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Roma, 4 novembre 2016
Circolare n. 187/2016
Oggetto: Lavoro – Distacco transnazionale –
Obbligo di comunicazione preventiva dal 26 dicembre – DM 10.8.2016, su G.U. n.
252 del 27.10.2016.
In
attuazione del d.lgvo n. 136/2016 (di recepimento
della direttiva 67/2014/UE) sul distacco transnazionale, il Ministero del
Lavoro ha definito le modalità della comunicazione preventiva che le imprese
distaccanti dovranno effettuare in via telematica a partire dal 26 dicembre p.v. utilizzando il nuovo
modello Uni_distacco_UE disponibile sul sito www.lavoro.gov.it. 
Si
rammenta che in base al citato d.lgvo 136 la
comunicazione preventiva deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno
antecedente l’inizio del distacco mentre eventuali variazioni devono essere
comunicate entro 5 giorni. La comunicazione deve contenere una serie di dati
tra cui riferimenti dell’impresa distaccante, numero e generalità dei
lavoratori distaccati, riferimenti dell’impresa utilizzatrice e data di inizio
e fine del distacco.  
 
Si
rammenta inoltre che dallo scorso luglio sono già in vigore tutti gli altri
obblighi posti dallo stesso provvedimento in capo all’impresa distaccante
consistenti nell’obbligo di conservare, fino a 2 anni dalla cessazione del
distacco, la relativa documentazione in lingua italiana (tra cui contratto di
lavoro, prospetti paga e attestazioni di pagamento delle retribuzioni), nonché
di designare due referenti elettivamente domiciliati in Italia di cui uno
incaricato di inviare e ricevere atti e documenti e l’altro per le relazioni
sindacali. Al riguardo non è chiaro se le due funzioni possano essere
contemporaneamente svolte dalla stessa persona o debbano necessariamente essere
disgiunte. 
| Fabio Marrocco | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.142/2016
       | 
|  | Allegato uno | 
|  | Lc/lc | 
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G.U. n.252 del 27.10.2016 
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 10 agosto 2016  
Comunicazione preventiva di
distacco transnazionale.
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E
DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto
legislativo 7  marzo  2005, 
n.  82  e 
successive
modificazioni, recante
codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il  decreto  legislativo 
17  luglio  2016, 
n.  136  recante
l'attuazione della
direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e 
del
Consiglio, del 
15  maggio  2014, 
concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE
relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di
servizi e recante modifica del regolamento 
UE  n.
1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso 
il
sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»); 
  Considerato che l'art.
10, comma 2, del decreto legislativo n. 
136
del 2016 prevede
che con decreto del Ministero  del  lavoro 
e  delle
politiche sociali, da
emanare  entro  trenta 
giorni  dalla  data 
di
entrata in vigore
dello stesso, sono definite le modalita'  operative
delle comunicazioni
relative ai lavoratori distaccati 
 
                             
Decreta: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente
decreto si intendono per: 
    a) «prestatore di
servizi»: l'impresa stabilita in un altro Stato
membro o in uno Stato
terzo ovvero un'agenzia di somministrazione 
di
lavoro stabilita in
un altro Stato membro che 
distaccano  lavoratori
in Italia; 
    b) «soggetto distaccatario»:  l'impresa  stabilita 
in  Italia  o
altro destinatario
ivi operante che occupa lavoratori distaccati; 
    c) «UNI_Distacco_UE»: il modello con il quale  il 
prestatore  di
servizi assolve agli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 del
decreto legislativo n.
136 del 2016, di cui all'allegato A 
    d) «sistema
informatico distacco - SID»: le procedure applicative
messe a disposizione
dei prestatori  di  servizi 
dal  Ministero  del
lavoro e delle  politiche 
sociali  per  consentire 
la  trasmissione
telematica del modello
UNI Distacco UE; 
    e) «codice
identificativo del modello»: 
il  codice  alfanumerico
univoco rilasciato dal
sistema  informatico  SID  attestante 
che  il
modello UNI Distacco
UE e' stato trasmesso dal prestatore di  servizi
con le modalita' di cui all'art. 3; 
    f)  «data 
certa  di  trasmissione»:  la 
data  risultante  dalla
procedura di validazione
temporale attestante il giorno  e  l'ora 
in
cui il modello e' stato trasmesso dal prestatore di servizi; 
    g) «dati essenziali»:
i dati della comunicazione di cui  all'art.
2, comma 3, come definiti dagli allegati al presente decreto; 
    h) «annullamento»: la
cancellazione di dati 
essenziali  e  nuova
comunicazione degli stessi,
da effettuare ai sensi dell'art. 2, comma
3; 
    i)  «variazione»:  la 
modifica  di  dati 
non  essenziali  della
comunicazione di  cui 
all'art.  2,  comma 
4,  come  definiti 
dagli
allegati al presente
decreto. 
                               Art. 2 
                 Finalita'
ed ambito di applicazione 
  1. Il presente decreto
definisce gli standard e le 
regole  per  la
trasmissione telematica
delle comunicazioni dovute dai prestatori 
di
servizi al  Ministero 
del  lavoro  e 
delle  politiche  sociali 
che
distaccano lavoratori in
Italia. 
  2. Le disposizioni di
cui al presente 
decreto  si  applicano 
alla
comunicazione preventiva di
distacco di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n.
136 del 2016 e ad ogni successiva variazione. 
  3. Il prestatore di
servizi, entro le ore 24 del giorno  precedente
l'inizio del periodo di
distacco, deve inviare una comunicazione 
con
le modalita' di 
cui  all'art.  3.  Tale  comunicazione  puo'  essere
annullata entro le ore
24 del giorno precedente  l'inizio  del 
primo
periodo di distacco. 
  4. Ogni variazione
successiva alla comunicazione di cui al comma  2
deve essere
comunicata entro 5  giorni  dal 
verificarsi  dell'evento
modificativo con le modalita' indicate nell'allegato C. 
                               Art. 3 
                     Modalita'
di comunicazione 
  1. Per le comunicazioni
di cui all'art. 10, comma 
1,  del  decreto
legislativo n. 136 del
2016 e' adottato il modello «UNI  Distacco_UE»
di cui
all'allegato A, secondo i sistemi di 
classificazione  di  cui
all'allegato B e le modalita' tecniche di 
cui  all'allegato  C.  Gli
allegati costituiscono
parte integrante del presente decreto. 
  2.  Il  modello  «UNI_Distacco_UE»  di 
cui  al  comma 
1  e'  reso
disponibile ai prestatori
di  servizi  sul 
sito  del  Ministero 
del
lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it e  aggiornato 
con
decreto direttoriale. 
  3. I dati  contenuti  nel 
modello  «UNI  Distacco 
UE»  sono  resi
accessibili 
all'Ispettorato  nazionale 
del   lavoro,   all'Istituto
nazionale  di  previdenza  sociale, 
all'Istituto  nazionale  per  le
assicurazioni e infortuni
sul Lavoro con le  modalita'  previste 
dal
Codice per l'amministrazione digitale. 
                               Art. 4 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto  entra  in 
vigore  il  sessantesimo 
giorno
successivo 
alla  pubblicazione 
nella   Gazzetta   Ufficiale  
della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 agosto 2016 
                                             
Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     
Poletti         
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR,
del MIBAC, del Min. 
salute
e del Min.
lavoro, foglio n. 3792 
ALLEGATO A



***Omissis ***