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Roma,
2 ottobre 2015
Circolare n. 158/2015
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso
accise III trimestre 2015 – Termine del 31 ottobre 2015 – Nota Agenzia Dogane
Monopoli n. 104552 del 23.9.2015.
Sul
sito internet dell’Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software per la
compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte
delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise.
Presentazione delle dichiarazioni - Le
dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è
possibile presentare presso l’ufficio doganale competente in base alla sede
dell’azienda un supporto informatico contenente la dichiarazione unitamente
alla copia cartacea sottoscritta. Il termine per l’adempimento è il 31 ottobre
prossimo.
Consumi dichiarabili –
Le istanze da presentare entro la scadenza di ottobre devono riferirsi alle
fatture per rifornimento di gasolio aventi data fino al 30 settembre 2015; si
sottolinea che eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi
al beneficio. Si rammenta che sono esclusi dal rimborso i consumi relativi a veicoli
di peso inferiore a 7,5 tonnellate e da quest’anno anche i consumi relativi agli
Euro 0.
Misura del rimborso –
La misura dello sconto accise per il terzo trimestre 2015 è pari a 214,18609
euro per ogni mille litri di gasolio.
Fruibilità del beneficio –
Lo sconto spettante può essere usufruito in compensazione dei versamenti
tributari e previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni
dalla presentazione della dichiarazione (istituto del silenzio-assenso); il
relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il
rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad
alcun limite di importo e può essere effettuata fino alla fine dell’anno
successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze
non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.117/2015
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di Area |
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