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Roma, 5 febbraio 2004
Circolare n.14/2004
Oggetto: Lavoro – Distacco –
Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 15.1.2004, su G. U. n. 17 del 22.1.2004.
Con la circolare in oggetto
il Ministero del Lavoro ha chiarito la portata dell’art. 30 del DLGVO n.
276/2003 (riforma Biagi) che, come è noto, ha
disciplinato l’istituto del distacco nel rapporto di lavoro privato (le
regolamentazioni precedenti si riferivano esclusivamente al pubblico impiego).
In base a tale norma, che ha recepito i criteri distintivi
fissati dalla giurisprudenza, il distacco si configura quando un datore di
lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori
a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una deteminata
attività lavorativa, rimanendo responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del lavoratore. Al riguardo la
circolare ministeriale, interpretando in maniera estensiva tale definizione, ha
precisato che:
·
è legittima la prassi, peraltro già diffusa,
dell’utilizzo del distacco all’interno dei gruppi di impresa;
·
il distacco non deve necessariamente essere breve; la
temporaneità va infatti riferita non alla durata dello stesso ma alla
persistenza dell’interesse dell’impresa distaccante che può coincidere con qualsiasi
interesse produttivo, come quello al buon andamento della società controllata o
partecipata; tale requisito differenzia il distacco dalla somministrazione
di manodopera (o staff leasing) che presuppone invece una finalità di
lucro da parte di chi fornisce il lavoratore;
·
ferma restando in capo all’impresa distaccante la
responsabilità del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore,
può essere concordato con l’impresa distaccataria il
rimborso dei relativi importi; i contributi INPS devono essere versati sulla
base dell’inquadramento previdenziale dell’impresa distaccante, mentre per il
premio INAIL si dovrà far riferimento alla tariffa del distaccatario;
·
la validità del distacco non è subordinata al consenso
del lavoratore salvo che non comporti un mutamento di mansioni; è invece
richiesta la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive
o sostitutive quando dal distacco derivi un trasferimento del lavoratore di
oltre 50 km rispetto alla sede abituale di lavoro;
·
il distacco può non essere totale potendo il lavoratore
svolgere la prestazione parte presso l’impresa distaccataria
e parte presso quella distaccante;
·
l’impresa distaccante può sostituire il lavoratore
distaccato con un’assunzione con contratto a termine.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.124/2003 |
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Allegato uno |
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M/t |
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G.U. n.17 del 22.1.2004(Fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 15 gennaio 2004, n. 3
Art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia
di distacco.
Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del
lavoro loro sedi
Alla regione Siciliana assessorato
lavoro - Ufficio regionale del
lavoro - Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
- Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento -
Assessorato lavoro
All'I.N.P.S. - Direzione generale
All'I.N.A.I.L. - Direzione generale
Alle Direzione generale AA.GG. R.U.
A.I. - Divisione VII
Al SECIN
L'istituto del distacco trova applicazione, per la prima volta, nel
campo dei rapporti di lavoro privatistico in base ai contenuti di cui
all'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; la
precedente previsione di cui all'art. 8 della legge n. 236/1993 era
strettamente connessa alla fattispecie «di evitare le riduzioni di
personale».
I requisiti di legittimita' del distacco ai sensi dell'art. 30 del
decreto legislativo n. 276/2003 sono:
a) la temporaneita' del distacco;
b) l'interesse del distaccante.
Il concetto di temporaneita' coincide con quello di non
definitivita' indipendentemente dalla entita' della durata del
periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale
alla persistenza dell'interesse del distaccante.
Quanto al profilo dell'interesse, l'art. 30 del decreto legislativo
n. 276/2003 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che
il distacco puo' essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo
del distaccante che non coincida con quello alla mera
somministrazione di lavoro altrui. Inoltre la sussistenza di tale
interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco.
In tale ottica, la formulazione della novella legislativa legittima
le prassi di distacco all'interno dei gruppi di impresa, le quali
corrispondono a una reale esigenza di imprenditorialita', volta a
razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le
aziende che fanno parte del gruppo. Questa ipotesi e' stata, in
assenza di disposizioni legislative, oggetto della nota del Ministero
del lavoro dell'11 aprile 2001 (n. 5/26183), che ha individuato anche
per tale fattispecie interesse del distaccante e temporaneita' come
requisiti essenziali per la legittimita' del distacco.
Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del
lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne
rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore, ma
va detto che gia' in passato era consolidata la prassi di un loro
rimborso da parte del distaccatario. Sul punto, si rammenta peraltro
che la Cassazione a sezioni unite 13 aprile 1989, n. 1751, ha
chiarito, che il rimborso al distaccante della spesa del trattamento
economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del
distacco genuino. In ultima analisi, poiche' il lavoratore distaccato
esegue la prestazione non solo nell'interesse del distaccante ma
anche nell'interesse del distaccatario, la possibilita' di ammettere
il rimborso rende piu' lineare e trasparente anche l'imputazione
reale dei costi sostenuti da ogni singola societa'. In questo senso
l'importo del rimborso non puo' superare quanto effettivamente
corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante.
Cio' che differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti,
e' solo l'interesse del distaccante. Mentre il somministratore
realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini
di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo
diversamente qualificato, come l'interesse al buon andamento della
societa' controllata o partecipata.
A fronte della titolarita' in capo al distaccante del trattamento
economico rimane a suo carico anche il trattamento contributivo, che
deve essere adempiuto in relazione all'inquadramento del datore di
lavoro distaccante1. Per quanto riguarda, invece, l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il
relativo premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma
e' calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati
al distaccatario2. Il datore di lavoro distaccante, salvo un diverso
accordo fra le parti relativamente al trattamento economico e
normativo, rimane poi responsabile ex art. 10 decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124/1965 in caso di rivalsa dell'Istituto in
occasione di un infortunio sul lavoro, integrante un'ipotesi di
reato, occorso al distaccato presso il distaccatario quale soggetto
incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro ex comma 3 del
medesimo art. 10.
Quanto alla ipotesi disciplinata dall'art. 30, com-ma 3, prima
parte, del decreto legislativo n. 276/2003, il consenso del
lavoratore vale a ratificare l'equivalenza delle mansioni laddove il
mutamento di esse, pur non comportando un demansionamento, implichi
una riduzione e/o specializzazione della attivita' effettivamente
svolta, inerente al patrimonio professionale del lavoratore stesso.
1 Cfr. Circ. Min. lav. 18 gennaio 1994, n. 4.
2 Cfr. Circ. Min. lav. 21 aprile 1994, n. 58.
Non si applica in caso di distacco, per sua natura temporaneo, la
disciplina del trasferimento. Nell'ipotesi in cui il distacco
comporti lo svolgimento della prestazione presso un'unita' produttiva
la cui distanza rispetto a quella cui il lavoratore sia normalmente
adibito sia superiore a 50 km il distacco potra', comunque,
intervenire solo per comprovate esigenze tecniche, produttive,
organizzative o sostitutive.
Nell'ipotesi di distacco di un lavoratore presso un altro soggetto
il distaccante potra' stipulare un contratto a termine con un altro
lavoratore ove sussistano le esigenze legittimanti l'apposizione del
termine in base a quanto previsto dal decreto legislativo n.
368/2000.
Nell'ipotesi di distacco il lavoratore potra' svolgere la sua
prestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a
svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione 3.
Roma, 15 gennaio 2004
Il Ministro: Maroni
3 Cfr. Nota Min. lav. n. 5/26183 cit., che richiama la sentenza
della Cass. Civ. del 21 maggio 1998, n. 5102.