Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 17 settembre 2015

 

Circolare n. 153/2015

 

Oggetto: Finanziamenti – Incentivi per l’autoimprenditorialità giovanile e l’imprenditoria femminile – D.M. 8.7.2015, n.140, su G.U. n.206 del 5.9.2015.

 

A breve ripartiranno i finanziamenti per incentivare l’avvio di attività imprenditoriali da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, nonché da parte delle donne di qualsiasi età.

 

Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri e le modalità con cui opereranno gli incentivi che saranno gestiti da Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell’Economia.

 

Potranno richiedere gli incentivi le imprese costituite in forma societaria operanti in qualsiasi settore. Le agevolazioni consisteranno in finanziamenti agevolati a tasso zero di durata massima di otto anni e d’importo non superiore al 75 per cento della spesa massima ammissibile, pari a 1,5 milioni di euro. A fine finanziamento, lo stesso andrà restituito senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali.

 

L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande saranno pubblicate sul sito www.invitalia.it e sul sito www.mise.gov.it

 

Le agevolazioni saranno concesse nei limiti delle disponibilità finanziarie, al momento non ancora definite.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.45/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 206 5.9.2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 luglio 2015, n. 140

Regolamento  recante  criteri  e  modalita'   di   concessione   alle

agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del  decreto  legislativo

21 aprile 2000, n. 185.

 

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

                             A d o t t a

 

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente  regolamento,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

    b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

    c) «decreto legislativo n. 185/2000»: il decreto  legislativo  21

aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita'  e

all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge

17 maggio 1999, n. 144»;

    d) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della

Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato;

    e) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013

della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea agli aiuti «de minimis».

 

                               Art. 2

         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

  1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto  previsto

dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 185/2000, i criteri e  le

modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui al Capo 0I del

Titolo I del medesimo decreto legislativo, volte  a  sostenere  nuova

imprenditorialita', in tutto il territorio nazionale,  attraverso  la

creazione di micro e piccole  imprese  competitive,  a  prevalente  o

totale partecipazione  giovanile  o  femminile,  e  a  sostenerne  lo

sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

 

                               Art. 3

                         Risorse finanziarie

  1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento

e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto

dall'articolo 4  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  14

del 19  gennaio  2005.  Le  predette  disponibilita'  possono  essere

incrementate da  ulteriori  risorse  derivanti  dalla  programmazione

nazionale e comunitaria ai  sensi  dell'articolo  4-bis  del  decreto

legislativo n. 185/2000. Alle medesime agevolazioni  possono  essere,

altresi',  destinate  risorse  aggiuntive  regionali  attraverso   la

stipula di apposite intese tra il Ministero e la Regione interessata.

  2. Il Soggetto  Gestore  provvede  al  monitoraggio  delle  risorse

disponibili, ai fini della relativa  informativa  al  Ministero,  con

cadenza almeno semestrale.

 

                               Art. 4

                          Soggetto gestore

  1.   Gli   adempimenti   tecnici   e   amministrativi   riguardanti

l'istruttoria  delle  domande,  la  concessione,  l'erogazione  delle

agevolazioni, nonche', fermo restando quanto  previsto  dall'articolo

14, l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui  al  presente

regolamento, sono svolti dal Soggetto gestore, che  a  tal  fine,  ai

sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000,

stipula con il Ministero, sentito il Ministro delle economia e  delle

finanze  e  il  Ministro  della  coesione  territoriale,  un'apposita

convenzione con cui  sono  regolati  i  reciproci  rapporti.  Con  la

predetta  convenzione   sono,   altresi',   definiti   gli   obblighi

informativi a carico del Soggetto gestore, necessari al  monitoraggio

delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni.

  2. Gli oneri derivanti dalla convenzione prevista dal comma 1  sono

a carico  delle  risorse  di  cui  all'articolo  3,  nel  limite  del

corrispettivo gia' previsto nella convenzione relativa alla  gestione

delle misure di cui al  Titolo  I,  Capi  I,  II  e  IV  del  decreto

legislativo n. 185/2000, ridotto in misura non inferiore  al  20  per

cento.

 

                               Art. 5

                        Soggetti beneficiari

  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente

regolamento le imprese:

    a) costituite  in  forma  societaria,  ivi  incluse  le  societa'

cooperative;

    b) la cui compagine societaria e' composta, per  oltre  la  meta'

numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti  di  eta'

compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;

    c)  costituite  da  non  piu'  di  dodici  mesi  alla   data   di

presentazione della domanda di agevolazione;

    d) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione

contenuta nel regolamento GBER nonche' nel decreto del Ministro delle

attivita' produttive 18 aprile 2005.

  2. Ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente

regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:

    a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro

delle imprese;

    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non

essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure

concorsuali;

    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,

gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla

Commissione europea.

  3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi  1  e  2  deve  essere

dimostrato alla data di presentazione della domanda di  agevolazione,

nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero  entro

quarantacinque  giorni  dalla  data  della   comunicazione   di   cui

all'articolo 10, comma 4, nel caso in cui la domanda  sia  presentata

da persone fisiche che intendano costituire una nuova societa'.

  4. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al  presente  regolamento

le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359

del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano  cessato,

nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della  richiesta,

un'attivita'  analoga  a  quella  cui  si  riferisce  la  domanda  di

agevolazione.

 

                               Art. 6

                       Iniziative ammissibili

  1. Sono  agevolabili,  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni

stabiliti dal regolamento de minimis,  le  iniziative  che  prevedono

programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi:

    a)  alla  produzione  di   beni   nei   settori   dell'industria,

dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;

    b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;

    c) al commercio e al turismo;

    d)  alle  attivita'  riconducibili  anche  a  piu'   settori   di

particolare  rilevanza  per   lo   sviluppo   dell'imprenditorialita'

giovanile, riguardanti:

      1)  la  filiera  turistico-culturale,  intesa  come   attivita'

finalizzate alla  valorizzazione  e  alla  fruizione  del  patrimonio

culturale, ambientale e paesaggistico, nonche' al  miglioramento  dei

servizi per la ricettivita' e l'accoglienza;

      2) l'innovazione sociale, intesa  come  produzione  di  beni  e

fornitura di  servizi  che  creano  nuove  relazioni  sociali  ovvero

soddisfano  nuovi  bisogni  sociali,   anche   attraverso   soluzioni

innovative.

  2. La trasformazione dei prodotti  agricoli  di  cui  al  comma  1,

lettera a) e' costituita da  qualsiasi  trattamento  di  un  prodotto

agricolo in cui il prodotto ottenuto resta  pur  sempre  un  prodotto

agricolo,  eccezion  fatta  per  le  attivita'  svolte   nell'azienda

agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla

prima vendita.

  3. I programmi di investimento di cui  al  comma  1  devono  essere

realizzati  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  stipula   del

contratto di finanziamento di cui all'articolo 11, comma 1,  pena  la

revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata  richiesta

dell'impresa beneficiaria, il Soggetto gestore puo'  autorizzare  una

proroga non superiore a sei mesi.

  4. Il Ministro dello  sviluppo  economico  puo'  emanare  direttive

volte a stabilire  specifiche  priorita'  di  intervento  nell'ambito

delle attivita'  e  dei  settori  di  cui  al  comma  1.  L'eventuale

emanazione delle predette direttive deve in ogni caso avvenire con un

congruo anticipo temporale rispetto al provvedimento di cui al  comma

2 dell'articolo 9, in materia di apertura dei termini e modalita'  di

presentazione delle domande.

 

                               Art. 7

                          Spese ammissibili

  1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  di   cui   al   presente

regolamento le spese  necessarie  alle  finalita'  del  programma  di

investimento  sostenute  dall'impresa  a  decorrere  dalla  data   di

presentazione della domanda ovvero dalla data di  costituzione  della

societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche

ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

  2. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto  di  beni

materiali  e  immateriali  e  servizi   rientranti   nelle   seguenti

categorie:

    a) suolo aziendale;

    b)   fabbricati,   opere   edili   /   murarie,    comprese    le

ristrutturazioni;

    c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

    d)  programmi   informatici   e   servizi   per   le   tecnologie

dell'informazione  e  della  comunicazione  (TIC)  commisurati   alle

esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

    e) brevetti, licenze e marchi;

    f)  formazione  specialistica  dei  soci  e  dei  dipendenti  del

soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto;

    g) consulenze specialistiche.

 

                               Art. 8

                      Agevolazioni concedibili

  1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse  ai

sensi e nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma  di

un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un  tasso  pari  a

zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al

settantacinque per cento della spesa ammissibile.

  2. Il finanziamento agevolato di  cui  al  comma  1  e'  restituito

dall'impresa beneficiaria,  senza  interessi,  secondo  un  piano  di

ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31

maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla  prima  delle

precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota  a

saldo del finanziamento concesso.

  3. Il finanziamento agevolato e' assistito dalle garanzie  previste

dal codice  civile  acquisibili  nell'ambito  degli  investimenti  da

realizzare per un valore non superiore all'importo del  finanziamento

concesso, nonche' da privilegio speciale ai  sensi  dell'articolo  2,

comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000.

  4. L'impresa beneficiaria deve garantire la  copertura  finanziaria

del programma di investimento apportando un  contributo  finanziario,

attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno,  in

una forma priva di qualsiasi  tipo  di  sostegno  pubblico,  pari  al

venticinque per cento delle spese ammissibili complessive.

  5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, lettera g),  del

presente regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di

ammortamento, decorre, senza necessita' di  intimazione  e  messa  in

mora, un interesse di mora pari al  tasso  ufficiale  di  riferimento

(TUR) vigente alla data di scadenza della  rata,  maggiorato  di  tre

punti percentuali.

 

                               Art. 9

                        Procedura di accesso

  1. Le agevolazioni di cui al  presente  regolamento  sono  concesse

sulla base di una procedura valutativa con procedimento a  sportello,

secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto  legislativo  31

marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

  2. L'apertura dei termini e le modalita' per la presentazione delle

domande di agevolazione sono definite dal Ministero con provvedimento

del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel

sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it e in  quello  del

Ministero www.mise.gov.it,  ferma  restando  la  pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai  sensi  dell'articolo

5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123.  Con  il

medesimo  provvedimento  sono   fornite   le   ulteriori   istruzioni

necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento.

  3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del  decreto  legislativo  31

marzo 1998, n.  123,  le  imprese  hanno  diritto  alle  agevolazioni

esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Il

Soggetto gestore comunica tempestivamente, con avviso  da  pubblicare

nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   l'avvenuto

esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce  alle

imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non  siano  state

soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese.

  4.  Qualora  le  risorse   residue   non   consentano   l'integrale

accoglimento delle  spese  ammissibili  previste  dalla  domanda,  le

agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto  all'ammontare

delle predette spese.

 

                               Art. 10

                      Istruttoria delle domande

                      e criteri di valutazione

  1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto  gestore,

che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico  di  presentazione,

all'istruttoria  delle  domande  sulla  base  dei  seguenti   criteri

valutazione:

    a) adeguatezza e coerenza delle competenze  possedute  dai  soci,

per grado  di  istruzione  ovvero  pregressa  esperienza  lavorativa,

rispetto alla specifica attivita' prevista dal piano d'impresa;

    b)  capacita'  dell'iniziativa  di  presidiare  gli  aspetti  del

processo tecnico-produttivo e organizzativo;

    c)  introduzione  di  soluzioni  innovative  sotto   il   profilo

organizzativo, produttivo o commerciale;

    d)  potenzialita'   del   mercato   di   riferimento,   vantaggio

competitivo  dell'iniziativa  proponente  e  relative  strategie   di

marketing;

    e) sostenibilita' economica e  finanziaria  dell'iniziativa,  con

particolare  riferimento  all'equilibrio  e   alla   coerenza   nella

composizione interna delle spese ammissibili.

  2. Per ciascuno dei criteri di cui al  comma  1,  alla  domanda  e'

attribuito uno specifico punteggio, secondo le  istruzioni  impartite

con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, con il quale  il

Ministero fornisce, altresi', le ulteriori indicazioni in  ordine  ai

punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

  3. Le domande di agevolazione, complete dei  dati  richiesti,  sono

istruite in tempo  utile  perche'  possano  essere  deliberate  entro

sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  dell'istanza  o  di

completamento della stessa.

  4. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente e, comunque,  entro

dieci giorni dalla sua conclusione, l'esito dell'istruttoria  di  cui

al comma  1  al  soggetto  che  ha  presentato  domanda,  richiedendo

contestualmente  l'eventuale  ulteriore  documentazione   necessaria,

anche ai fini della successiva verifica tecnica  sulla  funzionalita'

del programma di investimento e sulla pertinenza e  congruita'  delle

spese indicate in domanda. La verifica tecnica deve  essere  conclusa

entro trenta giorni dalla data della citata comunicazione ovvero  dal

completamento della documentazione eventualmente necessaria  ai  fini

dell'ammissione alle agevolazioni.

  5. Nel caso di  esito  negativo  delle  attivita'  istruttorie,  la

domanda e' rigettata  previa  comunicazione  ai  sensi  dell'articolo

10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

                               Art. 11

            Concessione ed erogazione delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto  gestore  ed  erogate

sulla base di un contratto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla

data della delibera di cui all'articolo 10, comma 3, con il  soggetto

beneficiario, con il quale:

    a)  sono  recepite  le  spese   ammesse   e   l'ammontare   delle

agevolazioni, eventualmente rideterminate sulla base  della  verifica

sul programma di investimento indicato dal soggetto richiedente nella

domanda di agevolazione;

    b) sono disciplinati i rapporti giuridici  e  finanziari  tra  il

Soggetto gestore e il beneficiario, ivi  inclusi  i  termini  per  la

realizzazione  del  programma  di  investimento  e  gli  obblighi  di

mantenimento dei  beni  e  dell'attivita'  oggetto  di  agevolazione,

nonche' gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di

revoca ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.

  2.   L'erogazione   delle   agevolazioni   avviene   su   richiesta

dell'impresa beneficiaria in non piu' di  tre  stati  di  avanzamento

lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non puo' essere inferiore

al venticinque per cento dei  costi  ammessi.  Nel  caso  in  cui  le

agevolazioni siano erogate in relazione a due  o  tre  SAL,  l'ultima

erogazione non puo' essere inferiore al dieci  per  cento  dei  costi

ammessi.

  3. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire

entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui  al

comma 1 in relazione alla durata del  programma  di  investimento.  I

predetti termini non potranno,  in  ogni  caso,  essere  superiori  a

trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel

caso in cui sia autorizzata la proroga del termine  di  realizzazione

del programma di investimento ai sensi dell'articolo 6, comma  3,  il

predetto  termine  di  trenta   mesi   e'   aumentato   del   periodo

corrispondente a quello della proroga autorizzata.

  4. L'ultima erogazione e' effettuata a seguito di  un  accertamento

presso l'unita' produttiva da parte del  Soggetto  gestore,  volto  a

verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento,  e

previo ricalcolo delle agevolazioni spettanti sulla  base  dell'esito

delle verifiche sulle spese  effettivamente  sostenute.  Il  Soggetto

gestore provvede  a  richiedere  all'impresa  beneficiaria  le  somme

erogate ed eventualmente non spettanti sulla base di quanto precisato

con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2.

  5. Per ciascuna richiesta  di  erogazione  deve  essere  presentata

idonea documentazione, relativa all'attivita'  svolta  e  alle  spese

sostenute, comprensiva delle fatture quietanziate.

  6. E' fatta salva la possibilita'  per  l'impresa  beneficiaria  di

richiedere al Soggetto gestore l'erogazione di  una  prima  quota  di

agevolazione a titolo di anticipazione, non superiore al  venticinque

per cento, su presentazione di  idonea  garanzia,  alle  modalita'  e

condizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2,

e nel contratto di finanziamento di cui al comma 1.

  7. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi  5

e 6, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla  base  di

fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite  dal

provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2,  e  previa  stipula  di

un'apposita convenzione tra  il  Ministero,  il  Soggetto  gestore  e

l'Associazione Bancaria  Italiana  per  l'adozione,  da  parte  delle

banche aderenti alla convenzione stessa, di uno  specifico  contratto

di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei

beni  agevolati  in  tempi  celeri  e  strettamente  conseguenti   al

versamento sul predetto conto del finanziamento  agevolato  da  parte

del  Soggetto  gestore  e   della   quota   a   carico   dell'impresa

beneficiaria.

 

                               Art. 12

                      Cumulo delle agevolazioni

  1.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  regolamento  non  sono

cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le  medesime  spese,

incluse le  agevolazioni  concesse  sulla  base  del  regolamento  de

minimis.

 

                               Art. 13

                      Revoca delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono revocate, in

misura totale o parziale, nei seguenti casi:

    a) verifica dell'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di

documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al

soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;

    b) mancato rispetto dei tempi previsti per la  realizzazione  del

programma  di  investimento  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,   e

all'articolo 11, comma 3, salvo i casi di forza maggiore;

    c) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da

quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione

del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi

alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla  data  di

ultimazione del programma di investimento medesimo;

    d) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua

alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o

trasferimento all'estero prima che siano  trascorsi  tre  anni  dalla

data di ultimazione del programma di investimento;

    e)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei

confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano

trascorsi tre  anni  dalla  data  di  ultimazione  del  programma  di

investimento;

    f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e  controllo

di cui all'articolo 14;

    g) mancata restituzione protratta per oltre un anno di  una  rata

del finanziamento concesso;

    h) negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento.

 

                               Art. 14

                 Monitoraggio, ispezioni e controlli

  1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero

possono effettuare controlli e ispezioni,  anche  a  campione,  sulle

iniziative agevolate, al fine di  verificare  le  condizioni  per  la

fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  l'attuazione

degli interventi finanziati.

  2.  Le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  trasmettono  al

Soggetto  gestore  la  documentazione  utile  al  monitoraggio  delle

iniziative, con le forme e modalita' definite  con  il  provvedimento

del Ministero di cui all'articolo 9, comma 2.

  3.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   ai   sensi

dell'articolo  26  del  decreto  legislativo  n.  185/2000,  presenta

annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle  misure

incentivanti previste  dal  presente  regolamento  sulla  base  degli

elementi forniti dal Ministero.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Roma, 8 luglio 2015

 

                                                   Il Ministro       

                                             dello sviluppo economico

                                                      Guidi          

 

Il Ministro dell'economia

     e delle finanze

         Padoan

 

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3043