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Roma, 29 ottobre 2015

 

Circolare n. 172/2015

 

Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Trattamento del 4 novembre e della Pasqua.

 

A seguito di diverse richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente sul trattamento da applicare al 4 novembre e alla Pasqua, si ritiene utile ricapitolare la disciplina prevista dagli articoli 60 e 71 del CCNL visto anche l’approssimarsi della prima delle due giornate in questione.

 

Come è noto, in base alla suddetta disciplina introdotta dal rinnovo contrattuale del 26 gennaio 2011 tanto il 4 novembre quanto la Pasqua, la cui celebrazione coincide con la domenica, sono stati eliminati dall’elencazione dei giorni festivi e pertanto non vanno più pagati come festività non godute. L’attuale trattamento delle due giornate è pertanto il seguente:

 

·       ai lavoratori assunti successivamente al 26 gennaio 2011 nulla deve essere corrisposto in busta paga;

 

·       ai soli lavoratori in servizio al 26 gennaio 2011 va corrisposto, a fronte dell’eliminazione delle due festività non godute, un importo sostitutivo mensile non riassorbibile di 10 euro al 3° livello Super da riparametrare a seconda dei livelli (5 euro per le imprese destinatarie della sezione seconda del CCNL per le quali la Pasqua già non figurava tra i giorni festivi); tale importo va indicato in busta paga come elemento distinto della retribuzione e se ne deve tener conto ai fini del computo del TFR e dei vari istituti contrattuali.

 

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 19/2011

Responsabile di Area

M/n

 

 

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