Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 23 ottobre 2015

 

Circolare n. 166/2015

 

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per formazione professionale – Scadenza del 30 ottobre.

 

Si rammenta il termine ultimo del 30 ottobre per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto delle richieste di finanziamento di piani formativi.

 

Le richieste devono essere presentate esclusivamente in via telematica collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it; informazioni sulla compilazione della domanda sono consultabili sul sito del Ministero Infrastrutture Trasporti nella sezione “Autotrasporto, Contributi finanziari per l’anno 2015”. Com’č noto, il soggetto attuatore del piano formativo deve essere un ente di diretta emanazione delle associazioni che compongono l’Albo Autotrasportatori (per il sistema confederale la Fedit).

 

La misura massima del contributo erogabile č di 150 mila euro per singola impresa.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.131/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.211 dell’11.9.2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2015 

Modalita' di erogazione dei contributi a favore delle  iniziative  di
formazione professionale nel settore autotrasporto. 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 29  aprile  2015,  n.  130  le
risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di  formazione
professionale specifica o  generale  nel  settore  dell'autotrasporto
ammontano complessivamente ad euro 10 milioni. 
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di
autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,
amministratori,  nonche'  dipendenti  o   addetti,   inquadrati   nel
Contratto collettivo nazionale  logistica,  trasporto  e  spedizioni,
partecipano   ad   iniziative   di   formazione    o    aggiornamento
professionale,  generale  o  specifico,  volte  all'acquisizione   di
competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie.
Da  tali  iniziative,  volte  allo  sviluppo  della   competitivita',
l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di  sicurezza  sul
lavoro, sono esclusi i corsi di  formazione  finalizzati  all'accesso
alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo
di  titoli  richiesti  obbligatoriamente  per  l'esercizio   di   una
determinata attivita' di autotrasporto. Non sono concessi  aiuti,  ai
sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto Regolamento (CE) n. 651/2014
per la formazione organizzata  dalle  imprese  per  conformarsi  alla
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. 
  3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani
formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o
strutturati per filiere; in tal caso, al momento della  presentazione
della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tulle  le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale  6  novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti  all'art.  2  del  presente
decreto. Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono
essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di
formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedono   i   requisiti
richiesti al precedente comma 2. 
  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere
avviata a partire dal 1° dicembre 2015 e deve avere termine entro  il
31 maggio 2016. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale
del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolali in  base
a quanto previsto dall'art. 31 del citato Regolamento (CE) n.  651/20
14. 
 
                               Art. 2 
          Termine di proposizione delle domande e requisiti 
  Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede  principale  o  secondaria  in  Italia,  iscritte  al   Registro
Elettronico Nazionale istituito dal Regolaniento  (CE)  n.  1071/2009
del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  21  ottobre  2009  e  le
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi  che  esercitano
la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a
1,5 tonnellate, iscritte all'Albo nazionale  degli  autotrasportatori
di cose per conto di terzi; 
    b) le strutture societarie iscritte nella  sezione  speciale  del
predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del  decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui
al precedente punto a), costituite a norma del  libro  V  titolo  VI,
capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II  e  II-bis,  del
codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto  di  merci
per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo. 
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' una sola domanda di accesso al  contributo.  In
caso di presentazione di piu' domande sara' presa  in  considerazione
solo la domanda presentata per prima o, in caso di  presentazione  in
pari data, quella con il minore contributo richiesto. 
  3. Le domande par accedere ai contributi devono essere presentate a
partire dal 28 settembre 2015 ed entro,i termine  perentorio  del  30
ottobre 2015 in via telematica, sottoscritte con firma  digitale  dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate,
a partire dal  14  settembre  2015,  sul  sito  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto Contributi
ed Incentivi. 
  4. Il  contributo  massimo  erogabile  per  l'attivita'  formativa,
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento  di
imprese, per ogni impresa che all'interno del  raggruppamento  stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa, e' comunque limitato
ai seguenti massimali: 
    a) ore di formazione: cinquanta per ciascun partecipante; 
    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; 
    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; 
    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati;  20  per
cento del totale dei costi ammissibili. 
  Per ogni progetto formativo, la formazione a  distanza  non  potra'
superare il 20 per cento del totale delle ore di formazione. 
  5. Al momento della  compilazione  online  della  domanda  dovranno
essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita',  oltre
ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni  previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: 
    a) il soggetto minatore  delle  azioni  formative,  conformemente
all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato; 
    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle
ore di' insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari
dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD); 
    c) il preventivo della spesa suddiviso per formazione generale  e
formazione specifica e nelle seguenti voci: 
      1. costi della docenza in aula; 
      2.  costi  dei  tutor,  altri  costi  per  l'erogazione   della
formazione; 
      3. spese di viaggio relative a formatori  e  partecipanti  alla
formazione (sono escluse le spese di  alloggio,  ad  eccezione  delle
spese di alloggio minime  necessarie  per  i  partecipanti  che  sono
lavoratori con disabilita'); 
      4. materiali e forniture con attinenza al progetto; 
      5. ammortamento degli strumenti e  delle  attrezzature  per  la
quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di
formazione; 
      6. costi dei  servizi  di  consulenza  relativi  all'iniziativa
formativa programmata; 
      7.  costi  di  personale  dei  partecipanti  al   progetto   di
formazione; 
      8. spese  generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate
dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di  esenzione  dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione Europea in data  17  giugno
2014; 
      9. il calendario del corso (materia  trattata,  giorno,  ora  e
sede di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno  o
piu' elementi del calendario del corso o spostamento della sede dello
stesso dovra' essere effettuata direttamente online almeno tre giorni
prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi
comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui la modifica  debba
essere comunicata in un termine di tempo inferiore ai tre giorni,  la
variazione dovra' essere inviata  all'indirizzo  ram.incentivi@pec.it
(specificando «Formazione 6 - Modifica calendario» nell'oggetto della
mail) dando spiegazione  e  prova  oggettiva  della  causa  di  forza
maggiore. Qualora si  ravvisi  il  mancato  rispetto  delle  suddette
tempistiche e modalita' di comunicazione delle modifiche inerenti  il
calendario del corso, si procedera' con l'esclusione  dal  contributo
della giornata formativa  oggetto  della  modifica  non  regolarmente
comunicata. 
 
                               Art. 3 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
  1. Qualora in esito  all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano
vizi che possano  determinare  l'inammissibilita'  della  domanda  ai
sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241. Qualora  l'attivita'  formativa  venga  avviata  prima  della
chiusura della suddetta fase procedimentale,  le  giornate  formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai  fini  del
contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non  e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini  del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei  costi
rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti. 
  2) L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine perentorio  del  31  maggio  2016.
Entro e non oltre la data del 10 giugno 2016  dovra'  essere  inviata
specifica rendicontazione dei costi sostenuti. secondo il  preventivo
presentato  all'atto  della  domanda,  risultanti  dalle  fatture  in
originale  o  in  copia  conforme,  indicate  in   apposito   elenco,
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante  la  prova
certa del loro pagamento, ovvero con fatture pro-forma unitamente  ad
una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa  istante
stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto
pagamento delle spese rendicontate - e non ancora pagate -  a  fronte
dell'iniziativa formativa effettuata, IVA inclusa.  Le  modalita'  di
invio della rendicontazione  dei  costi  e  della  presentazione  dei
documenti  saranno  pubblicate   sul   sito   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  nella  sezione   Autotrasporto   -
Contributi ed Incentivi. A tale documentazione dovra' essere allegata
una relazione di fine attivita' debitamente sottoscritta dall'impresa
o dal consorzio, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano
formativo presentato e con i  costi  preventivati,  ovvero  i  motivi
della mancata corrispondenza. 
  Dovranno, inoltre, essere presentati i seguenti documenti: 
    a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione  del  contratto  di  lavoro  applicato.  Nel  caso  delle
strutture societarie di cui all'art. 2, comma l, lettera  b),  andra'
allegato l'elenco completo delle  aziende  partecipanti  al  progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione  al
Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
professione di autotrasportatore su  strada  (ovvero  all'Albo  degli
autotrasportatori di cose per conto  di  terzi  per  le  imprese  che
esercitano la professione  di  autotrasportatore  esclusivamente  con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a  1,5  tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero dei  singoli  partecipanti  e,  in
caso di dipendenti  ed  addetti,  il  relativo  Contratto  di  lavoro
applicato; 
    b) dettaglio  dei  costi  per  singole  voci  relativamente  alla
formazione generale e/o specifica; 
    c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
    d) documentazione comprovante  la  caratteristica  di  piccola  o
media impresa; 
    e) calendario definitivo dei corsi svolti; 
    f) registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore; 
    g) tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning; 
    h) dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto
alle materie oggetto del corso; 
    i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo: 
    l) coordinate bancarie dell'impresa. 
  3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione,  l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui all'art. 2, comma 5, del  presente  decreto  venga  superato,  il
piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione
valida disponibile. 
  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,
procede,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza   per   la
presentazione online delle domande, alla verifica  dei  requisiti  di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite  posta  elettronica
certificata, l'eventuale esclusione. Successivamente la  Commissione,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria  sulle  rendicontazioni
presentate, redige  l'elenco  delle  imprese  ammesse  al  contributo
medesimo e lo comunica  alla  Direzione  generale  per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'
proporzionalmente ridotto. 
 
                               Art. 4 
            Verifiche, controlli e revoca dai contributi 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  -  si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento  dei  corsi
di formazione, durante la loro  effettuazione  o  al  termine,  e  di
controllare   l'esatto   adempimento   dei   costi   sostenuti    per
l'iniziativa, anche attraverso la verifica delle registrazioni  delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione. 
  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009
provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di: 
    a) accertamento  di  irregolarita'  o  violazioni  della  vigente
normativa o del presente decreto; 
    b) mancata effettuazione  del  corso  nella  data  e  nella  sede
indicata nel calendario allegato  alla  domanda,  come  eventualmente
modificato secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 6; 
    c)  dichiarazione  di  presenza  o   frequenza   ai   corsi   non
corrispondente  al  vero  ovvero  di  mancata  partecipazione   degli
iscritti ai medesimi corsi. 
  3. Nel caso in cui il  contributo  fosse  gia'  erogato,  l'impresa
sara' tenuta  alla  restituzione  degli  importi  corrisposti  e  dei
relativi  interessi,  ferma  restando   la   denuncia   all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. 
  4. In caso di presentazione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui
all'art. 3, comma 2, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il trasporto stradale  e  per  l'intermodalita',  almeno
trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le  fatture
quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti effettuati
a favore dell'ente di formazione. In caso di mancato  adempimento  la
medesima Direzione generale procede con l'escussione della  garanzia,
fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore nei  confronti  del
debitore. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 31 luglio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 
 
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del  mare

registro n. 1 foglio n. 3101