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Roma, 19
novembre 2015
Circolare n. 183/2015
Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Riforma dell’attività ispettiva - D.lgvo 14.9.2015, n. 149,
su S.O. alla G.U. n. 221 del 23.9.2015.
Tra gli
ultimi provvedimenti attuativi del Jobs
Act (legge n. 183/2014) figura il decreto legislativo 149/2015 finalizzato
a razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro.
Il decreto istituisce un’Agenzia unica per le ispezioni denominata Ispettorato nazionale del lavoro che va
ad integrare gli attuali servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS
e dell’INAIL.
La
reale portata semplificatoria della riforma è tutta da verificare atteso il
rinvio a successivi provvedimenti di attuazione volti, da un lato, tramite decreto
del Presidente della Repubblica a definire lo statuto dell’Ispettorato e,
dall’altro, tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio a
disciplinare organizzazione e funzionamento dello stesso.
In
particolare la funzione fondamentale dell’Ispettorato sembra essere quella di
realizzare un mero coordinamento con i servizi ispettivi dell’INPS, dell’INAIL
e di altri soggetti pubblici (Guardia di finanza, Aziende sanitarie locali,
ecc.) ferme restando le relative competenze. Sarebbe sicuramente un passo
avanti rispetto alla situazione attuale ma non risolverebbe il problema della
sovrapposizione dei controlli da parte di più operatori.
Si fa
riserva di tornare sull’argomento non appena saranno emanate le disposizioni
attuative.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.230/2014
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/lc |
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S.O. alla G.U. n. 221 del 23.9.2015
DECRETO LEGISLATIVO 14
settembre 2015, n. 149
Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione del-
l'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,in
attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ispettorato nazionale del
lavoro
1. Al
fine di razionalizzare e
semplificare l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale, nonche'
al
fine di evitare la
sovrapposizione di interventi
ispettivi, e'
istituita, senza nuovi
o maggiori oneri
a carico della
finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio
1999, n. 300,
una Agenzia unica
per le ispezioni
del lavoro
denominata
«Ispettorato nazionale del
lavoro», di seguito
«Ispettorato», che integra i
servizi ispettivi del
Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge
le attivita' ispettive gia' esercitate
dal
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali, dall'INPS e
dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di tutto
il
personale che svolge vigilanza in materia di lavoro,
contribuzione e
assicurazione
obbligatoria, nonche' legislazione sociale,
ai
funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti
i poteri
gia' assegnati al personale ispettivo del
Ministero del lavoro
e
delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di
ufficiale di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 2,
del decreto legislativo 23
aprile 2004, n.
124 e alle
medesime
condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha
personalita' giuridica di diritto pubblico,
e'
dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e' posto
sotto la
vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
che ne
monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta
gestione delle
risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una
sede centrale in Roma, presso un immobile
demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro
e delle
politiche sociali, dell'INPS,
dell'INAIL o di
altri Istituti
previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.
5. L'Ispettorato e'
sottoposto al controllo della Corte
dei conti
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n.
20, e successive modificazioni.
Art. 2
Funzioni e attribuzioni
1. Entro quarantacinque
giorni dall'entrata in vigore del
presente
decreto e' adottato, con decreto del Presidente della Repubblica
ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,
su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, lo
statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai principi
e ai criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo
n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite
convenzione da
stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il
direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente
attribuiti
a quest'ultimo.
2. L'Ispettorato
esercita, in particolare, le seguenti
funzioni e
attribuzioni:
a) esercita e coordina
su tutto il territorio nazionale,
sulla
base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali, la vigilanza
in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi
compresa
la vigilanza in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei
luoghi di lavoro, nei limiti
delle competenze gia'
attribuite al
personale ispettivo del
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e gli
accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a
prestazioni
per infortuni su lavoro e malattie professionali, della
esposizione
al rischio nelle malattie professionali, delle
caratteristiche dei
vari cicli produttivi ai fini della applicazione della
tariffa dei
premi;
b) emana
circolari interpretative in
materia ispettiva e
sanzionatoria, previo parere conforme del
Ministero del lavoro
e
delle politiche
sociali, nonche' direttive
operative rivolte al
personale ispettivo;
c) propone, sulla base
di direttive del Ministro del
lavoro e
delle politiche sociali, gli
obiettivi quantitativi e
qualitativi
delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro
realizzazione;
d) cura la formazione
e l'aggiornamento del personale
ispettivo,
ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge
le attivita' di
prevenzione e promozione
della
legalita' presso enti, datori di lavoro e associazioni
finalizzate al
contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo
8
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina
le attivita' di vigilanza sui rapporti
di
lavoro nel settore dei trasporti
su strada, i
controlli previsti
dalle norme di recepimento delle direttive di
prodotto e cura
la
gestione delle vigilanze
speciali effettuate sul
territorio
nazionale;
g) svolge attivita' di
studio e analisi relative ai fenomeni
del
lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al
fine di
orientare l'attivita' di vigilanza;
h) gestisce le risorse
assegnate ai sensi dell'articolo 8,
anche
al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita' di vigilanza,
delle
competenze professionali e delle
dotazioni strumentali in
uso al
personale ispettivo;
i) svolge ogni
ulteriore attivita', connessa
allo svolgimento
delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del
lavoro e
delle politiche sociali;
l) riferisce al
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali,
all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla
programmazione e
allo svolgimento delle attivita'
istituzionali delle predette
amministrazioni;
m) ferme restando le
rispettive competenze, si coordina
con i
servizi ispettivi delle aziende
sanitarie locali e
delle agenzie
regionali per la
protezione ambientale al
fine di assicurare
l'uniformita' di comportamento
ed una maggiore
efficacia degli
accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli
interventi.
Art. 3
Organi dell'Ispettorato
1. Sono organi
dell'Ispettorato e restano in carica
per tre anni
rinnovabili per una sola volta:
a) il direttore;
b) il consiglio di
amministrazione;
c) il collegio dei
revisori.
2. Il
direttore e' scelto
tra esperti ovvero
tra personale
incaricato di funzioni
di livello dirigenziale
generale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2,
del decreto
legislativo 30 marzo
2001 n. 165
o altro personale
di cui
all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo,
in possesso di
provata esperienza e professionalita' nelle
materie di competenza
dell'Ispettorato ed e' nominato
con decreto del
Presidente della
Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e, se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento
fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando o
analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso
indisponibile
un posto equivalente,
dal punto di
vista finanziario, presso
l'amministrazione di provenienza.
Al direttore dell'Ispettorato
spetta il trattamento
economico e normativo
riconosciuto per
l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo
5 del decreto
legislativo n. 300 del 1999.
3. Il consiglio di
amministrazione e' nominato
con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ed
e' composto da
quattro dirigenti incaricati
di funzioni di
livello dirigenziale
generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro
personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso
di
provata esperienza e professionalita' nelle
materie di competenza
dell'Ispettorato. Un componente
ciascuno e' indicato
dall'INPS e
dall'INAIL in rappresentanza dei
predetti Istituti. Uno
dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge, su
designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
le funzioni di
presidente.
4. Il collegio dei
revisori e' nominato con decreto del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto
da tre membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del
lavoro e
delle politiche sociali
e uno in
rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati
i membri supplenti in
rappresentanza dei predetti
Ministeri. I
componenti del collegio sono scelti tra i
dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale non generale delle
amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, in possesso di specifica professionalita'. L'assegnazione
delle
funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene secondo
le
modalita' stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma
1. Ai
componenti del collegio dei
revisori compete, per
lo svolgimento
della loro attivita',
un compenso determinato
con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, a
valere sugli ordinari
stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza
nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per la partecipazione
alle sedute degli organi collegiali
non
spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo
dovuti.
6. Il direttore
e' sottoposto alla
disciplina in materia
di
responsabilita' dirigenziale
di cui all'articolo
21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facolta'
di revoca
dell'incarico.
Art. 4
Attribuzioni degli organi
dell'Ispettorato
1. Il direttore
ha la rappresentanza legale
dell'Ispettorato,
provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate
d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal
Ministro
del lavoro e delle politiche
sociali e presenta
al consiglio di
amministrazione il bilancio preventivo e
il conto consuntivo.
Il
direttore propone alla commissione centrale di
coordinamento di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124 gli
obiettivi
quantitativi e qualitativi
delle verifiche ispettive,
riferisce periodicamente al Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali e al consiglio di amministrazione e presenta
una relazione
annuale sull'attivita' svolta
dall'Ispettorato. Al direttore
sono
assegnati i poteri
e la responsabilita' della
gestione
dell'Ispettorato, nonche' la responsabilita' per il
conseguimento dei
risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa
predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso.
E' inoltre
facolta' del direttore proporre
all'approvazione del Ministro
del
lavoro e delle politiche
sociali, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti
interni di
contabilita' adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
2. Il consiglio di
amministrazione, convocato dal componente
che
svolge le funzioni di presidente, che stabilisce
altresi' l'ordine
del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo,
il
conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.
3. Alle sedute
del consiglio di
amministrazione partecipa il
direttore dell'Ispettorato.
4. Il collegio dei revisori
svolge il controllo
sull'attivita'
dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011
n.
123 nonche', in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a
2409 del
codice civile.
Art. 5
Organizzazione e funzionamento
dell'Ispettorato
1. Con uno
o piu' decreti
del Presidente del
Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il
Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni
dalla
data di entrata in vigore
del presente decreto
legislativo, sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e
strumentali per il
funzionamento
dell'Ispettorato e la
contabilita' finanziaria ed
economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
2. Fermi restando gli
ordinari stanziamenti di bilancio
e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i
decreti di
cui al comma 1 provvedono, in
deroga alle discipline
normative e
contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il
trattamento
di missione del personale
ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS
e
dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo
abituale del
mezzo proprio per
lo svolgimento della
ordinaria attivita'
istituzionale che comporta, il trasporto di
strumenti informatici,
fotocamere e altre
attrezzature di lavoro.
Ai fini della
rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente
comma
si applicano i seguenti criteri:
a) mantenimento della
misura dell'indennita' chilometrica di
cui
al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836
come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26
luglio 1978, n.
417;
b) previsione di una
specifica indennita' volta a
favorire la
messa a disposizione del mezzo proprio;
c) previsione di
coperture assicurative per eventi non
coperti
dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.
3. I decreti di cui al
comma 1 prevedono misure volte a garantire
l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche
informatiche,
messe a disposizione del personale ispettivo
dell'Ispettorato, del
personale di cui
all'articolo 6 comma
4, nonche' del personale
ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti prevedono
misure
volte a garantire che lo svolgimento dell'attivita' lavorativa
del
personale ispettivo abbia
luogo con modalita'
flessibili e
semplificate.
4. In relazione alle attivita'
di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato si
avvale
dell'Organismo indipendente
di valutazione della
performance del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. L'Ispettorato e'
inserito nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
Art. 6
Disposizioni in materia di
personale
1. La dotazione organica
dell'Ispettorato, non superiore a 6357
unita' ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e
non, e'
definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel
rispetto di
quanto previsto dal comma 2.
Nell'ambito della predetta
dotazione
organica, nella quale sono previste due
posizioni dirigenziali di
livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali
di livello
non generale, sono ricomprese le unita' di personale gia' in
servizio
presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e
presso
la direzione generale per l'attivita' ispettiva
del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Al personale
dirigenziale e non
dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica,
rispettivamente,
la contrattazione collettiva
dell'Area I e la contrattazione
collettiva del comparto Ministeri.
2. La dotazione
organica dell'Ispettorato e'
ridotta in misura
corrispondente alle cessazioni del personale delle aree
funzionali,
appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle
Direzioni
interregionali e
territoriali del Ministero
del lavoro e
delle
politiche sociali che
avverranno successivamente all'entrata
in
vigore dei decreti di cui all'articolo 5,
comma 1 e fino al 31
dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni
dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono
utilizzabili ai
fini della determinazione del budget di
assunzioni previsto dalle
vigenti disposizioni in
materia di assunzioni
ed, inoltre, sono
contestualmente
ridotti i relativi
fondi per il
trattamento
accessorio.
3. A partire dal 2017,
in relazione ai risparmi di spesa
derivanti
dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7,
comma 1,
la dotazione organica
dell'Ispettorato e' incrementata,
ogni tre
anni, di un numero di posti corrispondente alle facolta'
assunzionali
previste dalle vigenti
disposizioni in materia
di turn-over del
personale, con conseguente
assegnazione delle relative
risorse
finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al
contratto
collettivo applicato dall'Ispettorato.
4. Presso la sede di
Roma dell'Ispettorato e'
istituito, alle
dipendenze del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,
il
«Comando carabinieri
per la tutela
del lavoro». L'attivita'
di
vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonche'
il
coordinamento con l'Ispettorato e'
assicurato mediante la
definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di
linee di
condotta e programmi
ispettivi periodici nonche'
mediante
l'affidamento allo stesso direttore delle spese di
funzionamento del
Comando carabinieri per
la tutela del
lavoro. Presso le
sedi
territoriali dell'Ispettorato opera
altresi' un contingente
di
personale che, secondo
quanto stabilito dai
decreti di cui
all'articolo 5, comma
1, dipende funzionalmente dal
dirigente
preposto alla sede territoriale
dell'Ispettorato e gerarchicamente
dal comandante dell'articolazione del
Comando carabinieri per la
tutela del lavoro. In
relazione a quanto
stabilito dal presente
comma, il contingente di personale assegnato al Ministero
del lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma
1, del
decreto legislativo 15
marzo 2010, n.
66 e' assegnato
all'Ispettorato. Il contingente
di cui al
presente comma,
eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5, comma
1,
e' aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al
comma 1
ed
e' selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal
Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano
frequentato
specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono attribuiti,
nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri
riconosciuti
al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo
il potere di
conciliazione di cui all'articolo 11
del decreto legislativo
23
aprile 2004, n. 124.
Sono a carico
dell'Ispettorato gli oneri
relativi al trattamento economico, fondamentale ed
accessorio, del
personale dell'Arma dei
carabinieri e le
spese connesse alle
attivita' cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione
di cui
al presente comma e' abrogato, dalla data indicata dai decreti
di cui
all'articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro
della difesa, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche
sociali e con il Ministro dell'interno, del 12 novembre 2009,
recante
la «Riorganizzazione
del Comando Carabinieri
per la tutela
del
lavoro», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni
relative
al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela del lavoro
con
la Regione Sicilia.
5. Con i decreti di cui
all'articolo 5, comma
1, sono altresi'
individuati:
a) la dislocazione sul
territorio dell'Ispettorato;
b) gli assetti
e gli organici
del personale dell'Arma
dei
Carabinieri di cui al comma 4, nonche' i contenuti della
dipendenza
funzionale delle unita' territoriali dal dirigente preposto alla
sede
territoriale dell'Ispettorato.
6. Dalla data indicata
dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1:
a) cessano di operare
le direzioni interregionali e
territoriali
del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato
i compiti gia' assegnati alle predette direzioni dagli articoli
15 e
16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14
febbraio 2014, n. 121;
b) e' trasferito nei
ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individuato dagli
stessi decreti di
cui all'articolo 5,
comma 1. Nell'ambito
del
trasferimento e' ricompreso il personale gia' in servizio presso
le
direzioni interregionali
e territoriali del
lavoro e presso la
direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del
lavoro
e delle politiche sociali. E'
altresi' trasferito presso
la sede
centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato il
personale
ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del
lavoro
e delle politiche sociali, fatta salva la possibilita' di
chiedere,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
di
rimanere nei ruoli
dello stesso Ministero
con inquadramento nei
corrispondenti profili amministrativi.
Art. 7
Coordinamento e
accentramento
delle funzioni di
vigilanza
1. Dalla data indicata
dai decreti di cui all'articolo 5, comma
1,
il personale ispettivo gia'
appartenente all'INPS e
all'INAIL e'
inserito in un ruolo ad esaurimento dei
predetti Istituti con il
mantenimento del trattamento economico e
normativo in vigore.
Le
risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal
servizio di
cui al presente
comma non sono
utilizzabili ai fini
della
determinazione del budget
di assunzioni da
parte dell'INPS e
dell'INAIL previsto dalle
vigenti disposizioni in
materia di
assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
comma 3.
In relazione alle cessazioni del personale di cui al
presente comma,
che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei
decreti di
cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi
fondi per il trattamento accessorio.
2. Al fine di
razionalizzare e semplificare l'attivita'
ispettiva,
con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate
forme di
coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e
INAIL
che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato
di dettare
le linee di condotta e le direttive di carattere operativo,
nonche'
di definire tutta
la programmazione ispettiva
e le specifiche
modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente comma
si tiene
conto delle esigenze del
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare
accertamenti tecnici
funzionali allo svolgimento
delle attivita' istituzionali
delle
predette amministrazioni.
3. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto,
il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL puo' chiedere di
essere
inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei
rispettivi
Istituti nei limiti
delle disponibilita' previste
dalle relative
dotazioni organiche.
4. Nella Regione Sicilia
e nelle Province autonome
di Trento e
Bolzano
l'Ispettorato provvede alla
stipulazione di appositi
protocolli d'intesa al
fine di garantire,
in detti territori,
l'uniforme svolgimento dell'attivita' di
vigilanza ed evitare
la
sovrapposizione di interventi
ispettivi, nel rispetto
delle
competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza
sul lavoro e
legislazione sociale. Detti
protocolli possono
prevedere, altresi', iniziative formative comuni e
la condivisione
delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attivita' di
vigilanza al fine di promuoverne l'uniformita' a livello
nazionale.
Art. 8
Risorse finanziarie
1. I decreti di cui
all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse
strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, ivi
comprese quelle destinate al trattamento accessorio del
personale in
forza all'Ispettorato, gia' assegnate al Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra
nella
titolarita' dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
Sono in
ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse
del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e
dell'INAIL destinate
alle dotazioni strumentali di cui all'articolo 1, comma 2,
nonche' le
risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d)
numero 2), del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con
modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono
utilizzate per il
finanziamento delle misure, gia' previste dallo stesso decreto
legge,
per
l'incentivazione del personale
ispettivo di ruolo
dell'Ispettorato. Sono altresi' trasferite all'Ispettorato le
risorse
del Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali, dell'INPS e
dell'INAIL finalizzate alla formazione del
personale ispettivo ai
sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d).
2. La dislocazione sul
territorio dell'Ispettorato tiene conto
del
piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma
222-quater,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali, il cui termine di predisposizione e'
differito di
sei mesi.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio
in applicazione del presente decreto legislativo.
Art. 9
Rappresentanza in giudizio
1. Fatto salvo quanto
previsto dal comma
2, all'Ispettorato si
applica l'articolo 1 del
testo unico delle
leggi e delle
norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.
2. L'Ispettorato puo'
farsi rappresentare e difendere, nel primo
e
secondo grado di
giudizio, da propri
funzionari nei giudizi
di
opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di
opposizione a
cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6,
comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150,
nonche'
negli altri casi in
cui la legislazione
vigente consente alle
amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi
di propri
dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove
vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, e'
fatta
salva la
possibilita' per l'Avvocatura
dello Stato di
assumere
direttamente la trattazione
della causa secondo
le modalita'
stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In
caso
di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono
riconosciute dal
giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la
riduzione
del venti per cento dell'importo complessivo ivi
previsto. Per la
quantificazione dei relativi importi si applica il decreto
adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n.
27, per la liquidazione del
compenso spettante agli
avvocati. Le
entrate derivanti dall'applicazione del presente comma
confluiscono
in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e ne
integrano
le dotazioni finanziarie.
Art. 10
Organizzazione del Ministero del
lavoro
e delle politiche sociali, dell'INPS
e dell'INAIL
1. Fatto salvo quanto
previsto dal decreto di cui
all'articolo 1,
comma 4 lettera c), della
legge 10 dicembre
2014, n. 183,
in
applicazione delle disposizioni
di cui al
presente decreto
legislativo sono apportate le conseguenti modifiche
ai decreti di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali,
dell'INPS e dell'INAIL, anche in relazione alla
individuazione della
struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. I decreti di cui al
comma 1 prevedono altresi' la soppressione
della direzione
generale per l'attivita'
ispettiva ed eventuali
ridimensionamenti delle altre direzioni generali del
Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. In applicazione del
comma 2 del presente articolo, dei commi
1,
2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le
corrispondenti
riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali, anche
con riferimento alle
relative posizioni
dirigenziali di livello generale e non generale.
Art. 11
Abrogazioni e altre norme di
coordinamento
1. Dalla data indicata
dai decreti di cui all'articolo 5
comma 1,
al decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124
sono apportate le
seguenti modifiche:
a) gli articoli 1, 2,
4 e 5 sono abrogati
e l'articolo 3 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Commissione
centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza). - 1.
La Commissione centrale
di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza,
costituita ai sensi
del presente
articolo, opera quale
sede permanente di
elaborazione di
orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza.
2. La
Commissione, sulla base
di specifici rapporti annuali
presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, propone
indirizzi
ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi.
3. La Commissione
centrale di coordinamento
dell'attivita' di
vigilanza, nominata con decreto
del Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali, e'
composta dal Ministro
del lavoro e
delle
politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in
qualita' di
presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del
lavoro; dai
direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del
Comando
carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale
della
Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale
entrate della
Guardia di finanza;
dal Comandante generale
dell'Arma dei
carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle
entrate; da
quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti
dei lavoratori designati
dalle organizzazioni sindacali
comparativamente
piu' rappresentative a
livello nazionale. I
componenti della Commissione possono farsi rappresentare
da membri
supplenti appositamente delegati.
4. Alle
sedute della Commissione
centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a partecipare
i
Direttori generali delle direzioni generali del Ministero
del lavoro
e delle politiche sociali, e i
Direttori generali delle
direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in materia.
Alle sedute
della Commissione centrale
di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza puo', su questioni di
carattere generale attinenti
alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato
il Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Ai componenti della
Commissione di coordinamento
dell'attivita'
di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare
ai
sensi del comma 4 non
spetta alcun compenso,
rimborso spese o
indennita' di missione.
Al funzionamento della
Commissione si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio»;
b) all'articolo
9, comma
1, primo periodo,
le parole "alla
Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al
Ministero del
lavoro e delle politiche sociali";
c) all'articolo 13,
comma 5, il primo capoverso e' sostituito dal
seguente "L'adozione
della diffida interrompe
i termini per la
presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del
presente
decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3".
d) l'articolo 16 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 16
(Ricorsi al direttore
della sede territoriale
dell'Ispettorato). - 1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione
delle disposizioni in
materia di lavoro,
legislazione sociale,
nonche' in materia contributiva e assicurativa,
nei confronti dei
relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e
agenti di
polizia giudiziaria di cui
all'articolo 13, comma
7, e' ammesso
ricorso davanti al direttore della sede territoriale
dell'Ispettorato
nazionale del
lavoro, entro trenta
giorni dalla notifica
degli
stessi.
2. Il ricorso
va inoltrato alla
sede territoriale competente
dell'Ispettorato del lavoro ed e' deciso, nel
termine di sessanta
giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione
prodotta dal
ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore.
Decorso
inutilmente il termine
previsto per la
decisione il ricorso
si
intende respinto»;
e) l'articolo 17 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Ricorso al
Comitato per i rapporti
di lavoro). - 1.
Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e'
costituito
il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal
direttore della
sede territoriale
dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, che la
presiede, dal direttore dell'INPS e
dal direttore dell'INAIL
del
capoluogo di regione dove
ha sede l'Ispettorato
competente. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese
o
indennita' di missione ed al funzionamento dei
comitati stessi si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio.
2. Tutti
i ricorsi avverso
gli atti di
accertamento
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e
gli atti di
accertamento
degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano
ad oggetto la
sussistenza o la
qualificazione dei rapporti
di lavoro, sono
inoltrati entro 30 giorni
dalla notifica degli
stessi alla sede
territoriale
competente dell'Ispettorato e
sono decisi, con
provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel
termine di
novanta giorni dal ricevimento,
sulla base della
documentazione
prodotta dal ricorrente e di
quella in possesso
dell'Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso
si intende respinto.».
2. Ogni riferimento alle
direzioni interregionali, regionali
o
territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti
di legge o in
norme di rango secondario e' da intendersi, in
quanto compatibile,
alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.
3. Le disposizioni di
cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689
trovano
applicazione, in quanto
compatibili, nei confronti
dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorita' competente a ricevere
il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. L'Ispettorato puo'
stipulare uno o piu' protocolli d'intesa
che
prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi
ispettivi delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale.
L'Ispettorato stipula altresi'
specifici protocolli
d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e
con le
aziende di trasporto
pubblico regionale e
locale al fine
di
facilitare la mobilita' del
personale ispettivo nell'ambito
dello
svolgimento dei propri compiti.
5. L'INPS, l'INAIL e
l'Agenzia delle entrate sono tenuti a
mettere
a disposizione dell'Ispettorato, anche
attraverso l'accesso a
specifici archivi informatici, dati e
informazioni, sia in forma
analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo
svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di
difesa in giudizio,
al fine di
orientare l'azione ispettiva
nei confronti delle
imprese che
evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro
irregolare ovvero
della evasione od omissione contributiva e al fine di
una maggiore
efficacia della gestione
del contenzioso. L'inosservanza delle
disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle
norme in materia di responsabilita' dirigenziale.
6. Al fine di uniformare
l'attivita' di vigilanza ed
evitare la
sovrapposizione di interventi
ispettivi, ogni altro
organo di
vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e
legislazione
sociale e' tenuto a raccordarsi con le sedi centrale e
territoriali
dell'Ispettorato.
7. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5, il
Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali, l'INPS
e l'INAIL assicurano
altresi' ogni forma
di collaborazione utile
ad un efficiente
svolgimento dell'attivita' di vigilanza.
Art. 12
Disposizioni per l'operativita'
dell'Ispettorato
1. Il Ministro del
lavoro e
delle politiche sociali
nomina un
comitato operativo presieduto
dal direttore dell'Ispettorato e
formato da un esperto dei ruoli del Ministero
del lavoro e
delle
politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.
2. Il Comitato svolge le
attivita' di cui al comma 3 per il periodo
necessario a garantire la progressiva funzionalita' dell'Ispettorato
e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
3. Il Comitato svolge in
particolare le seguenti funzioni:
a) coadiuva il
direttore dell'Ispettorato nella definizione degli
atti di indirizzo dell'attivita' di vigilanza in materia di
lavoro e
legislazione sociale
da sottoporre alla
Commissione centrale di
coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23
aprile
2004, n. 124;
b) assicura
ogni utile coordinamento
tra l'Ispettorato, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e
l'INAIL, sia
ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo
che della definizione degli obiettivi in
relazione ai complessivi
piani di attivita' delle stesse amministrazioni;
c) adotta, in raccordo
con il direttore, misure finalizzate
ad
una piu' efficace
uniformita' dell'attivita' di
vigilanza, ivi
comprese misure di carattere economico e gestionale;
d) monitora le
attivita' dell'Ispettorato, trascorsi dodici
mesi
dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta
funzionalita'
ed efficacia di azione.
4. Ai componenti del
comitato non spetta alcun compenso, gettone di
presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14
settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del
Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali
Madia, Ministro per
la
semplificazione e la
pubblica
amministrazione
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando