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Roma, 2 settembre
2015
Circolare n. 143/2015
Oggetto: Funzione Pubblica – Legge
delega per la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione – Legge 7.8.2015,
n.124, su G.U. n.187 del 13.8.2015.
E’ stata approvata
l’ennesima legge delega per la riforma della Pubblica Amministrazione. Come già
le precedenti normative, anche l’attuale dispone una serie di principi di
semplificazione e razionalizzazione da attuarsi con successivi provvedimenti.
E’ auspicabile che non accada come nel passato in cui gran parte degli
obiettivi programmati sono rimasti sulla carta, tenuto anche conto che le
Pubbliche Amministrazioni destinatarie dei processi di razionalizzazione sono
le stesse che devono collaborare per mettere a punto i decreti delegati.
Il provvedimento si concentra
sui seguenti ambiti: lo sviluppo della PA Digitale (articolo 1); la
semplificazione dei procedimenti amministrativi (articoli da 2 a 7); la
riorganizzazione dell’amministrazione statale (articoli da 8 a 10); la riforma
della dirigenza pubblica (articoli da 11 a 15); la semplificazione normativa
con l’elaborazione di Testi Unici in materia di lavoro nelle PA (articoli da 16
a 19); il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale davanti alla
Corte dei Conti (articolo 20).
Di seguito si
evidenziano alcune delle norme di più diretto interesse per le imprese.
PA Digitale (art.1) – Dovranno
essere emanate disposizioni per favorire l’accesso ai servizi delle PA in
maniera digitale; in particolare dovrà essere previsto un livello minimo di
prestazioni on line e dovrà essere
incentivato l’uso dei pagamenti digitali.
Silenzio assenso tra PA (art.3) – E’ stata
integrata la normativa quadro sui procedimenti amministrativi (Legge n.241/90)
con l’introduzione dell’istituto del silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra le stesse e i gestori di servizi pubblici. In particolare è
stato previsto che le PA avranno 30 giorni di tempo per esprimere assensi,
concerti o nulla osta relativi a provvedimenti normativi o amministrativi;
decorso il suddetto termine senza un pronunciamento espresso, l’assenso, il
concerto o il nulla osta si intenderà comunque acquisito.
Semplificazione dei procedimenti
amministrativi (artt.4,
5 e 6) – Dovranno essere individuati i procedimenti relativi all’avvio di
attività imprenditoriali i cui termini potranno essere ridotti del 50 per cento
rispetto agli attuali. Inoltre dovrà essere fatta la ricognizione dei
procedimenti di inizio attività (quelli per i quali è necessaria
un’autorizzazione espressa e quelli per i quali è sufficiente una comunicazione
preventiva). Relativamente alla Segnalazione
Certificata di Inizio Attività -SCIA, è stato previsto che l’eventuale
divieto di prosecuzione dell’attività debba essere espresso dalla Pubblica
Amministrazione competente entro il termine di 60 giorni dalla presentazione
della SCIA stessa.
Razionalizzazione Autorità indipendenti (art.8 c.1 lett.c
punto 6) – E’ stata prevista la delega per la razionalizzazione delle Autorità
indipendenti, per la soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si
sovrappongono a quelle proprie delle Autorità stesse, nonché per l’individuazione
di criteri omogenei di finanziamento delle medesime Autorità da parte delle
imprese regolate.
Superamento del P.R.A. (art.8 c.1 lett.d) –
Ai fini della riduzione dei costi per gli utenti, è stata prevista la delega
per la riorganizzazione delle funzioni svolte dal Pubblico Registro Automobilistico,
con il trasferimento delle stesse in capo al Ministero Infrastrutture e
Trasporti, e l’istituzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al
rilascio di un solo documento contenente i dati di proprietà e di circolazione
dei veicoli da perseguire anche attraverso l’eventuale istituzione di
un’Agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del MIT; il processo
dovrà avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente
disponibili.
Riordino delle Autorità Portuali (art.8 c.1 lett.f) –
A completamento degli interventi previsti dal Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica approvato
anch’esso ai primi di agosto, è stata delegata al Governo la riorganizzazione,
la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina delle Autorità
Portuali. In particolare il riordino dovrà riguardare il numero, l’ambito e la governance delle Autorità tenendo conto
del ruolo delle regioni e degli enti locali.
Stretta sulle Camere di Commercio (art.10) – Dovranno essere
riformati l’organizzazione, il funzionamento e il sistema di finanziamento
delle Camere di Commercio; ferma restando la riduzione del diritto annuale a
carico delle imprese (come già previsto dal decreto legge n.90/2014 la
riduzione è stata pari al 35 per cento nel 2015 e salirà al 40 per cento nel
2016 e al 50 per cento nel 2017), dovrà essere previsto l’accorpamento delle
CCIAA che dovranno passare dalle attuali 105 a non più di 60; inoltre saranno
ridotte le funzioni svolte, i relativi organigrammi, nonché il numero dei
componenti dei consigli e delle giunte.
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Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
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Responsabile di Area |
D/d |
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o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
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G.U. n.187 del 13-8-2015
LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delleamministrazioni pubbliche. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I
SEMPLIFICAZIONI
AMMINISTRATIVE
Art. 1 Carta della cittadinanza digitale 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, ancheattraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e iservizi di loro interesse in modalita' digitale, nonche' al fine digarantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona,riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici, ilGoverno e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorseumane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,uno o piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare, anchedisponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazionedigitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, diseguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi ecriteri direttivi: a) individuare strumenti per definire il livello minimo disicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e tempestivita' deiservizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a talfine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazionistesse; b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, inrelazione alle esigenze di celerita', certezza dei tempi etrasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante unadisciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la pienarealizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first),nonche' l'organizzazione e le procedure interne a ciascunaamministrazione; c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitaleeuropea, la disponibilita' di connettivita' a banda larga eultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblicie altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddettedotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi peraccedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dellastrategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazionecon reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario eturistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione diun'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramiteSistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID),presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, eprevedendo la possibilita' di estendere il servizio anche ai nonresidenti in Italia, nonche' prevedendo che la porzione di banda nonutilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degliutenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazionetramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte leinformazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche informato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione conmodalita' telematiche ai processi decisionali delle istituzionipubbliche, la piena disponibilita' dei sistemi di pagamentoelettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando lecompetenze digitali di base; d) ridefinire il Sistema pubblico di connettivita' al fine disemplificare le regole di cooperazione applicativa traamministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema daparte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza deisistemi; e) definire i criteri di digitalizzazione del processo dimisurazione e valutazione della performance per permettere uncoordinamento a livello nazionale; f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di leggein materia di strumenti di identificazione, comunicazione eautenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 delCAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, ancheal fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazionipubbliche e dei privati al predetto SPID; g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte dicittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni,anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendol'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso diindisponibilita' di adeguate infrastrutture e dispositivi dicomunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazioneinformatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio,di modalita' specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quellerelative alla lingua italiana dei segni; h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti el'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare laconoscibilita' della normativa e degli strumenti di sostegno dellamaternita' e della genitorialita' corrispondenti al profilo deirichiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istitutonazionale della previdenza sociale collegato con i siti delleamministrazioni regionali e locali, attivabile al momentodell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato,secondo modalita' e procedure che garantiscano la certezza e lariservatezza dei dati; i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazionedelle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi diottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendol'uso di software open source, tenendo comunque conto di unavalutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonche'obiettivi di risparmio energetico; l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati allagovernance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare iprocessi decisionali; m) semplificare le modalita' di adozione delle regole tecniche eassicurare la neutralita' tecnologica delle disposizioni del CAD,semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contengaesclusivamente principi di carattere generale; n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cuiall'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione dellapossibilita' di collocazione alle dirette dipendenze dell'organopolitico di vertice di un responsabile individuato nell'ambitodell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotatodi adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizionealla modalita' operativa digitale e dei conseguenti processi diriorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazionedigitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita',attraverso una maggiore efficienza ed economicita'; o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioniadottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, ecoordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizionivigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportandole modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica esistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificareil linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con iprincipi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione; p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia diidentificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazionielettroniche; q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuaticon qualsiasi modalita' di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per imicropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzoprincipale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblicaamministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilita'; r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salval'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge ingenerale premesse al codice civile. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi neltermine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione diciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governopuo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareridella Commissione parlamentare per la semplificazione e delleCommissioni parlamentari competenti per materia e per i profilifinanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalladata di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cadenei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto alcomma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata dinovanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessarielementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissionicompetenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni delGoverno entro il termine di dieci giorni dalla data della nuovatrasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essereadottati. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascunodei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura dicui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recantidisposizioni integrative e correttive. Art. 2 Conferenza di servizi 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo peril riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nelrispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazionedella conferenza di servizi e' obbligatoria, anche in base allacomplessita' del procedimento; b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine diintrodurre modelli di istruttoria pubblica per garantire lapartecipazione anche telematica degli interessati al procedimento,limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interessegenerale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi dieconomicita', proporzionalita' e speditezza dell'azioneamministrativa; c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizionedegli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazionemotivata di conclusione del procedimento; d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessita' chequalsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anchecon l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza einequivocita' delle conclusioni espresse; e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizifinalizzata a: 1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanzaunitaria delle amministrazioni interessate; 2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unicorappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gliuffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale delloStato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e); f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranzevolta ad assicurare la celerita' dei lavori della conferenza; g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delleamministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela dellasalute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entroil termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelleforme di legge; h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, ancheattraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e disvolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilita',per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gliinteressi coinvolti in modalita' telematica asincrona; i) differenziazione delle modalita' di svolgimento dei lavoridella conferenza, secondo il principio di proporzionalita',prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazionedi riunioni in presenza; l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione delprincipio della prevalenza delle posizioni espresse in sede diconferenza per l'adozione della determinazione motivata diconclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie;precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, inparticolare nei casi di mancata espressione degli atti di assensoovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti; m) possibilita' per le amministrazioni di chiedereall'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via diautotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purche'abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espressenei termini; n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,economicita' e leale collaborazione, di meccanismi e termini per lavalutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessipubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione alprocedimento delle amministrazioni preposte alla tuteladell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, dellasalute o della pubblica incolumita', in modo da pervenire in ognicaso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;previsione per le amministrazioni citate della possibilita' diattivare procedure di riesame; o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cuiagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore chedisciplina lo svolgimento della conferenza di servizi; p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza diservizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge; q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste diintegrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre iltermine tali richieste non possano essere evase, ne' possano in alcunmodo essere prese in considerazione al fine della definizione delprovvedimento finale. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su propostadel Ministro delegato per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi neltermine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione delloschema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo'comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo e'successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareridelle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profilifinanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione,che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data ditrasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' esserecomunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade neitrenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novantagiorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessarielementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissionicompetenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni delGoverno entro il termine di dieci giorni dalla data della nuovatrasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essereadottato. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decretolegislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispettodei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presentearticolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioniintegrative e correttive. Art. 3 Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inseritoil seguente: «Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e traamministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti onulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e digestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimentinormativi e amministrativi di competenza di altre amministrazionipubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano ilproprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dalricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativadocumentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il terminee' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendereil proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenzeistruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modopuntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o ilnulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione deglielementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesseulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia statocomunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso siintende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazionistatali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidentedel Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio deiministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema diprovvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi incui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla ostacomunque denominati di amministrazioni preposte alla tutelaambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e dellasalute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi eamministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In talicasi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale leamministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto onulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta daparte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti terminisenza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nullaosta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casiin cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedanol'adozione di provvedimenti espressi.». Art. 4 Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonodettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimentiamministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatricidella materia: a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo,relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interessegenerale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai quali possonoessere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; b) individuazione in concreto da parte del Presidente delConsiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio deiministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla letteraa), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia osull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle letterec) e seguenti; c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini,ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelliapplicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni; d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione,previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi alPresidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolteamministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme diraccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui allalettera d); f) definizione dei criteri di individuazione di personale inservizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso dispecifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possonoavvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d)senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto aquelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. Art. 5 Segnalazione certificata di inizio attivita', silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decretilegislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto disegnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso,ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressae di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva,sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessiarticoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativiall'accesso alle attivita' di servizi e dei principi diragionevolezza e proporzionalita', introducendo anche la disciplinagenerale delle attivita' non assoggettate ad autorizzazionepreventiva espressa, compresa la definizione delle modalita' dipresentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati edi svolgimento della procedura, anche telematica, nonche' deglistrumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti daipredetti atti, e prevedendo altresi' l'obbligo di comunicare aisoggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, itermini entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere ovveroentro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale adaccoglimento della domanda. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno inrelazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 eprevio parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine ditrenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema didecreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunqueprocedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareridelle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profilifinanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione,che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data ditrasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' esserecomunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade neitrenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novantagiorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessarielementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissionicompetenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni delGoverno entro il termine di dieci giorni dalla data della nuovatrasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essereadottati. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascunodei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura dicui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recantidisposizioni integrative e correttive. Art. 6 Autotutela amministrativa 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza deirequisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine disessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimocomma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzionedell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi diessa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e isuoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente,con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo lasospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misurenecessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trentagiorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione dellemisure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intendevietata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui alcomma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis,l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previstidal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previstedall'articolo 21-nonies»; b) all'articolo 21: 1) al comma 1, la parola: «denuncia» e' sostituita dallaseguente: «segnalazione»; 2) il comma 2 e' abrogato; c) all'articolo 21-quater, comma 2, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «La sospensione non puo' comunque essere disposta operdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamentodi cui all'articolo 21-nonies.»; d) all'articolo 21-nonies: 1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole»sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesidal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o diattribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui ilprovvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base difalse rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive dicertificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effettodi condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata ingiudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopola scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fattasalva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzionipreviste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma136 e' abrogato. Art. 7Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, uno o piu' decretilegislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicita',trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivistabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo diapplicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione deirisultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente diappartenenza delle informazioni concernenti: 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzionedegli appalti pubblici; 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie diciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontarecomplessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici,aggiornati periodicamente; 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione; c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alleamministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia diverifica, controllo e sanzioni; d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione delPiano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione dellacorruzione e della relazione annuale del responsabile dellaprevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica dellarelativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggioreefficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazioneper settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti dimisurazione e valutazione delle performance nonche'dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi;conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delleresponsabilita' dei soggetti interni che intervengono nei relativiprocessi; e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi dipubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare leduplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assoltiattraverso la pubblicita' totale o parziale di banche dati detenuteda pubbliche amministrazioni; f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allosvolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previstodall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successivemodificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerentiall'accesso ai documenti amministrativi e alla verificadell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa,nonche' dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto didivulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblicie privati; g) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione dellesanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza; h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimentodella liberta' di informazione attraverso il diritto di accesso,anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dallatitolarita' di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e aidocumenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi disegreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nelrispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici eprivati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sulperseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo dellerisorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizionenegli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dilavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti aisensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190,e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina,mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delleamministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di unsistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamentodegli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territorialidel Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioniche non ottemperano alle disposizioni normative in materia diaccesso, di procedure di ricorso all'Autorita' nazionaleanticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accessoai sensi della presente lettera, nonche' della tutela giurisdizionaleai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, dicui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, esuccessive modificazioni. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi neltermine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione diciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governopuo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareridella Commissione parlamentare per la semplificazione e delleCommissioni parlamentari competenti per materia e per i profilifinanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalladata di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cadenei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto alcomma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata dinovanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessarielementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissionicompetenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni delGoverno entro il termine di dieci giorni dalla data della nuovatrasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essereadottati. 3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cuiall'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ilGoverno e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, uno o piu' decretilegislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione dellespese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormentealla data di entrata in vigore della presente legge, secondo iseguenti principi e criteri direttivi: a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie,tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo daconseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispettoalle tariffe stabilite con il decreto del Ministro dellecomunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio 2001; b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alleoperazioni di intercettazione sulla base del costo medio pertipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziarianel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesacomplessivo pari almeno al 50 per cento; c) definizione dei criteri e delle modalita' per l'adeguamentodelle spettanze relative alle operazioni di intercettazione inconseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche eorganizzative; d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, ancheal fine di velocizzare le operazioni di pagamento; e) abrogazione di ogni altra disposizione precedenteincompatibile con i principi di cui al presente comma. 4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati suproposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del pareredel Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di quarantacinquegiorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decretolegislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Loschema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmessoalle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioniparlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, chesi pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data ditrasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' esserecomunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade neitrenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma3 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novantagiorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessarielementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissionicompetenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni delGoverno entro il termine di dieci giorni dalla data della nuovatrasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essereadottati. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascunodei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo puo'adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e dellaprocedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativirecanti disposizioni integrative e correttive.
Capo II
ORGANIZZAZIONE
Art. 8 Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decretilegislativi per modificare la disciplina della Presidenza delConsiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governativenazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decretilegislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi ecriteri direttivi: a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quellaperiferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenzialedestinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze connessead eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, ecorrelativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni aicittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva ladimostrata impossibilita', per la gestione unitaria dei servizistrumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previal'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui;riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi alfine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture ofunzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione dicui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stessodecreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione,efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi;razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni dipolizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorioal fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire lagestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numerounico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centralioperative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalita'definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tuteladell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo dellasicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguentealla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventualeassorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve lecompetenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attivacontro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei deglistessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con leconnesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livellidi presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e dellasicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita'esistenti, delle specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni daattribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzionitrasferite e il transito del relativo personale; conseguentimodificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di poliziadi cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, inaderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, ancheattraverso: 1) la revisione della disciplina in materia direclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera,tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica dellasemplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventualeunificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi equalifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche,comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragionedelle esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alladata di entrata in vigore della presente legge, ferme restando lefacolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione delpersonale delle Forze di polizia e dei connessi trattamentieconomici, anche in relazione alle occorrenti disposizionitransitorie, fermi restando le peculiarita' ordinamentali efunzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonche' icontenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presentelegge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpoforestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione deicosti, il transito del personale nella relativa Forza di polizia,nonche' la facolta' di transito, in un contingente limitato, previadeterminazione delle relative modalita', nelle altre Forze dipolizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesseattribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con l'assunzionedella relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche,di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relativedotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorsefinanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno adpersonam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, aqualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente allevoci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito equello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economicadi assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte delDipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministerodell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi dispesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivantialle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermorestando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge,tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155,secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsioneche il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolgaaltresi' le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successivemodificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in lineacon la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forzedi polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corponazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decretolegislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e aicompiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo econseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualificheesistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli equalifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioniorganiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e dellefinanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di naturapermanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corponazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega,fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restandol'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni edei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazionedelle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonche'ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante formeobbligatorie di gestione associata, con rafforzamento delcoordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare,nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione; c) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicarei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche',all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e diadeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988,n. 400, definire: 1) le competenze regolamentari e quelle amministrativefunzionali al mantenimento dell'unita' dell'indirizzo e allapromozione dell'attivita' dei Ministri da parte del Presidente delConsiglio dei ministri; 2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministriin materia di analisi, definizione e valutazione delle politichepubbliche; 3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza,diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo dagarantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi conprovvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame inConsiglio dei ministri; 4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione deiMinistri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, condeterminazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministridelle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazionealle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, ancheal fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale delrelativo personale, con eventuale riduzione del numero epubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relativeamministrazioni; 5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenziegovernative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo eserciziodelle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nelrispetto del principio di separazione tra indirizzo politico egestione; 6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli ufficiministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delleautorita' indipendenti e viceversa; individuazione di criteriomogenei per la determinazione del trattamento economico deicomponenti e del personale delle autorita' indipendenti, in modo daevitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone larelativa professionalita'; individuazione di criteri omogenei difinanziamento delle medesime autorita', tali da evitare maggiorioneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove nonattualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi diriferimento, o comunque regolate o vigilate; 7) introduzione di maggiore flessibilita' nella disciplinarelativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con lasemplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti diorganizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli;introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti aquello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenzedi coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurandocomunque la compatibilita' finanziaria degli stessi, anche attraversol'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimentidei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia diautoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costiconnessi alla gestione dei dati relativi alla proprieta' e allacircolazione dei veicoli e della realizzazione di significativirisparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previavalutazione della sostenibilita' organizzativa ed economica, dellefunzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico alMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguenteintroduzione di un'unica modalita' di archiviazione finalizzata alrilascio di un documento unico contenente i dati di proprieta' e dicircolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguireanche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altrastruttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorseumane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali delGoverno: a completamento del processo di riorganizzazione, incombinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsionicontenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione dellarete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioniattraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenzeconnesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base acriteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazioneresidente, all'eventuale presenza della citta' metropolitana, allecaratteristiche del territorio, alla criminalita', agli insediamentiproduttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delleimmigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinariecon flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficioterritoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, qualepunto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato ecittadini; attribuzione al prefetto della responsabilita'dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di funzioni didirezione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti partedell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendol'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando laseparazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, edi rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini delriordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cuiall'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioniriguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazionedelle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal finenecessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tuttigli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato;definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione dellasede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazionedelle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblicanell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restandoquanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazionedella dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenzeesercitate; f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali esoggetti privati che svolgono attivita' omogenee: semplificazione ecoordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con ilmantenimento della sua specificita'; riconoscimento dellepeculiarita' dello sport per persone affette da disabilita' escorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitatoitaliano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomodi diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarieattualmente in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga pertutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse umane, diCONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio;previsione che il personale attualmente in servizio presso ilComitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa;riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delladisciplina concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla governancetenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e allasemplificazione e unificazione delle procedure doganali eamministrative in materia di porti. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, daadottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo deidecreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per laricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un annodall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento osoppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e lecompetenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali elocali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino inconformita' al predetto comma 1, al fine di semplificare l'eserciziodelle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza,non duplicazione ed economicita', e di coordinare e rendereefficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed entilocali. 3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro perl'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni dieuro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diconto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dellamissione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopoparzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministerodell'interno. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del pareredella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio diStato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla datadi trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso ilquale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascundecreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere perl'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competentiper materia e per i profili finanziari e della Commissioneparlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel terminedi sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale ildecreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termineprevisto per il parere cade nei trenta giorni che precedono lascadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, lascadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualoranon intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamentei testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventualimodificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi diinformazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materiapossono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine didieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso taletermine, i decreti possono comunque essere adottati. 6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascunodei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura dicui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recantidisposizioni integrative e correttive. 7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzionispettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali,anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e dipolizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salvele diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme diattuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano ilcoordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tuteladell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' la sicurezza e icontrolli nel settore agroalimentare. Restano altresi' ferme lefunzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e provinceautonome in materia di funzioni prefettizie, in conformita' a quantodisposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme diattuazione. Art. 9 Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana 1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 2: 1) al secondo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dallaseguente: «dieci»; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati condecreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidentedel Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, duranoin carica sei anni e non possono essere confermati»; 3) il quarto comma e' abrogato; b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consigliodell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzocomma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decretidi nomina dei nuovi membri. 2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto delPresidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statutodell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»; c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giuntadell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consigliodell'Ordine». Art. 10 Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo perla riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamentodelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comemodificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e ilconseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativamateria. Il decreto legislativo e' adottato nel rispetto dei seguentiprincipi e criteri direttivi: a) determinazione del diritto annuale a carico delle impresetenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzionedel numero dalle attuali 105 a non piu' di 60 mediante accorpamentodi due o piu' camere di commercio; possibilita' di mantenere lasingola camera di commercio non accorpata sulla base di una sogliadimensionale minima di 75.000 imprese e unita' locali iscritte oannotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza dialmeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo laistituibilita' di una camera di commercio in ogni provincia autonomae citta' metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza aindicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo contodelle specificita' geo-economiche dei territori e dellecircoscrizioni territoriali di confine, nonche' definizione dellecondizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioniregionali o interregionali; previsione, fermo restando il predettolimite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti perl'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle provincemontane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territorimontani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture ecollegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure perassicurare alle camere di commercio accorpate la neutralita' fiscaledelle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dallacessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, darealizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposteindirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto; c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolareriguardo a quelle di pubblicita' legale generale e di settore, disemplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando eindividuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere la funzionedi promozione del territorio e dell'economia locale, nonche'attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegatedallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altreamministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie aquelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionalinonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di concorrenza, atal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminandoprogressivamente le partecipazioni societarie non essenziali egestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati; d) riordino delle competenze relative alla tenuta evalorizzazione del registro delle imprese presso le camere dicommercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione dellatrasparenza del mercato e di pubblicita' legale delle imprese,garantendo la continuita' operativa del sistema informativo nazionalee l'unitarieta' di indirizzo applicativo e interpretativo attraversoil ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico; e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico,sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualita' delleprestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascunafunzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilita' prodottaper le imprese, nonche' di un sistema di monitoraggio di cui ilMinistero dello sviluppo economico si avvale per garantire ilrispetto degli standard; f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e dellegiunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella suicriteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazionedelle imprese, e sul limite ai mandati, nonche' delle unioniregionali, delle aziende speciali e delle societa' controllate;individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento,la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basiassociative delle camere di commercio accorpate, favorendo ilmantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplinadei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuita' degliincarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;definizione di limiti al trattamento economico dei verticiamministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali; g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga contodegli accorpamenti gia' deliberati alla data di entrata in vigoredella presente legge; h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri lasostenibilita' finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corsoper la promozione dell'attivita' economica all'estero, e ilmantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poterisostitutivi per garantire la completa attuazione del processo diriforma, anche mediante la nomina di commissari in caso diinadempienza da parte delle camere di commercio. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su propostadel Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodelegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e conil Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione delparere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio diStato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla datadi trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il qualeil Governo puo' comunque procedere. Lo schema di decreto legislativoe' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareridelle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profilifinanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalladata di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cadenei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto alcomma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata dinovanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessarielementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissionicompetenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni delGoverno entro il termine di dieci giorni dalla data della nuovatrasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essereadottato. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decretolegislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispettodei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presentearticolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioniintegrative e correttive.
Capo III
PERSONALE
Art. 11 Dirigenza pubblica 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previstodall'articolo 17, comma 2, uno o piu' decreti legislativi in materiadi dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubbliciuffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguentiprincipi e criteri direttivi: a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolatoin ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei diaccesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principiodel merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, ecaratterizzato dalla piena mobilita' tra i ruoli, secondo leprevisioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una bancadati nella quale inserire il curriculum vitae, un profiloprofessionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente deiruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento dellafunzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dellatenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli,alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; b) con riferimento all'inquadramento: 1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico deidirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruolidelle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economicinazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici di ricercae delle agenzie governative istituite ai sensi del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo delpersonale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione delladistinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, disezioni per le professionalita' speciali; introduzione di ruoli unicianche per la dirigenza delle autorita' indipendenti, nel rispettodella loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenzanei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesseamministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenzascolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia direclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso ilDipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consigliodei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operantecon piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionaticon modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta',l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi, con proceduretrasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti dimerito e incompatibilita' con cariche politiche e sindacali;previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verificadel rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e delconcreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimentoe della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni delComitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddettaCommissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa insede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico deidirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nelsuddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli entipubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali;attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per ladirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico delladirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnicadel Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso, fermarestando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenzamedica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; 3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesain sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di un ruolounico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli entilocali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissioneper la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui alnumero 1) della presente lettera; mantenimento della figura deldirettore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quantoprevisto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi requisiti, fermorestando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera; 4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione dellafigura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compitidi attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'amministrativa e controllo della legalita' dell'azioneamministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo aidirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento dicoloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativoadottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sonoiscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali dicui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unicodei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressionedel predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigentein materia di contenimento della spesa di personale, specificadisciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasceprofessionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigoredel decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui alpresente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenzanel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anchecome funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloroche sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, eper i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso diaccesso in carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore dellapresente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa inmateria di contenimento della spesa di personale, obbligo per glienti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti diattuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'amministrativa e controllo della legalita' dell'azioneamministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessanose non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamentodegli organi esecutivi; previsione della possibilita', per le citta'metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, undirettore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unicodi cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in taleipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalita'dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente diruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche,dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in viaassociata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; insede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre annidalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato inattuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per glienti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi delcitato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compitidi attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalita'dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, gia' iscritti nelpredetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonche' aisoggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e aivincitori del corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data dientrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige restaferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali daltitolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonche' dalle leggiregionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo unico delleleggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per ilTrentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e allerelative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca neirapporti con la pubblica amministrazione; c) con riferimento all'accesso alla dirigenza: 1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri diselezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle miglioripratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando ilpossesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cuialla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti,definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistemaamministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso diaccesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori delcorso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per iprimi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo inrelazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o aesperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico delladirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sullabase della valutazione da parte dell'amministrazione presso la qualee' stato attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di reclutare,con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere specialie delle autorita' indipendenti; previsione di sezioni speciali delcorso-concorso per dirigenti tecnici; 2) per concorso: definizione di requisiti e criteri diselezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambitointernazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio noninferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unicoper ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero diposti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica enon coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presentelettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilita' direclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carrierespeciali e delle autorita' indipendenti; formazione della graduatoriafinale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempodeterminato e successiva assunzione a tempo indeterminato previoesame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di unorganismo indipendente, con possibile riduzione della durata inrelazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o aesperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, coneventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso dimancato superamento dell'esame di conferma; d) con riferimento al sistema di formazione dei pubblicidipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assettoorganizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione coneventuale trasformazione della natura giuridica, con ilcoinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali diriconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplinadell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) ec), in modo da assicurare l'omogeneita' della qualita' e deicontenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui allalettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;possibilita' di avvalersi, per le attivita' di reclutamento e diformazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate conprocedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generalie uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuolanazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cuiall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decretolegislativo 1º dicembre 2009, n. 178, senza incremento deitrattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimentodell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi diformazione concernenti l'esercizio associato delle funzionifondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti deicomuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; e) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti:definizione di obblighi formativi annuali e delle modalita' delrelativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nellaformazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestaregratuitamente la propria opera intellettuale per le suddetteattivita' di formazione; f) con riferimento alla mobilita' della dirigenza:semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilita' tra leamministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione deicasi e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo assensodelle amministrazioni di appartenenza per la mobilita' delladirigenza medica e sanitaria; g) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali:possibilita' di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti aciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, perciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini dicompetenze ed esperienze professionali, tenendo conto dellacomplessita', delle responsabilita' organizzative e delle risorseumane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti diruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla basedi requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base aicriteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b);rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente,dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, dellespecifiche competenze organizzative possedute, nonche' delleesperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso ilsettore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numeropredeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti,sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichirelativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti aduffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissionidi cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggettonominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti ecriteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessaCommissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tenganoconto della diversita' delle esperienze maturate, anche inamministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolantedelle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagliincarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendereentro un termine certo, decorso il quale il parere si intendeacquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali nonassegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative,fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguenteeventuale revisione delle analoghe discipline e delle relativepercentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni nonstatali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali chesi rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruoanticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui allalettera a) del presente comma; h) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali:durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previapartecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovodegli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva peruna sola volta, purche' motivato e nei soli casi nei quali ildirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione dipresupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancatoraggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura;equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilita'di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodostrettamente necessario al completamento delle procedure per ilconferimento del nuovo incarico; i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione deltrattamento economico fondamentale e della parte fissa dellaretribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore deidecreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi diincarico e loro collocamento in disponibilita'; disciplina delladecadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo dicollocamento in disponibilita' successivo a valutazione negativa;loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi inaltre amministrazioni ovvero nelle societa' partecipate dalleamministrazioni pubbliche, o per svolgere attivita' lavorativa nelsettore privato, con sospensione del periodo di disponibilita';possibile destinazione allo svolgimento di attivita' di supportopresso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo dilucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento diincarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsionedella possibilita', per i dirigenti collocati in disponibilita', diformulare istanza di ricollocazione in qualita' di funzionario, inderoga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubblicheamministrazioni; l) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo deisuoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali;costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti dellavalutazione; m) con riferimento alla responsabilita' dei dirigenti: riordinodelle disposizioni legislative relative alle ipotesi diresponsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinaredei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilita'dirigenziale e responsabilita' amministrativo-contabile, conparticolare riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigentidella responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazionedella responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione dellaresponsabilita' disciplinare ai comportamenti effettivamenteimputabili ai dirigenti stessi; n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione deltrattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito diciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamentedestinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattualivigenti, al finanziamento del predetto trattamento economicofondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizionefissa nel trattamento economico fondamentale; definizione dellaretribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi inriferimento all'incarico; definizione dell'incidenza dellaretribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suocollegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'interaamministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente;definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivostabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologiadell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni diposizione e di risultato rispetto al totale; possibilita' di ciascundirigente di attribuire un premio monetario annuale a non piu' di undecimo dei dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un decimo deisuoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto delladisciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delledisponibilita' dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sitoistituzionale dell'identita' dei destinatari dei suddetti premi;definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinatialla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni; o) con riferimento alla disciplina transitoria: gradualeriduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza deidirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degliincarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamentoeconomico individuale; definizione dei requisiti e criteri per ilconferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata invigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimentodegli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di annidi servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita;riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria dellediverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delleamministrazioni nazionali; p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttoregenerale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario,nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore deiservizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Serviziosanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza delprocedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione,definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensidell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli,previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso dispecifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienzadirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionalecomposta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delleregioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idoneiistituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenzabiennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingereper il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambitodi una rosa di candidati costituita da coloro che, iscrittinell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico daricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonomache procede secondo le modalita' del citato articolo 3-bis deldecreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni;sistema di verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttorigenerali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitarie dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione allagaranzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati delprogramma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per iservizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita' direinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso dimancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsiventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovatimotivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi oregolamenti o del principio di buon andamento e imparzialita';selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, deidirettori amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', oveprevisti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizisocio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali,scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioniregionali composte da esperti di qualificate istituzioniscientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degliidonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generalidevono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenzadall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamentio del principio di buon andamento e imparzialita'; definizione dellemodalita' per l'applicazione delle norme adottate in attuazione dellapresente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie; q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto dirinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed espostial rischio di corruzione, in presenza di condanna anche nondefinitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del dannoerariale per condotte dolose. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativialla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute,previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delparere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine diquarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schemadi decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunqueprocedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareridelle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profilifinanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalladata di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cadenei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto alcomma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata dinovanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessarielementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissionicompetenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni delGoverno entro il termine di dieci giorni dalla data della nuovatrasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essereadottati. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascunodei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedurastabiliti dal presente articolo, uno o piu' decreti legislativirecanti disposizioni integrative e correttive. Art. 12 Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e durata degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato 1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e'inserito il seguente: «Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocatigenerali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente conl'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio dellesue funzioni e assicurano l'omogeneita' delle difese e delleconsultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocatidello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro annidalla data di avvio della procedura selettiva. 2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocatodistrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti perla durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico puo'essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alladata del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazioneda esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi incorso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gliincarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesidalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvorinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, peruna sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alladata del collocamento a riposo se anteriore. 4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma,lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocatogenerale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori delloStato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degliincarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionalidel candidato, nonche' della professionalita' acquisita, desunta inparticolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglioe ricavabili dall'esame dell'attivita' svolta. 5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato delloStato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domandaformulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda peril conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi direiezione delle stesse, e' assegnato alle funzioni non direttive nelmedesimo ufficio». Art. 13 Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca 1. Al fine di favorire e semplificare le attivita' degli entipubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative piu'consone alle peculiarita' degli scopi istituzionali di tali enti,anche considerando l'autonomia e la terzieta' di cui essi godono, ilGoverno e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorseumane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi ecriteri direttivi: a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori edel documento European Framework for Research Careers, conparticolare riguardo alla liberta' di ricerca e all'autonomiaprofessionale; consentire la portabilita' dei progetti di ricerca ela relativa titolarita' valorizzando la specificita' del modellocontrattuale del sistema degli enti di ricerca; b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regolepiu' snello e piu' appropriato a gestirne la peculiarita' dei tempi edelle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, dellepartecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi dimissioni fuori sede finalizzate ad attivita' di ricerca, delreclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte lealtre attivita' proprie degli EPR; c) definizione di regole improntate a principi di responsabilita'ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controllipreventivi ed il rafforzamento di quelli successivi; d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoliamministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamentea quelli di tipo «a budget»; e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suocoordinamento con le migliori pratiche internazionali. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministrodelegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilita' con lenorme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previaacquisizione del parere della Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delparere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine diquarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schemadi decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunqueprocedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareridella Commissione parlamentare per la semplificazione e delleCommissioni parlamentari competenti per materia e per i profilifinanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalladata di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cadenei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto alcomma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata dinovanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareriparlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessarielementi integrativi di informazione e motivazione. I pareridefinitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressientro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascunodei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura dicui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recantidisposizioni integrative e correttive. Art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse dibilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte afissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per lasperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, dinuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazionelavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per centodei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita',garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscanopenalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e dellaprogressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e ilraggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituisconooggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione dellaperformance organizzativa e individuale all'interno delleamministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguanoaltresi' i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno,individuando specifici indicatori per la verifica dell'impattosull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonche'sulla qualita' dei servizi erogati, delle misure organizzativeadottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro deidipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sianelle loro forme associative. 2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse dibilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare itempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni conasili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraversoaccordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto allagenitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentitala Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione deicommi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regoleinerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere laconciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia,possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettiviordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguentimodificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediantecorrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazionedel fondo di cui al comma 1 e' determinata annualmente ai sensidell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,n. 196»; b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli didipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalleseguenti: «oltre che da minori figli di dipendentidell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli didipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali eda minori che non trovano collocazione nelle strutture pubblichecomunali,». 6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' inserito ilseguente: «1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita inspecifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizisociali del comune di residenza, puo' presentare domanda ditrasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comunediverso da quello di residenza, previa comunicazioneall'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dallasuddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone iltrasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ovevi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualificaprofessionale». 7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unicodelle disposizioni legislative in materia di sostegno dellamaternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitatoa casi o esigenze eccezionali». Art. 15 Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate 1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: «Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimentopenale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia adoggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procedel'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia dirapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cuiall'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Capo
IV
DELEGHE PER
LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Art. 16 Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diversotermine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi disemplificazione dei seguenti settori: a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche econnessi profili di organizzazione amministrativa; b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; c) servizi pubblici locali di interesse economico generale. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo siattiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascunamateria, con le modifiche strettamente necessarie per ilcoordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nellelettere successive; b) coordinamento formale e sostanziale del testo delledisposizioni legislative vigenti, apportando le modifichestrettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica esistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificareil linguaggio normativo; c) risoluzione delle antinomie in base ai principidell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici dellamateria; d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salval'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge ingenerale premesse al codice civile; e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza conquanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, lapiu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologiedell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con idestinatari dell'azione amministrativa. 3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri direttiviindicati negli articoli da 17 a 19. 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati suproposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del pareredella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio diStato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla datadi trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso ilquale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascundecreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere perl'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competentiper materia e per i profili finanziari e della Commissioneparlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel terminedi sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale ildecreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termineprevisto per il parere cade nei trenta giorni che precedono lascadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, lascadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualoranon intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamentei testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventualimodificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi diinformazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materiapossono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine didieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso taletermine, i decreti possono comunque essere adottati. 5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per lasemplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento aisensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni deldecreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presentearticolo. 6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui alcomma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governoadegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensidell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascunodei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura dicui ai commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi recantidisposizioni integrative e correttive. Art. 17 Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina inmateria di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche econnessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati,sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che siaggiungono a quelli di cui all'articolo 16: a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismidi valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionaleacquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile conle amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, deiservizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organipolitici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguatoaccesso dall'esterno; b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamentodella capacita' dei candidati di utilizzare e applicare a problemispecifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilita' disvolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le proveconcorsuali relative a diversi concorsi; c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazionipubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazionedelle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantireadeguate partecipazione ed economicita' dello svolgimento dellaprocedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazioneuniformi, per assicurare omogeneita' qualitativa e professionale intutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisionedelle modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con lapredisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezzadei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, dimisure di pubblicita' sui temi di concorso e di forme di preselezionedei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per ilreclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale;definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numerodei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione deitermini di validita' delle graduatorie; per le amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data diapprovazione dello schema di decreto legislativo di cui al presentecomma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica,l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamenteall'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatoriesiano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigoredella presente legge; d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea per lapartecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nellepubbliche amministrazioni; e) previsione dell'accertamento della conoscenza della linguainglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione alconcorso o titolo di merito valutabile dalle commissionigiudicatrici, secondo modalita' definite dal bando anche in relazioneai posti da coprire; f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazionedi quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio1997, n. 127, e successive modificazioni; g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzatoalla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimentoin grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche inrelazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazionipubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e dicontrollo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenzadel Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personaleappartenente alle categorie protette; h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cuiall'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, difunzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g)e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzodelle prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto tecnicoalle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione evalutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestionedel personale, previa stipula di apposite convenzioni, erafforzamento della funzione di assistenza ai fini dellacontrattazione integrativa; concentrazione delle sedi dicontrattazione integrativa, revisione del relativo sistema deicontrolli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sullastessa; definizione dei termini e delle modalita' di svolgimentodella funzione di consulenza in materia di contrattazioneintegrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazioneintegrativa anche al fine di assicurare la semplificazioneamministrativa, la valorizzazione del merito e la parita' ditrattamento tra categorie omogenee, nonche' di accelerare leprocedure negoziali; i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici; l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamentomedico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendentipubblici, al fine di garantire l'effettivita' del controllo, conattribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale dellarelativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalleamministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti,previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano perla quantificazione delle predette risorse finanziarie e per ladefinizione delle modalita' d'impiego del personale medicoattualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri perla finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alleliste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni; m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni,differenziati in base agli effettivi fabbisogni; n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavorodelle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazionee la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta darappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali eterritoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacatimaggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, conil compito di: 1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivantidalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degliaccomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annualeda parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, alDipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consigliodei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche socialinonche' al centro per l'impiego territorialmente competente dellacomunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili noncoperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di coperturadella quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispettodei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte dellepubbliche amministrazioni; o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, conindividuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzatedalla compatibilita' con la peculiarita' del rapporto di lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenzeorganizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine diprevenire il precariato; p) previsione della facolta', per le amministrazioni pubbliche,di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su basevolontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e dellaretribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo,garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione aisensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, la possibilita' di conseguire l'invarianza della contribuzioneprevidenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorseeffettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa perretribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nelrispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non devecomunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli entiprevidenziali e delle amministrazioni pubbliche; q) progressivo superamento della dotazione organica come limitealle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine difacilitare i processi di mobilita'; r) semplificazione delle norme in materia di valutazione deidipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialita';razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche alfine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemidistinti per la misurazione dei risultati raggiuntidall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello diefficienza e qualita' dei servizi e delle attivita' delleamministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anchemediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzionedegli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso unamaggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento delladisciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsionedi forme di semplificazione specifiche per i diversi settori dellapubblica amministrazione; s) introduzione di norme in materia di responsabilita'disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare erendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusionel'esercizio dell'azione disciplinare; t) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzopolitico-amministrativo e gestione e del conseguente regime diresponsabilita' dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilita'agli stessi della responsabilita' amministrativo-contabile perl'attivita' gestionale; u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazionipubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessiin ambiti temporali definiti; v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano della potesta' legislativa in materiadi lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto delladisciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di coordinamentodella finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta alcontenimento del costo del personale, nonche' dei rispettivi statutispeciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni dicui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica; z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente dilavoro di persone con disabilita' ai sensi della legge 12 marzo 1999,n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazionipubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabiledei processi di inserimento, definendone i compiti con particolareriferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cuiall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003,n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da partedelle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per lasemplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dellavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiegoterritorialmente competente, non solo della comunicazione relativaalle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anchedi una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalita' dicopertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente,nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazionipubbliche, nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancatoinvio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamentonumerico di lavoratori con disabilita' da parte del centro perl'impiego territorialmente competente. 2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possonoessere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o piu'decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16,purche' i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo11, comma 1. 3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, esuccessive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito daiseguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui aiperiodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per isoli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita',la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne'rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.». Art. 18 Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche 1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina inmateria di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubblichee' adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza delladisciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozionedella concorrenza, con particolare riferimento al superamento deiregimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteridirettivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: a) distinzione tra tipi di societa' in relazione alle attivita'svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura equalita' della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta,alla modalita' diretta o mediante procedura di evidenza pubblicadell'affidamento, nonche' alla quotazione in borsa o all'emissione distrumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, eindividuazione della relativa disciplina, anche in base al principiodi proporzionalita' delle deroghe rispetto alla disciplinaprivatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione ecrisi d'impresa; b) ai fini della razionalizzazione e riduzione dellepartecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia edeconomicita', ridefinizione della disciplina, delle condizioni e deilimiti per la costituzione di societa', l'assunzione e ilmantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazionipubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambitistrategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale lagestione di servizi di interesse economico generale; applicazione deiprincipi della presente lettera anche alle partecipazioni pubblichegia' in essere; c) precisa definizione del regime delle responsabilita' degliamministratori delle amministrazioni partecipanti nonche' deidipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle societa'partecipate; d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessipubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardiadell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia dionorabilita' dei candidati e dei componenti degli organi diamministrazione e controllo delle societa', anche al fine digarantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti eil reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e lepolitiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendoconto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteridi valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico deirisultati; previsione che i risultati economici positivi o negativiottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabiledegli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorarela qualita' del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto dellacongruita' della tariffa e del costo del servizio; f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraversol'unificazione, la completezza e la massima intelligibilita' dei datieconomico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza,nonche' la loro pubblicita' e accessibilita'; g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cuial decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia diconsolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli entiproprietari; h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istitutipubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze didisciplina e controllo; i) possibilita' di piani di rientro per le societa' con bilanciin disavanzo con eventuale commissariamento; l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, traamministrazione pubblica e societa' partecipate secondo i criteri diparita' di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore dimercato; m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti locali: 1) per le societa' che gestiscono servizi strumentali efunzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per lascelta del modello societario e per l'internalizzazione nonche' diprocedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione ela razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numerodei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici di interesseeconomico generale, individuazione di un numero massimo di esercizicon perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione dellesocieta', nonche' definizione, in conformita' con la disciplinadell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti adassicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitareeffetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplinadei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti eattraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualita' deiservizi; 3) rafforzamento delle misure volte a garantire ilraggiungimento di obiettivi di qualita', efficienza, efficacia edeconomicita', anche attraverso la riduzione dell'entita' e del numerodelle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione,intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente localee societa' partecipate nel rispetto degli equilibri di finanzapubblica e al fine di una maggior trasparenza; 4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nelsito internet degli enti locali e delle societa' partecipateinteressati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori diefficienza, sulla base di modelli generali che consentano ilconfronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazionedei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemidi bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e dellesocieta' partecipate; 5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancataattuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui alpresente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimentidello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alledisposizioni in materia; 6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti afavorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi diristrutturazione e privatizzazione relativi alle societa'partecipate; 7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interniprevisti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e direndicontazione delle societa' partecipate nei confronti degli entilocali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendanoanalizzabili e confrontabili i dati economici e industriali delservizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard diqualita', per ciascun servizio o attivita' svolta dalle societa'medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraversol'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilita'separata. Art. 19 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale 1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina inmateria di servizi pubblici locali di interesse economico generale e'adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nelrispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungonoa quelli di cui all'articolo 16: a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e dellecitta' metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi e deicriteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale,dell'individuazione delle attivita' di interesse generale il cuisvolgimento e' necessario al fine di assicurare la soddisfazione deibisogni degli appartenenti alle comunita' locali, in condizioni diaccessibilita' fisica ed economica, di continuita' e nondiscriminazione, e ai migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi'da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale; b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva,comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia diconcorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualita'e l'efficienza del servizio; c) individuazione della disciplina generale in materia diregolazione e organizzazione dei servizi di interesse economicogenerale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri perl'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principidi adeguatezza, sussidiarieta' e proporzionalita' e in conformita'alle direttive europee; con particolare riferimento alle societa' inpartecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzionedelle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unioneeuropea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e13 giugno 2011; d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore earmonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazioneterritoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanzaeconomica; e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano ipresupposti della concorrenza nel mercato, delle modalita' digestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispettodei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materiadi auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contrattipubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa,economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguatapubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuoriconoscimento, proporzionalita'; f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili alegislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialita' o diriequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per glienti locali che favoriscono l'aggregazione delle attivita' e dellegestioni secondo criteri di economicita' ed efficienza, ovverol'eliminazione del controllo pubblico; g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimitariffari che tengano conto degli incrementi di produttivita' al finedi ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese; h) definizione delle modalita' di tutela degli utenti dei servizipubblici locali; i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loroarmonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materiadi modalita' di affidamento dei servizi; l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni diregolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, ancheattraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilita' osull'inconferibilita' di incarichi o cariche; m) revisione della disciplina dei regimi di proprieta' e gestionedelle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' dicessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela evalorizzazione della proprieta' pubblica, di efficienza, dipromozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione,di semplificazione; n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione econtrollo tra i diversi livelli di governo e le autorita'indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione enell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione deglisprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nelcontempo gli standard qualitativi dei servizi; o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionaleper gli utenti dei servizi; p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione deicittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttivealle amministrazioni pubbliche e alle societa' di servizi sullaqualita' e sui costi degli stessi; q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietarinelle attivita' previste all'articolo 18, per favorire investimentinel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi dirazionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende cheoperano nel settore; r) previsione di termini e modalita' per l'adeguamento degliattuali regimi alla nuova disciplina; s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventisostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia; t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizionispeciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alladisciplina giuridica dei rapporti di lavoro; u) definizione di strumenti per la trasparenza e lapubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizipubblici locali di interesse economico generale, da parte degli entiaffidanti anche attraverso la definizione di contratti di serviziotipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economicogenerale; v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraversobanche dati nazionali gia' costituite, dei dati economici eindustriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e deglistandard di qualita', nel rispetto dei principi dettati dallanormativa nazionale in materia di trasparenza. Art. 20 Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge, un decreto legislativorecante il riordino e la ridefinizione della disciplina processualeconcernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi laCorte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di contoe i giudizi a istanza di parte. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principie criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili,si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioniinnovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e dellegiurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice diprocedura civile espressione di principi generali e assicurando laconcentrazione delle tutele spettanti alla cognizione dellagiurisdizione contabile; b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto dellapeculiarita' degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei dirittisoggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione edell'effettivita' della tutela e nel rispetto del principio dellaragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedureinformatiche e telematiche; c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonche' lefunzioni e le attivita' del giudice e delle parti, attraversodisposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principivigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e diriparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni; d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale diprescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per unasola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale attodi costituzione in mora e la sospensione del termine per il periododi durata del processo; e) procedere all'elevazione del limite di somma per il ritomonitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al regiodecreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieveentita' patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso siaperiodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTATdei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario,con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo eimmediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato perla responsabilita' amministrativa che, esclusi i casi di dolosoarricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere delpubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primogrado per somma non superiore al 50 per cento del danno economicoimputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile;prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata inappello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 percento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione,restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione; g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione dieventuale invito a dedurre in conformita' ai seguenti principi: 1) specificita' e concretezza della notizia di danno; 2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel qualedevono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pienoaccesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione; 3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilita'dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dalpresunto responsabile, con facolta' di assistenza difensiva; 4) specificazione delle modalita' di esercizio dei poteriistruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delleforze di polizia, anche locali; 5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione; 6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa suordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragionidi soggetto gia' destinatario di formalizzata archiviazione; h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia diobbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendentepubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misurecautelari; i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenzetecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, conindicazione delle modalita' di liquidazione dei compensi, ovverol'utilizzo di albi gia' in uso presso le altre giurisdizioni ol'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazionipubbliche; l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole ecoordinandole con le norme e i principi del codice di proceduracivile relativamente ai seguenti aspetti: 1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delledomande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissioneed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio edell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito ditranslatio, in conformita' ai principi della speditezza procedurale,della concentrazione, della ragionevole durata del processo, dellasalvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialita' eterzieta' del giudice; 2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare ancheante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite leazioni previste dal codice di procedura civile, nonche' i mezzi diconservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titoloIII, capo V, del codice civile; m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazionimediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado,nonche' riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioniimpugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensionedell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, ilregime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, ladisciplina dei termini per la revocazione in conformita' a quellaprevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi delgiusto processo e della durata ragionevole dello stesso; n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento diquestioni di massima e di particolare importanza, i conflitti dicompetenza territoriale e il regolamento di competenza avversoordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo,proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sedegiurisdizionale, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 374del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequioai principi della nomofilachia e della certezza del diritto; o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernentil'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimentodel danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarita'di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzionemobiliare o immobiliare, nonche' prevedere l'inclusione del creditoerariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI,titolo III, capo II, del codice civile; p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze edesiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione edelementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresi' ilrispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte deiconti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli entilocali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio deimedesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventualeprocedimento per responsabilita' amministrativa, anche in sedeistruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenzadell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso dicausalita'. 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresi' a: a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvioalla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicitadelle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibilie applicabili al rito contabile; b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto delriordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazionedell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesseal codice civile; c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento inrelazione alle norme non abrogate; d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi gia'in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplinaprocessuale. 4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui alcomma 1 e' istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridicie legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri unacommissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e compostada magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentantidel libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i qualiprestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto alrimborso delle spese. 5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su propostadel Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decretosono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei contiai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n.273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e,successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissionedello schema. Decorso il termine, il decreto puo' essere comunqueadottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione delConsiglio dei ministri. 6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decretolegislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu'decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttiveche l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nelrispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui alpresente articolo. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 21 Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi 1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimentiamministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazionedelle leggi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta delPresidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministrodelegato per le riforme costituzionali e i rapporti con ilParlamento, uno o piu' decreti legislativi per l'abrogazione o lamodifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presentelegge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguentiprincipi e criteri direttivi: a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedonol'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono esseremodificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimiprovvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie; b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedonol'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali nonsussistono piu' le condizioni per l'adozione dei provvedimentimedesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica; c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica dellanormativa; d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbeeffetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica; e) identificare espressamente le disposizioni che costituisconoadempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unioneeuropea; f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi checostituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europeae di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionaliratificati dall'Italia. 2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 e'trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioniparlamentari competenti per materia e per i profili finanziari edella Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sonoresi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora iltermine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni cheprecedono o seguono il termine per l'esercizio della delega,quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora nonintenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente itesti alle Camere con le sue osservazioni e con eventualimodificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi diinformazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materiapossono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine didieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso taletermine, i decreti possono comunque essere adottati. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimodei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo puo'adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e dellaprocedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativirecanti disposizioni integrative e correttive. Art. 22 Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelleregioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e diBolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative normedi attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18ottobre 2001, n. 3. Art. 23 Disposizioni finanziarie 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5,lettera a), dall'attuazione della presente legge e dei decretilegislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. 2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenutenella presente legge sono corredati di relazione tecnica che diaconto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi omaggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi dicopertura. 3. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu' decretilegislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovinocompensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sonoemanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigoredei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorsefinanziarie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 agosto 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando