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Roma, 17 gennaio 2003

 

Circolare n.3/2003

Oggetto: Previdenza – Manovra finanziaria 2003 – Legge 27.12.2002, n.289, su S.O. alla G.U. n.305 del 31.12.2002 – Circolare INPDAI prot. n.146061 del 27.12.2002.

 

Si evidenziano di seguito le principali disposizioni in materia previdenziale e di lavoro contenute nella legge finanziaria 2003.

 

Confluenza dell’INPDAI nell’INPS (art.42) – E’ stata sancita, con effetto dall’1 gennaio 2003, la soppressione dell’INPDAI i cui iscritti confluiscono automaticamente nell’INPS. A decorrere dalla stessa data pertanto il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è stato uniformato a quello della generalità dei lavoratori. In particolare per i dirigenti già assicurati presso l’INPDAI la pensione sarà calcolata secondo il criterio del pro-rata, e cioè applicando le regole di tale Istituto per la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2002 e le regole INPS per la quota relativa all’anzianità maturata successivamente.

Con la circolare in oggetto, elaborata congiuntamente dai due Istituti, sono state impartite le prime istruzioni per gli adempimenti contributivi delle aziende durante la fase di transizione.

 

Cumulo pensione/reddito (art.44, commi da 1 a 5) – Come è noto, sino ad oggi la piena cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro (dipendente o autonomo) è stata limitata ai pensionati di vecchiaia e a quelli di anzianità con almeno 40 anni di contributi. La norma in esame ha ora esteso la cumulabilità totale ai soggetti che al momento del pensionamento di anzianità possono vantare almeno 37 anni di contributi e 58 anni di età. Il beneficio del cumulo totale potrà essere goduto anche da chi, alla data dell’1 dicembre 2002, è già titolare di pensione di anzianità ma non possiede i suddetti requisiti a condizione che versi all’INPS una somma una tantum (massimo tre volte la pensione percepita); il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2003 secondo modalità che saranno definite dallo stesso Istituto.

E’ stato inoltre previsto un condono speciale per i pensionati che nel passato hanno indebitamente beneficiato del cumulo; gli interessati potranno mettersi in regola versando, sempre entro il 16 marzo, una somma pari al 70% della pensione percepita moltiplicato per il numero di anni da sanare (in ogni caso la somma da versare non potrà essere superiore a quattro volte la pensione).

Si segnala infine che dall’1 aprile prossimo l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali daranno inizio a controlli incrociati mirati specificatamente ad accertare eventuali violazioni della disciplina del cumulo.

 

Mobilità (art.41, comma 2) – E’ stato prorogato di un anno, e quindi sino al 31 dicembre 2003, il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sino a 15 dipendenti, così come stabilito in via permanente per il lavoratori licenziati da aziende più grandi. L’iscrizione ha la finalità di facilitare la ricollocazione dei lavoratori in questione dando modo alle aziende che li assumono di beneficiare della fiscalizzazione pressoché totale dei contributi previdenziali per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine.

 

Contratti di solidarietà (art.41, comma 3) – E’ stata parimenti prorogata sino al 31 dicembre 2003 (in precedenza 31 dicembre 2002) la possibilità per le imprese con oltre 15 dipendenti escluse dalla CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà di cui all’art.5 della legge 236/93. Come è noto, tali contratti sono finalizzati ad incentivare, attraverso benefici contributivi per le imprese, soluzioni alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate infatti possono concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario; uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore.

 

Contribuzione INPS sui redditi da lavoro autonomo (art.44, comma 6) – E’ stato previsto un aumento del contributo previdenziale dovuto dai pensionati sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative (art.2, comma 26 della legge 335/95). La nuova aliquota sarà pari al 12,50% (in precedenza 10%) dall’1 gennaio 2003 e al 15,00% dall’ 1 gennaio 2004 e continuerà ad essere ripartita per un terzo a carico del pensionato e per due terzi a carico del soggetto che ha erogato il compenso.

 

Finanziamenti per asili nido (art.91)– Sono stati previsti finanziamenti a favore delle imprese che realizzino asili nido nei luoghi di lavoro. Le modalità attuative di tale disposizione saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. 131/2002, 117/2002, 180/1995 e 142/1993

 

Allegato due

 

M/n

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S.O. alla G.U. n.305 del 31.12.2002 (fonte Guritel)

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).

                             TITOLO I

               DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

                         *** OMISSIS ***
 
                               Art. 41
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita' e 
contratti di solidarieta)
                         *** OMISSIS ***
   2.  All'articolo  1,  comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma
1,  del  decreto-legge  11  giugno  2002,  n.  108,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio 2002, n. 172, le parole: "31
dicembre  2002"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e
dopo  le  parole:  "nonche'  di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002"
sono aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003".
   3.  All'articolo  1,  comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma
70,  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti:
   "31   dicembre  2003".  All'onere  derivante  dall'attuazione  del
presente  comma  si provvede nei limiti delle risorse preordinate per
la  medesima finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
non  utilizzate  alla  data  del  31  dicembre 2002, nel limite di 20
milioni di euro.
                          *** OMISSIS ***
 
                               Art. 42
                 (Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
   1.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali  (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967,
e'  soppresso  e  tutte  le  strutture  e le funzioni sono trasferite
all'INPS,  che  succede  nei  relativi rapporti attivi e passivi. Con
effetto  dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  i  titolari  di  posizioni  assicurative  e i
titolari  di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso
il  predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione e' effettuata
con  evidenza  contabile  separata  nell'ambito  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti.
   2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso
di cui al comma 1 e' deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte
le  attivita'  e le passivita', quali risultano dal predetto bilancio
consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per
quanto  riguarda  le  prestazioni  pensionistiche,  e  alle  gestioni
individuate  dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni
non pensionistiche.
   3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali e'
uniformato,  nel  rispetto del principio del pro-rata, a quello degli
iscritti  al  Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1º
gennaio  2003.  In particolare, per i lavoratori assicurati presso il
soppresso  INPDAI,  l'importo  della  pensione  e'  determinato dalla
somma:  a)  delle  quote  di  pensione corrispondenti alle anzianita'
contributive  acquisite  fino  al  31  dicembre 2002, applicando, nel
calcolo  della  retribuzione  pensionabile, il massimale annuo di cui
all'articolo  3,  comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
181;  b)  della  quota  di  pensione  corrispondente  alle anzianita'
contributive  acquisite  a decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando,
per  il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel
Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si
applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e
le    fasce    di   retribuzione   secondo   le   norme   in   vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per  quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad
applicarsi  le  regole  previste  dalla  normativa  vigente presso il
soppresso Istituto.
   4.  Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le
strutture  e le funzioni, e' costituito, per un triennio, un Comitato
di  integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni
di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del
31 dicembre 2002, nonche' da quattro dirigenti incaricati di funzioni
di  livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore
generale   di   tale  ultimo  Istituto,  che  dovra'  pervenire  alla
unificazione  delle  procedure  operative  e  correnti  entro  il  31
dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
   5.   Il  personale  in  servizio  presso  l'INPDAI  alla  data  di
soppressione dello stesso e' trasferito all'INPS e conserva il regime
previdenziale  vigente  presso  l'ente  di  provenienza,  nonche'  il
trattamento   giuridico  ed  economico  fruito,  sino  alla  data  di
approvazione del nuovo contratto collettivo.
   6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n.
88,  e'  integrato,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
maggiormente  rappresentativa  della  categoria,  limitatamente  alle
adunanze  e  alle  problematiche  concernenti  i dirigenti di aziende
industriali.
   7.  e'  autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui
al  comma  1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di
1.055  milioni  di  euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12,
del   decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della
determinazione    dell'effettivo   trasferimento   si   tiene   conto
dell'ammontare  complessivo  di  tutte  le disponibilita' finanziarie
della predetta evidenza contabile.
 
                               Art. 43
                    (Norme in materia di ENPALS)
                            *** OMISSIS ***
 
                               Art. 44
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianita' e redditi
 da lavoro)
   1.   A  decorrere  dal    gennaio  2003,  il  regime  di  totale
cumulabilita'  tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni
di  anzianita'  a  carico  dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle  forme  sostitutive,  esclusive  ed esonerative della medesima,
previsto  dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' esteso ai casi di anzianita' contributiva pari o superiore ai
37  anni  a  condizione  che  il lavoratore abbia compiuto 58 anni di
eta'.   I   predetti   requisiti   debbono  sussistere  all'atto  del
pensionamento.
   2.  Gli  iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia'
pensionati  di  anzianita'  alla  data del 1º dicembre 2002 e nei cui
confronti  trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale
di  cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilita' di cui
al  comma  1 a decorrere dal 1º gennaio 2003 versando un importo pari
al  30  per  cento  della  pensione lorda relativa al mese di gennaio
2003,  ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del
Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  moltiplicato  per il numero
risultante  come  differenza fra la somma dei requisiti di anzianita'
contributiva  e di eta' anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la
somma  dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento
di anzianita'.
   Le   annualita'   di   anzianita'  contributiva  e  di  eta'  sono
arrotondate  al  primo  decimale  e  la  loro  somma  e'  arrotondata
all'intero  piu'  vicino.  Se l'importo da versare e' inferiore al 20
per  cento  della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero e'
nullo  o  negativo,  ma  alla  data del pensionamento non erano stati
raggiunti  entrambi  i  requisiti  di  cui al comma 1, viene comunque
versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento
massimo e' stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.
   La  disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato
i  requisiti  per il pensionamento di anzianita', hanno interrotto il
rapporto  di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30
novembre  2002;  qualora  essi  non  percepiscano nel gennaio 2003 la
pensione  di anzianita', e' considerata come base di calcolo la prima
rata  di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio
2003   e'   provvisoria,   si  effettua  un  versamento  provvisorio,
procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione
definitiva.
   3.  Per  gli  iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di
reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto
parziale  o  totale  di  cumulo  e  che  non  hanno  ottemperato agli
adempimenti  previsti  dalla  normativa di volta in volta vigente, le
penalita'  e  le  trattenute  previste,  con  i  relativi interessi e
sanzioni,  non  trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo
2003,  qualora  l'interessato  versi  un importo pari al 70 per cento
della  pensione  relativa  al  mese di gennaio 2003, moltiplicato per
ciascuno   degli   anni  relativamente  ai  quali  si  e'  verificato
l'inadempimento.  A  tal  fine  le  frazioni di anno sono arrotondate
all'unita'  superiore. Il versamento non puo' eccedere la misura pari
a  quattro  volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento
relativa  ai  mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita
all'iscritto  che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma
2.  Se  la  pensione  di  gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un
versamento  provvisorio,  e  si  procede  al ricalcolo entro due mesi
dall'erogazione della pensione definitiva.
   4.  Gli  importi  di  cui  ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16
marzo  2003,  secondo  modalita'  definite dall'ente previdenziale di
appartenenza.
   L'interessato  puo'  comunque  optare per il versamento entro tale
data  del  30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque
rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per
i  pensionati  non  in attivita' lavorativa alla data del 30 novembre
2002,  il  versamento puo' avvenire successivamente al 16 marzo 2003,
purche'  entro  tre  mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una
base  di  calcolo costituita dall'ultima mensilita' di pensione lorda
erogata   prima   dell'inizio  della  attivita'  lavorativa,  con  la
maggiorazione  del  20  per  cento  rispetto agli importi determinati
applicando  la  procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al
penultimo  periodo  del comma 2, il versamento viene effettuato entro
sessanta  giorni  dalla  corresponsione della prima rata di pensione.
Per  i  soggetti  di  cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo
periodo  del  comma  3, il versamento di conguaglio avviene entro due
mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
   5.   Dalla   data  del    aprile  2003  i  comparti  interessati
dell'amministrazione   pubblica,   ed   in   particolare   l'anagrafe
tributaria   e   gli  enti  previdenziali  erogatori  di  trattamenti
pensionistici,    procedono   all'incrocio   dei   dati   fiscali   e
previdenziali  da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute
dovute  e  delle  relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno
regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.
   6.  In  attesa  di un complessivo intervento di armonizzazione dei
regimi  contributivi  delle diverse tipologie di attivita' di lavoro,
anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota
di  finanziamento  e  l'aliquota  di  computo della pensione, per gli
iscritti  alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26
e  seguenti,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
modificazioni,  che  percepiscono  redditi  da pensione previdenziale
diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2003
e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004, ripartiti tra
committente  e  lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di
lavoro  parasubordinato.  Alla  predetta gestione affluisce il 10 per
cento  delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di
iniziative  di  formazione degli iscritti non pensionati; con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi
dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
determinati  criteri e modalita' di finanziamento e di gestione delle
relative risorse.
                            *** OMISSIS ***
 
                               Art. 45
  (Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
                          *** OMISSIS ***
 
                               Art. 91
                  (Asili nido nei luoghi di lavoro)
   1.  Al  fine  di  assicurare un'adeguata assistenza familiare alle
lavoratrici  e  ai  lavoratori  dipendenti  con  prole,  e' istituito
dall'anno  2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori
di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido
e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
   2.  Ai  fini  dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro
presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali contenente le seguenti indicazioni:
   a)  stima  dei  tempi  di  realizzazione  delle  opere  ammesse al
finanziamento;
   b)  entita'  del  finanziamento richiesto, in valore assoluto e in
percentuale del costo di progettazione dell'opera;
   c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
   3.  Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le
relative  modalita'  di  trasmissione  sono  definiti con decreto del
Ministro  del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31
marzo  2003.  In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita'
nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
   4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati
con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  per  le  pari opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo
conto in ogni caso dei seguenti principi:
   a)  il  tasso  di  interesse da applicare alle somme rimborsate e'
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
   b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento
mediante  un  piano  di  ammortamento di durata non superiore a sette
anni,   articolato  in  rate  semestrali  posticipate  corrisposte  a
decorrere  dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione
delle risorse;
   c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
   5.  Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  a sostegno delle politiche in
favore  delle  famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite
massimo  di  10  milioni  di  euro,  sono  preordinate  le risorse da
destinare  per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma
1.  Per  gli  anni  successivi, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e'  determinata  la  quota da attribuire al predetto
Fondo  di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le
politiche sociali.
   6.  Il  comma  6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di
partecipazione  alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di
lavoro,  prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con
riferimento  ai  nidi  e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai
datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
                            *** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE
 

 

INPDAI - DIREZIONE CENTRALE DELLA PREVIDENZA

Circolare prot. n. 146061 del 27 dicembre 2002

 

CONFLUENZA DELL’INPDAI NELL’INPS. LEGGE FINANZIARIA 2003 

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL’INPS PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

PREMESSA

L’articolo 42 del disegno di legge n.2300-bis - Legge Finanziaria 2003 - prevede la confluenza delle strutture e delle funzioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con effetto dal 1.1.2003.

A decorrere dalla medesima data l’INPS subentrerà nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all’INPDAI ed i dirigenti titolari di posizioni assicurative nonché i titolari di trattamenti pensionistici risulteranno automaticamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.). 

Al fine di assicurare la più agevole modalità di svolgimento della transizione l’INPDAI e l’INPS hanno convenuto di adottare le iniziative che vengono di seguito precisate e che avranno valenza a decorrere dal 1.1.2003 fino a nuove disposizioni.

Si tratta, infatti, di prime istruzioni operative volte a garantire continuità all’azione amministrativa.

POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIRIGENTI

1. NUOVE ISCRIZIONI

A decorrere dal 1° gennaio 2003 le aziende industriali che assumeranno dirigenti dovranno denunciarne il rapporto di lavoro secondo le modalità proprie dell’INPS.

La disposizione deve intendersi riferita non solamente ai dirigenti di prima nomina ma anche a quei soggetti che, già titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI in quanto dirigenti presso aziende industriali, cessino il rapporto di lavoro in corso presso l’azienda ovvero instaurino un nuovo rapporto presso la stessa o altra azienda industriale.

2. DIRIGENTI ISCRITTI

I dirigenti iscritti all’INPDAI al 31.12.2002 risulteranno invece automaticamente assicurati alla gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata e saranno contraddistinti da una codifica informatica che ne individuerà la provenienza.

3. SOPPRESSIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO 

Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 42 dell’emananda Legge Finanziaria 2003 le aziende dovranno determinare la misura dei contributi facendo riferimento all’intera retribuzione imponibile senza applicazione del massimale già previsto dall’art 3, comma7, del D.lgs.181/97. Resta invece confermato il massimale contributivo e pensionabile stabilito dall’art.2, comma 18, della Legge 335/95.

Le aliquote contributive ai fini pensionistici rimarranno invariate sia per la quota a carico del dirigente che per quella a carico dell’azienda.

4. CONTRIBUTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il comma 3, ultimo periodo, del citato articolo 42 conferma l’applicazione della normativa vigente presso l’INPDAI per le prestazioni non pensionistiche. Pertanto, per quanto riguarda gli aspetti contributivi, ciò comporta che il contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il TFR resta fissato nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile.

Tale disposizione opera nei confronti di tutti i dirigenti di aziende industriali compresi quelli che saranno assunti dall’1.1.2003 per i quali la contribuzione pensionistica è dovuta al F.P.L.D.

VERSAMENTO E DENUNCIA DEI CONTRIBUTI

1. VERSAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI PAGA DICEMBRE 2002

I pagamenti dei contributi relativi al periodo di paga dicembre 2002 e le relative denunce mensili dovranno essere effettuati entro il 16 del mese di gennaio 2003 (per le aziende che si avvalgono della trasmissione telematica del modello GV/EURO il termine di denuncia è spostato al 31 gennaio) utilizzando la modulistica in uso per INPDAI ed in particolare, quanto al versamento, il modello F24 - sezione altri enti - riportando, come di consueto, il codice ente 0002, i codici contributivi INPDAI, il codice di posizione INPDAI ed il periodo di riferimento.

La denuncia mensile dovrà essere effettuata mediante invio (per via telematica oppure alla casella postale dedicata) del modello GV/EURO (che si ricorda essere solo modello di denuncia e non delega di pagamento) avendo cura di seguire le istruzioni di compilazione note.

2. VERSAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI PAGA GENNAIO 2003 E SUCCESSIVI - PAGAMENTI CORRENTI

I versamenti dei contributi correnti relativi alle posizioni di tutti i dirigenti in forza alle aziende industriali debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 – sezione INPS – indicando il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate per il versamento delle contribuzioni minori e specificando come causale contributo “DM10”.

I contributi che devono essere versati con le modalità sopra indicate sono quelli che nella sezione INPDAI dell’F24 erano contraddistinti dai codici “SB e SC”.

La denuncia mensile dei dati retributivi e contributivi relativa ai versamenti in argomento deve essere effettuata con modello DM10/2 in sostituzione del modello GV/EURO. 

MODALITA’ OPERATIVE:

A)- Dirigenti già iscritti all'INPDAI alla data del 31.12.2002

I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del previsto codice qualifica "3"; tale procedura sarà seguita per tutti i dirigenti indipendentemente dalla classe di appartenenza "CP", "CM" e "RP".

Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS (32,70%).

Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo per il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato il codice tipo contribuzione "98" preceduto dalla qualifica "3" (398).

Per l'esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione "M960" da indicare nel quadro B/C del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art.3 ter L.438/92 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della legge 335/95 è dovuto entro il massimale stesso. 

Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997

Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "3" seguito dal codice tipo contribuzione "92" (392), mentre lo sgravio del 50% sarà esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto "R410"

Dirigenti operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale

Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "3", mentre lo sgravio dei 10 punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata una apposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C

Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano tramite Casse) 

L'importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M940" preceduto dalla dicitura "art.9bis l.1966/1991 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95

L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M941" preceduto dalla dicitura "Ctr. 10% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

L'importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M942" preceduto dalla dicitura "Ctr. 2% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla legge 135 del 23.5.97

L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M970" preceduto dalla dicitura "Ctr. 10% L.135/97 dirigenti ex INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione

B)- Dirigenti assunti dalle aziende industriali a decorrere dal 01.01.2003.

I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del nuovo codice qualifica "9".

Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS (32,70%).

Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo per il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato il codice tipo contribuzione "98" preceduto dalla qualifica "9" (998).

Per l'esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il previsto codice "M950" da indicare nel quadro B/C del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della legge 335/95 è dovuto entro il massimale stesso. 

Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997

Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "9" seguito dal codice tipo contribuzione "92" (992), mentre lo sgravio del 50% sarà esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto "R410"

Dirigenti operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale

Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "9", mentre lo sgravio dei 10 punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata una apposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C

Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano tramite Casse) 

L'importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M900" preceduto dalla dicitura "art.9bis l.1966/1991" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95

L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice "M920" preceduto dalla dicitura "Ctr.10% Dlgs 579/95" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

L'importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice "M921" preceduto dalla dicitura "Ctr. 2% Dlgs 579/95" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.

Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla legge 135 del 23.5.97

L'importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice "M930" preceduto dalla dicitura "Ctr. 10% L.135/97" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione

3. VERSAMENTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI

I versamenti dei contributi relativi ad anni precedenti al periodo della denuncia debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 – sezione INPS indicando come causale contributo “RC01” e come periodo di riferimento il mese e l’anno solare di riferimento. 

I contributi relativi a tale tipologia sono quelli corrispondenti ai codici già INPDAI “SA” e “SC” con il relativo anno di riferimento.

La denuncia dei dati retributivi e contributivi deve essere effettuata con modello DM10V in sostituzione del modello GV/EURO.

Il modello DM10V va compilato secondo le indicazioni che seguono.

Per le retribuzioni relative ad anni pregressi, e riguardanti la sezione già INPDAI "SA", devono essere indicati nei quadri B-C:

nel primo rigo in bianco , il codice BQ25, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo IVS e dall'importo dei contributi dovuti;

nel secondo rigo in bianco, il codice BQ26, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo dello 0,40% destinato al TFR e dall'importo dei contributi dovuti.

nel terzo rigo in bianco, il codice CC24, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate al contributo di solidarietà, di cui alla sezione gia' INPDAI "SC", e dall'importo dei contributi dovuti.

4. VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DI NATURA PARTICOLARE

Per le sole contribuzioni di natura particolare, il versamento deve ancora essere effettuato utilizzando la sezione INPDAI dell’F24, mantenendo il codice 0002 per l’individuazione dell’Ente e il codice posizione azienda INPDAI.

Le causali contributo sono quelle utilizzate fino al 31/12/2002 corrispondenti ai codici usati nella sezione “F” del modello GV/EURO.

Si precisa che il mantenimento della sezione INPDAI nel modello F24 è provvisoria e che successivamente tutti i codici in uso verranno inseriti nella sezione INPS. Per le disposizioni in tal senso si rimanda a successiva circolare.

F.TO IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr.ssa M. Paola Di Giorgio)