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Roma, 2 settembre
2015
Circolare n. 143/2015
Oggetto: Funzione Pubblica – Legge
delega per la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione – Legge 7.8.2015,
n.124, su G.U. n.187 del 13.8.2015.
E’ stata approvata
l’ennesima legge delega per la riforma della Pubblica Amministrazione. Come già
le precedenti normative, anche l’attuale dispone una serie di principi di
semplificazione e razionalizzazione da attuarsi con successivi provvedimenti.
E’ auspicabile che non accada come nel passato in cui gran parte degli
obiettivi programmati sono rimasti sulla carta, tenuto anche conto che le
Pubbliche Amministrazioni destinatarie dei processi di razionalizzazione sono
le stesse che devono collaborare per mettere a punto i decreti delegati.
Il provvedimento si concentra
sui seguenti ambiti: lo sviluppo della PA Digitale (articolo 1); la
semplificazione dei procedimenti amministrativi (articoli da 2 a 7); la
riorganizzazione dell’amministrazione statale (articoli da 8 a 10); la riforma
della dirigenza pubblica (articoli da 11 a 15); la semplificazione normativa
con l’elaborazione di Testi Unici in materia di lavoro nelle PA (articoli da 16
a 19); il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale davanti alla
Corte dei Conti (articolo 20).
Di seguito si
evidenziano alcune delle norme di più diretto interesse per le imprese.
PA Digitale (art.1) – Dovranno
essere emanate disposizioni per favorire l’accesso ai servizi delle PA in
maniera digitale; in particolare dovrà essere previsto un livello minimo di
prestazioni on line e dovrà essere
incentivato l’uso dei pagamenti digitali.
Silenzio assenso tra PA (art.3) – E’ stata
integrata la normativa quadro sui procedimenti amministrativi (Legge n.241/90)
con l’introduzione dell’istituto del silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra le stesse e i gestori di servizi pubblici. In particolare è
stato previsto che le PA avranno 30 giorni di tempo per esprimere assensi,
concerti o nulla osta relativi a provvedimenti normativi o amministrativi;
decorso il suddetto termine senza un pronunciamento espresso, l’assenso, il
concerto o il nulla osta si intenderà comunque acquisito.
Semplificazione dei procedimenti
amministrativi (artt.4,
5 e 6) – Dovranno essere individuati i procedimenti relativi all’avvio di
attività imprenditoriali i cui termini potranno essere ridotti del 50 per cento
rispetto agli attuali. Inoltre dovrà essere fatta la ricognizione dei
procedimenti di inizio attività (quelli per i quali è necessaria
un’autorizzazione espressa e quelli per i quali è sufficiente una comunicazione
preventiva). Relativamente alla Segnalazione
Certificata di Inizio Attività -SCIA, è stato previsto che l’eventuale
divieto di prosecuzione dell’attività debba essere espresso dalla Pubblica
Amministrazione competente entro il termine di 60 giorni dalla presentazione
della SCIA stessa.
Razionalizzazione Autorità indipendenti (art.8 c.1 lett.c
punto 6) – E’ stata prevista la delega per la razionalizzazione delle Autorità
indipendenti, per la soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si
sovrappongono a quelle proprie delle Autorità stesse, nonché per l’individuazione
di criteri omogenei di finanziamento delle medesime Autorità da parte delle
imprese regolate.
Superamento del P.R.A. (art.8 c.1 lett.d) –
Ai fini della riduzione dei costi per gli utenti, è stata prevista la delega
per la riorganizzazione delle funzioni svolte dal Pubblico Registro Automobilistico,
con il trasferimento delle stesse in capo al Ministero Infrastrutture e
Trasporti, e l’istituzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al
rilascio di un solo documento contenente i dati di proprietà e di circolazione
dei veicoli da perseguire anche attraverso l’eventuale istituzione di
un’Agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del MIT; il processo
dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente
disponibili.
Riordino delle Autorità Portuali (art.8 c.1 lett.f) –
A completamento degli interventi previsti dal Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica approvato
anch’esso ai primi di agosto, è stata delegata al Governo la riorganizzazione,
la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina delle Autorità
Portuali. In particolare il riordino dovrà riguardare il numero, l’ambito e la governance delle Autorità tenendo conto
del ruolo delle regioni e degli enti locali.
Stretta sulle Camere di Commercio (art.10) – Dovranno essere
riformati l’organizzazione, il funzionamento e il sistema di finanziamento
delle Camere di Commercio; ferma restando la riduzione del diritto annuale a
carico delle imprese (come già previsto dal decreto legge n.90/2014 la
riduzione è stata pari al 35 per cento nel 2015 e salirà al 40 per cento nel
2016 e al 50 per cento nel 2017), dovrà essere previsto l’accorpamento delle
CCIAA che dovranno passare dalle attuali 105 a non più di 60; inoltre saranno
ridotte le funzioni svolte, i relativi organigrammi, nonché il numero dei
componenti dei consigli e delle giunte.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di Area |
D/d |
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o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.187 del 13-8-2015
LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
SEMPLIFICAZIONI
AMMINISTRATIVE
Art. 1
Carta della cittadinanza digitale
1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche
attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i
servizi di loro interesse in modalita' digitale, nonche' al fine di
garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona,
riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
uno o piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche
disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di
seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuare strumenti per definire il livello minimo di
sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e tempestivita' dei
servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal
fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni
stesse;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in
relazione alle esigenze di celerita', certezza dei tempi e
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una
disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena
realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first),
nonche' l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna
amministrazione;
c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale
europea, la disponibilita' di connettivita' a banda larga e
ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici
e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette
dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per
accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della
strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione
con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e
turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di
un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite
Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID),
presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e
prevedendo la possibilita' di estendere il servizio anche ai non
residenti in Italia, nonche' prevedendo che la porzione di banda non
utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli
utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione
tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le
informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in
formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con
modalita' telematiche ai processi decisionali delle istituzioni
pubbliche, la piena disponibilita' dei sistemi di pagamento
elettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando le
competenze digitali di base;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettivita' al fine di
semplificare le regole di cooperazione applicativa tra
amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da
parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei
sistemi;
e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di
misurazione e valutazione della performance per permettere un
coordinamento a livello nazionale;
f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge
in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e
autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del
CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche
al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni
pubbliche e dei privati al predetto SPID;
g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di
cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni,
anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo
l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di
indisponibilita' di adeguate infrastrutture e dispositivi di
comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione
informatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'
mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio,
di modalita' specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle
relative alla lingua italiana dei segni;
h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e
l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la
conoscibilita' della normativa e degli strumenti di sostegno della
maternita' e della genitorialita' corrispondenti al profilo dei
richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle
amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento
dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato,
secondo modalita' e procedure che garantiscano la certezza e la
riservatezza dei dati;
i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione
delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di
ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo
l'uso di software open source, tenendo comunque conto di una
valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonche'
obiettivi di risparmio energetico;
l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla
governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i
processi decisionali;
m) semplificare le modalita' di adozione delle regole tecniche e
assicurare la neutralita' tecnologica delle disposizioni del CAD,
semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga
esclusivamente principi di carattere generale;
n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui
all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della
possibilita' di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo
politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito
dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato
di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione
alla modalita' operativa digitale e dei conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita',
attraverso una maggiore efficienza ed economicita';
o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni
adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e
coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni
vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i
principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;
p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche;
q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati
con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i
micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo
principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica
amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilita';
r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al
comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.
Art. 2
Conferenza di servizi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione
della conferenza di servizi e' obbligatoria, anche in base alla
complessita' del procedimento;
b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di
introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la
partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento,
limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse
generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di
economicita', proporzionalita' e speditezza dell'azione
amministrativa;
c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione
degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione
motivata di conclusione del procedimento;
d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessita' che
qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche
con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e
inequivocita' delle conclusioni espresse;
e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi
finalizzata a:
1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza
unitaria delle amministrazioni interessate;
2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico
rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli
uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello
Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);
f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze
volta ad assicurare la celerita' dei lavori della conferenza;
g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle
amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro
il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle
forme di legge;
h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche
attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di
svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilita',
per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli
interessi coinvolti in modalita' telematica asincrona;
i) differenziazione delle modalita' di svolgimento dei lavori
della conferenza, secondo il principio di proporzionalita',
prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione
di riunioni in presenza;
l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del
principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di
conferenza per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie;
precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in
particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso
ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
m) possibilita' per le amministrazioni di chiedere
all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purche'
abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse
nei termini;
n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,
economicita' e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la
valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi
pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al
procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', in modo da pervenire in ogni
caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;
previsione per le amministrazioni citate della possibilita' di
attivare procedure di riesame;
o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui
agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che
disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;
p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di
servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;
q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di
integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il
termine tali richieste non possano essere evase, ne' possano in alcun
modo essere prese in considerazione al fine della definizione del
provvedimento finale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo'
comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione,
che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere
adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
Art. 3
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni
pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito
il seguente:
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.
Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o
nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di
gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il
proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal
ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa
documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine
e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere
il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo
puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il
nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse
ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato
comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni
statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di
provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in
cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali
casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo
2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o
nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da
parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini
senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla
osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi
in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano
l'adozione di provvedimenti espressi.».
Art. 4
Norme per la semplificazione e l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti
amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici
della materia:
a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo,
relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse
generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai quali possono
essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
b) individuazione in concreto da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera
a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o
sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere
c) e seguenti;
c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini,
ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli
applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione,
previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al
Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;
e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte
amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di
raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla
lettera d);
f) definizione dei criteri di individuazione di personale in
servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di
specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono
avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d)
senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a
quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 5
Segnalazione certificata di inizio attivita', silenzio assenso,
autorizzazione espressa e comunicazione preventiva
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di
segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso,
ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa
e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva,
sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi
articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi
all'accesso alle attivita' di servizi e dei principi di
ragionevolezza e proporzionalita', introducendo anche la disciplina
generale delle attivita' non assoggettate ad autorizzazione
preventiva espressa, compresa la definizione delle modalita' di
presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e
di svolgimento della procedura, anche telematica, nonche' degli
strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai
predetti atti, e prevedendo altresi' l'obbligo di comunicare ai
soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i
termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere ovvero
entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in
relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e
previo parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di
decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione,
che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.
Art. 6
Autotutela amministrativa
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente,
con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la
sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure
necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende
vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis,
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti
dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, la parola: «denuncia» e' sostituita dalla
seguente: «segnalazione»;
2) il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 21-quater, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La sospensione non puo' comunque essere disposta o
perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento
di cui all'articolo 21-nonies.»;
d) all'articolo 21-nonies:
1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole»
sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi
dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il
provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto
di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo
la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta
salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma
136 e' abrogato.
Art. 7
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.
190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di
applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei
risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di
appartenenza delle informazioni concernenti:
1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione
degli appalti pubblici;
2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di
ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici,
aggiornati periodicamente;
4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle
amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di
verifica, controllo e sanzioni;
d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del
Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della
corruzione e della relazione annuale del responsabile della
prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della
relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore
efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione
per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di
misurazione e valutazione delle performance nonche'
dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi;
conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle
responsabilita' dei soggetti interni che intervengono nei relativi
processi;
e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di
pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le
duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti
attraverso la pubblicita' totale o parziale di banche dati detenute
da pubbliche amministrazioni;
f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive
modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti
all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica
dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa,
nonche' dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di
divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici
e privati;
g) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle
sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento
della liberta' di informazione attraverso il diritto di accesso,
anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla
titolarita' di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di
segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e
privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione
negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai
sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina,
mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle
amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un
sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento
degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni
che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di
accesso, di procedure di ricorso all'Autorita' nazionale
anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso
ai sensi della presente lettera, nonche' della tutela giurisdizionale
ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al
comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui
all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle
spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie,
tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da
conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto
alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro delle
comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
104 del 7 maggio 2001;
b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle
operazioni di intercettazione sulla base del costo medio per
tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria
nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa
complessivo pari almeno al 50 per cento;
c) definizione dei criteri e delle modalita' per l'adeguamento
delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in
conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e
organizzative;
d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche
al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;
e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente
incompatibile con i principi di cui al presente comma.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere
del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo
schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che
si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
3 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della
procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive.
Capo II
ORGANIZZAZIONE
Art. 8
Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti
legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella
periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale
destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze connesse
ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e
correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai
cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la
dimostrata impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa
l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui;
riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al
fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o
funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione,
efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi;
razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di
polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio
al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero
unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali
operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalita'
definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo
75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente
alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale
assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le
competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva
contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli
stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli
di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della
sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita'
esistenti, delle specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni
trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in
aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche
attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di
reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera,
tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica della
semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e
qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche,
comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione
delle esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla
data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del
personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti
economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni
transitorie, fermi restando le peculiarita' ordinamentali e
funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonche' i
contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre
2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente
legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei
costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia,
nonche' la facolta' di transito, in un contingente limitato, previa
determinazione delle relative modalita', nelle altre Forze di
polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con l'assunzione
della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative
dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a
qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica
di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di
spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti
alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge,
tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione
che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga
altresi' le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo
34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea
con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze
di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai
compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e
conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche
esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e
qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni
organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura
permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;
b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando
l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e
dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione
delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonche'
ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme
obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del
coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare,
nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;
c) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare
i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche',
all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di
adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, definire:
1) le competenze regolamentari e quelle amministrative
funzionali al mantenimento dell'unita' dell'indirizzo e alla
promozione dell'attivita' dei Ministri da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri
in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche
pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza,
diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da
garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con
provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in
Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con
determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione
alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche
al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del
relativo personale, con eventuale riduzione del numero e
pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative
amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie
governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel
rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e
gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici
ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle
autorita' indipendenti e viceversa; individuazione di criteri
omogenei per la determinazione del trattamento economico dei
componenti e del personale delle autorita' indipendenti, in modo da
evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la
relativa professionalita'; individuazione di criteri omogenei di
finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare maggiori
oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non
attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di
riferimento, o comunque regolate o vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilita' nella disciplina
relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la
semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di
organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli;
introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a
quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze
di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando
comunque la compatibilita' finanziaria degli stessi, anche attraverso
l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di
autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi
connessi alla gestione dei dati relativi alla proprieta' e alla
circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi
risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa
valutazione della sostenibilita' organizzativa ed economica, delle
funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente
introduzione di un'unica modalita' di archiviazione finalizzata al
rilascio di un documento unico contenente i dati di proprieta' e di
circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire
anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra
struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del
Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in
combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni
contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della
rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni
attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze
connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a
criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione
residente, all'eventuale presenza della citta' metropolitana, alle
caratteristiche del territorio, alla criminalita', agli insediamenti
produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle
immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie
con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale
punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e
cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di funzioni di
direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte
dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo
l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la
separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e
di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del
riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui
all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni
riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione
delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine
necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti
gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato;
definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della
sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione
delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica
nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando
quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione
della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze
esercitate;
f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e
soggetti privati che svolgono attivita' omogenee: semplificazione e
coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il
mantenimento della sua specificita'; riconoscimento delle
peculiarita' dello sport per persone affette da disabilita' e
scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato
italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo
di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie
attualmente in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse umane, di
CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio;
previsione che il personale attualmente in servizio presso il
Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa;
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla governance
tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla
semplificazione e unificazione delle procedure doganali e
amministrative in materia di porti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la
ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno
dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o
soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le
competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e
locali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino in
conformita' al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio
delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza,
non duplicazione ed economicita', e di coordinare e rendere
efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti
locali.
3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma
1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di
euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari e della Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine
previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente
i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.
7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni
spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali,
anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve
le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di
attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il
coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' la sicurezza e i
controlli nel settore agroalimentare. Restano altresi' ferme le
funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province
autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformita' a quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 9
Disposizioni concernenti l'Ordine
al merito della Repubblica italiana
1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al secondo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla
seguente: «dieci»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano
in carica sei anni e non possono essere confermati»;
3) il quarto comma e' abrogato;
b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio
dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo
comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti
di nomina dei nuovi membri.
2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto
dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29
novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»;
c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta
dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio
dell'Ordine».
Art. 10
Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il
conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa
materia. Il decreto legislativo e' adottato nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese
tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione
del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60 mediante accorpamento
di due o piu' camere di commercio; possibilita' di mantenere la
singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia
dimensionale minima di 75.000 imprese e unita' locali iscritte o
annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di
almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la
istituibilita' di una camera di commercio in ogni provincia autonoma
e citta' metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a
indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto
delle specificita' geo-economiche dei territori e delle
circoscrizioni territoriali di confine, nonche' definizione delle
condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni
regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto
limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per
l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province
montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.
56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori
montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e
collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per
assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralita' fiscale
delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla
cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da
realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte
indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare
riguardo a quelle di pubblicita' legale generale e di settore, di
semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e
individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere la funzione
di promozione del territorio e dell'economia locale, nonche'
attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate
dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre
amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a
quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di concorrenza, a
tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando
progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e
gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e
valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di
commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della
trasparenza del mercato e di pubblicita' legale delle imprese,
garantendo la continuita' operativa del sistema informativo nazionale
e l'unitarieta' di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso
il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico,
sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualita' delle
prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna
funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilita' prodotta
per le imprese, nonche' di un sistema di monitoraggio di cui il
Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il
rispetto degli standard;
f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle
giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui
criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione
delle imprese, e sul limite ai mandati, nonche' delle unioni
regionali, delle aziende speciali e delle societa' controllate;
individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento,
la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi
associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il
mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina
dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuita' degli
incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;
definizione di limiti al trattamento economico dei vertici
amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;
g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto
degli accorpamenti gia' deliberati alla data di entrata in vigore
della presente legge;
h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la
sostenibilita' finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso
per la promozione dell'attivita' economica all'estero, e il
mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri
sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di
riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di
inadempienza da parte delle camere di commercio.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo
e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al
comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere
adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
Capo III
PERSONALE
Art. 11
Dirigenza pubblica
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 2, uno o piu' decreti legislativi in materia
di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici
uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato
in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di
accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio
del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e
caratterizzato dalla piena mobilita' tra i ruoli, secondo le
previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una banca
dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo
professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei
ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della
tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli,
alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;
b) con riferimento all'inquadramento:
1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei
dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in
cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli
delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici
nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici di ricerca
e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della
distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di
sezioni per le professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici
anche per la dirigenza delle autorita' indipendenti, nel rispetto
della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza
nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse
amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza
scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di
reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante
con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati
con modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta',
l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure
trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di
merito e incompatibilita' con cariche politiche e sindacali;
previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica
del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del
concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento
e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del
Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta
Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei
dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel
suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti
pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la
dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero
1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della
dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica
del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza
medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di un ruolo
unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,
confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti
locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione
per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al
numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del
direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi requisiti, fermo
restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;
4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della
figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti
di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'
amministrativa e controllo della legalita' dell'azione
amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai
dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di
coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono
iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di
cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico
dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione
del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente
in materia di contenimento della spesa di personale, specifica
disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce
professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al
presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza
nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche
come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro
che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e
per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di
accesso in carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore della
presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli
enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di
attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'
amministrativa e controllo della legalita' dell'azione
amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano
se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento
degli organi esecutivi; previsione della possibilita', per le citta'
metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un
direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale
ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalita'
dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di
ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche,
dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via
associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in
sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in
attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli
enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del
citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti
di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'
amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalita'
dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, gia' iscritti nel
predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonche' ai
soggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai
vincitori del corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta
ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal
titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonche' dalle leggi
regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre
2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle
relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei
rapporti con la pubblica amministrazione;
c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di
selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori
pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;
cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui
alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti,
definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema
amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di
accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del
corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i
primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in
relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a
esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della
dirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla
base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale
e' stato attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di reclutare,
con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali
e delle autorita' indipendenti; previsione di sezioni speciali del
corso-concorso per dirigenti tecnici;
2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di
selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito
internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico
per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di
posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e
non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente
lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilita' di
reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere
speciali e delle autorita' indipendenti; formazione della graduatoria
finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo
determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo
esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un
organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in
relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a
esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con
eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di
mancato superamento dell'esame di conferma;
d) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici
dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto
organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con
eventuale trasformazione della natura giuridica, con il
coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di
riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina
dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e
c), in modo da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei
contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla
lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
possibilita' di avvalersi, per le attivita' di reclutamento e di
formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con
procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali
e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola
nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei
trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di
formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei
comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
e) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti:
definizione di obblighi formativi annuali e delle modalita' del
relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella
formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare
gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette
attivita' di formazione;
f) con riferimento alla mobilita' della dirigenza:
semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilita' tra le
amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei
casi e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo assenso
delle amministrazioni di appartenenza per la mobilita' della
dirigenza medica e sanitaria;
g) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali:
possibilita' di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a
ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per
ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di
competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della
complessita', delle responsabilita' organizzative e delle risorse
umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di
ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base
di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai
criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b);
rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente,
dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle
specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il
settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero
predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti,
sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi
relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad
uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni
di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto
nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e
criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa
Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano
conto della diversita' delle esperienze maturate, anche in
amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante
delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli
incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere
entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende
acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non
assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative,
fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente
eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative
percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non
statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che
si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo
anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla
lettera a) del presente comma;
h) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali:
durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa
partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovo
degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per
una sola volta, purche' motivato e nei soli casi nei quali il
dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di
presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato
raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura;
equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilita'
di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo
strettamente necessario al completamento delle procedure per il
conferimento del nuovo incarico;
i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del
trattamento economico fondamentale e della parte fissa della
retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di
incarico e loro collocamento in disponibilita'; disciplina della
decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di
collocamento in disponibilita' successivo a valutazione negativa;
loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in
altre amministrazioni ovvero nelle societa' partecipate dalle
amministrazioni pubbliche, o per svolgere attivita' lavorativa nel
settore privato, con sospensione del periodo di disponibilita';
possibile destinazione allo svolgimento di attivita' di supporto
presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di
lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di
incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione
della possibilita', per i dirigenti collocati in disponibilita', di
formulare istanza di ricollocazione in qualita' di funzionario, in
deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche
amministrazioni;
l) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei
suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali;
costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della
valutazione;
m) con riferimento alla responsabilita' dei dirigenti: riordino
delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare
dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilita'
dirigenziale e responsabilita' amministrativo-contabile, con
particolare riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigenti
della responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazione
della responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della
responsabilita' disciplinare ai comportamenti effettivamente
imputabili ai dirigenti stessi;
n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del
trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di
ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente
destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico
fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione
fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della
retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in
riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della
retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo
collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera
amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente;
definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo
stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia
dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di
posizione e di risultato rispetto al totale; possibilita' di ciascun
dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non piu' di un
decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un decimo dei
suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della
disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle
disponibilita' dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito
istituzionale dell'identita' dei destinatari dei suddetti premi;
definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati
alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;
o) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale
riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei
dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli
incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento
economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il
conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento
degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni
di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita;
riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle
diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle
amministrazioni nazionali;
p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore
generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario,
nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei
servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del
procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione,
definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli,
previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di
specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza
dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale
composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle
regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei
istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere
per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito
di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti
nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da
ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma
che procede secondo le modalita' del citato articolo 3-bis del
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni;
sistema di verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttori
generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari
e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla
garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del
programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita' di
reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi
ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati
motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o
regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialita';
selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei
direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', ove
previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi
socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali,
scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni
regionali composte da esperti di qualificate istituzioni
scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli
idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali
devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza
dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti
o del principio di buon andamento e imparzialita'; definizione delle
modalita' per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;
q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di
rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti
al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non
definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno
erariale per condotte dolose.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi
alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del
parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema
di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al
comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura
stabiliti dal presente articolo, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 12
Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in
materia di natura e durata degli incarichi direttivi
dell'Avvocatura dello Stato
1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e'
inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati
generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con
l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle
sue funzioni e assicurano l'omogeneita' delle difese e delle
consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati
dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni
dalla data di avvio della procedura selettiva.
2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato
distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per
la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico puo'
essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla
data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione
da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in
corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo
rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per
una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla
data del collocamento a riposo se anteriore.
4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma,
lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato
generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli
incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali
del candidato, nonche' della professionalita' acquisita, desunta in
particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio
e ricavabili dall'esame dell'attivita' svolta.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello
Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda
formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per
il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di
reiezione delle stesse, e' assegnato alle funzioni non direttive nel
medesimo ufficio».
Art. 13
Semplificazione delle attivita'
degli enti pubblici di ricerca
1. Al fine di favorire e semplificare le attivita' degli enti
pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative piu'
consone alle peculiarita' degli scopi istituzionali di tali enti,
anche considerando l'autonomia e la terzieta' di cui essi godono, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e
del documento European Framework for Research Careers, con
particolare riguardo alla liberta' di ricerca e all'autonomia
professionale; consentire la portabilita' dei progetti di ricerca e
la relativa titolarita' valorizzando la specificita' del modello
contrattuale del sistema degli enti di ricerca;
b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole
piu' snello e piu' appropriato a gestirne la peculiarita' dei tempi e
delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle
partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di
missioni fuori sede finalizzate ad attivita' di ricerca, del
reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le
altre attivita' proprie degli EPR;
c) definizione di regole improntate a principi di responsabilita'
ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli
preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli
amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente
a quelli di tipo «a budget»;
e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo
coordinamento con le migliori pratiche internazionali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilita' con le
norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del
parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema
di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al
comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.
Art. 14
Promozione della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a
fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la
sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di
nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento
dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita',
garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della
progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della
performance organizzativa e individuale all'interno delle
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano
altresi' i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno,
individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonche'
sulla qualita' dei servizi erogati, delle misure organizzative
adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con
asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso
accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla
genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei
commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole
inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia,
possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi
ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,
della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione
del fondo di cui al comma 1 e' determinata annualmente ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti
dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e
da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche
comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune
diverso da quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato
a casi o esigenze eccezionali».
Art. 15
Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale per il personale delle Forze armate
1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di
rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui
all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Capo
IV
DELEGHE PER
LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Art. 16
Procedure e criteri comuni per l'esercizio
di deleghe legislative di semplificazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso
termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di
semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna
materia, con le modifiche strettamente necessarie per il
coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle
lettere successive;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche
strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai principi
dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della
materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con
quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la
piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i
destinatari dell'azione amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri direttivi
indicati negli articoli da 17 a 19.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari e della Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine
previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente
i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente
articolo.
6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governo
adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui ai commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.
Art. 17
Riordino della disciplina del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in
materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si
aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi
di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale
acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con
le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei
servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato
accesso dall'esterno;
b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento
della capacita' dei candidati di utilizzare e applicare a problemi
specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilita' di
svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove
concorsuali relative a diversi concorsi;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni
pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione
delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire
adeguate partecipazione ed economicita' dello svolgimento della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione
uniformi, per assicurare omogeneita' qualitativa e professionale in
tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione
delle modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con la
predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza
dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di
misure di pubblicita' sui temi di concorso e di forme di preselezione
dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il
reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale;
definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero
dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei
termini di validita' delle graduatorie; per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente
comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica,
l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente
all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie
siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore
della presente legge;
d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua
inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al
concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni
giudicatrici, secondo modalita' definite dal bando anche in relazione
ai posti da coprire;
f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio
1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato
alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento
in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in
relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di
controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale
appartenente alle categorie protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui
all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g)
e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo
delle prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto tecnico
alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e
valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione
del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e
rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della
contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di
contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei
controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla
stessa; definizione dei termini e delle modalita' di svolgimento
della funzione di consulenza in materia di contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione
integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione del merito e la parita' di
trattamento tra categorie omogenee, nonche' di accelerare le
procedure negoziali;
i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento
medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti
pubblici, al fine di garantire l'effettivita' del controllo, con
attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della
relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle
amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
definizione delle modalita' d'impiego del personale medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per
la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle
liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni,
differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro
delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati
maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con
il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli
accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale
da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' al centro per l'impiego territorialmente competente della
comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di copertura
della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto
dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate
dalla compatibilita' con la peculiarita' del rapporto di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze
organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di
prevenire il precariato;
p) previsione della facolta', per le amministrazioni pubbliche,
di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base
volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della
retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo,
garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, la possibilita' di conseguire l'invarianza della contribuzione
previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse
effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per
retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel
rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.
Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve
comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti
previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;
q) progressivo superamento della dotazione organica come limite
alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di
facilitare i processi di mobilita';
r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei
dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialita';
razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al
fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi
distinti per la misurazione dei risultati raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di
efficienza e qualita' dei servizi e delle attivita' delle
amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche
mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione
degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una
maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della
disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione
di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della
pubblica amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilita'
disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e
rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione
l'esercizio dell'azione disciplinare;
t) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di
responsabilita' dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilita'
agli stessi della responsabilita' amministrativo-contabile per
l'attivita' gestionale;
u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni
pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi
in ambiti temporali definiti;
v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano della potesta' legislativa in materia
di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della
disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di coordinamento
della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al
contenimento del costo del personale, nonche' dei rispettivi statuti
speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di
cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di
lavoro di persone con disabilita' ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni
pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile
dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare
riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte
delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego
territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa
alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche
di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalita' di
copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente,
nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni
pubbliche, nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento
numerico di lavoratori con disabilita' da parte del centro per
l'impiego territorialmente competente.
2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono
essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o piu'
decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16,
purche' i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo
11, comma 1.
3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai
periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i
soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita',
la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne'
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».
Art. 18
Riordino della disciplina delle partecipazioni
societarie delle amministrazioni pubbliche
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in
materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche
e' adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della
disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione
della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei
regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) distinzione tra tipi di societa' in relazione alle attivita'
svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e
qualita' della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta,
alla modalita' diretta o mediante procedura di evidenza pubblica
dell'affidamento, nonche' alla quotazione in borsa o all'emissione di
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e
individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio
di proporzionalita' delle deroghe rispetto alla disciplina
privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e
crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle
partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicita', ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei
limiti per la costituzione di societa', l'assunzione e il
mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni
pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti
strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la
gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei
principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche
gia' in essere;
c) precisa definizione del regime delle responsabilita' degli
amministratori delle amministrazioni partecipanti nonche' dei
dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle societa'
partecipate;
d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi
pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia
dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di
onorabilita' dei candidati e dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle societa', anche al fine di
garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;
e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e
il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le
politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo
conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri
di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei
risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi
ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile
degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare
la qualita' del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della
congruita' della tariffa e del costo del servizio;
f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso
l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilita' dei dati
economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza,
nonche' la loro pubblicita' e accessibilita';
g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti
proprietari;
h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti
pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di
disciplina e controllo;
i) possibilita' di piani di rientro per le societa' con bilanci
in disavanzo con eventuale commissariamento;
l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra
amministrazione pubblica e societa' partecipate secondo i criteri di
parita' di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di
mercato;
m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti locali:
1) per le societa' che gestiscono servizi strumentali e
funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la
scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonche' di
procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e
la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero
dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici di interesse
economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi
con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle
societa', nonche' definizione, in conformita' con la disciplina
dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad
assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare
effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina
dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e
attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualita' dei
servizi;
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il
raggiungimento di obiettivi di qualita', efficienza, efficacia ed
economicita', anche attraverso la riduzione dell'entita' e del numero
delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione,
intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale
e societa' partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel
sito internet degli enti locali e delle societa' partecipate
interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di
efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il
confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione
dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle
societa' partecipate;
5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata
attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al
presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti
dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle
disposizioni in materia;
6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a
favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di
ristrutturazione e privatizzazione relativi alle societa'
partecipate;
7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni
previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di
rendicontazione delle societa' partecipate nei confronti degli enti
locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano
analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del
servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di
qualita', per ciascun servizio o attivita' svolta dalle societa'
medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso
l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilita'
separata.
Art. 19
Riordino della disciplina dei servizi pubblici
locali di interesse economico generale
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in
materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale e'
adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono
a quelli di cui all'articolo 16:
a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle
citta' metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi e dei
criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale,
dell'individuazione delle attivita' di interesse generale il cui
svolgimento e' necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei
bisogni degli appartenenti alle comunita' locali, in condizioni di
accessibilita' fisica ed economica, di continuita' e non
discriminazione, e ai migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi'
da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale;
b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva,
comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di
concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualita'
e l'efficienza del servizio;
c) individuazione della disciplina generale in materia di
regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico
generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per
l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi
di adeguatezza, sussidiarieta' e proporzionalita' e in conformita'
alle direttive europee; con particolare riferimento alle societa' in
partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione
delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione
europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e
13 giugno 2011;
d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e
armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione
territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica;
e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i
presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalita' di
gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto
dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia
di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa,
economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata
pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalita';
f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialita' o di
riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli
enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attivita' e delle
gestioni secondo criteri di economicita' ed efficienza, ovvero
l'eliminazione del controllo pubblico;
g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi
tariffari che tengano conto degli incrementi di produttivita' al fine
di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;
h) definizione delle modalita' di tutela degli utenti dei servizi
pubblici locali;
i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro
armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia
di modalita' di affidamento dei servizi;
l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di
regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche
attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilita' o
sull'inconferibilita' di incarichi o cariche;
m) revisione della disciplina dei regimi di proprieta' e gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di
cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e
valorizzazione della proprieta' pubblica, di efficienza, di
promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione,
di semplificazione;
n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e
controllo tra i diversi livelli di governo e le autorita'
indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e
nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli
sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel
contempo gli standard qualitativi dei servizi;
o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale
per gli utenti dei servizi;
p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei
cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive
alle amministrazioni pubbliche e alle societa' di servizi sulla
qualita' e sui costi degli stessi;
q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari
nelle attivita' previste all'articolo 18, per favorire investimenti
nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di
razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che
operano nel settore;
r) previsione di termini e modalita' per l'adeguamento degli
attuali regimi alla nuova disciplina;
s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi
sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni
speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla
disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;
u) definizione di strumenti per la trasparenza e la
pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi
pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti
affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio
tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico
generale;
v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso
banche dati nazionali gia' costituite, dei dati economici e
industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli
standard di qualita', nel rispetto dei principi dettati dalla
normativa nazionale in materia di trasparenza.
Art. 20
Riordino della procedura
dei giudizi innanzi la Corte dei conti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale
concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la
Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto
e i giudizi a istanza di parte.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili,
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni
innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di
procedura civile espressione di principi generali e assicurando la
concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della
giurisdizione contabile;
b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della
peculiarita' degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti
soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e
dell'effettivita' della tutela e nel rispetto del principio della
ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure
informatiche e telematiche;
c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonche' le
funzioni e le attivita' del giudice e delle parti, attraverso
disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi
vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di
riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di
prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una
sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto
di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo
di durata del processo;
e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito
monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve
entita' patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia
periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario,
con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e
immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per
la responsabilita' amministrativa che, esclusi i casi di doloso
arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del
pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo
grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico
imputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile;
prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in
appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per
cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione,
restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di
eventuale invito a dedurre in conformita' ai seguenti principi:
1) specificita' e concretezza della notizia di danno;
2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale
devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno
accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilita'
dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal
presunto responsabile, con facolta' di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalita' di esercizio dei poteri
istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle
forze di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su
ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni
di soggetto gia' destinatario di formalizzata archiviazione;
h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di
obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente
pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure
cautelari;
i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze
tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con
indicazione delle modalita' di liquidazione dei compensi, ovvero
l'utilizzo di albi gia' in uso presso le altre giurisdizioni o
l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni
pubbliche;
l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e
coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura
civile relativamente ai seguenti aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle
domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione
ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e
dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di
translatio, in conformita' ai principi della speditezza procedurale,
della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della
salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialita' e
terzieta' del giudice;
2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche
ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le
azioni previste dal codice di procedura civile, nonche' i mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo
III, capo V, del codice civile;
m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni
mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado,
nonche' riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni
impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione
dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il
regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la
disciplina dei termini per la revocazione in conformita' a quella
prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del
giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di
questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di
competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso
ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo,
proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede
giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 374
del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio
ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto;
o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti
l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento
del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarita'
di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione
mobiliare o immobiliare, nonche' prevedere l'inclusione del credito
erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI,
titolo III, capo II, del codice civile;
p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed
esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed
elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresi' il
rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei
conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti
locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei
medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale
procedimento per responsabilita' amministrativa, anche in sede
istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza
dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di
causalita'.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresi' a:
a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio
alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita
delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili
e applicabili al rito contabile;
b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del
riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse
al codice civile;
c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in
relazione alle norme non abrogate;
d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi gia'
in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina
processuale.
4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al
comma 1 e' istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una
commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta
da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti
del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali
prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al
rimborso delle spese.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto
sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n.
273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e,
successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dello schema. Decorso il termine, il decreto puo' essere comunque
adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del
Consiglio dei ministri.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive
che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
presente articolo.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21
Modifica e abrogazione di disposizioni di legge
che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi
1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti
amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione
delle leggi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il
Parlamento, uno o piu' decreti legislativi per l'abrogazione o la
modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31
dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.
Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono
l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere
modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi
provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;
b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono
l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non
sussistono piu' le condizioni per l'adozione dei provvedimenti
medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica;
c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa;
d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe
effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono
adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione
europea;
f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che
costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea
e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali
ratificati dall'Italia.
2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 e'
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e
della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono
resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il
termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che
precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della
procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 22
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 23
Disposizioni finanziarie
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5,
lettera a), dall'attuazione della presente legge e dei decreti
legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute
nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura.
3. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando