Com’è noto, è operativo il nuovo Codice Doganale dell’Unione (Regolamento n.952/2013) i cui principi di fondo sono la completa digitalizzazione dello scambio di informazioni tra uffici doganali e operatori e lo spostamento dei controlli doganali dalle merci agli operatori. Fondamentale, in base al nuovo Codice, diventa lo status di AEO, l’operatore economico autorizzato, che offre garanzie di affidabilità, efficienza operativa e solvibilità finanziaria.
Accanto al Regolamento n.952/2013 sono presenti il Regolamento delegato (UE) n.2446 del 28.7.2015, il Regolamento di Esecuzione n.2447 del 24.11.2015, il Regolamento delegato transitorio n.341 del 17.12.2015 e la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) dell’11.4.2016, n.578. Tutto questo complesso di normative sostituisce in toto i precedenti Regolamenti 2913/92 e 2454/94 (rispettivamente il Codice Doganale Comunitario e il relativo Regolamento esecutivo) che dall’1 maggio vengono abrogati.
L’Agenzia delle Dogane ha illustrato il nuovo Codice Doganale con la nota prot. n.45898 RU del 19.4.2016 e la circolare n.8/D del 19.4.2016. L’Agenzia spiega di aver elaborato una strategia e di aver messo in atto un piano operativo al fine di limitare gli impatti sugli operatori e sugli uffici doganali, consentendo le semplificazioni già disponibili e affiancandone altre.
Di seguito si evidenziano alcune novità essenziali facendo riserva di prossimi approfondimenti.
Procedure domiciliate – A partire dall’1 maggio le autorizzazioni alle procedure domiciliate vengono trasformate in “procedure ordinarie c/o luogo”; l’Agenzia specifica che gli operatori usufruiranno delle stesse modalità di dialogo telematico e dei medesimi benefici previsti dalle attuali procedure di domiciliazione. Ulteriori semplificazioni vengono previste nel caso di utilizzo di Fascicolo Elettronico, quali la trasmissione H24 – 7 giorni su 7 delle dichiarazioni con firma digitale, la ricezione immediata dell’esito della dichiarazione (svincolata/non svincolabile), la disponibilità immediata del risultato della selezione del circuito di controllo. Il Fascicolo Elettronico consente di trasmettere in via digitale i documenti di accompagnamento della dichiarazione doganale. I luoghi già censiti nelle attuali banche dati delle domiciliate e nelle autorizzazioni di destinatari autorizzati (per il transito) vengono automaticamente considerati i luoghi approvati presso cui opera la nuova “procedura ordinaria c/o luogo”.
Procedure ordinarie – E’ stato consentito di utilizzare il Fascicolo Elettronico anche nelle procedure ordinarie: questo consentirà di non dover recarsi in dogana per avere la convalida della dichiarazione e per conoscere il risultato della selezione del circuito di controllo.
Rappresentanza doganale – Com’è noto, il Codice dell’Unione non prevede più la possibilità per gli Stati Membri di riservare agli spedizionieri doganali la presentazione della dichiarazione doganale con una delle modalità di rappresentanza. Resta però ferma la possibilità per ciascun Stato di regolamentare l’esercizio della rappresentanza sul proprio territorio. Alla luce di queste disposizioni, l’Agenzia ha stabilito che:
- la rappresentanza indiretta è libera e quindi effettuabile da chiunque senza specifiche condizioni e requisiti;
- la rappresentanza diretta è esercitabile dai soggetti che possiedono i requisiti dell’AEO di cui all’art. 39 lettera da a) a d) del CDU.
Imprese di spedizione, Spedizionieri doganali, CAD, Corrieri Aerei - L’Agenzia ha previsto che risultano idonei a svolgere la rappresentanza diretta senza dover adempiere ulteriori formalità gli spedizionieri doganali, i CAD e gli operatori che prestano servizi di carattere doganale già in possesso dello status di AEOC o AEOF come le imprese di spedizione, i corrieri aerei, ecc. Altri operatori interessati a svolgere servizi di rappresentanza doganale diretta dovranno presentare apposita istanza all’ufficio doganale competente in relazione al luogo di tenuta della contabilità del richiedente. |