative
a
un'invenzione
industriale o biotecnologica, a
una topografia di
prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta'
vegetale, anche
acquisite da fonti
esterne.
2. Per le imprese non
soggette a revisione legale dei conti e prive
di un collegio
sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di
euro 5.000, le
spese sostenute per l'attivita' di certificazione
contabile.
3. Con riferimento alle
spese di cui alla lettera a) del comma
1,
deve essere preso
in considerazione il costo effettivamente sostenuto
dall'impresa
per i
lavoratori dipendenti o in rapporto
di
collaborazione in possesso
dei titoli richiesti, intendendo come tale
l'importo costituito
dalla retribuzione lorda prima delle
imposte e
dai
contributi obbligatori,
quali gli oneri
previdenziali e i
contributi
assistenziali obbligatori
per legge, in
rapporto
all'effettivo impiego dei medesimi
lavoratori nelle attivita' di
ricerca e sviluppo.
4. Ai fini dell'ammissibilita' dei costi di cui alla lettera b) del
comma 1, gli
strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere
acquisiti dall'impresa,
a titolo di proprieta' o
di utilizzo. Nel
caso di
acquisizione degli stessi mediante
locazione finanziaria,
alla
determinazione dei
costi ammissibili concorrono
le quote
capitali dei canoni, nella
misura corrispondente all'importo
deducibile ai sensi dell'art.
102, comma 7, del testo
unico delle
imposte sui redditi, di
cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in rapporto
all'effettivo
impiego per le attivita' di ricerca e sviluppo. Per gli strumenti e
le
attrezzature di laboratorio
acquisiti mediante locazione
non
finanziaria, il valore al
quale applicare i coefficienti di cui al
decreto del Ministro
delle finanze 31 dicembre 1988 e' rappresentato
dal costo storico
del bene, che,
ai fini dei
controlli di cui
all'art. 8 del presente
decreto, deve risultare
dal relativo
contratto di locazione,
ovvero da una specifica
dichiarazione del
locatore.
5. Ai fini dell'ammissibilita' dei costi di cui alla lettera c) del
comma 1, i contratti
di ricerca devono essere stipulati
con imprese
residenti o localizzate
in Stati membri dell'Ue, in Stati
aderenti
all'accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE) ovvero in
Paesi e
territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni.
Art. 5
Agevolazione concedibile
1. Il credito d'imposta
spetta, fino ad un importo massimo annuale
di euro 5 milioni
per ciascun beneficiario, nella misura indicata
al
comma 3 ed e' riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun
periodo
d'imposta in
relazione al quale
si intende fruire
dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda
la media
dei medesimi investimenti realizzati
nei tre periodi
d'imposta
precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel
minore
periodo di cui al
comma 2.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la
media degli investimenti in attivita' di ricerca
e sviluppo da
considerare per il calcolo
della spesa incrementale complessiva
e'
calcolata sul minor periodo
a decorrere dalla
costituzione. Per
«spesa incrementale complessiva» si
intende la differenza
positiva
tra l'ammontare
complessivo delle spese per investimenti in attivita'
di ricerca e
sviluppo di cui al comma 1
dell'art. 4 sostenute nel
periodo
d'imposta in
relazione al quale
si intende fruire
dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate
nei tre periodi
d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione.
3. Ferme restando le
condizioni di cui al comma
1 del presente
articolo, il credito
d'imposta e' riconosciuto nella misura
del 50
per cento della
spesa incrementale relativa ai costi
di cui alle
lettere a) e c) del
comma 1 dell'art. 4 e del 25
per cento della
spesa incrementale
relativa ai costi di cui alle lettere b) e d)
del
medesimo comma 1
dell'art. 4. Per «spesa incrementale» ai sensi
del
precedente periodo si
intende l'ammontare dei
costi di cui
alle
lettere a) e c) ovvero
di cui alle lettere b)
e d) del
comma 1
dell'art. 4 sostenuti nel periodo d'imposta per il quale si intende
fruire
dell'agevolazione in eccedenza
rispetto alla media
annuale
riferita ai
rispettivi medesimi costi
sostenuti nei tre
periodi
d'imposta precedenti a
quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel
minor periodo dalla
data di costituzione. Il credito d'imposta e', in
ogni caso,
calcolato sulla spesa incrementale riferita
ai costi di
cui alle lettere
a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del comma
1 dell'art. 4 nei limiti della spesa incrementale complessiva.
Art. 6
Modalita'
di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta
di cui al presente
decreto deve essere
indicato
nella dichiarazione
dei redditi relativa
al periodo
d'imposta nel corso del
quale sono stati sostenuti i costi
di cui
all'art. 4.
2. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito e
della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Il credito d'imposta
e'
utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, a
decorrere dal periodo
d'imposta successivo a
quello in cui i costi di cui all'art. 4 sono
stati sostenuti.
4. Al credito d'imposta
di cui al presente decreto non si applicano
i limiti di cui
all'art. 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007,
n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni.
Art. 7
Documentazione
1. I controlli sono
svolti dall'Agenzia delle entrate sulla base di
apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato
della
revisione legale
o dal collegio
sindacale o da
un
professionista iscritto nel
Registro dei revisori legali, di
cui al
decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve
essere allegata al
bilancio.
2. Le imprese non
soggette a revisione legale dei conti e prive di
un collegio
sindacale devono comunque avvalersi della
certificazione
di un revisore
legale dei conti o di una societa' di revisione
legale
dei conti iscritti
quali attivi nel registro di cui
all'art. 6 del
citato decreto
legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale
dei
conti o il
professionista responsabile della revisione
legale dei
conti,
nell'assunzione dell'incarico, osserva
i principi di
indipendenza elaborati
ai sensi
dell'art. 10 del
citato decreto
legislativo n. 39 del
2010, e,
in attesa della
loro emanazione,
quelli previsti dal
codice etico dell'International Federation of
Accountants (IFAC).
3. Le imprese con
bilancio certificato sono esenti dagli
obblighi
previsti dai precedenti
commi.
4. Nei confronti del
revisore legale dei conti o del professionista
responsabile della
revisione legale dei conti che
incorre in colpa
grave
nell'esecuzione degli atti che
gli sono richiesti
per il
rilascio della
certificazione di cui all'art. 7 del presente
decreto
si applicano le
disposizioni dell'art. 64 del codice
di procedura
civile.
5. In ogni caso, le
imprese beneficiarie sono tenute a
conservare
con riferimento ai
costi sulla base dei quali e' stato determinato il
credito d'imposta di
cui al presente decreto, tutta la documentazione
utile a dimostrare l'ammissibilita' e l'effettivita'
degli stessi e,
in particolare:
a) per quanto riguarda
i costi del personale di cui
all'art. 4,
comma 1, lettera a),
i fogli di presenza nominativi riportanti
per
ciascun giorno le ore
impiegate nell'attivita' di ricerca e sviluppo,
firmati dal legale
rappresentante dell'impresa
beneficiaria, ovvero
dal responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo;
b) per quanto
riguarda gli strumenti
e le attrezzature
di
laboratorio di cui all'art.
4, comma 1, lettera b), la dichiarazione
del legale rappresentante dell'impresa,
ovvero del responsabile
dell'attivita' di ricerca e sviluppo,
relativa alla misura
e al
periodo in cui gli
stessi sono stati utilizzati per l'attivita' di
ricerca e sviluppo;
c) per quanto concerne i contratti
di ricerca stipulati
con
universita', enti di ricerca e organismi
equiparati, e con
altre
imprese, comprese le
start-up innovative, di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c), i
contratti e una
relazione sottoscritta da
detti
soggetti concernente le
attivita' svolte nel periodo d'imposta cui il
costo sostenuto si
riferisce.
Art. 8
Controlli
1. Per la verifica della
corretta fruizione del
credito d'imposta
di cui al presente
decreto, l'Agenzia delle
entrate effettua
controlli finalizzati a
verificare la sussistenza delle condizioni di
accesso al beneficio,
la conformita' delle attivita'
e dei costi di
ricerca e sviluppo
effettuati a quanto previsto dal presente decreto.
2. Qualora, nell'ambito
delle attivita' di verifica e di controllo
effettuate
dall'Agenzia delle
entrate, si rendano
necessarie
valutazioni di carattere tecnico
in ordine all'ammissibilita' di
specifiche attivita' ovvero alla pertinenza e congruita' dei
costi
sostenuti, la predetta
Agenzia puo'
richiedere al Ministero
dello
sviluppo economico di
esprimere il proprio parere.
3. Nel caso in cui, a
seguito dei controlli, si accerti l'indebita
fruizione, anche
parziale, del credito
d'imposta per il
mancato
rispetto delle
condizioni richieste ovvero
a causa
dell'inammissibilita' dei
costi sulla base
dei quali e' stato
determinato l'importo
fruito, l'Agenzia delle entrate
provvede al
recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi
e sanzioni
secondo legge. Sono fatte salve
le eventuali responsabilita' di
ordine civile, penale
e amministrativo.
Art. 9
Cumulo
1. Il credito d'imposta
di cui al presente
decreto e' cumulabile
con l'agevolazione
prevista dall'art. 24 del decreto-legge 22
giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto
2012, n. 134.
Art. 10
Monitoraggio
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze effettua, con cadenza
mensile, il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui
al presente
decreto, ai fini di quanto previsto dall'art.
17, comma
13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
la verifica che le
stesse avvengano nei
limiti dell'onere ascritto al credito
d'imposta
stesso, valutato in 255,5
milioni di euro per il 2015, 428,7
milioni
di euro per il
2016, 519,7 milioni di euro per il 2017,
547 milioni
di euro per gli
anni 2018 e 2019 e 164 milioni di euro
per l'anno
2020.
Il presente decreto
sara'
trasmesso ai competenti
organi di
controllo e verra' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2015
Il
Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
2158
Allegato