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Roma, 19 novembre 2015

 

Circolare n. 183/2015

 

Oggetto: Lavoro – Jobs Act – Riforma dell’attività ispettiva - D.lgvo 14.9.2015, n. 149, su S.O. alla G.U. n. 221 del 23.9.2015.

 

Tra gli ultimi provvedimenti attuativi del Jobs Act (legge n. 183/2014) figura il decreto legislativo 149/2015 finalizzato a razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro. Il decreto istituisce un’Agenzia unica per le ispezioni denominata Ispettorato nazionale del lavoro che va ad integrare gli attuali servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.

La reale portata semplificatoria della riforma è tutta da verificare atteso il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione volti, da un lato, tramite decreto del Presidente della Repubblica a definire lo statuto dell’Ispettorato e, dall’altro, tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio a disciplinare organizzazione e funzionamento dello stesso.

In particolare la funzione fondamentale dell’Ispettorato sembra essere quella di realizzare un mero coordinamento con i servizi ispettivi dell’INPS, dell’INAIL e di altri soggetti pubblici (Guardia di finanza, Aziende sanitarie locali, ecc.) ferme restando le relative competenze. Sarebbe sicuramente un passo avanti rispetto alla situazione attuale ma non risolverebbe il problema della sovrapposizione dei controlli da parte di più operatori.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena saranno emanate le disposizioni attuative.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.230/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/lc

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S.O. alla G.U. n. 221 del 23.9.2015

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149

Disposizioni per  la  razionalizzazione   e la  semplificazione del-
l'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,in

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                                Emana

 

                  il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

                  Ispettorato nazionale del lavoro

  1.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  l'attivita'   di

vigilanza in materia di lavoro e  legislazione  sociale,  nonche'  al

fine di  evitare  la  sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  e'

istituita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30  luglio

1999,  n.  300,  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro

denominata   «Ispettorato   nazionale   del   lavoro»,   di   seguito

«Ispettorato», che integra i  servizi  ispettivi  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

  2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate  dal

Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   dall'INPS   e

dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di  tutto  il

personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione  e

assicurazione  obbligatoria,   nonche'   legislazione   sociale,   ai

funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i  poteri

gia' assegnati al personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica  di  ufficiale  di

polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,

del decreto legislativo 23  aprile  2004,  n.  124  e  alle  medesime

condizioni di legge.

  3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto pubblico,  e'

dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e'  posto  sotto  la

vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  che  ne

monitora periodicamente gli obiettivi e la  corretta  gestione  delle

risorse finanziarie.

  4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso  un  immobile

demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e  delle

politiche  sociali,  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di   altri   Istituti

previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.

  5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte  dei  conti

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14  gennaio  1994,  n.

20, e successive modificazioni.

 

                               Art. 2

                       Funzioni e attribuzioni

  1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente

decreto e' adottato, con decreto del Presidente della  Repubblica  ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

su proposta del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di

concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il

Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  lo

statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai  principi  e  ai  criteri

direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo

n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione  da

stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  il

direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti

a quest'ultimo.

  2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti  funzioni  e

attribuzioni:

    a) esercita e coordina su tutto il  territorio  nazionale,  sulla

base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e  delle  politiche

sociali,  la  vigilanza  in  materia  di  lavoro,   contribuzione   e

assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa

la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei

luoghi di lavoro, nei limiti  delle  competenze  gia'  attribuite  al

personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e  gli

accertamenti in materia di riconoscimento del diritto  a  prestazioni

per infortuni su lavoro e malattie professionali,  della  esposizione

al rischio nelle malattie professionali,  delle  caratteristiche  dei

vari cicli produttivi ai fini della applicazione  della  tariffa  dei

premi;

    b)  emana  circolari  interpretative  in  materia   ispettiva   e

sanzionatoria, previo parere conforme  del  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche  sociali,  nonche'  direttive  operative  rivolte  al

personale ispettivo;

    c) propone, sulla base di direttive del  Ministro  del  lavoro  e

delle politiche sociali, gli  obiettivi  quantitativi  e  qualitativi

delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;

    d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale  ispettivo,

ivi compreso quello di INPS e INAIL;

    e)  svolge  le  attivita'  di  prevenzione  e  promozione   della

legalita' presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al

contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi  dell'articolo  8

del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

    f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui rapporti  di

lavoro nel settore dei trasporti  su  strada,  i  controlli  previsti

dalle norme di recepimento delle direttive  di  prodotto  e  cura  la

gestione  delle  vigilanze   speciali   effettuate   sul   territorio

nazionale;

    g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai fenomeni  del

lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine  di

orientare l'attivita' di vigilanza;

    h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8,  anche

al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita' di vigilanza, delle

competenze professionali e delle  dotazioni  strumentali  in  uso  al

personale ispettivo;

    i) svolge ogni ulteriore  attivita',  connessa  allo  svolgimento

delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e

delle politiche sociali;

    l) riferisce al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,

all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile  alla  programmazione  e

allo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali   delle   predette

amministrazioni;

    m) ferme restando le rispettive competenze,  si  coordina  con  i

servizi ispettivi delle aziende  sanitarie  locali  e  delle  agenzie

regionali  per  la  protezione  ambientale  al  fine  di   assicurare

l'uniformita'  di  comportamento  ed  una  maggiore  efficacia  degli

accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

 

                               Art. 3

                       Organi dell'Ispettorato

  1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica  per  tre  anni

rinnovabili per una sola volta:

    a) il direttore;

    b) il consiglio di amministrazione;

    c) il collegio dei revisori.

  2.  Il  direttore  e'  scelto  tra  esperti  ovvero  tra  personale

incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale   delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del  decreto

legislativo  30  marzo  2001  n.  165  o  altro  personale   di   cui

all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  in  possesso  di

provata esperienza e professionalita'  nelle  materie  di  competenza

dell'Ispettorato ed e' nominato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e,  se

dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori

ruolo, aspettativa non retribuita, comando  o  analogo  provvedimento

secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e'  reso  indisponibile

un  posto  equivalente,  dal  punto  di  vista  finanziario,   presso

l'amministrazione  di  provenienza.  Al  direttore   dell'Ispettorato

spetta  il  trattamento  economico  e  normativo   riconosciuto   per

l'incarico di capo dipartimento di cui  all'articolo  5  del  decreto

legislativo n. 300 del 1999.

  3. Il consiglio di amministrazione  e'  nominato  con  decreto  del

Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  ed  e'  composto  da

quattro dirigenti incaricati  di  funzioni  di  livello  dirigenziale

generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale  di

cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in  possesso  di

provata esperienza e professionalita'  nelle  materie  di  competenza

dell'Ispettorato. Un componente  ciascuno  e'  indicato  dall'INPS  e

dall'INAIL  in  rappresentanza  dei  predetti   Istituti.   Uno   dei

componenti del consiglio di amministrazione svolge,  su  designazione

del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le  funzioni  di

presidente.

  4. Il collegio dei revisori e' nominato con  decreto  del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali ed e'  composto  da  tre  membri

effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero  del  lavoro  e

delle  politiche  sociali  e  uno  in  rappresentanza  del  Ministero

dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono  nominati

i membri  supplenti  in  rappresentanza  dei  predetti  Ministeri.  I

componenti del collegio sono scelti tra  i  dirigenti  incaricati  di

funzioni di livello dirigenziale non generale  delle  amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del

2001, in possesso di specifica professionalita'. L'assegnazione delle

funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene  secondo  le

modalita' stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1.  Ai

componenti del collegio dei  revisori  compete,  per  lo  svolgimento

della  loro  attivita',  un  compenso  determinato  con  decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e  delle  finanze,  a  valere  sugli  ordinari

stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  5. Per la partecipazione alle sedute degli  organi  collegiali  non

spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

  6. Il  direttore  e'  sottoposto  alla  disciplina  in  materia  di

responsabilita' dirigenziale  di  cui  all'articolo  21  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facolta' di  revoca

dell'incarico.

 

                               Art. 4

             Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato

  1. Il  direttore  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Ispettorato,

provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida  adottate

d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro

del lavoro e delle politiche  sociali  e  presenta  al  consiglio  di

amministrazione il bilancio preventivo  e  il  conto  consuntivo.  Il

direttore propone alla commissione centrale di coordinamento  di  cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124  gli

obiettivi  quantitativi  e  qualitativi  delle  verifiche  ispettive,

riferisce periodicamente al Ministro del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e al consiglio di amministrazione e  presenta  una  relazione

annuale sull'attivita' svolta  dall'Ispettorato.  Al  direttore  sono

assegnati   i   poteri   e   la   responsabilita'   della    gestione

dell'Ispettorato, nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei

risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali

nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati  dal

bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro  stesso.  E'  inoltre

facolta' del direttore proporre  all'approvazione  del  Ministro  del

lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, modifiche ai  regolamenti  interni  di

contabilita' adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

  2. Il consiglio di amministrazione, convocato  dal  componente  che

svolge le funzioni di presidente, che  stabilisce  altresi'  l'ordine

del giorno delle sedute, coadiuva il direttore  nell'esercizio  delle

attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio  preventivo,  il

conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.

  3. Alle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione  partecipa  il

direttore dell'Ispettorato.

  4. Il collegio dei  revisori  svolge  il  controllo  sull'attivita'

dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2011  n.

123 nonche', in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del

codice civile.

 

                               Art. 5

           Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato

  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il

Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  il

Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla

data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono

disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali  per  il

funzionamento  dell'Ispettorato  e  la  contabilita'  finanziaria  ed

economico patrimoniale relativa alla sua gestione.

  2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti  di  bilancio  e  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti  di

cui al comma 1 provvedono, in  deroga  alle  discipline  normative  e

contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento

di missione del personale  ispettivo  dell'Ispettorato,  dell'INPS  e

dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del

mezzo  proprio  per  lo   svolgimento   della   ordinaria   attivita'

istituzionale che comporta, il trasporto  di  strumenti  informatici,

fotocamere  e  altre  attrezzature   di   lavoro.   Ai   fini   della

rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente comma

si applicano i seguenti criteri:

    a) mantenimento della misura dell'indennita' chilometrica di  cui

al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n.  836

come rideterminata dall'articolo 8 della legge  26  luglio  1978,  n.

417;

    b) previsione di una specifica indennita'  volta  a  favorire  la

messa a disposizione del mezzo proprio;

    c) previsione di coperture assicurative per  eventi  non  coperti

dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.

  3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte  a  garantire

l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali,  anche  informatiche,

messe a disposizione del personale  ispettivo  dell'Ispettorato,  del

personale di cui  all'articolo  6  comma  4,  nonche'  del  personale

ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti prevedono misure

volte a garantire che lo svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  del

personale  ispettivo  abbia  luogo   con   modalita'   flessibili   e

semplificate.

  4. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato  si  avvale

dell'Organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  5. L'Ispettorato e' inserito nella Tabella A allegata alla legge 29

ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

 

                               Art. 6

                Disposizioni in materia di personale

  1. La dotazione organica dell'Ispettorato,  non  superiore  a  6357

unita' ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali  e  non,  e'

definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di

quanto previsto dal comma 2.  Nell'ambito  della  predetta  dotazione

organica, nella quale sono previste  due  posizioni  dirigenziali  di

livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di  livello

non generale, sono ricomprese le unita' di personale gia' in servizio

presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso

la direzione generale per l'attivita'  ispettiva  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali. Al  personale  dirigenziale  e  non

dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si  applica,  rispettivamente,

la  contrattazione  collettiva  dell'Area  I  e   la   contrattazione

collettiva del comparto Ministeri.

  2. La dotazione organica  dell'Ispettorato  e'  ridotta  in  misura

corrispondente alle cessazioni del personale delle  aree  funzionali,

appartenente ai profili amministrativi, proveniente  dalle  Direzioni

interregionali e  territoriali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali  che  avverranno  successivamente  all'entrata  in

vigore dei decreti di cui all'articolo  5,  comma  1  e  fino  al  31

dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le  cessazioni

dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili  ai

fini della determinazione del budget  di  assunzioni  previsto  dalle

vigenti disposizioni in  materia  di  assunzioni  ed,  inoltre,  sono

contestualmente  ridotti  i  relativi  fondi   per   il   trattamento

accessorio.

  3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa  derivanti

dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1,

la dotazione organica  dell'Ispettorato  e'  incrementata,  ogni  tre

anni, di un numero di posti corrispondente alle facolta' assunzionali

previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  turn-over  del

personale,  con  conseguente  assegnazione  delle  relative   risorse

finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto

collettivo applicato dall'Ispettorato.

  4. Presso la sede  di  Roma  dell'Ispettorato  e'  istituito,  alle

dipendenze del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il

«Comando carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro».  L'attivita'  di

vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri  nonche'  il

coordinamento   con   l'Ispettorato   e'   assicurato   mediante   la

definizione, da parte del direttore  dell'Ispettorato,  di  linee  di

condotta   e   programmi   ispettivi   periodici   nonche'   mediante

l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento  del

Comando  carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro.  Presso  le  sedi

territoriali  dell'Ispettorato  opera  altresi'  un  contingente   di

personale  che,  secondo  quanto  stabilito  dai   decreti   di   cui

all'articolo  5,  comma  1,  dipende  funzionalmente  dal   dirigente

preposto alla sede territoriale  dell'Ispettorato  e  gerarchicamente

dal comandante dell'articolazione  del  Comando  carabinieri  per  la

tutela del lavoro. In  relazione  a  quanto  stabilito  dal  presente

comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del  lavoro

e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826,  comma  1,  del

decreto   legislativo   15   marzo   2010,   n.   66   e'   assegnato

all'Ispettorato.  Il  contingente   di   cui   al   presente   comma,

eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5,  comma  1,

e' aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma  1  ed

e' selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando

generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato

specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle  politiche

sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono  attribuiti,

nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti

al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto  salvo  il  potere  di

conciliazione di cui  all'articolo  11  del  decreto  legislativo  23

aprile 2004,  n.  124.  Sono  a  carico  dell'Ispettorato  gli  oneri

relativi al trattamento economico, fondamentale  ed  accessorio,  del

personale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  le  spese  connesse   alle

attivita' cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di  cui

al presente comma e' abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui

all'articolo 5, comma 1, il decreto del  Ministro  della  difesa,  di

concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche

sociali e con il Ministro dell'interno, del 12 novembre 2009, recante

la «Riorganizzazione  del  Comando  Carabinieri  per  la  tutela  del

lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica

italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative

al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela del  lavoro  con

la Regione Sicilia.

  5. Con i decreti di cui all'articolo  5,  comma  1,  sono  altresi'

individuati:

    a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato;

    b) gli  assetti  e  gli  organici  del  personale  dell'Arma  dei

Carabinieri di cui al comma 4, nonche' i contenuti  della  dipendenza

funzionale delle unita' territoriali dal dirigente preposto alla sede

territoriale dell'Ispettorato.

  6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1:

    a) cessano di operare le direzioni interregionali e  territoriali

del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali  dell'Ispettorato

i compiti gia' assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15  e

16 di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  14

febbraio 2014, n. 121;

    b) e' trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato  dagli

stessi decreti di  cui  all'articolo  5,  comma  1.  Nell'ambito  del

trasferimento e' ricompreso il personale gia' in servizio  presso  le

direzioni interregionali  e  territoriali  del  lavoro  e  presso  la

direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali. E'  altresi'  trasferito  presso  la  sede

centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale

ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, fatta salva la possibilita'  di  chiedere,

entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  di

rimanere nei ruoli  dello  stesso  Ministero  con  inquadramento  nei

corrispondenti profili amministrativi.

 

                               Art. 7

                    Coordinamento e accentramento

                     delle funzioni di vigilanza

  1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma  1,

il personale ispettivo gia'  appartenente  all'INPS  e  all'INAIL  e'

inserito in un ruolo ad esaurimento  dei  predetti  Istituti  con  il

mantenimento del trattamento economico  e  normativo  in  vigore.  Le

risorse derivanti dalle economie per le cessazioni  dal  servizio  di

cui  al  presente  comma  non  sono  utilizzabili   ai   fini   della

determinazione  del  budget  di  assunzioni  da  parte  dell'INPS   e

dell'INAIL  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in   materia   di

assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma  3.

In relazione alle cessazioni del personale di cui al presente  comma,

che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti  di

cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i  relativi

fondi per il trattamento accessorio.

  2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita'  ispettiva,

con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di

coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL

che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di  dettare

le linee di condotta e le direttive di carattere  operativo,  nonche'

di  definire  tutta  la  programmazione  ispettiva  e  le  specifiche

modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si  tiene

conto delle esigenze del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, dell'INPS e dell'INAIL di  effettuare  accertamenti  tecnici

funzionali  allo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  delle

predette amministrazioni.

  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL puo' chiedere di essere

inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi  dei  rispettivi

Istituti nei limiti  delle  disponibilita'  previste  dalle  relative

dotazioni organiche.

  4. Nella Regione Sicilia e nelle  Province  autonome  di  Trento  e

Bolzano  l'Ispettorato  provvede  alla   stipulazione   di   appositi

protocolli  d'intesa  al  fine  di  garantire,  in  detti  territori,

l'uniforme svolgimento dell'attivita'  di  vigilanza  ed  evitare  la

sovrapposizione  di  interventi   ispettivi,   nel   rispetto   delle

competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di  vigilanza

sul  lavoro  e  legislazione  sociale.   Detti   protocolli   possono

prevedere, altresi', iniziative formative comuni  e  la  condivisione

delle migliori pratiche in materia di svolgimento  dell'attivita'  di

vigilanza al fine di promuoverne l'uniformita' a livello nazionale.

 

                               Art. 8

                         Risorse finanziarie

  1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse

strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  ivi

comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale  in

forza all'Ispettorato, gia' assegnate al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella

titolarita' dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in

ogni caso trasferite all'Ispettorato le  risorse  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS  e  dell'INAIL  destinate

alle dotazioni strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' le

risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera  d)  numero  2),  del

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate  per  il

finanziamento delle misure, gia' previste dallo stesso decreto legge,

per   l'incentivazione   del    personale    ispettivo    di    ruolo

dell'Ispettorato. Sono altresi' trasferite all'Ispettorato le risorse

del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'INPS  e

dell'INAIL finalizzate alla formazione  del  personale  ispettivo  ai

sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d).

  2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto  del

piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2,  comma  222-quater,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, il cui termine di predisposizione e' differito  di

sei mesi.

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio

in applicazione del presente decreto legislativo.

 

                               Art. 9

                     Rappresentanza in giudizio

  1. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  2,  all'Ispettorato  si

applica l'articolo 1 del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme

giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e

sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio  decreto

30 ottobre 1933, n. 1611.

  2. L'Ispettorato puo' farsi rappresentare e difendere, nel primo  e

secondo grado di  giudizio,  da  propri  funzionari  nei  giudizi  di

opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi  di  opposizione  a

cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo  6,  comma  4,

lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche'

negli altri  casi  in  cui  la  legislazione  vigente  consente  alle

amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di  propri

dipendenti. Nel secondo grado di giudizio,  ove  vengano  in  rilievo

questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,  e'  fatta

salva la  possibilita'  per  l'Avvocatura  dello  Stato  di  assumere

direttamente  la  trattazione  della  causa  secondo   le   modalita'

stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso

di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute  dal

giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con  la  riduzione

del venti per cento dell'importo complessivo  ivi  previsto.  Per  la

quantificazione dei relativi importi si applica il  decreto  adottato

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.

27, per la liquidazione del  compenso  spettante  agli  avvocati.  Le

entrate derivanti dall'applicazione del presente  comma  confluiscono

in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e  ne  integrano

le dotazioni finanziarie.

 

                               Art. 10

               Organizzazione del Ministero del lavoro

          e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL

  1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui  all'articolo  1,

comma 4 lettera  c),  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  in

applicazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente   decreto

legislativo sono apportate le conseguenti  modifiche  ai  decreti  di

organizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,

dell'INPS e dell'INAIL, anche in relazione alla individuazione  della

struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali

assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.

  2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresi'  la  soppressione

della direzione  generale  per  l'attivita'  ispettiva  ed  eventuali

ridimensionamenti delle altre direzioni generali  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali.

  3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi  1,

2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti

riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro  e  delle

politiche sociali, anche  con  riferimento  alle  relative  posizioni

dirigenziali di livello generale e non generale.

 

                               Art. 11

             Abrogazioni e altre norme di coordinamento

  1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5  comma  1,

al decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124  sono  apportate  le

seguenti modifiche:

    a) gli articoli 1, 2, 4 e 5  sono  abrogati  e  l'articolo  3  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 3 (Commissione centrale di  coordinamento  dell'attivita'  di

vigilanza).  -  1.   La   Commissione   centrale   di   coordinamento

dell'attivita'  di  vigilanza,  costituita  ai  sensi  del   presente

articolo,  opera   quale   sede   permanente   di   elaborazione   di

orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza.

  2.  La  Commissione,  sulla  base  di  specifici  rapporti  annuali

presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro,  propone  indirizzi

ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi.

  3. La  Commissione  centrale  di  coordinamento  dell'attivita'  di

vigilanza, nominata con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, e'  composta  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali o da un sottosegretario delegato,  in  qualita'  di

presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro;  dai

direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando

carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante  generale  della

Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate  della

Guardia  di  finanza;   dal   Comandante   generale   dell'Arma   dei

carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia  delle  entrate;  da

quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro  rappresentanti

dei   lavoratori    designati    dalle    organizzazioni    sindacali

comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello   nazionale.   I

componenti della Commissione possono farsi  rappresentare  da  membri

supplenti appositamente delegati.

  4.  Alle  sedute  della  Commissione  centrale   di   coordinamento

dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a  partecipare  i

Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del  lavoro

e delle politiche sociali, e i  Direttori  generali  delle  direzioni

generali degli altri Ministeri interessati in  materia.  Alle  sedute

della  Commissione  centrale  di  coordinamento   dell'attivita'   di

vigilanza puo', su questioni di  carattere  generale  attinenti  alla

problematica del lavoro illegale, essere altresi'  invitato  il  Capo

della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

  5. Ai componenti della Commissione di coordinamento  dell'attivita'

di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a  partecipare  ai

sensi del comma  4  non  spetta  alcun  compenso,  rimborso  spese  o

indennita'  di  missione.  Al  funzionamento  della  Commissione   si

provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui  pertinenti

capitoli di bilancio»;

    b) all'articolo 9,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole  "alla

Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali";

    c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso e' sostituito dal

seguente "L'adozione  della  diffida  interrompe  i  termini  per  la

presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17  del  presente

decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli  adempimenti

di cui ai commi 2 e 3".

    d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

  «Art.  16   (Ricorsi   al   direttore   della   sede   territoriale

dell'Ispettorato). - 1. Al fine di garantire l'uniforme  applicazione

delle  disposizioni  in  materia  di  lavoro,  legislazione  sociale,

nonche' in materia contributiva e  assicurativa,  nei  confronti  dei

relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali  e  agenti  di

polizia giudiziaria di cui  all'articolo  13,  comma  7,  e'  ammesso

ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato

nazionale del  lavoro,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  degli

stessi.

  2. Il  ricorso  va  inoltrato  alla  sede  territoriale  competente

dell'Ispettorato del lavoro ed e' deciso,  nel  termine  di  sessanta

giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta  dal

ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso

inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si

intende respinto»;

    e) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 17 (Ricorso al Comitato per  i  rapporti  di  lavoro).  -  1.

Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito

il Comitato per i rapporti di lavoro, composto  dal  direttore  della

sede territoriale  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  che  la

presiede, dal direttore dell'INPS  e  dal  direttore  dell'INAIL  del

capoluogo di  regione  dove  ha  sede  l'Ispettorato  competente.  Ai

componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso  spese  o

indennita' di missione ed al funzionamento  dei  comitati  stessi  si

provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui  pertinenti

capitoli di bilancio.

  2.   Tutti   i   ricorsi   avverso   gli   atti   di   accertamento

dell'Ispettorato nazionale del lavoro  e  gli  atti  di  accertamento

degli Enti previdenziali e assicurativi che  abbiano  ad  oggetto  la

sussistenza  o  la  qualificazione  dei  rapporti  di  lavoro,   sono

inoltrati entro 30 giorni  dalla  notifica  degli  stessi  alla  sede

territoriale  competente  dell'Ispettorato   e   sono   decisi,   con

provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di

novanta giorni  dal  ricevimento,  sulla  base  della  documentazione

prodotta dal ricorrente e di  quella  in  possesso  dell'Ispettorato.

Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione  il  ricorso

si intende respinto.».

  2. Ogni riferimento  alle  direzioni  interregionali,  regionali  o

territoriali del lavoro contenuto in  provvedimenti  di  legge  o  in

norme di rango secondario e' da intendersi,  in  quanto  compatibile,

alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.

  3. Le disposizioni di cui alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689

trovano  applicazione,   in   quanto   compatibili,   nei   confronti

dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorita' competente a ricevere

il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24  novembre

1981, n. 689.

  4. L'Ispettorato puo' stipulare uno o piu' protocolli d'intesa  che

prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi  delle

aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la  protezione

ambientale.  L'Ispettorato  stipula  altresi'  specifici   protocolli

d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le

aziende  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  al  fine   di

facilitare la mobilita' del  personale  ispettivo  nell'ambito  dello

svolgimento dei propri compiti.

  5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a  mettere

a  disposizione  dell'Ispettorato,  anche  attraverso   l'accesso   a

specifici archivi informatici, dati  e  informazioni,  sia  in  forma

analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento

dell'attivita' di vigilanza e di  difesa  in  giudizio,  al  fine  di

orientare  l'azione  ispettiva  nei  confronti  delle   imprese   che

evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare  ovvero

della evasione od omissione contributiva e al fine  di  una  maggiore

efficacia  della  gestione  del  contenzioso.  L'inosservanza   delle

disposizioni di cui al presente comma comporta  l'applicazione  delle

norme in materia di responsabilita' dirigenziale.

  6. Al fine di uniformare l'attivita' di  vigilanza  ed  evitare  la

sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  ogni  altro  organo   di

vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione

sociale e' tenuto a raccordarsi con le sedi centrale  e  territoriali

dell'Ispettorato.

  7. Fermo restando quanto previsto dal comma  5,  il  Ministero  del

lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l'INPS  e  l'INAIL  assicurano

altresi'  ogni  forma  di  collaborazione  utile  ad  un   efficiente

svolgimento dell'attivita' di vigilanza.

 

                               Art. 12

          Disposizioni per l'operativita' dell'Ispettorato

  1. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  nomina  un

comitato  operativo  presieduto  dal  direttore  dell'Ispettorato   e

formato da un esperto dei ruoli del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.

  2. Il Comitato svolge le attivita' di cui al comma 3 per il periodo

necessario a garantire la progressiva funzionalita'  dell'Ispettorato

e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

  3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:

    a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli

atti di indirizzo dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro  e

legislazione sociale  da  sottoporre  alla  Commissione  centrale  di

coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile

2004, n. 124;

    b)  assicura  ogni  utile  coordinamento  tra  l'Ispettorato,  il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia

ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale  ispettivo

che della definizione degli obiettivi  in  relazione  ai  complessivi

piani di attivita' delle stesse amministrazioni;

    c) adotta, in raccordo con il direttore,  misure  finalizzate  ad

una  piu'  efficace  uniformita'  dell'attivita'  di  vigilanza,  ivi

comprese misure di carattere economico e gestionale;

    d) monitora le attivita' dell'Ispettorato, trascorsi dodici  mesi

dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalita'

ed efficacia di azione.

  4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di

presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.

 

                               Art. 13

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

 

                             MATTARELLA

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle

                                politiche sociali

                                Madia,      Ministro      per      la

                                semplificazione   e    la    pubblica

                                amministrazione

                                Pinotti, Ministro della difesa

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e

                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando