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Roma, 16 settembre
2015
Circolare n. 152/2015
Oggetto: Diritto Civile – Nuove regole per la
redazione del bilancio d’esercizio e consolidato – Semplificazioni per le PMI -
D.Lgvo 18.8.2015, n.139, su G.U. n.205 del 4.9.2015.
Con il
decreto legislativo in oggetto sono state introdotte rilevanti modifiche alla
disciplina civilistica del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
delle società, in attuazione delle direttive comunitarie in materia.
Le
nuove regole entreranno in vigore dall’1 gennaio 2016 e si applicheranno ai
bilanci relativi agli esercizi finanziari decorrenti da quella data.
La
ratio delle modifiche è quella di migliorare la comparabilità dell’informativa
resa con i bilanci. A tal fine gran parte delle nuove disposizioni civilistiche
sono state adattate ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Si
segnalano in particolare i seguenti interventi:
·
è
stato recepito il principio della rilevanza, secondo cui una informazione è
significativa quando la sua omissione o imprecisa rappresentazione può
influenzare le decisioni economiche prese sulla base dei bilanci; le nuove
disposizioni (articolo 2423 C.C.) prevedono che, fermi restando gli obblighi in
tema di regolare tenuta delle scritture contabili, non occorra rispettare gli
obblighi sulla rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la
loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta fornita col bilancio; i criteri seguiti per dare
attuazione a questa regola vanno esplicitati nella Nota Integrativa;
·
è
stato previsto che la valutazione delle voci in bilancio debba essere fatta
tenendo conto della sostanza dell’operazione e del contratto; tale disposizione
ricorre, ad esempio, per la rilevazione delle operazioni di finanziamento;
·
è
stato previsto che gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in
altri strumenti finanziari, debbano essere valutati in base al fair value (equo valore); si ricorda che
i principi contabili internazionali qualificano il fair value come il corrispettivo al quale un’attività può essere
scambiata, o una passività può essere estinta, in una transazione tra terzi
indipendenti.
Una modifica
rilevante riguarda l’ampliamento dei documenti che compongono il bilancio:
accanto allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa,
dovrà essere redatto un Rendiconto Finanziario per rappresentare la
composizione delle disponibilità liquide, nonché i flussi finanziari derivanti
dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento
(nuovo articolo 2425 ter C.C.).
Per le
società di minore dimensione sono state previste semplificazioni. In
particolare le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non dovranno
redigere il Rendiconto Finanziario. Com’è noto, sono ammesse a redigere il
bilancio in forma abbreviata le società non quotate che non superino per due
esercizi consecutivi due dei limiti seguenti:
Attivo
dello Stato Patrimoniale |
3.650.000
euro |
Ricavi
vendite e prestazioni: |
7.300.000
euro |
Media
occupati |
50
unità |
Requisiti per la
redazione del Bilancio in Forma Abbreviata
E’
stata inoltre introdotta la categoria delle micro-imprese che, oltre a non
dover redigere il Rendiconto Finanziario, sono state esonerate anche dalla
redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione a condizione di
integrare alcune informazioni in calce allo Stato Patrimoniale (nuovo articolo
2435 ter C.C.). Sono considerate micro-imprese quelle che non superino per due
esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
Attivo
dello Stato Patrimoniale |
175.000
euro |
Ricavi
delle vendite e prestazioni |
350.000
euro |
Media
occupati |
5
unità |
Requisiti delle
Micro-Imprese
Riguardo
al bilancio consolidato sono stati ampliati i casi di esonero (art.27 D.Lgvo
n.127/91). In particolare è stato previsto che per le società controllanti l’obbligo
del consolidamento scatti qualora per due esercizi consecutivi il gruppo
societario superi due dei seguenti parametri: attivo dello Stato Patrimoniale
20 milioni di euro (in precedenza 17,5 milioni); ricavi delle vendite e
prestazioni 40 milioni di euro (in precedenza 35 milioni); media degli occupati
250 unità (inalterato).
Con
l’occasione si rammenta che la legge n.69/2015 ha inasprito le sanzioni penali
per il reato di falso in bilancio (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter, 2622 C.C.),
nonché le sanzioni pecuniarie applicabili alla società in relazione ai reati
societari (art. 25 ter D.Lgvo n.231/2001).
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di Area |
D/d |
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o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n. 205 del 4.9.2015
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto
2015, n. 139
Attuazione della
direttiva 2013/34/UE relativa
ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle
relative relazioni di
talune tipologie
di imprese, recante
modifica della direttiva
2006/43/CE e abrogazione
delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per
la parte relativa alla
disciplina del bilancio di
esercizio e di
quello consolidato per le
societa' di capitali e gli altri soggetti
individuati dalla legge
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76,
87, quinto comma, e
117, secondo comma,
della Costituzione;
Vista la direttiva
2013/34/UE del 26 giugno 2013
del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai
bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di
imprese,
recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento
europeo e
del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE
del Consiglio;
Vista la
direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei
conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE
e 83/349/CEE del Consiglio
e abroga la
direttiva 84/253/CEE del
Consiglio;
Visto il regolamento
(CE) del 19 luglio 2002,
n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'applicazione di
principi contabili internazionali;
Vista la legge 7 ottobre
2014, n. 154, legge di delegazione europea
secondo semestre, recante delega al Governo per il
recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea,
in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante
norme generali
sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e
all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo
27 gennaio 2010,
n. 39, recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo
e del
Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei
conti
annuali e dei conti consolidati;
Visto il decreto
legislativo 28 febbraio
2005, n. 38,
recante
esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento
(CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo
26 maggio 1997,
n. 173, recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali
e
consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo
27 gennaio 1992,
n. 87, recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali
ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in
materia di
pubblicita' dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
sede
sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il decreto
legislativo 9 aprile
1991, n. 127,
recante
attuazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE
in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati;
Vista la
preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari
della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei ministri,
adottata nella
riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri
degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale, della
giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni in materia di trasparenza
dei pagamenti
*****OMISSIS*****
Capo II
Disposizioni in materia di bilancio di
esercizio e consolidato
Art. 6
Modifiche al codice civile
1. All'articolo 2357-ter
del codice civile,
il terzo comma
e'
sostituito dal seguente: «L'acquisto di azioni proprie comporta
una
riduzione del patrimonio
netto di eguale
importo, tramite
l'iscrizione nel passivo del bilancio di
una specifica voce,
con
segno negativo.».
2. All'articolo 2423 del
codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma,
dopo le
parole: «dal conto
economico» sono
inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;
b) dopo il terzo comma
e' inserito il
seguente: «Non occorre
rispettare gli obblighi
in tema di
rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia
effetti
irrilevanti al fine
di dare una
rappresentazione veritiera e
corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema
di regolare tenuta
delle scritture contabili.
Le societa' illustrano
nella nota
integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla
presente
disposizione.».
3. Al primo comma
dell'articolo 2423-bis del codice
civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1) le
parole: «, nonche' tenendo conto della
funzione
economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato»
sono
soppresse;
b) dopo
il numero 1)
e' inserito il
seguente: «1-bis) la
rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo
conto
della sostanza dell'operazione o del contratto».
4. Al primo comma
dell'articolo 2424 del
codice civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2) costi
di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'»
sono sostituite dalle seguenti: «2) costi di sviluppo;»;
b) le parole: «d) altre
imprese;» sono sostituite dalle seguenti:
«d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» e
dopo la
medesima lettera e' aggiunta la seguente: «d-bis) altre
imprese;»;
c) le parole: «2)
crediti: a) verso imprese controllate;
b) verso
imprese collegate; c)
verso controllanti; d)
verso altri;» sono
sostituite dalle seguenti: «2) crediti: a) verso imprese
controllate;
b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso
imprese
sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso
altri;»;
d) le parole: «4) azioni
proprie, con indicazioni anche del
valore
nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «4) strumenti
finanziari derivati attivi;»;
e) le parole: «4-bis)
crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri;» sono sostituite dalle seguenti: «5)
verso imprese
sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti
tributari;
5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;»;
f) dopo le parole: «3)
partecipazioni in imprese controllanti» sono
inserite le seguenti: «3-bis) partecipazioni in imprese
sottoposte al
controllo delle controllanti;» e le parole: «5) azioni proprie,
con
indicazione anche del valore nominale complessivo;» sono
sostituite
dalle seguenti: «5) strumenti finanziari derivati attivi;»;
g) le parole: «D) Ratei
e risconti, con separata indicazione
del
disaggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «D)
Ratei e
risconti.»;
h) le parole: «VI -
Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII
- Altre riserve,
distintamente indicate. VIII
- Utili (perdite)
portati a nuovo.
IX - Utile
(perdita) dell'esercizio.» sono
sostituite dalle seguenti:
«VI - Altre
riserve, distintamente
indicate. VII -
Riserva per operazioni
di copertura dei
flussi
finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX -
Utile
(perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni
proprie in
portafoglio.»;
i) le parole: «2) per
imposte, anche differite; 3)
altri.» sono
sostituite dalle seguenti:
«2) per imposte,
anche differite; 3)
strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.»;
l) dopo le parole: «11)
debiti verso controllanti» sono inserite le
seguenti: «11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo
delle
controllanti;»;
m) le parole: «E)
Ratei e risconti,
con separata indicazione
dell'aggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «E)
Ratei e
risconti.»;
n) il terzo comma e'
abrogato.
5. All'articolo 2424-bis
del codice civile, dopo il sesto comma, e'
aggiunto il seguente: «Le azioni proprie sono rilevate in
bilancio a
diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto
disposto
dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.».
6. All'articolo 2425 del
codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «15)
proventi da partecipazioni, con
separata
indicazione di quelli relativi a
imprese controllate e
collegate»
sono aggiunte le seguenti: «e di quelli relativi a
controllanti e a
imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;
b) dopo le parole: «a)
da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni,
con separata indicazione
di quelli da
imprese controllate e
collegate, di quelli da controllanti» sono aggiunte le seguenti:
«e
da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;
c) dopo le
parole: «d) proventi
diversi dai precedenti,
con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate, di
quelli da controllanti» sono aggiunte le
seguenti: «e da imprese
sottoposte al controllo di queste ultime»;
d) le parole: «D)
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:»
sono sostituite dalle seguenti: «D) Rettifiche di valore di
attivita'
e passivita' finanziarie:»;
e) dopo le parole: «18)
rivalutazioni: a) di partecipazioni; b)
di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni; c)
di titoli iscritti
all'attivo circolante che
non costituiscono
partecipazioni;» sono aggiunte
le seguenti: «d)
di strumenti
finanziari derivati;»;
f) dopo le parole: «19)
svalutazioni: a) di partecipazioni;
b) di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni; c)
di titoli iscritti nell'attivo
circolante che non
costituiscono
partecipazioni.»
sono aggiunte le
seguenti: «d) di
strumenti
finanziari derivati;»;
g) le parole: «E)
Proventi e oneri straordinari: 20) proventi,
con
separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi
non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con
separata indicazione
delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono
iscrivibili al n.
14), e delle
imposte relative a
esercizi
precedenti. Totale delle
partite straordinarie (20-21).
Risultato
prima delle imposte
(A-B+-C+-D+-E); 22) imposte
sul reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile
(perdite)
dell'esercizio.» sono sostituite
dalle seguenti:» Risultato
prima
delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul
reddito dell'esercizio,
correnti, differite e
anticipate; 21) utile
(perdite)
dell'esercizio.».
7. Dopo l'articolo 2425-bis
del codice civile
e' inserito il
seguente:
«Art. 2425-ter
(Rendiconto finanziario). -
Dal rendiconto
finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio
e per quello
precedente, l'ammontare e
la composizione delle
disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine
dell'esercizio, ed i
flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita' operativa,
da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese,
con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.».
8. All'articolo 2426 del
codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1) del
primo comma, dopo le parole: «interna o
presso
terzi;» sono aggiunte le seguenti: «le immobilizzazioni
rappresentate
da titoli sono
rilevate in bilancio
con il criterio
del costo
ammortizzato, ove applicabile;»;
b) al numero 3) del
primo comma la parola: «; questo» e' sostituita
dalle seguenti: «. Il minor valore» e
dopo le parole:
«rettifica
effettuata» sono aggiunte le seguenti: «; questa disposizione
non si
applica a rettifiche di valore relative all'avviamento»;
c) al numero 4) del
primo comma dopo
le parole: «superiore
al
valore
corrispondente del patrimonio
netto» sono inserite
le
seguenti: «riferito alla data di acquisizione o»;
d) il numero 5) del
primo comma e' sostituito dal seguente:
«5) i
costi di impianto e di ampliamento e
i costi di
sviluppo aventi
utilita' pluriennale
possono essere iscritti
nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto
e ampliamento devono
essere ammortizzati entro
un periodo non
superiore a cinque
anni. I costi
di sviluppo sono
ammortizzati
secondo la loro vita utile;
nei casi eccezionali
in cui non e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono
ammortizzati
entro un periodo
non superiore a
cinque anni. Fino
a che
l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di
sviluppo non
e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi
non
ammortizzati;»;
e) al numero
6) del primo
comma le parole:
«e deve essere
ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito
ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo
di durata
superiore, purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e
ne sia data
adeguata motivazione nella
nota
integrativa;» sono sostituite
dalle seguenti: «.
L'ammortamento
dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita
utile; nei casi
eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente
la vita
utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci
anni.
Nella nota integrativa e' fornita una
spiegazione del periodo
di
ammortamento dell'avviamento;»;
f) il numero 7) del
primo comma e' sostituito dal seguente: «7)
il
disaggio e l'aggio su prestiti
sono rilevati secondo
il criterio
stabilito dal numero 8);»;
g) il numero 8) del
primo comma e' sostituito dal seguente:
«8) i
crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il
criterio del
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per
quanto
riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;»;
h) il numero 8-bis) del
primo comma e' sostituito
dal seguente:
«8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta sono
iscritte
al cambio a
pronti alla data
di chiusura dell'esercizio; i
conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati
al conto
economico e
l'eventuale utile netto
e' accantonato in
apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e
passivita'
in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente
al
momento del loro acquisto;»;
i) dopo il numero 11)
del primo comma e' inserito il
seguente:
«11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati
in
altri strumenti finanziari,
sono iscritti al
fair value. Le
variazioni del fair value sono imputate al conto economico
oppure, se
lo strumento copre il rischio di
variazione dei flussi
finanziari
attesi di un
altro strumento finanziario
o di un'operazione
programmata, direttamente ad
una riserva positiva
o negativa di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto economico
nella
misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al
modificarsi dei
flussi di cassa
dello strumento coperto
o al verificarsi
dell'operazione
oggetto di copertura.
Gli elementi oggetto
di
copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di
interesse o
dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il
rischio di
credito sono valutati
simmetricamente allo strumento
derivato di
copertura; si considera sussistente la copertura
in presenza, fin
dall'inizio, di stretta
e documentata correlazione tra
le
caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti
e quelle
dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli
utili che
derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti
finanziari
derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.
Le riserve
di patrimonio che derivano
dalla valutazione al
fair value di
derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi
di un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non
sono
considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita'
di cui
agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive,
non sono
disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.»;
l) il numero 12) del
primo comma e' abrogato;
m) dopo il primo comma
sono aggiunti i seguenti:
«Ai fini della presente
Sezione, per la definizione di "strumento
finanziario", di "attivita' finanziaria" e
"passivita' finanziaria",
di "strumento finanziario
derivato", di "costo
ammortizzato", di
"fair value", di
"attivita'
monetaria" e "passivita' monetaria",
"parte correlata" e "modello e tecnica di
valutazione generalmente
accettato" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali
adottati dall'Unione europea.
Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del primo
comma,
numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari
derivati anche
quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra
parte
contraente il diritto di procedere alla liquidazione
del contratto
per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad
eccezione del
caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti
condizioni:
a) il contratto sia
stato concluso e sia mantenuto per soddisfare
le esigenze previste dalla
societa' che redige
il bilancio di
acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
b) il contratto sia
stato destinato a tale scopo
fin dalla sua
conclusione;
c) si prevede che il
contratto sia eseguito mediante consegna della
merce.
Il fair value e'
determinato con riferimento:
a) al valore di mercato,
per gli strumenti finanziari per i quali
e' possibile individuare facilmente un mercato
attivo; qualora il
valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno
strumento,
ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno
strumento
analogo, il valore di mercato puo' essere
derivato da quello
dei
componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che
risulta da modelli
e tecniche di
valutazione
generalmente accettati,
per gli strumenti
per i quali
non sia
possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali
modelli e
tecniche di valutazione
devono assicurare una
ragionevole
approssimazione al valore di mercato.
Il fair value non
e' determinato se
l'applicazione dei criteri
indicati al quarto comma non da' un risultato attendibile.».
9. All'articolo 2427 del
codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 3) del
primo comma, le parole: «:"costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti:
«costi di
sviluppo»;
b) al
numero 7) del
primo comma, dopo
le parole: «stato
patrimoniale» le parole:
«, quando il
loro ammontare sia
apprezzabile» sono soppresse;
c) il numero 9) del
primo comma e' sostituito dal
seguente: «9)
l'importo
complessivo degli impegni,
delle garanzie e
delle
passivita' potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, con
indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli
impegni
esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili,
nonche'
gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate,
nonche' controllanti e
imprese sottoposte al
controllo di
quest'ultime sono distintamente indicati;»;
d) al numero 10) del
primo comma, le parole: «se
significativa,»
sono soppresse;
e) il numero 13) del
primo comma e' sostituito dal seguente: «13)
l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di
costo di
entita' o incidenza eccezionali;»;
f) al numero 16) del
primo comma dopo le parole:
«l'ammontare dei
compensi» sono inserite le seguenti: «, delle
anticipazioni e dei
crediti concessi agli» e dopo le parole: «ciascuna
categoria» sono
inserite le seguenti
:», precisando il
tasso d'interesse, le
principali
condizioni e gli
importi eventualmente rimborsati,
cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti
per
loro conto per
effetto di garanzie
di qualsiasi tipo
prestate,
precisando il totale per ciascuna categoria»;
g) al numero 18) del
primo comma, dopo le
parole: «obbligazioni
convertibili in azioni» sono inserite le seguenti: «, i
warrants, le
opzioni»;
h) al numero 22-bis) del
primo comma, dopo le parole:
«qualora le
stesse», le parole: «siano rilevanti e» sono soppresse;
i) dopo il numero
22-ter) del primo comma sono aggiunti i seguenti:
«22-quater) la
natura e l'effetto patrimoniale, finanziario
ed
economico dei fatti
di rilievo avvenuti
dopo la chiusura
dell'esercizio; 22-quinquies) il nome e la sede legale
dell'impresa
che redige il bilancio
consolidato dell'insieme piu'
grande di
imprese di cui l'impresa fa
parte in quanto
impresa controllata,
nonche' il luogo in
cui e' disponibile
la copia del
bilancio
consolidato; 22-sexies) il nome e la sede
legale dell'impresa che
redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di
imprese
di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata
nonche' il
luogo in cui e' disponibile
la copia del
bilancio consolidato;
22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura
delle perdite;»;
l) il secondo comma e'
sostituito dal seguente: «Le informazioni in
nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale
e del
conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le
relative
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto
economico.».
10. All'articolo
2427-bis del codice
civile sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) alla rubrica,
le parole: «valore
equo «fair value»»
sono
sostituite dalle seguenti: «fair value»;
b) al primo comma,
numero 1), dopo le
parole: «b) informazioni
sulla loro entita' e sulla loro natura» sono aggiunte le
seguenti: «,
compresi i termini
e le condizioni
significative che possono
influenzare
l'importo, le scadenze
e la certezza
dei flussi
finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si
basano i
modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non
sia
stato determinato sulla
base di evidenze
di mercato; b-ter)
le
variazioni di valore iscritte
direttamente nel conto
economico,
nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater)
una tabella che indichi i
movimenti delle riserve
di fair value
avvenuti nell'esercizio.»;
c) i commi 2, 3 e 4 sono
abrogati.
11. All'articolo 2428,
terzo comma, del codice civile, il numero 5)
e' abrogato.
12. All'articolo
2435-bis del codice
civile sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le
parole: «dalle voci BI e
BII dell'attivo
devono essere detratti in
forma esplicita gli
ammortamenti e le
svalutazioni;» sono soppresse e
dopo le parole:
«esigibili oltre
l'esercizio successivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le
societa' che
redigono il bilancio
in forma abbreviata
sono esonerate dalla
redazione del rendiconto finanziario.»;
b) al terzo comma, dopo
le parole: «voci D18(a), D18(b),
D18(c)»
sono inserite le seguenti: «, D18(d)» e dopo le parole: «voci
D19(a),
D19(b), D19(c)» sono inserite le seguenti: «, D19(d)»;
c) il quarto comma e'
abrogato;
d) il quinto comma e'
sostituito dal seguente: «Fermo
restando le
indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo
2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter,
dal secondo
comma dell'articolo 2424,
dal primo comma,
numeri 4) e
6),
dell'articolo 2426,
la nota integrativa
fornisce le indicazioni
richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2),
6), per
quest'ultimo limitatamente ai soli debiti
senza indicazione della
ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15),
per quest'ultimo anche
omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter),
per
quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli
effetti
patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater),
22-sexies), per
quest'ultimo anche
omettendo l'indicazione del
luogo in cui e'
disponibile la copia del
bilancio consolidato, nonche'
dal primo
comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).»;
e) al sesto comma le
parole: «limitare alla natura e
all'obiettivo
economico le informazioni
richieste ai sensi
dell'articolo 2427,
primo comma, numero 22-ter» sono sostituite dalle seguenti: «con
le
imprese in cui la societa' stessa detiene una partecipazione»;
f) dopo il settimo comma
e' inserito il seguente: «Le societa'
che
redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto
disposto
dall'articolo 2426, hanno la facolta' di iscrivere i titoli
al costo
di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i
debiti
al valore nominale.».
13. Dopo l'articolo
2435-bis del codice
civile e' inserito
il
seguente:
«Art. 2435-ter (Bilancio
delle micro-imprese). - Sono considerate
micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che
nel primo
esercizio o,
successivamente, per due
esercizi consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo
dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite
e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati
in media durante l'esercizio: 5 unita'.
Fatte salve le norme del
presente articolo, gli schemi di
bilancio
e i criteri di valutazione
delle micro-imprese sono
determinati
secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese
sono
esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto
finanziario;
2) della nota
integrativa quando in calce allo
stato patrimoniale
risultino le informazioni
previste dal primo
comma dell'articolo
2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione
sulla gestione: quando
in calce allo
stato
patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri
3) e
4)
dell'articolo 2428.
Non sono applicabili
le disposizioni di cui al
quinto comma
dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma
dell'articolo
2426.
Le societa' che si
avvalgono delle esenzioni previste del
presente
articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi,
in forma
abbreviata o in forma
ordinaria quando per
il secondo esercizio
consecutivo abbiano
superato due dei
limiti indicati nel
primo
comma.».
14. All'articolo
2478-bis del codice civile, il primo
periodo del
primo comma e' sostituito dal
seguente: «Il bilancio
deve essere
redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione
IX,
del capo V del presente libro.».
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127
1. All'articolo 27 del
decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla
lettera a) del
comma 1, la
cifra: «17.500.000» e'
sostituita dalla seguente: «20.000.000»;
b) alla
lettera b) del
comma 1, la
cifra: «35.000.000» e'
sostituita dalla seguente: «40.000.000»;
c) al comma 2, le
parole: «abbia emesso titoli
quotati in borsa»
sono sostituite dalle seguenti: «e' un ente di interesse pubblico ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n.
39»;
d) al comma 3-bis,
dopo le
parole: «non sono»
e' inserita la
seguente: «altresi'»
e dopo le
parole: «dell'articolo 29»
sono
aggiunte le seguenti: «, nonche'
le imprese che
controllano solo
imprese che possono essere
escluse dal consolidamento ai
sensi
dell'articolo 28»;
e) alla lettera a)
del comma 4,
le parole: «delle
Comunita'
europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione
europea» e le
parole: «di altro
Stato membro delle
Comunita' europee» sono
sostituite dalle seguenti: «di altro Stato membro dell'Unione
europea
o in conformita'
ai principi contabili
internazionali adottati
dall'Unione europea»;
f) alla lettera b) del
comma 4,
le parole: «titoli
quotati in
borsa» sono sostituite dalle seguenti: «valori mobiliari ammessi
alla
negoziazione in mercati
regolamentati italiani o
dell'Unione
europea»;
g) al comma 5, dopo le
parole: «in lingua italiana» sono inserite
le seguenti: «o nella lingua comunemente utilizzata
negli ambienti
della finanza internazionale» e le parole: «; dell'avvenuto deposito
deve farsi menzione
nel Bollettino Ufficiale
delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata» sono soppresse.
2. Al comma 2, lettera
c), dell'articolo 28 del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: «non e' possibile
ottenere
tempestivamente» sono anteposte le seguenti: «in casi
eccezionali,».
3. All'articolo 29 del
decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «dal conto economico» sono
inserite
le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;
b) dopo il comma 3, e'
inserito il seguente: «3-bis. Non
occorre
rispettare gli obblighi
in tema di
rilevazione, valutazione,
presentazione, informativa e consolidamento quando la loro
osservanza
abbia effetti
irrilevanti al fine
di dare una
rappresentazione
veritiera e
corretta. Rimangono fermi
gli obblighi in
tema di
regolare tenuta delle scritture
contabili. Le societa'
illustrano
nella nota integrativa i criteri con i quali hanno
dato attuazione
alla presente disposizione.».
4. All'articolo 31 del
decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole:
«di cui alle lettere
b), c) e
d) se
irrilevanti; quelli» sono soppresse;
b) al comma 4
l'ultimo periodo e'
sostituito da seguente:
«Si
applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.».
5. All'articolo 32 del
decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Struttura e
contenuto
dello stato
patrimoniale, del conto
economico e del
rendiconto
finanziario consolidati»;
b) al comma 1 dopo le
parole: «del conto economico» sono inserite
le seguenti: «e del rendiconto finanziario» e le parole: «deve
essere
adottata quella piu' idonea» sono sostituite dalle
seguenti: «devono
essere adottati la struttura e il contenuto piu' idonei».
6. All'articolo 33 del
decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «riferiti alla data» sono inserite
le seguenti: «di acquisizione o alla data»;
b) al comma 3, le
parole: «"differenza da
consolidamento" o e'
portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento
fino a concorrenza della medesima.» sono sostituite dalle
seguenti:
«"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in
parte imputato a
conto economico.» e le parole: «dall'art. 2426,
n. 6, del codice
civile,» sono sostituite dalle seguenti: «dal
primo comma, n. 6,
dell'articolo 2426 del codice civile».
7. All'articolo 34 del
decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole:
«, a
meno che, ai
fini indicati nel
secondo comma dell'articolo 29, la difformita' consenta una migliore
rappresentazione o sia irrilevante.» sono soppresse;
b) dopo il comma 2
e' aggiunto il
seguente: «2-bis. In
casi
eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma
1,
purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella
nota
integrativa.».
8. Al comma 1
dell'articolo 36 del decreto legislativo
9 aprile
1991, n. 127, le parole: «nell'art. 2426,
n. 4,» sono
sostituite
dalle seguenti: «nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426».
9. Al comma 1
dell'articolo 38 del decreto legislativo
9 aprile
1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b),
e' inserita la seguente: «b-bis) i movimenti
delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il
costo; le
precedenti
rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce,
le alienazioni
avvenuti nell'esercizio; le
rivalutazioni, gli ammortamenti
e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura
dell'esercizio;»;
b) alla lettera c), dopo
le parole: «nella consistenza delle»
e'
inserita la seguente: «altre»;
c) alla lettera d), le
parole: «"costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «"costi
di sviluppo"»;
d) alla lettera f), dopo
le parole: «stato patrimoniale» le parole:
«quando il loro ammontare e' significativo» sono soppresse;
e) la lettera h)
e' sostituita dalla
seguente: «h) l'importo
complessivo degli impegni,
delle garanzie e
delle passivita'
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con
indicazione
della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni
esistenti in
materia di trattamento di quiescenza e simili;»;
f) alla lettera i) le
parole: «se significativa,» sono soppresse;
g) la lettera m) e'
sostituita dalla seguente: «m) l'importo
e la
natura dei singoli elementi
di ricavo o
di costo di
entita' o
incidenza eccezionali;»;
h) la lettera o) e'
sostituita dalla seguente: «o)
cumulativamente
per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle
anticipazioni
e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa
controllante per lo svolgimento
di tali funzioni
anche in altre
imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse,
le principali condizioni
e gli importi
eventualmente rimborsati,
cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli
impegni assunti per
loro conto per
effetto di garanzie
di qualsiasi tipo
prestate,
precisando il totale per ciascuna categoria.»;
i) la lettera o-bis) e'
abrogata;
l) alla lettera o-ter),
le parole: «1) il
loro fair value;
2)
informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;» sono
sostituite
dalle seguenti: «1) il loro fair value; 2) informazioni
sulla loro
entita' e sulla loro natura,
compresi i termini
e le condizioni
significative che possono influenzare l'importo, le
scadenze e la
certezza dei flussi
finanziari futuri; 2-bis)
gli assunti
fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di
valutazione,
qualora il fair
value non sia
stato determinato sulla
base di
evidenze di mercato;
2-ter) le variazioni
di valore iscritte
direttamente nel conto
economico, nonche' quelle
imputate alle
riserve di patrimonio netto; 2-quater) una
tabella che indichi
i
movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;»;
m) alla
lettera o-quinquies), le
parole: «le stesse
siano
rilevanti» sono soppresse;
n) dopo la lettera
o-septies) sono aggiunte le seguenti: «o-octies)
il nome e la
sede legale dell'impresa
che redige il
bilancio
consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui l'impresa
fa
parte in quanto impresa controllata, nonche'
il luogo in cui e'
disponibile la copia del bilancio consolidato; o-novies) il nome
e la
sede legale dell'impresa che
redige il bilancio
consolidato
dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui l'impresa
fa parte in
quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e'
disponibile la
copia del bilancio
consolidato; o-decies) la
natura e l'effetto
patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti
dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.».
10. Al comma 2
dell'articolo 40 del decreto
legislativo 9 aprile
1991, n. 127, la lettera b) e' abrogata.
11. All'articolo 42 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127,
il comma 2 e' abrogato.
12. All'articolo 44 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Le
disposizioni del
presente decreto non si applicano:
a) alle
banche italiane di
cui all'articolo 1
del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) alle societa'
finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma
1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385,
che controllano banche o gruppi bancari iscritti
nell'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
c) alle societa' di
partecipazione finanziaria mista italiane
di
cui all'articolo 59,
comma 1), lettera
b-bis), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano
una o piu'
banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il
settore
di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario
sia
quello bancario determinato
ai sensi del
decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142;
d) alle societa' di
intermediazione mobiliare di cui all'articolo
1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n.
58 (SIM);
e) alle societa'
finanziarie italiane che controllano SIM o
gruppi
di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma
1-bis, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) alle societa' di
gestione del risparmio di cui
all'articolo 1,
lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
g) alle societa'
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) alle societa'
finanziarie che controllano
societa' finanziarie
iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo
di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
i) alle agenzie di
prestito su pegno di cui
all'articolo 112 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
l) agli istituti di
moneta elettronica di cui al titolo
V-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) agli istituti di
pagamento di cui al titolo V-ter del
decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
n) agli operatori
del microcredito iscritti
nell'albo di cui
all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
o) ai confidi iscritti
nell'albo di cui all'articolo 112-bis
del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
b) il comma 2 e'
abrogato.
Capo III
Disposizioni di coordinamento per altri
provvedimenti legislativi
Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173
1. All'articolo 2 del
decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le
parole: «eventuali garanzie prestate»
sono
aggiunte le seguenti:
«nonche' le attivita'
relative ai fondi
pensioni gestiti in nome e per conto terzi»;
b) il comma 2 e'
abrogato.
2. Alla lettera c),
del comma 1
dell'articolo 5 del
decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
«60, comma 1, del
presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «96 del codice
delle assicurazioni private».
3. L'articolo 14 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e'
abrogato.
4. All'articolo 16 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
dopo le parole:
«ad utilizzo durevole,»
sono
inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli»;
b) al comma 6, dopo le
parole: «nel patrimonio
dell'impresa» sono
inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli,»;
c) al comma 7 l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «A
tale
fine si applicano i commi 4
e 5 dell'articolo
2426 e l'articolo
2427-bis del codice civile.»;
d) il comma 11 e'
sostituito dal seguente: «11. I costi di impianto
e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilita'
pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo con
il consenso del
collegio
sindacale. I costi
di impianto e
ampliamento devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I
costi di
sviluppo sono ammortizzati secondo la
loro vita utile;
nei casi
eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile,
sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino
a che
l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di
sviluppo non
e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi
non
ammortizzati.»;
e) al comma 12 il secondo
periodo e' sostituito
dal seguente:
«L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo
la sua vita
utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile
determinarne la
vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore
a dieci
anni. Nella nota integrativa e' fornita spiegazione del
periodo di
ammortamento dell'avviamento.»;
f) il comma 15 e'
abrogato;
g) dopo il comma
16 e' inserito
il seguente: «16-bis.
Fermo
restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-bis
del
codice civile, gli
strumenti finanziari derivati,
anche se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e
valutati
in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma
1, del
codice delle assicurazioni private.».
5. Al comma 3
dell'articolo 23 del decreto
legislativo 26 maggio
1997, n. 173, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In
nota
integrativa si riporta il corrispondente importo.».
Art. 9
Modifiche al decreto legislativo 28
gennaio 2005, n. 38
1. All'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo
28 febbraio
2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
«c) le banche
italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1°
settembre
1993, n. 385; le societa' finanziarie italiane di
cui all'articolo
59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti
nell'albo di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n.
385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le
societa'
di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo
59
comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1°
settembre 1993,
n. 385, che controllano una o
piu' banche o
societa' finanziarie
ovunque costituite qualora
il settore di
maggiore dimensione
all'interno del conglomerato
finanziario sia quello
bancario
determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142;
le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1,
comma
1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(SIM);
le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi
di SIM
iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del
decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le
societa' di gestione
del
risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' finanziarie
iscritte
nell'albo di cui
all'articolo 106 del
decreto legislativo 1°
settembre 1993, n.
385; le societa'
finanziarie che controllano
societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106
del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
gruppi finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; le
agenzie di prestito
su pegno di cui
all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del
decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento
di
cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n.
385;»;
b) alla lettera d)
le parole: «comma
2» sono sostituite
dalle
seguenti: «commi 2 e 2-bis)».
2. L'articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, e' abrogato.
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39
1. All'articolo 14 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39,
alla lettera e) del comma 2, dopo la parola: «bilancio» sono
aggiunte
le seguenti: «e
sulla sua conformita'
alle norme di
legge. Il
giudizio contiene altresi' una dichiarazione rilasciata
sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell'impresa
e del relativo
contesto acquisite nel
corso dell'attivita' di
revisione legale,
circa l'eventuale identificazione di
errori significativi nella
relazione sulla gestione, nel
qual caso sono
fornite indicazioni
sulla natura di tali errori».
Art. 11
Clausola di invarianza
finanziaria
1. Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12
Disposizioni finali,
transitorie
1. Le disposizioni del
presente decreto entrano in vigore dal 1°
gennaio 2016 e si
applicano ai bilanci
relativi agli esercizi
finanziari aventi inizio a partire da quella data.
2. Le modificazioni previste
dal presente decreto
all'articolo
2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice
civile, possono non
essere applicate alle componenti delle voci riferite a
operazioni che
non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
3. L'Organismo
italiano di contabilita'
aggiorna i principi
contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera
a),
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
sulla base delle
disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto,
munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Palermo, addi'
18 agosto 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del
Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro
dell'economia e delle
finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari
esteri e della
cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando