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Roma, 16 settembre 2015

 

Circolare n. 152/2015

 

Oggetto: Diritto Civile – Nuove regole per la redazione del bilancio d’esercizio e consolidato – Semplificazioni per le PMI - D.Lgvo 18.8.2015, n.139, su G.U. n.205 del 4.9.2015.

 

Con il decreto legislativo in oggetto sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina civilistica del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato delle società, in attuazione delle direttive comunitarie in materia.

 

Le nuove regole entreranno in vigore dall’1 gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari decorrenti da quella data.

 

La ratio delle modifiche è quella di migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci. A tal fine gran parte delle nuove disposizioni civilistiche sono state adattate ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

 

Si segnalano in particolare i seguenti interventi:

 

·       è stato recepito il principio della rilevanza, secondo cui una informazione è significativa quando la sua omissione o imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche prese sulla base dei bilanci; le nuove disposizioni (articolo 2423 C.C.) prevedono che, fermi restando gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, non occorra rispettare gli obblighi sulla rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta fornita col bilancio; i criteri seguiti per dare attuazione a questa regola vanno esplicitati nella Nota Integrativa;

 

·       è stato previsto che la valutazione delle voci in bilancio debba essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione e del contratto; tale disposizione ricorre, ad esempio, per la rilevazione delle operazioni di finanziamento;

 

·       è stato previsto che gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, debbano essere valutati in base al fair value (equo valore); si ricorda che i principi contabili internazionali qualificano il fair value come il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività può essere estinta, in una transazione tra terzi indipendenti.

 

Una modifica rilevante riguarda l’ampliamento dei documenti che compongono il bilancio: accanto allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa, dovrà essere redatto un Rendiconto Finanziario per rappresentare la composizione delle disponibilità liquide, nonché i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento (nuovo articolo 2425 ter C.C.).

 

Per le società di minore dimensione sono state previste semplificazioni. In particolare le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non dovranno redigere il Rendiconto Finanziario. Com’è noto, sono ammesse a redigere il bilancio in forma abbreviata le società non quotate che non superino per due esercizi consecutivi due dei limiti seguenti:

 

Attivo dello Stato Patrimoniale

3.650.000 euro

Ricavi vendite e prestazioni:

7.300.000 euro

Media occupati

50 unità

Requisiti per la redazione del Bilancio in Forma Abbreviata

 

E’ stata inoltre introdotta la categoria delle micro-imprese che, oltre a non dover redigere il Rendiconto Finanziario, sono state esonerate anche dalla redazione della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione a condizione di integrare alcune informazioni in calce allo Stato Patrimoniale (nuovo articolo 2435 ter C.C.). Sono considerate micro-imprese quelle che non superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

 

Attivo dello Stato Patrimoniale

175.000 euro

Ricavi delle vendite e prestazioni

350.000 euro

Media occupati

5 unità

Requisiti delle Micro-Imprese

 

Riguardo al bilancio consolidato sono stati ampliati i casi di esonero (art.27 D.Lgvo n.127/91). In particolare è stato previsto che per le società controllanti l’obbligo del consolidamento scatti qualora per due esercizi consecutivi il gruppo societario superi due dei seguenti parametri: attivo dello Stato Patrimoniale 20 milioni di euro (in precedenza 17,5 milioni); ricavi delle vendite e prestazioni 40 milioni di euro (in precedenza 35 milioni); media degli occupati 250 unità (inalterato).

 

Con l’occasione si rammenta che la legge n.69/2015 ha inasprito le sanzioni penali per il reato di falso in bilancio (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter, 2622 C.C.), nonché le sanzioni pecuniarie applicabili alla società in relazione ai reati societari (art. 25 ter D.Lgvo n.231/2001).

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n. 205 del 4.9.2015

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139

Attuazione   della   direttiva   2013/34/UE   relativa   ai   bilanci

d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di

talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva

2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per

la parte relativa alla disciplina del  bilancio  di  esercizio  e  di

quello consolidato per le societa' di capitali e gli  altri  soggetti

individuati dalla legge

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,

della Costituzione;

  Vista la direttiva 2013/34/UE del 26  giugno  2013  del  Parlamento

europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio,  ai  bilanci

consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,

recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo  e

del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE  e  83/349/CEE

del Consiglio;

  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti

annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE

e 83/349/CEE del Consiglio  e  abroga  la  direttiva  84/253/CEE  del

Consiglio;

  Visto il regolamento (CE) del 19  luglio  2002,  n.  1606/2002  del

Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'applicazione  di

principi contabili internazionali;

  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea

secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento  delle

direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione  europea,

in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante

attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti

annuali e dei conti consolidati;

  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante

esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)

n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante

attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti  annuali  e

consolidati delle imprese di assicurazione;

  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante

attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed

ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari,

e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi  in  materia  di

pubblicita' dei documenti contabili delle  succursali,  stabilite  in

uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con  sede

sociale fuori di tale Stato membro;

  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante

attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in   materia

societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 6 agosto 2015;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri

degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della

giustizia e dello sviluppo economico;

 

                                Emana

 

                  il seguente decreto legislativo:

 

 

                               Capo I

        Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti

 

                         *****OMISSIS*****

 

 

                              Capo II

    Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato

 

                               Art. 6

                     Modifiche al codice civile

  1. All'articolo 2357-ter del  codice  civile,  il  terzo  comma  e'

sostituito dal seguente: «L'acquisto di azioni proprie  comporta  una

riduzione  del  patrimonio   netto   di   eguale   importo,   tramite

l'iscrizione nel passivo del bilancio  di  una  specifica  voce,  con

segno negativo.».

  2. All'articolo 2423 del codice civile sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) al primo comma, dopo  le  parole:  «dal  conto  economico»  sono

inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;

  b) dopo il terzo  comma  e'  inserito  il  seguente:  «Non  occorre

rispettare  gli  obblighi  in  tema  di   rilevazione,   valutazione,

presentazione e informativa quando la loro osservanza  abbia  effetti

irrilevanti  al  fine  di  dare  una  rappresentazione  veritiera   e

corretta. Rimangono fermi gli obblighi in  tema  di  regolare  tenuta

delle  scritture  contabili.  Le  societa'  illustrano   nella   nota

integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente

disposizione.».

  3. Al primo comma dell'articolo 2423-bis  del  codice  civile  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al numero 1) le parole: «, nonche' tenendo conto della  funzione

economica dell'elemento dell'attivo o del passivo  considerato»  sono

soppresse;

  b)  dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis)   la

rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto

della sostanza dell'operazione o del contratto».

  4. Al primo  comma  dell'articolo  2424  del  codice  civile,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole: «2) costi di ricerca, di sviluppo e  di  pubblicita'»

sono sostituite dalle seguenti: «2) costi di sviluppo;»;

  b) le parole: «d) altre imprese;» sono sostituite  dalle  seguenti:

«d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;»  e  dopo  la

medesima lettera e' aggiunta la seguente: «d-bis) altre imprese;»;

  c) le parole: «2) crediti: a) verso imprese controllate;  b)  verso

imprese collegate; c)  verso  controllanti;  d)  verso  altri;»  sono

sostituite dalle seguenti: «2) crediti: a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d)  verso  imprese

sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri;»;

  d) le parole: «4) azioni proprie, con indicazioni anche del  valore

nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «4)  strumenti

finanziari derivati attivi;»;

  e) le parole: «4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate;

5) verso altri;» sono sostituite dalle seguenti:  «5)  verso  imprese

sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;»;

  f) dopo le parole: «3) partecipazioni in imprese controllanti» sono

inserite le seguenti: «3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al

controllo delle controllanti;» e le parole: «5) azioni  proprie,  con

indicazione anche del valore nominale complessivo;»  sono  sostituite

dalle seguenti: «5) strumenti finanziari derivati attivi;»;

  g) le parole: «D) Ratei e risconti, con  separata  indicazione  del

disaggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti:  «D)  Ratei  e

risconti.»;

  h) le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.  VII

- Altre riserve,  distintamente  indicate.  VIII  -  Utili  (perdite)

portati  a  nuovo.  IX  -  Utile  (perdita)   dell'esercizio.»   sono

sostituite  dalle  seguenti:  «VI  -  Altre  riserve,   distintamente

indicate. VII -  Riserva  per  operazioni  di  copertura  dei  flussi

finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile

(perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie  in

portafoglio.»;

  i) le parole: «2) per imposte, anche  differite;  3)  altri.»  sono

sostituite dalle seguenti:  «2)  per  imposte,  anche  differite;  3)

strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.»;

  l) dopo le parole: «11) debiti verso controllanti» sono inserite le

seguenti: «11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti;»;

  m) le parole:  «E)  Ratei  e  risconti,  con  separata  indicazione

dell'aggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «E) Ratei  e

risconti.»;

  n) il terzo comma e' abrogato.

  5. All'articolo 2424-bis del codice civile, dopo il sesto comma, e'

aggiunto il seguente: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio  a

diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di  quanto  disposto

dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.».

  6. All'articolo 2425 del codice civile sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) dopo le parole: «15) proventi da  partecipazioni,  con  separata

indicazione di quelli relativi a  imprese  controllate  e  collegate»

sono aggiunte le seguenti: «e di quelli relativi a controllanti  e  a

imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;

  b) dopo le parole: «a) da crediti iscritti nelle  immobilizzazioni,

con  separata  indicazione  di  quelli  da  imprese   controllate   e

collegate, di quelli da controllanti» sono aggiunte le  seguenti:  «e

da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;

  c) dopo  le  parole:  «d)  proventi  diversi  dai  precedenti,  con

separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di

quelli da controllanti» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  da  imprese

sottoposte al controllo di queste ultime»;

  d) le parole: «D) Rettifiche di valore di  attivita'  finanziarie:»

sono sostituite dalle seguenti: «D) Rettifiche di valore di attivita'

e passivita' finanziarie:»;

  e) dopo le parole: «18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b)  di

immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c)

di  titoli  iscritti  all'attivo  circolante  che  non  costituiscono

partecipazioni;»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «d)   di   strumenti

finanziari derivati;»;

  f) dopo le parole: «19) svalutazioni: a) di partecipazioni;  b)  di

immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c)

di titoli  iscritti  nell'attivo  circolante  che  non  costituiscono

partecipazioni.»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «d)   di   strumenti

finanziari derivati;»;

  g) le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi,  con

separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni  i  cui  ricavi

non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri,  con  separata  indicazione

delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili  non  sono

iscrivibili  al  n.  14),  e  delle  imposte  relative   a   esercizi

precedenti. Totale delle  partite  straordinarie  (20-21).  Risultato

prima  delle  imposte  (A-B+-C+-D+-E);  22)   imposte   sul   reddito

dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite)

dell'esercizio.» sono sostituite  dalle  seguenti:»  Risultato  prima

delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte  sul  reddito  dell'esercizio,

correnti,   differite   e    anticipate;    21)    utile    (perdite)

dell'esercizio.».

  7. Dopo l'articolo  2425-bis  del  codice  civile  e'  inserito  il

seguente:

  «Art.  2425-ter  (Rendiconto   finanziario).   -   Dal   rendiconto

finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il  bilancio

e  per  quello  precedente,  l'ammontare  e  la  composizione   delle

disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio,  ed  i

flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita'  operativa,

da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi  comprese,

con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.».

  8. All'articolo 2426 del codice civile sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) al numero 1) del primo comma, dopo le parole: «interna o  presso

terzi;» sono aggiunte le seguenti: «le immobilizzazioni rappresentate

da titoli sono  rilevate  in  bilancio  con  il  criterio  del  costo

ammortizzato, ove applicabile;»;

  b) al numero 3) del primo comma la parola: «; questo» e' sostituita

dalle seguenti: «. Il minor valore»  e  dopo  le  parole:  «rettifica

effettuata» sono aggiunte le seguenti: «; questa disposizione non  si

applica a rettifiche di valore relative all'avviamento»;

  c) al numero 4) del primo  comma  dopo  le  parole:  «superiore  al

valore  corrispondente  del  patrimonio  netto»  sono   inserite   le

seguenti: «riferito alla data di acquisizione o»;

  d) il numero 5) del primo comma e' sostituito dal seguente:  «5)  i

costi di impianto e di ampliamento  e  i  costi  di  sviluppo  aventi

utilita' pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con  il

consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di  impianto

e  ampliamento  devono  essere  ammortizzati  entro  un  periodo  non

superiore a cinque  anni.  I  costi  di  sviluppo  sono  ammortizzati

secondo la loro vita utile;  nei  casi  eccezionali  in  cui  non  e'

possibile stimarne attendibilmente la vita utile,  sono  ammortizzati

entro  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni.   Fino   a   che

l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo  non

e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se  residuano

riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei  costi  non

ammortizzati;»;

  e) al  numero  6)  del  primo  comma  le  parole:  «e  deve  essere

ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia  consentito

ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un  periodo  di  durata

superiore, purche' esso non superi la durata per  l'utilizzazione  di

questo  attivo  e  ne  sia  data  adeguata  motivazione  nella   nota

integrativa;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «.  L'ammortamento

dell'avviamento e' effettuato secondo la sua  vita  utile;  nei  casi

eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la  vita

utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a  dieci  anni.

Nella nota integrativa e' fornita  una  spiegazione  del  periodo  di

ammortamento dell'avviamento;»;

  f) il numero 7) del primo comma e' sostituito dal seguente: «7)  il

disaggio e l'aggio su prestiti  sono  rilevati  secondo  il  criterio

stabilito dal numero 8);»;

  g) il numero 8) del primo comma e' sostituito dal seguente:  «8)  i

crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio  del

costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto

riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;»;

  h) il numero 8-bis) del primo comma  e'  sostituito  dal  seguente:

«8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta  sono  iscritte

al  cambio  a  pronti  alla  data  di  chiusura   dell'esercizio;   i

conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al  conto

economico e  l'eventuale  utile  netto  e'  accantonato  in  apposita

riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita'

in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio  vigente  al

momento del loro acquisto;»;

  i) dopo il numero 11) del primo  comma  e'  inserito  il  seguente:

«11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se  incorporati  in

altri  strumenti  finanziari,  sono  iscritti  al  fair   value.   Le

variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se

lo strumento copre il rischio di  variazione  dei  flussi  finanziari

attesi  di  un  altro  strumento  finanziario  o   di   un'operazione

programmata, direttamente ad  una  riserva  positiva  o  negativa  di

patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto  economico  nella

misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei

flussi  di  cassa  dello   strumento   coperto   o   al   verificarsi

dell'operazione  oggetto  di  copertura.  Gli  elementi  oggetto   di

copertura contro il rischio di variazioni dei tassi  di  interesse  o

dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro  il  rischio  di

credito sono valutati  simmetricamente  allo  strumento  derivato  di

copertura; si considera sussistente la  copertura  in  presenza,  fin

dall'inizio,  di  stretta   e   documentata   correlazione   tra   le

caratteristiche dello strumento o dell'operazione  coperti  e  quelle

dello strumento di copertura. Non sono distribuibili  gli  utili  che

derivano dalla valutazione al fair value degli  strumenti  finanziari

derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le  riserve

di patrimonio  che  derivano  dalla  valutazione  al  fair  value  di

derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari  attesi  di  un

altro strumento finanziario o di un'operazione programmata  non  sono

considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di  cui

agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non  sono

disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.»;

  l) il numero 12) del primo comma e' abrogato;

  m) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

  «Ai fini della presente Sezione, per la definizione  di  "strumento

finanziario", di "attivita' finanziaria" e "passivita'  finanziaria",

di "strumento finanziario  derivato",  di  "costo  ammortizzato",  di

"fair value", di  "attivita'  monetaria"  e  "passivita'  monetaria",

"parte correlata" e "modello e tecnica  di  valutazione  generalmente

accettato" si fa riferimento  ai  principi  contabili  internazionali

adottati dall'Unione europea.

  Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  primo  comma,

numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati  anche

quelli collegati a merci che conferiscono all'una o  all'altra  parte

contraente il diritto di procedere alla  liquidazione  del  contratto

per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione  del

caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto  per  soddisfare

le esigenze  previste  dalla  societa'  che  redige  il  bilancio  di

acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

  b) il contratto sia stato destinato a  tale  scopo  fin  dalla  sua

conclusione;

  c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della

merce.

  Il fair value e' determinato con riferimento:

  a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per  i  quali

e' possibile individuare facilmente un  mercato  attivo;  qualora  il

valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento,

ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento

analogo, il valore di mercato puo'  essere  derivato  da  quello  dei

componenti o dello strumento analogo;

  b) al valore che risulta  da  modelli  e  tecniche  di  valutazione

generalmente accettati,  per  gli  strumenti  per  i  quali  non  sia

possibile individuare facilmente un mercato attivo;  tali  modelli  e

tecniche   di   valutazione   devono   assicurare   una   ragionevole

approssimazione al valore di mercato.

  Il fair value non e'  determinato  se  l'applicazione  dei  criteri

indicati al quarto comma non da' un risultato attendibile.».

  9. All'articolo 2427 del codice civile sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) al numero 3) del primo comma, le parole: «:"costi di ricerca, di

sviluppo e di pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «costi di

sviluppo»;

  b)  al  numero  7)  del  primo  comma,  dopo  le   parole:   «stato

patrimoniale»  le  parole:  «,   quando   il   loro   ammontare   sia

apprezzabile» sono soppresse;

  c) il numero 9) del primo comma e'  sostituito  dal  seguente:  «9)

l'importo  complessivo  degli  impegni,  delle   garanzie   e   delle

passivita' potenziali non risultanti dallo  stato  patrimoniale,  con

indicazione della natura delle garanzie reali prestate;  gli  impegni

esistenti in materia di trattamento di quiescenza e  simili,  nonche'

gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate,  collegate,

nonche'  controllanti  e   imprese   sottoposte   al   controllo   di

quest'ultime sono distintamente indicati;»;

  d) al numero 10) del primo comma, le  parole:  «se  significativa,»

sono soppresse;

  e) il numero 13) del primo comma e' sostituito dal  seguente:  «13)

l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o  di  costo  di

entita' o incidenza eccezionali;»;

  f) al numero 16) del primo comma dopo le parole:  «l'ammontare  dei

compensi» sono inserite le seguenti: «,  delle  anticipazioni  e  dei

crediti concessi agli» e dopo le parole:  «ciascuna  categoria»  sono

inserite  le  seguenti  :»,  precisando  il  tasso  d'interesse,   le

principali  condizioni  e  gli  importi   eventualmente   rimborsati,

cancellati o oggetto di rinuncia, nonche'  gli  impegni  assunti  per

loro conto per  effetto  di  garanzie  di  qualsiasi  tipo  prestate,

precisando il totale per ciascuna categoria»;

  g) al numero 18) del primo comma,  dopo  le  parole:  «obbligazioni

convertibili in azioni» sono inserite le seguenti: «, i warrants,  le

opzioni»;

  h) al numero 22-bis) del primo comma, dopo le parole:  «qualora  le

stesse», le parole: «siano rilevanti e» sono soppresse;

  i) dopo il numero 22-ter) del primo comma sono aggiunti i seguenti:

      «22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario  ed

economico  dei  fatti  di   rilievo   avvenuti   dopo   la   chiusura

dell'esercizio; 22-quinquies) il nome e la sede  legale  dell'impresa

che redige  il  bilancio  consolidato  dell'insieme  piu'  grande  di

imprese di cui l'impresa fa  parte  in  quanto  impresa  controllata,

nonche' il  luogo  in  cui  e'  disponibile  la  copia  del  bilancio

consolidato; 22-sexies) il nome e la  sede  legale  dell'impresa  che

redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo  di  imprese

di cui l'impresa fa parte in quanto impresa  controllata  nonche'  il

luogo in cui  e'  disponibile  la  copia  del  bilancio  consolidato;

22-septies) la proposta di destinazione degli utili  o  di  copertura

delle perdite;»;

  l) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le informazioni in

nota integrativa relative alle voci dello stato  patrimoniale  e  del

conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui  le  relative

voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.».

  10. All'articolo 2427-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) alla  rubrica,  le  parole:  «valore  equo  «fair  value»»  sono

sostituite dalle seguenti: «fair value»;

  b) al primo comma, numero 1),  dopo  le  parole:  «b)  informazioni

sulla loro entita' e sulla loro natura» sono aggiunte le seguenti: «,

compresi  i  termini  e  le  condizioni  significative  che   possono

influenzare  l'importo,  le  scadenze  e  la  certezza   dei   flussi

finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i

modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value  non  sia

stato determinato sulla  base  di  evidenze  di  mercato;  b-ter)  le

variazioni di  valore  iscritte  direttamente  nel  conto  economico,

nonche' quelle imputate alle riserve di patrimonio  netto;  b-quater)

una tabella che indichi i  movimenti  delle  riserve  di  fair  value

avvenuti nell'esercizio.»;

  c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

  11. All'articolo 2428, terzo comma, del codice civile, il numero 5)

e' abrogato.

  12. All'articolo 2435-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) al secondo comma le parole: «dalle voci  BI  e  BII  dell'attivo

devono essere detratti in  forma  esplicita  gli  ammortamenti  e  le

svalutazioni;» sono soppresse e  dopo  le  parole:  «esigibili  oltre

l'esercizio successivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le societa'  che

redigono  il  bilancio  in  forma  abbreviata  sono  esonerate  dalla

redazione del rendiconto finanziario.»;

  b) al terzo comma, dopo le parole: «voci  D18(a),  D18(b),  D18(c)»

sono inserite le seguenti: «, D18(d)» e dopo le parole: «voci D19(a),

D19(b), D19(c)» sono inserite le seguenti: «, D19(d)»;

  c) il quarto comma e' abrogato;

  d) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Fermo  restando  le

indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma  dell'articolo

2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal  secondo

comma  dell'articolo  2424,  dal  primo  comma,  numeri  4)   e   6),

dell'articolo 2426,  la  nota  integrativa  fornisce  le  indicazioni

richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6),  per

quest'ultimo limitatamente ai soli  debiti  senza  indicazione  della

ripartizione geografica, 8), 9), 13),  15),  per  quest'ultimo  anche

omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis),  22-ter),  per

quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti  gli  effetti

patrimoniali, finanziari ed economici,  22-quater),  22-sexies),  per

quest'ultimo anche  omettendo  l'indicazione  del  luogo  in  cui  e'

disponibile la copia del  bilancio  consolidato,  nonche'  dal  primo

comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).»;

  e) al sesto comma le parole: «limitare alla natura e  all'obiettivo

economico le informazioni  richieste  ai  sensi  dell'articolo  2427,

primo comma, numero 22-ter» sono sostituite dalle seguenti:  «con  le

imprese in cui la societa' stessa detiene una partecipazione»;

  f) dopo il settimo comma e' inserito il seguente: «Le societa'  che

redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto

dall'articolo 2426, hanno la facolta' di iscrivere i titoli al  costo

di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e  i  debiti

al valore nominale.».

  13. Dopo l'articolo 2435-bis  del  codice  civile  e'  inserito  il

seguente:

  «Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). -  Sono  considerate

micro-imprese le societa' di cui all'articolo 2435-bis che nel  primo

esercizio o,  successivamente,  per  due  esercizi  consecutivi,  non

abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

  2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

  3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.

  Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di  bilancio

e i criteri  di  valutazione  delle  micro-imprese  sono  determinati

secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono

esonerate dalla redazione:

  1) del rendiconto finanziario;

  2) della nota integrativa quando in calce allo  stato  patrimoniale

risultino le informazioni  previste  dal  primo  comma  dell'articolo

2427, numeri 9) e 16);

  3) della relazione sulla  gestione:  quando  in  calce  allo  stato

patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3)  e  4)

dell'articolo 2428.

  Non sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  al  quinto  comma

dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo  comma  dell'articolo

2426.

  Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste del  presente

articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei  casi,  in  forma

abbreviata o in forma  ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio

consecutivo abbiano  superato  due  dei  limiti  indicati  nel  primo

comma.».

  14. All'articolo 2478-bis del codice civile, il primo  periodo  del

primo comma e' sostituito dal  seguente:  «Il  bilancio  deve  essere

redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla  sezione  IX,

del capo V del presente libro.».

 

                               Art. 7

       Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)  alla  lettera  a)  del  comma  1,  la  cifra:  «17.500.000»  e'

sostituita dalla seguente: «20.000.000»;

  b)  alla  lettera  b)  del  comma  1,  la  cifra:  «35.000.000»  e'

sostituita dalla seguente: «40.000.000»;

  c) al comma 2, le parole: «abbia emesso titoli  quotati  in  borsa»

sono sostituite dalle seguenti: «e' un ente di interesse pubblico  ai

sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.

39»;

  d) al comma 3-bis, dopo  le  parole:  «non  sono»  e'  inserita  la

seguente: «altresi'»  e  dopo  le  parole:  «dell'articolo  29»  sono

aggiunte le seguenti: «, nonche'  le  imprese  che  controllano  solo

imprese che  possono  essere  escluse  dal  consolidamento  ai  sensi

dell'articolo 28»;

  e) alla lettera  a)  del  comma  4,  le  parole:  «delle  Comunita'

europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»  e  le

parole:  «di  altro  Stato  membro  delle  Comunita'  europee»   sono

sostituite dalle seguenti: «di altro Stato membro dell'Unione europea

o  in  conformita'  ai  principi  contabili  internazionali  adottati

dall'Unione europea»;

  f) alla lettera b) del comma  4,  le  parole:  «titoli  quotati  in

borsa» sono sostituite dalle seguenti: «valori mobiliari ammessi alla

negoziazione  in  mercati  regolamentati   italiani   o   dell'Unione

europea»;

  g) al comma 5, dopo le parole: «in lingua italiana»  sono  inserite

le seguenti: «o nella lingua comunemente  utilizzata  negli  ambienti

della finanza internazionale» e le parole: «; dell'avvenuto  deposito

deve farsi menzione  nel  Bollettino  Ufficiale  delle  societa'  per

azioni e a responsabilita' limitata» sono soppresse.

  2. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo

9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: «non e' possibile ottenere

tempestivamente» sono anteposte le seguenti: «in casi eccezionali,».

  3. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, dopo le parole: «dal conto economico» sono  inserite

le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;

  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:  «3-bis.  Non  occorre

rispettare  gli  obblighi  in  tema  di   rilevazione,   valutazione,

presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza

abbia effetti  irrilevanti  al  fine  di  dare  una  rappresentazione

veritiera e  corretta.  Rimangono  fermi  gli  obblighi  in  tema  di

regolare tenuta delle scritture  contabili.  Le  societa'  illustrano

nella nota integrativa i criteri con i quali  hanno  dato  attuazione

alla presente disposizione.».

  4. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 3 le parole: «di cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)  se

irrilevanti; quelli» sono soppresse;

  b) al comma 4 l'ultimo  periodo  e'  sostituito  da  seguente:  «Si

applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.».

  5. All'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Struttura e  contenuto

dello stato  patrimoniale,  del  conto  economico  e  del  rendiconto

finanziario consolidati»;

  b) al comma 1 dopo le parole: «del conto economico»  sono  inserite

le seguenti: «e del rendiconto finanziario» e le parole: «deve essere

adottata quella piu' idonea» sono sostituite dalle seguenti:  «devono

essere adottati la struttura e il contenuto piu' idonei».

  6. All'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, dopo le parole: «riferiti alla data»  sono  inserite

le seguenti: «di acquisizione o alla data»;

  b) al comma 3, le parole:  «"differenza  da  consolidamento"  o  e'

portato esplicitamente in detrazione della riserva da  consolidamento

fino a concorrenza della medesima.» sono sostituite  dalle  seguenti:

«"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato  a

conto economico.» e le parole: «dall'art.  2426,  n.  6,  del  codice

civile,» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  primo  comma,  n.  6,

dell'articolo 2426 del codice civile».

  7. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2 le parole: «,  a  meno  che,  ai  fini  indicati  nel

secondo comma dell'articolo 29, la difformita' consenta una  migliore

rappresentazione o sia irrilevante.» sono soppresse;

  b) dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  In  casi

eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al  comma  1,

purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota

integrativa.».

  8. Al comma 1 dell'articolo 36 del  decreto  legislativo  9  aprile

1991, n. 127, le parole: «nell'art.  2426,  n.  4,»  sono  sostituite

dalle seguenti: «nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426».

  9. Al comma 1 dell'articolo 38 del  decreto  legislativo  9  aprile

1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) i movimenti

delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo;  le

precedenti   rivalutazioni,   ammortamenti   e    svalutazioni;    le

acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra  voce,  le  alienazioni

avvenuti nell'esercizio; le  rivalutazioni,  gli  ammortamenti  e  le

svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni

riguardanti   le    immobilizzazioni    esistenti    alla    chiusura

dell'esercizio;»;

  b) alla lettera c), dopo le parole: «nella  consistenza  delle»  e'

inserita la seguente: «altre»;

  c) alla lettera d), le parole: «"costi di ricerca, di sviluppo e di

pubblicita'"» sono sostituite dalle seguenti: «"costi di sviluppo"»;

  d) alla lettera f), dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole:

«quando il loro ammontare e' significativo» sono soppresse;

  e) la lettera  h)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «h)  l'importo

complessivo  degli  impegni,  delle  garanzie  e   delle   passivita'

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale,  con  indicazione

della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti  in

materia di trattamento di quiescenza e simili;»;

  f) alla lettera i) le parole: «se significativa,» sono soppresse;

  g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) l'importo  e  la

natura dei singoli elementi  di  ricavo  o  di  costo  di  entita'  o

incidenza eccezionali;»;

  h) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o)  cumulativamente

per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni

e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci  dell'impresa

controllante per lo svolgimento  di  tali  funzioni  anche  in  altre

imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso  d'interesse,

le principali condizioni  e  gli  importi  eventualmente  rimborsati,

cancellati o oggetto di rinuncia, nonche'  gli  impegni  assunti  per

loro conto per  effetto  di  garanzie  di  qualsiasi  tipo  prestate,

precisando il totale per ciascuna categoria.»;

  i) la lettera o-bis) e' abrogata;

  l) alla lettera o-ter), le parole:  «1)  il  loro  fair  value;  2)

informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;» sono sostituite

dalle seguenti: «1) il loro fair value; 2)  informazioni  sulla  loro

entita' e sulla loro natura,  compresi  i  termini  e  le  condizioni

significative che possono influenzare l'importo,  le  scadenze  e  la

certezza  dei  flussi   finanziari   futuri;   2-bis)   gli   assunti

fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione,

qualora il fair  value  non  sia  stato  determinato  sulla  base  di

evidenze  di  mercato;  2-ter)  le  variazioni  di  valore   iscritte

direttamente  nel  conto  economico,  nonche'  quelle  imputate  alle

riserve di patrimonio netto; 2-quater)  una  tabella  che  indichi  i

movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;»;

  m)  alla  lettera  o-quinquies),  le  parole:  «le   stesse   siano

rilevanti» sono soppresse;

  n) dopo la lettera o-septies) sono aggiunte le seguenti: «o-octies)

il nome  e  la  sede  legale  dell'impresa  che  redige  il  bilancio

consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui  l'impresa  fa

parte in quanto impresa controllata,  nonche'  il  luogo  in  cui  e'

disponibile la copia del bilancio consolidato; o-novies) il nome e la

sede  legale  dell'impresa  che  redige   il   bilancio   consolidato

dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui  l'impresa  fa  parte  in

quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile  la

copia del bilancio  consolidato;  o-decies)  la  natura  e  l'effetto

patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo  avvenuti

dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.».

  10. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto  legislativo  9  aprile

1991, n. 127, la lettera b) e' abrogata.

  11. All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,

il comma 2 e' abrogato.

  12. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le  disposizioni  del

presente decreto non si applicano:

  a)  alle  banche  italiane  di  cui  all'articolo  1  del   decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  b) alle societa' finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma

1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,

che controllano banche o gruppi bancari  iscritti  nell'albo  di  cui

all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  c) alle societa' di partecipazione finanziaria  mista  italiane  di

cui  all'articolo  59,  comma  1),  lettera   b-bis),   del   decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che  controllano  una  o  piu'

banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora  il  settore

di maggiore dimensione all'interno del conglomerato  finanziario  sia

quello bancario determinato  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30

maggio 2005, n. 142;

  d) alle societa' di intermediazione mobiliare di  cui  all'articolo

1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.

58 (SIM);

  e) alle societa' finanziarie italiane che controllano SIM o  gruppi

di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11,  comma  1-bis,  del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

  f) alle societa' di gestione del risparmio di cui  all'articolo  1,

lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

  g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  h) alle societa' finanziarie che controllano  societa'  finanziarie

iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui

all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  i) alle agenzie di prestito su pegno di cui  all'articolo  112  del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo  V-bis  del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  m) agli istituti di pagamento di cui al titolo  V-ter  del  decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  n) agli  operatori  del  microcredito  iscritti  nell'albo  di  cui

all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  o) ai confidi iscritti nell'albo di cui  all'articolo  112-bis  del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;

  b) il comma 2 e' abrogato.

 

 

                              Capo III

  Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi

 

                               Art. 8

       Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1 dopo le parole: «eventuali  garanzie  prestate»  sono

aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  le  attivita'  relative  ai  fondi

pensioni gestiti in nome e per conto terzi»;

  b) il comma 2 e' abrogato.

  2. Alla lettera  c),  del  comma  1  dell'articolo  5  del  decreto

legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le  parole:  «60,  comma  1,  del

presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «96  del  codice

delle assicurazioni private».

  3. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e'

abrogato.

  4. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  173,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «ad  utilizzo  durevole,»  sono

inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli»;

  b) al comma 6, dopo le parole: «nel patrimonio  dell'impresa»  sono

inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli,»;

  c) al comma 7 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A  tale

fine si applicano i commi 4  e  5  dell'articolo  2426  e  l'articolo

2427-bis del codice civile.»;

  d) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. I costi di impianto

e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi  utilita'  pluriennale

possono essere iscritti nell'attivo  con  il  consenso  del  collegio

sindacale.  I  costi  di  impianto  e   ampliamento   devono   essere

ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di

sviluppo sono ammortizzati secondo  la  loro  vita  utile;  nei  casi

eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita  utile,  sono

ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che

l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo  non

e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se  residuano

riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei  costi  non

ammortizzati.»;

  e) al comma 12 il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato  secondo  la  sua  vita

utile; nei casi eccezionali in cui sia  impossibile  determinarne  la

vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non  superiore  a  dieci

anni. Nella nota integrativa e' fornita spiegazione  del  periodo  di

ammortamento dell'avviamento.»;

  f) il comma 15 e' abrogato;

  g) dopo il  comma  16  e'  inserito  il  seguente:  «16-bis.  Fermo

restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo  2427-bis  del

codice  civile,  gli  strumenti   finanziari   derivati,   anche   se

incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti  e  valutati

in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del

codice delle assicurazioni private.».

  5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto  legislativo  26  maggio

1997, n. 173, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  nota

integrativa si riporta il corrispondente importo.».

 

                               Art. 9

       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 38

  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  28  febbraio

2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) la lettera c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  le  banche

italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo    settembre

1993, n. 385; le societa' finanziarie italiane  di  cui  all'articolo

59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,

n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di

cui all'articolo 64 del decreto legislativo    settembre  1993,  n.

385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d);  le  societa'

di partecipazione finanziaria mista italiane di cui  all'articolo  59

comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre  1993,

n. 385, che controllano una o  piu'  banche  o  societa'  finanziarie

ovunque  costituite  qualora  il  settore  di   maggiore   dimensione

all'interno  del  conglomerato  finanziario   sia   quello   bancario

determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.  142;

le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma

1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);

le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di  SIM

iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis,  del  decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  le  societa'  di  gestione  del

risparmio di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  o),  del  decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' finanziarie iscritte

nell'albo  di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  

settembre 1993, n.  385;  le  societa'  finanziarie  che  controllano

societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo  106  del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  o  gruppi  finanziari

iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385; le  agenzie  di  prestito  su  pegno  di  cui

all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385;

gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di  pagamento  di

cui al titolo V-ter del decreto legislativo    settembre  1993,  n.

385;»;

  b) alla lettera d) le  parole:  «comma    sono  sostituite  dalle

seguenti: «commi 2 e 2-bis)».

  2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,

n. 38, e' abrogato.

 

                               Art. 10

       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,

alla lettera e) del comma 2, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte

le seguenti: «e  sulla  sua  conformita'  alle  norme  di  legge.  Il

giudizio contiene altresi' una dichiarazione  rilasciata  sulla  base

delle conoscenze e della comprensione  dell'impresa  e  del  relativo

contesto acquisite nel  corso  dell'attivita'  di  revisione  legale,

circa  l'eventuale  identificazione  di  errori  significativi  nella

relazione sulla gestione, nel  qual  caso  sono  fornite  indicazioni

sulla natura di tali errori».

 

                               Art. 11

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                               Art. 12

                  Disposizioni finali, transitorie

  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in  vigore  dal 

gennaio 2016  e  si  applicano  ai  bilanci  relativi  agli  esercizi

finanziari aventi inizio a partire da quella data.

  2. Le modificazioni  previste  dal  presente  decreto  all'articolo

2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del  codice  civile,  possono  non

essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che

non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

  3.  L'Organismo  italiano  di  contabilita'  aggiorna  i   principi

contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1,  lettera  a),

del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.  38,  sulla  base  delle

disposizioni contenute nel presente decreto.

  Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015

 

                             MATTARELLA

 

                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei

                            ministri

 

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle

                            finanze

 

                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari

                            esteri     e      della      cooperazione

                            internazionale

 

                            Orlando, Ministro della giustizia

 

                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando