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Roma, 23 ottobre 2015

 

Circolare n. 165/2015

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Autorizzazioni – Scadenza del 31 ottobre – Estensione ai veicoli da 3,5 a 6 tonn – DD 11.9.2015, n.149, su G.U. n.223 del 25.9.2015.

 

Si richiama l’attenzione sulla scadenza del 31 ottobre per la richiesta delle autorizzazioni ai trasporti internazionali per l’anno 2016.

 

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni sono stati rivisti per consentire alle imprese maggiore possibilità di accesso ai viaggi internazionali.

 

Veicoli da 3,5 a 6 tonn: una novità rilevante contenuta nel decreto indicato in oggetto riguarda il rilascio delle autorizzazioni ai veicoli di peso tra 3,5 e 6 tonnellate, finora esclusi. Le imprese che operano con quei veicoli potranno partecipare alla graduatoria per la richiesta delle autorizzazioni Cemt (a condizione che i veicoli siano di classe ecologica almeno Euro 5), nonché richiedere autorizzazioni bilaterali. Ovviamente è necessario che il gestore dell’impresa sia titolare dell’attestato professionale valido anche per i trasporti internazionali.

 

Autorizzazione Cemt: i criteri per il rinnovo delle autorizzazioni Cemt non sono stati modificati (utilizzo della Cemt per almeno 11 viaggi nei primi 11 mesi dell’anno; disponibilità di veicoli Euro 4 e superiori in numero almeno pari alle Cemt di cui si richiede il rinnovo); sono stati invece rimodulati i punteggi relativi alla formazione della graduatoria per il primo rilascio.

 

Autorizzazioni bilaterali in assegnazione fissa: le imprese titolari di assegnazioni fisse dovranno richiederle entro il 31 ottobre, pena la perdita delle autorizzazioni non utilizzate che saranno messe a disposizione delle assegnazioni precarie. Per il rinnovo dell’assegnazione fissa occorre aver effettuate almeno 24 viaggi da ottobre a settembre dell’anno successivo (media 2 viaggi al mese).

 

Autorizzazioni bilaterali precarie: la richiesta di autorizzazioni a titolo precario può essere effettuata al bisogno durante l’anno. Le precarie 2016 potranno essere richieste a decorrere dal 15 dicembre 2015.

 

Obbligo di restituzione delle autorizzazioni: il decreto in oggetto ha introdotto l’obbligo di restituire le autorizzazioni, utilizzate o meno, una volta scadute; la mancata restituzione comporta la sospensione del rilascio di ulteriori permessi. La restituzione è funzionale al monitoraggio statistico dell’effettivo utilizzo delle autorizzazioni stesse.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta cir.re conf.le n.178/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.223 del 25.9.2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 settembre 2015 

Modifiche  al  decreto  9  luglio  2013  recante:  «Disposizioni   di
applicazione  del  decreto  2  agosto  2005  n.  198  in  materia  di
autorizzazioni internazionali  al  trasporto  di  merci  su  strada».
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  Al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni  di
applicazione del  decreto  2  agosto  2005  n.  198,  in  materia  di
autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su  strada"  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    1. All'art. 1 comma 5, il testo e' modificato come  segue  "Fermo
quanto  previsto  al  comma  2,  ai   fini   dell'ottenimento   delle
autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli  di
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate a titolo di  proprieta',
di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprieta'. 
    2. Il titolo dell'art. 2 e' modificato come  segue:  "Graduatoria
per l'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in
disponibilita' dopo la procedura di rinnovo". 
    3.  L'art.  2,  comma  2   e'   riformulato   come   segue:   "La
partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 e'  riservata  alle
imprese di cui all'art. 1". 
    4. All'art. 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 
      il punto a) e' soppresso; 
      al punto b ) il valore "0,4  punti"  viene  sostituito  con  il
valore "0,8 punti"; 
      al punto c ) il valore "0,6  punti"  viene  sostituito  con  il
valore "1,2 punti"; 
      il punto h) e' soppresso. 
  5. All'art. 3, comma 6 la percentuale di decurtazione del punteggio
totale e' ridotta dal 30% al 10%. 
  6. Il titolo dell'art. 4 e' modificato  come  segue:  "Ripartizione
per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali  CEMT  rimaste  in
disponibilita' dopo la procedura di rinnovo". 
  7. All'art. 4, i commi 1 e 2 sono riuniti e riformulati in un  solo
comma nei  termini  che  seguono:  "Le  autorizzazioni  CEMT  vengono
ripartite fra le imprese  richiedenti  secondo  il  criterio  di  cui
all'allegato 9 attraverso il quale il numero di  autorizzazioni  CEMT
viene  assegnato  a  ciascun   richiedente   dopo   che   l'ammontare
disponibile  e'  ripartito  per  ciascuna  tipologia   di   validita'
(autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per  alcuni  Stati).
Il criterio di ripartizione prevede una correlazione  del  numero  di
assegnazioni con i punteggi ottenuti  dalle  imprese  a  seguito  dei
criteri  indicati  nell'art.  3.  Il  criterio  di  correlazione   e'
declinato differentemente per ciascuna tipologia di  validita'  della
autorizzazioni al fine di  garantire  una  piu'  ampia  distribuzione
delle tipologie libere". 
  8. All'art. 8 alla fine del comma 5, e' aggiunta  la  frase:  "Tali
restanti quote sono tenute a  disposizione  dell'  impresa  che  deve
farne richiesta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento". 
  9. All'art. 8 e' aggiunto il comma 6 : "Le quantificazioni  di  cui
ai commi precedenti devono essere considerate per  singola  tipologia
di autorizzazione". 
  10. All'art. 9 il  comma  2  e'  riformulato  come  segue  "Possono
ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario  le  imprese  non
titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di  assegnazioni
fisse gia' utilizzate in misura non inferiore al 70 % nella relazione
di traffico richiesta con assegnazione,  in  quest'ultimo  caso  e  a
scelta della impresa, o  di  una  quota  pari  alla  prima  quota  di
assegnazione fissa o di un ammontare pari a quello che viene comunque
previsto per le imprese non titolari  di  assegnazione  fissa,  fermo
quanto previsto dell'art. 10 comma 3 ". 
  11. All'art. 9 sono aggiunti i seguenti commi: 
    comma 6: "Le imprese devono restituire ai  fini  dell'istruttoria
delle successive domande  -  anche  a  fini  statistici  -  tutte  le
autorizzazioni assegnate incluse quelle non utilizzate appena scaduto
il loro termine di validita'"; 
    comma 7: "Le quantificazioni di cui ai  commi  precedenti  devono
essere considerate per singola tipologia di autorizzazione." 
 
                              Art. 2 
  Per la sola annualita' 2015 il termine perentorio di  presentazione
delle domande di rinnovo per le autorizzazioni bilaterali nonche'  di
quelle di conversione in assegnazione fissa, di cui all'art. 11 comma
2 del decreto dirigenziale 9 luglio 2013 viene fissata al 31  ottobre
2015. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 11 settembre 2015 
 
                                         Il Capo Dipartimento: Fumero 
 
 
                                                           Allegato 9 
 
Criterio  di  ripartizione  per  graduatoria   alle   imprese   delle
  autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in disponibilita' dopo la
  procedura di rinnovo (art. 4 comma 1) 
 
    Per   ciascuna   delle   tipologie   di    autorizzazioni    CEMT
(autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per alcuni Stati) la
procedura  di  ripartizione  alle  singole  imprese  consiste   nella
attribuzione di un numero di autorizzazioni  correlato  al  punteggio
risultante dalla applicazione dei criteri di  cui  all'art.  3  fatti
salvo i limiti di cui all'art. 10. 
    Il numero di autorizzazioni da attribuire a ciascuna impresa  per
ciascuna  tipologia  di  autorizzazioni  (autorizzazioni   libere   -
autorizzazioni limitate per alcuni Stati) e' determinato come segue: 
    Nass = ( Pi + k * Pmax) * Ndisp / ∑ (pi + k * Pmax) 
    Dove 
    Nass = Numero di autorizzazioni assegnato alla singola impresa 
    Pi = punteggio di cui all'art. 3 assegnato alla impresa 
    Pmax = massimo punteggio ottenuto dalle  imprese  presenti  nella
graduatoria 
    Pi + k * Pmax = punteggio valorizzato con il punteggio massimo 
    Ndisp = numero di  Autorizzazioni  a  disposizione  per  ciascuna
tipologia 
    ∑ (pi + k * Pmax) =  somma  dei  punteggi  di  tutte  le  imprese
valorizzati con il punteggio massimo 
    k = 2 per le autorizzazioni libere 
    k= 1.75 per le autorizzazioni limitate per 2 Stati 
    k= 1.25 per le autorizzazioni limitate per 3 o piu' Stati 
    Per  ciascuna   delle   tipologie   la   procedura   prevede   la
redistribuzione - secondo processi iterativi -  delle  autorizzazioni
che residuano in conseguenza sia della applicazione dei limiti di cui
all'art. 10 sia della approssimazione a valori interi derivante dalla

applicazione della formula di correlazione.