|
|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
|
Roma, 28 agosto 2017
Circolare n. 138/2017
Oggetto: Ferrobonus – Fino al 2 ottobre
aperti i termini per presentare le domande – DM 14.7.2017, n.125 su G.U. n.190
del 16.8.2017 – D.D. prot.n.89 del 17 agosto 2017 pubblicato sul sito del MIT.
E’
stato finalmente pubblicato il Regolamento sul Ferrobonus e il decreto con i
modelli per la presentazione delle istanze. I termini per chiedere il beneficio
restano aperti fino al 2 ottobre prossimo.
Si
rammenta che il beneficio può essere usufruito dalle imprese (società di
capitali e cooperative nazionali, comunitarie, nonché svizzere, norvegesi,
islandesi e del Liechtenstein) che commissionano treni completi a imprese
ferroviarie per servizi di trasporto intermodale e trasbordato (a seconda che
il passaggio dal veicolo stradale a quello ferroviario avvenga rispettivamente
senza rottura o con rottura di carico), nonché dagli MTO, ossia gli operatori
che concludono il contratto di trasporto multimodale per proprio conto
assumendo la responsabilità dell’esecuzione.
Il
beneficio consiste in un incentivo fino a 2,50 euro per treno/km e può essere
richiesto a condizione di impegnarsi per un periodo di quattro anni durante i
quali per i primi 12 mesi occorre mantenere un volume di traffico intermodale o
trasbordato effettuato in Italia non inferiore alla media di quello effettuato
nel triennio 2012-2014; per i successivi 12 mesi il volume di traffico deve
aumentare e deve essere mantenuto per gli ulteriori 24 mesi.
Il
traffico utile ai fini del suddetto calcolo è dato dai treni con percorrenza
complessiva pari e superiore a 150 km; fanno eccezione i servizi di trasporto
ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto che valgono
anche se le tratte sono inferiori ai 150 km. Il valore unitario del contributo
per treno/km può essere definito anche in funzione della lunghezza del percorso
dei singoli treni completi commissionati. Il diritto al contributo dovrà essere
comprovato con i contratti conclusi con le imprese ferroviarie.
Gli
MTO sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti una riduzione del corrispettivo
almeno pari al 50 per cento dell’ammontare dei contributi percepiti.
Per
accedere ai contributi le imprese devono presentare la domanda via PEC al
Ministero specificando nell’oggetto l’apposita dicitura “contributo decreto
ferrobonus” e utilizzando i modelli redatti dal Ministero. Le domande hanno
validità per due annualità di incentivazione decorrenti dal 31 agosto 2017
(data di entrata in vigore del Regolamento).
L’istruttoria
delle domande e la gestione dei contributi sarà effettuata da RAM, la società
di servizi del MIT. L’ammissione al contributo sarà notificata via PEC agli
interessati. Il contributo sarà quantificato annualmente tenendo conto degli
impegni di spesa di ciascun anno e verrà erogato compatibilmente con la
disponibilità di cassa. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti,
verranno operate riduzioni in proporzione dell’ammontare spettante a ciascun
beneficiario.
Si
rammenta che lo stanziamento a favore del Ferrobonus per il 2017 è pari a 19,2
milioni di euro (lo stanziamento di 20 milioni di euro previsto dalla Legge
n.208/2015 è stato ridotto di 823.105 euro dalla L.96/2017) e a ulteriori 20
milioni di euro per il 2018.
|
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 7/2016
|
|
Codirettore |
Allegati due: |
|
|
D/d |
|
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
|
G.U. n.190 del 16.8.2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 luglio 2017, n.
125
Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, lacommisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure perl'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649,della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», ilquale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributiper legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamentela gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionaliconferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle qualile predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quelloesercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico egli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazionida parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolarel'articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi ditrasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in partenza da nodilogistici e portuali in Italia; Visto l'articolo 1, comma 649, della predetta legge, che prevedeche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento perl'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e leprocedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensidell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successivemodificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici»; Visto l'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, che ha ridotto la dotazione finanziaria con iltaglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016, pari a 20milioni di euro; Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative afavore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zonecolpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che ha previstoche, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmaticiindicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, lerisorse finanziarie stanziate a favore della misura denominata«ferrobonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari adeuro 823.015; Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 recante«Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle impreseferroviarie» e in particolare il Capo 6, Sezione 6.1, n. 98 letterab), riguardante gli aiuti diretti a ridurre i costi esterni, ossiagli aiuti destinati ad incoraggiare il trasferimento modale verso larotaia in quanto modalita' che genera minori costi esterni rispettoad altri modi di trasporto come il trasporto su gomma; Vista la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale laCommissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato SA.44627 -Italia - Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario, previanotifica effettuata dal Ministero per via elettronica in data 22giugno 2016; Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia edelle finanze con nota prot. 1403 del 9 marzo 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 28marzo 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, aisensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,effettuata con nota n. 4.3.15.3/2017/8 del 23 maggio 2017; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguentidefinizioni: a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti; b) «soggetto gestore»: la Societa' Rete Autostrade MediterraneeS.p.A., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria, gestioneoperativa e monitoraggio dell'intervento; c) trasporto intermodale: trasporto di merci nella stessa unita'di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o piu'modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasidi scambio modale; d) trasporto trasbordato: trasporto nel quale le merci effettuanola parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parteper ferrovia, con rottura di carico; e) nodo logistico: punto nodale per la raccolta, la separazione,il trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gliinterporti; f) interporto: complesso organico di strutture e serviziintegrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diversemodalita' di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviarioidoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento conporti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione; g) imprese utenti di servizi ferroviari: imprese, cosi' comedefinite dall'articolo 2082 del codice civile, che commissionanotreni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di serviziferroviari per trasporto intermodale e trasbordato; h) operatore del trasporto combinato (MTO): soggetto che concludeun contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agiscecome preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipantialle operazioni di trasporto multimodale e che assume laresponsabilita' dell'esecuzione del contratto; i) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privatatitolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015,n. 112, la cui attivita' principale consiste nella prestazione diservizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che negarantisce la trazione; sono comprese anche le imprese che fornisconola sola trazione; l) treno completo: il treno acquistato in tutta la sua capacita'di prestazioni da un unico cliente. Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previstodall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, icriteri e le modalita' per la concessione di contributi ai servizi ditrasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e inpartenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenereil completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale. 2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzatiad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurresignificativamente le esternalita' negative e le emissioniinquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di trasferire unaquota del trasporto di merci su strada ad altre modalita' ditrasporto maggiormente sostenibili. Art. 3 Risorse finanziarie 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di assegnazionedei contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle risorse statali disponibili. 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del2015, le suddette risorse possono subire riduzioni in caso di minoririsparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citatoarticolo 1, comma 645. 3. Tali fondi possono essere incrementati da ulteriori risorsederivanti dall'utilizzo di quota parte delle risorse di cuiall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Altre risorse destinate o da destinare per le finalita' di cuiall'articolo 2 del presente regolamento da parte delle Regioni edelle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere oggetto diintese operative con il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti ed erogate secondo le previsioni di cui all'articolo 12. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche' in caso di ulterioristanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale otrasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui alpresente regolamento puo' proseguire oltre l'anno 2018, fermorestando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare icinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presenteregolamento. Art. 4 Soggetto gestore 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestioneoperativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione deimonitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sonosvolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, deldecreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei terminiprevisti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore. 2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore devesvolgere, cosi' come regolamentate dal predetto accordo di servizio,sono quelle di seguito elencate: a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti per la predisposizione delle procedure di accesso aisuddetti incentivi; b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture edei trasporti ed ai beneficiari; c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto,ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione/archiviazionedei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativacon i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzionegenerale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'; d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture edei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a taliincentivi; e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere lerelative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornitedalla Direzione generale competente. 3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limitemassimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento dicui al presente regolamento e sono definiti in base ad uno specificopreventivo che tenga conto, per il personale impiegato, dellegiornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili,debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costogestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabiliall'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per lecomponenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, pergli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spesepreventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciutiprevia presentazione ed approvazione di apposita rendicontazioneredatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di serviziomedesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesseprimario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, dicontrollo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggettogestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massimacollaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimentodelle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche eistruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile. Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presenteregolamento le imprese, con sede nell'ambito dello Spazio EconomicoEuropeo, di cui all'articolo 1, lettere g) ed h), costituite in formadi societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative. 2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presenteregolamento, le imprese di cui al comma 1 devono: a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registrodelle imprese o enti equivalenti; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e nontrovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previstedall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) non essere sottoposte a procedure concorsuali quali ilfallimento, l'amministrazione straordinaria o liquidazione coattaamministrativa o a liquidazione, scioglimento della societa', oconcordato preventivo senza continuita' aziendale o di piano diristrutturazione dei debiti; d) possedere una situazione di regolarita' contributiva e diregolarita' fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) operare nel rispetto delle disposizioni in materia dicontrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degliobblighi contributivi; f) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio eantiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231; g) non trovarsi nelle condizioni che non consentono laconcessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; h) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le qualie' stata gia' disposta la restituzione; i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissioneeuropea. 3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, unitamente aquanto prescritto per l'accesso al contributo in fase dipresentazione dell'istanza, deve essere dimostrato alla data dipresentazione della domanda di ammissione al contributo. 4. L'assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a i),costituisce causa di revoca, determinando decadenza dal contributo edeventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo14. 5. Le imprese richiedenti il contributo sono obbligate, altresi',ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, inparticolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza traimprese e sicurezza. 6. Le imprese soggette ad influenza dominante da parte diun'impresa ferroviaria sono obbligate a tenere evidenza contabileseparata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione, penala non ammissibilita' al contributo. Art. 6 Oggetto e destinazione dell'incentivo 1. L'incentivo e' rivolto alle imprese utenti di servizi ditrasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori deltrasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie inregime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano: a) a mantenere in essere, per dodici mesi decorrenti dalla datadi entrata in vigore del presente regolamento, un volume di trafficoferroviario intermodale o trasbordato, in termini di treni*kmpercorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media delvolume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordatoeffettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014; b) a incrementare, per successivi periodi di dodici mesiconsecutivi, il volume di traffico ferroviario rispetto alla mediadel volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordatoeffettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014; c) a mantenere, per ulteriori ventiquattro mesi, il volume ditraffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi dierogazione del contributo. 2. L'importo massimo del contributo per treno*km in ogni caso nonpuo' superare 2,50 euro per treno*km. Tale misura base puo' essereadeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui all'articolo 3,commi 2, 3 e 4. In tali casi l'adeguamento della misura e' dispostocon decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e perl'intermodalita', su conforme parere del Ministero dell'economia efinanze, fermi restando i limiti di cui all'articolo 12. 3. Ai fini della quantificazione del contributo non si consideranoi treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezionedei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra unporto e un interporto. 4. Il valore unitario del contributo per treno*km puo' esseredefinito anche in funzione della lunghezza del percorso dei singolitreni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effettoincentivante della scelta intermodale. La trazione non elettrica e'limitata strettamente a tratti di raccordo che assicurano lacontinuita' operativa del percorso su ferrovia. Art. 7 Attribuzione dei contributi 1. All'impresa e' riconosciuto un contributo in ragione deitreni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dall'entratain vigore del presente regolamento, fino ad un massimo di euro 2,50per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. IlMinistero procedera' a comunicare, entro quarantacinque giornidecorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domandae sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilita'dell'impresa al contributo. 2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso deltriennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi di cuiall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'acquisizione dicontratti conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi ditrasporto intermodale trasbordato con treni completi. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che,a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento, sianorispettati i requisiti di cui all'articolo 6, ai soli fini delraggiungimento di tale soglia e dietro presentazione di idoneadocumentazione, si considerano come effettuati i treni*chilometro nonrealizzati per cause non imputabili all'impresa. Ai fini dellaquantificazione del contributo, non si considerano i treni conpercorrenza complessiva inferiore a 150 chilometri, ad eccezione deiservizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un portoed un interporto. 4. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasportocombinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, chehanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzionedel corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare deicontributi percepiti. Art. 8 Modalita' di determinazione dei contributi 1. Il contributo per treno*chilometro, attribuibile ai sensidell'articolo 7, e' quantificato fino alla concorrenza massimaprevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogatocompatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel rispetto dellenorme di contabilita' pubblica. Qualora, in funzione dei serviziammissibili a contributo, le risorse disponibili non sonosufficienti, si procede alla riduzione di dette risorse inproporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario. 2. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, statali,regionali o locali, le stesse sono utilizzate fino alla concorrenzadel limite di cui all'articolo 6, comma 2, e, comunque, nel rispettodi quanto previsto dall'articolo 12. Art. 9 Procedura di accesso 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi sullabase di una istruttoria condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990,n. 241. 2. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande diaccesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazionedelle domande, viene disposta dal Ministero delle infrastrutture edei trasporti con provvedimento del Direttore generale per iltrasporto stradale e per l'intermodalita', da adottare entro quindicigiorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presenteregolamento, pubblicato nei siti web istituzionali del soggettogestore e in quello del medesimo Ministero, nel rispetto dei principidi trasparenza e accessibilita' di cui al decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33. 3. Per accedere ai contributi, le imprese devono presentarel'istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali edil personale - Direzione generale per il trasporto stradale el'intermodalita', Via Caraci, 36 - 00157 Roma, specificando conapposita dicitura nell'oggetto «contributo decreto ferrobonus». 4. Le istanze devono pervenire al Ministero via PEC al seguenteindirizzo di posta elettronica:incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it, entro e non oltrequarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delprovvedimento dirigenziale di cui al comma 2. 5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite istruzionioperative necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento. Art. 10 Istruttoria delle domande e quantificazione del contributo 1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei terminie con le modalita' previste dal provvedimento di cui all'articolo 9,si procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordinecronologico di presentazione. 2. L'ammissione al contributo e' notificata dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti via posta elettronica certificata,all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoriaeffettuata dal soggetto gestore; in caso di esito negativo delleattivita' istruttorie, la domanda e' rigettata previa comunicazioneai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il contributo e' quantificato, annualmente, a consuntivo delperiodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalita'di cui all'articolo 13; i contributi sono erogati secondo quantodisposto dall'articolo 8. 4. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramiteaccesso diretto all'apposito sistema informativo del gestoredell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicita'dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione deitreni*km. Art. 11 Termini e modalita' del ribaltamento del contributo 1. Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato, ai finidel ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela,sono tenuti a verificare la regolarita' dell'imprese di autotrasportodi merci per conto terzi presso il Portale dell'Albo degliAutotrasportatori. La quota di contributo non e' ribaltata alleimprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Ilcalcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensidell'articolo 7, comma 4, e' effettuato dopo la verifica di cui alpresente comma. 2. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario delcontributo, operatore del trasporto intermodale o trasbordato, sottoforma di rimborso diretto o di sconto per successivi serviziprestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessantagiorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivitrenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui all'articolo9, comma 4, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento perciascun cliente. Art. 12 Cumulo dell'incentivo 1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura pubblica,europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzionecomplessiva non puo' eccedere: a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio deltrasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli onerisottostanti accessori quali verifica, formazione treno e manovra; b) per ciascun servizio ferroviario, il 50 per cento deldifferenziale medio su base nazionale, fra il trasporto stradale equello ferroviario, dei costi esterni per esternalita' negative perunita' di massa di merce trasportata. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosidel soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite daibeneficiari e della relativa documentazione, e' tenuto a verificare,per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, ilrispetto dei limiti indicati nel comma 1. Art. 13 Rendicontazione e monitoraggio 1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 6,comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre sessanta giorni dallascadenza di ciascun periodo di riferimento, l'impresa deve farpervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lemodalita' di cui all'articolo 9, comma 4: a) il riepilogo dei treni*chilometro effettuati dalla data dientrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza delprimo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico econtenente gli elementi utili ai fini del calcolo e dellaliquidazione del contributo (origine, destinazione, estremi letteradi vettura, chilometraggio), corredato delle dichiarazioni rese aisensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentantedell'impresa e dal rappresentante dell'impresa ferroviaria che haeffettuato i servizi, attestanti la veridicita' dei dati iviriportati; b) copia dei contratti con una o piu' imprese ferroviarie perservizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completirelativi ai trasporti effettuati. 2. Il contributo e' quantificato a consuntivo dei singoli periodidi riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo6 e sulla base dei treni*chilometro effettivamente realizzati nelperiodo incentivato. 3. L'Amministrazione da' comunicazione ai singoli interessati inordine all'ammontare del contributo agli stessi spettante tramiteposta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti,secondo la disponibilita' di cassa. 4. Ai fini del monitoraggio, di quanto previsto dall'articolo 6,comma 1, lettera c), nel corso dei ventiquattro mesi decorrenti dallascadenza dell'ultimo periodo incentivato, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, anche tramite accesso direttoall'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastrutturaferroviaria nazionale, verifica il mantenimento del volume ditraffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi dierogazione del contributo. 5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cuiall'articolo 9, comma 4, entro sessanta giorni dal termine discadenza di ciascun periodo di dodici mesi successivi alla scadenzadell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo e perdue periodi consecutivi: a) l'elenco dei treni*chilometro effettuati nel periodo di dodicimesi soggetto a monitoraggio; b) ulteriori dati che saranno richiesti dal Ministero ai fini delmonitoraggio. 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per iltramite soggetto gestore incaricato delle attivita' di istruttoria,gestione e monitoraggio dell'intervento, rende disponibili in formatoelettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per ilmonitoraggio anche sul sito del Ministero medesimo. Art. 14 Recupero dei contributi 1. Nei casi di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 5,comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai contributi per alcunperiodo di incentivazione ed e' tenuto alla restituzione integraledel contributo eventualmente gia' percepito. 2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previstedal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessionedel contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonche'al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto dellaquota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo11. 3. All'esito del monitoraggio, in caso di mancato adempimentoall'obbligo di mantenere per ulteriori ventiquattro mesi successivial triennio di incentivazione il volume di traffico ferroviarioraggiunto, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procedead un recupero dei contributi erogati per l'intero periodo diincentivazione, in misura pari alla percentuale di riduzione ditraffico riscontrata in sede di verifica. 4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio delloStato secondo le indicazioni fornite dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti. Art. 15 Controlli 1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordinealla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioniprodotte dalle imprese utenti e dalle imprese ferroviarie ai finidell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. A talefine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' acquisireinformazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonche'effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accessodiretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviariee puo', altresi', acquisire, anche presso terzi, la documentazioneinerente alle attivita' oggetto di incentivazione, anche ai fini diverificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1,lettera c). Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata,sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalleimprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi diquanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previstodall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente dellaRepubblica. Art. 16 Norme finali 1. L'accesso ai contributi di cui al presente regolamento e'consentito alle imprese aventi sede legale in Italia e negli altriStati dello Spazio Economico Europeo e, a condizioni di reciprocita',anche alle imprese aventi sede in Svizzera. 2. Tutta la documentazione che le imprese devono presentare aisensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta inlingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in linguaitaliana. 3. Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formatoelettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti ai fini del presente decreto, secondoi contenuti e le modalita' comunicati dal Ministero stesso. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede atrasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su baseannuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottatecon il presente decreto. Art. 17 Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria 1. Il presente regolamento e' inviato ai competenti organi dicontrollo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. 2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane,finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare. Roma, 14 luglio 2017 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasportie del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare,
registro n. 1, foglio n. 3345