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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 9 novembre 2015
Circolare n. 177/2015
Oggetto: Autotrasporto
– Incentivo per l’acquisto di veicoli ecologici, semirimorchi per l’intermodalità e UTI – DD.MM.
29.9.2015 e 21.10.2015 su G.U. n.257 del 4.11.2015.
Con i
decreti indicati in oggetto il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha
disciplinato gli incentivi a favore delle imprese di autotrasporto merci in
conto terzi per gli investimenti in beni mobili, per un importo complessivo di
15 milioni di euro.
Quest’anno
la misura è più selettiva rispetto al passato: solo i contributi per l’acquisto
di veicoli ecologici sono operativi per tutte le imprese, mentre gli incentivi
per l’acquisto di semirimorchi per trasporto combinato e per l’acquisto di
container e casse mobili sono pienamente efficaci solo per le imprese di minore
dimensione. Il contributo massimo complessivo che ciascuna impresa può
richiedere non può superare l’importo di 400 mila euro. Nel caso le richieste
di incentivo superino le risorse a disposizione, i contributi saranno
proporzionalmente ridotti.
Possono
essere ammessi agli incentivi solo gli acquisti effettuati a decorrere dal 5
novembre 2015 fino al 31 marzo 2016.
Veicoli ecologici: E’ previsto un
incentivo per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli
nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano, ovvero a gas naturale
liquefatto. Sono esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli inferiori alle 3,5
tonnellate, nonché quelli superiori a 7 tonnellate e inferiori a 16 tonnellate.
Sono escluse le acquisizioni effettuate all’estero, nonché i veicoli immatricolati
all’estero anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri
zero. Per le imprese che rientrano nei parametri delle PMI
(meno di 250 addetti e fatturato annuo fino a 50 milioni di euro) il contributo
massimo erogabile è maggiorato del 10 per cento, ma la maggiorazione deve
essere richiesta espressamente. Le risorse complessivamente stanziate a favore
di questa misura ammontano a 6,5 milioni di euro.
Tipologia
autoveicolo |
Contributo max erogabile (euro) |
Contributo max maggiorato per PMI (euro) |
Autoveicoli
da 3,5 a 7 tonnellate alimentati a metano e gas liquefatto |
4.000 |
4.400 |
Autoveicoli
16 tonnellate e superiori alimentati a metano |
9.000 |
9.900 |
Autoveicoli
16 tonnellate e superiori alimentati a gas naturale liquefatto |
13.000 |
14.300 |
Semirimorchi per trasporto combinato dotati
di dispositivi innovativi: Le imprese che rientrano nei parametri delle PMI possono chiedere incentivi per l’acquisto, anche
mediante locazione finanziaria, di semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto
combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati
di almeno un dispositivo innovativo tra quelli previsti dallo stesso Ministero.
Le imprese dimensionate che non rientrano nei parametri delle PMI possono chiedere l’incentivo solo per il dispositivo
innovativo. Nel caso di dotazione di più dispositivi innovativi verrà preso in
considerazione il più costoso. Le risorse a disposizione di questa misura
ammontano a 6,5 milioni di euro.
Tipologia di
impresa |
Incentivo sul costo
di acquisto |
Incentivo max erogabile (euro) |
Media
Impresa addetti < 250 fatturato <= 50 milioni
di euro |
10% |
6.000 |
Piccola
Impresa addetti < 50 fatturato <= 10 milioni
di euro |
20% |
6.000 |
Grande
Impresa addetti >= 250 fatturato > 50 milioni di
euro |
40%
solo sul costo del dispositivo innovativo |
n.d. |
I dispositivi
tecnici innovativi che consentono di richiedere l’incentivo sono:
1. Spoiler laterali e/o
appendici aerodinamiche posteriori ammesse dal Reg. UE n.1230/2012;
2. Sospensioni a
controllo elettronico con sistemi intelligenti di distribuzione del carico
sugli assali;
3. pneumatici di classe C3 con
coefficiente di resistenza al rotolamento RCC
inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS);
4. Telematica
indipendente collegata al sistema denominato EBS
(Electronic Braking System), in grado di valutare
l’efficienza dell’utilizzo dei semirimorchi e lo stile di guida e di frenata
del veicolo.
Container e casse mobili: Le imprese
rientranti nei parametri delle PMI possono chiedere
l’incentivo per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di container
e casse mobili. Le imprese di maggiore dimensione non sono ammesse al
beneficio. Complessivamente sono stati stanziati per questa misura 2 milioni di
euro.
Tipologia di
impresa |
Incentivo sul costo
di acquisto |
Incentivo max erogabile (euro) |
Media
Impresa addetti < 250 fatturato <= 50 milioni
di euro |
10% |
2.000 |
Piccola
Impresa addetti < 50 fatturato <= 10 milioni
di euro |
20% |
2.000 |
Grande
Impresa addetti >= 250 fatturato > 50 milioni di
euro |
non ammesso |
non ammesso |
Maggiorazione per le PMI
in rete:
Per le PMI che aderiscono ad una rete di imprese gli
incentivi sono maggiorati del 15 per cento. La maggiorazione deve essere
espressamente richiesta dalle imprese interessate all’atto della domanda di
contribuzione.
Domande di incentivo: Le domande, redatte
sull’apposito modello ministeriale, vanno presentate ad avvenuto
perfezionamento dell’investimento tramite raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine perentorio del 31 marzo 2016 al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale, Direzione generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalità, via Giuseppe Caraci 36, 00157 Roma. E’ ammessa anche la consegna a mano
presso la stessa Direzione. A pena di esclusione, alle domande devono essere
allegate, tra l’altro, l’indicazione del numero di targa dei veicoli e la dichiarazione
del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche degli
investimenti agevolabili. Ai fini della richiesta delle maggiorazioni per le PMI, le imprese interessate dovranno allegare una
dichiarazione sostitutiva attestante il numero degli addetti e il volume del
fatturato dell’ultimo esercizio fiscale. Per la richiesta della maggiorazione da
parte delle PMI aderenti ad una rete di imprese è
necessario allegare copia del contratto di rete.
Prova del perfezionamento dell’investimento: Per provare
l’effettività dell’investimento è necessario trasmettere il contratto di
acquisizione del bene debitamente sottoscritto avente data non anteriore al 4
novembre del corrente anno, nonché copia della fattura quietanzata comprovante
l’intero pagamento del prezzo di acquisizione. Nel caso di acquisizione
mediante leasing finanziario dovrà essere dimostrato il pagamento dei canoni in
scadenza alla data dell’invio della domanda. La prova del pagamento di quei
canoni potrà essere fornita con la fattura quietanzata dalla società di
leasing, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a
pagamento dei canoni. Inoltre dovrà essere prodotta la copia del verbale di
presa in consegna del bene. I beni agevolati non possono essere trasferiti fino
al 31 dicembre 2018, pena la revoca del contributo erogato.
Istruttoria: L’istruttoria delle
domande verrà svolta da una costituenda Commissione ministeriale e dalla
società RAM. Alle imprese ammesse ai benefici verrà notificato il provvedimento
di ammissione. Nel caso l’istruttoria dia esito negativo, all’impresa sarà
notificato motivato provvedimento di diniego.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.166/2014
|
Responsabile di Area |
Allegati due |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.257 del 4.11.2015
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 settembre 2015
Modalita' di ripartizione e di
erogazione delle
risorse finanziarie
destinate agli
investimenti nel settore
dell'autotrasporto.
IL MINISTRO
Visto l'art. 1, comma
150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
autorizza, a decorrere
dall'anno 2015, la spesa di 250
milioni di
euro annui per
interventi in favore del settore dell'autotrasporto;
Visto l'art. 1, comma
151, della citata legge n. 190 del 2014
che
dispone che, a valere
sulla quota riservata
all'incentivazione di
progetti di
investimento nel settore, una quota parte
non superiore
al 20 per cento
delle risorse medesime e' destinata alle imprese che
pongono in essere iniziative
dirette a realizzare
processi di
ristrutturazione e aggregazione;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 29
aprile 2015, n. 130
che in applicazione del citato art. 1, comma 150,
della legge 23
dicembre 2014, n. 190, ha ripartito
le suddette
risorse fra le diverse
aree d'intervento per il triennio 2015-2017,
avuto riguardo alle
esigenze del settore dell'autotrasporto;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze del 6
agosto 2015 n. 283 che,
al fine di garantire una congrua misura delle
deduzioni forfetarie di
spese non documentate, tenuto
conto delle
difficolta' in cui versa il settore ed
in particolare le
imprese
artigiane, ha
incrementato le risorse destinate alla copertura delle
deduzioni
forfetarie stesse
e, per il
corrente anno 2015,
ha
rimodulato la
ripartizione effettuata con il decreto 29 aprile 2015,
n. 130;
Visto l'art.
1, comma 1,
lettera d) del
citato decreto
interministeriale n. 130 del
2015, come modificato
dal decreto
ministeriale 6 agosto 2015,
n. 283, che ha destinato 15 milioni
di
euro per
l'anno 2015 per
investimenti finalizzati allo
sviluppo
dell'intermodalita' e della logistica e
ad iniziative dirette
a
realizzare processi di
ristrutturazione e aggregazione, rinviando
ad
apposito
decreto, da
adottarsi da parte
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, la disciplina
delle modalita' di
erogazione di dette
risorse, nonche' gli oneri di gestione e le spese
di funzionamento
degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 3 agosto
2009, n. 102;
Visto il decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
Visto il regolamento
(UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17
giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato,
ed in particolare
l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e gli articoli 17 e
36 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle
piccole e
medie imprese;
Visto il regolamento (UE)
n. 1407/2013 del
18 dicembre 2013
relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del
trattato sul
funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis";
Preso atto che, ai fini
della individuazione dei costi ammissibili,
occorre fare
riferimento, in via generale, al sovra costo
necessario
per acquisire la
tecnologia piu' evoluta da un punto di vista tecnico
ed ambientale;
Visto l'art. 6 della legge
25 febbraio 2008,
n. 34, recante
"Disposizioni
per l'adempimento di
obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", che
prevede
l'onere per i
destinatari degli aiuti di dichiarare di non
rientrare
fra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o
depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili
dalla Commissione europea;
Visto l'art. 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il
quale prevede che le
amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o
interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto
dei principi comunitari
e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle
quali
le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri
servizi e che svolgono
la propria attivita'
quasi esclusivamente
nei confronti dell'amministrazione dello Stato e
che gli oneri
relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi
pubblici siano a carico
delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
Valutata l'utilita' di garantire l'incentivazione all'acquisto di
veicoli industriali a
motorizzazione alternativa a gas
naturale e
biometano, onde assicurare un minor livello di emissioni
inquinanti
nei territori piu' sensibili e nelle piu'
lunghe percorrenze, al fine
di massimizzare
gli effetti benefici sull'ambiente, in continuita'
con la misura
prevista per l'esercizio finanziario 2014;
Ritenuto opportuno
incentivare, per le
piccole e medie
imprese,
l'acquisizione di
semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e
a
diversificare la
produzione massimizzando l'utilizzo
delle
modalita' di trasporto
alternative al trasporto
stradale, nonche'
incentivare
l'acquisto di
beni capitali destinati
al trasporto
intermodale, ovvero
container e casse
mobili, anche al
fine di
ottimizzare la catena
logistica;
Considerato che l'incentivazione per l'acquisto
di semirimorchi
dotati di dispositivi
innovativi non ancora
obbligatori atti a
ridurre i consumi puo' essere diretta a tutte le imprese e non
solo
alle piccole e
medie imprese, nel limite del 40 per cento
dei costi
di
investimento necessari
per innalzare il
livello di tutela
ambientale o per andare
oltre le norme dell'Unione europea;
Ritenuto che l'insieme
degli interventi di cui sopra, unito ad una
maggiorazione degli
incentivi a favore delle reti
di imprese che
effettuano gli
investimenti previsti, consente
di dare un primo
impulso al
rinnovamento ed alla
ristrutturazione del settore,
con
particolare riferimento
alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo
dei
servizi
logistici ed
al riequilibrio modale,
anche andando ad
incidere sulla attuale
polverizzazione che connota il settore stesso;
Sentite le
associazioni di categoria
dell'autotrasporto
maggiormente
rappresentative;
Vista la nota della
Direzione generale per il trasporto stradale e
per l'intermodalita' n. 15616 del 6 agosto 2015;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano la
ripartizione e le modalita' di erogazione delle risorse
finanziarie
relative all'anno 2015,
nel limite di spesa pari a
15 milioni di
euro, di cui all'art.
1, comma 1,
lettera d), del
decreto
interministeriale del 29 aprile 2015, n. 130, come modificato
dal
decreto
interministeriale 6 agosto 2015, n. 283.
2. Le risorse di cui al
comma 1 sono destinate all'incentivazione a
beneficio delle imprese
di autotrasporto di merci per conto di
terzi
attive sul territorio italiano,
in regola con
i requisiti di
iscrizione al Registro elettronico
nazionale e all'Albo
degli
autotrasportatori di cose per conto di
terzi, per il
rinnovo e
l'adeguamento tecnologico
del parco veicolare, per l'acquisizione
di
beni strumentali
per il trasporto intermodale, nonche' per
favorire
iniziative di
collaborazione e di aggregazione
fra le imprese
del
settore nei limiti e
secondo le modalita' di cui al presente decreto.
3. Le misure di
incentivazione sono erogate
nel rispetto dei
principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento
generale di esenzione
(UE) n.
651/2014 della Commissione
del 17
giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con
il mercato comune
in applicazione degli
articoli 107 e
108 del
Trattato.
4. Ad ogni tipologia dei
seguenti investimenti sono
destinati gli
importi di seguito
specificati, corrispondenti ad una
quota parte
delle risorse
globalmente disponibili, pari a 15 milioni di euro:
a) 6,5 milioni di euro
per acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al
trasporto
di merci di massa
complessiva a pieno carico da 3,5 a
7 tonnellate,
nonche' pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione
alternativa a
metano CNG e gas naturale liquefatto LNG;
b) 6,5 milioni di euro
per acquisizione anche mediante locazione
finanziaria, di
semirimorchi, nuovi di fabbrica, per
il trasporto
combinato ferroviario
rispondenti alla normativa UIC 596-5 e
per il
trasporto combinato
marittimo dotati di ganci nave
rispondenti alla
normativa IMO, dotati di
dispositivi innovativi volti a
conseguire
maggiori standard di
sicurezza e di efficienza energetica;
c) 2 milioni di euro
per l'acquisizione, da parte
di piccole e
medie imprese, anche
mediante locazione finanziaria, di
container e
casse mobili,
intesi quali unita' di
carico intermodale
standardizzate in modo da
assicurarne la compatibilita' con tutte le
tipologie di mezzi di
trasporto, cosi' da facilitare l'utilizzazione
di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro, senza
alcuna rottura di
carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata
o manipolata dal
vettore, o dal caricatore.
5. I contributi, di
cui al comma
4, sono erogabili
fino a
concorrenza delle
risorse disponibili per
ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti. La ripartizione degli
stanziamenti
nell'ambito delle predette
aree di intervento puo' essere rimodulata
con decreto del
Direttore della Direzione generale per
il trasporto
stradale e per l'intermodalita' qualora, per
effetto delle istanze
presentate, si rendano
disponibili risorse a favore di aree in cui le
stesse non risultino
sufficienti.
6. Ove, a causa dell'esaurimento delle
risorse disponibili per
ciascuna area anche
dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,
il numero delle imprese
ammesse al beneficio
non consenta
l'erogazione degli importi
a ciascuna spettanti,
con decreto del
Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita' si procedera' alla
riduzione proporzionale dei
contributi fra le stesse
imprese collocate nelle aree rispetto alle
quali le risorse si
sono rivelate insufficienti.
7. Al fine di garantire
il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del
citato regolamento (UE)
n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea
dei beneficiari presenti sufficienti
margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo
ammissibile per
gli investimenti
di cui al comma 4 per
singola impresa non puo'
superare euro
400.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene
ridotto fino al
raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non
e' derogabile anche in caso di
accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie
rispetto alle
richieste pervenute e
dichiarate
ammissibili.
8. Non si
procede all'erogazione del
contributo nel caso
di
trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli
incentivi
nel periodo
intercorrente fra la data di presentazione della domanda
e la data di
pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni di
cui
al comma 4
non possono essere
alienati e devono
rimanere nella
disponibilita' del beneficiario del
contributo fino al 31
dicembre
2018, pena la revoca del contributo erogato.
Art. 2
Importi dei contributi, costi
ammissibili
e
intensita' di aiuto
1. Gli investimenti di
cui al presente
decreto sono finanziabili
esclusivamente
se avviati
in data posteriore
alla data di
pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ultimati entro il 31 marzo 2016.
2. In relazione agli investimenti di cui
all'art. 1, comma
4,
lettera a), del
presente decreto, sono finanziabili le
acquisizioni,
anche mediante locazione
finanziaria, di:
a) automezzi
industriali pesanti a trazione alternativa a metano
CNG e gas naturale
liquefatto LNG, di massa
complessiva a pieno
carico pari o
superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate. Il
contributo e' determinato in
euro 4.000 per
ogni veicolo,
considerando la notevole
differenza di costo
con i veicoli
ad
alimentazione diesel;
b) automezzi
industriali pesanti a trazione alternativa a metano
CNG e gas naturale
liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a
16 tonnellate. Il
contributo e' determinato in
euro 9.000 per ogni
veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in
euro 13.000 per
ogni veicolo a trazione alternativa
a gas naturale
liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo
con i
veicoli ad
alimentazione diesel.
3. In relazione agli investimenti di cui
all'art. 1, comma
4,
lettera b) del
presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni
effettuate da piccole e medie imprese, secondo
la definizione di
cui alla normativa europea di riferimento,
anche
mediante locazione
finanziaria, di semirimorchi, nuovi
di fabbrica,
per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC
596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati
di ganci nave
rispondenti alla
normativa IMO, dotati
di almeno un
dispositivo
innovativo di cui
all'allegato 1 al presente decreto. Il contributo
viene
determinato nel
limite del 10 per
cento
del costo di
acquisizione in caso di
medie imprese e del 20 per
cento di tale
costo per le piccole
imprese, con un tetto massimo di euro 6.000
per
ogni semirimorchio;
b) le acquisizioni
effettuate da imprese che non rientrano tra le
piccole e medie
imprese, nel limite del 40 per cento del costo di un
dispositivo innovativo di
cui all'allegato 1 al presente decreto,
di
cui deve essere
dotato il semirimorchio. Nel caso in cui il
veicolo
sia dotato di piu' di un dispositivo,
si prende in
considerazione
quello di costo
superiore.
4. In relazione agli investimenti di cui
all'art. 1, comma
4,
lettera c) del
presente decreto, sono finanziabili le
acquisizioni
effettuate da piccole e
medie imprese, secondo la definizione di cui
alla normativa europea
di riferimento, anche
mediante locazione
finanziaria, di container
e casse mobili, intesi
quali unita' di
carico
intermodale standardizzate in
modo da assicurarne
la
compatibilita' con tutte le tipologie di
mezzi di trasporto cosi' da
facilitare
l'utilizzazione di differenti modalita' di
trasporto in
combinazione fra loro,
senza alcuna rottura di carico,
ovvero senza
che la merce venga
trasbordata o manipolata
dal vettore o dal
caricatore. Il contributo
viene determinato nel
limite del 10 per
cento del costo di
acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per
cento di tale costo
per le piccole imprese, con un tetto massimo
del
contributo unitario pari
a euro 2.000.
5. Le intensita' di aiuto
di cui ai commi precedenti
sono
maggiorate, ove gli
interessati ne facciano espressa richiesta, del:
a) 10 per cento, per
le acquisizione di cui al comma 2, in
caso
di piccole e
medie imprese, secondo
la definizione di
cui alla
normativa
europea di
riferimento. A tal
fine gli interessati
trasmettono, all'atto
della presentazione della domanda di ammissione
ai benefici,
dichiarazione sostitutiva redatta ai
sensi e per
gli
effetti del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante il numero delle unita'
di lavoro dipendenti e il
volume del fatturato
conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) 15 per cento, per
le acquisizioni di cui
ai commi 3
e 4
effettuate da piccole e
medie imprese, secondo la definizione di
cui
alla normativa
europea di riferimento,
se effettuate da
imprese
aderenti ad una rete
di imprese. A tal
file gli interessati
trasmettono, all'atto
della presentazione della domanda di ammissione
ai benefici,
copia del contratto di rete redatto nelle forme
di cui
all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Art. 3
Modalita' di
dimostrazione dei requisiti richiesti
1. In caso di
acquisizione dei veicoli di cui all'art. 2, comma 2,
gli aspiranti
ai benefici hanno
l'onere di fornire,
a pena di
inammissibilita', la
prova documentale che
i beni acquisiti
possiedono le caratteristiche tecniche
richieste dal presente
decreto.
2. Con decreto del Direttore
della Direzione generale
per il
trasporto stradale e per
l'intermodalita', da emanarsi entro quindici
giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del
presente decreto,
sono definite le modalita' di dimostrazione dei suddetti
requisiti.
Con il medesimo decreto sono definite le modalita'
di presentazione
delle domande,
secondo quanto previsto all'art. 4.
Art. 4
Destinatari della misura di
aiuto
1. Possono proporre
domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche' le
strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro
V,
titolo VI, capo I, o
del libro V, titolo X, capo II, sezioni
II e
II-bis
del codice civile,
ed iscritte al
Registro elettronico
nazionale istituito dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento
europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009.
2. Le modalita' di presentazione delle
domande e i
conseguenti
adempimenti
gestionali relativi
all'istruttoria delle richieste
pervenute sono stabilite
con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
stesso della sua
pubblicazione.
Roma, 29 settembre
2015
Il
Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del
mare, registro n.
1, foglio n. 3278
ALLEGATO 1
Allegato tecnico
Articolo 2, commi 3 e
4
Elenco dei dispositivi tecnici
innovativi rilevanti ai
fini
dell'ammissibilita' dei contributi per
l'acquisizione di semirimorchi
per il trasporto
combinato ferroviario, rispondenti alla
normativa
UIC 596-5, e per il trasporto combinato marittimo, dotati
di ganci
nave rispondenti
alla normativa IMO.
1) spoiler laterali e/o
appendici aerodinamiche posteriori
ammesse dal Reg. UE n.
1230/2012
2) sospensioni a
controllo elettronico con
sistemi intelligenti
di distribuzione
del carico sugli assali
3) Pneumatici di
classe C3 con coefficiente
di resistenza al
rotolamento RCC inferiore
a 8,0 Kg/t
dotati di Tyre Pressure
Monitoring System (TPMS)
4) Telematica
indipendente collegata al
sistema denominato EBS
(Electronic
Braking
System), in grado
di valutare l'efficienza
dell'utilizzo dei
semirimorchi e lo stile di guida e di
frenata del
veicolo.
GU n.257 del
4-11-2015
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 ottobre 2015
Disposizioni di attuazione
del decreto 29 settembre
2015, recante
modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse
finanziarie
destinate agli
investimenti nel settore
dell'autotrasporto.
IL
DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 29
aprile 2015, n. 130
che in applicazione del summenzionato
art. 1,
comma 150 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito
le
suddette risorse fra le
diverse aree d'intervento per
il triennio
2015-2017,
avuto riguardo
alle esigenze del
settore
dell'autotrasporto;
Visto altresi' il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei
trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle
finanze
del 6 agosto 2015
n. 283 che ha rimodulato la ripartizione effettuata
con il citato
decreto 29 aprile 2015;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 322 del 29 settembre 2015 recante le modalita' di erogazione
delle risorse, pari
a 15 milioni di euro, destinate, per l'anno 2015,
all'incentivazione
di iniziative
imprenditoriali nel settore
dell'autotrasporto di merci
finalizzati allo sviluppo
dell'intermodalita' e della logistica e
ad iniziative dirette
a
realizzare processi di
ristrutturazione e aggregazione;
Visto in particolare l'art.
3, comma 2
del suddetto decreto
ministeriale
che dispone
che con decreto
dirigenziale sono
disciplinate
le modalita' di
dimostrazione dei requisiti
di
ammissibilita' ai contributi nonche' le modalita' di presentazione
delle domande di
ammissione ai benefici;
Ritenuto quindi di dover
dettare le istruzioni operative al fine di
consentire agli interessati
la predisposizione delle
istanze di
ammissione ai benefici,
fornendo altresi'
le indicazioni circa
la
documentazione tecnica e
contabile da produrre al fine di fornire
la
dimostrazione della
sussistenza dei requisiti richiesti dalla
base
giuridica della presente
misura d'aiuto;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche,
che ha, fra
l'altro rafforzato la
distinzione tra funzioni
di
indirizzo e controllo
spettanti agli organi di governo e le
funzioni
di gestione amministrativa spettanti
agli organi burocratici,
valorizzando i profili di responsabilita' dei dirigenti;
Considerato che le misure di aiuto
a favore del
settore sono
soggette ai vincoli
derivanti dalla normativa europea in
materia di
aiuti di Stato, che
consentono l'erogazione di contributi
finanziari
alle imprese, in
assenza di espressa autorizzazione, nei
limiti del
Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato
comune in applicazione degli articoli 107
e 108 del
Trattato, e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013
relativo agli aiuti di
importanza minore («de minimis»);
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto
disciplina le modalita' di gestione
della
misura
d'incentivazione di
cui al decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015
con
specifico riferimento
alle modalita' ed ai termini di
presentazione
delle domande di ammissione
ai benefici, alle
modalita'
di
dimostrazione
dei requisiti
previsti dal DM
stesso ai fini
dell'ammissione ai benefici, al
riconoscimento delle maggiorazioni
ivi previste
all'art. 2, comma 5, nonche' agli adempimenti
gestionali
relativi all'attivita' istruttoria.
Art. 2
Termini, modalita'
di compilazione e di presentazione delle domande
1. Possono proporre
domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi, nonche' le
strutture societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro
V,
titolo VI, capo I, o
del libro V, titolo X, capo II, sezioni
II e
II-bis
del codice civile,
ed iscritte al
Registro elettronico
nazionale istituito dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento
europeo e del
Consiglio del 21
ottobre 2009. Le domande devono
comunque contenere, a
pena di inammissibilita', i seguenti elementi:
a) ragione sociale
dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o
del raggruppamento di imprese;
c) legale
rappresentante dell'impresa
o del raggruppamento di
imprese;
d) codice fiscale;
e) partita IVA;
f) indirizzo di posta
elettronica certificata;
g) indirizzo del
legale rappresentante dell'impresa
o del
raggruppamento di imprese;
h) firma del
legale rappresentante dell'impresa o
del
raggruppamento di imprese;
i) numero di iscrizione al Registro
elettronico nazionale, o
numero di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori di
cose per
conto di terzi per
le imprese di autotrasporto di merci per conto
di
terzi che esercitano
la professione esclusivamente con
veicoli di
massa complessiva
fino a 1,5 tonnellate;
j) iscrizione alla
Camera di commercio, industria ed artigianato.
2. Ogni impresa, anche se associata
ad un consorzio
o a una
cooperativa, puo' presentare
una sola domanda
di contributo. La
verifica dell'unicita' delle domande avverra'
sulla base del numero
di partita IVA
delle imprese richiedenti; pertanto
a tal fine,
le
imprese singolarmente
o attraverso le
loro aggregazioni dovranno
indicare chiaramente, a
pena di esclusione, il numero di partita
IVA
proprio o di ciascuna
impresa aggregata richiedente i contributi.
3. Le domande per accedere ai contributi
devono essere redatte
utilizzando
esclusivamente il modulo
che si allega,
come parte
integrante, al presente
decreto (allegato 1), riempiendo, a
pena di
nullita', tutti i campi di interesse
e corredandole di
tutta la
documentazione ivi prevista,
ovvero compilando il modello di domanda
pubblicato in formato Word
sul sito del
Ministero delle
infrastrutture
e dei
trasporti, nella sezione
«autotrasporto» -
«contributi ed incentivi», e devono
essere presentate, esclusivamente
ad avvenuto
perfezionamento dell'investimento, a partire
dalla data
di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana ed entro il termine perentorio del 31 marzo
2016,
al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed
il personale -
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita',
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma,
tramite raccomandata con avviso
di ricevimento,
ovvero mediante consegna a mano, presso
la stessa
Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di
segreteria
della Direzione
generale rilascera' ricevuta comprovante
l'avvenuta
consegna. Verranno
prese in
considerazione la data
di spedizione
della raccomandata o
la data di consegna a mano.
4. La domanda contiene
anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di
non rientrare tra
coloro che hanno
ricevuto e, successivamente non
rimborsato, ovvero
depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili
dalla Commissione europea.
5. Ai fini
della proponibilita' delle
domande, gli aspiranti
beneficiari, dovranno
comprovare il possesso delle
caratteristiche
tecniche dei beni con
le modalita' indicate negli articoli
seguenti
ed allegare obbligatoriamente, a pena di
esclusione, tutta la
documentazione richiesta.
Art. 3
Modalita' di dimostrazione dei
requisiti tecnici richiesti dalla base
giuridica
1. Quanto
all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di
fabbrica, adibiti al trasporto
di merci di
massa complessiva a
pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonche' pari
o superiori a 16
tonnellate, a trazione alternativa a
metano CNG e
gas naturale
liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere
di fornire, a
pena di inammissibilita', la prova documentale
come di
seguito specificato:
indicazione
del numero di targa (ovvero trasmissione
di copia
della
ricevuta attestante
la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai
fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta in
data successiva all'entrata in
vigore del presente
decreto;
documentazione
del costruttore attestante la sussistenza
delle
caratteristiche tecniche previste.
2. Quanto
all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
semirimorchi,
nuovi di
fabbrica, per il
trasporto combinato
ferroviario rispondenti
alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto
combinato marittimo
dotati di ganci nave rispondenti
alla normativa
IMO, dotati di dispositivi innovativi volti
a conseguire maggiori
standard di sicurezza e
di efficienza energetica, gli aspiranti
ai
benefici hanno l'onere
di fornire, a pena di inammissibilita', la
prova documentale
come di seguito specificato:
indicazione
del numero di targa (ovvero trasmissione
di copia
della
ricevuta attestante
la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai
fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta in
data successiva all'entrata in
vigore del presente
decreto;
attestazione
rilasciata dal costruttore
circa la sussistenza
delle
caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a
seconda dei casi,
della rispondenza alla normativa UIC 596-5
per il
trasporto
combinato ferroviario,
ovvero dotati di
ganci nave
rispondenti alla normativa
IMO per il trasporto combinato marittimo;
documentazione
comprovante l'installazione di almeno uno
dei
dispositivi di cui
all'allegato 1 al
decreto del Ministro
delle
infrastrutture e dei
trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015;
nel caso
delle acquisizioni effettuate
da imprese che
non
rientrano tra le piccole
e medie imprese documentazione comprovante i
costi sostenuti per
il dispositivo innovativo di cui
all'allegato 1
al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
prot.
322 del 29 settembre 2015, al fine di poter calcolare l'importo del
contributo in ragione del
40% di tale costo.
3. Quanto
all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria,
di container e
casse mobili gli aspiranti ai benefici
hanno l'onere
di produrre, a
pena di inammissibilita', la seguente documentazione:
documentazione
da cui
risulti che la
consegna del bene e'
avvenuta in data
successiva all'entrata in
vigore del presente
decreto;
attestazione
rilasciata esclusivamente dal costruttore
circa la
sussistenza dei requisiti
tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla
normativa internazionale
in materia.
4. La concessione del
contributo e' subordinata, in ogni caso, alla
dimostrazione che la data di
prima immatricolazione dei veicoli, o la
data di consegna
dei beni nel caso di container e casse
mobili, sia
avvenuta in Italia fra
la data
di pubblicazione del
decreto del
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti prot. 322 del
29
settembre
2015 ed
il termine stabilito
per la conclusione
dell'investimento (31 marzo 2016). In nessun caso saranno prese
in
considerazione le
acquisizioni effettuate all'estero, ne'
i veicoli
immatricolati all'estero,
anche se successivamente reimmatricolati in
Italia a chilometri zero.
Art. 4
Delle maggiorazioni
1. Ai fini del riconoscimento della
maggiorazione del 10%
per
l'acquisizione di veicoli a
trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG (di cui all'art. 2, comma 5, lett. a) del
decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322
del 29 settembre
2015) effettuate da piccole e medie imprese
secondo
la
definizione di
cui alla normativa
europea, gli interessati
medesimi, ove ne
abbiano fatto espressa
richiesta nella domanda,
dovranno
trasmettere in
allegato alla medesima,
dichiarazione
sostitutiva redatta ai
sensi e
per gli effetti
del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il
numero delle unita' di lavoro
dipendenti (ULA) ed
il volume del
fatturato conseguito
nell'ultimo esercizio fiscale.
2. Ai fini del riconoscimento della
maggiorazione del 15%
per
l'acquisizione di semirimorchi,
di container e di casse mobili
(di
cui all'art. 2,
comma 5, lett. b)
del decreto del
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti prot. 322 del
29 settembre 2015)
effettuate da imprese aderenti
ad una rete
di imprese, gli
interessati dovranno
trasmettere, all'atto della presentazione
della
domanda di
ammissione ai benefici,
copia del contratto
di rete
redatto nelle forme di
cui all'art. 3, comma 4 ter del
decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.
33.
Art. 5
Prova del perfezionamento
dell'investimento
1. Ai
fini della prova
dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere
di trasmettere, a
pena di inammissibilita', oltre alla documentazione
di cui ai commi
precedenti, il contratto di acquisizione
debitamente
sottoscritto e in data non
anteriore alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del
Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015,
nonche' prova
dell'integrale pagamento del
prezzo attraverso la
produzione della/e
relativa/e fattura/e debitamente quietanzata/e.
2. In ragione della sua
peculiare natura, ove l'acquisizione dei
beni si perfezioni
mediante contratto di leasing finanziario,
dovra'
dimostrarsi il pagamento
dei canoni in scadenza alla data
dell'invio
della domanda. La
prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere
fornita con la fattura
rilasciata dalla societa' di
leasing
quietanzata, ovvero con
copia della ricevuta dei
bonifici bancari
effettuati a favore della
suddetta societa'. Dovra', inoltre,
dimostrarsi la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione
di copia del
verbale di presa in consegna del bene. La mancanza di
anche uno solo di
tali documenti comportera' l'esclusione
dell'impresa dal beneficio.
Art. 6
Attivita'
istruttoria
1. L'Amministrazione, per
l'espletamento dell'attivita'
istruttoria, si avvale,
mediante apposita convenzione, della societa'
Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM) che
provvede, ferma la
funzione di indirizzo e
di direzione dell'Amministrazione,
all'esame
delle domande
presentate nei termini e della documentazione
prodotta
a comprova degli
investimenti effettuati. La Commissione di
cui al
successivo comma 2, qualora
sussistano i requisiti
previsti dal
presente decreto,
inserisce le domande accolte in
appositi elenchi,
dandone
comunicazione all'impresa
tramite notifica del
relativo
provvedimento di ammissione.
2. Con decreto
dirigenziale e' nominata una
Commissione per la
validazione
dell'istruttoria delle domande presentate, composta da un
Presidente, individuato tra i dirigenti di
II fascia in
servizio
presso la Direzione generale
per il trasporto
stradale e
l'intermodalita', e da due componenti, individuati tra il
personale
di area III, in servizio presso il
medesimo Dipartimento, nonche' da
un funzionario
con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad una prima
fase istruttoria, si
ravvisi
incompletezza
della documentazione allegata
all'istanza, ovvero
lacune comunque
sanabili, la Commissione di cui
al comma 2 puo'
richiedere le opportune
integrazioni agli interessati, fissando
un
termine perentorio non
superiore a quindici giorni.
Qualora entro
detto termine
l'impresa medesima non abbia
fornito un riscontro,
ovvero detto
riscontro non sia ritenuto soddisfacente,
l'istruttoria
verra' conclusa
sulla sola base
della documentazione valida
disponibile.
5. Nel caso
l'attivita'
istruttoria riveli la
mancanza dei
requisiti,
l'Amministrazione esclude l'impresa
dal beneficio con
provvedimento motivato
notificato all'impresa.
Art. 7
Verifiche e controlli
1. E' in ogni caso fatta
salva la facolta' dell'Amministrazione di
procedere con
ulteriori accertamenti in
data successiva
all'erogazione del
contributo, e di procedere, in via di
autotutela,
con l'annullamento
della concessione del contributo, ove
in esito
alle verifiche
effettuate emergano gravi irregolarita' in
relazione
alle dichiarazioni
sostitutive rese dall'acquirente, nonche' nei casi
previsti
dall'art. 1, comma
8 del decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015.
Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo alla
sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2015
Il
direttore generale: Finocchi