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  della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
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Roma, 11 luglio 2017
Circolare n. 121/2017
Oggetto:
Tributi – Definitive le misure contenute nella Manovra correttiva – D.L.
n.50/2017 convertito nella legge 21.6.2017, n.96, su S.O. alla G.U. n.144 del
23.6.2017.
Si
riepilogano di seguito le disposizioni di natura tributaria contenute nella
Manovra correttiva indicata in oggetto.
IVA - Split payment (art.1) – L’obbligo del
meccanismo del cosiddetto split payment
che impone alle PA di versare direttamente all’Erario l’Iva relativa alle
fatture di acquisto di beni e servizi è stato esteso; in particolare il novero
delle PA che rientrano in questa nuova modalità di versamento dell’Iva è più
ampio rispetto a quanto previsto nel D.L. n.50/2017, comprendendo anche
Università, Asl, Enti ospedalieri, Enti pubblici di assistenza e previdenza,
Agenzie ed enti regionali del lavoro, Fondazioni e teatri, società controllate
da detti enti pubblici, società inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
italiana; inoltre tra i soggetti fornitori obbligati ad applicare lo split
payment sono stati ricompresi, in aggiunta alle società, i professionisti. Ovviamente
non riscuotendo più l’Iva i fornitori delle PA potrebbero trovarsi ad essere più
facilmente a credito di imposta: per questo motivo è stato previsto che per
tali soggetti dal 2018 il rimborso Iva avvenga con tempi più celeri.
L’estensione si applica a decorrere dalle fatture emesse dall’1 luglio.
Modifiche alla voluntary disclosure (art.1 ter) – Sono state introdotte norme agevolative in materia di
rientro agevolato di capitali dall’estero, in particolare relativamente ai
redditi di lavoro dipendente e autonomo; inoltre è stato allentato il regime
sanzionatorio.
Termini di detrazione dell’IVA (art.2) – E’ stato ridotto il termine per esercitare il diritto di
detrazione dell’Iva prevedendo che il diritto stesso sorge nel momento in cui
l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione
relativa all’anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni esistenti al momento
della nascita del diritto medesimo (in precedenza la detrazione era consentita
fino alla dichiarazione del secondo anno). La disposizione, che si applica alle
fatture e alle bollette doganali emesse dall’1 gennaio 2017, è penalizzante
perché aumenta il disallineamento tra i termini dell’accertamento e quelli
della detrazione con la conseguenza che la maggiore Iva accertata rimane
indetraibile.
Indebite compensazioni (art.3) – Com’è noto, è stata abbassata da 15 mila a 5 mila euro la
soglia della compensazione oltre la quale occorre il visto di conformità; la modifica
riguarda le compensazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive,
addizionali, Iva, Irap; in particolare riguardo all’Iva è stato previsto che la
limitazione si applichi non solo il credito annuale, ma anche a quelli
trimestrali; per contro è stato anticipato il periodo a partire dal quale si
può effettuare la compensazione: dal decimo giorno successivo alla
presentazione della dichiarazione da cui scaturisce il credito (in precedenza
dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione a credito). Sono state inoltre introdotte sanzioni specifiche per
le indebite compensazioni: oltre al recupero del credito utilizzato (che non
potrà essere versato utilizzando eventuali ulteriori crediti), sarà applicata
una sanzione amministrativa del 30 per cento. Infine la presentazione del
modello F24 per il pagamento con compensazione dovrà obbligatoriamente avvenire
coi canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Aiuto Crescita Economica (art.7) – La legge di conversione ha cancellato le disposizioni che
erano state previste in materia di ACE, l’aiuto per incentivare la
patrimonializzazione delle imprese; in particolare è stato ripristinato il
calcolo del beneficio sulla base dell’incremento del capitale alla data del 31
dicembre 2010 (e non più con riferimento a una base mobile come previsto dal
decreto), inoltre sono state ridotte le aliquote ACE. Le modifiche si applicano
a partire dal periodo d’imposta 2017.
Clausole salvaguardia IVA e accise (art.9) – Gli aumenti
dell’aliquota Iva e delle accise previsti dalla legge di Stabilità 2015 qualora
i saldi di finanza pubblica non fossero in equilibrio è ulteriormente slittato
al 2018 per l’Iva e al 2019 per le accise.
Indici sintetici di affidabilità fiscale (art.9 bis) – Gli Studi di Settore vengono soppiantati dai nuovi
Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) a decorrere dal periodo
d’imposta 2017. La novità rispetto agli Studi è che i nuovi indici
consentiranno di accedere a regimi premiali, anziché essere strumenti di
accertamento. Con successivo decreto il Ministero delle Finanze stabilirà i
vari gradi di affidabilità che saranno riconosciuti alle imprese contribuenti
in base ai ricavi dichiarati. I regimi premiali riguarderanno la possibilità di
compensazioni senza visto di conformità, nonché la riduzione dei termini di
accertamento.
Reclamo e mediazione (art.10) – E’ stato confermato
che per controversie tributarie fino a 50 mila euro (in precedenza 20 mila)
diventa obbligatorio esperire gli istituti della mediazione e del reclamo, a
partire dagli atti notificati dal 2018. La legge di conversione ha chiarito che
la norma non si applica ai tributi che costituiscono risorse proprie
tradizionali secondo le norme comunitarie e dunque ai tributi doganali.
Definizione agevolata delle controversie
tributarie (art.11)
– Sono state confermate le disposizioni per la definizione agevolata delle liti
contro l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio il
cui ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in
vigore del decreto legge); la legge di conversione ha aperto la possibilità
anche agli enti locali di applicare la definizione agevolata per i tributi di
loro competenza. Sono esclusi dalla definizione agevolata i ricorsi che
riguardano i tributi doganali (Iva all’importazione, dazi, accise). La
definizione agevolata avviene col pagamento delle imposte dovute più gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo, senza le sanzioni e gli interessi
di mora. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre
2017; il pagamento può essere rateizzato se supera i 2 mila euro.
IRI (art.58) – Com’è noto, la
legge di bilancio 2017 ha introdotto il regime IRI una nuova tassazione
separata del reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle società
in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità
ordinaria, prevedendo che il reddito di impresa sia escluso dalla formazione
del reddito complessivo ai fini Irpef e tassato con aliquota IRES (pari al 24
per cento). Le disposizioni del decreto legge n.50, confermate dalla legge di
conversione, prevedono che gli utili conseguiti nel corso del regime IRI
prelevati dal titolare o dai soci dopo la scadenza di tale regime concorreranno
integralmente a formare il reddito del soggetto percettore. L’IRI che era stata
versata su quegli utili dalla società contribuirà a costituire un credito
d’imposta in capo al percettore stesso.
Transfer pricing (art.59) – La legge di conversione ha confermato le modifiche alla
disciplina del transfer pricing introdotte dal decreto legge n.50. Pertanto
nelle transazioni infragruppo non c’è più un riferimento al valore normale dei
beni e servizi scambiati, bensì vale ora il criterio del prezzo di libera
concorrenza.
| 
   Daniela Dringoli  | 
  
   Per riferimenti confronta circ.re conf.le
  n.89/2017 
    | 
 
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   Codirettore  | 
  
   Allegato uno  | 
 
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   D/d  | 
 
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   © CONFETRA – La riproduzione totale
  o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
  Confetra.  | 
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S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017
LEGGE 21 giugno 2017, n. 96
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante  disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo. 
Testo del decreto-legge  24 
aprile  2017, n. 50  coordinato con la legge di conversione 21
giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria, 
iniziative  a  favore 
degli  enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone  colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo.». 
La Camera dei deputati ed il 
Senato della Repubblica  hanno approvato;
                   IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                             
Promulga 
                        
la seguente legge: 
                                Titolo I 
        DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
FINANZA PUBBLICA 
                                Capo I 
                Disposizioni in materia di
entrate
                                Art. 1 
         Disposizioni per il contrasto
all'evasione fiscale 
  1. All'articolo 17-ter
del decreto del Presidente della 
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Per le cessioni 
di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti      di
amministrazioni
pubbliche, come definite    dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  successive 
modificazioni  e
integrazioni, per le 
quali  i  cessionari 
o  committenti  non 
sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in  materia 
d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai 
medesimi
secondo  modalita'  e 
termini  fissati  con 
decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze.»; 
    b) dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano 
anche  alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
    a) societa'  controllate, 
ai  sensi  dell'articolo 
2359,  primo
comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; 
    b) societa'  controllate, 
ai  sensi  dell'articolo 
2359,  primo
comma,  n.  1), 
del  codice  civile, 
direttamente  dalle   regioni,
province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni; 
    c) societa'
controllate direttamente o indirettamente, 
ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n.  1), 
del  codice  civile, 
dalle
societa' di cui  alle  lettere 
a)  e  b),  ancorche' 
queste  ultime
rientrino fra le societa' 
di  cui  alla 
lettera  d)  ovvero 
fra  i
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2, 
della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
    d) societa' quotate
inserite nell'indice  FTSE  MIB 
della  Borsa
italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e  delle 
finanze
di cui al comma 1 puo' essere individuato un  indice 
alternativo  di
riferimento per il mercato azionario. 
  1-ter. Le disposizioni
del presente articolo si applicano 
fino  al
termine di scadenza della misura speciale di  deroga 
rilasciata  dal
Consiglio 
dell'Unione  europea  ai 
sensi  dell'articolo  395 
della
direttiva 2006/112/CE. 
     1-quater. A richiesta dei cedenti o
prestatori, i cessionari o i
committenti
di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un 
documento
attestante
la  loro 
riconducibilita'  a  soggetti 
per  i  quali 
si
applicano  le 
disposizioni  del  presente 
articolo.  I  cedenti  
e
prestatori   in  
possesso   di   tale  
attestazione   sono   tenuti
all'applicazione
del regime di cui al presente articolo. 
  1-quinquies. Le disposizioni di cui al  presente 
articolo  non  si
applicano  agli 
enti  pubblici  gestori  
di   demanio   collettivo,
limitatamente
alle cessioni di beni e  alle  prestazioni 
di  servizi
afferenti
alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. 
    c) il comma 2 e' abrogato. 
    c-bis) la 
rubrica  e'  sostituita 
dalla  seguente:  «Operazioni
effettuate
nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti  e
societa'».    
  2. All'articolo 1, comma
633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole «degli enti pubblici» sono sostituite dalla parola
«dei». 
  3. Con decreto del  Ministro 
dell'economia  e  delle 
finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni 
dall'entrata  in  vigore 
del  presente
decreto, sono stabilite    le
modalita' di attuazione delle norme  di
cui
ai commi 1 e 2   . 
  4.  Le 
disposizioni  del  presente 
articolo  si  applicano  
alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a  partire 
dal  1°  luglio
2017. 
     4-bis. A decorrere dal 1°  gennaio 
2018  i  rimborsi 
da  conto
fiscale
di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,
sono
pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di  gestione
prevista
dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9  luglio
1997,
n. 241, a valere sulle risorse 
finanziarie  disponibili  sulla
contabilita'
speciale n. 1778  «Agenzia  delle 
entrate  -  Fondi 
di
bilancio».
  4-ter. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze,  da
emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata 
in  vigore  della
legge
di conversione  del  presente 
decreto,  sono  disciplinate 
le
modalita'
di attuazione del comma 4-bis. 
  4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo
12  del 
decreto  del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si 
interpretano
nel
senso che esse si applicano  alle  prestazioni 
di  trasporto  di
veicoli
al seguito di passeggeri in quanto accessorie 
rispetto  alle
prestazioni  principali 
di  trasporto   di  
persone,   assoggettate
all'imposta
sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5  e  del
10
per cento, ai sensi del numero 1-ter) 
della  parte  II-bis 
della
tabella
A e del numero 127-novies) della parte III 
della  tabella  A
allegata
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972,
nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi
dell'articolo
10, primo comma, numero 14), del medesimo 
decreto  del
Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972. 
  4-quinquies. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, con proprio
decreto,
da emanare entro tre mesi dalla data di 
entrata  in  vigore
della
legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito  di
applicazione
del decreto del Ministro dell'economia e 
delle  finanze
22
dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304  del  31
dicembre
2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in
applicazione
dell'articolo 60-bis del decreto  del 
Presidente  della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.    
                         
***** OMISSIS*****
                               Art. 1 ter 
        Modifiche alla disciplina della
voluntary disclosure 
  1. All'articolo 5-octies, comma  1,  del  decreto-legge 
28  giugno
1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, 
dalla  legge  4 
agosto
1990,
n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la lettera a) e' inserita la
seguente: 
  «a-bis) se 
alla  formazione  del 
reddito  complessivo  concorrono
redditi
prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma  1, 
lettere
c)
e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986,  n.  917, 
non  si
applica
l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»; 
  b) alla lettera c), dopo le parole: «del  presente 
articolo»  sono
inserite
le seguenti: «, nonche' per le imposte di 
cui  all'articolo
19,
commi 13 e  18,  del 
decreto-legge  6  dicembre 
2011,  n.  201,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
  c) alla lettera g): 
  1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)»
sono  sostituite  dalle
seguenti:
«alla lettera f)»; 
  2) al numero 2), le parole: «del numero 1)
della presente lettera »
sono
sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le  parole:
«le
somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti:  «.
L'importo  delle 
somme  da  versare, 
calcolato  a   seguito  
della
maggiorazione
di cui al  periodo  precedente, 
compreso  quanto  gia'
versato,
non puo' essere comunque superiore a quello 
determinato  ai
sensi
del numero 1) della presente lettera»; 
  3) al numero 3), le parole: «del numero 1)
della presente lettera »
sono
sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le  parole:
«le
somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le  seguenti: 
«.
L'importo  delle 
somme  da  versare, 
calcolato  a   seguito  
della
maggiorazione
di cui al  periodo  precedente, 
compreso  quanto  gia'
versato,
non puo' essere comunque superiore a quello 
determinato  ai
sensi
del numero 1) della presente lettera». 
  2. La disposizione di cui al comma  1, 
lettera  a),  del 
presente
articolo
si applica anche agli atti emanati 
ai  sensi  dell'articolo
5-quater,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno  1990, 
n.
167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 
4  agosto  1990, 
n.
227,
non ancora  definiti  alla 
data  di  entrata 
in  vigore  della
disposizione
medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle
imposte
gia' pagate.    
                         
***** OMISSIS*****
                                Art. 2 
                       Modifiche all'esercizio 
                del diritto alla detrazione
dell'IVA 
  1. All'articolo 19,
comma  1, 
del  decreto  del 
Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo  e' 
sostituito
dal seguente: «Il diritto alla detrazione  dell'imposta 
relativa  ai
beni e servizi acquistati 
o  importati  sorge 
nel  momento  in  cui
l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al  piu' 
tardi  con  la
dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla
detrazione  e'
sorto ed alle condizioni 
esistenti  al  momento 
della  nascita  del
diritto medesimo.» 
  2. All'articolo 25,    primo comma  
, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «,
ovvero»  a
«imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale e'
esercitato
il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque
entro il
termine  di  presentazione 
della  dichiarazione   annuale  
relativa
all'anno di ricezione della fattura e  con 
riferimento  al  medesimo
anno.» 
     2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si  applicano  alle
fatture
e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.   
                         
***** OMISSIS*****
                                Art. 3 
                Disposizioni in materia di
contrasto 
                     alle indebite
compensazioni 
  1. All'articolo 1, comma
574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al 
primo  periodo  sono 
soppresse  le   parole:  
«di   cui
all'articolo  3  del 
decreto  del  Presidente 
della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  602» 
e  le  parole 
«15.000  euro  annui» 
sono
sostituite con le parole «5.000 euro annui»; 
    b) dopo l'ultimo
periodo e' aggiunto il seguente: 
«Nei  casi  di
utilizzo in compensazione, ai 
sensi  dell'articolo  17 
del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti  di 
cui  al  presente
comma  in  violazione 
dell'obbligo  di  apposizione 
del  visto   di
conformita'    o della sottoscrizione  di 
cui,  rispettivamente,  al
primo
e al secondo periodo    sulle dichiarazioni da
cui  emergono  i
crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai
sensi
dello stesso articolo 17 dei crediti che  emergono 
da  dichiarazioni
con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti
diversi
da quelli abilitati, con l'atto di cui  all'articolo 
1,  comma  421,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede  al 
recupero
dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione  delle 
modalita'
di  cui  al 
primo  periodo  e 
dei   relativi   interessi,  
nonche'
all'irrogazione delle sanzioni.» 
  2. All'articolo 10,
comma  1, 
lettera  a),  del 
decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge      3
agosto
2009, n. 102   , sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al
numero 7: 
  1) il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «I contribuenti che
intendono  utilizzare 
in  compensazione   il  
credito   annuale   o
infrannuale
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori  a
5.000
euro annui hanno  l'obbligo  di 
richiedere  l'apposizione  del
visto
di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del
decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.  241, 
sulla  dichiarazione  o
sull'istanza
da cui emerge il credito»; 
  2) 
al  secondo  periodo, 
dopo  le  parole: 
«In  alternativa   la
dichiarazione»
sono inserite le seguenti: «o l'istanza»; 
  3) dopo il quarto periodo e' aggiunto il
seguente: 
  «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai
sensi  dell'articolo  17
del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui  al
presente
comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di
conformita'
o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al  primo
e
al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono  i
crediti
stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi
dello
stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni  o
istanze
con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti
diversi
da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1,  comma
421,
della legge 30 dicembre  2004,  n. 
311,  l'ufficio  procede 
al
recupero
dell'ammontare dei crediti utilizzati 
in  violazione  delle
modalita'
di cui al primo periodo e dei relativi 
interessi,  nonche'
all'irrogazione
delle sanzioni.»    
    b) al numero 7-bis le
parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti «5.000 euro». 
  3. All'articolo 37,
comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 
2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.
248, le parole: «per importi superiori  a 
5.000  euro  annui,» 
sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi
alle  imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle  ritenute 
alla  fonte,
alle imposte 
sostitutive  delle  imposte 
sul  reddito,  all'imposta
regionale sulle attivita' 
produttive  e  dei 
crediti  d'imposta  da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi». 
     4.
All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre  2004, 
n.
311,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
«Per  il  pagamento
delle
somme dovute, di cui al periodo precedente, 
non  e'  possibile
avvalersi
della compensazione prevista dall'articolo 17 
del  decreto
legislativo
9 luglio 1997, n. 241. In  caso  di 
iscrizione  a  ruolo
delle
somme dovute, per il  relativo  pagamento 
non  e'  ammessa 
la
compensazione
prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 
31  maggio
2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla  legge  30 
luglio
2010,
n. 122». 
  4-bis. All'articolo 17 del decreto
legislativo 9  luglio  1997, 
n.
241,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, terzo periodo, le  parole: 
«a  partire  dal 
giorno
sedici
del  mese 
successivo»  sono  sostituite 
dalle  seguenti:  «a
partire
dal decimo giorno successivo»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-ter. Qualora il credito di imposta
utilizzato  in  compensazione
risulti
superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano
il
limite massimo dei crediti 
compensabili  ai  sensi 
del  presente
articolo,
il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della
disposizione  di 
cui  al   periodo  
precedente   e'   fissata  
con
provvedimenti  del 
direttore   dell'Agenzia   delle  
entrate.   Con
provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono 
altresi'
indicate
le modalita'  con  le 
quali  lo  scarto 
e'  comunicato  al
soggetto
interessato». 
  4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della
legge 3 agosto  2004,  n.
206,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al
primo
periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione  negli
elenchi
del collocamento obbligatorio di  cui  alla 
legge  12  marzo
1999,
n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla
legge
23 novembre 1998, n. 407». 
  4-quater. A decorrere dal 1º  gennaio 
2018,  in  luogo 
di  quanto
previsto
dall'articolo 7, comma  1,  primo 
periodo,  della  legge 
3
agosto
2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di
atti  di 
terrorismo  e  delle 
stragi  di  tale 
matrice,  dei  loro
superstiti
nonche' dei familiari di cui all'articolo 3 
della  citata
legge
n. 206 del 2004 e'  assicurata,  ogni 
anno,  la  rivalutazione
automatica
in misura  pari  alla 
variazione  dell'indice  ISTAT 
dei
prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso
ai
trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si  applica
un
incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento
calcolato  sull'ammontare  dello 
stesso   trattamento   per  
l'anno
precedente,
secondo l'articolazione indicata dall'articolo 
69  della
legge  23 
dicembre  2000,  n.  
388,   da   riferire  
alla   misura
dell'incremento
medesimo. Gli incrementi di cui  al  secondo 
periodo
del
presente comma sono compresi in quelli di cui 
al  primo  periodo
del
presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori. 
  4-quinquies. All'onere derivante dal
comma  4-quater,  valutato 
in
417.000
euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000
euro
per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000  euro
per
l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000  euro 
per
l'anno
2025, 3.035.000 euro  per  l'anno 
2026  e  3.439.000 
euro  a
decorrere
dall'anno 2027, si provvede,  quanto  a 
200.000  euro  per
l'anno
2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, 
a  1.163.000  euro 
per
l'anno
2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000  euro 
per
l'anno
2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000  euro 
per
l'anno
2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 
3.439.000  euro  a
decorrere
dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 
dicembre  2014,  n.
190,  e, 
quanto  a  217.000  
euro   per   l'anno  
2019,   mediante
corrispondente
riduzione del  Fondo  per 
interventi  strutturali  di
politica  economica, 
di  cui   all'articolo   10,  
comma   5,   del
decreto-legge   29  
novembre   2004,   n.  
282,   convertito,   con
modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  4-sexies. Agli oneri valutati  di 
cui  al  comma 
4-quinquies,  si
applica
l'articolo 17, commi  da  12 
a  12-quater,  della 
legge  31
dicembre
2009, n. 196.    
                         
***** OMISSIS*****
                                 Art. 7 
              Rideterminazione delle aliquote
dell'ACE 
  1. All'articolo 1  del 
decreto-legge  6  dicembre 
2011,  n.  201,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Dall'ottavo periodo d'imposta  l'aliquota 
percentuale  per  il
calcolo
del  rendimento  nozionale 
del  nuovo  capitale 
proprio  e'
fissata
all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo  triennio
di
applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta
in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 
2015,  al  31
dicembre  2016 
e  al  31 
dicembre  2017  l'aliquota  
e'   fissata,
rispettivamente,
al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per 
cento
e
all'1,6 per cento». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano 
a  partire  dal
periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso 
alla  data  del  31
dicembre
2016. 
  3. La determinazione dell'acconto dovuto ai
fini  dell'imposta  sui
redditi
delle societa' relativo al  periodo  d'imposta 
successivo  a
quello
in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando  quale
imposta
del periodo precedente  quella  che 
si  sarebbe  determinata
applicando
le disposizioni di cui al comma 1.    
                         
***** OMISSIS*****
                               Art. 9 
Avvio  della  
sterilizzazione   delle   clausole  
di   salvaguardia
           concernenti le aliquote dell'IVA e
delle accise 
  1. All'articolo 1, comma
718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le  parole 
«e'  incrementata  di  tre  punti
percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle
seguenti:  «e'
incrementata di 1,5 punti 
percentuali  dal  1° 
gennaio  2018  e  di
ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019
e  di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»;
    b)  alla 
lettera  b),  le 
parole  «e  di 
ulteriori  0,9  punti
percentuali dal 1º gennaio 2019» sono sostituite dalle  seguenti: 
«e
di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019;  la 
medesima
aliquota e' ridotta di 0,5 
punti  percentuali  a 
decorrere  dal  1°
gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e'  fissata 
al  25  per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»; 
    c) alla lettera c), le
parole  «2018»,  ovunque 
ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «2019». 
                               Art. 9 bis 
              Indici sintetici di affidabilita'
fiscale 
  1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi  imponibili
e
di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da  parte 
dei
contribuenti
e il rafforzamento della 
collaborazione  tra  questi 
e
l'Amministrazione
finanziaria,  anche  con 
l'utilizzo  di  forme 
di
comunicazione  preventiva 
rispetto  alle  scadenze  
fiscali,   sono
istituiti
indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita'
di impresa,  arti  o 
professioni,  di  seguito 
denominati
«indici».
Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi
di  dati 
e  informazioni  relativi  
a   piu'   periodi  
d'imposta,
rappresentano
la sintesi di indicatori elementari tesi 
a  verificare
la
normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale,
anche
con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su  una
scala
da 1 a 10 il grado  di  affidabilita' 
fiscale  riconosciuto  a
ciascun
contribuente, anche al fine  di  consentire 
a  quest'ultimo,
sulla  base 
dei  dati  dichiarati 
entro  i  termini 
ordinariamente
previsti,
l'accesso al regime premiale di cui al comma 11. 
  2. Gli indici sono approvati con decreto del
Ministro dell'economia
e
delle finanze entro il 31 dicembre del 
periodo  d'imposta  per  il
quale  sono 
applicati.  Le  eventuali 
integrazioni  degli   indici,
indispensabili   per  
tenere   conto   di  
situazioni   di   natura
straordinaria,
anche correlate a modifiche normative e 
ad  andamenti
economici
e dei  mercati,  con 
particolare  riguardo  a 
determinate
attivita'
economiche o aree territoriali, 
sono  approvate  entro 
il
mese
di febbraio del periodo d'imposta successivo 
a  quello  per  il
quale
sono applicate. Gli indici sono 
soggetti  a  revisione 
almeno
ogni
due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima  revisione.
Con  provvedimento 
del  direttore  dell'Agenzia 
delle  entrate,  da
emanare
entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le
attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli  indici
ovvero
deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta
in  corso 
al  31  dicembre 
2017,  il  provvedimento 
del  direttore
dell'Agenzia
delle entrate di cui al precedente 
periodo  e'  emanato
entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge 
di
conversione
del presente decreto. 
  3. 
I  dati  rilevanti  
ai   fini   della  
progettazione,   della
realizzazione,
della costruzione  e  dell'applicazione  degli 
indici
sono
acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste 
dall'ordinamento
vigente,  dalle 
fonti  informative  disponibili 
presso   l'anagrafe
tributaria,
le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della  guardia
di
finanza, nonche' da altre fonti. 
  4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche  al
fine
 di 
consentire  un'omogenea  raccolta  
informativa,   i   dati
economici,
contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli
stessi,
sulla base di quanto previsto dalla 
relativa  documentazione
tecnica  e 
metodologica  approvata  con  il  decreto 
del   Ministro
dell'economia
e delle finanze di cui al  comma  2, 
indipendentemente
dal  regime  
di   determinazione   del  
reddito   utilizzato.   Con
provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle 
entrate,  da  emanare
entro
il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano  gli 
indici,
sono
individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione
del
primo periodo si  applica,  nelle 
more  dell'approvazione  degli
indici
per  tutte  le 
attivita'  economiche  interessate, 
anche  ai
parametri
previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, 
della  legge
28  dicembre 
1995,  n.  549, 
e  agli  studi 
di  settore   previsti
dall'articolo
62-bis  del  decreto-legge 
30  agosto  1993, 
n.  331,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, 
n.  427.
Per
i periodi d'imposta 2017 e  2018,  il 
provvedimento  di  cui  al
secondo
periodo del  presente  comma 
e'  emanato  entro 
il  termine
previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del  Presidente 
della  Repubblica  22 
luglio  1998,  n. 
322,   per
l'approvazione
dei modelli  di  dichiarazione 
relativi  ai  predetti
periodi
d'imposta. 
  5. L'Agenzia delle entrate mette a
disposizione dei contribuenti  o
degli
intermediari di cui  essi  possono 
avvalersi,  anche  mediante
l'utilizzo  delle 
reti  telematiche   e  
delle   nuove   tecnologie
informatiche,  appositi 
programmi  informatici   di  
ausilio   alla
compilazione
e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, 
nonche'
gli  elementi 
e  le  informazioni 
derivanti   dall'elaborazione   e
dall'applicazione
degli indici. 
  6. Gli indici non si applicano ai periodi
d'imposta  nei  quali 
il
contribuente:
  a) ha iniziato  o 
cessato  l'attivita'  ovvero 
non  si  trova 
in
condizioni
di normale svolgimento della stessa; 
  b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, esclusi  quelli
di
cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo  54,
comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente 
della  Repubblica  22 
dicembre  1986,  n. 
917,  di
ammontare
superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o
revisione
dei relativi indici. 
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  possono
essere
previste ulteriori ipotesi di 
esclusione  dell'applicabilita'
degli
indici per determinate tipologie di contribuenti. 
  8. Con decreto  del 
Ministro  dell'economia  e 
delle  finanze  e'
istituita  una 
commissione  di  esperti, 
designati   dallo   stesso
Ministro,
tenuto anche conto delle segnalazioni 
dell'Amministrazione
finanziaria,
delle organizzazioni economiche  di  categoria 
e  degli
ordini  professionali.  La 
commissione  e'  sentita 
nella  fase  di
elaborazione
e, prima  dell'approvazione  e 
della  pubblicazione  di
ciascun
indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso
a
rappresentare la realta' cui si riferisce nonche'  sulle 
attivita'
economiche
per  le 
quali  devono  essere 
elaborati  gli  indici. 
I
componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a  titolo
gratuito.
Non spetta ad essi il rimborso 
delle  spese  eventualmente
sostenute.  Fino 
alla  costituzione  della 
commissione  di  cui  al
presente
comma, le sue funzioni sono svolte dalla 
commissione  degli
esperti
di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 
maggio  1998,
n.
146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla  commissione
di  cui 
al  presente  comma 
a  decorrere  dalla 
data   della   sua
costituzione.
  9. Per i periodi d'imposta per i  quali 
trovano  applicazione  gli
indici,   i  
contribuenti   interessati   possono  
indicare   nelle
dichiarazioni
fiscali ulteriori componenti positivi, 
non  risultanti
dalle
scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base
imponibile
ai fini delle  imposte  sui 
redditi,  per  migliorare 
il
proprio
profilo di  affidabilita'  nonche' 
per  accedere  al 
regime
premiale
di cui al  comma  11. 
Tali  ulteriori  componenti 
positivi
rilevano  anche 
ai  fini  dell'imposta 
regionale  sulle   attivita'
produttive
e determinano un corrispondente maggior volume 
di  affari
rilevante  ai 
fini  dell'imposta  sul 
valore  aggiunto.   Ai  
fini
dell'imposta   sul  
valore   aggiunto,   salva  
prova    contraria,
all'ammontare  degli 
ulteriori  componenti  positivi  
di   cui   ai
precedenti  periodi 
si  applica,  tenendo 
conto  dell'esistenza  di
operazioni
non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota
media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa  alle
operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni  di
beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 
  10. La dichiarazione degli importi di cui al
comma 9  non  comporta
l'applicazione
di sanzioni e interessi a condizione che il versamento
delle
relative imposte sia effettuato 
entro  il  termine 
e  con  le
modalita'
previsti per  il  versamento 
a  saldo  delle 
imposte  sui
redditi,
con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle  somme
dovute
a titolo  di  saldo 
e  di  acconto 
delle  imposte  ai 
sensi
dell'articolo
20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  11. In 
relazione  ai  diversi 
livelli  di  affidabilita' 
fiscale
conseguenti
all'applicazione  degli  indici, 
determinati  anche  per
effetto
dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di  cui  al
comma
9, sono riconosciuti i seguenti benefici: 
  a) l'esonero dall'apposizione  del 
visto  di  conformita' 
per  la
compensazione
di crediti per un importo non superiore a 
50.000  euro
annui
relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un  importo
non
superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte  dirette
e
all'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla
prestazione
della garanzia per i  rimborsi  dell'imposta 
sul  valore
aggiunto
per un importo non superiore a 50.000 euro annui; 
  c) l'esclusione dell'applicazione della
disciplina  delle  societa'
non
operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,
anche ai fini di quanto previsto al secondo 
periodo  del  comma
36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n. 
138,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  d) 
l'esclusione  degli  accertamenti 
basati   sulle   presunzioni
semplici
di cui all'articolo 39, primo 
comma,  lettera  d), 
secondo
periodo,
del decreto del Presidente  della  Repubblica 
29  settembre
1973,
n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo,  del
decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  e) l'anticipazione di almeno un anno, con
graduazione  in  funzione
del  livello 
di  affidabilita',  dei 
termini   di   decadenza  
per
l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, comma  1,  del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973,  n.  600,
con
riferimento al  reddito  di 
impresa  e  di 
lavoro  autonomo,  e
dall'articolo  57, 
comma  1,  del 
decreto  del   Presidente  
della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; 
  f) 
l'esclusione  della  determinazione   sintetica  
del   reddito
complessivo
di cui all'articolo 38 del decreto del 
Presidente  della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, a 
condizione  che  il 
reddito
complessivo  accertabile 
non  ecceda  di  due   terzi  
il   reddito
dichiarato.
  12. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono
individuati
i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento
alle
annualita' pregresse, ai quali e' collegata la 
graduazione  dei
benefici
premiali indicati al comma  11;  i 
termini  di  accesso 
ai
benefici
possono essere  differenziati  tenendo 
conto  del  tipo 
di
attivita'
svolto dal contribuente. 
  13. Con riferimento al periodo d'imposta
interessato  dai  benefici
premiali
di cui al comma 11, in caso  di  violazioni 
che  comportano
l'obbligo
di denuncia  ai  sensi 
dell'articolo  331  del 
codice  di
procedura
penale per uno dei reati previsti dal 
decreto  legislativo
10
marzo 2000, n. 74, non si applicano 
le  disposizioni  di 
cui  al
comma
11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
  14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo
della  guardia  di 
finanza,
nel
definire specifiche strategie di controllo basate su analisi  del
rischio  di 
evasione  fiscale,  tengono  
conto   del   livello  
di
affidabilita'
fiscale dei  contribuenti  derivante 
dall'applicazione
degli  indici 
nonche'  delle  informazioni 
presenti   nell'apposita
sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del
decreto del Presidente della Repubblica 
29  settembre  1973, 
n.
605.
  15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998,  n.  146,
dopo
le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli
indici
sintetici di  affidabilita'  fiscale». 
La  societa'  indicata
nell'articolo
10, comma 12,  della  legge 
8  maggio  1998, 
n.  146,
provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita'  idonea 
a
sviluppare
innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le   attivita'  
di   analisi   per  
contrastare   la    sottrazione
all'imposizione
delle basi imponibili, anche di natura 
contributiva,
ad
aggiornare la mappa del rischio di evasione 
e  a  individuare 
le
relative
aree territoriali e settoriali di 
intervento.  Al  fine 
di
consentire
lo  svolgimento  delle 
attivita'  di  cui 
al  precedente
periodo
e di assicurare il coordinamento delle stesse 
con  ulteriori
attivita'
svolte dalla medesima societa' per altre 
finalita'  e  per
conto
di altre amministrazioni, la  stessa  societa' 
puo'  stipulare
specifiche  convenzioni 
con  le  amministrazioni  pubbliche 
di  cui
all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo  2001,  n.
165,
ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi  ad 
oggetto
anche  lo 
scambio,  l'utilizzo  e  la  condivisione 
dei  dati,  dei
risultati
delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre
attivita',
sono stipulate esclusivamente per le 
finalita'  stabilite
dal
presente comma o da altre disposizioni normative. Le  convenzioni
che
hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per
il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, 
anche  di  natura
contributiva,
sono stipulate, per le rispettive aree 
di  competenza,
con
le agenzie fiscali, con  l'Istituto  nazionale 
della  previdenza
sociale,
con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo  della
guardia
di finanza. Le quote  di  partecipazione  al 
capitale  della
societa'
di cui al secondo periodo del presente comma possono  essere
cedute,
in tutto o in  parte,  al 
Ministero  dell'economia  e 
delle
finanze,
in conformita' ai principi disposti dal decreto 
legislativo
19
agosto 2016, n. 175. 
  16. Nei casi di omissione della comunicazione
dei dati rilevanti ai
fini  della 
costruzione  e  dell'applicazione  degli 
indici,  o  di
comunicazione
inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica  la
sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1,
del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
n.  471.  L'Agenzia 
delle
entrate,  prima 
della  contestazione  della 
violazione,   mette   a
disposizione
del contribuente, con le modalita' di  cui 
all'articolo
1,
commi da 634 a 636, della legge  23  dicembre 
2014,  n.  190, 
le
informazioni
in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire  la
comunicazione
dei dati  o  a 
correggere  spontaneamente  gli 
errori
commessi.
Del comportamento del contribuente 
si  tiene  conto 
nella
graduazione
della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei
casi
di omissione della comunicazione di cui al primo  periodo, 
puo'
altresi'  procedere, 
previo  contraddittorio,  all'accertamento  dei
redditi,  dell'imposta 
regionale  sulle   attivita'  
produttive   e
dell'imposta
sul  valore  aggiunto 
ai  sensi,  rispettivamente,  del
secondo
comma dell'articolo  39  del 
decreto  del  Presidente 
della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del  decreto
del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  17. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono
emanate
le ulteriori disposizioni 
necessarie  per  l'attuazione 
del
presente
articolo. 
  18.  
Le   disposizioni   normative  
e   regolamentari    relative
all'elaborazione   e  
all'applicazione   dei   parametri   
previsti
dall'articolo
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549,
e degli studi  di  settore 
previsti  dagli  articoli 
62-bis  e
62-sexies
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
convertito,  con
modificazioni,
dalla legge  29  ottobre 
1993,  n.  427, 
cessano  di
produrre
effetti nei confronti dei soggetti interessati agli  stessi,
con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli  indici.
Ad
eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le  norme
che,
per fini diversi  dall'attivita'  di 
controllo,  rinviano  alle
disposizioni
citate nel precedente periodo e ai limiti 
previsti  per
l'applicazione
degli studi di settore  si  intendono 
riferite  anche
agli
indici. Per le attivita' di 
controllo,  di  accertamento 
e  di
irrogazione  delle 
sanzioni  effettuate  in 
relazione  ai   periodi
d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo 
si  applicano
le
disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di  entrata 
in
vigore
della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati
l'articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998, 
n.  146,  e 
l'articolo
7-bis
del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n. 
193,  convertito,  con
modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  19. Dall'attuazione delle disposizioni
del  presente  articolo 
non
devono
derivare  nuovi  o 
maggiori  oneri  a  carico  della 
finanza
pubblica.    
                        
***** OMISSIS*****
                               Capo II 
              Disposizioni in materia di
giustizia tributaria
                               Art. 10 
                        Reclamo e mediazione 
  1.  All'articolo 
17-bis,  comma  1, 
del  decreto  legislativo 
31
dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila  euro» 
sono  sostituite
dalle seguenti: «cinquantamila euro». 
  2.  Le 
modifiche  di  cui 
al  comma  1 
si  applicano  agli 
atti
impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018. 
  3. All'articolo 39,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 
2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15 
luglio  2011,  n.
111,  dopo  la 
parola:  «ente»,  sono 
inserite  le   seguenti:  
«e
dell'agente della riscossione». 
     3-bis. All'articolo 17-bis del decreto
legislativo  31  dicembre
1992,
n. 546, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i
tributi costituenti risorse
proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),
della
decisione 2014/335/UE, Euratom del 
Consiglio,  del  26 
maggio
2014».    
                               Art. 11 
         Definizione agevolata delle
controversie tributarie 
  1. Le controversie
attribuite alla giurisdizione tributaria in 
cui
e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e  grado 
del
giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito
di  rinvio,
possono essere definite, a 
domanda  del  soggetto 
che  ha  proposto
l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne
ha la
legittimazione, col pagamento di tutti gli importi  di 
cui  all'atto
impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo
grado e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di  cui 
all'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.
602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo  alla 
notifica
dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e  gli 
interessi
di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto  del 
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
     1-bis. Ciascun ente territoriale puo'  stabilire, 
entro  il  31
agosto
2017, con le forme previste  dalla  legislazione 
vigente  per
l'adozione
dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di  cui
al
presente articolo alle controversie attribuite alla  giurisdizione
tributaria
in cui e' parte il medesimo ente.    
  2. In caso di
controversia relativa esclusivamente 
agli  interessi
di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la  definizione
e' dovuto il quaranta per cento degli importi  in 
contestazione.  In
caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni  collegate
ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto
alcun
importo qualora il rapporto relativo ai tributi  sia 
stato  definito
anche con modalita' diverse dalla presente definizione. 
  3. Sono definibili le
controversie     il 
cui  ricorso  sia 
stato
notificato
alla controparte entro la data di entrata 
in  vigore  del
presente
decreto    e per le quali alla data di  presentazione 
della
domanda di cui al comma 
1  il  processo 
non  si  sia 
concluso  con
pronuncia definitiva. 
  4. Sono escluse dalla
definizione le controversie concernenti anche
solo in parte: 
    a) le risorse  proprie 
tradizionali  previste  dall'articolo 
2,
paragrafo 1, lettera a), delle 
decisioni  2007/436/CE,  Euratom 
del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del 
Consiglio,
del  26  maggio 
2014,  e  l'imposta 
sul  valore  aggiunto 
riscossa
all'importazione; 
    b) le somme dovute a
titolo di recupero  di  aiuti 
di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
  5. Al versamento degli
importi dovuti si applicano le 
disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997, 
n.
218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non  e' 
ammesso
il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila
euro.
Il termine per  il  pagamento 
degli  importi  dovuti 
ai  sensi  del
presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per
cento
del totale delle somme dovute, 
scade  il  30 
settembre  2017  e  il
contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: 
    a)  per 
il  2017,  la 
scadenza   della   seconda  
rata,   pari
all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, e' fissata
al 30
novembre; 
    b) per il 2018, la
scadenza della terza e ultima  rata,  pari 
al
residuo venti per cento delle somme dovute, e' fissata al
30  giugno.
Per  ciascuna  controversia 
autonoma  e'  effettuato  
un   separato
versamento. Il contribuente che 
abbia  manifestato  la 
volonta'  di
avvalersi della definizione agevolata  di 
cui  all'articolo  6,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti
dal  comma
2  della  stessa 
disposizione,  puo'  usufruire 
della   definizione
agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a  quella 
di
cui al predetto articolo 6. 
La  definizione  si 
perfeziona  con  il
pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o
della
prima rata. Qualora non ci siano importi da versare,  la 
definizione
si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 
  6. Entro il 30 settembre
2017, per ciascuna  controversia  autonoma
e' presentata una distinta domanda di definizione esente
dall'imposta
di bollo. Per controversia autonoma  si 
intende  quella  relativa 
a
ciascun atto impugnato. 
  7.  Dagli 
importi  dovuti  ai 
sensi  del  presente 
articolo   si
scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni
vigenti
in materia di riscossione in 
pendenza  di  giudizio 
nonche'  quelli
dovuti per  la  definizione 
agevolata  di  cui 
all'articolo  6  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. La definizione non da'
comunque
luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche'  eccedenti
rispetto a quanto 
dovuto  per  la 
definizione.  Gli  effetti 
della
definizione 
perfezionata  prevalgono  su  quelli  
delle   eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima  dell'entrata
in vigore del presente articolo. 
  8. Le controversie  definibili 
non  sono  sospese, 
salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al 
giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere delle disposizioni del  presente 
articolo.  In  tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017.  Se 
entro  tale
data  il  contribuente 
avra'  depositato  copia 
della  domanda   di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima
rata,
il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. 
  9. Per le controversie
definibili  sono  sospesi 
per  sei  mesi  i
termini  di   impugnazione,   anche  
incidentale,   delle   pronunce
giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data  di 
entrata
in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017. 
  10. L'eventuale diniego
della definizione va notificato entro il 31
luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli
atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta
giorni  dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel
caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in  pendenza 
del  termine
per impugnare, la pronuncia 
giurisdizionale  puo'  essere 
impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta  giorni 
dalla
notifica di quest'ultimo. Il processo  si 
estingue  in  mancanza 
di
istanza di trattazione presentata entro il  31 
dicembre  2018  dalla
parte  che  ne  
ha   interesse.   L'impugnazione   della  
pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la  controversia 
risulti  non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le  spese 
del
processo estinto restano a carico della parte che le ha
anticipate. 
  11. La definizione
perfezionata dal  coobbligato  giova 
in  favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non
sia  piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del 
comma
7. 
  12. Con uno o piu'
provvedimenti del direttore 
dell'agenzia  delle
entrate sono 
stabilite  le  modalita' 
di  attuazione  del 
presente
articolo.      Tali 
modalita'  di  attuazione 
devono  garantire  il
riversamento
alle regioni dei proventi  derivanti  dalla 
definizione
delle
controversie  relative  all'IRAP 
e  all'addizionale  regionale
all'IRPEF,
in  coerenza  con 
quanto  previsto  dall'articolo 
9  del
decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.    
  13. Qualora, a seguito
del monitoraggio cui all'articolo 17, 
comma
12 della  legge  31 
dicembre  2009,  n. 
196,  le  maggiori 
entrate
derivanti 
dall'attuazione  del  presente 
articolo   non   dovessero
realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17,  commi 
da
12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009.  Nel 
caso  di
realizzazione di ulteriori introiti rispetto  alle 
maggiori  entrate
previste, gli stessi possono 
essere  destinati,  prioritariamente  a
compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori
introiti di
cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre 
2016
n, 232,  nonche',  per 
l'eventuale  eccedenza,  al 
reintegro  anche
parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni  e 
programmi  di
spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13,  da 
disporre
con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
                         
***** OMISSIS*****
                                Art. 58 
Modifiche  alla 
disciplina  dell'imposta  sul 
reddito  di  impresa:
  disciplina del trattamento delle riserve  imposta 
sul  reddito  di
  impresa presenti al momento della fuoriuscita
dal regime 
  1. All'articolo 55-bis
del testo unico delle  imposte  sui 
redditi
approvato con decreto del Presidente  della 
repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. In caso di  fuoriuscita 
dal  regime  di 
cui  al  presente
articolo anche a 
seguito  di  cessazione 
dell'attivita',  le  somme
prelevate a  carico  delle 
riserve  di  utili 
formate  nei  periodi
d'imposta di applicazione delle disposizioni del  presente 
articolo,
nei limiti in cui le stesse 
sono  state  assoggettate 
a  tassazione
separata,  
concorrono   a    formare   
il    reddito    complessivo
dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi
soggetti
e' riconosciuto un credito d'imposta in misura  pari 
all'imposta  di
cui al comma 1, primo periodo.». 
                               Art. 59 
                           Transfer pricing
  1. All'articolo 110, del
testo  unico  delle 
imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della 
Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. I componenti del
reddito derivanti da operazioni  con  societa'
non  residenti  nel 
territorio  dello  Stato, 
che  direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne 
sono  controllate  o  sono
controllate dalla 
stessa  societa'  che 
controlla  l'impresa,  sono
determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che
sarebbero
stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti  in 
condizioni  di
libera concorrenza e in circostanze  comparabili, 
se  ne  deriva 
un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche
se  ne
deriva una diminuzione del 
reddito,  secondo  le 
modalita'  e  alle
condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto  del 
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla
base
delle  migliori  pratiche 
internazionali,   le   linee  
guida   per
l'applicazione del presente comma.». 
  2.  Dopo 
l'articolo  31-ter  del 
decreto  del  Presidente  
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' inserito il seguente: 
  «Art.  31-quater 
(Rettifica  in  diminuzione  
del   reddito   per
operazioni tra imprese associate con attivita' internazionale).
-  1.
La rettifica in diminuzione del 
reddito  di  cui 
all'articolo  110,
comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte  sui 
redditi
approvato con decreto del Presidente  della 
Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, puo' essere riconosciuta: 
    a)  in 
esecuzione  degli  accordi 
conclusi  con  le  
autorita'
competenti degli Stati esteri a seguito  delle 
procedure  amichevoli
previste  dalle   convenzioni  
internazionali   contro   le  
doppie
imposizioni   sui   redditi  
o        dalla  
Convenzione   relativa
all'eliminazione
delle doppie imposizioni in caso di rettifica 
degli
utili
di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta  a
Bruxelles
il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo  1993,
n.
99;    
    b)  a 
conclusione  dei  controlli 
effettuati   nell'ambito   di
attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti siano  condivisi
dagli Stati partecipanti; 
    c) a seguito di
istanza da parte del contribuente da 
presentarsi
secondo le modalita' e 
i  termini  previsti 
con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di  una 
rettifica  in
aumento definitiva e conforme 
al  principio  di 
libera  concorrenza
effettuata da uno Stato con il quale e' in vigore una
convenzione per
evitare le doppie imposizioni sui redditi che  consenta 
un  adeguato
scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la  facolta' 
per
il  contribuente  di  
richiedere   l'attivazione   delle  
procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i
presupposti.». 
                         
***** OMISSIS*****
FINE TESTO