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Roma, 17 settembre
2015
Circolare n. 153/2015
Oggetto: Finanziamenti – Incentivi per
l’autoimprenditorialità giovanile e l’imprenditoria femminile – D.M. 8.7.2015,
n.140, su G.U. n.206 del 5.9.2015.
A
breve ripartiranno i finanziamenti per incentivare l’avvio di attività
imprenditoriali da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, nonché
da parte delle donne di qualsiasi età.
Con il
decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri e le modalità con cui
opereranno gli incentivi che saranno gestiti da Invitalia,
l’Agenzia per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell’Economia.
Potranno
richiedere gli incentivi le imprese costituite in forma societaria operanti in
qualsiasi settore. Le agevolazioni consisteranno in finanziamenti agevolati a
tasso zero di durata massima di otto anni e d’importo non superiore al 75 per
cento della spesa massima ammissibile, pari a 1,5 milioni di euro. A fine
finanziamento, lo stesso andrà restituito senza interessi, secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali.
L’apertura
dei termini e le modalità per la presentazione delle domande saranno pubblicate
sul sito www.invitalia.it e sul sito www.mise.gov.it
Le
agevolazioni saranno concesse nei limiti delle disponibilità finanziarie, al
momento non ancora definite.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.45/2014
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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Confetra. |
G.U. n. 206 5.9.2015
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 luglio 2015, n. 140
Regolamento recante criteri
e modalita' di
concessione alle
agevolazioni di cui al capo 0I del titolo
I del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, sono
adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il
Ministero dello sviluppo economico;
b) «Soggetto gestore»:
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «decreto legislativo
n. 185/2000»: il decreto
legislativo 21
aprile 2000, n. 185,
recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144»;
d) «regolamento GBER»: il
regolamento (UE) n.
651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014,
che dichiara alcune
categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e
108 del trattato;
e) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE)
n. 1407/2013
della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione
degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de
minimis».
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Il presente
regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 24 del decreto
legislativo n. 185/2000, i criteri e le
modalita' per la concessione delle
agevolazioni di cui al Capo 0I del
Titolo I del medesimo decreto legislativo, volte a
sostenere nuova
imprenditorialita', in tutto il territorio
nazionale, attraverso la
creazione di micro e
piccole imprese competitive,
a prevalente o
totale
partecipazione giovanile o
femminile, e a
sostenerne lo
sviluppo attraverso
migliori condizioni per l'accesso al credito.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. La concessione delle
agevolazioni di cui al presente regolamento
e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto
dall'articolo 4 del
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze 30 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 14
del 19 gennaio
2005. Le predette disponibilita' possono
essere
incrementate da ulteriori
risorse derivanti dalla
programmazione
nazionale e comunitaria
ai sensi
dell'articolo 4-bis del
decreto
legislativo n. 185/2000.
Alle medesime agevolazioni
possono essere,
altresi', destinate
risorse aggiuntive regionali
attraverso la
stipula di apposite
intese tra il Ministero e la Regione interessata.
2. Il Soggetto Gestore provvede
al monitoraggio delle
risorse
disponibili, ai fini della
relativa informativa al
Ministero, con
cadenza almeno
semestrale.
Art. 4
Soggetto gestore
1. Gli
adempimenti tecnici e
amministrativi riguardanti
l'istruttoria
delle domande,
la concessione, l'erogazione
delle
agevolazioni, nonche', fermo restando quanto previsto
dall'articolo
14, l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente
regolamento, sono svolti
dal Soggetto gestore, che a tal
fine, ai
sensi dell'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000,
stipula con il
Ministero, sentito il Ministro delle economia e
delle
finanze e il Ministro
della coesione territoriale,
un'apposita
convenzione con cui sono
regolati i reciproci
rapporti. Con la
predetta
convenzione sono,
altresi',
definiti gli obblighi
informativi a carico del
Soggetto gestore, necessari al
monitoraggio
delle risorse
disponibili per la concessione delle agevolazioni.
2. Gli oneri derivanti
dalla convenzione prevista dal comma 1 sono
a carico delle
risorse di cui
all'articolo 3, nel
limite del
corrispettivo gia' previsto nella convenzione relativa alla gestione
delle misure di cui
al Titolo I,
Capi I, II
e IV del
decreto
legislativo n. 185/2000,
ridotto in misura non inferiore al 20 per
cento.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle
agevolazioni di cui al presente
regolamento le imprese:
a) costituite in
forma societaria, ivi
incluse le societa'
cooperative;
b) la cui compagine
societaria e' composta, per oltre
la meta'
numerica dei soci e di
quote di partecipazione, da soggetti
di eta'
compresa tra i diciotto
e i trentacinque anni ovvero da donne;
c) costituite da
non piu' di
dodici mesi alla
data di
presentazione della domanda
di agevolazione;
d) di micro e piccola dimensione,
secondo la classificazione
contenuta nel
regolamento GBER nonche'
nel decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005.
2. Ai fini dell'accesso alle
agevolazioni di cui
al presente
regolamento, le imprese di
cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente
costituite ed essere iscritte nel Registro
delle imprese;
b) essere nel pieno e
libero esercizio dei
propri diritti, non
essere in
liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
c) non rientrare tra
le imprese che
hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla
Commissione europea.
3. Il possesso dei
requisiti di cui ai commi
1 e 2
deve essere
dimostrato alla data di
presentazione della domanda di
agevolazione,
nel caso di
imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero entro
quarantacinque
giorni dalla
data della comunicazione di
cui
all'articolo 10, comma 4,
nel caso in cui la domanda sia presentata
da persone
fisiche che intendano costituire una nuova societa'.
4. Non sono ammissibili
agli aiuti di cui al
presente regolamento
le imprese
controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359
del codice civile,
da soci controllanti imprese che abbiano
cessato,
nei dodici mesi
precedenti la data di presentazione della
richiesta,
un'attivita' analoga
a quella cui
si riferisce la
domanda di
agevolazione.
Art. 6
Iniziative ammissibili
1. Sono agevolabili, fatti
salvi i divieti
e le limitazioni
stabiliti dal
regolamento de minimis, le
iniziative che prevedono
programmi di
investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi:
a) alla produzione di
beni nei settori
dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
b) alla fornitura di
servizi, in qualsiasi settore;
c) al commercio e al
turismo;
d) alle attivita' riconducibili anche
a piu' settori
di
particolare
rilevanza per
lo sviluppo dell'imprenditorialita'
giovanile, riguardanti:
1) la filiera turistico-culturale, intesa
come attivita'
finalizzate alla valorizzazione e
alla fruizione del
patrimonio
culturale, ambientale e
paesaggistico, nonche' al miglioramento
dei
servizi per la ricettivita' e l'accoglienza;
2) l'innovazione
sociale, intesa come produzione
di beni e
fornitura di servizi
che creano nuove
relazioni sociali ovvero
soddisfano
nuovi bisogni
sociali, anche attraverso
soluzioni
innovative.
2. La trasformazione dei
prodotti agricoli di
cui al comma
1,
lettera a) e' costituita da
qualsiasi trattamento di
un prodotto
agricolo in cui il
prodotto ottenuto resta pur sempre
un prodotto
agricolo,
eccezion fatta
per le attivita' svolte
nell'azienda
agricola necessarie per
preparare un prodotto animale o vegetale alla
prima vendita.
3. I programmi di
investimento di cui al comma
1 devono essere
realizzati
entro ventiquattro
mesi dalla data
di stipula del
contratto di
finanziamento di cui all'articolo 11, comma 1,
pena la
revoca delle
agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta
dell'impresa beneficiaria,
il Soggetto gestore puo' autorizzare
una
proroga non superiore
a sei mesi.
4. Il Ministro dello sviluppo economico
puo'
emanare direttive
volte a
stabilire specifiche priorita' di
intervento nell'ambito
delle attivita' e dei
settori di cui
al comma 1.
L'eventuale
emanazione delle predette
direttive deve in ogni caso avvenire con un
congruo anticipo
temporale rispetto al provvedimento di cui al
comma
2 dell'articolo 9, in materia di apertura dei termini e modalita' di
presentazione delle domande.
Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle
agevolazioni di cui
al presente
regolamento le spese necessarie
alle finalita' del
programma di
investimento
sostenute dall'impresa
a decorrere dalla
data di
presentazione della domanda
ovvero dalla data di costituzione della
societa' nel caso in cui la domanda
sia presentata da persone fisiche
ai sensi
dell'articolo 5, comma 3.
2. Le spese ammissibili
sono quelle relative all'acquisto di
beni
materiali e immateriali e
servizi rientranti nelle
seguenti
categorie:
a) suolo aziendale;
b) fabbricati, opere edili
/ murarie, comprese
le
ristrutturazioni;
c) macchinari,
impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi
informatici e servizi
per le tecnologie
dell'informazione
e della
comunicazione (TIC) commisurati
alle
esigenze produttive e
gestionali dell'impresa;
e) brevetti, licenze e
marchi;
f) formazione specialistica dei
soci e dei
dipendenti del
soggetto beneficiario,
funzionali alla realizzazione del progetto;
g) consulenze
specialistiche.
Art. 8
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di
cui al presente regolamento sono concesse ai
sensi e nei limiti
del regolamento de minimis e assumono la forma di
un finanziamento
agevolato per gli investimenti, a un
tasso pari a
zero, della durata
massima di otto anni e di importo non superiore al
settantacinque per cento
della spesa ammissibile.
2. Il finanziamento
agevolato di cui al
comma 1 e' restituito
dall'impresa
beneficiaria, senza interessi,
secondo un piano
di
ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate
scadenti il 31
maggio e il 30
novembre di ogni anno, a decorrere dalla
prima delle
precitate date
successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a
saldo del
finanziamento concesso.
3. Il finanziamento agevolato
e' assistito dalle garanzie previste
dal codice civile
acquisibili nell'ambito degli
investimenti da
realizzare per un valore
non superiore all'importo del
finanziamento
concesso, nonche' da privilegio speciale ai sensi
dell'articolo 2,
comma 2, del decreto
legislativo n. 185/2000.
4. L'impresa
beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria
del programma di
investimento apportando un
contributo finanziario,
attraverso risorse
proprie ovvero mediante finanziamento esterno,
in
una forma priva di
qualsiasi tipo di
sostegno pubblico, pari
al
venticinque per cento
delle spese ammissibili complessive.
5. Fermo restando quanto
previsto all'articolo 13, lettera g), del
presente regolamento,
nel caso di ritardo nel pagamento della rata di
ammortamento, decorre,
senza necessita' di
intimazione e messa
in
mora, un interesse
di mora pari al tasso ufficiale
di riferimento
(TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato
di tre
punti percentuali.
Art. 9
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di
cui al presente regolamento
sono concesse
sulla base di una
procedura valutativa con procedimento a
sportello,
secondo quanto
stabilito dall'articolo 5 del decreto
legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. L'apertura dei
termini e le modalita' per la presentazione delle
domande di
agevolazione sono definite dal Ministero con provvedimento
del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel
sito internet del
Soggetto gestore www.invitalia.it e in
quello del
Ministero www.mise.gov.it, ferma
restando la pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi
dell'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123. Con il
medesimo
provvedimento sono
fornite le ulteriori
istruzioni
necessarie ai fini della
migliore attuazione dell'intervento.
3. Ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, le
imprese hanno diritto
alle agevolazioni
esclusivamente
nei limiti
delle disponibilita' finanziarie.
Il
Soggetto gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare
nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana,
l'avvenuto
esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili e restituisce
alle
imprese che ne
facciano richiesta, e le cui domande non
siano state
soddisfatte, l'eventuale
documentazione da esse inviata a loro spese.
4. Qualora le
risorse residue non
consentano l'integrale
accoglimento delle spese
ammissibili previste dalla
domanda, le
agevolazioni sono concesse
in misura parziale rispetto
all'ammontare
delle predette
spese.
Art. 10
Istruttoria delle domande
e
criteri di valutazione
1. Le domande di
agevolazione sono presentate al Soggetto gestore,
che procede, nel
rispetto dell'ordine cronologico di presentazione,
all'istruttoria
delle domande
sulla base dei
seguenti criteri
valutazione:
a) adeguatezza e
coerenza delle competenze
possedute dai soci,
per grado di
istruzione ovvero pregressa
esperienza lavorativa,
rispetto alla specifica
attivita' prevista dal piano d'impresa;
b) capacita' dell'iniziativa di
presidiare gli aspetti
del
processo
tecnico-produttivo e organizzativo;
c) introduzione di
soluzioni innovative sotto
il profilo
organizzativo, produttivo o
commerciale;
d) potenzialita' del
mercato di riferimento, vantaggio
competitivo
dell'iniziativa proponente
e relative strategie
di
marketing;
e) sostenibilita'
economica e
finanziaria
dell'iniziativa, con
particolare
riferimento all'equilibrio e
alla coerenza nella
composizione interna delle
spese ammissibili.
2. Per ciascuno dei
criteri di cui al
comma 1, alla
domanda e'
attribuito uno specifico
punteggio, secondo le istruzioni impartite
con il
provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, con il quale il
Ministero fornisce, altresi', le
ulteriori indicazioni in
ordine ai
punteggi minimi
necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni.
3. Le domande di
agevolazione, complete dei
dati richiesti, sono
istruite in tempo utile perche' possano essere
deliberate entro
sessanta
giorni dalla
data di presentazione
dell'istanza o di
completamento della stessa.
4. Il Soggetto gestore
comunica tempestivamente e, comunque, entro
dieci giorni dalla sua
conclusione, l'esito dell'istruttoria
di cui
al comma 1
al soggetto che
ha presentato domanda,
richiedendo
contestualmente
l'eventuale ulteriore
documentazione necessaria,
anche ai fini della
successiva verifica tecnica sulla funzionalita'
del programma di
investimento e sulla pertinenza e congruita' delle
spese indicate in
domanda. La verifica tecnica deve essere
conclusa
entro trenta giorni
dalla data della citata comunicazione ovvero
dal
completamento della
documentazione eventualmente necessaria
ai fini
dell'ammissione alle agevolazioni.
5. Nel caso di esito negativo
delle attivita' istruttorie,
la
domanda e' rigettata
previa comunicazione ai
sensi dell'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 11
Concessione ed erogazione delle
agevolazioni
1. Le agevolazioni sono
concesse dal Soggetto
gestore ed erogate
sulla base di un
contratto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla
data della delibera
di cui all'articolo 10, comma 3, con il
soggetto
beneficiario, con il quale:
a) sono recepite le
spese ammesse e
l'ammontare delle
agevolazioni, eventualmente
rideterminate sulla base della verifica
sul programma di
investimento indicato dal soggetto richiedente nella
domanda di
agevolazione;
b) sono disciplinati i
rapporti giuridici e finanziari
tra il
Soggetto gestore e il beneficiario, ivi inclusi i
termini per la
realizzazione
del programma
di investimento e
gli obblighi di
mantenimento dei beni
e dell'attivita' oggetto
di agevolazione,
nonche' gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di
revoca ai sensi
dell'articolo 13 del presente regolamento.
2. L'erogazione delle
agevolazioni avviene su
richiesta
dell'impresa beneficiaria
in non piu' di
tre stati di
avanzamento
lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non puo'
essere inferiore
al venticinque
per cento dei costi ammessi. Nel caso
in cui le
agevolazioni siano erogate
in relazione a due o tre SAL, l'ultima
erogazione non puo' essere inferiore al dieci per
cento dei costi
ammessi.
3. La richiesta di
erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire
entro i termini
individuati dal contratto di finanziamento di cui al
comma 1 in relazione
alla durata del programma di
investimento. I
predetti termini non
potranno, in ogni
caso, essere superiori
a
trenta mesi dalla
data di stipula del contratto di finanziamento. Nel
caso in cui sia
autorizzata la proroga del termine
di realizzazione
del programma di
investimento ai sensi dell'articolo 6, comma
3, il
predetto
termine di
trenta mesi e' aumentato
del periodo
corrispondente a quello della
proroga autorizzata.
4. L'ultima erogazione e' effettuata a seguito di un
accertamento
presso l'unita' produttiva da parte del Soggetto
gestore, volto a
verificare l'avvenuta
realizzazione del programma di investimento,
e
previo ricalcolo
delle agevolazioni spettanti sulla
base dell'esito
delle verifiche
sulle spese effettivamente sostenute.
Il Soggetto
gestore provvede a
richiedere all'impresa beneficiaria
le somme
erogate ed
eventualmente non spettanti sulla base di quanto precisato
con il
provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2.
5. Per ciascuna richiesta di erogazione
deve essere presentata
idonea
documentazione, relativa all'attivita' svolta
e alle spese
sostenute, comprensiva
delle fatture quietanziate.
6. E' fatta salva la possibilita' per
l'impresa beneficiaria di
richiedere al Soggetto
gestore l'erogazione di una prima
quota di
agevolazione a titolo di
anticipazione, non superiore al
venticinque
per cento, su
presentazione di idonea garanzia,
alle modalita' e
condizioni indicate nel
provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2,
e nel contratto
di finanziamento di cui al comma 1.
7. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi 5
e 6, le singole
erogazioni possono essere corrisposte sulla
base di
fatture di acquisto
non quietanzate, secondo modalita' stabilite dal
provvedimento di cui
all'articolo 9, comma 2, e previa
stipula di
un'apposita convenzione
tra il
Ministero, il Soggetto
gestore e
l'Associazione Bancaria Italiana per
l'adozione, da parte
delle
banche aderenti alla
convenzione stessa, di uno
specifico contratto
di conto corrente
in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei
beni
agevolati in tempi celeri
e strettamente conseguenti
al
versamento sul predetto
conto del finanziamento agevolato da
parte
del Soggetto gestore e
della quota a
carico dell'impresa
beneficiaria.
Art. 12
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di
cui al presente
regolamento non sono
cumulabili con altri
aiuti pubblici concessi per le
medesime spese,
incluse le agevolazioni
concesse sulla base
del regolamento de
minimis.
Art. 13
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di
cui al presente regolamento sono revocate, in
misura totale o
parziale, nei seguenti casi:
a) verifica
dell'assenza di uno
o
piu'
requisiti, ovvero di
documentazione
incompleta o irregolare,
per fatti imputabili
al
soggetto richiedente le
agevolazioni e non sanabili;
b) mancato rispetto
dei tempi previsti per la
realizzazione del
programma di investimento di
cui all'articolo 6,
comma 3, e
all'articolo 11, comma 3,
salvo i casi di forza maggiore;
c) trasferimento,
alienazione o destinazione ad
usi diversi da
quelli previsti nel
programma di investimento, senza l'autorizzazione
del Soggetto
gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi
alle agevolazioni,
prima che siano trascorsi tre anni dalla
data di
ultimazione del programma
di investimento medesimo;
d) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero
sua
alienazione,
totale o
parziale, o concessione
in locazione, o
trasferimento all'estero
prima che siano trascorsi tre
anni dalla
data di ultimazione
del programma di investimento;
e) fallimento dell'impresa beneficiaria
ovvero apertura nei
confronti della stessa
di altra procedura concorsuale prima che siano
trascorsi tre anni
dalla data di
ultimazione del programma
di
investimento;
f) mancato adempimento
agli obblighi di monitoraggio e controllo
di cui
all'articolo 14;
g) mancata
restituzione protratta per oltre un anno di una
rata
del finanziamento
concesso;
h) negli ulteriori
casi previsti nel contratto di finanziamento.
Art. 14
Monitoraggio,
ispezioni e controlli
1. In ogni fase del
procedimento il Soggetto gestore e il Ministero
possono effettuare
controlli e ispezioni, anche a
campione, sulle
iniziative agevolate, al
fine di verificare le
condizioni per la
fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione
degli interventi
finanziati.
2. Le imprese beneficiarie
delle agevolazioni trasmettono
al
Soggetto
gestore la
documentazione utile al
monitoraggio delle
iniziative, con le forme
e modalita' definite
con il provvedimento
del Ministero di
cui all'articolo 9, comma 2.
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai
sensi
dell'articolo
26 del
decreto legislativo n.
185/2000,
presenta
annualmente al Parlamento
una relazione sull'attuazione delle
misure
incentivanti previste dal
presente regolamento sulla
base degli
elementi forniti dal
Ministero.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella
Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 luglio 2015
Il Ministro
dello
sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'economia
e
delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF,
reg.ne prev. n. 3043