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Roma, 16 maggio 2003
Circolare n. 56/2003
Oggetto: Trasporti eccezionali – Disciplinare per le
scorte tecniche – Modifiche – D.M. 24.4.2003 su G.U. n.101
del 3.5.2003.
Con il decreto
ministeriale indicato in oggetto sono state recepite le semplificazioni al
“Disciplinare per le scorte tecniche dei trasporti eccezionali” (DM 18 luglio
1997) concordate tra Governo e associazioni dell’autotrasporto nell’accordo del
novembre 2001.
In particolare è
stato riscritto l’articolo 10 del Disciplinare relativo al numero dei veicoli
utilizzati per i servizi di scorta, prevedendo l’utilizzo di una sola vettura
di scorta, anziché due, in numerose tipologie di trasporti eccezionali (ad es.
nelle autostrade e nelle strade con due corsie per senso di marcia, per i
veicoli che raggiungono fino a 2,55 metri di larghezza e fino a 30 metri di lunghezza).
Ulteriori
semplificazioni hanno riguardato:
·
la
proroga da tre a cinque anni di validità dell’autorizzazione allo svolgimento
del servizio di scorta tecnica;
·
la
possibilità di svolgere le scorte tecniche con autoveicoli presi in locazione
senza conducente;
·
la
riduzione al solo colloquio orale dell’esame di abilitazione alla scorta
tecnica per i candidati aventi un’esperienza almeno quinquennale alla guida di
veicoli eccezionali;
·
lo
snellimento della procedura di variazione del personale e dei mezzi iscritti nell’autorizzazione
alla scorta.
Riguardo al
requisito della capacità finanziaria, richiesto alle ditte che intendono
abilitarsi al servizio di scorta tecnica, si segnala che è stata esclusa la
possibilità di farsi rilasciare la “referenza di affidamento”, oltre che dalle
banche, anche dalle società finanziarie.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.170/98 |
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n. 101 del 3.05.2003
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 aprile 2003
Modifiche al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicolieccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita». IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto IL MINISTRO DELL'INTERNO Decreta: Art. 1. 1. Al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli», eccezionalied ai trasporti in condizioni di eccezionalita' approvato con decretodel Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministrodell'interno, del 18 luglio 1997, e modificato con decreto delMinistro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministrodell'interno, del 28 maggio 1998, sono apportate le seguentimodifiche: a) all'art. 1, comma 4, le parole «tre anni» sono sostituitedalle parole «cinque anni»; b) all'art. 2, comma 1, lettera g1), le parole «ovvero societa'finanziarie il cui capitale sociale non sia inferiore a cinquemiliardi» sono soppresse; c) all'art. 2, comma 1, lettera g3), dopo le parole «locazionefinanziaria» sono aggiunte le parole «ovvero di locazione senzaconducente, di cui all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285». d) all'art. 4, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscrittinell'autorizzazione devono essere comunicate all'ufficio territorialedel Governo-prefettura competente per il suo aggiornamento. Lacomunicazione di variazione vidimata dall'ufficio territoriale delGoverno-prefettura costituisce aggiornamento provvisorio
dell'autorizzazione per novanta giorni»; e) all'art. 5, comma 3, le parole «tre anni» sono sostituitedalle parole «cinque anni»; f) all'art. 6, comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi «Per icandidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guidadi veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizionidi eccezionalita' per un periodo di almeno cinque anni l'esameconsiste nel solo colloquio orale. L'esperienza dovra' esserecomprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dallegale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente haprestato attivita' lavorativa, dalle quali risulti la qualificaricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa»; g) all'art. 6, comma 4, le parole «non puo' essere sostenutaprima di tre mesi dalla prima» sono sostituite dalle parole «puo'essere sostenuta alla prima sessione disponibile»; h) all'art. 10, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione oquella della polizia stradale prevedano la possibilita' di formare unconvoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni dieccezionalita' ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da:
1. un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristicheindicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munitadi abilitazione ai sensi dell'art. 5: 1.a) per veicoli o trasporti che hanno larghezza nonsuperiore a 3 m, e lunghezza non superiore a 27 m, oppure lunghezzanon superiore a 30 m, purche' la larghezza sia compresa entro ilimiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, ovvero larghezza non superiore a 3,20 m, purche' la lunghezzasia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano su strade a sensounico di marcia, ovvero a carreggiate separate con almeno due corsiedisponibili per senso di marcia; 1.b) per veicoli o trasporti che hanno larghezza nonsuperiore a 3,60 m e lunghezza non superiore a 28 m, ovvero lunghezzanon superiore a 30 m purche' la larghezza sia compresa entro i limitiprevisti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,che circolano sulle autostrade; 1.c) per veicoli o trasporti che hanno larghezza nonsuperiore a 2,55 m e lunghezza non superiore a 27 m, ovvero larghezzanon superiore a 2,70 m e lunghezza non superiore a 21 m ovverolarghezza non superiore a 3,20 m, purche' la lunghezza sia compresaentro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a carreggiataunica con una o piu' corsie per senso di marcia; 2. due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristicheindicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munitadi abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli e trasporti chesuperano le dimensioni indicate al numero 1) o che circolano sullestrade con caratteristiche diverse da quelle ivi indicate». Art. 2. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana e le sue disposizioni si applicano dalgiorno della pubblicazione. Roma, 24 aprile 2003 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti LunardiIl Ministro dell'interno
Pisanu