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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
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Roma, 4
dicembre 2017
Circolare n. 208/2017
Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e
spedizione – Accordo di rinnovo del 3 dicembre 2017.
E’ stato
rinnovato il CCNL dipendenti che era scaduto il 31 dicembre 2015 e
conseguentemente è stato revocato lo sciopero proclamato per l’11 e 12 dicembre
prossimi.
L’accordo,
sottoscritto da tutte le organizzazioni del settore ad eccezione delle sole
associazioni cooperative, prevede un aumento medio a regime di 108 euro mensili
parametrati sul 3° livello Super. Tra le novità normative si segnalano in
particolare la significativa flessibilizzazione
dell’orario di lavoro del personale non viaggiante, nuove regole sugli appalti
di magazzino, una nuova classificazione del personale viaggiante, la definizione
del trasferimento, l’introduzione di disincentivi volti a scoraggiare
l’assenteismo, la rimozione del divieto di lavoro a chiamata, incentivi
economici per i neoassunti, l’ampliamento dei servizi da garantire in caso di
sciopero e la disciplina dell’apprendistato per i profili ferroviari.
Si
segnalano nel dettaglio i principali aspetti dell’intesa con riserva di tornare
sull’argomento per ulteriori approfondimenti.
Aumenti – L’aumento medio di 108 euro mensili è
stato suddiviso in 4 rate aventi le seguenti decorrenze:
·
25
euro dall’1 febbraio 2018
·
25
euro dall’1 ottobre 2018
·
25
euro dall’1 maggio 2019
·
33
euro dall’1 ottobre 2019.
Le
parti si sono impegnate a verificare a luglio 2019 la sostenibilità delle
intese economiche raggiunte.
Una tantum – A copertura del
periodo di vacanza contrattuale ai soli lavoratori in servizio alla data dal 3
dicembre scorso dovrà essere corrisposta una somma una tantum uguale per tutti
di 300 euro da erogarsi in 2 rate, di cui la prima di 200 euro con la
retribuzione di marzo 2018 e la seconda di 100 euro con la retribuzione di novembre
2018. L’una tantum sarà proporzionalmente ridotta per i lavoratori part-time e
per quelli assunti durante il periodo interessato e non dovrà essere
considerata ai fini del calcolo del TFR e dei vari istituti contrattuali.
Durata – Il nuovo CCNL scadrà il 31 dicembre
2019.
Orario personale non viaggiante – E’ stato ammodernato
l’impianto dell’orario settimanale che era ancora basato sullo schema rigido di
39 ore su 5 giorni di 8 ore ciascuno risultando obsoleto e penalizzante per
l’organizzazione aziendale; qualsiasi variazione rispetto a questo schema era
possibile solo tramite accordo aziendale. Il nuovo regime, utilizzabile dalle
aziende senza necessità di accordo ma previo esame col sindacato, prevede
invece che:
·
l’orario normale settimanale di 39 ore potrà
essere spalmato su 5 o 6 giorni e sarà calcolato come media su 4 mesi con il
limite giornaliero minimo di 6 ore e massimo di 9; in ogni caso la prestazione
settimanale non potrà essere inferiore a 30 ore;
·
nel caso di orario su 6 giorni, le ore prestate
di sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 20%;
·
per un massimo di 26 settimane all’anno la
domenica potrà essere un giorno lavorativo a fronte della corresponsione della
maggiorazione del 35% sulle ore di lavoro prestate in tale giornata;
·
l’orario normale di lavoro sarà fissato
all’inizio di ogni anno e potrà essere modificato, trascorsi almeno 6 mesi
dalla sua attivazione, una sola volta entro i 12 mesi successivi sempre previo
esame col sindacato;
·
qualsiasi variazione al nuovo
regime di orario come sopra delineato, e cioè in caso di programmazione di
settimana lavorativa su 4 giorni, di orario giornaliero di 10 ore, di domeniche
lavorate oltre le 26 settimane annue o di ulteriori modifiche nel corso
dell’anno rispetto a quella consentita, dovrà essere concordata aziendalmente
col sindacato;
·
le
aziende avranno a disposizione 2 tipi di flessibilità aggiuntiva; la prima
prevede che, per un massimo di 4 settimane nell’arco di un anno e dietro
riconoscimento al lavoratore di una indennità di disagio di 50 euro
settimanali, potrà essere attuata una diversa programmazione dell’orario
prestabilito previa comunicazione al lavoratore interessato e ai rappresentanti
sindacali aziendali da effettuarsi con un anticipo di almeno una settimana; la
seconda consente invece di predeterminare un calendario quadrimestrale di
flessibilità, le cui modalità operative saranno oggetto di accordo aziendale
col sindacato, all’interno del quale potranno essere richieste al lavoratore
prestazioni lavorative collocate in orari diversi da quelli previsti dal
normale orario dietro riconoscimento della maggiorazione del 20% sulle ore
prestate in regime di flessibilità.
Appalti – Al fine di assicurare una maggiore
legalità e trasparenza negli appalti di magazzino è stata integrata l’attuale
disciplina, che già prevede l’obbligo per le imprese appaltanti di
esternalizzare solo ad imprese che applichino il CCNL logistica, trasporto e spedizione,
con le seguenti disposizioni riguardanti:
·
il divieto di subappalto;
·
la clausola sociale, in base alla quale
nei cambi di appalto l’impresa che subentra è tenuta ad assumere, a parità di
condizioni di appalto, il personale di quella uscente purché impiegato da
almeno 6 mesi continuativi; a tali lavoratori saranno mantenuti l’anzianità
pregressa e tutti i trattamenti salariali e normativi ivi compresa, per quelli
occupati prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Jobs Act), l’applicazione
in caso di licenziamento illegittimo delle vecchie tutele previste dall’art. 18
dello Statuto dei lavoratori;
·
lo svolgimento della procedura sindacale per il
cambio di appalto in sede protetta (associazione
datoriale, Ebilog territoriale se costituito o Direzione territoriale del
lavoro);
·
certificazione di rating rilasciata
da società specializzate alla ditta appaltatrice.
Classificazione autisti – E’ stata modificata
l’impostazione della classificazione del personale viaggiante che non è più
legata alla portata dei mezzi bensì alla tipologia dei servizi svolti; ciò
consentirà rispetto ad oggi un’applicazione più ampia dell’orario di lavoro
discontinuo. Alla nuova classificazione corrispondono parametri retributivi distinti
rispetto a quelli del restante personale.
Lavoro a chiamata – E’ stato rimosso il
divieto del lavoro a chiamata. Conseguentemente l’utilizzo di questa tipologia
contrattuale sarà consentito con lavoratori under 25 anni e over 55 anni di età
nonché, a prescindere dall’età, con lavoratori considerati per legge discontinui (tra i quali rientrano il
personale viaggiante e quello addetto ai lavori di carico e scarico).
Assenteismo – Sono stati introdotti
disincentivi economici per le assenze di malattia effettuate dopo giornate non
lavorative dagli autisti e dal personale operativo collegato alla
movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto. Le penalizzazioni
riguarderanno progressivamente i primi 3 giorni di malattia a partire dalla quarta
assenza nel corso dell’anno.
Nuove assunzioni – Sono stati previsti
per la vigenza del CCNL alleggerimenti economici per le imprese che
incrementano il proprio organico del sito operativo o della filiale con nuove
assunzioni a tempo indeterminato. L’operatività di tale disposizione è
subordinata ad un accordo sindacale e riguarderà per un periodo di 3 anni gli
istituti dei ROL, delle ex festività e degli scatti
di anzianità.
Un
regime particolare di incentivi è stato previsto per gli autisti neopatentati.
Trasferimenti – E’ stato precisato
che la disciplina del trasferimento si applica nel caso in cui il lavoratore
trasferisca la propria residenza e, in ogni caso, qualora la distanza tra
l’unità produttiva precedente e la nuova risulti uguale o superiore a 20
chilometri.
Profili ferroviari – E’ stato disciplinato
l’apprendistato dei profili ferroviari già presenti nel CCNL (macchinista e
manovratore) nonché del nuovo profilo del tecnico a bordo.
Sciopero – E’ stato precisato che in caso di
sciopero vanno garantiti non solo il trasporto ma l’intera filiera logistica
dei servizi elencati dal CCNL (trasporto di carburante, medicinali, animali
vivi, latte e prodotti alimentari di prima necessità) ai quali è stato ora aggiunto
il trasporto di acqua potabile mediante autobotti.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 191/2017
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Codirettore |
Allegati due |
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M/t |
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Confetra. |
Ansa
- Trasporti: Confetra,soddisfazione
per rinnovo Ccnl logisticaT
(ANSA) - ROMA, 4 DIC
- La Confetra, la Confederazione generale italiana dei trasporti e della
logistica, esprime soddisfazione per il rinnovo del contratto di settore,
scaduto il 31 dicembre 2015, che prevede per il quadriennio 2016-2019 un
aumento medio a regime di 108 euro mensili da erogare in quattro rate ed una
tantum di 300 euro per il pregresso, mentre sul piano normativo "svecchia
significativamente l'impianto dell'orario di lavoro del personale non
viaggiante, introduce nuove regole sugli appalti di magazzino, flessibilizza
diverse disposizioni concernenti gli autisti e prevede incentivi economici per
i nuovi assunti".
"Complessivamente - afferma il
presidente Nereo Marcucci - e' un buon contratto, che
e' riuscito a coniugare con soluzioni accettabili le
due principali istanze emerse al tavolo della trattativa. Dal lato
imprenditoriale quella di disporre di una maggiore flessibilita'
dell'organizzazione del lavoro facendo recuperare al nostro Ccnl
il gap che lo separava dai contratti degli altri settori. Dal lato sindacale
invece e' stato raggiunto l'obiettivo, peraltro
condiviso anche da parte nostra, di introdurre maggiore legalita'
e trasparenza negli appalti. Anche per il personale viaggiante sono state
introdotte novita' significative come la nuova
classificazione, i rimedi contro l'assenteismo a ridosso dei giorni festivi e
la settimana mobile". Per quanto riguarda invece gli aspetti economici,
conclude il presidente della Confetra, "credo che le soluzioni trovate
quanto agli importi degli aumenti, alle relative decorrenze e alla durata del
contratto siano equilibrate e sostanzialmente in linea con quanto stabilito nei
rinnovi gia' intervenuti".(ANSA).
04-12-17 1127
Radiocor - (ECO) Trasporti: Confetra,
soddisfazione per rinnovo contratto9010E1314
(ECO) Trasporti: Confetra, soddisfazione per
rinnovo contratto
(Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 04 dic - La Confetra esprime soddisfazione per il rinnovo del
CCNL di settore che era scaduto il 31
dicembre 2015. Il nuovo contratto prevede
per il quadriennio 2016/2019 un aumento medio a regime di 108 euro mensili in quattro rate e un importo
una tantum di 300 euro per il
pregresso, mentre sul piano normativo svecchia
l'impianto dell'orario di lavoro del personale non viaggiante, introduce nuove regole sugli
appalti di magazzino, flessibilizza
diverse disposizioni concernenti gli
autisti e prevede incentivi economici per i nuovi assunti.
'Complessivamente
e' un buon contratto - afferma Nereo Marcucci, presidente Confetra - che e' riuscito a coniugare
con soluzioni accettabili le due principali istanze emerse al tavolo della trattativa. Per quanto riguarda
gli aspetti economici le soluzioni sono
equilibrate'.
bab
(RADIOCOR) 04-12-17 13:03:28 (0305)INF
5 NNNN
04-12-17 1302