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Roma, 9 novembre 2015

 

Circolare n. 177/2015

 

Oggetto: Autotrasporto – Incentivo per l’acquisto di veicoli ecologici, semirimorchi per l’intermodalità e UTI – DD.MM. 29.9.2015 e 21.10.2015 su G.U. n.257 del 4.11.2015.

 

Con i decreti indicati in oggetto il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha disciplinato gli incentivi a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi per gli investimenti in beni mobili, per un importo complessivo di 15 milioni di euro.

 

Quest’anno la misura è più selettiva rispetto al passato: solo i contributi per l’acquisto di veicoli ecologici sono operativi per tutte le imprese, mentre gli incentivi per l’acquisto di semirimorchi per trasporto combinato e per l’acquisto di container e casse mobili sono pienamente efficaci solo per le imprese di minore dimensione. Il contributo massimo complessivo che ciascuna impresa può richiedere non può superare l’importo di 400 mila euro. Nel caso le richieste di incentivo superino le risorse a disposizione, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

 

Possono essere ammessi agli incentivi solo gli acquisti effettuati a decorrere dal 5 novembre 2015 fino al 31 marzo 2016.

 

Veicoli ecologici: E’ previsto un incentivo per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano, ovvero a gas naturale liquefatto. Sono esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli inferiori alle 3,5 tonnellate, nonché quelli superiori a 7 tonnellate e inferiori a 16 tonnellate. Sono escluse le acquisizioni effettuate all’estero, nonché i veicoli immatricolati all’estero anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero. Per le imprese che rientrano nei parametri delle PMI (meno di 250 addetti e fatturato annuo fino a 50 milioni di euro) il contributo massimo erogabile è maggiorato del 10 per cento, ma la maggiorazione deve essere richiesta espressamente. Le risorse complessivamente stanziate a favore di questa misura ammontano a 6,5 milioni di euro.

 

Tipologia autoveicolo

Contributo max erogabile (euro)

Contributo max maggiorato per PMI

(euro)

Autoveicoli da 3,5 a 7 tonnellate alimentati a metano e gas liquefatto

 

4.000

 

4.400

Autoveicoli 16 tonnellate e superiori alimentati a metano

 

9.000

 

9.900

Autoveicoli 16 tonnellate e superiori alimentati a gas naturale liquefatto

 

13.000

 

14.300

 

 

Semirimorchi per trasporto combinato dotati di dispositivi innovativi: Le imprese che rientrano nei parametri delle PMI possono chiedere incentivi per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo tra quelli previsti dallo stesso Ministero. Le imprese dimensionate che non rientrano nei parametri delle PMI possono chiedere l’incentivo solo per il dispositivo innovativo. Nel caso di dotazione di più dispositivi innovativi verrà preso in considerazione il più costoso. Le risorse a disposizione di questa misura ammontano a 6,5 milioni di euro.

 

Tipologia di impresa

Incentivo sul costo di acquisto

Incentivo max erogabile (euro)

Media Impresa

addetti < 250

fatturato <= 50 milioni di euro

 

10%

 

6.000

Piccola Impresa

addetti < 50

fatturato <= 10 milioni di euro

 

20%

 

6.000

Grande Impresa

addetti >= 250

fatturato > 50 milioni di euro

 

40% solo sul costo del dispositivo innovativo

 

n.d.

 

I dispositivi tecnici innovativi che consentono di richiedere l’incentivo sono:

 

1.    Spoiler laterali e/o appendici aerodinamiche posteriori ammesse dal Reg. UE n.1230/2012;

2.    Sospensioni a controllo elettronico con sistemi intelligenti di distribuzione del carico sugli assali;

3.    pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS);

4.    Telematica indipendente collegata al sistema denominato EBS (Electronic Braking System), in grado di valutare l’efficienza dell’utilizzo dei semirimorchi e lo stile di guida e di frenata del veicolo.

 

 

Container e casse mobili: Le imprese rientranti nei parametri delle PMI possono chiedere l’incentivo per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili. Le imprese di maggiore dimensione non sono ammesse al beneficio. Complessivamente sono stati stanziati per questa misura 2 milioni di euro.

 

Tipologia di impresa

Incentivo sul costo di acquisto

Incentivo max erogabile (euro)

Media Impresa

addetti < 250

fatturato <= 50 milioni di euro

 

10%

 

2.000

Piccola Impresa

addetti < 50

fatturato <= 10 milioni di euro

 

20%

 

2.000

Grande Impresa

addetti >= 250

fatturato > 50 milioni di euro

 

non ammesso

 

non ammesso

 

 

Maggiorazione per le PMI in rete: Per le PMI che aderiscono ad una rete di imprese gli incentivi sono maggiorati del 15 per cento. La maggiorazione deve essere espressamente richiesta dalle imprese interessate all’atto della domanda di contribuzione.

 

Domande di incentivo: Le domande, redatte sull’apposito modello ministeriale, vanno presentate ad avvenuto perfezionamento dell’investimento tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 31 marzo 2016 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, via Giuseppe Caraci 36, 00157 Roma. E’ ammessa anche la consegna a mano presso la stessa Direzione. A pena di esclusione, alle domande devono essere allegate, tra l’altro, l’indicazione del numero di targa dei veicoli e la dichiarazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche degli investimenti agevolabili. Ai fini della richiesta delle maggiorazioni per le PMI, le imprese interessate dovranno allegare una dichiarazione sostitutiva attestante il numero degli addetti e il volume del fatturato dell’ultimo esercizio fiscale. Per la richiesta della maggiorazione da parte delle PMI aderenti ad una rete di imprese è necessario allegare copia del contratto di rete.

 

Prova del perfezionamento dell’investimento: Per provare l’effettività dell’investimento è necessario trasmettere il contratto di acquisizione del bene debitamente sottoscritto avente data non anteriore al 4 novembre del corrente anno, nonché copia della fattura quietanzata comprovante l’intero pagamento del prezzo di acquisizione. Nel caso di acquisizione mediante leasing finanziario dovrà essere dimostrato il pagamento dei canoni in scadenza alla data dell’invio della domanda. La prova del pagamento di quei canoni potrà essere fornita con la fattura quietanzata dalla società di leasing, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a pagamento dei canoni. Inoltre dovrà essere prodotta la copia del verbale di presa in consegna del bene. I beni agevolati non possono essere trasferiti fino al 31 dicembre 2018, pena la revoca del contributo erogato.

 

Istruttoria: L’istruttoria delle domande verrà svolta da una costituenda Commissione ministeriale e dalla società RAM. Alle imprese ammesse ai benefici verrà notificato il provvedimento di ammissione. Nel caso l’istruttoria dia esito negativo, all’impresa sarà notificato motivato provvedimento di diniego.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.166/2014

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

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G.U. n.257 del 4.11.2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 settembre 2015

Modalita' di ripartizione e di erogazione delle  risorse  finanziarie

destinate   agli   investimenti   nel   settore   dell'autotrasporto.

 

                             IL MINISTRO

 

  Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che

autorizza, a decorrere dall'anno 2015, la spesa  di  250  milioni  di

euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

  Visto l'art. 1, comma 151, della citata legge n. 190 del  2014  che

dispone che, a valere sulla  quota  riservata  all'incentivazione  di

progetti di investimento nel settore, una quota parte  non  superiore

al 20 per cento delle risorse medesime e' destinata alle imprese  che

pongono  in  essere  iniziative  dirette  a  realizzare  processi  di

ristrutturazione e aggregazione;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29

aprile 2015, n. 130 che in applicazione del citato art. 1, comma 150,

della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  ha  ripartito  le  suddette

risorse fra le diverse aree d'intervento per il  triennio  2015-2017,

avuto riguardo alle esigenze del settore dell'autotrasporto;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6

agosto 2015 n. 283 che, al fine di garantire una congrua misura delle

deduzioni forfetarie di spese non  documentate,  tenuto  conto  delle

difficolta' in cui versa il settore  ed  in  particolare  le  imprese

artigiane, ha incrementato le risorse destinate alla copertura  delle

deduzioni  forfetarie  stesse  e,  per  il  corrente  anno  2015,  ha

rimodulato la ripartizione effettuata con il decreto 29 aprile  2015,

n. 130;

  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera   d)   del   citato   decreto

interministeriale n.  130  del  2015,  come  modificato  dal  decreto

ministeriale 6 agosto 2015, n. 283, che ha destinato  15  milioni  di

euro per l'anno  2015  per  investimenti  finalizzati  allo  sviluppo

dell'intermodalita' e della  logistica  e  ad  iniziative  dirette  a

realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione, rinviando  ad

apposito  decreto,  da  adottarsi  da  parte   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti,  la  disciplina  delle  modalita'  di

erogazione di dette risorse, nonche' gli oneri di gestione e le spese

di funzionamento degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5, del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17

giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato,

ed in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e gli articoli 17 e

36 che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e

medie imprese;

  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili,

occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo  necessario

per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista tecnico

ed ambientale;

  Visto l'art. 6  della  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  recante

"Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'  europee",  che  prevede

l'onere per i destinatari degli aiuti di dichiarare di non  rientrare

fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non  rimborsato,  o

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali

o incompatibili dalla Commissione europea;

  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201,  il

quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti

per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente

la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello

esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato e

che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi

pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

  Valutata l'utilita' di garantire l'incentivazione  all'acquisto  di

veicoli industriali a motorizzazione alternativa  a  gas  naturale  e

biometano, onde assicurare un minor livello di  emissioni  inquinanti

nei territori piu' sensibili e nelle piu' lunghe percorrenze, al fine

di massimizzare gli effetti benefici  sull'ambiente,  in  continuita'

con la misura prevista per l'esercizio finanziario 2014;

  Ritenuto opportuno incentivare, per le  piccole  e  medie  imprese,

l'acquisizione di semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e

a  diversificare  la  produzione   massimizzando   l'utilizzo   delle

modalita' di trasporto alternative  al  trasporto  stradale,  nonche'

incentivare  l'acquisto  di  beni  capitali  destinati  al  trasporto

intermodale, ovvero container  e  casse  mobili,  anche  al  fine  di

ottimizzare la catena logistica;

  Considerato che l'incentivazione  per  l'acquisto  di  semirimorchi

dotati di  dispositivi  innovativi  non  ancora  obbligatori  atti  a

ridurre i consumi puo' essere diretta a tutte le imprese e  non  solo

alle piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento  dei  costi

di  investimento  necessari  per  innalzare  il  livello  di   tutela

ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea;

  Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad  una

maggiorazione degli incentivi a favore  delle  reti  di  imprese  che

effettuano gli investimenti  previsti,  consente  di  dare  un  primo

impulso al rinnovamento ed alla  ristrutturazione  del  settore,  con

particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo  dei

servizi  logistici  ed  al  riequilibrio  modale,  anche  andando  ad

incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;

  Sentite   le   associazioni   di    categoria    dell'autotrasporto

maggiormente rappresentative;

  Vista la nota della Direzione generale per il trasporto stradale  e

per l'intermodalita' n. 15616 del 6 agosto 2015;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano   la

ripartizione e le modalita' di erogazione delle  risorse  finanziarie

relative all'anno 2015, nel limite di spesa  pari  a  15  milioni  di

euro,  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),   del   decreto

interministeriale del 29 aprile 2015, n.  130,  come  modificato  dal

decreto interministeriale 6 agosto 2015, n. 283.

  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'incentivazione a

beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi

attive  sul  territorio  italiano,  in  regola  con  i  requisiti  di

iscrizione  al  Registro  elettronico  nazionale  e  all'Albo   degli

autotrasportatori di cose per  conto  di  terzi,  per  il  rinnovo  e

l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione  di

beni strumentali per il trasporto intermodale, nonche'  per  favorire

iniziative di collaborazione e di aggregazione  fra  le  imprese  del

settore nei limiti e secondo le modalita' di cui al presente decreto.

  3. Le misure  di  incentivazione  sono  erogate  nel  rispetto  dei

principi generali e delle  disposizioni  settoriali  del  regolamento

generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato.

  4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli

importi di seguito specificati, corrispondenti  ad  una  quota  parte

delle risorse globalmente disponibili, pari a 15 milioni di euro:

    a) 6,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione

finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto

di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a  7  tonnellate,

nonche' pari o superiori a 16 tonnellate, a  trazione  alternativa  a

metano CNG e gas naturale liquefatto LNG;

    b) 6,5 milioni di euro per acquisizione anche mediante  locazione

finanziaria, di semirimorchi, nuovi di  fabbrica,  per  il  trasporto

combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il

trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla

normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi  volti  a  conseguire

maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;

    c) 2 milioni di euro per l'acquisizione, da parte  di  piccole  e

medie imprese, anche mediante locazione finanziaria, di  container  e

casse   mobili,   intesi   quali   unita'   di   carico   intermodale

standardizzate in modo da assicurarne la compatibilita' con tutte  le

tipologie di mezzi di trasporto, cosi' da facilitare  l'utilizzazione

di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro,  senza

alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata

o manipolata dal vettore, o dal caricatore.

  5. I  contributi,  di  cui  al  comma  4,  sono  erogabili  fino  a

concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di

tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti

nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere  rimodulata

con decreto del Direttore della Direzione generale per  il  trasporto

stradale e per l'intermodalita' qualora, per  effetto  delle  istanze

presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le

stesse non risultino sufficienti.

  6. Ove, a causa  dell'esaurimento  delle  risorse  disponibili  per

ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,

il  numero  delle  imprese  ammesse   al   beneficio   non   consenta

l'erogazione degli importi a  ciascuna  spettanti,  con  decreto  del

Direttore della Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per

l'intermodalita'  si  procedera'  alla  riduzione  proporzionale  dei

contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree  rispetto  alle

quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

  7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui

all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di

garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini

di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per

gli investimenti di cui al comma  4  per  singola  impresa  non  puo'

superare euro 400.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene

ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non

e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse

finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate

ammissibili.

  8. Non  si  procede  all'erogazione  del  contributo  nel  caso  di

trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto  degli  incentivi

nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della  domanda

e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni  di  cui

al comma 4 non  possono  essere  alienati  e  devono  rimanere  nella

disponibilita' del beneficiario del contributo fino  al  31  dicembre

2018, pena la revoca del contributo erogato.

 

                               Art. 2

              Importi dei contributi, costi ammissibili

                        e intensita' di aiuto

  1. Gli investimenti di cui al presente  decreto  sono  finanziabili

esclusivamente  se  avviati  in  data   posteriore   alla   data   di

pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed ultimati entro il 31 marzo 2016.

  2. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,

lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,

anche mediante locazione finanziaria, di:

    a) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a  metano

CNG e gas naturale liquefatto  LNG,  di  massa  complessiva  a  pieno

carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a  7  tonnellate.  Il

contributo  e'  determinato  in  euro   4.000   per   ogni   veicolo,

considerando la  notevole  differenza  di  costo  con  i  veicoli  ad

alimentazione diesel;

    b) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a  metano

CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico

pari o superiore a 16 tonnellate. Il  contributo  e'  determinato  in

euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in

euro 13.000 per ogni veicolo a trazione alternativa  a  gas  naturale

liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di  costo  con  i

veicoli ad alimentazione diesel.

  3. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,

lettera b) del presente decreto, sono finanziabili:

    a) le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, secondo

la definizione di cui alla normativa europea  di  riferimento,  anche

mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi  di  fabbrica,

per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC

596-5 e per il trasporto combinato marittimo  dotati  di  ganci  nave

rispondenti alla normativa  IMO,  dotati  di  almeno  un  dispositivo

innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.  Il  contributo

viene  determinato  nel  limite  del  10  per  cento  del  costo   di

acquisizione in caso di medie imprese e del  20  per  cento  di  tale

costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 6.000  per

ogni semirimorchio;

    b) le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le

piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento del costo di  un

dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto,  di

cui deve essere dotato il semirimorchio. Nel caso in cui  il  veicolo

sia dotato di piu' di un dispositivo,  si  prende  in  considerazione

quello di costo superiore.

  4. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,

lettera c) del presente decreto, sono  finanziabili  le  acquisizioni

effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di  cui

alla normativa  europea  di  riferimento,  anche  mediante  locazione

finanziaria, di container e casse  mobili,  intesi  quali  unita'  di

carico  intermodale  standardizzate  in  modo   da   assicurarne   la

compatibilita' con tutte le tipologie di mezzi di trasporto cosi'  da

facilitare l'utilizzazione di differenti modalita'  di  trasporto  in

combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico,  ovvero  senza

che la merce  venga  trasbordata  o  manipolata  dal  vettore  o  dal

caricatore. Il contributo viene determinato nel  limite  del  10  per

cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per

cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo  del

contributo unitario pari a euro 2.000.

  5.  Le  intensita'  di  aiuto  di  cui  ai  commi  precedenti  sono

maggiorate, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, del:

    a) 10 per cento, per le acquisizione di cui al comma 2,  in  caso

di piccole e medie  imprese,  secondo  la  definizione  di  cui  alla

normativa  europea  di  riferimento.  A  tal  fine  gli   interessati

trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione

ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai  sensi  e  per  gli

effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, attestante il numero delle unita' di lavoro dipendenti  e  il

volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

    b) 15 per cento, per le acquisizioni  di  cui  ai  commi  3  e  4

effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di  cui

alla normativa europea  di  riferimento,  se  effettuate  da  imprese

aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  file  gli  interessati

trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione

ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme  di  cui

all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

 

                               Art. 3

         Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti

  1. In caso di acquisizione dei veicoli di cui all'art. 2, comma  2,

gli aspiranti ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,  a  pena  di

inammissibilita',  la  prova  documentale  che   i   beni   acquisiti

possiedono  le  caratteristiche  tecniche  richieste   dal   presente

decreto.

  2. Con decreto  del  Direttore  della  Direzione  generale  per  il

trasporto stradale e per l'intermodalita', da emanarsi entro quindici

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,

sono definite le modalita' di dimostrazione dei  suddetti  requisiti.

Con il medesimo decreto sono definite le modalita'  di  presentazione

delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.

 

                               Art. 4

                  Destinatari della misura di aiuto

  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per

conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti

dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,

titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e

II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro  elettronico

nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

  2. Le modalita' di presentazione  delle  domande  e  i  conseguenti

adempimenti  gestionali  relativi  all'istruttoria  delle   richieste

pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua

pubblicazione.

 

    Roma, 29 settembre 2015

                                                  Il Ministro: Delrio

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2015

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, registro n. 1, foglio n. 3278

 

 

 

                                                           ALLEGATO 1

 

Allegato tecnico

 

    Articolo 2, commi 3 e 4

    Elenco dei  dispositivi  tecnici  innovativi  rilevanti  ai  fini

dell'ammissibilita' dei contributi per l'acquisizione di semirimorchi

per il trasporto combinato ferroviario,  rispondenti  alla  normativa

UIC 596-5, e per il trasporto combinato marittimo,  dotati  di  ganci

nave rispondenti alla normativa IMO.

    1) spoiler  laterali  e/o  appendici   aerodinamiche   posteriori

ammesse dal Reg. UE n. 1230/2012

    2) sospensioni a controllo elettronico con  sistemi  intelligenti

di distribuzione del carico sugli assali

    3) Pneumatici di classe C3  con  coefficiente  di  resistenza  al

rotolamento  RCC  inferiore  a  8,0  Kg/t  dotati  di  Tyre  Pressure

Monitoring System (TPMS)

    4) Telematica indipendente collegata al  sistema  denominato  EBS

(Electronic  Braking  System),  in  grado  di  valutare  l'efficienza

dell'utilizzo dei semirimorchi e lo stile di guida e di  frenata  del

veicolo.

 

 

 

 

 

 

 

GU n.257 del 4-11-2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 ottobre 2015

Disposizioni di attuazione del decreto  29  settembre  2015,  recante

modalita' di ripartizione e di erogazione delle  risorse  finanziarie

destinate   agli   investimenti   nel   settore   dell'autotrasporto.

 

 

                        IL DIRETTORE GENERALE

          per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

 

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29

aprile 2015, n. 130 che in applicazione  del  summenzionato  art.  1,

comma 150 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  ha  ripartito  le

suddette risorse fra le diverse aree  d'intervento  per  il  triennio

2015-2017,    avuto    riguardo    alle    esigenze    del    settore

dell'autotrasporto;

  Visto altresi' il decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze

del 6 agosto 2015 n. 283 che ha rimodulato la ripartizione effettuata

con il citato decreto 29 aprile 2015;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

prot. 322 del 29 settembre 2015 recante le  modalita'  di  erogazione

delle risorse, pari a 15 milioni di euro, destinate, per l'anno 2015,

all'incentivazione  di   iniziative   imprenditoriali   nel   settore

dell'autotrasporto    di    merci    finalizzati    allo     sviluppo

dell'intermodalita' e della  logistica  e  ad  iniziative  dirette  a

realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;

  Visto in  particolare  l'art.  3,  comma  2  del  suddetto  decreto

ministeriale  che  dispone  che   con   decreto   dirigenziale   sono

disciplinate  le  modalita'  di  dimostrazione   dei   requisiti   di

ammissibilita' ai contributi nonche' le  modalita'  di  presentazione

delle domande di ammissione ai benefici;

  Ritenuto quindi di dover dettare le istruzioni operative al fine di

consentire agli  interessati  la  predisposizione  delle  istanze  di

ammissione ai benefici, fornendo altresi'  le  indicazioni  circa  la

documentazione tecnica e contabile da produrre al fine di fornire  la

dimostrazione della sussistenza dei requisiti  richiesti  dalla  base

giuridica della presente misura d'aiuto;

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  recante  norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche,

che ha,  fra  l'altro  rafforzato  la  distinzione  tra  funzioni  di

indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le  funzioni

di  gestione  amministrativa  spettanti  agli   organi   burocratici,

valorizzando i profili di responsabilita' dei dirigenti;

  Considerato che le misure  di  aiuto  a  favore  del  settore  sono

soggette ai vincoli derivanti dalla normativa europea in  materia  di

aiuti di Stato, che consentono l'erogazione di contributi  finanziari

alle imprese, in assenza di espressa autorizzazione, nei  limiti  del

Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione

del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili

con il mercato comune in applicazione degli articoli 107  e  108  del

Trattato, e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del  18  dicembre  2013

relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»);

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                              Finalita'

  1. Il presente decreto disciplina le modalita'  di  gestione  della

misura  d'incentivazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29  settembre  2015  con

specifico riferimento alle modalita' ed ai termini  di  presentazione

delle  domande  di  ammissione  ai  benefici,   alle   modalita'   di

dimostrazione  dei  requisiti  previsti  dal  DM   stesso   ai   fini

dell'ammissione ai benefici, al  riconoscimento  delle  maggiorazioni

ivi previste all'art. 2, comma 5, nonche' agli adempimenti gestionali

relativi all'attivita' istruttoria.

 

                               Art. 2

 Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande

  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per

conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti

dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,

titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e

II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro  elettronico

nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento

europeo e del Consiglio  del  21  ottobre  2009.  Le  domande  devono

comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi:

    a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

    c) legale rappresentante dell'impresa  o  del  raggruppamento  di

imprese;

    d) codice fiscale;

    e) partita IVA;

    f) indirizzo di posta elettronica certificata;

    g)  indirizzo  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o   del

raggruppamento di imprese;

    h)  firma  del   legale   rappresentante   dell'impresa   o   del

raggruppamento di imprese;

    i) numero di iscrizione  al  Registro  elettronico  nazionale,  o

numero di iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  di  cose  per

conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto  di

terzi che esercitano la professione  esclusivamente  con  veicoli  di

massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;

    j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.

  2. Ogni impresa, anche  se  associata  ad  un  consorzio  o  a  una

cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  contributo.  La

verifica dell'unicita' delle domande avverra' sulla base  del  numero

di partita IVA delle imprese richiedenti; pertanto  a  tal  fine,  le

imprese singolarmente o  attraverso  le  loro  aggregazioni  dovranno

indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita  IVA

proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.

  3. Le domande per accedere  ai  contributi  devono  essere  redatte

utilizzando esclusivamente  il  modulo  che  si  allega,  come  parte

integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a  pena  di

nullita', tutti i campi di  interesse  e  corredandole  di  tutta  la

documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di  domanda

pubblicato  in  formato   Word   sul   sito   del   Ministero   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  nella  sezione  «autotrasporto» -

«contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente

ad avvenuto perfezionamento dell'investimento, a partire  dalla  data

di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2016,

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per

i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il  personale  -

Direzione generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',

Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso

di ricevimento, ovvero mediante consegna a  mano,  presso  la  stessa

Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio  di  segreteria

della Direzione generale rilascera' ricevuta  comprovante  l'avvenuta

consegna. Verranno prese in  considerazione  la  data  di  spedizione

della raccomandata o la data di consegna a mano.

  4. La domanda contiene anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto

di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  di  non  rientrare  tra

coloro che hanno ricevuto e, successivamente non  rimborsato,  ovvero

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali

o incompatibili dalla Commissione europea.

  5. Ai  fini  della  proponibilita'  delle  domande,  gli  aspiranti

beneficiari, dovranno comprovare il  possesso  delle  caratteristiche

tecniche dei beni con le modalita' indicate negli  articoli  seguenti

ed  allegare  obbligatoriamente,  a  pena  di  esclusione,  tutta  la

documentazione richiesta.

 

                               Art. 3

Modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base

                              giuridica

  1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di

autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di  merci  di

massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonche'  pari

o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a  metano  CNG  e

gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno  l'onere

di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come  di

seguito specificato:

    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia

della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di

immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione

civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione

sia avvenuta in data successiva all'entrata in  vigore  del  presente

decreto;

    documentazione del costruttore attestante  la  sussistenza  delle

caratteristiche tecniche previste.

  2. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di

semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per   il   trasporto   combinato

ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per  il  trasporto

combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti  alla  normativa

IMO, dotati di dispositivi innovativi  volti  a  conseguire  maggiori

standard di sicurezza e di efficienza energetica,  gli  aspiranti  ai

benefici hanno l'onere di fornire, a  pena  di  inammissibilita',  la

prova documentale come di seguito specificato:

    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia

della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di

immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione

civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione

sia avvenuta in data successiva all'entrata in  vigore  del  presente

decreto;

    attestazione rilasciata  dal  costruttore  circa  la  sussistenza

delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare,  a

seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5  per  il

trasporto  combinato  ferroviario,  ovvero  dotati  di   ganci   nave

rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;

    documentazione comprovante  l'installazione  di  almeno  uno  dei

dispositivi di cui all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015;

    nel  caso  delle  acquisizioni  effettuate  da  imprese  che  non

rientrano tra le piccole e medie imprese documentazione comprovante i

costi sostenuti per il dispositivo innovativo di cui  all'allegato  1

al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  prot.

322 del 29 settembre 2015, al fine di poter calcolare  l'importo  del

contributo in ragione del 40% di tale costo.

  3. Quanto all'acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,

di container e casse mobili gli aspiranti ai benefici  hanno  l'onere

di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione:

    documentazione da  cui  risulti  che  la  consegna  del  bene  e'

avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  presente

decreto;

    attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore  circa  la

sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza  alla

normativa internazionale in materia.

  4. La concessione del contributo e' subordinata, in ogni caso, alla

dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la

data di consegna dei beni nel caso di container e casse  mobili,  sia

avvenuta in Italia fra la  data  di  pubblicazione  del  decreto  del

Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  prot.  322  del  29

settembre  2015  ed  il  termine   stabilito   per   la   conclusione

dell'investimento (31 marzo 2016). In nessun caso  saranno  prese  in

considerazione le acquisizioni effettuate all'estero, ne'  i  veicoli

immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in

Italia a chilometri zero.

 

                               Art. 4

                         Delle maggiorazioni

  1. Ai fini del  riconoscimento  della  maggiorazione  del  10%  per

l'acquisizione di veicoli a trazione alternativa a metano CNG  e  gas

naturale liquefatto LNG (di cui all'art. 2, comma  5,  lett.  a)  del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  prot.  322

del 29 settembre 2015) effettuate da piccole e medie imprese  secondo

la  definizione  di  cui  alla  normativa  europea,  gli  interessati

medesimi, ove ne abbiano  fatto  espressa  richiesta  nella  domanda,

dovranno  trasmettere  in  allegato  alla   medesima,   dichiarazione

sostitutiva redatta ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  attestante  il

numero delle unita' di lavoro  dipendenti  (ULA)  ed  il  volume  del

fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

  2. Ai fini del  riconoscimento  della  maggiorazione  del  15%  per

l'acquisizione di semirimorchi, di container e di  casse  mobili  (di

cui all'art. 2, comma 5, lett. b)  del  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti  prot.  322  del  29  settembre  2015)

effettuate  da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di   imprese,   gli

interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione  della

domanda di ammissione  ai  benefici,  copia  del  contratto  di  rete

redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del  decreto-legge

10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

 

                               Art. 5

             Prova del perfezionamento dell'investimento

  1.   Ai   fini   della    prova    dell'avvenuto    perfezionamento

dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno  l'onere

di trasmettere, a pena di inammissibilita', oltre alla documentazione

di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione  debitamente

sottoscritto e in data non anteriore alla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015,

nonche' prova  dell'integrale  pagamento  del  prezzo  attraverso  la

produzione della/e relativa/e fattura/e debitamente quietanzata/e.

  2. In ragione della sua peculiare natura,  ove  l'acquisizione  dei

beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario,  dovra'

dimostrarsi il pagamento dei canoni in scadenza alla data  dell'invio

della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere

fornita  con  la  fattura  rilasciata  dalla  societa'   di   leasing

quietanzata, ovvero con copia della  ricevuta  dei  bonifici  bancari

effettuati  a  favore  della  suddetta  societa'.  Dovra',   inoltre,

dimostrarsi la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione

di copia del verbale di presa in consegna del bene.  La  mancanza  di

anche  uno  solo   di   tali   documenti   comportera'   l'esclusione

dell'impresa dal beneficio.

 

                               Art. 6

                        Attivita' istruttoria

  1.    L'Amministrazione,    per    l'espletamento    dell'attivita'

istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa'

Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.  (RAM)  che  provvede,  ferma  la

funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione,  all'esame

delle domande presentate nei termini e della documentazione  prodotta

a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione  di  cui  al

successivo comma 2,  qualora  sussistano  i  requisiti  previsti  dal

presente decreto, inserisce le domande accolte in  appositi  elenchi,

dandone  comunicazione  all'impresa  tramite  notifica  del  relativo

provvedimento di ammissione.

  2. Con decreto dirigenziale e'  nominata  una  Commissione  per  la

validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da un

Presidente, individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio

presso  la  Direzione  generale   per   il   trasporto   stradale   e

l'intermodalita', e da due componenti, individuati tra  il  personale

di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche'  da

un funzionario con le funzioni di segreteria.

  3. Qualora in esito ad  una  prima  fase  istruttoria,  si  ravvisi

incompletezza  della  documentazione  allegata  all'istanza,   ovvero

lacune comunque sanabili, la Commissione  di  cui  al  comma  2  puo'

richiedere le opportune integrazioni agli  interessati,  fissando  un

termine perentorio non superiore a  quindici  giorni.  Qualora  entro

detto termine l'impresa medesima  non  abbia  fornito  un  riscontro,

ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente,  l'istruttoria

verra'  conclusa  sulla  sola  base   della   documentazione   valida

disponibile.

  5.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei

requisiti, l'Amministrazione  esclude  l'impresa  dal  beneficio  con

provvedimento motivato notificato all'impresa.

 

                               Art. 7

                        Verifiche e controlli

  1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'Amministrazione  di

procedere   con   ulteriori   accertamenti   in    data    successiva

all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di  autotutela,

con l'annullamento della concessione del  contributo,  ove  in  esito

alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita'  in  relazione

alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, nonche' nei casi

previsti  dall'art.  1,  comma  8  del  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015.

  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 21 ottobre 2015

 

                                      Il direttore generale: Finocchi